apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014 N. R.G. 46125/2010 REPUBBLICA ITALIANA Sezione specializzata in materia di Impresa -Sezione AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott. Claudio Marangoni Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 46125/010 promossa da: MOONWAY.IT di JONATHAN PIRAN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo ATTORE contro H&S QUALITA’ NEL SOFTWARE s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini ed Elisabetta Berti Anoaldi CONVENUTO OGGETTO: concorrenza sleale per imitazione servile,per denigrazione, per contrarietà alla correttezza professionale, sottrazione di informazioni riservate e segrete, boicottaggio secondario pagina http://bit.ly/1Y6grHC 1 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014 CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni rassegante all’udienza del 20.5.2014, da FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI R.G. 46125/2010 - G.I. Dott.ssa Zana [udienza: 20 maggio 2014] Nell’interesse di MOONWAY.IT DI JONATHAN PIRAN con gli Avv.ti Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo di Milano Attrice Contro H&S QUALITÀ NEL SOFTWARE S.P.A. con gli Avv.ti Prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini, Elisabetta Berti Arnoaldi e Sacha Martorana Convenuta MOOWAY.IT di JONATHAN PIRAN (infra “Moonway”), rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, richiamato tutto quanto dedotto nei propri precedenti scritti difensivi, rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova eventualmente formulata, insiste affinché il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle Imprese, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o riconvenzione ex adverso proposta, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale di Milano, Sezione specializzata delle imprese, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e riconvenzione, così giudicare: Nel merito: - accertare e dichiarare la condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, nn. 1), 2) e 3), c. c. e, in particolare, ma non limitatamente, per imitazione servile, appropriazione di pregi, attività contraria alla correttezza professionale, denigrazione, concorrenza parassitaria e boicottaggio secondario, oltre alla responsabilità della convenuta H&S Qualità nel software S.p.A. per i fatti descritti in narrativa posti in essere a danno di Moonway.it di Jonathan Piran; e - per l’effetto, inibire H&S Qualità nel software S.p.A. dal produrre, commercializzare e promuovere ulteriormente i prodotti denominati “iFeel” e, in ogni caso, qualsiasi altro prodotto che sia confondibile con i prodotti “Didit” di Moonway.it di Jonathan Piran; pagina http://bit.ly/1Y6grHC 2 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 intendersi qui integralmente riportate - Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014 per l’effetto, condannare H&S Qualità nel software S.p.A. al risarcimento di tutti i danni patiti o patiendi da Moonway.it di Jonathan Piran quantificati in Euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00) ovvero in quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, ovvero, in via di subordine, nella somma che il Giudice riterrà secondo equità, oltre interessi per svalutazione monetaria su tutte le somme dovute; e - ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600, comma 2, c.c.; - Moonway.it di Jonathan Piran si oppone a tutte le istanze istruttorie svolte da H&S Qualità nel software S.p.A. per i motivi di cui in narrativa dei propri atti e, in via subordinata nel denegato caso in cui il Giudice dovesse accogliere dette istanze, chiede di essere ammessa a prova contraria diretta e indiretta sui capitoli ex adverso denegatamene ammessi, indicando i medesimi testi di seguito indicati per i propri capitoli di prova; - sempre in via istruttoria, Moonway.it di Jonathan Piran chiede l’ammissione dei docc. 34, 43, 44 e 45 depositati con le proprie memorie 183, VI comma n. 1, 2, e 3 c.p.c., nonché all’udienza del 2 marzo 2011; - sempre in via istruttoria, Moonway.it di Jonathan Piran chiede di essere ammessa alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: (a) vero che Moonway presentava il proprio prodotto alla fiera “Mifare” nel novembre 2007 e che in tale occasione incontrava il Sig. Luigi Pennè, referente acquisti Telecom; (b) vero che il Sig. Luigi Pennè in seguito all’incontro di cui al precedente capitolo (a), organizzava ulteriori incontri con Moonway presso la sede Telecom di Milano per la promozione e commercializzazione dei totem “Didit”; (c) vero che per accedere ai canali di commercializzazione di prodotti tecnologici attraverso la rete commerciale Telecom è necessario esserne un partner accreditato; (d) vero che nell’anno 2008 H&S era già un partner accreditato presso Telecom; (e) vero che il primo prototipo di “iFeel” è successivo al mese di giugno 2009; (f) vero che H&S ha iniziato a realizzare i propri totem multimediali a partire da agosto 2009; (g) vero che ad agosto 2009 il Sig. Giovanni Rapacioli (H&S) presentava al Sig. Andrea Barbano (all’epoca dei fatti agente Telecom per il cliente Costa Crociere Spa) i nuovi totem multimediali realizzati da H&S; pagina http://bit.ly/1Y6grHC 3 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 In via istruttoria: (h) Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 Repert. 