Irap per attività artistiche: non rilevano le spese d`agenzia Renzo La

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Irap per attività artistiche: non rilevano le spese d`agenzia Renzo La
Irap per attività artistiche: non rilevano le spese d’agenzia
Renzo La Costa
Le spese sostenute dall’artista per il pagamento a terzi dei servizi di agenzia volti alla
organizzazione di spettacoli, non possono essere assimilate a quelle che la norma prevede
per le prestazioni di collaboratori, indice queste ultime di assoggettamento all’Irap. La
Corte di Cassazione in sentenza 4 dicembre 2015, n. 24788, esclude sostanzialmente la
sussistenza della autonoma organizzazione dell’artista se solo commisurata alle rilevanti
spese per prestazioni di agenzia. L’amministrazione finanziaria aveva rigettato le istanze
con le quali un attore professionista, aveva chiesto il rimborso dell'Irap versata per un
quinquennio, affermando, tra l'altro, che nelle informazioni reddituali del contribuente
non potevano essere ravvisati quegli elementi legittimanti l'esonero dall'assoggettamento a
tributo. Il ricorso del contribuente veniva rigettato dalla C.t.p. con decisione riformata in
appello dalla C.t.r. Il giudice d'appello ha negato "che le società di capitali, che si occupano
in Italia di assistenza legale e di intermediazioni immobiliari e finanziarie, cui il
contribuente, che per cantare e recitare si avvale solo delle sue doti artistiche, si è rivolto,
quando ne ha avuto bisogno per stipulare contratti teatrali o per investire gli ingenti
guadagni ... corrispondendo, caso per caso, la relativa parcella, giusta fatture versate in
atti, siano assimilabili a collaboratori ... non occasionali ... stabili ed economicamente a
carico solo di esso contribuente". Per la cassazione di tale decisione l'Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso. Assumeva l’Agenzia che l’artista per svolgere la sua attività di attore
professionista ha speso rilevanti somme accresciutesi nel tempo, il che dimostrerebbe
l'utilizzo di un bene strumentale (il denaro) in misura eccedente il minimo indispensabile
per l'esercizio di attività artistica dovendo la C.t.r. tener conto del rapporto tra costi
sostenuti e organizzazione del contribuente come indice che potenzierebbe la sua capacità
produttiva. Osservava che il fattore impositivo dell'organizzazione dell'attività va ravvisata
anche in caso di collaborazione con un agente, soggetto autonomo e non alle dipendenze
del contribuente, rappresentando l'esenzione dall'Irap una eccezione valevole solo per quei
contribuenti privi di qualunque apparato produttivo. Ha preliminarmente affermato il
collegio di Cassazione, che quello tassato dall'Irap altro non è che il "...valore aggiunto
economico rispetto ai fattori della produzione, cioè le vendite meno le spese per materie
prime, beni strumentali (ammortamenti) e altri servizi d'impresa" (Sez. 5, Sentenza n.
24049 del 16 novembre 2011, par. 14). Tale ricostruzione trova riscontro nella
giurisprudenza comunitaria secondo cui "...l’IRAP è...un’imposta calcolata sul valore netto
della produzione dell'impresa nel corso di un certo periodo. La sua base imponibile è,
infatti, uguale alla differenza che risulta, in base al conto economico, tra il valore della
produzione e i costi della produzione, come definiti dalla legislazione italiana".
Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile
dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il
minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Si è però precisato che l'avvalersi in
modo non occasionale della collaborazione di terzi non costituisce, di per sé, fattore
decisivo per determinare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo il
giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione rappresenti quel valore
aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista e che l'attività
artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo
cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali,
nonostante la produzione di un reddito cospicuo dovendosi in ogni caso escludere dal
perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività
professionale. La stessa suprema Corte , chiamata a pronunziarsi sul tema dell'Irap
rispetto alle attività artistiche ha già affermato che non è sufficiente per desumere
l'esistenza di un'autonoma organizzazione il solo fatto che l'esercente si avvalga di un
agente e/o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli, dovendosi estendere
l'accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione, dei due rapporti giuridici .
Considerazioni similari sono state fatte anche riguardo alla posizione delle sportivo che,
disponendo di contatti con società per la cura dell'immagine e dell'attività agonistica, abbia
per loro tramite, stipulato contratti con sponsor e scuderie, il che è stato ritenuto di per sé
stesso insufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica
attraverso forme di organizzazione propria.
Nel caso in esame, riguardante un attore professionista, il motivo di ricorso, per com'è
concretamente confezionato, si limita a correlare l'impugnazione al fatto che l’artista “ per
svolgere la sua attività professionale ha speso più di quanto può ragionevolmente ritenersi
speso da un attore professionale che svolge a livello di medio successo la sua attività
lavorativa", assumendo che ciò dimostrerebbe "l'utilizzo di bene strumentale (denaro)
eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività" atteso che "i costi di
agenzia, concorrendo alla produzione dei ricavi, sono indice di una struttura che potenzia e
accresce la capacità produttiva".
Si tratta di rilievi che non colgono nel segno poiché i fattori produttivi specifici sono i beni
o i servizi oggetti di investimento - come macchinari, materiali, etc. - mentre il denaro
opera in sé come fattore di scambio monetario. Ne è conseguito il rigetto del ricorso.