Scheda identificativa dei prodotti
Transcript
Scheda identificativa dei prodotti
INFORMAZIONI AL CONSUMATORE SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI Campo di applicazione Tutti i prodotti o le confezioni dei prodotti, non già normati da specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e relative norme nazionali di recepimento, destinati al consumatore (persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale) commercializzati sul territorio nazionale. Interessa ad esempio ”i prodotti in legno, complementi d’arredo e qualsiasi oggetto o manufatto realizzato con l’impiego del legno". Scadenze - Entrata in vigore 8 febbraio 2005 per i prodotti in legno Sanzioni Chi immette sul mercato beni in legno non forniti della scheda prodotto o accompagnati dalla predetta scheda, contenente informazioni anche parzialmente non veritiere, è punito con una sanzione amministrativa da 1 a 50 milioni ( all'art. 2, comma 2 della legge n. 126/1991). Opportunità / Approfondimenti - Legge n. 126 del 10 aprile 1991 - D.M. n. 101 dell'8 febbraio 1997 - Circolare n°1 del 3 agosto 2004). Per informazioni:P. Cassone T. 035-275220 e-mail: [email protected] Sono previsti precisi obblighi di informazione relativamente ai prodotti destinati al consumatore, affinché sia messo in grado di conoscere le caratteristiche relative al prodotto che acquista, attraverso una "scheda identificativa" o «scheda prodotto» predisposta dal produttore o dall'importatore, fornita al distributore e, da quest'ultimo, esposta, resa disponibile al potenziale acquirente e consegnata all'acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del bene. La scheda prodotto, conforme alle definizioni commerciali in uso e comunque essere immediatamente comprensibili per il consumatore, deve specificare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative a: a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o di un importatore stabilito UE; c) eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; d) materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; e) istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto; f) può contenere indicazioni circa lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo di vita. d) notizie diverse a discrezione del produttore. Si evidenzia che, da un punto di vista legale e di analisi dei rischi, le informazioni più importanti da fornire al consumatore sono: - chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto, ove possibile accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche, qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. - le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto può esse ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione - informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; - precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 8 ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui è destinato. Poiché tali informazioni possono essere considerate come una riduzione della responsabilità dell'azienda in caso di incidente, si consiglia di: - studiarle con particolare attenzione, - dichiarare la scheda prodotto nella fattura (o D.D.T.) in modo che non possa essere sostenibile una mancata consegna al rivenditore; - stabilire con il rivenditore procedure di rilascio di prodotto al consumatore (utilizzando le bozze di copia commissione elaborate dalle Associazioni di Categoria come nel caso di FEDERLEGNO e ARREDO)