10408/2014 del 17/10/2014 vero che H&S, fino all’agosto del 2009, svolgeva il ruolo n. di intermediario commerciale tra Moonway e Telecom, occupandosi esclusivamente della fatturazione mentre la consegna dei prodotti ordinati era effettuata da Moonway; (i) vero che H&S, durante gli incontri del settembre 2009 intrattenuti con Moonway informava quest’ultima che Telecom intendeva promuovere e commercializzare i totem multimediali di H&S in luogo dei “Didit”; (j) vero che i prodotti “Didit” consegnati da H&S presso lo stand di A2A in occasione della Fiera “Compa” di Milano del novembre 2009 si trovavano presso H&S da febbraio 2009; vero che i prodotti “Didit” consegnati da H&S presso lo stand di A2A in occasione della Fiera “Compa” di Milano del novembre 2009 presentavano, alla consegna, difetti di funzionamento; (l) vero che A2A, in persona di Roberto Corona, rilevati i difetti di funzionamento di cui al precedente capitolo (k), chiedeva l’intervento di Moonway affinché provvedesse alla riparazione e messa in funzione dei “Didit”; (m) vero che i prodotti “Didit” consegnati da H&S presso lo stand di A2A in occasione della Fiera “Compa” di Milano del novembre 2009 presentavano, alla consegna, segni di smontaggio e rimontaggio; (n) vero che i computer posti all’interno dei “Didit” al momento della consegna di cui al precedente capitolo e al momento dell’intervento di cui al capitolo (l), erano presenti negli apparecchi; (o) vero che durante la Fiera “Compa” di Milano del novembre 2009 sono stati sottratti i computer interni ai “Didit”; (p) vero che nel mese di gennaio 2009, presso gli uffici di Telecom a Milano in Viale Jenner, i Sig.ri Luigi Pennè (Telecom), Andrea Barbano, Amos Piran (Moonway) e Michele Almi (H&S) presentavano ai Sig.ri Giuseppe De Iaco (Costa Crociere) e Franco Caraffi (Costa Crociere), i prodotti “Didit”; (q) vero che in data 16 febbraio 2009 i prodotti “Didit” venivano presentati da Andrea Barbano e da Amos Piran (Moonway) al Dott. Pierluigi Foschi (Amministratore delegato di Costa Crociere); (r) vero che nelle due settimane successive alla presentazione di cui al precedente capitolo, Costa Crociere effettuava ordini per 15 apparecchi “Didit” comprensivi di software da consegnarsi entro 45 giorni poiché destinati ad essere installati sulle varande navi Costa Pacifica e Costa Luminosa di Costa Crociere (varate il 5 giugno 2009); pagina http://bit.ly/1Y6grHC 4 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 (k) (ff) vero che i totem multimediali Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 n. Costa 10408/2014 del 17/10/2014 “Didit” installatiRepert. sulle navi Crociere funzionavano correttamente al momento dell’installazione e per tutta la permanenza sulle navi Costa Crociere; (gg) vero che i “Didit” già installati sulle navi Costa Crociere si trovano attualmente in uso presso il Palazzetto dello Sport di Piacenza; (kk) vero che i totem “Didit” consegnati a Grandi Navi Veloci nell’ambito della fornitura di cui al precedente capitolo (hh) erano e sono perfettamente funzionanti; Nonché sui seguenti capitoli di prova testimoniale a prova contraria dei capitoli di H&S Qualità nel (ww) vero che la relazione prodotta da H&S sub doc. 13 riguardava lo sviluppo dei totem per Costa secondo le specifiche esigenze di quest’ultima; (xx) vero che la relazione prodotta da H&S sub doc. 13 era rivolta sia a Moonway che ad H&S; (yy) vero che i “Didit” ES24, all’epoca dei fatti riferiti da H&S nel doc. 12 avv. erano in fase di ulteriore sviluppo; (zz) vero che i “Didit” ES24 funzionavano perfettamente dopo aver seguito le indicazioni fornite da Moonway (cfr. doc. 12 avv.); (aaa) vero che le problematiche di cui all’e-mail 20 agosto 2009 sono state risolte con il corretto collegamento dei cavi; (bbb) vero che i “Didit” ES24 di cui al doc. 12 avv. non erano destinati al cliente Costa Crociere per il varo delle navi del giugno 2009. Si indicano quali testi: - il Sig. Amos Piran, presso Moonway, per i capitoli da (a) a (kk), nonché da (ww) a (bbb); - la Sig.ra Costanza Bellomo presso Telecom Italia Spa di Milano, per i capitoli da (c), (d), (f), (g), (h), nonché da (ww) a (bbb); - il Sig. Andrea Barbano, presso SIRM Società Italiana Radio Marittima Spa, per i capitoli(c), (d), (f), (g), (h), (p), (q), (r) e (kk), nonché da (ww) a (bbb); - il Sig. Luigi Pennè, presso Telecom Italia Spa di Milano, per i capitoli (a), (b), (c) e (d), nonché da (ww) a (bbb); - il Dott. Roberto Corona, presso A2A, di Milano, per i capitoli da (j) a (o), nonché da (ww) a (bbb); - il Dott. Roberto Carsana, presso Telecom Italia Spa di Milano, per i capitoli da (j) a (o), nonché da (ww) a (bbb); pagina http://bit.ly/1Y6grHC 5 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 software S.p.A. denegatamente ammessi: - Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 n. 10408/2014 il Dott. Giuseppe De Iaco, presso Costa Crociere Repert. Spa di Genova, per i capitoli dadel (p) 17/10/2014 a (r), e (ff), nonché da (ww) a (bbb); - il Dott. Pier Luigi Foschi, presso Costa Crociere Spa di Genova, per i capitoli (q) e (r), nonché da (ww) a (bbb); - il Sig. Andrea Dalconzo, presso ITS Information Technology Services Spa di Torre Annunziata (NA) per i capitoli (kk), nonché da (ww) a (bbb). - sempre in via istruttoria, Moonway.it di Jonathan Piran chiede di essere ammessa a sentire per capitoli di prova da (c) a (i), nonché sui capitoli (j) a (s) e da (v) a (gg); - sempre in via istruttoria, Moonway.it di Jonathan Piran chiede che il Giudice voglia ordinare a H&S Qualità nel software S.p.A. l’esibizione delle scritture contabili e dei documenti dai quali si evincono i volumi di vendita ed i fatturati realizzati da H&S Qualità nel software S.p.A. con la vendita, tramite