il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla carta delle nazioni

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il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla carta delle nazioni
“IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA PREVISTO DALLA
CARTA DELLE NAZIONI UNITE”
PROF. GIUSEPPE CATALDI
Università Telematica Pegaso
Il sistema di sicurezza collettiva
previsto dalla Carta delle Nazioni
Unite
Indice
1
LE AZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PACE ----------------------------------- 4
1.1.
1.2.
2
LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA --------------------------------------------------------------------------- 4
LA DISCREZIONALITÀ DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA ---------------------------------------------------------------- 4
FASI DELL’AZIONE DEL CONSIGLIO -------------------------------------------------------------------------------- 5
2.1.
2.2.
2.3.
LE MISURE PROVVISORIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
LE MISURE NON IMPLICANTI L’USO DELLA FORZA -------------------------------------------------------------------- 5
LE MISURE IMPLICANTI L’USO DELLA FORZA -------------------------------------------------------------------------- 5
3
LE MODALITÀ DI AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA------------------------------------------------- 6
4
LE ORGANIZZAZIONI REGIONALI------------------------------------------------------------------------------------ 8
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Il sistema di sicurezza collettiva
previsto dalla Carta delle Nazioni
Unite
La lezione verterà sul sistema di sicurezza collettiva facente capo al Consiglio di Sicurezza,
previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, nello specifico sul suo funzionamento, sui diversi atti del
Consiglio di Sicurezza e sulle organizzazioni regionali che rientrano in tale Sistema.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
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1 Le Azioni del Consiglio di Sicurezza a tutela
della pace
Il Consiglio di Sicurezza, organo delle Nazioni Unite, ha competenza a compiere le azioni
necessarie per il mantenimento dell’ordine e della pace tra gli Stati, nello specifico ad usare la forza
a fini di polizia internazionale (Carta delle Nazioni Unite Cap. VII art. 39 ss).
Vi è stato nel corso degli anni un alto numero di interventi da parte del Consiglio di sicurezza: la
maggior parte di questi riguardano crisi interne agli Stati.
1.1. Le Funzioni del Consiglio di Sicurezza
Il Consiglio di Sicurezza:
-
accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di
aggressione (art. 39)
-
stabilisce le misure sanzionatorie ma non implicanti l’uso della forza (interruzione parziale o
totale delle comunicazioni e delle relazioni economiche da parte degli Stati: art. 41) e quelle
implicanti l’uso della forza (art. 42) che devono essere prese nei confronti o all’interno di
uno Stato
-
può invitare le parti interessate, prima di ricorrere alle misure sanzionatorie, a prendere
quelle “misure provvisorie” necessarie al fine di non aggravare la situazione (art. 40)
1.2. La Discrezionalità del Consiglio di Sicurezza
Nell’accertare se sussista una minaccia o una violazione della pace o un atto di aggressione,
il Consiglio di Sicurezza gode di un larghissimo potere discrezionale. Ciò comporta che il Sistema
di sicurezza collettiva abbia caratteri sui generis: il suo funzionamento non assicura una contro
violazioni gravi del diritto internazionale da parte degli Stati.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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2 Fasi dell’azione del Consiglio
2.1.
Le misure provvisorie
Ai sensi dell’art. 40, il Consiglio di Sicurezza può invitare le Parti
interessate ad
ottemperare a quelle misura provvisorie che esso consideri necessarie che non devono pregiudicare
i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate.
Si tratta di misure appunto provvisorie che mirano a prevenire un’aggravarsi della situazione.
Trattasi di inviti, raccomandazioni prive dunque di carattere vincolante.
2.2.
Le Misure non implicanti l’uso della forza
Previste dall’art. 41 Misure non implicanti l’uso della forza (interruzione di rapporti
diplomatici, il blocco economico totale) che il Consiglio di Sicurezza chiede agli Stati di adottare
nei confronti di uno Stato che minacci o abbia violato la pace oppure, nelle crisi interne, contro
gruppi armati, o ancora nel quadro della lotta contro il terrorismo internazionale, contro gruppi
terroristici.
2.3.
Le Misure implicanti l’uso della forza
Previste agli artt. 42 ss: Uso della forza contro uno Stato, colpevole di aggressione o di
minaccia o violazione della pace, oppure uso della forza all’interno di uno Stato, intervenendo in
una guerra civile.
Trattasi di una azione di polizia internazionale.
L’organo decide di agire con una risoluzione operativa. L’azione consiste nell’utilizzazione
di contingenti armati nazionali sotto un comando internazionale facente capo al Consiglio di
Sicurezza
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3 Le Modalità di azione del Consiglio di Sicurezza
Gli artt. 43, 44 e 45 della Carta prevedono l’obbligo per gli Stati membri di stipulare con il
Consiglio degli accordi intesi a stabilire il numero, il grado di preparazione, la dislocazione
delle forze armate utilizzabili dall’organo, totalmente o parzialmente. Tali accordi non sono
mai stati conclusi.
Il Consiglio è intervenuto in crisi internazionali ed interne
con misure di carattere militare in due modi:

