Crediti di firma - BCC Monte Pruno
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Crediti di firma - BCC Monte Pruno
FOGLIO INFORMATIVO relativo ai 7 - CREDITI DI FIRMA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Società Cooperativa Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc Sede amministrativa in SANT’ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Paolo Borsellino, snc Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630 email [email protected] - PEC [email protected] sito internet www.bccmontepruno.it Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - codice fiscale n. 00269570651 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS’E’ IL CREDITO DI FIRMA Il credito di firma è un’operazione mediante la quale la Banca rilascia una garanzia bancaria in favore di un terzo (beneficiario) nell’interesse e su richiesta del proprio Cliente (debitore principale), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza del debitore principale. Il Cliente si obbliga a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della Banca, tutte le somme che a qualsiasi titolo la Banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi sull’importo pagato dalla Banca, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione relativa alla fondatezza della pretesa del creditore nonché alla validità dell’obbligazione garantita. Il Cliente per ottenere il rilascio di una garanzia deve ottenere dalla Banca la preventiva concessione di un affidamento utilizzabile per crediti di firma di importo massimo predeterminato. La Banca può richiedere al Cliente idonee garanzie per il rilascio della garanzia (es. fideiussione o pegno). Può ricorrere una polizza assicurativa a copertura dell’eventuale escussione della garanzia in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente. I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono: La facoltà della Banca di rivalersi sul Cliente per il recupero di quanto pagato al creditore / beneficiario in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso; In caso di pagamento di garanzia rilasciata dalla Banca, l’obbligo per il Cliente richiedente di rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della Banca, quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione; La possibilità per la Banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al Cliente. AZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni economiche riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario leggere attentamente il foglio informativo. Importi massimi di spese e commissioni - spese per ISTRUTTORIA Persone fisiche 0,50% dell’importo 1/3 Aggiornato al 15 DICEMBRE 2015 Minimo € 25,00 – massimo € 250,00 Persone giuridiche 1,00% dell’importo Minimo € 100,00 – massimo € 500,00 - COMMISSIONI CREDITI DI FIRMA DEFINITIVI - Garantite da TITOLI DI STATO E/O EQUIVALENTI - fino a € 25.000,00 - oltre € 25.000,00 1,00% annuo, minimo € 25,00 0,50% annuo, minimo € 250,00 -NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI -f ino a € 25.000,00 - oltre € 25.000,00 2,00% annuo, minimo € 50,00 1,50% annuo, minimo € 500,00 Addebito eseguito con cadenza annuale, primo addebito all’atto della stipula della fidejussione COMMISSIONI CREDITI DI FIRMA PROVVISORI (partecipazione a gare di appalto) - fino a € 500,00 € 25,00 - da € 500,01 ad € 2.500,00 € 40,00 - oltre € 2.500,00 € 80,00 Addebito eseguito all’atto del rilascio della fidejussione - Spese notarili recupero spese effettivamente sostenute -imposta di bollo - oneri fiscali tariffe vigenti, quando dovuta nella misura stabilita tempo per tempo dall’Amministrazione Finanziaria € 2,00 tariffe postali vigenti € 30,00 a documento -rimborso spese per informativa precontrattuale -Per comunicazioni (comprese quelle periodiche ex art. 119 d. lgs. 385/93) - Spese per richiesta di documentazione RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il Cliente non può recedere dal contratto di firma prima: 1. Della scadenza indicata nella garanzia rilasciata; 2. Ovvero della restituzione dell’originale della garanzia; 3. Ovvero della consegna alla Banca della liberatoria dalla garanzia prestata da parte del beneficiario. La Banca, oltre ad esperire le azioni di cui all’art. 1953 c. c., può recedere dalla Garanzia, ove consentitole dalla Garanzia stessa, o limitare la propria esposizione, salvo il risarcimento di maggiori danni richiesti al Cliente ed esclusa ogni responsabilità nei confronti del Cliente e/o dei Terzi per le conseguenze di ogni genere connesse al recesso stesso, nelle ipotesi di cui all’art. 1186 c. c.. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Il rapporto contrattuale viene chiuso entro 15 giorni decorrenti dalla data di restituzione dell’originale della garanzia rilasciata ovvero dal rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario della garanzia ovvero, in caso di espressa previsione in tal senso inserita nella garanzia, in caso di scadenza del termine previsto nella garanzia stessa a prescindere dalla materiale restituzione dell’originale della garanzia alla Banca. Reclami, ricorsi e mediazione I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Paolo Borsellino, snc – 84037 SANT’ARSENIO (SA), indirizzo di PEC [email protected], indirizzo email [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 2/3 Aggiornato al 15 DICEMBRE 2015 Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, può rivolgersi a: - - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it; Altro organismo di mediazione convenuto tra le parti. Qualora il Cliente intendesse avvalersi dell’ABF, è tenuto ad inviare formale reclamo (in forma scritta) alla Banca, la quale ha 30 giorni di tempo, da calendario, per rispondere al reclamo presentato. Nel caso in cui il Cliente decidesse di non accogliere quanto indicato dalla Banca, può adire l’ABF così come indicato dalla guida pratica dell’argomento in oggetto, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. LEGENDA Debitore principale Beneficiario Istruttoria Tasso di interesse di mora E’ il soggetto (Cliente) di cui si garantisce l’adempimento nei confronti del Beneficiario E’ il soggetto a favore del quale la Banca garantisce l’adempimento del Debitore principale (Cliente) Analisi svolta da parte della Banca sul richiedente il fido, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che consentono la concessione della linea di credito richiesta dal Cliente Importo che il Cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme dovute alla Banca a qualsiasi titolo in conseguenza della prestazione della Garanzia 3/3 Aggiornato al 15 DICEMBRE 2015