LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Gaetano
BUCCARELLI
"
Massimo
GENGHINI
"
Guido
MARLETTA
"
Giovanni
PRESTIPINO
"
Mario
PUTATURO
ha pronunciato la seguente
Rel. Presidente
Consigliere
"
"
"
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
S.P.A. METRO SELF SERVICE ALL'INGROSSO CEB, in persona del legale
rappresentante pro - tempore elettivamente domiciliata in Roma - Via
Oslavia 14 presso l'avv.to Francesco Mancuso che unitamente
all'avv.to Paolo Andreotti la rappresenta e difende per procura
speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
DIGIESI ANNA, elettivamente domiciliata in Roma Via Zanardelli 36
presso l'Avv.to Roberto Muggia che unitamente all'Avv.to Bruno
Durante la rappresenta e difende per procura speciale a margine del
controricorso;
Controricorrente
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data
14.6.90 dep. il 14.7.90 (R. G. n. 362-89);
udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9.7.92 la relazione
della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Buccarelli;
Presidente
uditi gli Avv.ti Mancuso e Muggia;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Lupi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Milano del 23.5.1988, Anna Digiesi, premesso: a) di essere stata
(ripetutamente) assunta dalla Metro s.p.a. di Cesano Boscone, nel periodo dal luglio 1980 al
dicembre 1986, con contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di impiegata
d'ordine in relazione ad esigenze stagionali; b) che l'ultimo rapporto era durato dal 9.11.1987 al
24.12.1987; c) che con raccomandata A.R. del 18.12.1987 indirizzata alla Metro aveva comunicato
la sua intenzione di avvalersi del diritto di precedenza sulle nuove assunzioni posto dalla legge
25.3.1983 n. 79; d) di essere venuta a conoscenza che la Metro aveva effettuato due nuove
assunzioni il 5.1.1988 (Corsi), il 16.1.1988 (Carnelutti) nonché altre assunzioni nel mese di febbraio
1988; e di aver conseguentemente inviato altre due raccomandate A.R. alla Metro il 27.1.1988 ed il
4.2.1988 insistendo nella domanda d'assunzione; ciò premesso, e ritenuto in diritto che
l'espletamento di nuove assunzioni aveva violato il suo diritto di precedenza, conveniva la Metro
s.p.a. in giudizio chiedendo che venisse dichiarato costituito il rapporto di lavoro ex art. 2932 C.C.
con condanna del datore di lavoro a risarcire il danno per la ritardata assunzione; ovvero, in via
subordinata, che venisse dichiarato il suo diritto ad essere assunta, con condanna del datore di
lavoro a corrispondere in via risarcitoria gli importi delle retribuzioni maturate prima
dell'assunzione.
Si costituiva la Metro s.p.a. richiamando la legislazione in materia, e segnatamente la norme di cui
all'art. 23 della legge 28.2.1987 n. 56 che prevede appunto il diritto di precedenza nei casi di
precedente assunzione a termine e di nuove assunzioni in qualifiche per le quali è prevista la
richiesta numerica. Deduceva la convenuta che destinatario della norma è soltanto l'ufficio del
lavoro che deve effettuare l'avviamento; rilevava inoltre che la lavoratrice aveva inviato una prima
richiesta di assunzione quando ancora il rapporto in corso non si era risolto, e dunque secondo
modalità temporali difformi dalla previsione legislativa; ed aveva poi inviato le successive domande
quando già erano state assunti gli altri lavoratori e dunque in ritardo. Sostenendo infine
l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2932 c.c. e l'insussistenza di danni, chiedeva di essere
assolta da ogni domanda.
Con sentenza (n. 2613) del 20.12.1988 il Pretore respingeva la domanda sulla base della tesi
interpretativa in forza della quale la norma fatta valere dalla lavoratrice non poneva un obbligo
diretto in capo al datore di lavoro, ma soltanto un obbligo strumentale in capo all'ufficio di
collocamento. Rilevava il Pretore che il sistema dell'assunzione diretta ovvero della richiesta
nominativa era solo eventuale e comunque non obbligatorio nel regime del collocamento pubblico;
che dunque non poteva imporsi al datore di lavoro di procedere ad un'assunzione diretta; che unico
obbligo del datore di lavoro era quello di inoltrare la richiesta numerica all'ufficio competente che
avrebbe poi evaso, avviando i lavoratori che avessero dichiarato di voler esercitare il diritto di
precedenza; che nel caso di specie l'azienda aveva regolarmente provveduto alla trasmissione della
richiesta e che l'ufficio aveva poi avviato altri lavoratori, non avendo la Digiesi confermato la sua
disponibilità secondo le procedure previste.
