è obbligatorio per i medici assunti a tempo determinato optare per il
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è obbligatorio per i medici assunti a tempo determinato optare per il
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTO ESCLUSIVO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO QUESITO (posto in data 20 settembre 2012) È obbligatorio per i dirigenti medici assunti a tempo determinato optare per il rapporto di lavoro esclusivo? Oppure è possibile optare per un rapporto di lavoro non esclusivo anche per i medici che hanno un contratto a tempo determinato? RISPOSTA (inviata in data 20 settembre 2012) Il comma 5 dell’articolo 16 del CCNL 1994_1997 (nel testo definito dal CCNL 5 agosto 1997) dispone che Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per le relative posizioni a tempo indeterminato e di seguito precisa quali istituti contrattuali sono applicati in maniera specificamente coerente con la diversa durata del rapporto di lavoro (ferie, assenze per malattia, permessi retribuiti, retribuzione di risultato) La libertà di scelta tra rapporto esclusivo e non esclusivo è una prerogativa intrinseca nel rapporto di lavoro del dirigente medico, resa reversibile dall’articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, con il quale si modificava la normativa precedentemente vigente secondo la quale l’esclusività del rapporto di lavoro era condizione per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice o complessa e si precisava che La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. Il fatto che l’opzione tra rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo sia possibile anche per i dirigenti medici assunti a tempo determinato è implicitamente ribadito dal comma 1 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel quale si afferma che I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, che optino per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 16 assunzioni a tempo determinato (CCNL 5 agosto 1997) 5. Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni: - le ferie sono proporzionali al servizio prestato; - in caso di assenza per malattia, i periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo di 18 mesi; - possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui il dirigente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni; - l’azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al Dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato è corrispo-sta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in relazione ai risultati conseguiti. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, Art. 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it