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Il Tar dice no a Uber black | 1
[vedi
comunicato Associazione Tutela Legale Taxi], è
ilgiorno.it Quello appena consumatosi al Tar
un altro round sfavorevole ad Uber, la discussa
applicazione internet che permette di prenotare
tramite smartphone un’auto con autista. I giudici
amministrativi, infatti, hanno bocciato il ricorso
col quale 9 operatori del servizio di noleggio auto
con conducente (Ncc) chiedevano di sospendere gli
effetti della circolare diramata dal comando della
polizia locale il 4 maggio scorso. Con quella circolare
si vietava di prestare «servizi di trasporto
pubblico non di linea» ricorrendo a piattaforme
telematiche quali Uber.
Nella loro richiesta di sospensiva, i nove autisti precisano, però, di avvalersi spesso e volentieri di Uber-Black (una delle
declinazioni di Uber) e sottolineano come l’utilizzo di questa applicazione non possa essere messo al bando perché la legge
in base alla quale è stato posto tale divieto è troppo datata perché possa essere presa in considerazione. Nel dettaglio, la
legge di riferimento è la legge numero 21, la legge quadro per il trasporto di persone. E risale al 1992. «La norma –
insorgono i firmatari del ricorso – è stata emanata in un’epoca in cui la diffusione del telefono cellulare, con caratteristiche
del tutto diverse rispetto agli attuali smartphone, non era neppure paragonabile a quella di oggi». E per questo «sarebbe
inapplicabile». Pur rimandando alla trattazione sul merito, i giudici hanno ritenuto il ricorso «infondato» e respinto la
richiesta di sospensiva.
Secono il Tar risulta infatti «pacifica la perdurante vigenza della legge numero 21 del 1992, anche con riferimento
alle significative (si badi la scelta dell’aggettivo ndr) modifiche ad essa apportate dal decreto legge 207 del 2008».
Pertanto «non sono ipotizzabili, allo stato, forme lecite di gestione dell’attività di trasporto non di linea sottratta
alle regole e alle sanzioni stabilite dalla legge 21». Il Tar rimarca, ancora, che il Consiglio di Stato, in vari
pronunciamenti, «ha delineato una differenziazione di disciplina tra servizio di taxi e servizio di noleggio con
conducente svolto anche attraverso la gestione informatica delle prenotazioni».
giambattista.anastasio@ ilgiorno.net
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