Ovest, e cio` comportera` un aumento della presenza « qualitativa e

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Ovest, e cio` comportera` un aumento della presenza « qualitativa e
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Ovest, e ciò comporterà un aumento della
presenza « qualitativa e quantitativa », destinata a far fronte ai Talebani che puntano ad essere molto attivi a Kabul;
Il Sole 24 ore del 31 ottobre 2007, in
un articolo di Gianandrea Gaiani, riferisce
che i Talebani sono penetrati in forze nel
settore dell’Afghanistan occidentale presidiato dalle truppe Nato sotto il comando
italiano, in particolare ad inizio della settimana circa 400 jihadisti provenienti dalla
provincia meridionale di Helmand sono
entrati nel distretto di Gulistan, nella provincia di Farah, la più calda tra le quattro
assegnate al comando regionale Ovest
della Nato, guidato dal generale degli alpini Fausto Macor;
secondo quanto riferito dal capo
della polizia di Gulistan, Abdul Rehaman
Sarjang, i Talebani si sono uniti ai guerriglieri locali per prendere il controllo del
capoluogo, cosa avvenuta dopo un combattimento che ha portato alla perdita di
tre agenti afghani ed una ventina di Talebani, Sarjang ha dichiarato che dopo la
ritirata dei suoi uomini, truppe afghane e
Nato stanno combattendo per riprendere
il controllo totale del distretto;
un’affermazione che confermerebbe
– secondo Gaiani – il coinvolgimento delle
truppe italiane schierate a Farah insieme
a 200 soldati americani, infatti pare improbabile che le truppe italiane e alleate
non vengano coinvolte nei combattimenti
tenendo conto della debolezza delle truppe
governative e che i consiglieri militari
italiani e americani addestrano ed accompagnano in azione i battaglioni afghani;
il Capo di stato maggiore dell’Esercito, generale Fabrizio Castagnetti intervenendo all’apertura dell’anno accademico
della scuola di Applicazioni di Torino ha
dichiarato che « di questo passo rischiamo
di non poter sostituire i mezzi che i
Talebani ci fanno saltare in aria », riferendosi agli stanziamenti destinati alle
Forze Armate dalla Finanziaria 2008;
secondo quanto ricostruito dal giornalista Gianandrea Gaiani per il giornale
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Libero del 26 ottobre 2007 questa affermazione lascerebbe intendere che siano
molte di più le perdite di mezzi militari,
rispetto alla mezza dozzina di mezzi calcolata con le poche dichiarazioni ufficiali
di militari e Governo su quello che avviene
in Afghanistan, in particolare risultano
nell’ultimo anno persi due blindati Puma,
tre veicoli Lince ed un fuoristrada di
modello civile –:
in quali azioni siano veramente impegnate e con che compiti le nostre Forze
Armate, quanti mezzi militari abbiamo
perso in scontri o attentati subiti dai
Talebani, e quali impegni il Ministro interrogata abbia preso a nome del nostro
Paese con gli alleati americani, precisando
in particolare cosa si intenda per un
aumento della presenza « qualitativa e
quantitativa » in Afghanistan.
(5-01708)
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’economia e delle finanze, per
sapere – premesso che:
un organo di stampa ha ventilato
l’ipotesi di vendita da parte dell’ENI di un
numero rilevante di stazioni di servizio
della rete di distribuzione AGIP e di quote
di capacità di raffinazione;
la rete di distribuzione dell’ENI è
composta da oltre 4.000 punti di vendita
in Italia con una quota di mercato pari al
30 per cento e che occupa in Italia oltre
20.000 lavoratori tra diretti, indotto e
gestori;
i risultati economico di questo settore
sono da anni ampiamente positivi –:
se risponda al vero questa ipotesi di
vendita, e se ritenga il Governo che questo
grave danno al sistema Italia questo soprattutto in considerazione sia dell’impor-
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tanza che una siffatta operazione avrebbe
sugli assetti del mercato petrolifero nazionale, sia delle gravi preoccupazioni che la
suddetta ipotesi sta suscitando tra i lavoratori e gestori delle stazioni di servizio;
quali siano le motivazioni strategiche
adotte dall’ENI e se il Governo sia stato
informato di queste scelte del gruppo in
quanto azionista di maggioranza che
esprime l’amministratore delegato e la
maggioranza dei consiglieri di amministrazione.
