A002408 FONDAZIONE INSIEME onlus
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A003246, 1 A003246 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da il sole 24 ore del 6/7/2015, <<PER LASCIARSI ALL’ESTERO BASTA CHE UN CONIUGE SIA STRANIERO>>, di Selene Pascasi, giornalista. Per la lettura completa del pezzo si rinvia al quotidiano citato. Fuori Italia. Le possibilità concesse dal regolamento Ue. Tagliati i tempi per divorziare, l'Italia -in attesa di compiere l'altro passo per l'approvazione del divorzio immediato- si avvicina agli standard di Paesi in cui la fase della separazione non è prevista, o è solo facoltativa. Si pensi, tra gli altri, alla Francia, ove non c'è alcun obbligo di separarsi prima di divorziare, alla Germania, nazione in cui, in caso di accordo, è sufficiente un anno di separazione “di letto e di mensa” o alla Spagna, dove si può chiedere direttamente il divorzio, già decorsi tre mesi dal matrimonio. Ma divorziare all'estero, non è sempre possibile. Ad occuparsene, è il regolamento Ue 1259/10, stilato per garantire soluzioni di separazione/divorzio adeguate, in caso di contrasto tra le leggi nazionali dei coniugi ed impedire il “forum shopping”, ovvero che uno dei consorti chieda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato dalla disciplina a sé più favorevole. L'articolo 5 stabilisce che la coppia possa scegliere tra: 1__ la legge dello Stato di residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo; 2__ la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale di uno dei coniugi se uno vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; 3__ la legge dello Stato di cui uno soltanto ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; 4__ la legge del foro. NIENTE FORUM SHOPPING. In base alla normativa è possibile scegliere la disciplina dello Stato di residenza o cittadinanza della coppia o di uno dei due. L'accesso al divorzio all'estero, dunque, è consentito soltanto a coppie connotate da un «elemento di internazionalità», cioè da un legame stretto -per cittadinanza o residenza- con un Paese straniero. Non sarà trascrivibile in Italia, dunque, una sentenza straniera di divorzio pronunciata su domanda congiunta di coniugi italiani, sposatisi residenti in Italia (Cassazione 5710/2014). L'accordo fra i coniugi è valido se viene messo per iscritto, rispetta i requisiti richiesti dalla legge prescelta, quelli supplementari indicati dalla legge dallo Stato membro partecipante in cui la coppia abbia la residenza abituale al momento della stipula o, comunque, quelli voluti dalla legge di uno dei due Stati, in caso di residenze abituali diverse. La legge straniera designata non potrà venire applicata (artico 12 del regolamento e articolo 15 della legge 218/1995) se è contraria ai principi dell'ordine pubblico del foro e, dunque, a quelle norme che la nazione detta a tutela dei diritti e dei valori fondamentali dell'uomo. A003246, 2 Via libera, invece, a leggi che consentano di “saltare” la separazione e chiedere subito il divorzio, ritenendo sufficiente -come nel caso della Spagna- il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi (Tribunale di Parma, 599/2014). La necessità di passare, dunque, per la separazione, non viene considerata come uno dei principi di ordine pubblico, il cui contrasto comporti un conflitto di leggi. Da annotarsi, in fine, che l'articolo n. 2, lettera e) della legge sul divorzio prevede che il cittadino italiano risulti ancora sposato e il cittadino estero sia invece di nuovo libero. Ipotesi, questa, ben probabile nel caso del diritto giapponese, ove il divorzio è esaurito da un provvedimento amministrativo e non da una decisione del giudice che possa riconoscersi in Italia (Tribunale di Milano, 8870/2013).