Credito firma
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Credito firma
FOGLIO INFORMATIVO CONFERIMENTO DI INCARICO AL RILASCIO DI FIDEJUSSIONE Decorrenza condizioni: 19/08/2014 fiesgarban-v3 1/4 vers. Ott. ‘13 RILASCIO DI GARANZIA IN FAVORE DI TERZI INFORMAZIONI SULLA BANCA B.C.C. DEL VELINO VIA BACUGNO 12/A 02019 POSTA (RI) Tel.: 0746-251438 – Fax: 0746-251568 Email: [email protected] / sito internet: www.bccvelino.it Registro delle Imprese della CCIAA di Rieti n. 00036100576 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 919 - cod. ABI 087437 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159400 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI Si tratta di un’operazione in cui la Banca rilascia una garanzia a favore di un terzo (beneficiario) nell’interesse e su richiesta di un proprio cliente (debitore principale), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza del debitore principale. Il cliente si obbliga a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta alla Banca, tutte le somme che a qualsiasi titolo la Banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione relativa alla fondatezza della pretesa del creditore nonché alla validità dell’obbligazione garantita. PRINCIPALI RISCHI Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - la facoltà della banca di rivalersi sul cliente per il recupero di quanto pagato al creditore/beneficiario in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso; - in caso di pagamento delle garanzia rilasciata dalla banca, l’obbligo per il cliente richiedente di rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca, quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione; - la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente. FOGLIO INFORMATIVO CONFERIMENTO DI INCARICO AL RILASCIO DI FIDEJUSSIONE 2/4 Decorrenza condizioni: 19/08/2014 fiesgarban-v3 vers. Ott. ‘13 CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. COMMISSIONI E SPESE Spese per la stipula del contratto - Istruttoria - Revisione periodica - Imposta di bollo -Invio comunicazioni: * in forma cartacea * on line Commissione per la gestione del rapporto - Commissione di escussione - Commissione annuale anticipata per rilascio credito di firma calcolata sull’importo dello stesso TASSI Tasso di interesse (di mora) nominale annuo 200,00 0,00 16,00 2,00 con un minimo di 2,00 e un massimo di 2,00 0.00 0,00 2,5000% 11,0000% FOGLIO INFORMATIVO CONFERIMENTO DI INCARICO AL RILASCIO DI FIDEJUSSIONE Decorrenza condizioni: 19/08/2014 fiesgarban-v3 3/4 vers. Ott. ‘13 RECESSO E RECLAMI Diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario La banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito di firma concessa a tempo determinato al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Qualora l’apertura di credito di firma sia concessa a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 3 giorni, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, dall’apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. La banca può comunque considerare risolto il contratto: • se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato, • in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento degli importi dovuti, • al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ., • se il cliente si trova in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. In ogni caso di recesso, sospensione, riduzione del fido, rimane fermo il contratto di mandato a favore della banca. Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese ed eventualmente pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di 14 giorni 1. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Viale E. Maraini 126 – 02100 Rieti) o per via telematica (www.bccvelino.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative ad operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 11/2010, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 o 10 giorni può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. 1 data la peculiarità della linea di credito, nella quale il venir meno del rischio potrebbe dipendere anche o esclusivamente dalla volontà e/o dalla collaborazione del beneficiario della/e garanzia/e, presupposto alla chiusura del rapporto è la verifica della definitiva estinzione di tutti i crediti di firma prestati a valere sulle pattuizioni in parola, o comunque l’estinzione in via definitiva del rischio di escussione, se del caso attraverso la acquisizione di tutti gli elementi o i documenti utili a tale accertamento, e tenuto conto anche dell'eventuale possibilità che la garanzia prestata sia soggetta a reviviscenza FOGLIO INFORMATIVO CONFERIMENTO DI INCARICO AL RILASCIO DI FIDEJUSSIONE Decorrenza condizioni: 19/08/2014 fiesgarban-v3 4/4 vers. Ott. ‘13 LEGENDA Fideiussione: garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Tasso di interesse di mora ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente Condizioni documentali e temporali per la valida escussione della Garanzia Oltre all’osservanza dei termini di validità della Garanzia entro i quali poter avanzare la richiesta di pagamento, la Garanzia può richiedere la esibizione di documentazione accompagnatoria come, ad esempio, la fattura impagata. Istruttoria analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento Sigla di stampa: MR Nome file RTF: fiesgarban-v3.odt Codifica foglio informativo: CFCAFO2 Descrizione foglio: FID: CREDITO DI FIRMA Categoria foglio: