l`individuazione del responsabile dell`inquinamento e
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l`individuazione del responsabile dell`inquinamento e
Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio «:::::::::GA:::::::::» L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO E COMPATIBILITÀ CON IL PRINCIPIO COMUNITARIO DEL “CHI INQUINA PAGA” dell’Avv. Anna Cinzia Bartoccioni In caso d’inquinamento di un sito l’obbligo di bonifica dello stesso ricade sul responsabile e, in presenza di determinati presupposti, sul proprietario dell’area nei limiti del valore del fondo. Applicazione nel nostro ordinamento del principio comunitario chi inquina paga. In the case of pollution of a site remediation obligation falls on the same person or, under certain assumptions, the owner of the area within the limits of the fund's value. Application in our system of community polluter pays principle. Sommario: 1. Il responsabile dell’inquinamento. 2. Presupposti per la responsabilità del proprietario del sito. 3. Orientamento TAR Lazio. 4. Compatibilità con il principio Comunitario chi inquina paga. struttori1. Il proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica. L’art. 245 dispone espressamente che “è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità”. Qualora, invece, non sia stato possibile individuare il responsabile, né ci sia stato l’intervento volontario degli altri interessati, le opere di bonifica sono realizzate, come previsto dall’art. 250, d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Le indagini ed attività istruttorie sono 1. Il responsabile dell’inquinamento. Il d.lgs. n. 152 del 2008, all’art. 192, vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo da cui ne fa discendere l’obbligo, per chi viola detto precetto, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. L’obbligo è posto nei confronti del responsabile dell’inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. La condizione perché sia riconosciuta la responsabilità è che l’inquinamento sia imputabile a titolo di dolo o colpa, e l’accertamento deve essere effettuato dai soggetti preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati. L’individuazione del responsabile è prevista altresì dagli artt. 192, 242 e 244 e la giurisprudenza ha sottolineato la necessità del rigoroso accertamento del nesso di causalità fra il comportamento del "responsabile" ed il fenomeno dell'inquinamento, affermando che tale accertamento deve essere fondato su una adeguata motivazione e su idonei elementi i- 1 Gazzetta Amministrativa -157- CdS, VI, 5.9.2005, n. 4525. Numero 1 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni Il riferimento espresso introdotto dal legislatore ad una corretta e completa istruttoria da parte della Provincia, costituisce espressione di un principio che la giurisprudenza aveva già introdotto ancora prima dell’emanazione del codice dell’ambiente il Consiglio di Stato aveva enunciato il seguente principio: «L'amministrazione mentre ben può, sulla base della normativa specifica di riferimento, vigilare sui privati proprietari perché si attengano al puntuale rispetto di tale normativa per evitare ogni forma di inquinamento dei terreni, non può certamente fondandosi sull'erronea applicazione dei generali principi civilistici (artt. 2050 e 2051 c.c.) - imporre ai privati medesimi, che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento (attività peraltro prive di ogni programmazione e di concrete modalità di intervento)»2. competente ad aver eseguito gli interventi (l'onere reale non sussiste se la bonifica viene realizzata da altro soggetto privato interessato non responsabile) e il diritto del comune a recuperare le spese nei confronti del proprietario mira a impedire un suo ingiustificato arricchimento; - il comune deve dimostrare l'impossibilità di individuare il responsabile ovvero, ove individuato, l'impossibilità o l'infruttuosità di agire in rivalsa contro di lui; - in ogni caso, l'esborso che grava sul proprietario in forza dell'"onere reale" è limitato al valore del fondo. L'amministrazione, se non prova che l'inquinamento riscontrabile nel sito sia imputabile ad esempio alla società che vi svolge attività, ad essa non può essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica in un'ottica di recupero del sito3. L'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica4. 