Caratteristiche Definizione di - ITIS "E. Fermi"
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Caratteristiche Definizione di - ITIS "E. Fermi"
Tipo di Debitore Debitore non imprenditore commerciale: Debitore imprenditore commerciale: Ogni singolo creditore ha la possibilità di agire sui singoli beni del debitore inadempiente. No azioni esecutive individuali ma mediante procedura giudiziale che sottopone all’esecuzione l’intero patrimonio dell’impresa. Procedura concorsuale assicura la par condicio creditorum. Questa forma d’esecuzione collettiva ha lo scopo di liquidare l’attivo dell’imprenditore per soddisfare i suoi creditori. Procedure concorsuali Fallimento Definizione di Fallimento Sono procedure giudiziali che nel caso in cui l’imprenditore commerciale non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni, sottopone ad esecuzione l’intero patrimonio dell’impresa ed assicura la par condicio creditorum, cioè una pari condizione dei creditori. Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Amministrazione straordinaria È un processo esecutivo la cui finalità è la realizzazione coattiva dei diritti dei creditori verso il comune debitore che non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Caratteristiche del Fallimento Universalità: Concorsualità: Coinvolge tutto il patrimonio del debitore. La procedura è nell’interesse di tutti i creditori che sono soddisfatti ugualmente, salvo le cause legittime di prelazione (creditori privilegiati e creditori chirografari) Fallimento.doc pag. 1 di 1 Presupposti per il Fallimento Soggettivi: Oggettivi: Stato d’insolvenza: Il debitore deve essere un imprenditore commerciale con esclusione degli enti pubblici. L’imprenditore debitore Non adempie regolarmente alle proprie obbligazioni Fuga, irreperibilità Art. 1 legge fallimentare modificato dal decreto legislativo 169/2007: falliscono gli imprenditori commerciali che hanno determinati requisiti dimensionali e di indebitamento individuati. Se pende la procedura fallimentare, il fallito non può nuovamente fallire. Se il fallimento si è chiuso, il debitore che ha intrapreso una nuova attività può essere dichiarato nuovamente fallito. Imprenditore già fallito Dichiarazione di fallimento Iniziativa da parte di: Uno o più creditori Fase prefallimentare Lo stesso debitore P.M. (pubblico ministero) Il tribunale deve accertare l’esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Dopo l’accertamento di tali requisiti il tribunale: Rigetta il ricorso e non si apre il fallimento. Fallimento.doc Accoglie il ricorso e dichiara l’imprenditore fallito con sentenza dichiarativa di fallimento. pag. 2 di 2 Contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento: Dichiara il fallimento Contiene la nomina del curatore fallimentare e giudice delegato. Ordina al fallito il deposito in tribunale delle scritture contabili e del bilancio. È annotata nel registro delle imprese Effetti sentenza dichiarativa di fallimento: Sui creditori: Sul fallito: Effetti personali: Il fallito, l’amministratore o liquidatore società, devono comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza. Il fallito, persona fisica, deve consegnare al curatore la corrispondenza riguardante il fallimento, anche elettronica. Fallimento.doc Effetti patrimoniali: Non c’è più il registro dei falliti Non si possono esercitare più alcune professioni e uffici. Il fallito viene spossessato dei suoi beni, non può amministrarli né disporne e sono amministrati dal curatore fallimentare. Sono esclusi dallo spossessamento: Assegni alimentari Hanno diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito. Beni e diritti strettamente personali pag. 3 di 3 Organi del fallimento Tribunale fallimentare: Dichiara il fallimento ed è investito della procedura. Giudice delegato: Curatore: Funzione di vigilanza e controllo sulla procedura. Amministra i beni del fallito sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Procedura fallimentare 3 o 5 creditori con compiti di vigilanza. Dopo la sentenza dichiarativa di fallimento seguono altre fasi: Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito da parte del curatore. Apposizione sigilli sui beni del fallito. Comitato dei creditori: Accertamento del passivo Liquidazione dell’attivo Si individuano i creditori ammessi all’attivo e si fa un elenco. Vendita giudiziale con la quale i beni del fallito sono tramutati in denaro. Redazione inventario Riparto attivo Dopo la vendita dei beni del fallito, il ricavato viene distribuito tra i singoli creditori. Cessazione procedura fallimentare Può aversi per: Chiusura del fallimento: o Cause: Per ripartizione dell’attivo Fallimento.doc Manca l’attivo Mancano passività Concordato fallimentare: Accordo tra il fallito e i creditori per far cessare la procedura fallimentare senza arrivare alla liquidazione dell’attivo. pag. 4 di 4 Esdebitazione del fallito Introdotta con la riforma del 2006; solo il fallito, persona fisica e non le società: Questo istituto consente la liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti per l’intero quando: La procedura si è chiusa senza l’integrale pagamento di tutti i creditori. Fallimento.doc Il fallito è considerato meritevole (ha cooperato con gli organi della procedura). pag. 5 di 5