gli istituti giuridici della separazione personale dei coniugi

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gli istituti giuridici della separazione personale dei coniugi
“GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI E DEL DIVORZIO IN AMBITO
EUROPEO E COMPARAZIONE CON
ALCUNI PAESI EXTRA-EUROPEI
(PARTE SECONDA)”
PROF. VALERIO IORIO
Università Telematica Pegaso
Gli istituti giuridici della separazione personale dei
coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione
con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)
Indice
1
LA DISCIPLINA DEL DIVORZIO NEL SISTEMA GIURIDICO TEDESCO ----------------------------------- 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
LA RECENTE INTRODUZIONE DEL DIVORZIO A MALTA --------------------------------------------------- 13
2.1.
2.2.
2.3.
3
L’INTRODUZIONE DEL DIVORZIO IN GERMANIA: CENNI ------------------------------------------------------------------ 3
LA RIFORMA DEI PROCEDIMENTI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN GERMANIA ----------------------------------------------- 4
“ SCHEIDUNGSVERFAHREN ” = LA “ PROCEDURA DI DIVORZIO ” ------------------------------------------------------ 6
“ VORAUSSETZUNGEN FUR EINE EHESCHEIDUNG ” = “ CONDIZIONI PER IL DIVORZIO ” -------------------------- 7
IL DIRITTO DI POTESTA’ GENITORIALE ------------------------------------------------------------------------------------- 9
“ TRENNUNGSUNTERHALT ” ; “ NACHEHELICHER UNTERHALT ” ---------------------------------------------------- 10
GLI ALIMENTI A FAVORE DEI FIGLI MINORENNI ------------------------------------------------------------------------- 11
IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI IN GERMANIA ---------------------------------------------------------------- 11
LA RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DI PROBLEMI CONNESSI CON UN DIVORZIO ---------------------------------- 12
25 LUGLIO 2011: LA VOTAZIONE DEL PARLAMENTO SULLA LEGGE SUL DIVORZIO -------------------------------- 13
IL REFERENDUM DEL 28-05-2011 ----------------------------------------------------------------------------------------- 13
LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO/SEPARAZIONE ------------------------------------------------------------------------ 15
IL DIVORZIO IN UNGHERIA -------------------------------------------------------------------------------------------- 16
3.1
IL DIVORZIO BREVE IN UNGHERIA: DIFFERENZE CON L’ ITALIA------------------------------------------------------3.2 RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO --------------------------------------------------------------------------3.3
LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DELL’ EX CONIUGE ---------------------------------------------3.4
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEI FIGLI -----------------------------------------------------------------3.5
LA PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO -----------------------------------------------------------------
4
IL DIVORZIO IN FRANCIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19
4.1 LE PRINCIPALI CONVENZIONI BILATERALI ------------------------------------------------------------------------------------4.2 L’ISTITUTO GIURIDICO DELLA SEPARAZIONE E SUBORDINAZIONE AL DIVORZIO ----------------------------------------4.3
LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO/SEPARAZIONE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO --------------------------------4.4
I DIFFERENTI REGIMI LEGALI IN FRANCIA -------------------------------------------------------------------------------4.5
LA DIVISIONE DEI BENI IN CONSEGUENZA DEL DIVORZIO ------------------------------------------------------------4.6
I DUE DIVERSI MODELLI DI DIVORZIO -------------------------------------------------------------------------------------
5
LA NUEVA LEY DEL DIVORCIO 15/2005 ---------------------------------------------------------------------------------LA PROCEDURA DI “DIVORCIO” ------------------------------------------------------------------------------------------LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN SPAGNA ---------------------------------------------------------------------------------IL “DIVORCIO EXPRESS” IN SPAGNA ----------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO E DELLA SEPARAZIONE -------------------------------------------------------------
27
28
30
30
31
LA DISCIPLINA DEL DIVORZIO IN CILE --------------------------------------------------------------------------- 33
6.1
6.2
6.3
7
19
20
21
21
22
24
IL DIVORZIO IN SPAGNA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
16
16
17
17
18
L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE SUL MATRIMONIO CIVILE -------------------------------------------- 33
REGISTRAZIONE IN ITALIA DI UNA SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA IN CILE ------------------------------- 35
LE IPOTESI DI DIVORZIO UNILATERALE ---------------------------------------------------------------------------------- 36
L’ ISTITUTO GIURIDICO DEL DIVORZIO IN GIAPPONE ----------------------------------------------------- 37
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
IL DIVORZIO NELL’ ANTICO GIAPPONE ----------------------------------------------------------------------------------- 37
LE VARIE FORME DI DIVORZIO -------------------------------------------------------------------------------------------- 38
LA CERIMONIA DEL DIVORZIO --------------------------------------------------------------------------------------------- 39
UN MUTUO PER I DIVORZIATI IN GIAPPONE ------------------------------------------------------------------------------ 40
LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN GIAPPONE E COMPARAZIONE CON IL MODELLO DELL’ EUROPA OCCIDENTALE 41
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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1 La disciplina del divorzio nel sistema giuridico
tedesco
1.1
L’introduzione del divorzio in germania: cenni
Il divorzio è stato introdotto insieme al matrimonio civile nel 1875 nel Deutsches Reich (Regno
tedesco).
Fino all’entrata in vigore della Riforma del 1976 (1. Ehe RG) le decisioni del Tribunale erano prese
in base al “ principio della colpa del coniuge “ (Schuldprinzip).
Dal 1976 tale principio è stato sostituito dallo “ ZerrÜttungsprinzip ”, cioè “ principio della
disgregazione ”.
Secondo l’ordinamento giuridico tedesco il matrimonio sussiste solo in un’unica forma: il
matrimonio civile, celebrato davanti all’ Ufficiale di stato civile, ed esso è presupposto necessario
per un eventuale matrimonio canonico1.
Presupposti per il divorzio sono:
 “principio della disgregazione”, “ ZerrÜttungsprinzip ”: il diritto tedesco ammette il
divorzio quando sia fallita la società coniugale, quando per qualunque causa sia venuta
meno la comunione matrimoniale e ci sia la ferma volontà dei coniugi a non volerla
prendere più in considerazione;
 la separazione personale di un anno “ di mensa e di letto ”: è sufficiente la cessazione
della convivenza dei coniugi, senza che sia necessario nessun provvedimento del Tribunale (
e così, a differenza del diritto italiano, dopo un anno è possibile il divorzio consensuale);
 dopo tre anni di separazione è possibile il divorzio anche senza il consenso del
coniuge
e
senza
la
dichiarazione
dei
motivi.
1
http://www.sizilien-recht.com/it/diritto_di_famiglia_germania.html
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Va ricordato che nel sistema giuridico tedesco non esiste l’ accertamento dell’addebito di
uno dei coniugi. Soltanto in casi straordinari e gravi, ciò può avere rilevanza per gli effetti
giuridici. 2
La separazione di fatto in alcuni casi può essere considerata una causa speciale di divorzio in
Francia, ex art. 237 c.c. francese, mentre in altri finisce con il collegarsi a quella causa ora generale
ora esclusiva di divorzio che è rappresentata dal fallimento della vita comune come in Germania ed
in Inghilterra.
1.2
La riforma dei procedimenti nel diritto di famiglia in germania
Con il 1/09/2009 è entrata in vigore in Germania la legge del 17/12/2008 che ha attuato una riforma
dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione.
Tale legge ha un contenuto ampio, infatti, si compone di 491 paragrafi, e trova applicazione nelle
materie suddette, nei limiti in cui una legge federale ne attribuisce la cognizione all’autorità
giudiziaria. Il legislatore tedesco con l’emanazione di questa legge ha avvertito l’esigenza di
attuare, nell’ambito del diritto di famiglia, una radicale riforma in campo processuale, mentre il
legislatore austriaco ha innovato il diritto di famiglia sostanziale con una riforma approvata
nell’estate del 2009.
La legge in alcuni casi ha attribuito ai minori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età,
il diritto di proporre reclamo senza l’intervento del tutore o dell’esercente la potestà genitoriale, e ha
prescritto la notifica di determinati provvedimenti al minore personalmente.
In questo modo si è voluto dare attuazione agli obblighi che anche la Germania si è assunta con la
ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20/11/1989 articolo 12, comma 2°, e con la
Convenzione Europea del 25/1/1996 articolo 6.
Altra innovazione è che il giudice , tranne in alcuni casi, è tenuto a sentire le parti personalmente
in materia di diritto di famiglia.
2
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La legge, in vigore dal 01/09/2009 stabilisce, per quanto concerne la competenza per materia, che
sono attribuite alla giurisdizione del Familiengericht, cioè del Giudice della famiglia, tra l’altro, le
controversie in ambito: matrimoniale, di riconoscimento di figli naturali, di minori, di adozione e di
obblighi di mantenimento.
Le autorità giudiziarie tedesche sono competenti in materia di divorzio se uno dei coniugi è
cittadino tedesco o lo era all’atto della celebrazione del matrimonio; se entrambi i coniugi avevano
il loro abituale domicilio in Germania; se uno dei coniugi è apolide con domicilio abituale in
Germania.
I provvedimenti in materia di famiglia diventano esecutivi con la notificazione, salvo disposizione
diversa.
La notificazione degli atti può avvenire anche mediante servizio postale.