Telecom e/o per via diretta e/o per mezzo di altri intermediari, dei propri totem multimediali negli anni 2007 – 2011; - sempre in via istruttoria, nel caso in cui il Giudice non ritenga di poter quantificare il danno subito da Moonway.it di Jonathan Piran sulla base della documentazione in atti e di quella di cui si chiede l’esibizione, ove il Giudice lo ritenesse necessario, Moonway.it di Jonathan Piran chiede l’ammissione di CTU contabile per la quantificazione del danno da essa patito per fatto e causa di H&S Qualità nel software S.p.A. Con ogni riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare capitoli di prova. Con vittoria di spese, diritti e onorari. Ai sensi dell’art. 275 c.p.c. Moonway.it di Jonathan Piran svolge istanza affinché la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. pagina http://bit.ly/1Y6grHC 6 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 interpello formale il legale rappresentante pro tempore di H&S Qualità nel software S.p.A. sui Per H&S Qualità nel software s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini ed Elisabetta Berti Arnoaldi, convenuta nel giudizio promosso da MOONWAY.IT di Jonathan Piran, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo, attrice * * * Oggi all’udienza del 20 maggio 2014 è comparso il procuratore della convenuta H&S Qualità nel software s.p.a., che, oppostosi sin d’ora alle eventuali domande nuove che dovessero essere formulate in questa sede dalle controparti, precisa le seguenti CONCLUSIONI Voglia codesto On.le Tribunale, respingere tutte le domande, istanze ed eccezioni ex adverso proposte; in via istruttoria ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale: (3) “Vero che le soluzioni touch screen denominate DIDIT proposte nel corso dell‟anno 2008 dalla società MOONWAY alla società XEROX s.p.a. presentavano gravi difetti tecnici ed organizzativi”. Si indica come teste il dott. Fabrizio Ramazzotti, c/o società TELECOM ITALIA s.p.a. (4) “Vero che il doc. 12 di parte attrice che mi viene mostrato è stato da me personalmente redatto ed inviato ad H&S nell‟agosto 2009, consistendo nella specifiche richieste per i Totem multimediali da installare sulle navi della linea Costa”. Si indica come teste il sig. Aldo Boccini, c/o Costa Crociere. (7) "Vero che in forza dell'attività che svolgo e delle mie competenze posso confermare il contenuto della dichiarazione di cui al doc. n. 16 di parte convenuta che ho personalmente redatto e sottoscritto e che riferisce circostanze di cui sono personalmente a conoscenza”. Si indica come teste il sig. Ivan Anselmi, c/o H&S. (8) “Vero che i Totem multimediali commercializzati in Italia dalla ditta Moonway.it con il marchio „Didit‟ negli anni 2008 – 2010 erano ideati e realizzati in Corea dalla società 3ever”. Si indica come teste il sig. Steve Kang, Amministratore Delegato della società coreana 3Ever. “Vero che in data 11 febbraio 2011 in occasione di un colloquio telefonico, la sig.ra Francesca Bocchi di Touch Revolution s.r.l. mi ha confermato che tale società acquista in Corea dalla società 3Ever i Totem multimediali che offre in vendita sul mercato italiano con il marchio “Serie GD”. Si indica come testa la dott.ssa Ilaria Massena c/o H&S. (11) “Vero che i Totem Didit rimasero installati in via sperimentale sulle navi Costa Crociere per un periodo massimo di dodici mesi”. (12) “Vero che i Totem Didit installati in via sperimentale sulla navi Costa Crociere diedero ripetutamente luogo a problemi di funzionamento determinati dal riscaldamento e dalla perdita della configurazione del touch screen”. Si indicano come testi i sig.ri Ivan Anselmi c/o H&S ed Aldo Boccini c/o Costa Crociere. “Vero che i Totem Didit forniti da MOONWAY erano privi di appositi imballaggi e che ciò diede luogo a numerose lamentele da parte dei clienti finali”. Si indica come teste il sig. Ivan Anselmi, c/o H&S. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adverso prodotte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta. - Spese e compensi totalmente rifusi. Milano, 20 maggio 2014 pagina http://bit.ly/1Y6grHC 7 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014 FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014 1.le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 17.6.2010 Moonway.it di Jonathan Piran –società attiva nel campo degli impianti di pubblicità interattivi, web marketing e sviluppo software- ha convenuto in giudizio H&S Qualità nel Software s.p.a., dedita da oltre vent’anni al settore della tecnologia: ha lamentato condotte appropriazione di di concorrenza pregi e sleale scorrettezza per imitazione professionale, servile, oltre che la di avere realizzato un proprio totem multimediale denominato “Didit”, consistente in un rivoluzionario chiosco digitale per la comunicazione multimediale di messaggi informativi e/o pubblicitari, interamente progettato per integrare software e hardware. Tale prodotto era stato fornito a Telecom grazie all’intermediazione della convenuta, la quale ne aveva curato la consegna e l’installazione ai clienti finali, oltre che la manutenzione ordinaria. H&S si era tuttavia illegittimamente sostituita a Moonway nei rapporti con Telecom, presentando sul mercato un chiosco multimediale del tutto identico al “Didit”, del quale aveva riprodotto indebitamente anche il software. Ha invocato quindi l’inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione. Si è costituita, contestando la titolarità in capo all’attrice di diritti di privativa sul totem Didit; ha sostenuto che i prodotti forniti da