Rivendita tabacchi - XI Comunità Montana

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Rivendita tabacchi - XI Comunità Montana
Sportello Unico Attività Produttive
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“Ogliastra”
Loc. Scal’e Murtas - 08045 Lanusei
tel. 0782.42816 - fax. 0782.41053
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VENDITA GENERI DI MONOPOLIO
 NORMATIVA
 ENTI DI RIFERIMENTO
 DEFINIZIONE
 CLASSIFICAZIONE
 AUTORIZZAZIONE
 REQUISITI
 SOSPENSIONE, DECADENZA, DISDETTA E REVOCA
Per ulteriori informazioni vedere il D.P.R. 1074 del 14/10/1958
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NORMATIVA
Legge 1293 del 22/12/1957
Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
D.P.R. 1074 del 14/10/1958
Regolamento di esecuzione della L. 1293/57
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ENTI DI RIFERIMENTO
A.A.M.S.(Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato)
Ispettorato di Cagliari
Via La Palma, 2
09126 Cagliari
Tel: 070/371791 – 374195
Fax: 070/383078 – 380401
Sito: www.aams.it
Email: [email protected]
Direttore: Alessandro Petrosino
F.I.T. (Federazione Italiana Tabaccai)
P.zza Asproni Giorgio, 1
08100 Nuoro
Tel: 0784/39387
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DEFINIZIONE
Per tabaccheria s’intende una rivendita di generi di monopolio.
Attraverso la rete informatica realizzata per il gioco del lotto le tabaccherie erogano ai cittadini servizi di pubblica
utilità quali il pagamento del bollo auto, canone RAI e multe. E’ inoltre possibile effettuare le ricariche telefoniche online.
La tabaccheria, oggi, è un negozio in cui si va di solito per comprare sigarette, tabacco, fiammiferi ed accendini, o
francobolli e marche da bollo. In tabaccheria si trovano, però, anche gli articoli di cartoleria, le schede telefoniche, i
biglietti dell’autobus, le pellicole per le macchine fotografiche…
Per trovare una tabaccheria basta cercare l’insegna, che è uguale in tutta Italia.
La legge individua due modi per effettuare la vendita dei generi di monopolio cioè tramite rivendita o un patentino,
mentre per esigenze di interesse pubblico il Ministero delle Finanze sentito il consiglio di Amministrazione dei
Monopoli di Stato può adottare altri modi di vendita.
L’amministrazione ha facoltà di impiantare e gestire o consentire l’impianto e la gestione di distributori automatici per
la vendita al pubblico dei tabacchi, sia ai gestori di rivendite che ai titolari di patentini.
Inoltre ogni rivendita autorizzata deve esibire obbligatoriamente all’esterno del locale l’insegna prescritta
dall’amministrazione esente dalla tassa delle insegne.
I rivenditori debbono approvvigionarsi di generi dal Magazzino presso il quale sono aggregati mentre i patentini presso
la rivendita indicata dall’Amministrazione che è sempre quella più vicina all’esercizio.
Le domande relative alle nuove istituzioni di rivendite, ai trasferimenti ed alle autorizzazioni di nuovi patentini sono
ricevute dagli ispettorati compartimentali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Chi dispone dell’autorizzazione per la rivendita di monopoli può vendere solo questi, ma normalmente si tratta di una
situazione assai rara.
Il titolare di una tabaccheria ha nella gran parte dei casi due autorizzazioni:
- una per la rivendita di monopolio;
- una per il commercio al dettaglio di altri beni diversi da quelli di monopolio es. cartoline, caramelle…, che in
virtù dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 114/98 continua ad esistere; pur contenendo tale tabella anche generi
alimenti non è richiesto il possesso del requisito professionale per la vendita degli alimenti.
Per tali prodotti si fa riferimento all’Allegato 9 al D.M. 375/88:
Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio
- Articoli per fumatori;
- Francobolli da collezione e articoli filatelici;
- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
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Tessere prepagate per servizi vari;
Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax);
Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l’abbigliamento e l’ornamento della
persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali,
anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatta,
portachiavi e simili;
Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare;
Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
Articoli per la cura e l’igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e corsetteria);
Articoli di chinacaglieria purchè realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati,
bottoni, temperini, portachiavi ecc.);
Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri “usa e getta” e simili;
Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi
sportivi;
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate;
Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per
feste, giochi di società, giochi pirici;
Fiori e piante artificiali;
Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo,
disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
Orologi a batteria in materiali non preziosi;
Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.
Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali, nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura
obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di servizio.
