tribunale ordinario di milano

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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IL PRESIDENTE
Premesso che con i decreti nn. 112/11, 125/11, 141/11 e 142/11 e dei pareri
espressi dal Consiglio Giudiziario nelle adunanze del 28 giugno 2011 e del 15
novembre 2011, era avviata la procedura di modifica delle attribuzioni delle
sezioni distaccate di Rho, Legnano e Cassano d'Adda secondo il meccanismo
di cui all'art. 48 quinquies Ord. Giud;
premesso che il TAR Lombardia, con tre ordinanze depositate ii 20 gennaio
2012, accoglieva la domanda di sospensione deli'efficacia dei predetti
provvedimenti, su ricorso di gruppi di avvocati e dei sindaci dei tre comuni
indicati;
premesso che in ottemperanza a tale determinazione, la Presidenza del
Tribunale, con provvedimento del 21 gennaio u.s., disponeva che le cancellerie
delle sezioni distaccate di Legnano, Rho e Cassano d'Adda procedessero negli
incombenti d'ufficio "secondo la regolamentazione antecedente all'adozione
dei provvedimenti di questa Presidenza sovra indicati e di cui è stata sospesa
l'efficacia";
premesso che l'Avvocatura dello Stato proponeva appello contro tali
provvedimenti cautelar! e che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con i
decreti nn. 351, 352 e 353/2012, sul rilievo della "valutazione degli interessi
pubblici coinvolti", accoglieva la richiesta cautelare di sospenslva degli effetti
delle tre ordinanze emesse dal TAR Lombardia;
premesso che la Presidenza del Tribunale riavviava immediatamente, al fine di
garantire la continuità dell'esercizio della giurisdizione, l'attuazione del
programma di trasferimento, con l'assegnazione alle sezioni della sede
centrale di parte del contenzioso civile pendente contemplato nei decreti nn.
125 e 141 e riprendendosi l'attribuzione alla sede centrale dei nuovi affari civili
e penali ivi previsti;
premesso che successivamente il Consiglio di Stato, con ordinanze emesse in
data 14 febbraio 2012, respingeva l'impugnazione avverso i predetti
provvedimenti di sospensiva del TAR Lombardia;
premesso che a fronte della situazione determinatasi la Presidenza del
Tribunale, con decreto del 15 febbraio U.S., rilevato che le assegnazioni alle
sezioni del Tribunale della sede centrale avvenute sino al 14 febbraio
compreso erano state adottate in piena efficacia e viqenza dei decreti nn. 112,
125, 141 e 142 dei 2011, e considerata altresì l'indefettibile esigenza di
garantire l'esercizio della attività giurisdizionale in riferimento alle cause già
regolarmente assegnate, adottava le necessarie diposizioni, nel rispetto della
determinazione del TAR Lombardia;
premesso che con ricorso del 21 febbraio u.s. i ricorrenti sovra indicati
chiedevano ai TAR Lombardia di determinare ulteriori misure per assicurare
l'ottemperanza all'ordinanza cautelare dei TAR;
premesso che dapprima il Presidente del TAR Lombardia e quindi il Tribunale
Amministrativo respingevano la richiesta;
premesso che nella seduta del 25 gennaio 2012 il Consiglio Superiore della
Magistratura deliberava la modifica delle attribuzioni degli affari alle sezioni
distaccate del Tribunale di Milano ex art. 48 quinquies Ord. Giud., approvando
all'unanimità "la modifica di organizzazione del Tribunale di Milano
(trasferimento di gruppi omogenei di procedimenti delle sezioni distaccate di
Cassano d'Adda, Rho e Legnano alla sede centrale) secondo le indicazioni
fornite dal Presidente della Corte d'Appello di Milano con nota 8749 del
24fl1 /2011, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario in data
15/11/2011 ";
premesso che con successiva delibera del 21 marzo 2012 il C.S.M. approvava,
altresì, i decreti attuativi della proposta di modifica tabeliare, immediatamente
esecutiva stante il parere favorevoie unanime dei Consiglio Giudiziario, emessi
dal Presidente del Tribunale il 9 dicembre 2011 ;
premesso che in tale ultima delibera il CSM, prendendo in considerazione
anche l'incidenza del procedimento avviato dai Sindaci di Rho, Legnano e
Cassano d'Adda e da alcuni gruppi di avvocati avanti il TAR Lombardia,
evidenziava che ii contenzioso amministrativo riguardante i decreti
immediatamente e provvisoriamente efficaci emessi dal Presidente del
Tribunale di Milano "attiene ... ad una questione che è superata dalla
approvazione definitiva degli stessi da parte di questo Consiglio",
confermando, quindi, la piena operatività della variazione tabellare disposta
con la deliberazione del 25 gennaio 2012;
rilevato che alla stregua di tale espressa indicazione, il Presidente del Tribunale
era tenuto a dare adempimento alla modifica tabellare disposta dal C.S.M.,
atteso che "l'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura ... costituisce dovere di
ogni dirigente" la cui violazione è espressamente sanzionata (v. Circolare
C.S.M.. 2717/2011 par. '16 Osservanza delle direttive in materia tabellare);
rilevato che, prendendosi atto della decisione dell 'Organo di autogoverno
(delibera 25 gennaio 2012, richiamata e confermata in quella dei 21 marzo
2012), era avviata l'esecuzione della variazione tabellare disposta dal C.S.M.,
senza ulteriore indugio, con provvedimento assunto il 13 aprile 2012;
rilevato che contro tale ultima determinazione insorgevano nuovamente i
ricorrenti, reputando che tale iniziative violasse la "sospensiva" accordata dal
TAR Lombardia con le tre ordinanze depositate dal TAR Lombardia il 20
gennaio 2012;
rilevato che l'Avvocatura dello Stato, in difesa delle Amministrazioni resistenti
evidenziava che i nuovi decreti di attuazione erano direttamente dipendenti
dalia determinazione del CSM del 25 gennaio 2012, definitiva e mai
impugnata, né tanto meno sospesa nella sua efficacia, di tal che non poteva
certo porsi il problema di inottemperanza alla decisione assunta dal TAR
Lombardia;
rilevato che il TAR Lombardia respingeva il ricorso, dichiarando
l'improcedibilità dell'incidente di esecuzione cautelare (ordinanza depositata il
9 maggio 2012) e successivamente dichiarava la propria incompetenza con
l'ordinanza del 25 settembre 2012 essendo oggetto del contenzioso le citate
delibere del CSM che avevano determinato la variazione tabellare attinente alle
modifiche della attribuzioni delle sezioni distaccate;
rilevato che i ricorrenti, riassunto il contenzioso avanti il TAR Lazio,
proponevano ricorso cautelare per la sospensiva delle delibere del CSM e di
tutti gli atti presupposti e conseguenti e che il TAR del Lazio, con tre ordinanze
7/12/2012, respingeva tutte le domande incidentali proposte, sul rilievo, tra
l'altro che la" vicenda organizzatoria avversata ... avviata nel corso del 2011 ...