parte attrice si erano rivelati obsoleti sia sotto il profilo del software sia sotto il profilo dell’hardware sostituito prodotto e e che per tale ragione Telecom aveva fornitore. Nel corso della fase istruttoria, è stato dato ingresso alle prove orali richieste dalle parti ed ammesse dal giudice. All'esito, sulla precisione delle conclusioni rassegnate all'udienza del 20.5.2014, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2.La competenza delle Sezione Specializzata Seppure le domande cristallizzate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, identiche a quelle indicate nell’atto di citazione, afferiscano quasi esclusivamente alle diverse ipotesi di concorrenza sleale pagina http://bit.ly/1Y6grHC 8 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 sottrazione di informazioni riservate e segrete. In particolare, ha esposto c.d. pura, di competenza Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 monocratica, Repert. la doglianza relativa alla n. 10408/2014 del 17/10/2014 sottrazione di informazioni riservate richiama altresì esplicitamente. A prescindere dalla sua fondatezza, la censura attrae l’intera causa nell’ambito della competenza della Sezione Specializzata, in composizione Collegiale. 3.I diritti esclusivi sul Didit di parte attrice L’oggetto del contenzioso è un chiosco digitale per la comunicazione di messaggi informativi e/o pubblicitari, ossia un totem multimediale realizzato da Moonway. “Didit” si articola in particolare: A)in uno schermo tattile che permette una interazione tra macchina e utente, consentendo l’utilizzo del chiosco in luoghi frequentati; B)in un dispositivo Bluetooch che consente la diffusione di messaggi informativi e pubblicitari direttamente sui telefoni cellulari degli utenti finali; C)in un lettore smart card perimetrale/Rfid che contribuisce alla fidelizzazione dei clienti attraverso premi e concorsi a punti; D) nella visualizzazione verticale dello schermo che costituisce i due terzi dell’intero chiosco. Il prodotto si compone dunque sia di una parte hardware –secondo parte attrice caratterizzato da un particolare design- sia di una parte software denominata “Didit Intercative Solution”, il cui codice sorgente sarebbe ideato e detenuto da Moonway. Sotto quest’ultimo profilo, parte attrice ha provato il deposito presso la Sezione OLAF di SIAE in data 23.10.2007 a cura di Amos Piran, fratello di Jonathan Piran, di “DIDIT”, quale opera dell’ingegno inedita avente ad oggetto una concatenazione armonica di strumentazioni tecnologiche (doc.3). Il logo “Didit” è stato poi registrato quale marchio. Parte attrice ha altresì asserito di avere ottenuto importanti riconoscimenti internazionali (quali il “Good Design Elettronics” Giappone 2007, il primo premio ADA “Australian Design Award” del 2007 ed infine il premio Kida Korean Industrial Design Award ed il premio Venture Design Award). 4.Il perimetro della controversia pagina http://bit.ly/1Y6grHC 9 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 denominato “Didit”, secondo la tesi attorea integralmente progettato e Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 rivendicando come accennato di Repert. n. 10408/2014 delessere 17/10/2014 Ciò premesso, parte attrice pur titolare del software e dell’hardware di “Didit” del quale accusa la pedissequa imitazione, in relazione allo stesso non lamenta la lesione dei relativi diritti d’autore, al cui alveo viene ricondotta generalmente la violazione dei diritti sul software, ma invoca solo la tutela per concorrenza sleale nelle diverse articolazioni (oltre, come accennato, a quella della sottrazione di segreti). Inoltre, benché le parti fossero legate da un vincolo negoziale, come a sfera della responsabilità extracontrattuale, individuando nell’accordo che ha legato le parti e nella sua parte esecutiva la mera occasione nelle quale H&S, con comportamento concorrenzialmente sleale, avrebbe avuto modo di apprendere le informazioni riservate relative al totem “Didit”, riproducendolo servilmente. 5.Quanto alla concorrenza confusoria Così delineata la natura delle doglianze attoree, la prima censura attiene all’imitazione servile sia di “Didit” attraverso il prodotto “IFEEL” di H&S sia di “Didit ES24” (realizzato da parte attrice per rispondere alla esigenze di Telecom) attraverso il totem “iFeel Ready”. Viene dato qui per scontato il consolidato impianto giurisprudenziale in materia di imitazione confusoria che si articola, nei suoi punti nevralgici, nella sola tutela di forme esteriori individualizzanti (idonee cioè a creare un collegamento con l’impresa produttrice), di natura non funzionale (ma solo inessenziali rispetto alla funzione che sono destinate ad assolvere, dunque voluttuarie e capricciose) e comunque non standardizzate sul mercato. Preme comunque sottolineare che, poiché l'originalità della forma del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie, il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, giacché si tratta di aspetti formali nuovi, voluttuari e distintivi rispetto al già noto, idonei a creare un collegamento nella mente dell'acquirente tra il prodotto ed il produttore. Anche l'assetto degli oneri probatori è spostato su chi agisce contro il concorrente sleale secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c.: spetta dunque a chi invoca la tutela giudiziaria provare la novità e pagina http://bit.ly/1Y6grHC 10 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 breve, parte attrice ha enucleato le proprie doglianze esclusivamente nella notorietà della