3. Orientamento TAR Lazio. La giurisprudenza si è espressa in modo costante riguardo all’illegittimità dell'ordine di bonifica impartito al proprietario ove non responsabile della contaminazione5, se ne è 2. Presupposti per la responsabilità del proprietario del sito. Inoltre, le amministrazioni che provvedono alla bonifica del sito contaminato, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. Pertanto, benché le conseguenze dell’inquinamento si riflettono sul proprietario incolpevole, detta responsabilità nasce solo in presenza di condizioni ben precise: - deve essere il comune territorialmente 2 3 CdS, VI, 18.4.2011, n. 2376 In tal senso disponeva la disciplina anteriore all'attuale codice dell'ambiente, vale a dire il d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto "Ronchi") ed il d.m. 471/1999, ed allo stesso modo era orientata la giurisprudenza, si vedano, fra le tante, TAR Lombardia, Mi, Sez. I, 8.11.2004, n. 5681, per la quale l'ordine di bonifica può essere posto a carico dei proprietari "solo se responsabili o corresponsabili dell'illecito abbandono" ed ancora TAR Lombardia, Mi., Sez. IV, 7.9.2007, n. 5782; e Sez. IV, 18.12.2007, n. 6684; per la giurisprudenza del Consiglio di Stato cfr. CdS VI 5.9.2005 nr. 4525. 5 Ved.: TAR Abruzzo, Pe, Sez. I, 13.5.2011, n. 318; TAR Toscana, Sez. II, 5.4.2011, n. 565; TAR Toscana, Sez. II, 4.2.2011, n. 225; TAR Friuli Ve, Sez. I, 13.1.2011, n. 6; TAR Piemonte, Sez. I, 24.11.2010 n. 1575; TAR Toscana, sez. II, 19.5.2010, n. 1524; TAR Toscana, sez. II, 11.5.2010, n. 1398 e 1397; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 19.3.2010, n. 1313; CdS, V, 16.6.2009 n. 3885; TAR Lombardia, Bs, Sez. II, 15.5.2009 n. 1038; TAR Toscana, Sez. II, 17.4.2009, n. 665; CdS, V, 5.12.2008, n. 6055; TAR Calabria, Cz, 4 CdS, V, 16.7.2002, n. 3971 Gazzetta Amministrativa -158- Numero 1 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio però discostato il TAR Lazio enunciando il seguente orientamento “se il proprietario, solo perché tale, è il soggetto sul quale vengono poste, in definitiva, e pur senza la sua responsabilità le obbligazioni risarcitorie conseguenti all'inquinamento, ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salvo rivalsa nei confronti del responsabile, che l'amministrazione ha l'obbligo di individuare. La titolarità ultima delle obbligazioni risarcitorie rende cioè possibile anche l'attribuzione (provvisoria) al medesimo delle obbligazioni ripristinatorie”6 Due argomenti risaltano nella motivazione: - l'asserito contrasto con la normativa comunitaria che, secondo il TAR, andrebbe rilevato se si decidesse di continuare a seguire l'orientamento giurisprudenziale uniforme7; - l'affermazione secondo cui lo Stato e la collettività non potrebbero essere gravati degli oneri di bonifica8. cedono, ritenendo che l'addebito dei costi dello smaltimento dei rifiuti a soggetti che non li hanno prodotti sarebbe incompatibile con il principio "chi inquina paga"9. Detto principio consiste, in definitiva, nell'imputazione dei costi ambientali (c.d. esternalità ovvero costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell'impresa) al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita (poiché esiste una compromissione ecologica lecita data dall'attività di trasformazione industriale dell'ambiente che non supera gli standards legali). Ciò, sia in una logica risarcitoria ex post factum, che in una logica preventiva dei fatti dannosi, poiché il principio esprime anche il tentativo di internalizzare detti costi sociali e di incentivare - per effetto del calcolo dei rischi di impresa - la loro generalizzata incorporazione nei prezzi delle merci, e, quindi, nelle dinamiche di mercato dei costi di alterazione dell'ambiente (con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali attribuibili alle imprese e conseguente indiretta incentivazione per le imprese a non danneggiare l'ambiente). Esso trova molteplici significative applicazioni nel campo della disciplina dei rifiuti e del danno ambientale. Con riguardo alla contaminazione dei siti, pare rilevante quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.4.2004, "sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale". Anche tale direttiva è conformata dal principio "chi inquina paga" che emerge dal diciottesimo considerando della direttiva: "secondo il principio chi