(2-00826) « Dionisi, Adolfo, Ciro Alfano,
Barbieri, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Compagnon,
D’Agrò, D’Alia, De Laurentiis, Delfino, Drago, Forlani,
Formisano, Galletti, Greco,
Lucchese, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mereu, Oppi,
Peretti, Pisacane, Romano,
Ronconi, Ruvolo, Tassone,
Tucci, Volontè, Zinzi ».
Interrogazioni a risposta immediata in
Commissione:
VI Commissione:
FOGLIARDI. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
a seguito della circolare del Ministero
delle Finanze n. 244 del 28 dicembre 1999
gli immobili adibiti ad attività strumentali
e/o istituzionali delle case di riposo gestite
da ONLUS, sarebbero soggetti a reddito
fondiario ed al pagamento delle relative
imposte;
tale circolare sembrerebbe in contrasto con lo spirito del decreto legislativo
n. 460 del 1997, che disciplina i rapporti
delle ONLUS con l’Amministrazione finanziaria, concedendo numerose agevolazioni;
a giudizio di alcuni uffici delle entrate, tale interpretazione non contrasterebbe con le disposizioni, in quanto, nella
parte relativa alle agevolazioni ai fini delle
Imposte sui Redditi, viene prevista l’esclu-
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sione alla formazione del reddito imponibile per i proventi derivanti dall’esercizio
delle attività commerciali, istituzionali e
connesse;
si rileva comunque che la circolare si
conclude con la precisazione che « ... le
obiettive difficoltà interpretative in ordine
al trattamento tributario degli immobili in
questione consentano la non applicabilità
delle sanzioni ... nei confronti di quegli
enti ed organizzazioni che abbiano erroneamente escluso dall’imposizione i redditi
degli immobili strumentali alle attività
agevolate ai sensi degli articoli 88, comma
2 e 111-ter del TUIR » –:
quale interpretazione reale debba essere data alla norma e, nel caso, quale
ipotesi di trattamento tributario debba
essere applicata alla tipicità in questione
tenuto conto della struttura ONLUS.
(5-01699)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. — Al Ministro
dell’economia e delle finanze. — Per sapere
– premesso che:
l’articolo 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, alla lettera g)
del comma 1 stabilisce il requisito della
regolarità fiscale per poter partecipare alle
gare di appalto di lavori, servizi e forniture in merito a violazioni definitivamente
accertate;
l’Agenzia delle Entrate ha emanato la
circolare 34/E del 25 maggio 2007, interpretativa dell’articolo 38, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 163 del 2006,
nella quale ha dato istruzioni agli uffici
periferici preposti al rilascio alla stazione
appaltante del certificato di regolarità fiscale;
in quella sede l’Agenzia delle Entrate
ha specificato che, al fine di attestare la
regolarità fiscale, gli uffici utilizzino il
modello per la certificazione dei carichi
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pendenti, approvato con il provvedimento
ministeriale 25 giugno 2001, specificando
che gli uffici debbano indicare separatamente anche le violazioni tributarie che
non risultino ancora definitivamente accertate per completezza d’informazioni da
fornire alla stazione appaltante, alla quale
spetta la valutazione finale della sussistenza del requisito della regolarità fiscale;
la lettera g) del comma 1 dell’articolo
38 del Codice De Lise prevede espressamente la rilevanza della violazione tributaria o fiscale solo se definitivamente accertata;
la precisazione fornita nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate risulta dunque
in contrasto con la normativa di settore
sopra richiamata e determina una serie di
conseguenze tra cui: può creare una grave
discriminazione tra concorrenti italiani e
concorrenti stranieri, non vincolati alle
norme interpretative interne agli stati
membri, si presta a facili ipotesi di esclusione da parte della stazione appaltante
nei confronti di concorrenti che presentino dichiarazioni sostitutive di regolarità
fiscale non tenendo conto di violazioni non
definitivamente accertate, potrebbe comportare una rinuncia delle imprese a partecipare alle gare di appalto pur di non
incorrere in un accertamento fiscale dell’amministrazione finanziaria –:
se il ministro interrogato intenda verificare la correttezza della circolare 34/E
del 25 maggio 2007 dell’Agenzia delle
Entrate rispetto alla normativa di settore
ed eventualmente disporre una rettifica
della stessa al fine di confermare che, per
la partecipazione alle gare d’appalto, per
le stazioni appaltanti siano rilevanti le sole
violazioni definitivamente accertate, evitando cosı̀ gli effetti discorsivi riportati in
premessa.
