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INFORMATIVA N. 178 – 16 GIUGNO 2015 043 IRAP IRAP e Regione di competenza Una società con dipendenti in data 10.9.2014 ha variato la sede in cui svolge l’attività dal Veneto al Lazio. È corretto versare il saldo IRAP 2014 e l’acconto IRAP 2015 alla Regione Lazio? In base a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 446/97 “se l’attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione”. La ripartizione va operata qualora il personale sia addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per almeno 3 mesi nel territorio di ciascuna Regione. Nel caso di specie, poiché il trasferimento è intervenuto nel mese di settembre e pertanto l’attività è stata esercitata nella Regione Lazio per più di 3 mesi, la base imponibile IRAP sarà ripartita tra il Veneto e il Lazio in base alla predetta proporzione. A tal fine, il quadro IR del mod. IRAP 2015 va compilato evidenziando la ripartizione territoriale della base imponibile IRAP. Nel Frontespizio del modello va indicato il codice “08” identificativo del Lazio, in quanto Regione rilevante al momento della presentazione della dichiarazione Va infine evidenziato che, come precisato dal MEF nel Comunicato stampa 10.6.99: − ai fini della determinazione dell’IRAP “a saldo … e in acconto per il periodo d’imposta successivo … in caso di riparto della base imponibile a più regioni, l’imposta a debito o a credito è determinata complessivamente”; − in sede di compilazione del mod. F24, va riportato il codice della Regione alla quale spetta l’imposta più elevata. L’Amministrazione Finanziaria provvederà alle operazioni di ripartizione tra le diverse Regioni in base alle risultanze del mod. IRAP (quadro IR). RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 16.06.2015 n. 178 – pagina 2 di 2 044 Sanzioni Omessa emissione di scontrini fiscali e ravvedimento operoso Ad un contribuente è stato notificato un PVC per la mancata emissione di scontrini fiscali. Tale violazione, considerate le novità introdotte dalla Finanziaria 2015, può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso nonostante la presenza del PVC? Con l’introduzione, ad opera della Finanziaria 2015, della nuova lett. b-quater) al comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare gli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione / pagamento del tributo, nonostante la violazione sia stata già constatata mediante PVC, con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo. Tale possibilità, tuttavia, per espressa previsione normativa, non è consentita qualora la violazione “rientri tra quelle indicate agli articoli 6, comma 3 o 11, comma 5”, D.Lgs. n. 471/97, ossia per le violazioni riferite agli scontrini / ricevute fiscali / ddt ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa. Nel caso di specie, pertanto, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso di cui alla citata lett. b-quater). 045 IMU Omesso versamento IMU e ravvedimento operoso Un contribuente ha dimenticato di comunicare al nostro studio un accatastamento per fine lavori avvenuto nel mese di agosto 2013. Non ha quindi pagato l’IMU 2013 / 2014. Quali sono le possibili soluzioni per la regolarizzazione alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015? Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.6.2015, n. 23/E, relativamente ai tributi locali / regionali operano le “ordinarie modalità di regolarizzazione” già applicabili prima delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015. Pertanto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento lungo di cui alla lett. b) del comma 1 del D.Lgs. n. 472/97 per regolarizzare le violazioni in materia di IMU / TASI, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.4.2013, n. 1/DF, entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Nel caso in esame, per l’IMU 2013 il contribuente non può quindi regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso, mentre per l’IMU 2014 può beneficiare della riduzione della sanzione pari a 1/8 del minimo effettuando il versamento entro il 30.6.2015. 046 Imposte dirette Regime dei minimi e trasferimento residenza all’estero Un soggetto in regime dei minimi ha intenzione di trasferire la residenza all’estero. Dovrà chiudere la partita IVA? Come previsto espressamente dalla lett. b) del comma 99, Legge n. 244/2007, non sono considerati contribuenti minimi “i soggetti non residenti”. Il successivo comma 111 dispone che il regime dei minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica una delle fattispecie indicate nel citato comma 99. Di conseguenza per il soggetto in esame il regime dei minimi cesserà nel 2015. Allo stesso non è comunque richiesto di chiudere la partita IVA. Dal 2016 potrà adottare il regime ordinario ovvero accedere al regime forfettario introdotto dalla Legge n. 190/2014 a condizione che sia residente in uno Stato UE / SEE che, come previsto dall’art. 1, comma 57, lett. b), “assicuri un adeguato scambio di informazioni” e produca in Italia “redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”, nonché rispetti gli specifici requisiti per tale regime. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]