scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015
RG n. 54450/2012
Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015
N. R.G. 54450/2012
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –AIl Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Paola Maria Gandolfi
Presidente
dott.Silvia Giani
Giudice Relatore
dott.Alima Zana
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54450/2012 promossa da:
BIO PROTECT GROUP S.R.L. (C.F. 01879760567), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gualtiero Dragotti e Alessandro Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei
difensori in Milano, via Gabrio Casati n. 1, giusta procura in calce all’atto di citazione.
ATTRICE
contro
BANG & CLEAN GMBH (C.F. CH-109.305.676), rappresentata e difesa, giusta procura
notarile rilasciata in data 19 dicembre 2011, dagli avv.ti Mattia Dalla Costa e Barbara
Sartori, nonché, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli
avv.ti prof. Massimo Cartella e Marco Fazzini, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di questi ultimi in Milano, via Santa Sofia n. 18.
CONVENUTAO
CONCLUSIONI
Per l’attore Bio Protect Group s.r.l.:
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Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015
RG n. 54450/2012
Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015
Nel merito:
Accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213 per
carenza dei requisiti previsti dalla legge;
Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, per due volte consecutive e a caratteri
doppi del normale, sui quotidiani "La Repubblica" e "Corriere della Sera", a cura
www.bang-clean.ch(o altro sito ad essa riferibile)per almeno 60 giorni;
In via istruttoria:
Rinnovare, per quanto occorrer possa, la consulenza tecnica volta alla conferma della
nullità della porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213;
In ogni caso
con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre il rimborso delle spese generali, IVA, CPA
come per legge.
Per il convenuto, Bang & Clean Gmbh:
Nel merito:
rigettare in toto le avverse domande, eccezioni e deduzioni per le ragioni espresse in
narrativa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato in data 17 luglio 2012, Bio Protect Group s.r.l. citava in giudizio
Bang & Clean Gmbh, deducendo che:
-
Bio Protect Group s.r.l. era una società italiana attiva nel settore della progettazione
di processi di pulizia industriali e nella fornitura dei relativi servizi;
-
la convenuta Bang & Clean Gmbh era titolare del brevetto europeo n. 1362213,
depositato il 25 marzo 2002, con rivendicazione delle priorità svizzere n.
20010070001 del 12 aprile 2001 e n. 20020015402 del 30 gennaio 2002, concesso
il 19 novembre 2003, nazionalizzato in Italia con traduzione n. 22390/BE/2005;
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Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
dell'attrice e a spese della convenuta, nonché sulla pagina iniziale del sito internet di B&C
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il suddetto brevetto, che rivendicava un metodo di pulitura di impianti in
funzionamento nonché un dispositivo per eseguire la pulitura secondo tale metodo,
era stato concesso in licenza, nel 2007, da una società del gruppo di B&C, la Bang
& Clean Technologies AG, alla Eurocleaning Technology s.r.l., dalla quale l’attrice
BPG aveva acquisito alcuni dispositivi per la pulizia industriale;
la convenuta aveva promosso un giudizio cautelare dinanzi al Tribunale di Roma
avverso l’attrice affinché le fosse inibito l’utilizzo del procedimento oggetto del
brevetto di B&G, nonché successivo giudizio di merito avente ad oggetto
l’accertamento degli illeciti di cui si sarebbe resa responsabile BPG unitamente alla
terza Eurocleaning Technology;
-
il brevetto EP1362213 era nullo, in quanto: a) privo di novità, essendo anticipato
dal brevetto EP’881 di titolarità della convenuta medesima; b) privo di altezza
inventiva rispetto ad EP’349 in combinazione con le anteriorità IT938 e GB101; c)
la descrizione del trovato era insufficiente.
1.1 Con comparsa, depositata in data 16 gennaio 2013, si costituiva la convenuta Bang &
Clean Gmbh, chiedendo il rigetto delle pretese attoree ed eccependo l’incompetenza per
continenza con il giudizio promosso da Bang&Clean dinanzi al Tribunale di Roma, r.g.
39458/2012, in data anteriore al presente processo e, nel merito, chiedendo il rigetto delle
pretese attoree e, a tale fine, contestando che il brevetto EP1362213 fosse invalido.
