Contratto di lavoro

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Contratto di lavoro
SCHEDA
CONTRATTO DI LAVORO
Definizione
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Il contratto di lavoro è un accordo che viene sottoscritto dal lavoratore e
dal datore di lavoro, con il quale vengono determinate le prestazioni che
ogni parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra, in seguito alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel contratto si definiscono quindi la qualifica, le mansioni, la durata del
rapporto, gli orari del lavoro, il livello retributivo, ecc.
Si tratta in altre parole dello scambio di due obblighi:
• quello del lavoratore dipendente che, mettendo a disposizione il proprio lavoro manuale ed intellettuale, si assume l’obbligo di rispondere
alle direttive del datore di lavoro;
• quello del datore di lavoro che deve congruamente remunerare il lavoro ricevuto, deve versare gli oneri sociali (Contributi previdenziali ed
assistenziali) e deve complessivamente garantire al lavoratore tutti
quei diritti che sono previsti per legge ed in base ai contratti collettivi.
La forma del contratto
Non necessariamente il contratto di lavoro deve essere stipulato per
iscritto. Esso infatti può anche essere stipulato oralmente, oppure in
modo tacito.
La cosa essenziale è che vi sia la volontà e l’accordo di entrambe le parti.
A tutela del lavoratore, vi è l’importante norma secondo la quale se non
vi è un contratto in forma scritta, dove vengono previste forme alternative, il contratto è da intendersi a tempo pieno ed a tempo indeterminato.
Ciò significa che alcune forme contrattuali, per essere riconosciute ed
avere validità giuridica, debbono per forza avere forma scritta. Esse sono:
• Il contratto a termine;
• il contratto part-time;
• il contratto di formazione e lavoro.
Se perciò, in questi casi, il contratto non viene stipulato in forma scritta,
automaticamente il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato ed a
tempo pieno.
I contratti collettivi
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Il contratto viene stipulato individualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore. Tuttavia il contenuto del contratto non risulta soltanto dalla contrattazione individuale.
Infatti esistono delle basi contrattuali che vincolano la contrattazione individuale e che sono il risultato di contrattazioni collettive, effettuate tra rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, a livello nazionale, locale o aziendale.
Una particolare importanza rivestono i Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro (CCNL) validi per i diversi settori di attività.
Ciò significa in definitiva che, nella maggior parte dei casi, datore di lavoro e lavoratore non possono costruire “da zero” un nuovo contratto di
lavoro subordinato, ma sono vincolati da norme e da contratti standard,
specifici per le diverse categorie di lavoro.
Se quindi nel contratto individuale compaiono delle clausole difformi dalle
indicazione dei contratti collettivi esse possono essere annullate, a meno
che esse non risultino migliorative.
Tipi di contratto
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Il contratto di lavoro tipico è rappresentato dal contratto a tempo pieno
ed indeterminato. Fino a qualche tempo fa questa forma contrattuale
garantiva in qualche modo un “posto” di lavoro stabile e sicuro ed aveva
l’assoluta predominanza (Assunzione nel settore privato).
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Oggi non è più così. Si diffondono sempre più forme contrattuali che
implicano delle soluzioni lavorative più precarie.
Tuttavia, come sempre, bisogna cercare di trasformare un male, in un
bene.
A ben guardare, infatti, i giovani possono trarre vantaggio da ciò, avendo
a disposizione molti strumenti e molte chance per potersi inserire nel mercato del lavoro ed accumulare utili conoscenze ed esperienze.
Ciò è vero anche perché i giovani sono maggiormente in grado, rispetto
agli adulti, di adattarsi in modo flessibile alle esigenze del mercato del
lavoro, effettuando percorsi a zigzag tra le diverse occasioni lavorative.
Possiamo distinguere due principali sottogruppi di tali forme contrattuali
“atipiche”.
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1. Contratti che prevedono una scadenza del periodo lavorativo: si
parla in questo caso di Contratto di formazione e lavoro, di Apprendistato, di Contratto a termine, di Contratto stagionale, di Lavoro interinale.
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2. Contratti che prevedono orari di lavoro ridotti: in questo caso ci si
riferisce in particolare al Contratto part-time, ma anche a nuovissime
forme come ad esempio il Job-sharing o il Contratto week-end.
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Vi è infine un terzo gruppo di contratti, che stanno sempre più prendendo piede, i quali formalmente escono dal campo del lavoro dipendente,
per entrare in quello del lavoro autonomo. Tra questi rientrano il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il Contratto di prestazione
d’opera, il Contratto di associazione in partecipazione (Rapporti di collaborazione).
Tuttavia, in molti casi, tali contratti corrispondono a rapporti di lavoro che
sono sostanzialmente analoghi al lavoro dipendente (per questo in alcuni casi si parla anche di lavoro parasubordinato), implicando però minori oneri per i datori di lavoro (soprattutto in termini di oneri contributivi) e
minori tutele per il lavoratore (per esempio in tema di licenziamento).
Ciò accade principalmente perché tali contratti si collocano su una linea
di confine molto incerta e problematica tra lavoro autonomo e lavoro
dipendente.