Irap per attività artistiche: non rilevano le spese d`agenzia Renzo La
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Irap per attività artistiche: non rilevano le spese d`agenzia Renzo La
Irap per attività artistiche: non rilevano le spese d’agenzia Renzo La Costa Le spese sostenute dall’artista per il pagamento a terzi dei servizi di agenzia volti alla organizzazione di spettacoli, non possono essere assimilate a quelle che la norma prevede per le prestazioni di collaboratori, indice queste ultime di assoggettamento all’Irap. La Corte di Cassazione in sentenza 4 dicembre 2015, n. 24788, esclude sostanzialmente la sussistenza della autonoma organizzazione dell’artista se solo commisurata alle rilevanti spese per prestazioni di agenzia. L’amministrazione finanziaria aveva rigettato le istanze con le quali un attore professionista, aveva chiesto il rimborso dell'Irap versata per un quinquennio, affermando, tra l'altro, che nelle informazioni reddituali del contribuente non potevano essere ravvisati quegli elementi legittimanti l'esonero dall'assoggettamento a tributo. Il ricorso del contribuente veniva rigettato dalla C.t.p. con decisione riformata in appello dalla C.t.r. Il giudice d'appello ha negato "che le società di capitali, che si occupano in Italia di assistenza legale e di intermediazioni immobiliari e finanziarie, cui il contribuente, che per cantare e recitare si avvale solo delle sue doti artistiche, si è rivolto, quando ne ha avuto bisogno per stipulare contratti teatrali o per investire gli ingenti guadagni ... corrispondendo, caso per caso, la relativa parcella, giusta fatture versate in atti, siano assimilabili a collaboratori ... non occasionali ... stabili ed economicamente a carico solo di esso contribuente". Per la cassazione di tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso. Assumeva l’Agenzia che l’artista per svolgere la sua attività di attore professionista ha speso rilevanti somme accresciutesi nel tempo, il che dimostrerebbe l'utilizzo di un bene strumentale (il denaro) in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio di attività artistica dovendo la C.t.r. tener conto del rapporto tra costi sostenuti e organizzazione del contribuente come indice che potenzierebbe la sua capacità produttiva. Osservava che il fattore impositivo dell'organizzazione dell'attività va ravvisata anche in caso di collaborazione con un agente, soggetto autonomo e non alle dipendenze del contribuente, rappresentando l'esenzione dall'Irap una eccezione valevole solo per quei contribuenti privi di qualunque apparato produttivo. Ha preliminarmente affermato il collegio di Cassazione, che quello tassato dall'Irap altro non è che il "...valore aggiunto economico rispetto ai fattori della produzione, cioè le vendite meno le spese per materie prime, beni strumentali (ammortamenti) e altri servizi d'impresa" (Sez. 5, Sentenza n. 24049 del 16 novembre 2011, par. 14). Tale ricostruzione trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria secondo cui "...l’IRAP è...un’imposta calcolata sul valore netto della produzione dell'impresa nel corso di un certo periodo. La sua base imponibile è, infatti, uguale alla differenza che risulta, in base al conto economico, tra il valore della produzione e i costi della produzione, come definiti dalla legislazione italiana". Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Si è però precisato che l'avvalersi in modo non occasionale della collaborazione di terzi non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista e che l'attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo dovendosi in ogni caso escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività professionale. La stessa suprema Corte , chiamata a pronunziarsi sul tema dell'Irap rispetto alle attività artistiche ha già affermato che non è sufficiente per desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione il solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente e/o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli, dovendosi estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione, dei due rapporti giuridici . Considerazioni similari sono state fatte anche riguardo alla posizione delle sportivo che, disponendo di contatti con società per la cura dell'immagine e dell'attività agonistica, abbia per loro tramite, stipulato contratti con sponsor e scuderie, il che è stato ritenuto di per sé stesso insufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica attraverso forme di organizzazione propria. Nel caso in esame, riguardante un attore professionista, il motivo di ricorso, per com'è concretamente confezionato, si limita a correlare l'impugnazione al fatto che l’artista “ per svolgere la sua attività professionale ha speso più di quanto può ragionevolmente ritenersi speso da un attore professionale che svolge a livello di medio successo la sua attività lavorativa", assumendo che ciò dimostrerebbe "l'utilizzo di bene strumentale (denaro) eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività" atteso che "i costi di agenzia, concorrendo alla produzione dei ricavi, sono indice di una struttura che potenzia e accresce la capacità produttiva". Si tratta di rilievi che non colgono nel segno poiché i fattori produttivi specifici sono i beni o i servizi oggetti di investimento - come macchinari, materiali, etc. - mentre il denaro opera in sé come fattore di scambio monetario. Ne è conseguito il rigetto del ricorso.