Per gli atti non diretti all’estero ed inviati all’indirizzo del destinatario, si presume la ricezione del
plico in cui sono contenuti, entro tre giorni dalla data di spedizione, salvo il caso in cui il
destinatario non provi che l’atto gli sia pervenuto oltre i tre giorni.
I provvedimenti contro i quali il minore che ha compiuto quattordici anni ha facoltà di proporre
reclamo, devono essergli notificati personalmente; essi sono relativi a diritti che riguardano la sua
sfera personale o per i quali è prescritta la preventiva audizione da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Il Giudice è obbligato a sentire le parti personalmente, tranne i casi in cui la comparizione possa
arrecare notevole pregiudizio ad una parte, oppure se essa non sia in grado di esprimere la propria
volontà validamente.
La
motivazione
delle
decisioni,
tra
l’altro,
è
prescritta
in
materia
di
divorzio.
Le decisioni che concludono, anche parzialmente, il procedimento, hanno la forma dell’ordinanza,
che deve essere motivata.
Per quanto concerne le controversie in diritto di famiglia, è il Giudice a dover decidere sulle spese;
esse non possono essere poste a carico di un minorenne, se il procedimento inerisce a diritti inerenti
alla sua persona.
Il diritto di proporre reclamo spetta a colui che sia stato leso nei suoi diritti in conseguenza del
provvedimento; il reclamo deve essere proposto entro un mese, mentre devono essere proposti entro
due settimane i reclami contro i provvedimenti provvisori e urgenti.
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Il termine per proporre reclamo inizia a decorrere con la notificazione del provvedimento; però se la
notificazione non può essere eseguita, il termine per la proposizione del reclamo inizia a decorrere
cinque mesi dopo la data di emissione del provvedimento.3
1.3
“ Scheidungsverfahren ” = la “ procedura di divorzio ”
Le regole del processo di divorzio sono contenute anzitutto negli articoli da 1564 a 1568 BGB ( il
BÜRGERLICHES GESETZBUCH è il codice civile della Germania entrato in vigore il 1° gennaio
1900), mentre nello specifico gli aspetti riguardanti i figli si ritrovano negli artt. da 133 a 155 FAM
FG.
Anticipiamo che se i coniugi sono d’accordo tra loro, già in un unico processo stabiliscono sia gli
aspetti riguardanti il procedimento di divorzio, sia l’affidamento dei figli, sia l’ aspetto
patrimoniale, e sia il diritto agli alimenti.
Diversamente, se non c’è accordo, sono richiesti normalmente due processi separati, il primo
riguardante solo il divorzio, e il successivo disciplinante gli altri aspetti.
E’ utile percorrere per fasi l’iter procedimentale per la pronuncia di divorzio:
1) l’avvocato del proponente consegna al Tribunale la “richiesta di divorzio”
(“Scheidungsantrag ” );
2) il Tribunale invia alla controparte tale proposta a mezzo raccomandata;
3) la controparte personalmente o tramite avvocato, invia al Tribunale una lettera con la
quale attesta di aver ricevuto la raccomandata e di averne compreso il contenuto;
4) il Tribunale invia a tutte e due le parti i formulari
“ compensazione pensionistica dei coniugi ” = “ versorgungsausgleich ”;
per
la
5) in caso in cui i coniugi non siano in accordo sull’ affidamento dei figli, oppure sull’
aspetto patrimoniale, o sull’ assegnazione della casa, o sul diritto agli alimenti, tali questioni
verranno analizzate in un processo successivo;
3
http://www.filodiritto.com/la-riforma-dei-procedimenti-in-materia-di-diritto-di-famiglia-in-Germania
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6) il Tribunale comunica la data della fissazione del procedimento di divorzio; in caso
sussistano dubbi oppure ci sia disaccordo sul
“ versorgungsausgleich”=
(“ compensazione pensionistica dei coniugi ”) essi verranno trattati successivamente;
7) penultima fase è costituita dallo “ Scheidungstermin “, cioè l’“ appuntamento del
divorzio ”. I coniugi personalmente devono recarsi all’appuntamento. La parte ricorrente deve
recarsi accompagnata dall’avvocato, mentre l’ altra parte ha la facoltà di recarsi da sola, a
condizione che concordi con la richiesta della parte proponente. E’ invece obbligata a recarsi
con il proprio avvocato se vuole fare proposte. All’incontro fissato innanzi al Tribunale le parti
devono far evincere la loro ferma volontà a divorziare. In linea di principio un divorzio
presuppone una separazione di un anno. L’incontro di divorzio è privato;
8) lo “ Scheidungsverfahren ” termina con la sentenza di divorzio pronunciata dal
Giudice, se ciò corrisponde alla volontà di entrambe le parti. Entro quattro settimane la
controparte ha facoltà di proporre appello, ma trascorse quattro settimane, la sentenza è
inappellabile.
1.4
“ Voraussetzungen f r eine ehescheidung ” = “ condizioni
per il divorzio ”
Secondo il diritto tedesco, unico motivo di divorzio è il fallimento del matrimonio.
Non esiste il divorzio per colpa di un coniuge.
Le condizioni per ottenere il divorzio in Germania sono indicate nell’articolo 1564, paragrafo 1,
primo periodo del BGB ( BÜRGERLICHES GESETZBUCH); il matrimonio può essere sciolto
solo da una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento giudiziale promosso da uno o
entrambi i coniugi.
Il matrimonio può essere sciolto se è fallito, cioè se non vi è più comunità di vita e se non si può
prevedere che essi la ristabiliranno in seguito. Sussiste presunzione assoluta che il matrimonio sia
fallito se i coniugi vivono separati da un anno e chiedono entrambi il divorzio, oppure se il coniuge
che non ha preso l’iniziativa acconsente al divorzio. Dopo un periodo di separazione di tre anni c’è
presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito, senza che rilevi la posizione sostenuta dalle parti
nel processo ( art. 1566, paragrafo 2, BGB ).
C’è però da dire che la continuazione di un matrimonio fallito è possibile, per particolari
motivazioni, se e fino a quando il mantenimento del matrimonio sia necessario nell’ interesse dei
figli minori nati dal matrimonio.
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Il successivo art. 1567, paragrafo 1, primo periodo BGB, stabilisce che condizione necessaria
perché si possa ritenere che i coniugi vivano separati, occorre che essi non abitino nella stessa casa
e che risulti la manifesta volontà di almeno uno dei due a non voler ristabilire la convivenza.
Va poi ricordato che nel diritto tedesco si parla di “ separazione senza scioglimento del vincolo
coniugale “ poiché ciascun coniuge può decidere di vivere separato dall’altro, senza particolari
formalità, e non è previsto nessun accertamento giudiziale.4
Il concetto di Getrenntleben di cui al § 1567 BGB si definisce per contrasto.
E’ la contemporanea presenza di alcuni imprescindibili presupposti, quali, ad esempio, l’assenza di
una coabitazione e di elementi intenzionali, per cui non sono rilevanti un mero viaggio all’ estero o
relazioni di lavoro per provocare la dissoluzione della Lebensgemeinschaft.
Quindi né la diversità di domicilio è indice dell’impossibilità di ricostruire l’unità familiare, né per
contro, il vivere nella stessa abitazione è sufficiente a far ritenere esistente la häusliche
Gemeinschaft (§ 1567 Abs 2 BGB).
E dunque va ricordata la possibilità, offerta al giudice, di disporre un rinvio (sia pure per un periodo
non superiore a tre mesi) del giudizio ex § 614, Abs 4 ZPO qualora si configuri come reale la
possibilità di una conciliazione.
La separazione diventa una circostanza di fatto destinata a confluire nel divorzio, e che perciò mette
in discussione l’esclusività del principio della reine Zerrϋttung ad operare quale causa assoluta di
divorzio.
Va, infatti, detto che quest’ultimo oltre che fondarsi sul fallimento della vita comune, risulta da
altre due condizioni: uno stato di separazione, e il decorso del tempo. L’elemento temporale è volto
a garanzia della serietà dell’intento di separarsi, e assume significati diversi a seconda del periodo di
tempo trascorso. La Härteklausel di cui al § 1566, Abs. 1, BGB è preordinata ad attribuire al
coniuge un periodo di riflessione, nella prospettiva di una ripresa della vita comune.
A differenza di quanto accade in Francia, in Germania la volontà dei coniugi è sovrana, infatti,
anche il coniuge la cui condotta ha originato la separazione, può agire in divorzio senza dover
sopportare le conseguenze della sua iniziativa.
4
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce_ger_it.htm
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E così il principale significato del § 1565 BGB diventa quello di garantire che il divorzio segua,
quando sia divenuta impossibile la ripresa della vita comune, anche indipendentemente dal fatto che
i coniugi abbiano vissuto separatamente per un anno (§ 1565 Abs. 2 BGB).
1.5
Il diritto di potesta’ genitoriale
Se la potestà parentale è esercitata congiuntamente dai genitori, e questi decidono di divorziare, la
potestà congiunta non viene meno.
Un genitore può ottenere la potestà esclusiva, e quindi la revoca della potestà congiunta se ciò
corrisponde all’interesse del minore.
Il sistema giuridico tedesco ritiene che al minore giovi il contatto con entrambi i genitori, e quindi
tutela, salvo eccezioni, sia il diritto del minore ad avere contatti con entrambi i genitori, sia il diritto
e il dovere di entrambi i coniugi ad avere contatti con la prole.
