Circ29 / 18 febbraio - Unione Confcommercio Milano

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Circ29 / 18 febbraio - Unione Confcommercio Milano
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Circolare n. 29 IDR/cg Si segnala che le Autorità di Pubblica Sicurezza - in particolar modo la
Guardia di Finanza - stanno effettuando molteplici controlli in tema di eti18 febbraio 2013
chettatura dei prodotti di bigiotteria e di gioielleria.
ETICHETTATURA DEI
PRODOTTI DI BIGIOT- Si ritiene, pertanto, utile richiamare l’attenzione degli operatori sulle norme
TERIA E DI GIOIELLE- relative alla vendita di tali prodotti al consumatore finale, contenute nel
RIA. SEGNALAZIONE D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), nonché nel DM 101/1997 (decreto
DI MOLTEPLICI AC- ministeriale attuativo, ad oggi, ancora in essere).
CERTAMENTI POSTI IN
ESSERE DALLE AU- Si precisa, preliminarmente, che la previsione dell’obbligo di fornire le indiTORITÀ DI PUBBLICA cazioni che di seguito illustrate, sorge soltanto al momento della messa in
vendita finale del prodotto e non nelle fasi precedenti della filiera commerSICUREZZA.
ciale (in tal senso di esprime l’art. 7 del Codice del Consumo).
Si riporta, dunque, l’elencazione delle informazioni che l’articolo 6 del Codice del Consumo prevede debbano essere presenti sui prodotti o sulle loro
confezioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore, o di un importatore stabilito nell’Unione Europea.
c) paese di origine del prodotto se situato fuori dall’Unione
Europea;
d) eventuale presenza di materiali o sostanze che possano
arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f)
istruzioni, eventuali precauzioni ed indicazioni relative alla destinazione d’uso del prodotto, ove utili ai fini della
fruizione e sicurezza del prodotto stesso (tali informazioni possono essere indicate, anziché sulle etichette, anche su altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto).
NB: Sono d’obbligo delle precisazione per quanto concerne talune lettere.
Lettera a): trattasi di un’informazione che può essere omessa se la denominazione appare ben evidente dall’aspetto del prodotto.
Lettera c): tale informazione non è attualmente obbligatoria nel nostro
Paese, poiché l’applicazione di detta lettera decorrerà dall’entrata in vigore
di un nuovo decreto ministeriale che, ad oggi, ancora non è stato emanato
(ciò sulla base di un’apposita previsione di Legge, ossia l’articolo 31 bis del
D.L. 273/2005).
Lettera d): la classificazione dei prodotti pericolosi è contenuta nel D.Lgs
n. 65 del 14.3.2003. Si evidenzia che le informazioni di cui alla presente let-
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tera d) devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione e il carattere deve
essere superiore rispetto alle altre indicazioni minime obbligatorie.
Lettera e): L’obbligo di siffatte informazioni sorge qualora il prodotto possa
essere confuso con altri beni caratterizzati da materiali diversi che però attribuiscano agli stessi un altro valore, ovvero, qualora in ragione dei materiali utilizzati, l’uso del bene sia differente da quello proprio di altri prodotti
simili. In sostanza, si tratta di un obbligo che sorge qualora, in assenza di
dette indicazioni, il consumatore potrebbe essere tratto in errore sulle qualità o sull’uso del prodotto
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Venendo, ora, alle modalità di apposizione sul prodotto delle indicazioni
sopra riportate, si evidenzia che il D.M. 101/1997 distingue tra prodotti
preconfezionati (art. 3) e prodotti sfusi (art. 4).
Per i prodotti preconfezionati, ossia contenuti in un imballaggio, le indicazioni devono figurare su questo, oppure su un’etichetta fissata o legata
all’imballaggio medesimo. Dette indicazioni devono essere:
1) indelebili;
2) ricomprese in un unico campo visivo;
3) facilmente visibili e leggibili;
4) in lingua italiana (se riportate in più lingue, quelle in lingua italiana, di
obbligatoria presenza, devono essere apposte con caratteri di visibilità e
leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue).
Per i prodotti sfusi (ferme restando le disposizioni previste per i prodotti
preconfezionati in tema di lingua, visibilità e leggibilità) le informazioni di cui
all’articolo 6 del Codice del Consumo possono essere anche apposte su
un apposito cartello applicato ai recipienti che contengono i prodotti, ovvero, affisso nei comparti dei locali di vendita in cui i prodotti sono esposti.
Passando, poi, a quanto previsto dall’articolo 11 del Codice del consumo, è
vietato il commercio di qualsiasi prodotto, o confezione di prodotto, che non
ottemperi agli obblighi sopra riportati, sia che gli articoli siano privi di indicazioni di cui all’articolo 6, sia che riportino informazioni incomplete, poste
in modo non chiaro e visibile, o non in lingua italiana.
Sanzione applicabile in caso di violazioni – commisurate, da caso a caso,
con riferimento ai prezzi di listino di ciascun prodotto ed al numero di unità
di prodotto messe in vendita – è la sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 516,00 ad Euro 25,823 (art. 12 del Codice del Consumo).
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Per concludere, si fa breve cenno alla diversa casistica dei produttori e
distributori non finali di prodotti (dunque, soggetti non coinvolti nella vendita al dettaglio al consumatore finale).
Per queste tipologie di imprenditori, infatti, si avvisa che – salvo diverso accordo con il dettagliate-rivenditore finale – non è previsto l’obbligo di etichettatura di cui sopra; tuttavia, non può venir meno un basilare obbligo di
garanzia della sicurezza dei prodotti (previsto, anche in questo caso, dal
Codice del Consumo, artt. 104 e ss.).
Senza poter logicamente entrare in dettagli tecnici di competenza solo di
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Periti esperti del settore e limitandoci a riportare un sintetico quadro generale della problematica, si rappresenta che il produttore deve fornire al
consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione
dei rischi derivanti dall’uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del
prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, nonché deve provvedere alla prevenzione contro detti rischi.
Il distributore non finale, a sua volta, deve agire con diligenza
nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul
mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce, o avrebbe dovuto conoscere,
la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità
di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul
mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al
produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando
e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti
per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
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Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si invitano le Spettabili Associazioni
interessate, a sensibilizzare gli Iscritti su tale tematica, al fine di tutelarli da
spiacevoli e gravosi accertamenti, nonché dall’eventuale applicazione delle
relative sanzioni e sequestri della merce posta in vendita.