forma, Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 indicando qualiRepert. elementi in specifico le n. 10408/2014 del 17/10/2014 conferirebbero la capacità distintiva, in modo che il giudice, sulla base delle norme di comune esperienza, possa procedere alla valutazione del requisito. Occorre dunque indagare, in base ai riscontri probatori agli atti, se nella percezione del pubblico le soluzioni formali del Totem “Didit”, in base alle allegazioni di parte attrice, assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto, intesa nel duplice senso di differenziarlo determinata impresa. E qui, nel settore dell’alta tecnologia, va subito rilevato come in generale gli aspetti funzionali delle forme esterne dei prodotti siano assolutamente preminenti, così come la loro standardizzazione, mentre simmetricamente un ruolo preminente nella scelta d’acquisto è svolto dal logo della casa produttrice. Ciò vale anche per i totem multimediali, destinati a soggetti particolari (enti pubblici o comunque grandi operatori, enti ospedalieri, aeroportuali ecc.), che necessitano di collocare tali prodotti in luoghi di grande afflusso: l'attenzione dell’acquirente tra le varie offerte sul mercato non può che essere estremamente elevata, anche perché la scelta del prodotto, normalmente da personalizzare, passa contestualmente dalla scelta dello specifico fornitore. Ciò premesso, quanto all’hardware parte attrice lamenta una pedissequa ripetizione delle dimensioni degli ingombri e del posizionamento delle apparecchiature ausiliarie -ad esempio la colonnina con la stampante- (cfr. pagg. 12 e 13 dell’atto di citazione). H&S ha sottolineato elementi di discontinuità tra i due prodotti precisando, quanto allo schermo, che il totem Didit sarebbe caratterizzato ad esempio dall’impiego di colori scuri (blu scuro e verde) mentre in quello Ifeel prevalerebbero i colori chiari (bianco e azzurro chiaro). Premessa la necessità nella concorrenza sleale di osservare il prodotto accusato di imitazione servile attraverso una visione complessiva e non limitata ai singoli elementi che lo compongono, i totem multimediali appaiono caratterizzati in prevalenza da una serie di soluzioni formali funzionali e comunque ampiamente standardizzate. Da alcune riproduzioni fotografiche di tali macchine offerte da altri operatori (cfr. doc. 5 di parte convenuta) è possibile apprezzarne, in tutti, la forma verticale, pagina http://bit.ly/1Y6grHC 11 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 rispetto ai modelli simili e di identificarlo come riconducibile ad una Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 anteriore piatta, la presenza del in 17/10/2014 tutti Repert. n. 10408/2014 sottile ed essenziale, la facciata di uno schermo luminoso di grandi dimensioni che ne sottolinea la funzione anche quale punto informativo e la sua utilizzabilità touch screen. E’ dunque difficile isolare i profili individualizzanti idonei ad inferire l’origine imprenditoriale. Quanto alle dimensioni ed agli elementi accessori (stampanti, cuffie ecc.), dalla documentazione versata da parte attrice e dall’istruttoria è emerso come tali elementi venissero individuati di volta in volta in base alle esigenze del cliente, così come attrice). E, proprio perché individuati in base alle scelte del singolo acquirente (quindi diversamente modulabili a seconda della specifica commessa), tali caratteristiche non possono essere ritenute comuni a tutti i “Didit” e, dunque, individualizzanti sul mercato l’origine del prodotto. H§S ha inoltre evidenziato una diversa collocazione dei devices, incorporati nel totem in quelli forniti da H%S e collocati invece nella colonnina laterale in quelli di parte attrice (cfr. dettaglio fatture di Moonway): tale censura non è contestata da controparte. Per la parte hardware dunque non vi è prova degli elementi costitutivi dell’illecito. Quanto al software, parte attrice ha specificamente contestato solo la pedissequa ripetizione dell’interfaccia dedicato. La convenuta ha eccepito ancora una volta la diversità del proprio prodotto: sul punto -a prescindere dai profili di incertezza su quali siano nel software le soluzione grafiche da ricondurre a profili meramente funzionali e standardizzati, e dunque non monopolizzabili mediante il richiamo alla concorrenza confusoria- il materiale agli atti non conferma la tesi attorea: la produzione documentale di parte convenuta evidenzia un numero di icone ed una caratterizzazione grafica distinta nei due totem (doc. 6 di parte convenuta). Ed allora perdono ogni rilievo, nella prospettiva dell’imitazione confusoria, alcuni spunti probatori raccolti nel corso del giudizio: si fa riferimento in particolare a quanto dichiarato da Ivan Anselmi, secondo il quale la versione del software (H&S) era stata realizzata in modo molto simile al software Didit per “ottenere una certa continuità con il cliente, mentre dal punto di vista “architetturale” i due software sono completamente diversi”; fu il Rapaccioli a “dare le direttive affinché le testimonianze dei due prodotti fossero simili” (testimone, Ivan Anselmi, pagina http://bit.ly/1Y6grHC 12 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 reclamizzato anche nel materiale pubblicitario di Moonway (doc. 1 di parte consulente di alcune società tra Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 le quali Ovvero ancora la Repert.H&S). n. 10408/2014 del 17/10/2014 deposizione di Amos Piran ((fratello del legale rappresentate di Moonway, soggetto titolare della registrazione presso SIAE del Didit, dunque dotato di un grado di attendibilità minore rispetto a soggetti del tutto estranei alle due parti litigiose) il quale ha dichiarato che i due software erano esteticamente e tecnicamente uguali “nei colori, nell’impostazione dei contenuti, nei testi e nell’utilizzo”. Va qui ribadito il principio generale secondo il quale, ove non vi sia non siano oggetto di privativa mediante registrazione, la mera ripresa degli aspetti estetici di prodotti del concorrente si colloca nell’alveo delle condotte concorrenzialmente lecite. La relativa domanda va quindi integralmente rigettata. 