Su appello della lavoratrice, il Tribunale di Milano, nel ricostituito contraddittorio, in riforma della
sentenza appellata, accoglieva la domanda, riconoscendo il (dedotto) diritto ad essere assunta alle
dipendenze della società convenuta - appellata, alle stesse condizioni convenute con il dipendente
Corsi Alessandro ed a percepire il richiesto risarcimento dei danni conseguentemente subiti, per la
mancata tempestiva assunzione; e ciò in base alla legge 28.2.1987 n. 56 sul collocamento ordinario
(art. 23).
Osservava in motivazione che, avendo prestato lavoro in base a contratto a termine, la Digiesi aveva
diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, e con la medesima qualifica; tanto più
che la stessa manifestato all'imprenditore la volontà di essere (nuovamente) assunta entro tre mesi
dalla cessazione del (precedente) rapporto di lavoro a tempo determinato.
Contro tale pronuncia (in data 14 Giugno - 14 luglio 1990) propone ricorso per Cassazione la
società anzidetta e deduce due diversi motivi di annullamento, variamente articolati.
Resiste con controricorso (illustrato, poi, con memoria) la Digiesi Anna, regolarmente costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, denunziata violazione di legge (art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983
n. 17 e 23 Legge 28.2.1987 n. 56; Legge 29.4.1949 n. 249 e art. 34 legge 300-1970) e dedotto vizio
di motivazione su punti decisivi della controversia, la società ricorrente si duole della sentenza
impugnata, e deduce che il Tribunale non ha tenuto conto che il diritto di precedenza all'assunzione
poteva essere fatto valere nei confronti dell'ufficio di collocamento, e non anche nei confronti del
datore di lavoro, obbligato (soltanto) ad inoltrare all'ufficio competente la "richiesta" (numerica) di
avviamento, non essendo configurabile, sul piano del diritto, rapporto "diretto" al riguardo - tra
lavoratore e imprenditore - che non è tenuto (per legge) neppure a segnalare la "precedenza"
spettante al lavoratore che aveva intrattenuto un (precedente) rapporto a termine.
Con il secondo motivo, denunziata violazione di legge e vizio di motivazione (in relazione alla
stessa disciplina legislativa sopra ricordata) la società ricorrente si duole (ulteriormente) della
sentenza impugnata, per avere il Tribunale ignorato la (incontestata e incontestabile) circostanza di
fatto, accertata in base all'istruttoria assunta, che la mancata assunzione della Digiesi era dipesa
esclusivamente dal comportamento negligente di questa ultima che non si era presentata all'ufficio
di collocamento competente per territorio, il giorno (e all'ora stabilita) che, secondo prassi costante,
era fissato per la convocazione dei soggetti che aspiravano ad una occupazione di lavoro.
Sono fondate le censure di cui al primo motivo del ricorso; assorbite le altre; per guisa che il ricorso
può essere accolto, per quanto di ragione, non potendosi condividere, in linea di diritto, la decisione
del Tribunale: la cui soluzione proposta si discosta inammissibilmente dalla "ratio" generale della
normativa sul collocamento ordinario che privilegia pur sempre la funzione pubblica
dell'avviamento.
Le norme di legge (richiamate dettagliatamente dalla ricorrente) e che disciplinano la fattispecie (e
alle quali devesi fare riferimento) sono l'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17, nonché l'art, 23
della legge n. 56 del 28 febbraio 1987; l'art. 14 della legge 29 aprile 1949 n. 249; l'art. 34 della
legge 20 maggio 1970 n. 300 e l'art. 15 legge 29 aprile 1949 n. 239 cit.. L'art. 8 bis D.L. n. 17-1983
prevede che "i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto
a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 2 , lett. A), della L. 18 aprile 1962, n. 230,
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la
medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare
tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
"La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto
- legge 3 dicembre 1977 n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 1978 n.
18 e della L. 26 novembre 1979 n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i
settori economici".
L'art. 23 della L. 28 febbraio 1987 n. 56, per la parte che interessa questa causa, dispone poi: "I
lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi
previste dall'articolo 8 bis del decreto - legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983 n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa
azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica, e a
condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro".
Dalle norme richiamate deriva che a) un lavoratore, assunto a tempo determinato da un'azienda, ai
sensi della legge 18 aprile 1962 n. 230, ha "diritto di precedenza" per l'assunzione alle dipendenze
della stessa azienda, sempre con contratto a tempo determinato;
che b) requisito per l'esercizio del predetto "diritto di precedenza" per l'assunzione è la
"manifestazione di volontà di esercitare il diritto" (richiesta). Tale manifestazione deve essere
effettuata entro i tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
che c) il diritto di precedenza sussiste per l'assunzione presso la medesima azienda "con la
medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica".
Per quanto riguarda poi la richiesta numerica obbligatoria del lavoratore e l'avviamento
conseguentemente disposto, è opportuno richiamare le norme relative, vigenti nella specifica
materia e cioè: gli artt. 14 e 15 della legge 29 aprile 1949 n. 249, nonché l'art. 34 della legge 20
maggio 1970 n. 300.
L'art. 14 cit. dispone: "la richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica
professionale.
"Gli uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e
qualifica professionale in esse indicate".
L'art. 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - che ha modificato l'art. 14 cit. - dispone: "le richieste
nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente "per i componenti
del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette
categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 284".
Infine, l'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 249 - per la parte che interessa questa causa - dispone:
"Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza
nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una
qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto
complessivamente: del carico familiare;
dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale,
desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi
concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato
sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo".
Nè si può tenere conto della (successiva) legge in materia intervenuta (art. 25 Legge 23.7.1991 n.
223) (avente efficacia sin dal 1 gennaio 1989) e che prevede (ora) la facoltà del datore di lavoro di
assumere tutti i lavoratori mediante richiesta "nominativa"; essendo essa inapplicabile al caso
concreto in cui si controverte di una (mancata) assunzione denunziata in epoca precedente.
Dalla disamina della complessa ed articolata disciplina normativa vigente in materia, si possono
conclusivamente stabilire i seguenti principi:
1 ) l'ufficio di collocamento territorialmente competente che gestisce l'avviamento dei lavoratori in
genere, in base alla "richiesta" numerica dei datori di lavoro interessati, deve attuare esecutivamente
il diritto di precedenza del quale si discute.
L'Ufficio, infatti, (e non certamente il datore di lavoro) deve "individuare" il lavoratore da assegnare
alle aziende, in base agli "elenchi" istituiti presso l'ufficio medesimo, tenendo conto delle
(eventuali) "precedenze" spettanti (art. 15 legge 264-1949), in base ai "criteri" fissati dalla legge
(carichi di famiglia, anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, situazione economico patrimoniale dei componenti il nucleo familiare, stato di bisogno del lavoratore ecc. ecc....);
2 ) l'Ufficio anzidetto è il solo destinatario della manifestazione di volontà del lavoratore avente
diritto di precedenza nell'assunzione;
3 ) il datore di lavoro ha (solo) l'obbligo di inoltrare all'ufficio di collocamento la richiesta
"numerica", salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (art. 34 Legge 300-1970) in cui è
ammessa la richiesta "nominativa" nella fattispecie, peraltro, non ricorrenti; non potendo tra l'altro
trovare applicazione la (nuova) legge intervenuta nella specifica materia (L: 223-1991) che
riconosce, ora (e dal 1 gennaio 1989) la "facoltà" del datore di lavoro di assumere i lavoratori anche
mediante richiesta "nominativa";
4 ) il datore di lavoro non è (neppure) obbligato a segnalare all'ufficio di collocamento il diritto di
precedenza, spettante al lavoratore già suo dipendente, in base ad un rapporto a termine, non
essendovi nell'attuale "sistema" di avviamento, alcuna previsione normativa al riguardo.
Devesi, pertanto, ritenere che la società datore di lavoro non aveva, nel caso concreto, alcun obbligo
specifico (e diretto) di assunzione nei riguardi della Digiesi che pur aveva manifestato la sua
volontà di essere assunta con diritto di precedenza rispetto a altri lavoratori; aveva (solo) l'obbligo,
peraltro nel caso di specie pienamente adempiuto, di inoltrare la richiesta "numerica" all'ufficio di
collocamento - cui incombeva l'onere di individuare il lavoratore da avviare, in base ai criteri di
scelta stabiliti dalla legge, tenuto conto del diritto di precedenza eventualmente spettantegli.
Infatti, nel "sistema" del collocamento pubblico, quale appunto delineato dalla legge (fondamentale)
264-1949 (e successive modificazioni), va rilevato (a parte l'inversione di tendenza profilata con la
recente Legge 223-1991), che le assunzioni dirette e quelle fatte mediante richiesta "nominativa"
nei casi (eccezionali" previsti sino alla legge da ultimo citata), costituiscono pur sempre una
"facoltà" e mai un obbligo del datore di lavoro, trattandosi di casi in cui è consentito
all'imprenditore di sottrarsi, in particolari circostanze, al rigore della chiamata "numerica" e che
nell'intenzione (originaria) del legislatore avrebbe dovuto essere il "sistema" di assunzione
generalizzato, e comunque utilizzabile in ogni caso, per la "imparzialità" che esso era in grado di
assicurare nella distribuzione nel mercato del lavoro, delle occasioni di occupazione indistintamente
a favore dei vari aspiranti - lavoratori.
Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata che da tali principi si è inammissibilmente (e non
correttamente) discostata.
Con rinvio ad altro giudice (che si designa nel Tribunale di Monza) -rimanendo conseguentemente
in questa sede assorbite le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.
Il giudice di rinvio a tali principi di diritto si dovrà uniformare nell'esaminare nuovamente la
domanda della lavoratrice; provvedendo infine anche al regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sez. lav. accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Monza il quale dovrà provvedere anche al
pagamento delle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, oggi li 9 Luglio 1992.