1.2. Istruita la causa mediante espletamento di CTU brevettuale, all’udienza del 21 ottobre
2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa era assegnata al Collegio per la
decisione.
3. L’eccezione di incompetenza per continenza di cause non è fondata. Il presente giudizio
ha per oggetto la validità del brevetto EP 1 362 213, avente per titolo: “Procedimento e
dispositivo per la pulitura di dispositivi di combustione”, depositato il 25 marzo 2002.
Il giudizio romano è stato promosso dal titolare della privativa, convenuto nel
procedimento milanese, nei confronti di Bio Protect per l’accertamento della
contraffazione del detto brevetto EP 213. La convenuta Bio Prtect non ha formulato
davanti al tribunale di Roma domanda riconvenzionale volta all’accertamento della validità
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del brevetto davanti al tribunale di Roma.
I due giudizi hanno, pertanto, diversi petita.
La cognizione incidenter tantum del
Tribunale di Roma sulla validità del brevetto non esplica efficacia vincolante fuori del
processo.
4. Venendo al merito, ritiene il Tribunale che il brevetto oggetto del giudizio non è valido,
manca di una
caratteristica essenziale per il raggiungimento delle finalità dell’invenzione.
5. Conviene innanzitutto chiarire l’oggetto, lo scopo e il funzionamento del brevetto per
una migliore comprensione dei fatti rilevanti al fine del decidere.
5.1. Oggetto della privativa. Il settore cui appartiene il brevetto EP 1 362 213, concesso in
data 15/12/2004, dal titolo procedimento e dispositivo per la pulitura di dispositivi di
combustione, è quello della pulizia interna delle caldaie o parti di esse, e specificamente
della rimozione delle incrostazioni che si formano sulle superfici a contatto con i fumi di
combustione
5.2. Scopo. Lo scopo indicato dall’inventore è quello della pulizia d’ impianti termici
(quali caldaie) mentre sono in funzione o si trovano a temperature di centinaia di gradi
centigradi perché, effettuando la pulizia delle pareti interne di impianti di combustione
senza la necessità di mettere in fermo l’impianto, si evitano costosi fermi dell’impianto e si
minimizzano i rischi per la sicurezza del personale (cfr. pag. 4 descrizione, righe 4-11).
5.3. Funzionamento del trovato. La pulizia degli impianti avviene mediante esplosioni
localizzate per mezzo di un dispositivo, che comprende una lancia, alimentata da due
contenitori in pressione contenenti il combustibile e il comburente necessari per creare una
miscela esplosiva. La lancia alimenta un contenitore a parete sottile, che è in sostanza un
pallone gonfiabile posto sull’estremità della lancia, con una miscela del combustibile e del
comburente o, in alternativa, con i singoli componenti, con la conseguenza che, in tale
seconda ipotesi, la miscela esplosiva viene a formarsi direttamente nel pallone gonfiabile.
L’operatore porta l’estremità della lancia – su cui c’è il contenitore a parete sottile – in
prossimità della superficie da pulire, quindi provvede a gonfiare il contenitore (cioè il
pallone gonfiabile) con la miscela esplosiva e lascia scoppiare la miscela esplosiva.
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in quanto si estende oltre il contenuto della domanda originaria e
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Il contenitore è destinato ad essere distrutto a seguito dell’esplosione della miscela
esplosiva ivi contenuta. Per tale ragione lo spessore e il materiale con cui è realizzato il
contenitore
devono consentire che esso sia gonfiato e sia distrutto a seguito
dell’esplosione della miscela.
Per ritardare l’autoinnesco, e per evitare rischi di detonazione prematura della miscela
dei gas inviati nel pallone, quali quello del raffreddamento della lancia oppure del
pallone.
5.4. Rivendicazioni indipendenti. L’ ambito di tutela del brevetto è definito, in via
principale, dalla rivendicazione indipendente di procedimento 1 e dalla rivendicazione
indipendente di dispositivo 11.
L’oggetto del brevetto è altresì definito, in via subordinata, dalle rivendicazioni 2-10, che
dipendono dalla rivendicazione 1 e dalle rivendicazioni 12-20, che dipendono dalla
rivendicazione 11.
