cambia il tasso di interesse legale aggiornate le tabelle dell`usufrutto
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cambia il tasso di interesse legale aggiornate le tabelle dell`usufrutto
Forlì, 8 gennaio 2014 Prot. n. 5/2014 CAMBIA IL TASSO DI INTERESSE LEGALE AGGIORNATE LE TABELLE DELL’USUFRUTTO E DEL VITALIZIO Dall'1.1.2014 il tasso di interesse legale passa dal 2,5% all’ 1%. Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonchè ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso. Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche: Art. 1284, C.c. Legge n. 353/90 Legge n. 662/96 DM 10.12.1998 DM 11.12.2000 DM 11.12.2001 DM 1.12.2003 DM 12.12.2007 DM 4.12.2009 DM 7.12.2010 DM 12.12.2011 DM 12.12.2013 fino al 15.12.1990 dal 16.12.1990 al 31.12.1996 al dall’1.1.1997 31.12.1998 al dall’1.1.1999 31.12.2000 al dall’1.1.2001 31.12.2001 al dall’1.1.2002 31.12.2003 al dall’1.1.2004 31.12.2007 al dall’1.1.2008 31.12.2009 al dall’1.1.2010 31.12.2010 al dall’1.1.2011 31.12.2011 al dall’1.1.2012 31.12.2013 dall’1.1.2014 5% 10% 5% 2,50% 3,50% 3% 2,50% 3% 1% 1,50% 2,50% 1% La modifica in esame si riflette in ambiti diversi. Fra i principali ricordiamo la DETERMINAZIONE DELL’USUFRUTTO VITALIZIO. Di seguito si riporta la tabella aggiornata con i nuovi coefficienti utilizzabili dall’1.1.2014 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Valori dell'usufrutto vitalizio Età del beficiario (anni) 0-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-53 54-56 57-60 61-63 64-66 67-69 70-72 73-75 76-78 79-82 83-86 87-92 93-99 Coefficiente 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Valore usufrutto Valore nuda proprietà 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, dall’1.1.2014, tramite il ravvedimento operoso, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). Rispetto al 2013, il costo del ravvedimento per il contribuente sarà minore. Qualora nel 2014 si provveda a regolarizzare violazioni commesse nel 2013, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura del 2,5% fino al 31.12.2013 e 1% dall'1.1.2014. La misura del tasso di interesse legale acquista rilevanza anche in caso di rateizzazione delle somme dovute nell’ambito degli istituti deflattivi del contenzioso in quanto determina la misura degli interessi dovuti su ciascuna rata, ossia nei seguenti istituti: adesione agli inviti al contraddittorio, ex art. 5, D.Lgs. n. 218/97; adesione ai processi verbali di constatazione, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97; acquiescenza all’accertamento, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97; accertamento con adesione, ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97; conciliazione giudiziale, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92. ©RIPRODUZIONE RISERVATA