IVA - IMPRESA - COMUNICAZIONE ALL`UFFICIO DEL LUOGO IN

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Commissione Tributaria centrale, Sezione 16
Sentenza 13 settembre 1991, n. 6073
Integrale
IVA - IMPRESA - COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO DEL LUOGO IN CUI SI SVOLGE
L'ATTIVITA` - OBBLIGO - LIMITI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decisione 24 aprile 1982 la Commissione tributaria di primo grado di Terni, in accoglimento del ricorso proposto dalla s.n.c. O.M. e C.,
dichiarava illegittimo l'avviso di irrogazione della sanzione di L. 800.000 ai sensi dell'art. 43, quinto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per
violazione dell'obbligo relativo all'anno 1976 di comunicazione di luoghi e depositi in cui la ditta esercitava la propria attivita`.
L'appello dell'Ufficio e della contribuente venivano rigettati dalla Commissione di secondo grado di Terni con decisione 29 marzo 1984, impugnata
in questa sede.
Alla societa` contribuente e` stato contestato che, avendo essa eseguito lavori murari e di edilizia in genere presso diversi committenti, non e`
stata data notizia all'Ufficio IVA dei depositi di materiale ed attrezzature costituiti presso detti committenti ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 633/1972.
Le Commissioni gia` adite hanno escluso che si sia verificata la violazione della norma indicata, rilevando che la contribuente eseguiva spostamenti
frequenti per lavori di modesta entita`, di solita senza la fornitura di materiali e senza la costituzione di depositi.
Obietta il ricorrente Ufficio che in forza dell'art. 35 devono essere comunicati dal contribuente i luoghi in cui viene esercitata l'attivita` ed ogni
successiva variazione.
La norma non e` correttamente richiamata con riguardo al caso in esame.
Vero e`, infatti, che sussiste per i contribuenti l'obbligo di comunicare all'Ufficio le successive variazioni degli elementi risultanti dalla prima
dichiarazione (secondo comma, art. 35), ma, com'e` reso evidente dal testo della legge, deve trattarsi di variazione - con riferimento all'ipotesi del
caso controverso - del luogo "in cui viene esercitata l'attivita` anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e
simili". Deve trattarsi, cioe`, di luoghi adibiti in modo stabile all'esercizio dell'attivita` imprenditoriale, sicche` non trova riscontro nel testo e nel
sistema della legge l'obbligo per l'imprenditore, che abbia presentato regolare dichiarazione del luogo della propria attivita`, di comunicare ogni
luogo di prestazione dei servizi, ossia ogni ubicazione dei luoghi di lavoro presso i committenti. La variazione indicata dalla legge e per la quale vige
l'obbligo di comunicazione all'ufficio, e` quella riguardante la sede, la filiale, lo stabilimento, la succursale, il negozio, il deposito e simili, mentre non
puo` estendersi, contro la parola ed il senso della norma, ad ogni luogo in cui si vada ad esercitare l'attivita` su richiesta di committenti.
Con la conclusione cosi` assunta resta assorbito il ricorso incidentale della contribuente, che si presenta comunque infondato quanto alla nullita`
dell'avviso di irrogazione della sanzione, per asserita carenza di motivazione, non sussistendo palesemente tale vizio.
P.Q.M.
La Commissione centrale rigetta il ricorso dell'Ufficio e della contribuente.
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