cambia il tasso di interesse legale aggiornate le tabelle dell`usufrutto

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cambia il tasso di interesse legale aggiornate le tabelle dell`usufrutto
Forlì, 8 gennaio 2014
Prot. n. 5/2014
CAMBIA IL TASSO DI INTERESSE LEGALE
AGGIORNATE LE TABELLE DELL’USUFRUTTO E DEL
VITALIZIO
Dall'1.1.2014 il tasso di interesse legale passa dal 2,5% all’ 1%.
Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione
dell'usufrutto vitalizio, nonchè ai fini del calcolo degli interessi
dovuti in sede di ravvedimento operoso.
Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha
subito le seguenti modifiche:
Art. 1284, C.c.
Legge n. 353/90
Legge n. 662/96
DM 10.12.1998
DM 11.12.2000
DM 11.12.2001
DM 1.12.2003
DM 12.12.2007
DM 4.12.2009
DM 7.12.2010
DM 12.12.2011
DM 12.12.2013
fino al 15.12.1990
dal 16.12.1990 al
31.12.1996 al
dall’1.1.1997
31.12.1998 al
dall’1.1.1999
31.12.2000 al
dall’1.1.2001
31.12.2001 al
dall’1.1.2002
31.12.2003 al
dall’1.1.2004
31.12.2007 al
dall’1.1.2008
31.12.2009 al
dall’1.1.2010
31.12.2010 al
dall’1.1.2011
31.12.2011 al
dall’1.1.2012
31.12.2013
dall’1.1.2014
5%
10%
5%
2,50%
3,50%
3%
2,50%
3%
1%
1,50%
2,50%
1%
La modifica in esame si riflette in ambiti diversi.
Fra i principali ricordiamo la DETERMINAZIONE DELL’USUFRUTTO
VITALIZIO.
Di seguito si riporta la tabella aggiornata con i nuovi coefficienti
utilizzabili dall’1.1.2014 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della
nuda proprietà.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Valori dell'usufrutto vitalizio
Età del beficiario
(anni)
0-20
21-30
31-40
41-45
46-50
51-53
54-56
57-60
61-63
64-66
67-69
70-72
73-75
76-78
79-82
83-86
87-92
93-99
Coefficiente
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
Valore usufrutto
Valore nuda proprietà
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi
dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, dall’1.1.2014, tramite il ravvedimento
operoso, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF,
ritenute, ecc.). Rispetto al 2013, il costo del ravvedimento per il contribuente sarà minore.
Qualora nel 2014 si provveda a regolarizzare violazioni commesse nel 2013, gli interessi devono
essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura del
2,5% fino al 31.12.2013 e 1% dall'1.1.2014.
La misura del tasso di interesse legale acquista rilevanza anche in caso di rateizzazione delle somme
dovute nell’ambito degli istituti deflattivi del contenzioso in quanto determina la misura degli
interessi dovuti su ciascuna rata, ossia nei seguenti istituti:

adesione agli inviti al contraddittorio, ex art. 5, D.Lgs. n. 218/97;

adesione ai processi verbali di constatazione, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97;

acquiescenza all’accertamento, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;


accertamento con adesione, ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97;
conciliazione giudiziale, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92.
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