6.La sottrazione di segreti Parte attrice lamenta la sottrazione di informazioni riservate, financo segrete- sottrazione posta in essere anche mediante lo smontaggio non autorizzato di due totem, illecito a mezzo del quale poter carpire le necessarie conoscenze per realizzare in via autonoma le macchine litigiose. La censura è infondata. In relazione agli artt. 98 e 99 c.p.i. non sono neppure tutti allegati gli elementi costitutivi del diritto soggettivo leso, si pensi ad esempio alle misure apprestate per la tutela delle informazioni, requisito espressamente richiesto dalla norma citata. Analogamente non sussistono i presupposi per predicare l’illecito ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c., in mancanza della specifica indicazione dell’oggetto di tali informazioni: si rammenta in proposito che, nell’atto di citazione, tale doglianza era ancorata esclusivamente alla generica sottrazione dei contenuti tecnico-funzionali di Didit (cfr, pag. 15 atto di citazione) mentre solo negli scritti difensivi finali si precisa che il Know how aziendale risiedeva anche nella scelta delle tecnologie, nell’assemblaggio delle stesse e nello sviluppo di software idonei allo scopo prefissato, scelte che normalmente non sono riconducibili all’alveo delle informazioni riservate L’allegazione, oltre ad essere tardiva, è comunque ancora generica e non rende conto di alcuni spunti probatori emersi nel corso dell’istruttoria quali, ad esempio, la considerazione che la personalizzazione dei Didit presso i singoli clienti avveniva a volte sulla base di progetti e disegni realizzati dallo stesso committente (cfr. pagina http://bit.ly/1Y6grHC 13 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 prova del carattere individualizzante di tali elementi e le relative forme per Costa Crociere la Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 dichiarazione resa Repert. da Aldo Bocchini), del materiale n. 10408/2014 17/10/2014 dunque non appartenente al know how di Moonway. 7.La concorrenza denigratoria Parte attrice lamenta condotte di concorrenza sleale per denigrazione, che si sarebbero concretate nella diffusione di false notizie su pretesi vizi e difetti dei totem “Didit” nonché sul rifiuto di Moonway di eseguire nuove commesse. Le prove orali assunte non supportano tuttavia la tesi. notizie screditanti gli sarebbe stata riferita da Gianfranco Mastrilli della Provincia di Milano e dal signor Filippi, agente di Telecom Italia. Gli altri riscontri probatori sono tuttavia di segno opposto. Ed in particolare: a) quanto a pretesi difetti dei Didit, il Filippi ed il Mastrilli non hanno confermato le dichiarazioni del Piran (cfr. in particolare la deposizione del Mastrilli il quale ha dichiarato “né mai mi è capitato che H§S dichiarasse che i prodotti Didit di Moonway fossero difettosi”, cfr. verbale 24.9.2013). E, in relazione alla falsità della notizia, è emerso al contrario che i Didit avevano in effetti presentato alcune problematiche:“Aldo Bocchini mi raccontò di avere riscontrato imprecisioni e discordanze nei progetti relativi alla nuova linea di totem in precedenza discussa con Moonway”. E ancora: “ricordo che il Didit di Moonway aveva delle problematiche e che ha dovuto installare 4 ventole provvisorie per evitare surriscaldamento” (cfr. deposizione di Luigi Penné). Tali spunti probatori fanno dunque dubitare della natura inveritiera della notizia censurata; b)anche la diffusione di false notizie sul rifiuto di Moonway di fornire i nuovi Didit non è stata confermata in sede istruttoria (cfr. testimone Aldo Bocchini). In mancanza di univoci e concordanti riscontri istruttori, la censura va disattesa. 8.Il boicottaggio secondario Non è neppure riscontrata la fattispecie del c.d. boicottaggio secondario, illecito che si colloca nell’alveo dell’art. 2598, n. 3, c.c. tra le ipotesi tipicizzate di condotta contraria alla correttezza professionale. Mancano infatti l’allegazione e la prova di tutti gli elementi costituitivi del rimedio quali: pagina http://bit.ly/1Y6grHC 14 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Amos Piran in sede istruttoria aveva precisato che la diffusione di tali a)la forza contrattuale del Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 boicottante, nell’area o nel Repert. geografica n. 10408/2014 delsettore 17/10/2014 di mercato, tale da rendere le condotte escludenti idonee ad incidere sule posizioni soggettive del boicottato: sul punto nessuna allegazione né riscontro vi sono agli atti in relazione alla posizione sul segmento di mercato occupata da H&S; b)il pactum sceleris tra gli altri operatori, che deve vedere coinvolti più soggetti i quali pongano in essere la condotta anticoncorrenziale a vantaggio dell’istigatore: qui non è neppure prospettato il coinvolgimento c) una condotta diretta unicamente a ostacolare, financo a distruggere, il concorrente, non riconducibile al semplice comportamento aggressivo dell’operatore di mercato, che non apporti contestuali effetti migliorativi dell’offerta dell’autore dell’atto (cfr. Trib. Napoli, 23 luglio 2006): anche di questo profilo manca ogni riscontro. Con conseguente rigetto della relativa domanda. 