L’art. 1601 BGB impone l’ obbligo in capo ai genitori di mantenere i figli. Tale obbligo però
sussiste solo se essi non sono in grado di mantenersi da soli (art. 1602 BGB).
Tale obbligo deve però essere limitato alla possibilità economica del genitore (art. 1603 BGB); ex
art. 1603, paragrafo 2, BGB, la capacità di mantenimento dei genitori nei confronti della prole deve
essere valutata tenendo conto non solo del reddito disponibile, ma anche del reddito realizzabile.5
In caso di divorzio si deve trovare un accordo relativo al futuro esercizio della potestà dei genitori e
all’organizzazione del diritto di visita. 6
Per quanto concerne la potestà genitoriale e il diritto di frequentazione in capo a ciascun genitore, il
foro competente nella decisione e il diritto da applicare vanno determinati secondo il luogo di
residenza dei figli.
Abbiamo già detto che la potestà genitoriale è esercitata, salvo eccezioni, da entrambi i coniugi,
anche dopo il divorzio. Il coniuge non convivente ha diritto di intervenire sulle decisioni che
riguardano i figli, ed è ampiamente garantito il diritto di frequentazione. 7
5
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce_ger_it.htm
http://www.svenja-schmidt-bandelow.de/html/diritto_di_famiglia.html
7
http://www.sizilien-recht.com/it/diritto_di_famiglia_germania.html
6
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L’affidamento genitoriale comporta la cura della persona, l’assistenza medica, il diritto a decidere la
scuola, l’ assistenza sanitaria e anche il diritto a determinare il luogo di residenza; inoltre
comprende l’ amministrazione del patrimonio del minore.
Anche nel caso di separazione dei genitori l’ affidamento congiunto permane se vi era anche prima.
In tale ipotesi l’esercizio della potestà genitoriale congiunta si limita a regolare questioni che sono
fondamentali per il minore. Le decisioni riguardanti la quotidianità del minore, ad esempio
l’abbigliamento e l’organizzazione del tempo libero sono prese dal genitore presso cui vive il
minore. Il trasferimento del diritto a decidere il luogo di residenza è necessario quando tra i genitori
non si riesce a raggiungere un accordo su dove e con chi vivrà il minore: ancora una volta il criterio
determinante per il Tribunale è l’interesse del minore.8
“ Trennungsunterhalt ” ; “ nachehelicher unterhalt ”
1.6
Il sistema giuridico tedesco distingue tra il “mantenimento di separazione” =
“
Trennungsunterhalt” e “mantenimento divorzile” = “nachehelicher Unterhalt”.
Il primo è corrisposto nel periodo fra separazione e divorzio con lo scopo di dare la possibilità al
coniuge di poter mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
Invece il secondo è corrisposto a partire dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in
giudicato.
Va detto che esso è concesso a tempo determinato, e il coniuge beneficiario del “mantenimento
divorzile” è obbligato a cercare un lavoro, e nel caso in cui i figli vadano all’asilo o a scuola, per
almeno mezza giornata.
Per beneficiare del diritto di mantenimento, occorre:




che il coniuge sia affidatario dei figli;
il coniuge non possa lavorare per motivi di malattia;
il coniuge abbia un reddito inferiore;
il coniuge non possa lavorare per anzianità.9
8
http://www.svenja-schmidt-bandelow.de/html/il_diritto_di_potesta_genitoriale
9
http://www.sizilien-recht.com/it/diritto_di_famiglia_germania.html
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Tali parametri di riferimento, ex § 1361 BGB consentono di comprendere la posizione del
legislatore tedesco, orientato verso un’assoluta irrilevanza del “principio della colpa”.
1.7
Gli alimenti a favore dei figli minorenni
Se i figli risiedono in Germania, il mantenimento viene calcolato secondo una tariffa forfettaria,
“Dϋsseldorfer Tabelle”.
Rilevanti ai fini dell’ammontare dell’entità degli alimenti sono la capacità di rendimento dei
soggetti obbligati e i bisogni oggettivi degli aventi diritto. Il minimo ammonta per i figli da zero a
cinque anni a euro 317,00; per i figli da sei a undici anni ad euro 364,00; mentre per i figli da 12 a
17 anni ad euro 426,00.
Gli importi della Tabella variano sia con l’età, sia con i bisogni della prole e sia in base al reddito
dei soggetti obbligati al mantenimento.
L’assegno familiare di euro 184,00 viene attribuito al coniuge convivente con il figlio e riduce
l’entità del mantenimento per figli minorenni. 10
Durante il periodo di separazione legale dei coniugi sussiste un diritto al mantenimento: il coniuge
che guadagna di meno ha diritto ai 3/7 della differenza del reddito accumulato dai coniugi. 11
1.8
Il regime patrimoniale dei coniugi in Germania
Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, laddove non vi sia scelta diversa, è costituito
dalla “Zugewinngemeinschaft”, cioè la comunione del plusvalore.
Esso è un regime legale di separazione dei beni con la sola divisione dell’incremento patrimoniale
all’atto di scioglimento del matrimonio, in cui ogni coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni
acquisiti durante il matrimonio.
Ma cosa accade al momento dello scioglimento del vincolo coniugale?
C’ è una reciproca compensazione tra i guadagni e gli utili realizzati dai coniugi in costanza di
matrimonio; va poi detto che colui che ha percepito un minor reddito ha diritto di ottenere dall’altro
10
11
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oppure dai suoi aventi causa, la metà della differenza.
C’è però la facoltà
per i coniugi, tramite atto notarile, a modificare il regime patrimoniale legale.12
1.9
La risoluzione extragiudiziale di problemi connessi con un
divorzio
In caso di divorzio i genitori hanno il diritto di ricevere l’aiuto di consulenti per quanto attiene alla
presenza dei minori, alla loro sana e corretta crescita psico-fisica.
Ciò è finalizzato ad aiutare i genitori separati o divorziati a creare le condizioni idonee per
promuovere il bene del minore.
Tali consulenti aiutano i genitori a concordare un sistema per l’adempimento dei loro doveri
parentali, lasciando ampio spazio e dando forte attenzione alla partecipazione del minore. Una
banca di tutti i consultori la si trova al sito
www.dajeb.de ; altro aiuto può essere trovato
ricorrendo all’ istituto della mediazione familiare. 13
Il settore, ove la mediazione è più diffusa, è quello delle controversie familiari. Il Giudice può
obbligare a partecipare ad una sessione informativa di ADR (Alternative Dispute Resolution, cioè
soluzione alternativa delle dispute) nel caso di divorzio e per impostare un accordo quando sono
coinvolti minori, e tale ordine non è impugnabile.
12
http://www.anwaltskanzleicariglino.de/avvocato_cariglino_italienisch/deutsch-italienisches_familienrecht.html
13
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce_ger_it.htm
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione
con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)
2 La recente introduzione del divorzio a malta
2.1.
25 luglio 2011: la votazione del parlamento sulla legge sul
divorzio
Unitamente alle Filippine e allo Stato del Vaticano, Malta era uno dei tre Stati al mondo in cui
ancora non esisteva alcuna legge che riconoscesse il divorzio. Infatti, solo il 25 luglio 2011 il
Parlamento maltese si è pronunciato a riguardo, con 52 voti a favore, 11 contrari, e 5 astenuti,
sancendo finalmente la possibilità per i cittadini maltesi di poter divorziare, una volta trascorso un
periodo di 4 anni di separazione legale. In Parlamento il dibattito ha avuto ad oggetto in modo
particolare il problema dell’ affidamento dei figli.
Per quanto concerne la posizione del Premier Lawrence Gonzi, il cui Partito, quello Nazionalista,
nel 2004 era al governo da 25 anni, è stata quella di opporsi alla legalizzazione del divorzio,
lasciando però la massima libertà di coscienza ai suoi deputati per la votazione in Parlamento, che si
sono così espressi: 19 deputati del Partito Nazionalista, su un totale di 35, sono stati favorevoli all’
introduzione della legge, contro i restanti 16 contrari. 14
2.2.
Il referendum del 28-05-2011
Malta, dove il 95% della popolazione è di fede cattolica, era rimasta l’ultimo baluardo del
matrimonio indissolubile nell’ Europa, in cui appunto ancora non esisteva alcuna legge sul divorzio.
14
http://www.iljournal.it/
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)
Con il 54% dei voti 15 nel 2011 hanno prevalso i sì sui no, in merito al referendum sul divorzio.
Ricordiamo che a Malta il referendum ha valore consultivo e non vincolante.
La campagna della destra contro l’introduzione del divorzio è stata durissima, forte dell’appoggio
anche del mondo cattolico. La Curia Romana, infatti, nei mesi che avevano preceduto la campagna
elettorale, aveva fatto affiggere addirittura cartelloni con il seguente messaggio: “Cristo sì, divorzio
no”.
Inoltre, l’arcivescovo della capitale La Valletta, Paul Cremona, con una lettera, intimava ai fedeli
che si trattava di scegliere tra “la costruzione di una famiglia o la distruzione dei valori familiari”.
16
Addirittura erano divenute all’ordine del giorno le omelie di ammonizione a preservare l’integrità
del matrimonio, con alcuni prelati arrivati a minacciare lo sciopero dell’eucaristia per i pro
divorzisti.17
Con il referendum il popolo di Malta ha ricondotto ad unità un ordinamento giuridico che già
prevedeva la possibilità per le coppie di separarsi, ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota, oppure
il divorzio all’estero, con la successiva convalida in patria. La differenza tra le due situazioni era
che nel caso di separazione le parti non avevano alcuna possibilità di risposarsi, invece in caso di
annullamento canonico e convalida di divorzio ottenuto in uno Stato europeo, era consentito il
contrarre nuove nozze. La portata della nuova legge, conseguente al referendum, è stata notevole,
avendo sancito la possibilità per i coniugi separati di risposarsi.
