Gli effetti della sentenza di fallimento per la società

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Gli effetti della sentenza di fallimento per la società
Gli effetti della sentenza di fallimento per la società.
Avv. G. Fino – Dott. P. Fino
Facendo seguito al nostro precedente intervento con il quale abbiamo analizzato gli effetti della
sentenza di fallimento sul patrimonio del fallito, prendiamo ora in rassegna quelli che tale
declaratoria spiega nei confronti delle società e dei soci.
Il fallimento di una società comporta una serie di conseguenze riguardo sia ai beni sociali, sia alla
vita della società sia, infine, ai soci della stessa. Con riferimento ai beni sociali, questi, in
considerazione della declaratoria di fallimento, soggiacciono alle medesime regole vigenti riguardo
ai beni del fallito; in buona sostanza, interviene l’indisponibilità del patrimonio societario che
comporta de facto una limitazione dei poteri esercitati dagli organi sociali su detti beni. La seconda
conseguenza riguarda l’organigramma societario, posto che quando a fallire è una società, si
modifica inevitabilmente il rapporto tra questa e i soci. Sul punto occorre, tuttavia, operare una
distinzione tra società a responsabilità limitata e illimitata. Infatti, mentre i soci della società a
responsabilità limitata non sono personalmente coinvolti nella procedura concorsuale,
rimanendone, salvo casi particolari, estranei, rischiando esclusivamente la perdita del conferimento
elargito al momento della costituzione della stessa, i soci di una società a responsabilità limitata
falliscono personalmente. Infatti, la sentenza che dichiara il fallimento della società spiega i suoi
effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili comportando il fallimento anche
di questi ultimi, purché non sia decorso oltre un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata.
Tuttavia il Tribunale prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve
disporne la convocazione dinanzi il giudice delegato ai sensi dell’art. 147 L. Fall.. Tale differenza
riveste notevole importanza in considerazione degli effetti invasivi discendenti dal fallimento di un
soggetto (tra cui l’indisponibilità dei propri beni sia mobili che immobili, la perdita della capacità di
stare in giudizio con conseguente sostituzione processuale del curatore, le limitazioni relative alla
corrispondenza, gli obblighi di presentazione e di fornire informazioni agli organi fallimentari etc.).
Ai sensi dell’art. 2308 c.c., inoltre, nelle società di persone commerciali (quali quelle in nome
collettivo e in accomandita semplice) la dichiarazione di fallimento è una causa di scioglimento
della società la quale, tuttavia, non si estingue. Ciò non accade per le società di capitali che
potrebbero perfino riprendere l’attività qualora la procedura fallimentare si chiudesse con l’integrale
pagamento dei debiti. Con riferimento agli organi sociali, infine, il Legislatore ha stabilito che tutte
le cariche rimangono in vita, tuttavia gli amministratori, i sindaci e i membri dell’organismo di
controllo, potranno agire nei limiti delle prerogative proprie del curatore fallimentare. Infine, ove
ne ricorrano i presupposti, il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori, può promuovere: (a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i membri
degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori in ipotesi di mala gestio e (b) l’azione di
responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L’azione di
responsabilità soggiace al termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dal momento della
cessazione della carica sociale o, se il soggetto è ancora in carica, dalla declaratoria di fallimento.