1 Il termine per recuperare l`IVA in caso di fallimento del

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1 Il termine per recuperare l`IVA in caso di fallimento del
Il termine per recuperare l'I.V.A. in caso di fallimento del debitore.
a cura di Donato B. Quagliarella
avvocato
Di cosa si tratta
Tema ricorrente è quello di quale sia il termine entro il quale sia possibile recuperare
l'I.V.A. quando il debitore fallisca e dal riparto non risulti alcun realizzo.
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito risposta ad un Interpello, formulato da un
contribuente, che è stato fatto oggetto della Risoluzione del 18 marzo 2002 n. 89/E.
Il contribuente aveva effettuato delle forniture e le fatture erano state regolarmente
registrate in contabilità; è poi intervenuto il fallimento del debitore. Insinuatasi al passivo
la ditta fornitrice non ha realizzato nulla dal riparto fallimentare e chiedeva
all'Amministrazione se potevano ancora essere emesse le note di variazione di cui all'art.
26 D.P.R. n. 633/72.
La ditta sosteneva che non vi è nell'ordinamento un limite temporale all'emissione delle
note di variazione per gli importi non riscossi, mentre l'avere dedotto il credito ai fini delle
Imposte sui Redditi avrebbe prodotto l'effetto di essere attratta a tassazione la posta
dell'IVAa titolo di sopravvenienza attiva.
L'Amministrazione ha precisato i presupposti, per poter procedere alla corretta
applicazione della norma, che ha indicato:
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la procedura fallimentare sia in corso al 1° marzo 1997 o comunque sia successiva;
l'operazione sia certificata da fattura regolarmente registrata;
la procedura fallimentare abbia dato esito infruttuoso.
L'Amministrazione prosegue nel determinare quale debba essere ritenuto il momento
iniziale da prendere in considerazione per la decorrenza del termine e lo individua nella
procedura fallimentare:
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alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto fallimentare;
alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
Ricordando che le variazioni in diminuzione sono "facoltative", l'Amministrazione fonda
sulla procedura del 2° comma dell'art. 26 D.P.R. 633/72 il richiamo all'art. 19 e di questo
anche la previsione del termine. Per il 3° comma dell'art. 26 le variazioni, "in caso di
sopravvenuto accordo tra le parti o inesattezza di fatturazione, possono essere eseguite
entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile", mentre non vi sarebbe limite
temporale quando si versi in ipotesi di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili, nonché di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste
infruttuose ovvero di abbuoni o sconti previsti contrattualmente".
Ritiene l'Amministrazione che la disposizione vada coordinata con la disposizione dell'art.
19, per il quale tale diritto può esercitarsi "al più tardi con la dichiarazione relativa al
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secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del medesimo".
Quindi non vi sarebbe limite temporale per compiere le variazioni, ma il diritto alla
detrazione dell'imposta potrebbe essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la
variazione in diminuizione.
La possibilità di esercitare il diritto alla detrazione può essere realizzata emettendo una
nota di variazione da registrare nel registro degli acquisti prima della liquidazione periodica
o della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, così
confluendo nelle liquidazioni periodiche ed andando in deduzione dall'imposta a debito nel
periodo.
Da quanto esposto conseguirebbe che l'operazione ha il medesimo termine, previsto
dall'art. 19 e il curatore avrebbe l'onere di registrare obbligatoriamente la variazione in
aumento dell'imposta al fine di un recupero nei confronti del contribuente tornato in bonis;
per detta funzione sarebbe necessario che tale facoltà abbia "limiti temporali certi".
Non siamo molto d'accordo col pensiero dell'Amministrazione che pare compiere delle
forzature a fini ingiustificati.
L'emissione delle note comporta un effetto integrale sull'operazione che ne è oggetto a fini
fiscali sia per quanto riguarda l'imposta che l'imponibile. Nell'ipotesi di ritorno in bonis del
fallito, il creditore resta tale ed avrà azione per il recupero del credito previa emissione di
nota di debito.
L'Amministrazione ritiene che il 2° comma dell'art 26, nel compiere il rinvio all'art. 19
comporti l'integrale applicazione del suo contenuto, compreso il termine ivi previsto. Ma
tale applicazione integrale comporterebbe la detrazione pro-rata anche al tributo esposto
sulle note di credito, mentre il tributo viene recuperato integralmente, e si è tenuti ad
esporre nella dichiarazione annuale l'indicazione specifica delle operazioni attive al netto
delle note di credito.
Bisogna invece accedere ad una interpretazione del rinvio compiuto dall'art. 26 come
possibilità di compiere il recupero contabile per l'importo della nota di credito.
Se quanto esposto è esatto, mancando un termine, che esiste per l'art. 26 nei casi di
sopravvenuto accordo diverso o di rettifica di errori od inesattezze di fatturazione,
l'operazione può essere compiuta nel termine prescrizionale ordinario.
In sintesi
Costituisce prassi piuttosto frequente che l'imprenditore subordini l'istanza di insinuazione
al passivo del proprio credito a un giudizio di probabile capienza dell'attivo fallimentare
(cioè al parere informale, raccolto dal Curatore, sulla probabilità di recuperare una parte
del credito all'esito della procedura) anche considerando che la collocazione del credito a
perdita nel bilancio è già legittima col fallimento del debitore.
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Soprattutto dopo aver letto la risoluzione illustrata, occorrerà pertanto considerare che
l'insinuazione al passivo consente il recupero dell'IVA, relativa a quel credito, già a suo
tempo versata, valutando caso per caso, se rischiare di esporsi a un eventuale contenzioso
tributario qualora sia trascorso il termine che l'Agenzia delle Entrate avrebbe individuato.
(redatto in data 9 settembre 2002)
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