Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria Tasso

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Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria Tasso
FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA
IPOTECARIA TASSO VARIABILE - 0271
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Taranto - Società Cooperativa
Via Vittorio Emanuele s.n. – 74020 San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
Tel.: 099.9577411 – Fax: 099.9575501
Indirizzo internet: http://www.bccsanmarzano.it
e-mail: [email protected]
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00130830730
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4554 - Codice ABI 08817
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A157396
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
L’apertura di credito è un contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o
indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo
concordato.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concessogli.
L’apertura di credito può essere in conto corrente o semplice.
Nell’apertura di credito in conto corrente, i successivi versamenti del Cliente hanno l’effetto di ripristinare la
disponibilità; invece, nell’apertura di credito semplice, i successivi versamenti del Cliente vengono imputati a
parziale o totale estinzione del debito del Cliente verso la Banca, derivante dall’utilizzazione delle somme.
La linea di credito, in ogni caso, deve essere utilizzata dal Cliente entro il limite di importo concordato con la Banca e,
sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento del limite
suddetto e l’eventuale esecuzione di tali operazioni non determina la concessione di un aumento del credito al Cliente,
neppure per l’importo delle operazioni eseguite.
La presenza sul conto di un saldo debitore superiore al limite dell’affidamento concesso identifica uno “sconfinamento”,
che può determinarsi anche solo “per valuta”, se il saldo contabile risulti a credito. La definizione dei tipi di saldo (per
valuta e contabile) è contenuta nella “Legenda” posta al termine del presente Foglio informativo.
L’apertura di credito, sia in conto corrente che semplice, quando è garantita da ipoteca, può assumere la forma
dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria.
In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili.
L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora
vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie
ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito.
L’apertura di credito ipotecaria, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo grado, su
immobili.
La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
I TIPI DI APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA E I LORO RISCHI
Apertura di credito a tasso fisso
Il tasso di interesse resta fisso per tutta la durata del contratto.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso,
indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Apertura di credito a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo
(cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può
scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del
rapporto il tasso di interesse e le altre condizioni economiche applicate al Cliente.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 5,15%
Il contratto prevede l'applicazione
della commissione onnicomprensiva
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
EURIBOR 6 MESI (360 GG) (Attualmente pari a: -0,198%)
Tasso debitore annuo massimo per utilizzi entro i limiti
+ 3,25 punti perc.
del fido
Valore effettivo attualmente pari a: 3,052%
EURIBOR 6 MESI (360 GG) (Attualmente pari a: -0,198%)
Tasso debitore annuo massimo per utilizzi oltre i limiti del
+ 5,25 punti perc.
fido
Valore effettivo attualmente pari a: 5,052%
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o
scopertura
Tasso di mora
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri AD OGNI LIQUIDAZIONE
diversi dagli interessi
Conteggio e accredito interessi avere
ANNUALE
Conteggio interessi dare
Annuale
Modalità di calcolo degli interessi
Anno civile
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
Spese fisse - Gestione Liquidità
Canone annuo
€
(€
160,00
40,00 Trimestrali)
Numero di operazioni incluse nel canone annuo
Non previsti
Spese annue per conteggio interessi e competenze
€
0,00
Spese variabili - Gestione liquidità
Registrazione operazioni non incluse nel canone €
1,30
effettuate allo sportello (si aggiunge al costo
dell'operazione)
Registrazione operazioni non incluse nel canone €
1,30
effettuate online (si aggiunge al costo dell'operazione)
POSTA: €
2,50
Invio / Predisposizione estratto conto
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Spese per la stipula del contratto
Spese di istruttoria fido
Spese collegate all'erogazione
ipocatastali, accesso a base dati)
del
credito
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€
(visure €
0,00
0,00
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Imposte e tasse presenti e future
Come per legge a carico del cliente
Perizia tecnica
€
Spese nostro intervento per eventuale stipula atto notarile €
c/o altri uffici
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni €
economiche
0,00
0,00
0,00
Spese per la gestione del rapporto
Spese per comunicazioni periodiche trasparenza - invio €
1,00
cartaceo
Spese per comunicazioni periodiche trasparenza - invio €
0,00
on line
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Spese per comunicazioni variazione condizioni - invio €
cartaceo
Spese per comunicazioni variazione condizioni - invio on €
line
Spese di revisione periodica del fido
€
0,00
0,00
0,00
Commissioni
Commissione onnicomprensiva
2%
Commissione di istruttoria veloce
€
20,00
Commissione di istruttoria veloce - massimo trimestrale
€
100,00
La Commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell’arco del
trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o
rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo
disponibile di fine giornata.
La Commissione di istruttoria veloce è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca prima di autorizzare lo
sconfinamento svolge un’istruttoria veloce ed è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per tale attività (es: costo
medio del contatto telefonico con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento e costo medio del personale
coinvolto nell'analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente).
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il
tasso debitore.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
pagamento titoli e effetti;
esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
pagamento deleghe fiscali;
acquisto di strumenti finanziari;
ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca.