“Oggi si apre una nuova era per lo Stato di Malta, con la definitiva separazione tra Stato e Chiesa”
aveva invece affermato Jeffrey Pullicino Orlando, il deputato della maggioranza di destra, del
partito nazionalista e divorziato, che aveva presentato e sostenuto una proposta di legge per il
divorzio, e aveva fatto parte del Comitato promotore del referendum. Va poi ricordato che la sua
proposta prevedeva in modo molto conservativo che i coniugi fossero autorizzati al divorzio solo
dopo quattro anni di separazione legale.
15
http://m.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/4734/
http://www.iljournal.it/
17
http://www.libertiamo.it
16
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2.3.
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Le conseguenze del divorzio/separazione
Ex articolo 1331, paragrafo 1 CC , ai sensi del regime della comunione, ciascun coniuge è
obbligato a rimborsare alla comunione i beni comuni utilizzati per pagare i propri debiti personali;
inoltre ai sensi dell’ art. 1331, paragrafo 2 CC , laddove il patrimonio personale di un coniuge sia
stato utilizzato per pagare un debito della comunione o per un investimento ad essa inerente, egli ha
totale diritto al rimborso.
Per quanto concerne poi chi debba ritenersi responsabile dei debiti esistenti dopo il
divorzio/separazione, dipende dal regime patrimoniale adottato. In ipotesi di separazione sarà il
Tribunale a decidere sulla divisione patrimoniale; in assenza di contestazioni, la decisione spetta
allora ai coniugi con ratifica del Tribunale.
Ai sensi dell’art. 1333 CC, in caso di divisione della comunione, la metà delle passività ad essa
afferenti viene assegnata a ciascun coniuge. 18
18
http://www.coupleseurope.eu
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3 Il divorzio in ungheria
3.1
Il divorzio breve in ungheria: differenze con l’ italia
Il legislatore ungherese ha previsto la possibilità di ottenere una sentenza di divorzio in tempi più
celeri rispetto a quanto avviene in Italia, infatti, in Ungheria non è previsto il procedimento di
separazione personale fra i coniugi, e pertanto non occorre avviare il procedimento di separazione
ed attendere i tre anni dalla data della prima udienza di comparizione delle parti prima di poter
depositare l’atto introduttivo del procedimento divorzile, oppure dover aspettare l’omologazione
della separazione consensuale.
A Budapest, infatti, è possibile ottenere la sentenza di divorzio anche in soli 3/6 mesi.
Il Tribunale ungherese può emettere la sentenza di divorzio già nel corso della prima udienza, a
condizione che i coniugi vivano separati di fatto da almeno tre anni e dimostrino di aver raggiunto
un accordo sull’affidamento ed il mantenimento della prole, oppure se la coppia non abbia figli in
comune.
3.2 Riconoscimento della sentenza di divorzio
In base al Regolamento UE 2201/2003, il riconoscimento nei Paesi UE delle sentenze in ordine a:
divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio, riconoscimento automatico ed
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esecuzione delle decisioni riguardo al diritto di visita ai figli, non esige nessuna delibazione poiché
è automatico.
Conseguentemente gli ex coniugi hanno totale diritto di chiedere la trascrizione della sentenza di
divorzio direttamente nei registri dello stato civile di ogni Paese membro.
3.3
Le conseguenze del divorzio nei confronti dell’ ex coniuge
Per quanto concerne la responsabilità dei debiti esistenti dopo il divorzio, allo scioglimento della
comunione dei beni, i coniugi sono responsabili dei debiti comuni in proporzione alle rispettive
quote di comunione, cioè 50-50%.
Se durante la vita coniugale un bene personale di un coniuge viene utilizzato da entrambi i coniugi,
la compensazione è dovuta solo in casi particolari e giustificati.
La comunione dei beni può essere sciolta durante la vita coniugale o al termine della stessa.
Ex art. 21 comma 1 legge IV del 1952, il coniuge non abbiente in caso di divorzio ha diritto
all’assegno di mantenimento, a condizione però che durante la vita coniugale non si siano verificati
eventi gravi che abbiano escluso tale suo diritto.
Cessa l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento coniugale, quando il beneficiario
contrae nuovo matrimonio o viene registrato un rapporto di convivenza, o l’assegnatario non lo
merita più o non ne ha più bisogno.
A conclusione della vita coniugale, la comunione viene sciolta e ogni coniuge può richiedere la
divisione del patrimonio comune, e ciascun coniuge riceve metà del patrimonio comune. 19
3.4
L’assegno di mantenimento a favore dei figli
L’articolo 69/A della legge IV del 1952, per quanto concerne il mantenimento dei figli, impone al
coniuge di contribuire al sostentamento dei figli, anche se si trovi in una condizione economica
precaria, tranne se ci siano altri parenti in linea retta che possano provvedere al loro mantenimento.
19
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Il genitore non convivente con il figlio è tenuto a mantenere il figlio minorenne corrispondendo un
assegno pecuniario, la cui somma può essere determinata di comune accordo dagli ex coniugi,
oppure in caso di disaccordo sull’importo, viene determinata dal Tribunale.
3.5
La procedura di scioglimento del matrimonio
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge ungherese IV del 1952 sul diritto di famiglia, il
matrimonio si scioglie su richiesta di un solo coniuge o di entrambi, se la decisione di voler
divorziare è definitiva ed espressa liberamente.
In base alla normativa ungherese, la decisione è definitiva se:
i coniugi si sono accordati sull’affidamento e il mantenimento della eventuale prole comune, sul
diritto di visita tra genitore e figli, sul mantenimento del coniuge, e sull’ uso della casa coniugale. In
tale situazione, se i coniugi raggiungono l’accordo su tutti i punti elencati, onorando gli interessi dei
figli, esso viene omologato dal Tribunale;
i coniugi vivano separatamente da un periodo di almeno 3 anni, dimostrando di aver raggiunto un
accordo sull’affidamento ed il mantenimento dei figli comuni, a condizione che ancora una volta
siano tutelati gli interessi dei figli.
Entro 2 anni dall’approvazione della sentenza di divorzio, gli ex coniugi possono chiedere la
revisione dell’accordo approvato dal Tribunale, se siano mutate le situazioni alla base dell’accordo
in modo significativo, oppure se la revisione dell’ accordo possa tutelare maggiormente gli interessi
della prole.
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4 Il divorzio in francia
4.1 Le principali convenzioni bilaterali
Le convenzioni bilaterali maggiormente utilizzate dai Tribunali francesi riguardano lo status
delle persone. A titolo di esempio possiamo annoverare la Convenzione tra la Francia ed il Marocco
del 10 agosto 1998, inerente allo status delle persone e della famiglia, la cooperazione giudiziaria.
La Convenzione tra la Francia e la Polonia del 5 aprile 1967 sulla legge applicabile, la giurisdizione
e l’esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare.
Secondo la giurisprudenza il Giudice adito deve applicare d’ufficio la norma sui conflitti di
legge solo nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto un diritto indisponibile, e dunque, ad
esempio, nelle controversie relative alla validità sostanziale di un matrimonio e nei casi di divorzio.
Per ciò che inerisce alle condizioni di fondo del matrimonio, ad es. capacità e consenso, esse
dipendono dalla legge personale dei coniugi (art. 3 c.c. francese).
I cittadini francesi che si uniscono in matrimonio all’estero, devono rispettare le condizioni
fondamentali della legge francese, ex art. 170 c.c.
Per quanto concerne gli effetti del matrimonio, nel caso di un cittadino francese coniugato con uno
straniero, si applicherà la legge del luogo di domicilio comune, ed in mancanza di un comune
domicilio, il giudice francese applicherà la normativa francese, in quanto legge del giudice adito.
Questa norma disciplina gli obblighi personali derivanti dal matrimonio, come l’ obbligo di fedeltà
e di assistenza.
A livello comparatistico va detto che la separazione di fatto è tendenzialmente nota a tutti i sistemi,
ma mentre in alcuni casi può essere considerata una causa speciale di divorzio (così è, infatti, in
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Francia, ai sensi dell’art. 237 c.c. francese), in altri finisce con il collegarsi a quella causa, ora
generale ora esclusiva, di divorzio che è costituita dal fallimento della vita comune, in Paesi come la
Germania e l’Inghilterra.
4.2 L’istituto giuridico della separazione e subordinazione al divorzio
In Francia vi è comunanza delle cause che conducono alla separazione giudiziale e al divorzio;
inoltre anche i procedimenti sono disciplinati dalle stesse norme (art. 296 c.c. francese).
Dall’ analisi dell’ art. 310 c.c. francese, deriva che il divorzio e la separazione legale sono
disciplinati dalla legge francese:
o quando marito e moglie hanno entrambi la cittadinanza francese;
o quando marito e moglie hanno entrambi il domicilio sul territorio francese;
o quando non è applicabile nessuna legge straniera, mentre sono competenti a
conoscere del divorzio e della separazione legale i giudici francesi.