è in avanzato stato di esecuzione" e richiamando il decreto legislativo n.
155/2012 con cui è stata disposta la cancellazione delle predette sezioni
distaccate;
rilevato che il Consiglio di Stato, con ordinanze del 13/3/2013, in
accoglimento dell'appello proposto, riformava le ordinanze del TAR Lazio
accogliendo, quindi "l'istanza cautelare in primo grado" e disponendo per una
sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del Tar Lazio;
rilevato che questa Presidenza, con nota del 1413/2013, ha richiesto al
Consiglio Superiore della Magistratura "di voler indicare i criteri volti
all'esecuzione del deliberato cautelare del Consiglio di Stato che, di fatto,
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sembra sospendere l'efficacia della modifica tabellare disposta da codesto
Consiglio Superiore con le indicate delibere del 25 gennaio 2012 e 21 marzo
2012, concernenti le modifiche delle attribuzioni alle sezioni distaccate
indicate in oggetto";
rilevato che nella predetta nota si evidenziava che sia la struttura
amministrativa, sia l'organico effettivo dei giudici delle sezioni distaccate
attualmente non sono in grado di gestire il carico dei flussi, se ripristinato con
riferimento al periodo antecedente le modifiche oggetto del contenzioso avanti
il giudice amministrativo;
considerato che il CSM non ha ancora provveduto in merito alle indicazioni
applicative conseguenti alla sospensione degli atti di modifica tabellare e che,
peraltro, appare necessario comunque procedere ad interventi, ancorché
provvisori, che garantiscano la continuità nell'esercizio della giurisdizione
avuto riguardo ai territori riferibili alle tre sezioni distaccate;
considerato che, a tale proposito, appare possibile disporre nell'immediatezza
la cessazione del trasferimento dei procedimenti ancora pendenti presso le
sezioni distaccate e di cui era stato disposto il trasferimento alla sede centrale
(iv] compresi i procedimenti sospesi, interrotti o da riassumersi) affinché
proseguano nella trattazione presso le predette sezioni distaccate;
considerato che i nuovi procedimenti penali e civili ordinari - secondo le
attribuzioni antecedenti all'intervento tabellare in questione - potranno essere
iscritti e trattati presso le sezioni distaccate, tenuto conto del tempo
necessario per ripristinare la funzionalità delle sezioni distaccate sotto il
profilo delle risorse di personale e organizzative, indispensabili - come detto per garantire i'indefettibile continuità deila giurisdizione;
considerato che non è operativo il sistema integrato per il rilascio dei decreti
lnqluntlvi presso le sezioni distaccate, né esso é implementabile nel breve medio periodo, avuto riguardo aila data di eliminazione delle predette sedi
distaccate;
P.Q.M.
Dispone, ailo stato, la cessazione del trasferimento dei procedimenti civili e
penali attualmente pendenti presso le sezioni distaccate per I quali era prevista
la riattribuzione alla sede centrale nella modifica tabellare di cui ai conclusivi
provvedimenti del CSM 25 gennaio 2012 e 21 marzo 2012;
dispone che a far data dallO maggio 2013 i nuovi procedimenti contenziosi
civili ordinari siano iscritti presso le sezioni distaccate di Rho, Legnano e
Cassano d'Adda secondo le attribuzioni antecedenti alle indicate modifiche
tabellarl:
dispone che i nuovi procedimenti penali con rito monocratico siano fissati
innanzi alle predette sezioni distaccate a decorrere dallO maggio 2013,
secondo le tipologie e le attribuzioni così come previste antecedentemente alle
intervenute modifiche tabeliari.
I procedimenti monitori rimangono, allo stato, attribuiti alla sede centrale.
Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della
Giustizia.
Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Milano.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica.
Si comunichi al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Si comunichi ai Coordinatori delle Sezioni distaccate.
Si comunichi a tutti i magistrati del Tribunale e delle sezioni distaccate e alle
Cancellerie del Tribunale e delie sezioni distaccate.
Si comunichi al Consiglio Giudiziario.
Milano, 21 marzo 2013
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