Esenzioni
La Commissione di istruttoria veloce non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento
nei confronti della banca.
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la Commissione di istruttoria veloce non è inoltre dovuta nel caso in cui
lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:
l’importo complessivo di 500 Euro e
la durata di 7 giorni consecutivi.
Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del contratto il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Perizia tecnica
Adempimenti notarili
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Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Come da richiesta del professionista prescelto.
I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
come da tariffa notarile vigente.
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Assicurazione immobile
Obbligatoria e a carico del cliente l’assicurazione dell’immobile
concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del
fulmine e scoppio presso compagnia di gradimento della
banca. Le spese applicate sono quelle previste nel prospetto
della compagnia di assicurazione.
Imposta per iscrizione ipoteca
Il relativo importo viene corrisposto direttamente al notaio
ALTRO
Commissione per rilascio assenso alla cancellazione
dell'ipoteca:
- ai sensi dell'art.2882 del c.c
€ 200,00
- ai sensi dell'art. 13 legge 2 aprile 2007 n. 40 e Esente
successive modifiche
Per le spese relative al rilascio copia documentazione, dichiarazioni e certificazioni, si rinvia al relativo foglio
informativo.
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti,
nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai
fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Ciascuna parte può recedere dal contratto di conto corrente bancario di corrispondenza in qualsiasi
momento, dandone comunicazione per iscritto con il preavviso previsto nel contratto ovvero senza preavviso in caso di
giustificato motivo o giusta causa.
La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante
comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi
di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale
da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi
e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Analoga facoltà
di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato.
Qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in
qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 0 giorni, nonché di ridurla
o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di
quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato
motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente nelle modalità previste
dalla precedente lettera a). Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire
contestualmente quanto utilizzato.
Nelle ipotesi previste dalla nuova normativa che disciplina il Credito ai Consumatori (D.Lgs. n.141/2010 e
successive modificazioni):
- in caso di apertura di credito da concessa a tempo determinato, il Cliente ha la facoltà di recedere
mediante comunicazione scritta, restituendo contestualmente quanto utilizzato. La Banca ha la facoltà di recedere
mediante comunicazione scritta al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c. Per il pagamento di quanto
utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa e onere è dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 1
giorno lavorativo.
- qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato la Banca ha la facoltà di recedere in
qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 15 giorni dall’apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla
seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato,
degli interessi e di ogni altra spesa ed onere.
Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del correntista di utilizzare la disponibilità.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Se il contratto è a tempo determinato, in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo la
modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli
indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato
sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare
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unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto il
tasso, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e successive modificazioni: "Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due
mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente."
Se il contratto è a tempo indeterminato, la suddetta facoltà di modifica unilaterale è convenuta anche per le
clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e rispettando le prescrizioni
dell’art. 118 T.U.B. Resta inteso che la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione
costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale del tasso ai sensi dell’art. 118 T.U.B.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista
per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate
Portabilità (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto
corrente)
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 3/15 convertito con L. 33/15, il cliente consumatore ha diritto a trasferire
gratuitamente i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l’eventuale saldo disponibile positivo, con o
senza la chiusura del rapporto, su un conto corrente, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in
essere presso un’altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento avviene, in assenza di cause
ostative, entro dodici giorni lavorativi dalla relativa richiesta presentata dal cliente alla banca o al prestatore di servizi di
pagamento presso cui si intendono trasferire i servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° 20 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente
Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del
contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle
controversie previsti nei successivi commi.
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica
all’Ufficio Reclami della banca (Via Vittorio Emanuele sn - 74020 San Marzano di San Giuseppe – indirizzo di posta
elettronica [email protected], indirizzo di PEC [email protected]). La banca deve rispondere
entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di
conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR
(www.conciliatorebancario.it).
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla
Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il
procedimento innanzi all’ABF, secondo la procedura di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso
dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse debitore
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.)
Tasso Annuo Effettivo Globale
(T.A.E.G.)
Tasso di interesse di mora
Indicatore sintetico di costo
(ISC)
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
E’il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione
degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (ad. es.
trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo
vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è
appunto denominato TAE.
Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base
annua, dell’importo totale del credito.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme
da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di
credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
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Parametro di indicizzazione
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare
il tasso di interesse, che varia secondo l’andamento del parametro.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione/riferimento.
Tasso effettivo globale medio
(TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati:
per le aperture di credito in conto corrente, il TEGM della categoria
“aperture di credito in conto corrente”;
per le aperture di credito semplici, il TEGM della categoria “altri
finanziamenti alle famiglie e alle imprese”;
aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia
superiore.
Saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del
cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con
valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
La commissione ha durata pari a quella dell’affidamento ed è calcolata in
percentuale sul fido medio calcolato nel periodo di liquidazione. Il valore della
commissione è espresso su base annuale e l’addebito sul conto segue la
periodicità di liquidazione del conto stesso.
Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad
eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate
all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla
prima casa, per le quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Saldo contabile
Saldo per valuta
Commissione onnicomprensiva
Imposta sostitutiva
Valuta
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