La rivendicazione indipendente 1 recita:
“1. Procedimento per la pulitura di contenitori ed impianti insudiciati, con depositi di
scorie
o con incrostazioni, per mezzo della tecnica delle esplosioni, preferibilmente durante il
funzionamento dell'impianto, rispettivamente a contenitore caldo, caratterizzato:
a)
dal fatto che un dispositivo tubolare, rispettivamente lancia, viene inserito/a
dall'esterno nel contenitore oppure nell'impianto in modo tale che lo sbocco del
dispositivo tubolare, rispettivamente della lancia, viene posizionato in prossimità degli
insudiciamenti, rispettivamente incrostazioni o depositi di scorie ,
b)
dal fatto che una miscela esplosiva, oppure componenti formati, alla miscelazione,
una miscela esplosiva viene/vengono condotta/e attraverso il dispositivo tubolare,
rispettivamente la lancia, pervengono in un contenitore a parete sottile,
c)
applicato sul dispositivo tubolare, rispettivamente lancia, ed in prossimità degli
insudiciamenti, rispettivamente incrostazioni o depositi scorie e
d) dal fatto che la miscela esplosiva, formata eventualmente mediante miscelazione
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esplosiva, l’inventore descrive alcuni eventuali accorgimenti per rallentare il riscaldamento
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delle componenti, viene portata all'esplosione, laddove viene distrutto il contenitore a
parete sottile.”
La rivendicazione indipendente 11 recita:
“11. Dispositivo per la pulitura di contenitori ed impianti insudiciati, con depositi di
scorie o con incrostazioni, caratterizzato dal fatto che:
corrispondenza di una estremità della lancia,
b) laddove i mezzi di adduzione sono realizzati in modo da guidare nella lancia una
miscela esplosiva oppure, nel caso di miscelazione, componenti formanti una
miscela esplosiva, eventualmente in modo separato e,
c)
dal fatto che la lancia presenta, in corrispondenza dell'altra estremità da condurre
nel contenitore, un contenitore flessibile a parete sottile
d) per l'accoglimento della miscela esplosiva oppure, in caso di miscelazione,
componenti formanti una miscela esplosiva,
e)
laddove il contenitore flessibile a parete sottile e sostanzialmente a tenuta di gas
oppure di liquidi.”
6. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la rivendicazione 1 è nulla perché si estende oltre
il contenuto della domanda originaria.
La causa di nullità in oggetto è stata dedotta dalla parte nel corso delle operazioni peritali.
La mancata specifica allegazione della detta causa di nullità sin dall’atto introduttivo, o
nella memoria di cui all’art. 183 sesto comma n 1 c.p.c., non ne determina
l’inammissibilità, in quanto la nullità può essere rilevata d’ufficio anche per cause diverse
da quelle specificamente dedotte dalla parte, purché ciò avvenga nel rispetto del
contraddittorio ( cfr, da ultimo, Cass. U 12 dicembre 2014 n 26242, secondo il quale il
giudice chiamato a decidere sulla impugnazione di un contratto, una volta “provocato il
contraddittorio”, deve rilevare d’ufficio ogni forma di nullità). Nel caso di specie la
questione della nullità, per estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della
domanda iniziale, è stata dibattuta dalle parti sia nel corso delle operazioni peritali che
successivamente nel corso del giudizio e, da ultimo, con le memorie conclusionali e,
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a) esso presenta una lancia conformata in forma di tubo e mezzi di adduzione in
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quindi, nel rispetto del principio del contraddittorio.
6.1. La domanda originaria di brevetto internazionale WO 2002/084193, da cui deriva il
brevetto EP 1 362 213, riportava nella rivendicazione una limitazione sulla natura della
miscela esplosiva, poiché prevedeva che essa dovesse essere “parzialmente gassosa”. Essa
recitava: Procedimento per pulire contenitori ed impianti rimuovendo gli imbrattamenti o
esplosiva, in cui una miscela esplosiva, parzialmente gassosa, viene portata in
corrispondenza degli imbrattamenti o degli accumuli di materiale o delle formazioni di
scoria e la miscela esplosiva viene fatta esplodere.
Tale limitazione non è più presente nella rivendicazione 1 così come concessa e sopra
riportata.