La Corte di Cassazione ritiene che la cittadinanza francese o il domicilio sul territorio francese
debbano esistere al momento della presentazione dell’istanza.20
Trascorsi tre anni di separazione, ex art. 306 c.c. franc., la conversione per domanda unilaterale è
indicativa del volere del coniuge, che ha preso l’iniziativa, di incidere in maniera radicale sul suo
status, e ciò rende chiaro sul perché la domanda sia sottratta a qualsiasi apprezzamento del giudice.
Diversamente da quello che si verifica nelle ipotesi di separazione pronunciata “aux torts portagés”
e consensuale, il coniuge sia nei casi di separazione “aux torts exclusifs”, sia quando la separazione
è pronunciata in conseguenza della rottura della vita comune, perde il diritto a beneficiare di tutte
quelle donazioni e prestazioni “que son con joint lui avait consentis”.
Inoltre egli può essere costretto al risarcimento dei danni cagionati dalla rottura del legame
coniugale (art.266 c.c. francese).
I coniugi, seppur sotto il controllo del Tribunale, provvedono personalmente a definire il nuovo
assetto patrimoniale, che consegue alla dissoluzione del regime della comunione (art. 302, comma I
c.c. franc.).
20
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Ex art. 299 c.c. franc. la separazione fa venire meno il dovere di coabitazione. Scompare l’obbligo
di assistenza, ma sopravvive il “devoir de secours”, conseguenza di ciò è ad esempio la possibilità
di continuare ad usare il cognome del marito.
Per quanto concerne poi la separazione di fatto, essa rileva dal punto di vista giuridico: il legislatore
francese lascia ai coniugi totale autonomia a riconciliarsi, e fornisce loro l’opportunità di incidere
definitivamente sul legame. Va però evidenziata la lacuna normativa, in quanto manca un corpo di
norme coerente ed omogeneo sulla materia, vuoto che viene colmato con l’intervento di una
giurisprudenza che però ricalca l’applicazione di principi generali.
4.3
Le conseguenze del divorzio/separazione sotto il profilo
economico
Il divorzio costituisce una causa di scioglimento del vincolo coniugale, e conseguentemente al suo
verificarsi, ciascun coniuge riprende la titolarità dei suoi beni personali, ex art. 1467 c.c. , e i beni
comuni vengono divisi a metà tra i coniugi (art.1475 c.c.).
In caso di divorzio ciascun coniuge resta responsabile dei debiti da lui assunti durante il
matrimonio. Un coniuge che abbia contratto un debito comune ne rimane pienamente responsabile,
mentre l’altro coniuge è responsabile per metà del debito, ma non può essere tenuto a rispondere per
un importo superiore al valore della quota di comunione assegnatagli (art. 1483 c.c.). 21
4.4
I differenti regimi legali in francia
Durante il rito matrimoniale – analogamente a quanto avviene in Italia - è data lettura degli articoli
del codice civile francese che sanciscono che i coniugi si devono reciprocamente fedeltà, aiuto ed
assistenza. Il regime matrimoniale fissa le regole applicabili tra i coniugi, durante il matrimonio e
dopo, in ipotesi di separazione, di divorzio o di decesso, stabilendo ad esempio come dividere i beni
al momento del divorzio.
21
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Numerose questioni trovano soluzione scegliendo tra un grande numero di norme.
Il Notaio, in quanto professionista autorizzato a redigere un contratto di matrimonio, spiega le
diverse possibilità, preparando un regime matrimoniale ad hoc. 22
Può essere scelto:
un regime di separazione
dei beni puro e semplice,
in cui nulla viene messo in
comune
4.5
al primo regime si può
aggiungere una piccola
comunione, ad esempio
per i mobili
un regime di comunione
più ampio, fino a mettere
tutto in comunione
La divisione dei beni in conseguenza del divorzio
I coniugi sposati sotto il regime di comunione dei beni, in occasione del divorzio devono effettuare
la separazione dei beni acquisiti in comune durante il matrimonio, e sono obbligati a farlo entro un
anno. 23
La divisione del patrimonio comune si compone di due fasi:
22
23
http://barreca.net/matrimonio.html
http://barreca.net/matrimonio.html
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FASE 1
FASE 2
REDAZIONE DELLA LISTA DEI BENI
LA DIVISIONE DEI BENI
Deve essere redatto uno stato patrimoniale,
comprensivo dell’attivo e del passivo, dei beni
immobili, degli investimenti finanziari, e dei
movimenti dei conti correnti bancari.
Mediante la “liquidazione” vengono fissati e
quantificati i diritti di ognuno dei due ex coniugi
nella comunione dei beni.
Gli ex coniugi devono dare prova di tutte le
spese ed acquisizioni, e nell’ ipotesi in cui uno
dei due provi a dissimulare alcuni elementi del
patrimonio comune, il giudice attribuirà la
totalità dei beni dissimulati, andandosi a
configurare la “dissimulazione dei beni comuni”
Ma cosa accade alla casa coniugale?
E’ durante la procedura che deve essere stabilita l’attribuzione della casa coniugale: il giudice può
attribuire il godimento della casa coniugale ad uno dei coniugi, precisando se il godimento sarà
gratuito oppure se il beneficiario dovrà pagare un’ indennità d’occupazione.
Dopo la procedura di divorzio gli ex coniugi possono essere favorevoli entrambi alla vendita della
casa coniugale, oppure uno dei due può riscattarla mediante pagamento di una somma di denaro.
Altra possibilità è che il bene sia mantenuto in comunione tra loro, firmando una convenzione di
comunione.
Se però gli ex coniugi sono in disaccordo circa la sorte dell’immobile, sulla questione dovrà
pronunciarsi il Giudice.
Se la casa coniugale è di proprietà di uno solo, il giudice può locarla al coniuge esercitante da solo o
in comune l’autorità genitoriale sulla prole, laddove l’immobile suddetto costituisca il luogo di
residenza abituale.
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4.6
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I due diversi modelli di divorzio
L’ordinamento giuridico francese si fonda su due differenti modelli di divorzio:
“divorzio per rottura della vita comune”
che è collocabile nel genus del
divorzio-sanzione
“divorzio per comune consenso”
che invece può essere incluso
nel divorzio per cause oggettive
Cioè nel divorzio incolpevole.
Il primo modello può essere chiesto dopo almeno sei anni di separazione di fatto o di internamento
di uno dei coniugi in una casa di cura per grave alterazione delle facoltà mentali.
La rottura deve essere intenzionale, e dunque non provocata ad esempio da forza maggiore, e non
sia stata interrotta.
Colui che propone istanza di divorzio in questo caso viene considerato unico colpevole della fine
del vincolo matrimoniale, e si assume in toto gli oneri da ciò derivanti.
In tale ipotesi, infatti, allo scioglimento del matrimonio, l’ ordinamento francese fa comunque
sopravvivere il “devoir de secours” a carico del coniuge che ha ottenuto il divorzio. In questo tipo di
divorzio si fa valere l’art. 240 c.c. francese, che stabilisce che gli effetti di eccezionale asprezza nei
confronti del coniuge o dei figli possono avere natura patrimoniale.
La donna che subisce l’azione ha pieno diritto a conservare il cognome del marito.
Il secondo modello, cioè il “divorzio per comune consenso” è noto nelle due forme di divorzio “per
domanda congiunta” e “ per domanda accettata”, ex artt. 230-232 e 233-236 c.c. franc. In questi
ultimi due casi c’ è una semplificazione della procedura affidata a un giudice unico, competente a
conoscere degli affari matrimoniali, e vi è la possibilità per i coniugi di farvi ricorso, anche se
abbiano istaurato un diverso procedimento di divorzio, se esso non sia ancora sfociato in una
pronunzia. Ex art. 246 c.c. i coniugi in qualsiasi momento, prima della decisione, possono
domandare al tribunale di costatare il loro accordo e di omologare il progetto di convenzione sulle
conseguenze del divorzio.
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Nell’attuale normativa vigente, manca totalmente quella presunzione di esistenza di comportamenti
di colpa a carico di uno o di entrambi i coniugi, diversamente dall’ analogo tipo di divorzio regolato
dal Codice del 1804.
E’ prova di ciò il fatto che l’art. 230 c.c. prevede che la domanda non deve contenere l’indicazione
dei motivi che hanno condotto a formularla: conseguentemente il tentativo di conciliazione esperito
dal giudice non può trasformarsi in un’ indagine sui motivi del divorzio.
La pronuncia di divorzio è subordinata all’omologazione del regolamento convenzionale dei suoi
effetti. Il potere di controllo del coniuge però non è così ampio da poter modificare o sostituire le
clausole pregiudizievoli per i figli o eccessivamente gravose per uno dei coniugi, ovvero di
integrare la volontà di costoro: il giudice, infatti, può solo optare tra omologazione e rifiuto di
omologazione.
Il divorzio “per domanda accettata” si compone di due fasi:
Una di fronte al
giudice per gli
affari
matrimoniali
Una dinanzi al
Tribunale
La prima fase si apre con l’istanza presentata da uno dei coniugi, in cui egli descrive uno stato dei
rapporti coniugali che rende impossibile il mantenimento della vita matrimoniale.
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L’altro coniuge ha due possibilità:
scegliere il rifiuto
OPPURE
optare per il riconoscimento
dei
fatti
descritti
coniuge istante
dal
Nella seconda ipotesi il giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, costata il duplice
riconoscimento delle motivazioni addotte come causa di divorzio e rinvia i coniugi al tribunale,
affinché
qui
sia
pronunziato
il
divorzio
e
si
decida
sulle
conseguenze.
