è obbligatorio per i medici assunti a tempo determinato optare per il

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è obbligatorio per i medici assunti a tempo determinato optare per il
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OGGETTO
RAPPORTO ESCLUSIVO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
QUESITO
(posto in data 20 settembre 2012)
È obbligatorio per i dirigenti medici assunti a tempo determinato optare
per il rapporto di lavoro esclusivo? Oppure è possibile optare per un
rapporto di lavoro non esclusivo anche per i medici che hanno un
contratto a tempo determinato?
RISPOSTA
(inviata in data 20 settembre 2012)
Il comma 5 dell’articolo 16 del CCNL 1994_1997 (nel testo definito dal
CCNL 5 agosto 1997) dispone che Ai Dirigenti assunti a tempo
determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per
le relative posizioni a tempo indeterminato e di seguito precisa quali
istituti contrattuali sono applicati in maniera specificamente coerente
con la diversa durata del rapporto di lavoro (ferie, assenze per
malattia, permessi retribuiti, retribuzione di risultato)
La libertà di scelta tra rapporto esclusivo e non esclusivo è una
prerogativa intrinseca nel rapporto di lavoro del dirigente medico, resa
reversibile dall’articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004,
n. 81, con il quale si modificava la normativa precedentemente vigente
secondo la quale l’esclusività del rapporto di lavoro era condizione per
il conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice o
complessa e si precisava che La non esclusività del rapporto di lavoro
non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.
Il fatto che l’opzione tra rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo
sia possibile anche per i dirigenti medici assunti a tempo determinato
è implicitamente ribadito dal comma 1 dell’articolo 15-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel quale si afferma che
I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato, che optino per l'esercizio dell'attività libero
professionale intramoenia, sono assoggettati al rapporto di lavoro
esclusivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 16
assunzioni a tempo determinato
(CCNL 5 agosto 1997)
5. Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto per le relative posizioni a tempo
indeterminato, con le seguenti precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, i periodi di trattamento
economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
alla durata del rapporto di lavoro, salvo che non si tratti di un
periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione
del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è
pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare
il termine massimo di 18 mesi;
- possono essere previste assenze non retribuite fino ad un
massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui
il dirigente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni;
- l’azienda od ente nel contratto individuale definisce quale
incarico conferire al Dirigente assunto a tempo determinato ai
fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato è
corrispo-sta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed
in relazione ai risultati conseguiti.
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Decreto legislativo 30 dicembre 1992,
Art. 15-quater.
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto
di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31
dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato
per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia sono
assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività
libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto
di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla
data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore
generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza
di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per
il rapporto esclusivo.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta
da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto
di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza
temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere
ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. La non
esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione
di strutture semplici e complesse.
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