Diapositiva 1 - Confcommercio Como

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Diapositiva 1 - Confcommercio Como
Seminario di approfondimento fiscale
“Guida ed Accompagnatore Turistico”
Como, 27 Maggio 2015
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Introduzione al sistema contabile
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Prestazione occasionale
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Cos’è la “Prestazione occasionale”?
Sono collaborazioni lavorative autonome che
non possono superare, nello stesso anno, la
durata di 30 giorni ed i 5.000,00 euro di
compensi lordi percepiti per la totalità dei
committenti.
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Quando le condizioni indicate vengono
superate si deve procedere all’apertura della
Partita I.V.A. ed all’iscrizione all’I.N.P.S. ai fini
contributivi.
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ATTENZIONE!!
Le guide non devono iscriversi alla
Camera di Commercio.
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La guida non è una “ditta individuale”, ma
svolge attività culturale inquadrabile come
“lavoro autonomo”.
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Esenzione I.V.A.
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L’attività delle guide
è esente I.V.A.
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Cosa indicare in fattura?
“Esente I.V.A. ART.10, COMMA 22,
DPR 633/1972 e successive modifiche”
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Precisiamo che….
…il comma 22 considera esenti I.V.A.: “le
prestazioni…inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,
palazzi, parchi, giardini botanici …..…..”
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Invece l’accompagnatore turistico….
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Non è esente I.V.A.!
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Applica sulle fatture l’aliquota
ordinaria del 22%
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Regimi particolari
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Regime dei minimi
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In sede di conversione del decreto
“Milleproroghe” è prevista la
possibilità di adottare il regime dei
minimi per i soggetti in possesso
dei requisiti per tutto il 2015.
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Requisiti:
nell’anno precedente sia rispettato il limite
di € 30.000,00 di ricavi/compensi percepiti;
non siano state effettuate cessioni
all’esportazione; non siano state sostenute
spese per il personale;
nel triennio precedente sia stato rispettato
il limite di € 15.000,00 dell’ammontare degli
investimenti in beni strumentali;
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…..non si avvalga di regimi speciali I.V.A.
(cessione di generi monopolio, vendita di
beni
usati,
agriturismo,
ecc..);
sia residente in Italia; non effettui, in via
esclusiva o prevalente, cessioni di immobili e
di mezzi di trasporto nuovi; non sia
socio/associato di società di persone,
associazioni professionali o s.r.l. trasparenti.
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Si rammenta che, a livello temporale, il
regime in esame si adotta:
- per il periodo d’imposta in cui è iniziata
l’attività e per i quattro anni successivi;
- anche oltre il quarto anno successivo e fino
all’anno in cui il contribuente compie 35 anni.
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Le semplificazioni:
l’esclusione dalla tenuta delle scritture contabili
(I.V.A. e imposte dirette), dalla liquidazione e
versamento dell’I.V.A., dalla Comunicazione dati
I.V.A., dichiarazione annuale I.V.A.,
l’esclusione dall’I.V.A. delle operazioni effettuate;
ciò comporta tuttavia l’indetraibilità dell’I.V.A.
assolta sugli acquisti;
esonero dall’invio dello “Spesometro” e dalla
comunicazione delle operazioni “Black list”.
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L’esclusione dalla tenuta delle scritture
contabili ai fini delle imposte dirette; l’eslcusione
dall’ applicazione, nonché dalla compilazione
degli studi di settore/parametri/INE;
esonero dalla presentazione della dichiarazione
IRAP e dal relativo versamento;
determinazione del reddito d’impresa o di
lavoro autonomo con il principio di cassa sia
con riferimento alle imprese che ai lavoratori
autonomi.
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E’ previsto
il
versamento
di
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali all’IRPEF in misura
pari al 5%
sul
reddito
d’impresa/lavoro
autonomo.
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Quale articolo di legge indicare
in fattura?
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“Operazione effettuata ai sensi dell’art.
1, comma 100, Legge 244/2007. Regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e per i lavoratori in mobilità
ex art. 27, commi 1 e 2 DL n. 98/2011”.
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Il nuovo regime forfettario
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Il
nuovo
regime
è
applicabile:
• a coloro che rispettano determinati requisiti;
• è un regime naturale, applicabile anche ai
soggetti già in attività (non è quindi riservato
soltanto ai soggetti che intraprendono una
nuova attività), ma è comunque consentita
l’opzione per l’applicazione del regime
ordinario, con vincolo minimo triennale.
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Possono accedere al regime forfettario, ai
sensi del comma 54, le persone fisiche
esercenti attività d’impresa
o
lavoro
autonomo
che nell’anno precedente:
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hanno conseguito ricavi / percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori
a
quelli
individuati nell’apposita Tabella, in
relazione all’attività esercitata in base
al
codice
attività
ATECO
2007
(limite
compreso tra €
15.000,00
ed
€
40.000,00).
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hanno sostenuto spese per l’impiego di
lavoratori non superiori a € 5.000,00
lordi
annui
a
titolo
di
lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro
accessorio,
associazione
in
partecipazione, lavoro prestato dai
familiari
dell’imprenditore.
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il costo complessivo dei beni
strumentali al 31.12, al lordo
dell’ammortamento,
non
è
superiore
a
€
20.000,00.
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Il reddito d’impresa/lavoro autonomo
deve risultare prevalente rispetto a
quello di lavoro dipendente/assimilato.
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Le semplificazioni:
l’esclusione dalla tenuta delle scritture contabili
(I.V.A. e imposte dirette), dalla liquidazione e
versamento dell’ I.V.A., dalla comunicazione
dati I.V.A., dalla dichiarazione annuale I.V.A.
