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INFORMATIVA N. 178 – 16 GIUGNO 2015
043
IRAP
IRAP e Regione di competenza
Una società con dipendenti in data 10.9.2014 ha variato la sede in cui svolge l’attività dal Veneto
al Lazio. È corretto versare il saldo IRAP 2014 e l’acconto IRAP 2015 alla Regione Lazio?
In base a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 446/97 “se l’attività è esercitata nel
territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della
produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al
personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i
compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione”. La
ripartizione va operata qualora il personale sia addetto con continuità a stabilimenti, cantieri,
uffici o basi fisse operanti per almeno 3 mesi nel territorio di ciascuna Regione.
Nel caso di specie, poiché il trasferimento è intervenuto nel mese di settembre e pertanto
l’attività è stata esercitata nella Regione Lazio per più di 3 mesi, la base imponibile IRAP sarà
ripartita tra il Veneto e il Lazio in base alla predetta proporzione. A tal fine, il quadro IR del mod.
IRAP 2015 va compilato evidenziando la ripartizione territoriale della base imponibile IRAP.
Nel Frontespizio del modello va indicato il codice “08” identificativo del Lazio, in quanto Regione
rilevante al momento della presentazione della dichiarazione
Va infine evidenziato che, come precisato dal MEF nel Comunicato stampa 10.6.99:
− ai fini della determinazione dell’IRAP “a saldo … e in acconto per il periodo d’imposta
successivo … in caso di riparto della base imponibile a più regioni, l’imposta a debito o a
credito è determinata complessivamente”;
− in sede di compilazione del mod. F24, va riportato il codice della Regione alla quale spetta
l’imposta più elevata. L’Amministrazione Finanziaria provvederà alle operazioni di ripartizione
tra le diverse Regioni in base alle risultanze del mod. IRAP (quadro IR).
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IF 16.06.2015 n. 178 – pagina 2 di 2
044
Sanzioni
Omessa emissione di scontrini fiscali e ravvedimento operoso
Ad un contribuente è stato notificato un PVC per la mancata emissione di scontrini fiscali. Tale
violazione, considerate le novità introdotte dalla Finanziaria 2015, può essere regolarizzata con il
ravvedimento operoso nonostante la presenza del PVC?
Con l’introduzione, ad opera della Finanziaria 2015, della nuova lett. b-quater) al comma 1
dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare gli
errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione / pagamento del tributo, nonostante la
violazione sia stata già constatata mediante PVC, con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo.
Tale possibilità, tuttavia, per espressa previsione normativa, non è consentita qualora la
violazione “rientri tra quelle indicate agli articoli 6, comma 3 o 11, comma 5”, D.Lgs. n. 471/97,
ossia per le violazioni riferite agli scontrini / ricevute fiscali / ddt ovvero all’omessa installazione
del registratore di cassa. Nel caso di specie, pertanto, il contribuente non può avvalersi del
ravvedimento operoso di cui alla citata lett. b-quater).
045
IMU
Omesso versamento IMU e ravvedimento operoso
Un contribuente ha dimenticato di comunicare al nostro studio un accatastamento per fine lavori
avvenuto nel mese di agosto 2013. Non ha quindi pagato l’IMU 2013 / 2014. Quali sono le
possibili soluzioni per la regolarizzazione alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.6.2015, n. 23/E, relativamente ai
tributi locali / regionali operano le “ordinarie modalità di regolarizzazione” già applicabili prima
delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015. Pertanto, il contribuente può avvalersi del
ravvedimento lungo di cui alla lett. b) del comma 1 del D.Lgs. n. 472/97 per regolarizzare le
violazioni in materia di IMU / TASI, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.4.2013, n. 1/DF,
entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso in esame, per l’IMU 2013 il contribuente non può quindi regolarizzare l’omesso
versamento tramite il ravvedimento operoso, mentre per l’IMU 2014 può beneficiare della
riduzione della sanzione pari a 1/8 del minimo effettuando il versamento entro il 30.6.2015.
046
Imposte dirette
Regime dei minimi e trasferimento residenza all’estero
Un soggetto in regime dei minimi ha intenzione di trasferire la residenza all’estero. Dovrà
chiudere la partita IVA?
Come previsto espressamente dalla lett. b) del comma 99, Legge n. 244/2007, non sono
considerati contribuenti minimi “i soggetti non residenti”. Il successivo comma 111 dispone che il
regime dei minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica una
delle fattispecie indicate nel citato comma 99.
Di conseguenza per il soggetto in esame il regime dei minimi cesserà nel 2015. Allo stesso non è
comunque richiesto di chiudere la partita IVA. Dal 2016 potrà adottare il regime ordinario ovvero
accedere al regime forfettario introdotto dalla Legge n. 190/2014 a condizione che sia residente
in uno Stato UE / SEE che, come previsto dall’art. 1, comma 57, lett. b), “assicuri un adeguato
scambio di informazioni” e produca in Italia “redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del
reddito complessivamente prodotto”, nonché rispetti gli specifici requisiti per tale regime.
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