Non vi è dubbio che
la soppressione della limitazione “parzialmente gassosa” ha
comportato una estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda perché
l’invenzione può essere utilizzata con un esplosivo solido, liquido, in polvere o gassoso,
invece che necessariamente “parzialmente gassoso”.
Il brevetto è dunque nullo ex art. 76, primo comma, lett c).
La conclusione del CTU, secondo la quale “la rivendicazione 1 come concessa è però del
tutto conforme alla descrizione brevettuale”, non è condivisibile, poiché:
1) la descrizione non è chiaramente “conforme” al testo della detta rivendicazione
brevettuale. Al contrario, essa è dal tenore dubbio e prescrive –o pare prescrivere- che la
miscela sia necessariamente “parzialmente gassosa” ( si vedano, ad esempio, p 4
descrizione
ove, nella equivocità del testo, si afferma che la miscela esplosiva è,
perlomeno parzialmente, gassosa e p 8, ove si dichiara che: “ per escludere la possibilità di
una esplosione prematura, la miscela esplosiva, perlomeno parzialmente gassosa, viene
prodotta preferibilmente nel punto in corrispondenza del quale deve avvenire
l’esplosione”).
2) In ogni caso, la descrizione non può integrare la rivendicazione, giacché essa può servire
solo per interpretarla e non per estendere la portata della tutela mediante un’integrazione.
Ed invero, i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, mentre la
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gli accumuli di materiale o le formazioni di scoria presenti in essi per mezzo di tecnica
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descrizione e i disegni possono essere impiegati solo per l’interpretazione delle
rivendicazioni, ma non per integrare l’ambito di tutela chiaramente delineata dalla
rivendicazione, nel caso di specie a seguito della soppressione della componente gassosa
della miscela (cfr art. 52 secondo comma CPI, come modificato dall’art. 29 Dlgs n
131/2010).
nel vigore di un diverso contesto normativo, che non attribuiva autonomo rilievo alle
rivendicazioni. Essa non può essere seguita dopo che il legislatore, all’art. 52 secondo
comma CPI, ha previsto, in conformità alla convenzione di Strasburgo, che la descrizione è
uno strumento d’interpretazione delle rivendicazioni e non d’integrazione. Nel ricostruire
il rapporto tra rivendicazione e descrizione il legislatore ha attribuito alla descrizione una
posizione di subalternità rispetto alle rivendicazioni, le quali delimitano da sole l’ambito
dell’esclusiva.
Nel caso di specie, la rivendicazione, con la soppressione della limitazione, ha
inequivocabilmente esteso l’ambito di tutela del brevetto, senza che sia necessario ricorrere
all’ausilio interpretativo – e solo interpretativo- della descrizione, giacché la volontà di
estensione è esplicita nella soppressione. La rivendicazione non potrebbe essere integrata
dalla descrizione, giacché il ruolo della descrizione (nel caso di specie, si è visto, non
pacificamente conforme al testo emendato) non può essere quello di integrare l’ambito di
tutela del brevetto.
7. Il brevetto è altresì nullo per mancanza, in entrambe le rivendicazioni indipendenti,
della caratteristica essenziale per la realizzazione dello scopo del trovato consistente nel
raffreddamento del palloncino destinato a contenere la miscela esplosiva.
Le rivendicazioni non contengono alcuna limitazione sul materiale utilizzabile per realizzare
il contenitore o il palloncino e inoltre non prevedono la presenza di caratteristiche per
proteggere il contenitore dalle altre temperature cui viene esposto.
Il contenitore –ossia palloncino gonfiabile- che può essere formato, come testè visto, senza
limitazioni di materiale, e persino con la plastica o il polietilene, come esplicitato
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La giurisprudenza invocata dalla difesa della convenuta non è pertinente, perché formatasi
Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015
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dall’inventore nella descrizione, non è idoneo a rimanere indenne in un ambiente a
temperatura elevata (e cioè con temperature dell’ordine di centinaia di gradi centigradi)
per il tempo necessario per l’esplosione localizzata della miscela, con la conseguenza del
mancato raggiungimento dello scopo del trovato. La distruzione prematura del palloncino,
nel quale è contenuta la miscela esplosiva, cagionerebbe, infatti, una dispersione dei gas
esplosione “localizzata” proprio sull’area dove si sarebbe dovuto effettuare la pulizia e
non si raggiungerebbe lo scopo del trovato della pulizia localizzata (CTU p 26-27).
