C-01-05.01.2016 Tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2015

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C-01-05.01.2016 Tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2015
A tutti i clienti
Circolare
Nr. 01/2016
Bolzano, 5 gennaio 2016
vj
Oggetto: Dal 1° gennaio 2016 ridotto il tasso di interesse legale allo 0,2%
Con il Decreto Ministeriale dell’11.12.2015, pubblicato sulla G.U. del 15.12.2015, con decorrenza dal
1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale è stato ridotto allo 0,2% (zero virgola due per cento). Dal
1° gennaio 2015, come noto, era stato fissato allo 0,5%. L’anzidetta variazione ha diverse conseguenze
in ambito legale, commerciale e fiscale nonchè previdenziale, quali ad esempio il calcolo degli interessi per il ravvedimento operoso, per le richieste di risarcimento danni, le cauzioni prestate dai locatari.
Infine vanno adeguate le tabelle per il calcolo del valore dell’usufrutto.
1. Rapporti di debito e credito:
Qualora contrattualmente non sia previsto un diverso tasso di interessi, nei rapporti di debito dal 1°
gennaio 2016 viene applicato il tasso legale d’interesse pari allo 0,2%. In ambito immobiliare, per
esempio, la modifica interessa il calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito
cauzionale.
2. Determinazione dell’usufrutto a vita
L’usufrutto a vita viene così calcolato: a seconda dell’età del beneficiario viene determinato uno specifico coefficiente; moltiplicando tale coefficiente per il tasso legale d’interesse si ottiene il valore
dell’usufrutto.
La tabella aggiornata con i nuovi coefficienti è stata pubblicata sulla G.U del 30.12.2015 ed è valida
ed utilizzabile per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2016.
Vedasi l’allegata tabella A) con i nuovi coefficienti aggiornati.
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In pratica i coefficienti sono stati aumentati. In precedenza, per esempio, per un beneficiario/usufruttuario di 60 anni si applicava un coefficiente pari a 120 che moltiplicato per il tasso legale
d’interessi dava un valore dell’usufrutto pari al 60% mentre per la nuda proprietà era pari al 40%. Ora,
poiché il tasso legale è dello 0,2%, il coefficiente è stato aumentato a 300 così che, moltiplicando tale
coefficiente per 0,5 torniamo nuovamente ad un valore dell’usufrutto pari al 60% e per la nuda proprietà pari al 40%.
3. Effetti fiscali:
La modifica del tasso legale si ripercuote direttamente sulla determinazione degli interessi dovuti dal
contribuente per la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso di omissioni, ritardi o irregolarità
commesse in sede di versamento dei tributi, dal 1° gennaio 2016, per il calcolo degli interessi dovuti si
applica il tasso dello 0,2%.
Per i ravvedimenti che riguardano l’anno scorso (2015), causa i diversi tassi legali, è necessario suddividere il calcolo degli interessi. Se, per esempio, in data 16 dicembre 2015 è stato fatto un versamento
IVA inferiore al dovuto e in gennaio viene fatto il ravvedimento operoso, gli interessi vanno calcolati
fino al 31 dicembre 2015 con il tasso dello 0,5% e dal 1° gennaio 2016 con il tasso dello 0,2%.
Invece, ai sensi della Circolare n. 28 del 21 giugno 2011, non viene modificato il tasso di interesse sui
pagamenti rateali concordati in sede di regolamento di un contenzioso: ciò significa che le rate non
possono essere ricalcolate. I regolamenti con rateazione concordati a partire dal 1° gennaio 2016 invece, scontano il tasso dello 0,2%.
La riduzione del tasso di interesse non influisce per i pagamenti rateali relativi all'imposta sostitutiva
sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni poiché era comunque già previsto per legge un tasso
d’interesse nella misura del 3%.
Relativamente alle imposte sui redditi, qualora non sia stato previsto per iscritto un tasso differente, ai
prestiti concessi si applicano automaticamente gli interessi nella misura del tasso legale: tale presunzione vale sia nel caso di redditi di capitale (Art. 45 del TUIR) che nel caso di redditi d’impresa (Art.
89, comma 5 del TUIR). Qualora si intenda applicare un tasso d’interesse diverso è consigliabile un
accordo avente data certa (raccomandata in plico aperto, comunicazione tramite posta elettronica certificata, ecc.).
In assenza di patto contrario, si applica il tasso di interesse legale dello 0,2%.
4. Effetti in ambito previdenziale:
La riduzione del tasso legale allo 0,2% si ripercuote anche sulle sanzioni amministrative per tardivi od
omessi pagamenti di contributi previdenziali: in questo ambito le sanzioni possono essere ridotte con
l’applicazione del tasso dello 0,2% a condizione che le fattispecie che danno luogo alla sanzione siano
riconducibili ad incertezza oggettiva, condotta colposa di terzi o per la ristrutturazione straordinaria in
situazioni di crisi.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
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Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
Tabella A:
Tabella dei coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto come da D.M. 22.12.2014
Età del beneficiario
Nuovo coefficiente
Vecchio coefficiente in vigore
(anni compiuti)
Valido dal 01.01.16
dal 01.01.2015 al 31.12.2015
0-20
475
190
21-30
450
180
31-40
425
170
41-45
400
160
46-50
375
150
51-53
350
140
54-56
325
130
57-60
300
120
61-63
275
110
64-66
250
100
67-69
225
90
70-72
200
80
73-75
175
70
76-78
150
60
79-82
125
50
83-86
100
40
87-92
75
30
93-99
50
20
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