Detti soggetti sono però tenuti alla numerazione e
conservazione delle fatture d’acquisto / bollette
doganali, all’ obbligo di certificazione
dei
corrispettivi e conservazione dei
relativi
documenti.
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Cosa indicare in fattura?
“Operazione senza applicazione dell’I.V.A. ai
sensi dell’art. 1, co. 58 Legge n. 190/2014.
Regime forfettario ex art. 1, co. 54-89
L. 190/2014”
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Il codice Ateco delle guide:
79.90.2 Attività delle guide e degli
accompagnatori turistici.
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Limite ricavi / compensi € 20.000,00
Coefficiente di redditività 67%
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IRAP
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A seguito di alcune sentenze della
Corte di Cassazione, l'Agenzia delle
Entrate ha emanato la Circolare 45/e
del 13/06/2008:
il professionista che opera in assenza
di autonoma organizzazione o di
lavoro altrui non deve versare l'IRAP.
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Versa l’IRAP chi ha un’organizzazione
strutturata di beni e capitali e che si
avvale di personale dipendente.
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Per non versare l’IRAP i beni
strumentali impegnati devono essere
quelli minimi indispensabili per
svolgere
la
propria
attività.
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ATTENZIONE!!
Non ci devono essere investimenti
e nemmeno dipendenti.
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Guide e accompagnatori se non fanno
parte di un’organizzazione sono fuori
dal campo di applicazione dell’IRAP.
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L’IRAP non si applica per il regime
dei minimi e per il regime
forfettario.
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GLI STUDI DI SETTORE
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Negli studi di settore viene
eseguita
un’analisi per
inquadrare il contribuente e
stimare il suo ricavo annuo.
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Il contribuente viene confrontato
con soggetti molto simili a lui per
tipo di attività, reddito, costi per la
produzione del reddito, dimensione
ed
appartenenza
geografica.
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Viene stimato l'intervallo tra il
ricavo considerato “congruo” ed il
ricavo minimo ammissibile.
In tale stima si tiene conto del
reddito medio dichiarato dal settore e
dall'incrocio di alcuni elementi
contabili inseriti dal contribuente.
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Al fine della stima del ricavo, lo Studio di
Settore si basa inoltre sul valore dei
costi inseriti dal contribuente, che vengono
attentamente valutati, dando vita ad
una proporzionale stima del ricavo. Nel caso
non vi fosse coerenza tra i costi indicati
durante la compilazione del Modello ed i
ricavi dichiarati, lo Studio risulterà "non
congruo" .
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Si potrebbe essere convocati
dall'Agenzia delle Entrate, per
giustificare le problematiche che
hanno fatto emergere la differenza.
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Gli Studi di Settore tengono conto
da alcuni anni degli effetti della crisi
economica e dei mercati. Sono stati
inseriti
i
c.d.
"correttivi
congiunturali" che abbassano le stime
per i vari settori, in considerazione della
situazione
economica
attuale.
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Regime dei minimi e regime
forfettario sono esclusi dalla
presentazione degli Studi di Settore.
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Paradisi fiscali – Black List
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Sono soggetti a tali obblighi le
guide che hanno una partita I.V.A.
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I soggetti titolari di partita IVA che
hanno effettuato una fattura nei
confronti di un' Agenzia avente sede in
uno dei Paesi inseriti nella "Black List"
devono
inviarne
comunicazione
all'
Agenzia
delle
Entrate.
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Sono escluse le operazioni effettuate nei
confronti di privati.
Rientrano in tali Stati, a titolo
esemplificativo : Hong Kong, Liechtenstein,
Malesia, Singapore, Svizzera.
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La comunicazione deve essere presentata
annualmente con modello Polivalente solo
nel caso in cui venga superato il limite di €
10.000,00 come valore delle prestazioni
svolte nei confronti di questi soggetti.
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INTRA-STAT : obbligo di comunicare
all'Agenzia delle Entrate le fatture
emesse
nei
confronti
di agenzie europee: le guide
turistiche ne sono esonerate.
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Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 / E
(21-6-2010), è scritto:
Quesito 14: Vorrei sapere se un contribuente che
esercita l'attività di Guida Turistica e che ha come
clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare
i modelli Intrastat, anche se i compensi percepiti
sono esenti da IVA, in virtu' dell'articolo 10, prima
comma, n.22, del DPR 633 del 1972.?
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Risposta: Sono escluse dagli elenchi riepilogativi
le prestazioni di servizi rientranti nell'articolo
7-quinquies del DPR 633 del 1972, tra cui vi sono
le prestazioni relative ad attività culturali.
Tenuto conto che nell'attività di guida turistica
il requisito culturale
è preminente,
si
ritiene che il contribuente sia esonerato dalla
presentazione degli elenchi INTRA-STAT.
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Fatturazione elettronica
alla Pubblica Amministrazione
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31 Marzo 2015:
scatta l’obbligo di fatturazione
elettronica verso tutta la
Pubblica Amministrazione.
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Passi preliminari:
- munirsi di firma digitale
- abilitare un nuovo sezionale fatture
emesse
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Generazione del file.xml con specifiche
del Ministero
< invio al Sistema di Interscambio
< Accettazione da parte della Pubblica
Amministrazione
< Pagamento del corrispettivo
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Split Payment
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A decorrere dal 01.01.2015 la Pubblica
Amministrazione si fa carico di versare
l'I.V.A. a debito del contribuente.
L'imposta dovrà essere regolarmente
indicata sulla fattura con l'indicazione:
“Scissione dei pagamenti ai sensi
dell’art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972”.
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Ceasco S.r.l. offre il servizio al costo di:
€ 50,00 + I.V.A.
Una tantum di attivazione
€ 50,00 + I.V.A.
Pacchetto
annuo per l’emissione di n. 25 fatture
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