inquina paga, l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno, dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far sì che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in via definitiva il 4. Applicazione nel nostro ordinamento del principio comunitario chi inquina paga. A conferma di quanto fin qui sostenuto occorre rilevare che anche la giurisprudenza comunitaria si è orientata nei termini che pre23.7.2008, n. 1068; TAR Sicilia, Ct, Sez. I, 17.6.2008, n. 1188; TAR Friuli Ve, Sez. I, 26.5.2008, n. 300; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 2.4.2008, n. 791; TAR Lazio, Lt, 7.7.2006, n. 599; TAR Puglia, Le., 23.3.2005, n. 5290. 6 TAR Lazio, Rm, Sez. I, 14.3.2011, n. 2263 e TAR Lazio, Rm, Sez. II, 16.5.2011, n. 4214 7 "Qualora specifiche disposizioni della normativa nazionale di riferimento dovessero essere ritenute incompatibili con le precedenti considerazioni, non residuerebbe al Giudice a quo altra via, prima ancora della necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale, che la sottoposizione della questione interpretativa della norma nazionale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai fini dell'accertamento della sua eventuale incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea e della sua conseguente disapplicazione, in linea con l'orientamento desumibile dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (9 marzo 2010, cause riunite C379/ 2008 e C380/ 2008)" (sentenza n. 4214/2011). 8 Ambiente & Sicurezza, 8.11.2011 - n. 20 - p.56, Bonifica e abbandono rifiuti: la più recente giurisprudenza sui profili di responsabilità, di Peres Federico. Gazzetta Amministrativa 9 -159- Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24.6.2008, n. 188 Numero 4 - 2012 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio processo amministrativo11 esclude la possibilità per la pubblica amministrazione di ricorrere a presunzioni semplici, poiché il canone costituzionale dell'imparzialità della pubblica amministrazione e la previsione del sindacato giudiziario sugli atti della medesima (artt. 97 e 113 cost.) nonché delle preventive garanzie procedimentali12 sono sufficienti per ritenere che vi sia un sistema equilibrato di pesi e contrappesi nel riconoscimento del potere - sindacabile dal giudice amministrativo - della P.A. di ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi sfavorevoli ai privati, anche a mezzo di presunzioni semplici ove ciò sia imposto dalla natura degli accertamenti da espletare (come nel caso di illeciti anticoncorrenziali, di lottizzazioni abusive, di gravi fatti di inquinamento et similia)13. costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno". La direttiva non si applica al danno di carattere diffuso se non in presenza di un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori. Va quindi precisato, alla luce di tale esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, che, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, e che la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c., (le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato), prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l'"id quod plerumque accidit" che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. Ai sensi dell'art. 2729 del c.c. "le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti". Orbene tale norma - che spiega il proprio effetto diretto nel giudizio civile pone un principio generale che consente alla pubblica amministrazione, specie quando deve svolgere complesse attività di indagine su fatti che non sono a sua diretta conoscenza ma che, per essere illeciti, sono conosciuti dai privati, il ricorso alla prova logica, alle presunzioni semplici, ad indizi gravi precisi e concordanti10 per la prova di determinati fatti. Né il difetto della prova testimoniale nel 10 cfr. CdS, VI, 29.2.2008, n. 760 per un'applicazione in tema di urbanistica va ricordato che si è ritenuta ravvisabile l'ipotesi di lottizzazione abusiva, prevista dall'art. 18 della l. 28.2.1985, n. 47, solo quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi agevolmente l'intento di asservire all'edificazione, per la prima volta, un'area non urbanizzata CdS, Sez. V, 13.9.1991, n. 1157 Gazzetta Amministrativa 11 arg. ex art. 2729 co. 2 c.c. artt. 3 e 7 della l. n. 241 del 1990 13 CdS, V, 16.6.2009 N. 3885 12 -160- Numero 1 - 2013