Va infine detto che il tentativo di conciliazione è obbligatorio nei casi di divorzio richiesto per colpa
o per rottura della vita comune.
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5 Il divorzio in spagna
5.1
La nueva ley del divorcio 15/2005
Negli ultimi anni fondamentali istituti del diritto di famiglia spagnolo sono stati interamente
riformati dal governo presieduto da Josè Luis Rodriguez Zapatero, Presidente dal 2004, ed in
particolar modo, per mezzo della promulgazione della Nueva Ley del Divorcio 15/2005, è stata
eliminata la obbligatorietà del procedimento di separazione anteriormente a quello di divorzio,
prevedendo quindi una disciplina più rapida rispetto al nostro ordinamento, e non è nemmeno
richiesto che debbano esserci motivi accertati per via giudiziaria.
La legge non abroga l’istituto della separazione, che permane come figura autonoma, cosicché i
coniugi possono decidere di separarsi, continuando così a far permanere il vincolo coniugale, e
facendo cessare unicamente la loro convivenza.
Nell’ipotesi in cui le parti richiedano congiuntamente la separazione o il divorzio devono
obbligatoriamente redigere una proposta di accordo conforme alle disposizioni previste dall’ art. 90
del Codice civile.
Avvalendosi della normativa comunitaria è possibile ottenere il divorzio in Spagna, rispettando le
condizioni previste dal “Codigo Civil Espanol”.
Il divorzio costituisce una causa di dissoluzione del vincolo matrimoniale, ex art. 85 Codigo Civil,
unitamente alla morte del coniuge e alla dichiarazione di morte presunta.
Il giudice spagnolo per emanare la sentenza di divorzio impiega da un minimo di 1 mese ad un
massimo di 3, una volta che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti richiesti.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Gli istituti giuridici della separazione personale dei
coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione
con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)
Per intraprendere la strada della procedura spagnola in merito al divorzio, è indispensabile che vi sia
il mutuo consenso dei coniugi a divorziare.
Il vantaggio temporale per una coppia di coniugi italiani che vogliano seguire la via spagnola, è
notevole: sentenza in 1 anno e mezzo in Spagna contro i 5 dell’Italia.
Infatti, la normativa spagnola in merito al divorzio, a differenza di quella nazionale, non prevede i 3
anni di separazione personale e fattuale dei coniugi, infatti, in Spagna per poter chiedere il divorzio
occorre semplicemente che siano trascorsi 3 mesi dalla celebrazione del matrimonio.
Il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n.2201 del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento, e all’esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale e in materia
di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il regolamento CE n. 1347/2000, ha reso più semplice
a livello comunitario la procedura per il riconoscimento delle sentenze in materia di separazioni e
divorzio negli Stati UE.24
Esso costituisce il testo di riferimento in tutta l’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca che
non fa parte della collaborazione giudiziale rafforzata europea.
5.2
La procedura di “divorcio”
L’istanza di divorzio può essere presentata da entrambi i coniugi o da uno soltanto, e chiaramente
l’istituto del “divorcio de mutuo acuerdo”,cioè la procedura del “mutuo accordo”, fa scaturire costi
più ridotti e tempi più celeri rispetto al “divorcio contencioso”, cioè quella in cui ad esempio si
rivendica la responsabilità del coniuge, o non si sia trovato un accordo sugli aspetti economici
conseguenti alla dissoluzione del vincolo coniugale.
Dopo la riforma introdotta dalla L. n.15/2005 il lasso di tempo da rispettare è:
 3 mesi dalla data delle nozze, se il divorzio è chiesto da entrambi i coniugi o da uno
di essi con il consenso dell’altro;
 3 mesi dalla data delle nozze, se il divorzio è chiesto da uno solo dei coniugi;
 nessun lasso di tempo dopo la data delle nozze se si accerta la presenza di un rischio
per la vita, l’ integrità fisica, la libertà, l’ integrità morale, la libertà sessuale o il sano
sviluppo sessuale nel caso di minori, del coniuge richiedente, dei figli di entrambi i coniugi,
oppure di uno qualsiasi dei membri della famiglia.
24
http://www.divorzioestero.com
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Gli istituti giuridici della separazione personale dei
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con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)
Per poter presentare la “solicitud”, cioè la “domanda” è indispensabile che almeno uno dei due
coniugi abbia una correlazione diretta con lo Stato decidente, infatti, l’ art. 3 Regolamento Ce n.
2201/ 2003 del Consiglio 25 stabilisce che:
“Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei
coniugi e all’ annullamento del matrimonio le giurisdizioni dello Stato membro:
a) nel cui territorio si
trova:
b) di cui i due coniugi sono
cittadini o, nel caso del Regno
Unito e dell’ Irlanda, del
“domicile” di entrambi i
coniugi.

la residenza abituale dei coniugi, o

l’ultima residenza abituale dei coniugi
se uno di essi vi risiede ancora, o

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

la residenza abituale dell’ attore se questi vi ha risieduto almeno per 1 anno
immediatamente prima della domanda, o

la residenza abituale dell’ attore se questi vi ha risieduto almeno per 6 mesi
immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso, o nel caso del
Regno Unito e dell’ Irlanda, ha ivi il proprio domicilio;
Ai fini del presente regolamento la nozione di domicile cui è fatto riferimento è quella utilizzata
negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell’Irlanda”.
25
eur-lex.europa.eu
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5.3
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La mediazione familiare in spagna
Nella relazione della Legge 8 luglio 2005 n. 15 è indicata l’introduzione della mediazione come
mezzo di ricorso volontario alternativo, in mutuo accordo, per la risoluzione delle controversie
familiari, con l’intervento di un mediatore imparziale e terzo rispetto alle parti. Queste ultime, in
ogni momento, possono chiedere al giudice di sospendere il procedimento per dare vita ad una
mediazione familiare in grado di far addivenire le persone coinvolte ad una soluzione in grado di
vagliare le posizioni sia dell’una che dell’altra. Già in passato si avevano alcune leggi delle
comunità autonome che disciplinavano la mediazione familiare: ricordiamo la legge 25 giugno 1997
n.5 riguardante il sistema dei servizi sociali nella Comunità Valenziana; la legge 31 maggio 2001 n.
4 che disciplina la mediazione familiare in Galizia; e la legge 8 aprile 2003 n. 15 sulla mediazione
familiare nelle Isole Canarie.
5.4
Il “divorcio express” in spagna
I Tribunali spagnoli ammettono domande di divorzio presentate sia da cittadini spagnoli, sia da
coppie miste (cittadino spagnolo e non), sia da due coniugi stranieri che però abbiano un forte
collegamento con la Spagna.
Tale collegamento deve essere dimostrato fornendo al Tribunale documenti accreditativi del
domicilio della coppia in Spagna, e ad esempio un contratto di affitto della casa dove risiedono i
coniugi. Inoltre esistono altri documenti che possono essere accettati dal giudice come prova, a
titolo d’esempio possiamo citare la certificazione della residenza e i contratti telefonici. E’
sicuramente indispensabile che almeno uno dei due coniugi abbia scelto di avere in Spagna un
centro di interessi o di vita o di attività professionale per un periodo di tempo che vada al di là del
mero soggiorno di vacanza. I giudici considerano 5 o 6 mesi come un arco temporale bastevole di
residenza dei coniugi in Spagna prima di presentare una domanda di divorzio.
Va specificato che se il giudice non ritenga provata pienamente la residenza, ha totale facoltà di
rigettare la domanda di divorzio, e in tale ipotesi i coniugi possono però ripresentare la domanda.
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In quattro anni la nuova legge di Zapatero sul divorzio express ha provocato un aumento
vertiginoso dei divorzi: nel 2009 si contavano già 517.000 rotture matrimoniali, 26 con un aumento
generale di divorzi del 140% in soli 4 anni. 27
5.5
Le conseguenze del divorzio e della separazione
La prima conseguenza del divorzio è lo scioglimento del vincolo coniugale, dunque cessa l’obbligo
di convivenza e di assistenza reciproca da esso derivante, e i coniugi sono liberi di contrarre un
nuovo matrimonio.
Il divorzio determina lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi e di conseguenza la
liquidazione degli averi comuni eventualmente acquisiti, e si procede alla ripartizione dei beni
comuni, secondo il regime patrimoniale che ha disciplinato il matrimonio. 28
In presenza di minori il divorzio richiede la decisione dell’affidamento: se vi è l’ accordo di
entrambi i genitori, si potrà giungere all’ affidamento condiviso oppure su richiesta di una delle
parti, e previo parere favorevole del pubblico ministero, il Giudice potrà decidere l’ affidamento
congiunto se lo riterrà necessario per l’ interesse del minore.
Con il divorzio non vengono meno gli obblighi dei genitori nei confronti della prole, cosicché il
coniuge non affidatario deve corrispondere all’altro un assegno fino a quando i figli non saranno
economicamente indipendenti, o si trovino in una situazione da cui risulti che non hanno raggiunto
l’ indipendenza per motivi loro imputabili. Con il divorzio nessuno dei coniugi è più tenuto a
mantenere l’ altro, tranne se non si crei uno squilibrio economico tale da causare ad uno dei due un
impoverimento rispetto alla situazione antecedente al divorzio, perché in tale ipotesi la parte
economicamente lesa ha diritto di percepire un assegno volto a ristabilire l’ equilibrio economico.