Come rileva il CTU, “esporre un palloncino in polietilene, per alcune decine di secondi, in
un ambiente di centinaia di gradi centigradi significherebbe, di fatto, distruggerlo” (CTU
p 27).
A conferma di tale conclusione, la medesima società convenuta, nelle istruzioni operative
fornite ai suoi clienti, afferma la necessità dell’adozione di misure per raffreddare il
pallone in cui viene immessa la miscela esplosiva e proteggerlo dagli effetti del calore, in
ambienti con temperature oltre i 50 °C (cfr. allegati 2A e 2B della seconda memoria di
parte attrice contenente un estratto della documentazione tecnica di Bang & Clean).
In conclusione il Collegio ritiene condivisibili le valutazioni del CTU, confermate dalla
documentazione proveniente dalla parte convenuta titolare del brevetto, secondo cui il
procedimento ed il dispositivo di cui alle rivendicazioni 1 e 11 non possono funzionare
secondo gli scopi dichiarati dall’inventore - pulizia d’ impianti termici in funzione o ad alte
temperature- a meno di non prevedere accorgimenti per proteggere il palloncino contro le
alte temperature.
8. La carenza di una caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo
dell’invenzione - il raffreddamento del palloncino-
nelle rivendicazioni indipendenti
determina, nel caso di specie, la nullità del brevetto, per inidoneità del trovato a risolvere,
in modo nuovo e originale, un problema tecnico, non potendo l’invenzione funzionare
secondo il suo scopo ed offrire il risultando promesso. Ciò determina la nullità del
brevetto per difetto di descrizione e carenza del requisito dell’utilità- industrialità del
brevetto e, quindi, la nullità ai sensi dell’art. 76 primo comma lett. a) – perché l’invenzione
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all’interno dello spazio in cui si trova la lancia, per cui non sarebbe più possibile avere una
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non è brevettabile ai sensi dell’art. 45 e per nullità ai sensi dell’art. 76 primo comma lett. b)
per insufficienza della descrizione. La mancanza nelle rivendicazioni indipendenti di una
caratteristica essenziale per il funzionamento del trovato comporta, invero, l’ estensione
del brevetto anche a soluzioni che non risolvono il problema tecnico, sfociando in un
difetto di descrizione e nella necessità di un’ulteriore attività di ricerca e sperimentazione
76.1 lettera b c.p.i.
9. E’ ben vero che la caratteristica di raffreddare il pallone destinato a contenente la
miscela esplosiva, è prevista, come eventuale, nelle rivendicazioni dipendenti 9 e 18, che
recitano rispettivamente: “…caratterizzato dal fatto che il dispositivo tubolare,
rispettivamente la lancia, e/oppure il contenitore a parete sottile vengono raffreddati” e
“caratterizzato dal fatto che esso contiene mezzi per il raffreddamento dello stelo della
lancia e/oppure un raffreddamento della testa”. Purtuttavia la combinazione delle due
rivendicazioni indipendenti con quelle dipendenti, quand’anche fosse ammissibile, non
sanerebbe la ravvisata nullità delle due rivendicazioni indipendenti, perché le
rivendicazioni dipendenti n. 9 e n. 18 menzionano la caratteristica della refrigerazione del
palloncino (anche) in alternativa
a quella della lancia. Senonché la sola refrigerazione
della lancia non sarebbe idonea a fare raggiungere al trovato lo scopo perseguito perché
non risolverebbe il problema dell’esplosione prematura del palloncino in condizioni di
lavoro ad alte temperature, costringendo chi dovesse attuare l’invenzione a un’ulteriore
attività di ricerca e sperimentazione.
9. Concludendo, il brevetto è nullo sia perché ha ampliato oltre la domanda iniziale l'ambito
dell'esclusiva, sopprimendo alcune caratteristiche del trovato dalle rivendicazioni, sia perché
difetta, nelle rivendicazioni indipendenti, di una caratteristica essenziale per il raggiungimento
dello scopo promesso, e cioè la refrigerazione del palloncino.