9.Quanto alla concorrenza parassitaria Anche di tale ulteriore doglianza manca l’elemento costitutivo, ossia la condotta reiterata che abbia ripreso un certo numero delle iniziative imprenditoriali del contraente leale: qui viene censurato un unico comportamento –ossia l’illegittima riproduzione dei totem multimediali di Moonway- che esclude quel profilo quantitativo richiamato dalla Suprema Corte per 134239, inferire in GADI il comportamento 4634/01). parassitario L’illecito sindacato (Cass. risulta 20.7.2004 invece n. tutto compreso, senza che residuino ulteriori profili passibili di sanzione, nella condotta contraria alla correttezza professionale di cui a breve. 10.Concorrenza sleale per scorrettezza professionale Ritiene il Tribunale che il comportamento accusato di illiceità, pur non confusorio, all'ordinario risulti comunque svolgimento contrario della alle concorrenza, regole che integrando presiedono quindi la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. 13423/2004). Va censurato invero l’indebito sfruttamento da parte di H&S dell’accreditamento commerciale conseguito presso Telecom dal totem “Didit” di Moonway e la conseguente sostituzione all’attore nella fornitura, senza alcun autonomo ed ulteriore sforzo commerciale da parte della convenuta. pagina http://bit.ly/1Y6grHC 15 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 di Telecom o dei clienti finale nella lamentata condotta escludente; Va in proposito sottolineato che Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 Telecom –società a sua volta del proponeva Repert.che n. 10408/2014 17/10/2014 il prodotto ai propri clienti finali, quali Costa Crociere- scelse prima di tutto non il fornitore (H&S) bensì il prodotto –“Didit”- apprezzato in occasione “Mifare” dell’esposizione da parte attrice alla fiera nel novembre 2007, circostanza non contestata da parte convenuta. In virtù di questa scelta, e non potendo direttamente Moonway fornire i totem a Telecom in quanto soggetto non accreditato ufficialmente, fu concordata una triangolazione commerciale tra le parti, ove H&S rivestiva il ruolo di Parte attrice ha dunque ricoperto il ruolo di produttore e fornitore del totem litigioso a favore di H&S, occupandosi di adattare i modelli standard di Didit alle esigenze dei singoli clienti finali di Telecom. Le specifiche tecniche del cliente venivano inviate da H&S ad Amos Piran (cfr. doc. 10., ove ad esempio si specifica la richiesta per il Comune di Milano dell’inserimento di cuffie fornite di microfono, stampante, ecc. e la personalizzazione del colore con il logo; si veda ancora la richiesta dell’Università Cattolica, di “puntare” sul suo sito). Mooonway fatturava quindi il prodotto personalizzato ad H&S, la quale ultima fatturava a Telecom l’installazione (doc. 16 di parte attrice). Parte attrice si occupava altresì degli aggiornamenti (doc. 15). Dopo un avvio proficuo dei rapporti, H&S si è tuttavia sostituita nella fornitura a Moonway, fornendo direttamente essa stessa i totem: la circostanza non è contestata. Come accennato ritiene dunque il Tribunale che in questa sostituzione H&S abbia approfittato, agevolandosi, della veste ricoperta di fornitore ufficiale dei “Didit” presso Telecom e presso i clienti finali di questa: la convenuta non si è cioè esposta ad una aperta e leale gara concorrenziale nei confronti di Moonway, ma ha sfruttato l’accreditamento conseguito dai totem “Didit” grazie agli sforzi promozionali prima ed alle attività di personalizzazione poi compiuti da parte attrice. E, mentre veniva posta in essere la condotta illecita, Moonway continuava invece a far affidamento sulla correttezza di H&S nel gestire il rapporto con Telecom, non apprestando quindi idonee contromisure promozionali e commerciali. Tale condotta -a prescindere da ogni profilo di esecuzione in buona fede del contratto tra le parti, qui non sindacato- va censurata, in quanto contraria, anche, alla correttezza professionale. pagina http://bit.ly/1Y6grHC 16 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 fornitore ufficiale di Telecom. Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014 11.Il risarcimento del danno La quantificazione del pregiudizio subito da Moonway passa per la valutazione del lucro cessante, in relazione alle aspettative di fornitura dei “Didit” dell’attrice, frustrate dalla condotta di controparte. Come accennato, non è qui contestato che H&S abbia fornito totem multimediali a favore dei seguenti soggetti: Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro; Grandi Navi Veloci, Costa Crociere, La Provincia di Milano ed infine Ferrovie Nord, soggetti che erano entrati già perché invece possibili soggetti committenti che avevano solo preso contatti per future forniture. Sul punto, parte convenuta ha eccepito che Moonway non aveva alcuna relazione diretta con la clientela e, dunque, alcuna sottrazione potrebbe essere lamentata. La censura è priva di pregio giacché occorre avere in primo luogo riguardo all’inteso rapporto intercorso tra l’attrice e Telecom (e non ai clienti) sia nella fase delle trattative sia nella fase esecutiva, ampiamente documentato. Ed in particolare: - Moonway aveva inviato direttamente le proprie proposte economiche a Telecom (cfr. doc. 10 di parte attrice), la quale ultima ne aveva solo chiesto un nuovo invio da parte di H&S a causa del mancato accreditamento dell’attrice (doc. 11 di parte attrice; -Telecom