Da un’indagine 29 sul divorzio nei 27 Paesi europei relativa al decennio 1998-2008 si è visto come
l’ incremento dei divorzi in Spagna sia costante, infatti si è passati dai 36.072 del 1998 ai 110.036
26
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=26038
http:/www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=26807
28
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_spa_it.htm
27
29
pubblicata dall’Istituto de Politica Familiar (IPF) di Madrid
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coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione
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del 2008.
Per quanto concerne gli effetti giuridici della separazione, sono gli stessi del divorzio, con la sola
differenza che il vincolo matrimoniale non è sciolto, e quindi è possibile una riconciliazione col
totale ripristino del regime matrimoniale senza che i coniugi debbano contrarre tra loro un nuovo
matrimonio.
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6 La disciplina del divorzio in cile
6.1
L’entrata in vigore della nuova legge sul matrimonio civile
Solo nell’aprile 2004, dopo un decennio di durissimi dibattiti, soprattutto per la ferrea opposizione
della Chiesa cattolica, entrò in vigore la nuova Legge sul Matrimonio Civile, che garantisce il
divorzio anche in Cile.
I 120 membri della Camera Bassa votarono la legge articolo per articolo.
Essa venne definita dal Presidente Ricardo Lagos “un grande passo in avanti”, in quanto la nuova
legislazione sul matrimonio e il divorzio sostituiva una legge vecchia di 120 anni, e contestualmente
il Ministro della Giustizia Luis Bates dopo il voto, dichiarava: “ Questo è un evento storico”.
Circa il 70% della popolazione cattolica andina si dichiarò favorevole alla legge, nonostante
l’opposto parere della Chiesa cattolica, la quale ha da sempre ritenuto immorale il divorzio. 30
Il Cile, che nel 2004 vantava una popolazione di circa 15 milioni di abitanti, era rimasto l’unico
Stato dell’emisfero occidentale in cui il divorzio non era stato ancora legalizzato.
Il Comitato Permanente della Conferenza Episcopale del Cile, tramite dichiarazione ufficiale, il 17
marzo 2004 ribadì la propria convinzione sul fatto che il divorzio vincolante, soprattutto quello
unilaterale per abbandono, avrebbe finito per danneggiare i suoi membri più deboli, soprattutto le
donne e i bambini.
30
http://www.vita.it/politica/leggi-norme/cile-da-oggi-in-vigore-legge-che-garantisce-divorzio.html
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Il vicepresidente dell’Episcopato del Paese, monsignor Gonzalo Durante, nel 2004, aggiungeva che
la famiglia deve essere sostenuta per affrontare i tanti problemi, tra i quali i lunghi orari di lavoro e
la mancanza di una casa, problematiche che inevitabilmente vanno a ripercuotersi su un assetto
familiare spesso già precario. 31
Il governo di centro sinistra, che era al potere dal 1990, aveva provato per ben dieci anni a far
passare la legge, ma la forte opposizione della Chiesa cattolica e dei partiti conservatori avevano
bloccato i precedenti tentativi.
Va poi aggiunto che secondo l’Istituzione Cattolica è troppo breve il periodo di separazione
previsto dalla legge prima del divorzio definitivo, ovvero 1 solo anno in caso di separazione
consensuale, e 3 anni laddove uno dei coniugi non fosse d accordo.
Nel settembre 2003, dopo un decennio di divisione parlamentare in merito alla legge sul divorzio,
mentre la destra perseverava nel rallentare l’iter del progetto normativo, e il governo di centrosinistra ne faceva invece il proprio cavallo di battaglia, grazie anche al consistente appoggio del
popolo andino, il Vicariato della famiglia finanziava una campagna pubblicitaria pesantemente antidivorzista, arrivando a sostenere che una legge che, regolamentasse il divorzio, aumenterebbe il
consumo di droghe e di alcol tra i figli dei genitori separati, oltre ad abbandoni scolastici, violenza
familiare in crescita e minori entrate economiche.
Lo spot televisivo trasmesso alla fine del settembre 2003 recitava infatti: “ Il Cile vuole una
famiglia unita. Non dividiamola”.
Posizione radicalmente opposta a quella della Chiesa cilena è stata quella presa dalla deputata del
Partido por la Democracia , Carolina Tohà, che il 1° ottobre 2003 sul quotidiano cileno La Tercera,
definiva lo spot “Una campagna aggressiva”, che avrebbe usato i numeri in maniera equivoca,
avendo infatti sostenuto che il divorzio fosse la causa degli indici più elevati di tossicodipendenza e
delinquenza tra i giovani, celando invece che la cosa determinante è rappresentata dall’ impegno
costante con i propri figli, indipendentemente se i genitori siano uniti oppure separati.
E a sostegno della tesi della deputata cilena Tohà si schierò il Conace, cioè il Consiglio Nazionale
per il Controllo degli Stupefacenti, ritenendo che ciò che allontana i giovani dal consumo di
31
http://www.zenit.org/it/articles/vescovi-del-cile-donne-e-bambini-danneggiati-dall-introduzione-del-divorzio-
vincolante
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sostanze stupefacenti non è dato dal tipo di aggregazione familiare, ma dal tipo di rapporto che i
genitori hanno stabilito con la prole.
Senza voler prendere una posizione piuttosto che un’altra - se cioè essere favorevoli al divorzio o
meno - si dovrebbe acquisire reale coscienza che, con estrema leggerezza, si tende piuttosto ad
idealizzare la famiglia, a coprirsi gli occhi davanti agli orrori che troppo spesso vengono perpetrati
nei confronti della parte più debole di quello che dovrebbe essere il “nido familiare”.
Bisognerebbe invece prendere consapevolezza del fatto che il fallimento del matrimonio, e la
complessità del problema, debbano essere analizzati prestando il massimo riguardo alle persone
coinvolte e valutando con estrema sensibilità le singole problematiche.
6.2
Registrazione in italia di una sentenza di divorzio pronunciata
in cile
Giova ricordare che una sentenza di divorzio pronunciata al di là dei confini nazionali, non è
considerata valida in Italia automaticamente, essendo, infatti, necessaria la trascrizione nella nostra
Repubblica.
I documenti indispensabili affinché la trascrizione sia valida, sono i seguenti:
1. la sentenza completa con la dichiarazione che essa è passata in giudicato, in copia certificata
conforme con bollo autentico del Tribunale cileno;
2. la traduzione ufficiale in lingua italiana della sentenza con relativa legalizzazione dei
Ministeri della Giustizia e degli Esteri cileni;
3. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del “carnet de identidad”
cileno;
4. una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’ Ufficio consolare
provvede all’ invio dei documenti al Comune italiano affinché si possa procedere alla registrazione
della sentenza. 32
32
http://www.ambsantiago.esteri.it/Ambasciata_Santiago/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/stato_civile/
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Le ipotesi di divorzio unilaterale
La nuova legge stabilisce compensi per il coniuge più debole e prevede la possibilità di un divorzio
unilaterale senza attesa, se uno dei due coniugi rompe il contratto matrimoniale per violenza
domestica, abbandono del tetto coniugale, omosessualità, dipendenza da alcol o da droghe, condotta
criminale, o infedeltà.
Prima dell’entrata in vigore della nuova Legge sul Matrimonio Civile, che garantisce il divorzio
anche in Cile, norme risalenti al lontanissimo 1884, basate sulla legge cattolica, permettevano solo
o l’annullamento o la separazione, senza la possibilità di risposarsi. Le pratiche per l’annullamento
costavano fino a 1 milione e mezzo di pesos cileni ( 1980 euro circa).
Questa legge è nata per farsi carico delle conseguenze che derivano dai fallimenti matrimoniali, e
regolarli affinché arrechino i minori danni possibili.
La prima domanda in Cile di divorzio unilaterale per violenza, fu presentata dalla Sig.ra María
Victoria Torres, la quale dichiarò che tale legge costituisse uno strumento vitale per proteggere le
donne. Ma spesso i costi del divorzio sono troppo elevati, e così, soprattutto loro, sono costrette a
subire violenze dal coniuge.
Il SERNAM (Servizio Nazionale della Donna) , cioè l’ ente statale che promuove le pari
opportunità, nel 2004 stimava che circa il 48%
delle donne cilene avesse subito violenze
domestiche, e addirittura nelle prime tre settimane di gennaio dello stesso anno, avessero perso la
vita 5 donne assassinate dal marito. Per ovviare a tale dato allarmante, il SERNAM, unitamente
all’Ordine degli avvocati cileni, garantisce gratuita assistenza alle donne vittime di abusi. 33
33
http://www.arcygaymilano.org/dosart.asp?ID=18493
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7 L’ istituto giuridico del divorzio in giappone
Il divorzio nell’ antico giappone
7.1
Il divorzio in Giappone, così come in altre parti del mondo era quasi esclusivo privilegio maschile,
infatti, l’uomo poteva contare su un’apposita legge , detta “shitisyutsu” che elencava i sette motivi
per i quali la donna poteva essere ripudiata:







se non era ubbidiente nei riguardi dei suoceri,
se tradiva il marito,
se era gelosa,
se fosse stata malata,
se era sterile,
se parlava troppo,
se rubava
Se invece fosse stato il marito a non comportarsi bene, la donna poteva solo andare al tempio
Enkiri-dera per tre anni a pregare, successivamente chiedere aiuto ai bonzi 34 e poi diventare
monaca.