10. La convenuta ha contestato la nullità, deducendo che:
- l'invenzione B&C sarebbe destinata ad operare anche su impianti non funzionanti;
- l'omissione, nelle rivendicazioni, di una caratteristica essenziale per il funzionamento
dell'invenzione non sarebbe ricompresa tra le cause di nullità del brevetto.
- l'invenzione potrebbe comunque funzionare in assenza della refrigerazione del palloncino;
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per attuarla, che costituisce causa di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e
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- la combinazione delle rivendicazioni indipendenti con quelle dipendenti sarebbe valida (vedi
comparsa conclusionale p 38).
10.1. Il primo argomento non è condivisibile e anzi è smentito dal testo del brevetto e dallo
scopo indicato dall’inventore, che è proprio quello della pulizia d’ impianti termici
mentre sono in funzione o comunque si trovano a temperature di centinaia di gradi
senza la necessità di mettere in fermo l’impianto, si evitano costosi fermi dell’impianto
(vedi supra § 5.2); scopo più volte enunciato dalla medesima convenuta nei suoi atti
difensivi.
10.2. Quanto al secondo assunto, si è già visto che
l'omissione, nelle rivendicazioni
indipendenti, di una caratteristica essenziale per il funzionamento dell'invenzione è causa di
nullità ex art. 76 primo comma CPI per non sufficienza della descrizione e mancanza dei
requisiti di brevettabilità (vedi § 8).
10.3. Le considerazioni della difesa sul funzionamento del trovato anche nel caso di mancata
refrigerazione del palloncino non sono credibili per le ragioni già enunciate al § 7, -che sono
conformi alle valutazioni del CTU condivise da questo Tribunale- e confermate, altresì, dalla
documentazione proveniente proprio dalla parte convenuta, dalla quale emerge la
dichiarata necessità dell’adozione di misure per raffreddare il pallone e proteggerlo dagli
effetti del calore; misure, si è visto, che pur indispensabili, non sono contenute nelle
rivendicazioni indipendenti.
10.4. Infine, e venendo alle conseguenze, la nullità del brevetto non è parziale, in quanto la
combinazione delle rivendicazioni indipendenti con quelle dipendenti, quand’anche
ammissibile – e ciò al fine del decidere non assume rilievo-, porterebbe a un’ invenzione che
non funziona, non essendo sufficiente refrigerare la sola lancia.
11. Pertanto, la porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213, depositato il 25 marzo
2002, avente per titolo: “procedimento e dispositivo per la pulitura di dispositivi di
combustione”, di titolarità della convenuta BANG & CLEAN GMBH. va dichiarato
nullo.
12. Alla integrale soccombenza della convenuta segue la sua condanna alla integrale
rifusione delle spese di lite, che sono liquidate in favore dell’attrice , applicati i parametri
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11 di 12
http://bit.ly/211oPh9
Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
centigradi perché, effettuando la pulizia delle pareti interne di impianti di combustione
Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015
RG n. 54450/2012
Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015
DM n 50/2014, vigenti alla data del deposito delle memorie conclusionali e previsti per le
cause di valore indeterminabile, in favore dell’attrice, conformemente alla nota spese, in
euro 10.343,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% , iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell’attrice.
PQM
sulle domande proposte da BIO PROTECT GROUP S.R.L nei confronti di BANG &
CLEAN GMBH., rigettata ogni altra istanza, così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta dalla società BIO PROTECT
GROUP S.R.L,
accerta l’invalidità della
porzione italiana del brevetto
europeo n. 1362213, depositato il 25 marzo 2002, avente per titolo:
“procedimento e dispositivo per la pulitura di dispositivi di combustione”, di
titolarità della convenuta BANG & CLEAN GMBH.
2. Condanna la convenuta BANG & CLEAN GMBH. a rifondere integralmente
alla società attrice
le spese processuali, liquidate in euro 10.343,00 per
compensi, oltre a spese generali al 15% , iva e cpa, come per legge.
3. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
4. Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all’UIBM per
gli adempimenti di legge.
Così deliberato in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2015
Il Presidente
Il Giudice est.
Dott. Paola Gandolfi
dott. Silvia Giani
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12 di 12
http://bit.ly/211oPh9
Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, deliberando con sentenza definitiva

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