(5-01700)
FUGATTI e GIBELLI. — Al Ministro
dell’economia e delle finanze. — Per sapere
– premesso che:
da notizie di stampa si apprende che
nel comune di Casalpusterlengo in provin-
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cia di Lodi, i carabinieri del NAS di Parma
hanno rinvenuto due container con 14
mila scatoloni da 10 tappeti ciascuno;
al sequestro si è giunti seguendo la
merce dopo l’uscita dalla dogana di Piacenza, sino all’arrivo presso una ditta di
import-export di proprietà di un cittadino
afgano;
dopo l’arrivo presso i magazzini i
militari, allertati dallo sgradevole odore
emanato dalla plastica, hanno prelevato
campioni e li hanno inviati allistituto superiore di sanità per le analisi;
dopo le recenti scoperte di giocattoli
per bambini prodotti in Cina per i quali
era stata utilizzata una vernice altamente
tossica, il sospetto degli inquirenti è che i
tappeti, destinati a bambini di tutta Europa, tra i 36 e i 48 mesi, ha allarmato gli
agenti;
di recente lo stesso Ministero della
salute aveva lanciato l’allarme perché certi
prodotti erano in grado di provocare gravi
irritazioni alle mucose in caso di inalazione, oltre a danni al sistema nervoso
centrale, vista la presenza di sostanze
chimiche pericolose;
i tappeti erano inoltre sprovvisti del
marchi CE, mentre i carabinieri sospettano che anche il logo Disney possa essere
contraffatto, per il numero esiguo di documenti presentati –:
se il Ministro, essendo al corrente
della situazione, non intenda prendere
urgenti provvedimenti potenziando il sistema di controlli presso le stazioni doganali, che risultano essere la porta di
ingresso, non adeguatamente presidiata, di
merci di una pericolosità comprovata da
sequestri avvenuti in Italia e nel resto del
mondo, che finiscono per avere una diffusione capillare nel sistema di distribuzione del paese, tale da rendere indifferibile impedire il loro ingresso nel Paese.
(5-01701)
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GALLETTI. — Al Ministro dell’economia
e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:
alle richieste espresse, sempre con strumento informatico, dagli uffici (Agenzia
delle Entrate e Guardia di Finanza);
il 27 ottobre sul Resto del Carlino QN
è stato pubblicato un reportage sul « casinò » di Rovereta, Repubblica di San
Marino;
il comma 3 del sopra citato articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede che « le
richieste di cui al primo comma, numero
7), nonché le relative risposte, anche se
negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica »;
il « casinò fantasma » si trova fra
Rimini e San Marino, ed è a poche centinaia di metri dal confine con l’Italia;
dietro l’ufficialità di una sala bingo,
si trovano, all’interno dello stesso edificio,
due sale Keno con 150 macchinette computer (tipo slot machine) per un giro
d’affari che, a quanto consta all’interrogante, si aggira a 500mila euro al giorno;
l’accordo italo-sammarinese del 1953
impegna la Repubblica di San Marino « a
non permettere nel proprio territorio
l’impianto o l’esercizio di case da gioco
o di altri centri del genere comunque
denominati, nei quali si svolgono giochi
d’azzardo »;
la legge sammarinese del 2000 non
disciplina il gioco d’azzardo, che rimane
vietato in qualunque forma esercitato –:
se questo « casinò » rispecchi o meno
la convenzione Italia-San Marino del 1953
e in caso negativo quali provvedimenti il
Governo intenda adottare al fine del rispetto della convenzione citata. (5-01702)
LEO. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:
l’articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
n. 600, impone l’obbligo a banche, poste,
intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del
risparmio e società fiduciarie di fornire,
esclusivamente con strumento telematico
(tramite l’uso della posta elettronica certificata PEC), entro il termine fissato dall’ufficio (solitamente 30 giorni), le risposte
molti operatori non hanno proceduto
a fornire le risposte, spesso non per negligenza, ma per l’elevato numero delle
richieste e per il fatto che la risposta da
fornire era negativa;
in tema di regolarizzazione dei predetti comportamenti omissivi, va osservato