Attraverso la creazione dei caschi blu (Forze delle NU) incaricate di operare per il
mantenimento dello pace

Autorizzando l’uso della forza la parte degli SM sia singolarmente sia nell’ambito di
organizzazioni regionali
3.1.
Le Peace-Keeping operations
Si tartta di operazioni autorizzate dal governo locale che hanno funzione di forze cuscinetto
per quanto riguarda il mantenimento dell’ordine nel territorio in cui operano.
L’uso delle armi è consentito solo per legittima difesa. Spesso le forze militari che prendono
parte a siffatte operazioni agiscono in combinazione con il personale civile delle NU per altri
compiti come ad es. il monitoraggio elettorale
3.2.
Delega dell’uso della forza agli Stati
L’impiego delle Forze dell’ONU si è rivelato nel tempo impraticabile e problematico
(insuccessi
interventi in Somalia e in ex-Jugoslavia) Il Consiglio di Sicurezza si è sempre più orientato
verso l’impiego di contingenti militari da parte degli SM, sia individualmente che attraverso
organizzazioni regionali
3.3.
Legittimità della delega
Ci si chiede se è legittima l’autorizzazione dell’uso della forza agli Stati da parte del
Consiglio. Tale autorizzazione può considerarsi prevista da una norma consuetudinaria ad hoc.
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3.4.
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Gli Atti di governo di territori
Talvolta il Consiglio di Sicurezza ha organizzato il governo di territori, in caso appunto di
territori
oggetto di contrastanti rivendicazioni di sovranità o nei quali si è verificata un’aspra guerra
civile.
Es.:UNMIK Amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite nel Kossovo;
UNTAET Amministrazione provvisoria delle NU in Timor Est
L’istituzione di Tribunali internazionali per la punizione di crimini commessi da individui è
considerata una misura relativa al governo di Territori.
Esempi: il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e il
Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nel Ruanda.
3.5.
I Tribunali penali misti
Il Consiglio di sicurezza ha anche svolto un ruolo nella creazione di Tribunali penali c.d.
misti, composti sia da giudici nazionali dello Stato in cui sono insediati che da giudici stranieri,
nominati dalle NU o dalle Autorità internazionali che amministrano il territorio.
Es: la Corte speciale per il Sierra Leone, il Tribunale Speciale per il Libano
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4 Le organizzazioni regionali
Nel sistema di sicurezza collettiva facente capo al Consiglio di Sicurezza rientrano le
organizzazioni regionali create sia per sviluppare la cooperazione tra gli SM e provvedere alla
soluzione delle controversie tra gli stessi che per promuovere la difesa comune verso l’esterno.
(previste all’art. 53 – organi decentrati delle NU).
Le organizzazioni regionali possono agire coercitivamente contro uno Stato con
l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza in ogni caso (art. 53) , senza autorizzazione del
Consiglio solo nel caso di risposta ad un attacco armato già sferrato (art. 51).
Solo in questi due casi la Carta considera come leciti interventi armati da parte di organizzazioni
regionali.
Es.: Organizzazione degli Stati Americani (OSA); NATO; OUA; ECOWAS; OSCE; CIS
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Bibliografia di riferimento

B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, 2010.

T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. Edizione

N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, 2007.
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