Solo nel 1873 il divorzio è divenuto accessibile ad entrambi i sessi. 35
Bonzo (dal giapponese bōzu, 坊主 oppure 房主) è il termine non accademico con cui in Occidente vengono talvolta
indicati i monaci buddhisti giapponesi, cinesi ...
34
35
http://viaggiappone.com/blog/divorzio-alla-giapponese.html
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7.2
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Le varie forme di divorzio
Per divorziare in Giappone non è necessario che sia trascorso un periodo di separazione legale, dal
momento che i due coniugi hanno facoltà di poter divorziare direttamente, senza che sia necessaria
una precedente separazione.
Diverse sono le forme di divorzio in Giappone:
il Kyogi Rikon, ovvero il divorzio basato sul mutuo consenso dei due coniugi, e registrato presso
l’ufficio dello stato civile in Giappone. A questo tipo di divorzio possono accedere anche gli
stranieri, ovviamente però almeno uno dei coniugi deve avere cittadinanza giapponese. Non è
necessario che il cittadino straniero debba recarsi in Giappone. In tale procedura non interviene
alcuna autorità giudiziaria, e i coniugi si limitano a dichiarare solennemente la loro decisione a
divorziare. Il Kyogi Rikon non può essere registrato in Italia, e di conseguenza non ha nessun
valore giuridico in Italia, perché da noi il divorzio deve essere pronunciato da un Tribunale, e quindi
non è trascrivibile da parte del Comune italiano. La richiesta di divorzio consensuale è presentata da
entrambi i coniugi all’ Ufficio Anagrafe del Comune di residenza degli interessati. Il Comune
rilascia un “ Certificato di accettazione della denuncia di divorzio consensuale” e il divorzio viene
annotato nel Registro di Famiglia ( “koseki tohon”). 36
il Chotei rikon è, invece, il divorzio attraverso la mediazione di un Tribunale di Famiglia. I coniugi
hanno due possibilità: possono recarsi all’ udienza fissata per la mediazione portando già un mutuo
accordo su tutti gli aspetti del divorzio, ovvero lasciare che sia il giudice a tentare la mediazione in
tali ambiti. Se la mediazione va a buon fine i coniugi confermano la volontà di divorziare, il giudice
proclamerà lo scioglimento del matrimonio. A differenza del divorzio basato sul mutuo consenso, il
Chotei rikon può essere riconosciuto in Italia. 37
Va precisato che il verbale conclusivo, “chosho” ha valore di sentenza definitiva pronunciata da un
Giudice Conciliatore e viene annotata nel Registro di Famiglia degli interessati. 38
36
http://www.consosaka.esteri.it/Consolato_Osaka/Menu/I_Servizi/Per_I_cittadini/Stato_civile/
http://www.legalsl.com/it/divorzio-in-giappone.htm
38
http://www.consosaka.esteri.it/Consolato_Osaka/Menu/I_Servizi/Per_I_cittadini/Stato_civile/
37
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altre ipotesi sono poi rappresentate : dallo shimpam rikon (cioè il divorzio deciso giudizialmente dal
Tribunale), e dallo saiban rikon (cioè il divorzio deciso giudizialmente dal Tribunale distrettuale).
Nel divorzio con procedimento civile la richiesta di divorzio è presentata alla Corte distrettuale, e la
sentenza, pronunciata da un giudice e divenuta esecutiva, deve essere annotata nel Registro di
Famiglia degli interessati. Questa forma di divorzio si applica quando non si sia giunti ad un
accordo durante la fase della mediazione, oppure nel caso in cui la mediazione non possa essere
instaurata. Conseguentemente tutti gli aspetti del divorzio saranno decisi dal Tribunale.
Questa
tipologia di divorzio può essere riconosciuta in Italia.
Per quanto concerne i documenti necessari per la trascrizione, essi sono:
modulo di richiesta firmato dal cittadino italiano,
 fotocopia del passaporto del cittadino italiano,
 dichiarazione sostitutiva di certificazione,
 la sentenza integrale, passata in giudicato, legalizzata con APOSTILLE rilasciata dal
Ministero degli Affari Esteri giapponese,
 registro di famiglia ( koseki tohon ) dell’ex coniuge giapponese, anch’ esso legalizzato con
APOSTILLE,
 fotocopia di tali documenti giapponesi, con l’esatta lettura in furigana/caratteri latini dei
kanji e katakana relativi ai nomi di persona e località presenti nel certificato. 39
7.3
La cerimonia del divorzio
Dal 2009 l’ex commerciante Hiroki Terai gestisce il business della “cerimonia del divorzio”, il cui
costo si aggira intorno ai 600 dollari, anche se qualcuno parla di 3.000 yen a persona, cifra che
ammonterebbe a quasi 30 euro). Davanti agli invitati la coppia stringe tra le mani un martello e per
celebrare la fine del vincolo coniugale, i due alla presenza del cerimoniere, di parenti e di amici
spezzano insieme l’anello nuziale, simbolo del cerchio dell’amore perfetto. Secondo il popolo
39
http://www.consosaka.esteri.it/Consolato_Osaka/Menu/I_Servizi/Per_I_cittadini/Stato_civile/
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nipponico, il fine di tale cerimonia è quello di festeggiare un nuovo inizio, una nuova vita, rendendo
meno doloroso un momento spesso traumatico.40
7.4
Un mutuo per i divorziati in giappone
Risale al 2007 il primo mutuo per divorziati del Giappone che permette a coloro che si separano di
non ritrovarsi annegati dai debiti.
Anche se il Giappone ha una percentuale di divorzi bassi, rispetto a Usa ed Europa, il numero dei
matrimoni falliti è in aumento. Nel 2006 ci sono state 2 cause di divorzio su 1000, rispetto all’ 1,7
del 1996, secondo statistiche governative. 41
Porre fine al proprio legame matrimoniale può comportare spese per vari milioni di yen, tra spese
legali, assegno di mantenimento e divisione dei beni. E per aiutare economicamente le coppie che
hanno deciso di intraprendere questo passo, una piccola banca, nella prefettura di Gifu, nel
Giappone Centrale, la Ogaki Kyoritsu Ginko,ha avuto l’ idea di un prestito fino a 5 milioni di Yen (
30.000 euro circa) al tasso dello 5,825%. Per avere diritto al prestito requisiti indispensabili sono
l’età ( bisogna avere un’età compresa tra i 20 e i 66 anni) e un reddito minimo annuale di 2 milioni
di yen. 42
I costi sono davvero ingenti, infatti, coloro che vengono dichiarati responsabili del divorzio, ad
esempio per infedeltà, devono pagare in media agli ex partner 4 milioni di yen, vale a dire quasi
50.000 euro, secondo il quotidiano Maainichi. 43
40
http://matrimonio.pourfemme.it/articolo/in-giapponese-si-celebra-il-rito-di-separazione/3709/
http://Inx.papaseparati.org/psitalia/word-press/giappone-lanciato-il-mutuo-per-sopravvivere-al-divorzio- 2.html
42
http://tuttogiappone.myblog.it/tag/divorzi
43
http://Inx.papaseparati.org/psitalia/word-press/giappone-lanciato-il-mutuo-per-sopravvivere-al-divorzio- 2.html
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Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Università Telematica Pegaso
7.5
Gli istituti giuridici della separazione personale dei
coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione
con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)
La mediazione familiare in giappone e comparazione con il
modello dell’ europa occidentale
Uno degli elementi che caratterizzano il procedimento di divorzio in Giappone è rappresentato dalla
quasi totale assenza dell’intervento dell’autorità giudiziaria. 44
Nella maggior parte dei casi di divorzio, le parti si rivolgono preliminarmente ad un terzo estraneo
alla famiglia, per mediare il conflitto che oppone i coniugi, senza dover ricorrere all’autorità del
giudice.
In Giappone il procedimento di divorzio è basato su di un accordo tra i coniugi, e si preferisce
evitare qualsiasi ingerenza giudiziaria, conseguentemente l’istituto della mediazione familiare è
molto più diffuso rispetto a quanto avvenga nell’ Europa occidentale.
E per evitare l’ingerenza del magistrato, si sceglie frequentemente di dirimere la controversia
indirizzandosi verso una soluzione mediata del conflitto.
Sono radicati nel territorio i “choteiinkay” , cioè i comitati di conciliazione, presso cui sono attivi
personaggi laici, estranei alla magistratura; questi comitati sono formati da tre soggetti scelti tra i
magistrati in pensione, tra gli insegnanti universitari o di scuola superiore, o tra uomini d’affari
ritiratisi dal lavoro per anzianità. 45
L’attività di mediazione in Giappone è condotta in modo opposto rispetto a quanto avviene in
Europa, poiché il punto focale è costituito dalla storia della coppia in crisi, e non dai termini
dell’accordo dei componenti della famiglia posteriormente al divorzio.
Inoltre il mediatore giapponese non deve avere nessuna particolare competenza o preparazione,
poiché le uniche qualità necessarie sono l’anzianità, avere una situazione finanziaria stabile e
l’appartenenza ad un grado sociale elevato.
44
A.Gambaro, R.Sacco, Sistemi Giuridici Comparati, Torino, 1999, p. 539
45
http://www.unipa.it/polotp/progr_giur_11_12/La%20mediazionw%20familiare%20procedimenti%20.pdf
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