aveva inviato a Moonway una bozza di lettera d’intenti da sottoscrivere tra le due parti avente ad oggetto, ad esempio, la tutela delle informazioni riservate (doc. 13 di parte attrice); -Telecom aveva sottoscritto ed inviato a Moonway, sottoponendolo alla sua firma un memorandum of understanding (cfr. doc. 14 di parte attrice). In secondo luogo è documentato agli atti un rapporto diretto anche tra i clienti finali e Moonway (si veda ad esempio la corrispondenza tra Costa Crociere e Amos Piran, in relazione alle problematiche relative al fissaggio, per la realizzazione della colonnina accanto ai Didit, per le dimensione, l’altezza da terra ecc. (doc. 17 di parte attrice). Così circoscritto l’ambito soggettivo dei clienti finali dei quali parte attrice lamenta lo sviamento, occorre poi considerare che –non essendo stata provata la concorrenza per imitazione servile- non si può ritenere una diretta trasmigrazione delle commesse a favore di H&S a danno di Moonway sul presupposto della confondibilità dei prodotti. E pagina http://bit.ly/1Y6grHC ciò 17 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 in rapporti con Moonway vuoi perché già destinatari di forniture vuoi considerata anche la presenza di Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 altri operatori pressodel i 17/10/2014 quali Repert.din.mercato 10408/2014 Telecom avrebbe potuto rifornirsi, anche tenuto conto dei problemi (ad esempio di surriscaldamento) che comunque i totem litigiosi avevano generato. Pertanto, l’apprezzamento quantitativo della perdita di chance di parte attrice non può direttamente desumersi- come pretende la difesa Moonwaydagli introiti conseguiti da H&S. Si pensi in proposito a Costa Crociere, il cui responsabile delle infrastrutture informatiche ha precisato che la esigenze tecniche di Costa, perché si trattava di un prodotto dove “pesantemente ho messo le mani io” (cfr. verbale del 30.10.2013). Ulteriore elemento da ponderare è quello per cui i prezzi esposti nelle fatture di Moonway incorporano anche i costi, quali quelli per acquistare le varie componenti hardware di cui il totem si articola. Appare sotto questo aspetto congruo al Collegio in via equitativa quantificare gli utili di Moonway nella misura del 20% rispetto al prezzo di rivendita (mediamente pari a circa € 10.000,00 lordi): e così per un importo di circa € 2.000,00 per ciascun Totem fornito. Alla luce anche dei dati offerti da Moonway per apprezzare il lucro cessante, e non contestati specificamente dalla convenuta (in relazione agli ordini persi secondo la difesa Moonway Grandi Navi Veloci aveva preso contatto per la fornitura di 7 impianti, mai formalizzati, cfr. doc. 29; Costa Crociere avrebbe effettuato ordinativi a Moonway del solo hardware, essendosi la convenuta sostituita nella fornitura del software, con fatturazione a favore di H&S pari a € 60.000,00; Costa Crociere avrebbe inoltre effettuato ordinativi per 56 totem direttamente a favore della convenuta), ritiene il Collegio di liquidare a titolo di danno un importo totale di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 12. Il comando giudiziale Occorre dunque accertare la condotta professionalmente scorretta di parte convenuta ed disporre l’inibitoria -non assistita da penale in quanto misura accessoria sottoposta specificamente richiesta- al principio della domanda e qui non nonché condannare al stessa al risarcimento del danno così come sopra quantificato. Non viene invece concessa la misura della pubblicazione, apparendo misura sufficiente a presidiare le prerogative di parte attrice l’inibitoria ed il risarcimento del danno. pagina http://bit.ly/1Y6grHC 18 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 sostituzione del fornitore era stato determinata da un “cambiamento delle Quanto al governo delle spese, Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 46125/2010 tenuto conto che n. le10408/2014 doglianze del di 17/10/2014 parte Repert. attrice vengono accolte solo per una limitata frazione sia in relazione all’an delle condotte contestate sia al quantum, le spese di lite vengono compensate in ragione di 4/5 e poste a carico di parte convenuta per la residua frazione di 1/5. Esse si liquidano come da dispositivo, in virtù del principio della soccombenza parziale, tenuto conto della lunga fase istruttoria orale nella quale si è articolato il giudizio. P.Q.M. Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Moonway.it di Jonathan Piran contro H&S Qualità nel software s.p.a. con atto di citazione notificato in data 17.6.2010, ogni altra e diversa domanda ed eccezione diversamente disattesa e rigettata, così provvede: 1)accerta e dichiara che parte convenuta ha posto in essere condotte contrarie alla correttezza professionale ex art. 2598, comma 3, c.c. per i motivi indicati in narrativa; 2)inibisce a parte convenuta la prosecuzione delle condotte di cui al punto sub. 1; 3)condanna parte convenuta al risarcimento del danno a favor di parte attrice, liquidato nell’importo di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) compensate in ragione della frazione di 4/5 le spese di lite, condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice della residua frazione di 1/5, liquidato nell’importo di € 4.000,00, di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA, CPA e spese di registrazione. Così deciso in Milano, 2 ottobre 2014 Il Presidente Dott.ssa Marina Tavassi Il giudice istruttore Dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/1Y6grHC 19 di 19 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Il