divorzio breve - Comune di Buti

Transcript

divorzio breve - Comune di Buti
DIVORZIO BREVE
Informazioni per le coppie che sono d'accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di
separazioni o divorzi, visto le novità normative introdotte con l'art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in
Legge 162/2014
Con riferimento a tali procedure si informa che occorre presentare una richiesta congiunta all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza di uno dei coniugi, oppure del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per la
stipula di un accordo consensuale di:
•
•
•
separazione consensuale;
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
L'assistenza di un avvocato è facoltativa.
Per il divorzio occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria o
l'omologa della separazione consensuale e che queste separazioni si siano protratte senza interruzioni per almeno 3
anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale competente, o dalla data certificata da
avvocati
(art.
6),
o
dalla
data
dell'accordo
concluso
davanti
l'Ufficiale
di
Stato
Civile
(art.
12).
La procedura avanti l'Ufficiale di Stato Civile è possibile in assenza:
- di figli minori;
- figli maggiorenni portatori di handicap;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
L'accordo di natura consensuale non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale.
Per l'autocertificazione di tali dati vedere i modelli sotto indicati.
In caso contrario è necessario rivolgersi ad un avvocato. In caso non vi sia comune accordo tra i coniugi la competenza
resta del Tribunale.
Iter
Richiedere informazioni sulla documentazione occorrente (vedere i recapiti sotto indicati) di persona o per telefono;
fissare un appuntamento per il giorno dell'accordo.
Documenti da presentare:
- documenti d'identità dei coniugi;
- modelli di autocertificazione necessari;
- sentenza di separazione (nel caso di divorzio);
- precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni);
Il giorno stabilito, l'Ufficiale di Stato Civile riceve da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare
o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite.
L'accordo sarà compilato e sottoscritto dalle parti, successivamente sarà fissato un nuovo appuntamento per la
conferma dello stesso, il quale potrà concludersi NON PRIMA che siano trascorsi 30 giorni (in analogia con i
termini stabiliti dalla convenzione di negoziazione avvocati di cui all'art. 2 comma 2 d.l. 132/2014)
Alla data del secondo appuntamento si procede con la conferma dell'accordo, pertanto i due coniugi dovranno
ripresentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Nell'eventualità di un rinvio si prega di inviare apposita comunicazione scritta all’Ufficiale di Stato Civile contenente i
motivi del rinvio; la mancata comparizione delle parti nel giorno ed orario prestabilito, senza giustificato motivo, verrà
considerata come rinuncia e mancata conferma dell'accordo.
Costi
Il procedimento davanti all’Ufficiale di Stato Civile prevede un diritto fisso di € 16,00, da versare all'atto della firma
dell'accordo di conferma davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Per informazioni occorre presentarsi personalmente durante l'apertura al pubblico degli sportelli dell'ufficio di stato civile,
oppure telefonare direttamente.
La pratica in oggetto sarà svolta SOLO su appuntamento
Comune di Buti – Piazza I. Danielli, 5, 56032 BUTI (PI)
Ufficiale di Stato Civile : Lorenza Felici Tel: 0587/722526/27 Fax: 0587/723112
PEC: [email protected]
[email protected]
DOCUMENTI :
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Dichiarazione sostitutiva di certificazione divorzi
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni modifica
Dichiarazione per separazioni