DIVORZIO BREVE: SARA` PIU` FACILE DIRSI ADDIO. TEMPI, ITER

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DIVORZIO BREVE: SARA` PIU` FACILE DIRSI ADDIO. TEMPI, ITER
DIVORZIO BREVE: SARA’ PIU’ FACILE DIRSI ADDIO.
TEMPI, ITER LEGALE, ASSEGNI. COSA CAMBIA
Via libera al divorzio breve: si potrà applicare la
negoziazione assistita, che non richiede l'intervento del
giudice. Ma non in tutti i casi
SEI MESI E UN AVVOCATO con la negoziazione assistita
Il decreto legge di riforma (Dl 132/2014) introduce la "negoziazione assistita
da un avvocato". Moglie e marito che intendono separarsi, divorziare o anche
cambiare le condizioni di separazione o divorzio già fissate dal giudice
possono rivolgersi a un avvocato per raggiungere una soluzione consensuale
per chiudere il matrimonio. Non sarà più necessario passare dal giudice, che
finora era tenuto a verificare l'irreversibilità della crisi coniugale e la
sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Il legale dovrà mettere per iscritto l'accordo raggiunto, farlo sottoscrivere alle
parti e autenticare le firme. Poi, entro dieci giorni - pena una sanzione da
5mila a 50mila euro - dovrà trasmettere una copia autenticata dell'accordo,
con le certificazioni necessarie, all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il
matrimonio è stato iscritto o trascritto.
DIVORZIO SENZA GIUDICI:
LIMITI La negoziazione assistita non si applica nelle ipotesi in cui i coniugi
siano genitori di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente
autosufficienti o portatori di handicap grave. In questi casi, per tutelare i figli,
continua a essere necessario l'intervento del giudice. È inoltre indispensabile
che i coniugi decidano consensualmente di separarsi o divorziare. Per
avviare l'iter di divorzio, inoltre, è necessario che le coppie siano in stato di
separazione.
davanti al sindaco senza giudici né avvocati
In arrivo anche una via alternativa per separarsi, divorziare o modificare le
condizioni in atto evitando anche l'incontro con l'avvocato. Marito e moglie,
per metter fine al loro matrimonio, potranno rivolgersi direttamente all'ufficiale
di stato civile e formalizzare l'accordo. Purché l'intesa non contenga patti di
trasferimento patrimoniale e non ci siano figli minorenni, maggiorenni non
autonomi o con grave handicap. Al fine di promuovere una maggiore
riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio
dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.
SEPARAZIONE/DIVORZIO: RESTANO I TRE ANNI
Il decreto legge non modifica i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio:
che si può chiedere non prima di tre anni dalla redazione certificata
dell'accordo di separazione davanti all'avvocato.
COGNOME, LIBERI DI SCEGLIERE.
Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o
entrambi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Nel caso non vi sia
accordo, il figlio avrà il cognome di mamma e papà, in ordine alfabetico. La
regola vale anche per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due
genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il
cognome si aggiunge solo se vi è il consenso di entrambi i genitori e dello
stesso minore se quattordicenne.
Figli adottivi. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento,
vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello
originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l'accordo si
segue l'ordine alfabetico.
Trasmissibilità del cognome. Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio
soltanto uno, a sua scelta.
Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno
o materno, con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, può
aggiungere il cognome dell'altro genitore.
Entrata in vigore differita. Le nuove norme non saranno immediatamente
operative. L'applicazione è infatti subordinata all'entrata in vigore del
regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve
adeguare l'ordinamento dello stato civile. Nell'attesa del regolamento, sarà
però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome
materno
IL RESTO D’EUROPA
legge italiana attuale è piuttosto distante da quelle di altri Paesi europei. In
Francia, infatti, se la decisione di porre fine all'unione è consensuale non è
necessario alcun periodo di separazione, mentre se non è consensuale il
divorzio può essere concesso dopo soli due anni. La procedura tedesca
prevede un anno di separazione se vi è consenso e tre se non c'è. In Gran
Bretagna sono previsti due o cinque anni di separazione, ma se si dichiara
che vi è stato da parte dell'altro coniuge un "comportamento che rende
insostenibile la prosecuzione del rapporto" il giudice può dichiarare
immediatamente il divorzio. "Ci auguriamo - ha detto la relatrice del ddl
Alessandra Moretti (Pd) - che il percorso di questa legge, per troppe volte
rimandata nelle scorse legislature, possa essere rapido, anche grazie
all'accordo preso dai presidenti di Camera e Senato che hanno previsto tempi
stretti per la calendarizzazione del provvedimento".
DOPO IL DIVORZIO/1: I PRESUPPOSTI PER L’ASSEGNO
Al coniuge malato e non idoneo al lavoro spetta l'assegno divorzile anche in
caso di oggettivo ed evidente sproporzione fra i redditi dei due ex coniugi. È
quanto emerge dall'ordinanza 3365/2014 della Cassazione. La Corte di
appello, ribaltando la decisione del Tribunale, ha riconosciuto all'ex moglie il
diritto a percepire l'assegno. Le condizioni di salute - ad avviso dei giudici - le
impedivano di lavorare. Decisione confermata in terzo grado, considerata
l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli.
DOPO IL DIVORZIO/2: L’ASSEGNO PUO’ AUMENTARE?
Solo ed esclusivamente se il mutamento delle condizioni dell'ex coniuge è
tale da cambiarne radicalmente l'assetto patrimoniale. Ad affermarlo è la
sentenza 1165/2014 della Cassazione. La controversia nasce dalla domanda
di revisione dell'importo, avanzata da una signora divorziata, per via del
migliorato stato economico dell'ex marito. Pretesa in quel caso infondata: le
variazioni di reddito erano inidonee ad alterare l'equilibriostabilito dalle parti
nel giudizio di divorzio
DOPO IL DIVORZIO/3: LA PENSIONE DI REVERSIBILITA
’Per il calcolo della ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex moglie
divorziata e l'eventuale vedova, va considerata la data di separazione e la
convivenza prematrimoniale della superstite con il defunto. Lo precisa la
sentenza 6019/2014 della Cassazione. Ricorso bocciato per la vedova di un
uomo, alla cui morte la pensione è stata divisa in parti uguali con la prima
moglie. A incidere sul calcolo, oltre alla durata dei matrimoni, è ovviamente
anche la presenza di figli con la divorziata, nonché l'eventuale assistenza fino
alla morte prestata dalla seconda consorte.
DOPO IL DIVORZIO/4: L’EREDITA
’Alla morte dell'ex coniuge, l'assegno a carico dell'eredità (a cui può aver
diritto il divorziato) va quantificato in base a diversi fattori: misura
dell'assegno di divorzio, entità del bisogno, eventuale pensione di
reversibilità, sostanze ereditarie, numero e qualità degli eredi e rispettive
condizioni economiche. È quanto ricorda la sentenza 1253/2012 della
Cassazione.
DOPO IL DIVORZIO/5: IL TFR
Al coniuge divorziato cui viene riconosciuto l'assegno, e che non si sia
risposato, spetta una quota del Tfr maturato dall'ex. Quota calcolata
solo sulla somma corrisposta al lavoratore dopo la sentenza di divorzio.
A chiarirlo è l'ordinanza 24421/2013 della Cassazione, che ha respinto la
richiesta di riscuotere una quota del trattamento calcolata sull'intera
liquidazione avanzata dall'ex moglie.