Fontana - 19 aprile 2006 - Direzione regionale Sicilia

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Fontana - 19 aprile 2006 - Direzione regionale Sicilia
MODELLO 730, DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA
di Cinzia Bondì *
Pubblicato sul
del 6 aprile 2005
"Si sottraggono dal reddito complessivo e non dall’imposta - come le vecchie detrazioni per familiari a carico
- le deduzioni per oneri di famiglia introdotte dalla finanziaria per il 2005 che ha così modificato l’art. 12 del
Tuir. I contribuenti - con coniuge,figli o altri familiari a carico titolari di un reddito nell’arco dell’anno non
superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili – possono fruire delle nuove deduzioni. Esse sono
state stabilite per un ammontare definibile “teorico” perché vanno poi personalizzate, cioè rapportate al
proprio reddito, ai propri oneri deducibili ed alle medesime deduzioni secondo una formula descritta a pag.
41 delle istruzioni del mod. 730/2006 (vedi sito http://sicilia.agenziaentrate.it seguendo il percorso
documentazione
modulistica
modelli di dichiarazione). A seguito del suddetto calcolo la deduzione
può spettare interamente, non spettare o spettare solo in parte perché decrescente rispetto al reddito e non
riconosciuta in misura fissa. Questi gli importi: euro 3.200,00 per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, euro 2.900,00 per ciascun figlio anche naturale riconosciuto, adottivo, affidato o
affiliato, euro 2.900,00 per ogni altro familiare a carico cioè ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c.
purché convivente con il contribuente (oppure che riceva da questi assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria). Questa condizione non è richiesta per il coniuge (la deduzione
spetta anche se residente all’estero) nè per i figli, per i quali – inoltre - non vigono limiti di età e vincoli di
ripartizione della deduzione tra i genitori,anche se separati. In presenza di una delle circostanze previste
dalla legge la deduzione di euro 2.900,00 per figli a carico è sostituita con quella di euro 3.450,00 per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni, di euro 3.700,00 per ciascun figlio portatore di handicap e di euro
3.200,00 per il primo figlio se l’altro genitore “manca” fisicamente o giuridicamente. Se tali condizioni
concorrono spetta la deduzione più favorevole. Dal 1° gennaio 2005 dal reddito complessivo si deducono fino ad un importo massimo di euro 1.820,00 - anche le spese documentate sostenute per l’addetto
all’assistenza personale o di una delle persone indicate nell’art. 433 c.c. nei casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana. Le deduzioni sono rapportate al mese e competono da quello in
cui si sono verificate le condizioni per averne diritto a quello in cui cessano. A tal fine è stato inserito nel
mod. 730/2006 il rigo E33. Chi ha deciso di utilizzare la clausola di salvaguardia, per il 2005, può applicare
la normativa in vigore al 31 dicembre 2002 o quella in vigore dal 2004 secondo una scelta di convenienza,
ponderata dal contribuente stesso sulla base del confronto tra i due sistemi d’imposizione."
* Funzionario Tributario dell'Area di Staff della Direzione Regionale della Sicilia - Agenzia delle Entrate