che, fin tanto che non viene elevata la
prima contestazione, è possibile ricorrere
alle riduzioni previste per il concorso delle
violazioni e continuazione ex articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472;
il comma 6 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 tuttavia dispone
che « il concorso e la continuazione sono
interrotti dalla constatazione della violazione »;
la circostanza che siano state effettuate le prime contestazioni delle violazioni sta mettendo in seria difficoltà gli
operatori: questi si trovano nella impossibilità di fruire di benefici in termini sanzionatori e nella estrema difficoltà di
adempiere correttamente alle citate previsioni di cui all’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600;
si tenga conto che lo sforzo amministrativo cui sono chiamati gli operatori è
enorme: le risposte negative si aggirano
intorno a 2,6 milioni, a fronte di « sole »
30.000 risposte utili (cfr. Il Sole 24 Ore del
7 settembre 2007);
la stessa Amministrazione finanziaria
sarà chiamata a uno sforzo amministrativo notevole: migliaia di contestazioni di
irregolarità dovranno essere elevate, pro-
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babilmente sarà necessario fare ricorso
nei confronti dei soggetti inadempienti,
eccetera;
se non sia possibile che l’Agenzia
delle entrate arrivi a disporre che la
mancata risposta sia del tutto equivalente
a una risposta negativa: in tal modo si
faciliterebbe il lavoro degli intermediari,
e si eviterebbe di sottoporre la stessa
Amministrazione finanziaria a notevoli e
defatiganti aggravi amministrativi; in tal
modo, peraltro, si riuscirebbe a liberare
risorse per controlli di tipo sostanziale.
(5-01703)
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GIUSTIZIA
Interpellanze urgenti
(ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
Sergeij Gromovs, maestro e campione
di scacchi, oggetto di persecuzioni nella
Repubblica di Lettonia a causa della origine russa e della sua partecipazione a
manifestazioni antidiscriminatorie, veniva
ricercato dalle locali autorità per rispondere di una ipotesi di reato di furto di
modesta gravità;
il Gromovs, temendo il peggio, si
rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;
nel nostro Paese il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa
identità, comportamento che dava origine
al procedimento penale n. 6479/01 presso
la Procura della Repubblica di Forlı̀;
nel dicembre del 2001 la Repubblica
di Lettonia presentava all’Italia richiesta di
estradizione del Gromovs al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;
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con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2002 (Rif. EP 753/
2001/AR) veniva assentita l’estradizione
del cittadino lettone;
incarcerato il Gromovs nella casa
circondariale di Forlı̀ in esecuzione del
decreto di estradizione, si realizzava una
ampia mobilitazione promossa dal quotidiano Il Resto del Carlino e portata avanti
da moltissime persone che avevano avuto
modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese;
anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro
della giustizia disponeva, ai sensi dell’articolo 709 del codice di procedura penale,
la sospensione della consegna in considerazione della pendenza, presso la Procura
di Forlı̀, del suddetto procedimento penale
a carico del Gromovs;
l’interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a
causa della imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario;
la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava comunque la concessione di
un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;
in data 8 aprile 2003 il GIP di Forlı̀
disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la
cui pendenza giustificava la sospensione
dell’esecutività del decreto di estradizione;
l’Interpol nel maggio 2007 richiedeva
al Ministero della giustizia l’estradizione
del Gromovs, essendo ancora esecutivo il
decreto di estradizione emesso nel 2001;
in data 18 giugno 2007 il Ministero
della giustizia richiedeva alla Corte d’Appello di Bologna la misura della custodia
cautelare in carcere al fine di procedere
alla consegna del Gromovs alle autorità
lettoni;