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CLASSIFICAZIONE
Le rivendite di monopolio si distinguono in:
=> vengono inizialmente aperte per un periodo di esperimento di tre anni per verificare se la loro
istituzione risulta necessaria (per l’approvvigionamento di valori bollati, tabacchi ecc.) e assicura un utile all’erario, in
caso contrario viene soppressa. La definitiva istituzione della rivendita in esperimento è determinata dall'Ispettorato
Compartimentale ed il gerente provvisorio, che la gestisce personalmente dalla sua apertura, può così ottenere il
conferimento diretto per concessione novennale.
Si dividono in 2 categorie a seconda del reddito (1^ cat. Redd.>10.000.000 £ annui – 2^ cat. Redd.<10.000.000 £
annui).
I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all’atto della stipulazione del contratto, sono tenuti prestare una
cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell’ultimo
anno solare di funzionamento della rivendita.
(L. 1293 artt. 19, 21)
RIVENDITE ORDINARIE
=> vengono istituite quando è avvertita l'esigenza di sopperire al servizio pubblico, pur se in casi
temporanei, quando mancano le condizioni per far luogo alla istituzione di una rivendita ordinaria o al rilascio di un
patentino. Le Rivendite speciali possono essere permanenti o temporanee (stagionali) e sono concesse alla persona o
società che gestisce il locale all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime e di altri servizi pubblici e che è
idoneo per la vendita dei tabacchi. Il contratto d'appalto per la vendita tabacchi è pertanto legato alla durata del
contratto di affitto dei locali siti nei luoghi predetti.
(L. 1293/57 artt.19, 22)
RIVENDITE SPECIALI
PATENTINO => viene rilasciato nei pubblici esercizi (bar, cinema, stadi) e nei luoghi di ritrovo (circoli ricreativi,
discoteche) cioè ovunque il pubblico è solito riunirsi.
(L. 1293/57 art. 23)
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AUTORIZZAZIONE
Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali e dipendono direttamente
dagli stessi (L. 1293/57 art.1).
Rivendite Ordinarie: la domanda va presentata entro il primo trimestre dell’anno in carta semplice (Mod. MS_1)
Rivendita Speciale: la domanda può essere presentata in bollo in qualsiasi periodo dell’anno (Mod. MS_2)
Patentino: la domanda va presentata in bollo entro il primo trimestre dell’anno (Mod. MS_3)
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REQUISITI
Le cause di esclusione previste per la gestione di magazzini vendita vengono applicate anche per l’assegnazione delle
rivendite tabacchi (art. 18 L.1293/57).
Non può gestire una rivendita di tabacchi chi:
1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze
attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che
comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica
Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la
pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice
penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della
sospensione condizionale della pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di una rivendita;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in
facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione
del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da
altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque
anni dal giorno della rimozione.
Mentre non può essere gestita per incompatibilità professionale da chi:
1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva
con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero
appartenente al Corpo della guardia di finanza;
3) rivesta la qualifica di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona
che abbia l'una o l'altra di dette qualità.
L'incompatibilità cessa, se entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.
 SOSPENSIONE, DECADENZA, DISDETTA E REVOCA
L’Amministrazione può spendere dal servizio il rivenditore denunziato per uno dei reati di cui alle lettere a), b), c) e d).
Nel caso di dichiarazione di fallimento del rivenditore, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai
pubblici uffici, la sospensione è obbligatoria.
Il rivenditore decade dalla gestione:
a) quando ricorra nei suoi confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 L.1293/57;
b) quando ricorra nei suoi confronti uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 7 L.1293/57 e non provveda a
rimuovere l'incompatibilità nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;
c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del
fallimento;
d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a
due anni.
L'Amministrazione può procedere alla disdetta del controllo d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei
seguenti casi:
1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;
2) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza
autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;
3) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita
uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6;
4) opposizione alle verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o
sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per
l'Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente;
5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un
trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata già applicata la pena pecuniaria disciplinare;
6) cessione non autorizzata della rivendita;
7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne
sia derivato danno alla Amministrazione;
8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno
all'Amministrazione ovvero trattisi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto;
9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualità si
realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne
commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;
10) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica
allorquando, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per
ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2.000.
Il rivenditore può procedere alla disdetta del l'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi:
a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subito una contrazione del venti per cento
rispetto a quella conseguita all'inizio della gestione;
b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta invalidità fisica permanente, ovvero per
aver compiuto 65 anni di età.
In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione.
Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione.