Chiara Puglisi "La gestione della malattia professionale nel sistema

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Chiara Puglisi "La gestione della malattia professionale nel sistema
La gestione della malattia professionale nel sistema assicurativo pubblico
Dott.ssa Chiara Puglisi, Consulente del Lavoro
Via Livornese 569, 56122, Pisa (PI) - tel 333 4321791 - e-mail: [email protected]
In ambito lavorativo si parla di malattia professionale quando vi è una causa che agisce in modo
progressivo sull’organismo e produce un’infermità esclusiva o prevalente.
In Italia vige un sistema misto per il riconoscimento delle malattie professionali: esiste infatti una
lista rigida che individua malattie “tipiche”, elencate dalla legge, ma che, al contempo, non esclude
di tutelare altre malattie in essa non rientranti. Si distingue, dunque, tra malattie tabellate e non
tabellate e in questa sede interessa rilevare come debba comportarsi il lavoratore che contragga una
malattia dell’una o dell’altra categoria.
Le malattie sono tabellate se indicate nelle apposite tabelle, provocate da lavorazioni specifiche e
denunciate entro un termine massimo di indennizzabilità fissato per ciascuna malattia; in presenza
di tali parametri il lavoratore è esonerato dal dimostrare l’origine professionale della malattia, che si
presume legalmente, dovendo soltanto provare lo svolgimento di lavorazioni contemplate nelle
tabelle e l’esistenza di una malattia correlata espressamente prevista. Al di fuori di questa ipotesi, il
lavoratore può beneficiare della presunzione legale dell’origine professionale anche nel caso di
denuncia tardiva della malattia, dimostrandone la manifestazione entro i termini previsti; la
professionalità dovrà invece essere provata qualora il lavoratore non abbia reso nota la
manifestazione della malattia entro i termini. Infine, nel caso in cui il lavoratore voglia dimostrare
che la malattia contratta, non contenuta in tabella, è di origine professionale, l’onere della prova è a
suo carico.
Una disciplina speciale è prevista per asbestosi e silicosi, due gravi patologie dell’apparato
respiratorio: devono essere contratte nell’esercizio delle lavorazioni indicate nella tabella e non
anche a causa di esse, come per la generalità delle malattie professionali, in quanto trattasi di
malattie tipiche delle lavorazioni stesse; non è richiesto un termine massimo per la denuncia ai fini
indennitari; al lavoratore spetta una particolare prestazione, che si aggiunge a quelle generali, detta
rendita di passaggio, con l’obiettivo di favorire il suo allontanamento dal rischio ed evitare così
l’aggravamento della malattia; la rendita per danno biologico può essere corrisposta per tutta la vita,
non essendo prevista una scadenza come per le altre malattie. Un altro importante elemento consiste
nella considerazione di concause determinanti danni all’apparato respiratorio e cardiocircolatorio,
non direttamente provocati da silicosi o asbestosi, ai fini della valutazione del danno.
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Un problema di una certa rilevanza riguarda la manifestazione della malattia professionale; può
infatti non essere facile e immediato stabilire il momento in cui essa ha determinato l’invalidità,
data la lentezza della causa. Il legislatore ha quindi stabilito che la malattia si considera manifestata
da quando un elemento renda il lavoratore certo di averla contratta, secondo il criterio della normale
conoscibilità.
Una volta che la malattia professionale si sia manifestata, il lavoratore ha 15 giorni di tempo per
denunciare il fatto al datore di lavoro, pena la decadenza del diritto all’indennizzo per il periodo
antecedente la denuncia; quest’ultima dovrà contenere le generalità del lavoratore e del datore di
lavoro, i dati retributivi, l’indicazione della malattia e delle lavorazioni correlate, il periodo di
impiego a tali lavorazioni, le misure di sicurezza adoperate, la data di segnalazione della malattia al
datore e quella di compilazione della denuncia, la firma del datore di lavoro. Spetterà al datore di
lavoro trasmettere la denuncia all’INAIL, con allegazione del certificato medico, nei 5 giorni
successivi alla ricezione dello stesso. Il certificato medico è elemento necessario che permette
all’INAIL di avviare il procedimento per l’erogazione delle prestazioni e deve essere redatto in tre
copie, una per il lavoratore, una per l’INAIL e una per il datore di lavoro.
Anche per quanto riguarda la denuncia, asbestosi e silicosi si discostano dalla tradizionale
procedura prevista per le altre malattie professionali: nel caso in cui il medico riscontri la presenza
di una delle due malattie nel lavoratore, deve trasmettere al datore di lavoro, entro 10 giorni, la
scheda personale del lavoratore, l’attestazione dell’idoneità fisica alle lavorazioni a rischio 1 e le
radiografie; a quel punto il datore dovrà inviare una copia dell’attestazione all’Ispettorato del
Lavoro e consegnarne un’altra al lavoratore insieme ad una copia della scheda personale. Tali
documenti dovranno essere conservati in originale dal datore per almeno 7 anni.
Il lavoratore affetto da una malattia professionale ha diritto a prestazioni di tipo sanitario,
consistenti in tutte le cure necessarie al recupero dell’integrità fisica e della capacità lavorativa, e di
tipo economico, volte a “rimediare” il danno invalidante causato dalla patologia. Il diritto a tali
prestazioni si prescrive in tre anni dalla manifestazione della malattia.
Solitamente il lavoratore contrae una malattia professionale a causa della violazione o
dell’inosservanza delle norme di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro da parte del datore;
egli, infatti, ha l’obbligo di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
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Art. 157 del D.P.R. n. 1124/1965, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
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personalità morale del lavoratore”2. Da qui si richiama il ruolo centrale che la figura del datore di
lavoro dovrebbe assumere nell’attuale sistema della prevenzione, come innovato dal D.Lgs. n.
81/2008: si tratta di un modello organizzativo articolato della prevenzione che richiede la
partecipazione di più soggetti e l’adozione di procedure imposte dalla legge a cui il datore si deve
attenere, pena la sanzione. Il datore di lavoro che non rispetta questo sistema può incorrere in una
responsabilità penale per fatto costituente reato perseguibile d’ufficio, nella cui categoria rientra la
malattia professionale (posta la dimostrazione che essa derivi dall’omissione di norme di sicurezza);
a questo punto l’assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali, gestita
dall’INAIL, non servirà più ad esonerare dalla responsabilità civile il datore di lavoro, il quale
dovrà direttamente farsi carico dell’obbligo di risarcire i danni subiti dal lavoratore.
Nel caso in cui sia accertata la responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno per la parte non coperta dall’assicurazione; se invece il danno deriva dalla
responsabilità di un terzo estraneo al rapporto di lavoro, il lavoratore viene risarcito integralmente.
Le prestazioni economiche e sanitarie previste per l’indennizzo del lavoratore che ha riportato una
malattia professionale sono erogate dall’INAIL. Qualora la causa della malattia venga attribuita al
comportamento del datore o del terzo, l’Istituto può ottenere il rimborso delle prestazioni
esercitando l’azione di regresso nel primo caso e l’azione di surroga nel secondo. Lo scopo di tali
azioni non è solo il recupero delle prestazioni, ma anche la tutela del lavoratore; specialmente il
regresso è mirato a sanzionare il datore di lavoro che non si è preoccupato di osservare le regole di
sicurezza.
Riferimenti bibliografici
S. Toriello, INAIL tra assicurazione e prevenzione, Seac, 2011.
G. Santoro Passarelli, Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Ipsoa, 2006.
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Art. 2087 del c.c.
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