servizio caf 730
Transcript
servizio caf 730
Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 Servizio “Caf 730” Prot. 1690 INFORMATIVA N. 10 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Quadro C: struttura giorni Riferimenti: Istruzioni al modello 730/2004 DATA 18.02.2004 Il quadro C è strutturato, come lo scorso anno, in tre Sezioni in cui si indicano rispettivamente: Sez. I i redditi di lavoro dipendente, di pensione e quelli ad essi assimilati per i quali sono previste delle deduzioni e delle detrazioni d’imposta; Sez. II gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette deduzioni e detrazioni; Sez. III le ritenute subite a titolo di IRPEF, le addizionali regionale e comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro per i redditi indicati precedentemente. ATTENZIONE Rispetto al modello dell’anno scorso nel rigo C4 “Periodo di lavoro” è stata sdoppiata l’indicazione dei giorni riportando separatamente quelli relativi a: • redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali spettano le deduzioni; • redditi di pensione. Si ricorda, infine, che contestualmente all’introduzione della no tax area sono anche stati modificati gli importi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione. NUOVE DEDUZIONI EX ART. 10-BIS TUIR A partire dal 1° gennaio 2003, è stato dato l'avvio al primo modulo della Riforma fiscale che ha ridisegnato il sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche. Le novità introdotte hanno comportato una rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito, accompagnata dall'introduzione di una particolare deduzione (la cosiddetta "no tax area"), finalizzata a garantire la progressività dell'imposizione. q DEDUZIONE GENERICA Il comma 1, articolo 10-bis, TUIR, prevede l’attribuzione, indipendentemente dal tipo di reddito e del periodo nel quale lo stesso è stato prodotto nel corso dell’anno, di una deduzione “generica”, pari a € 3.000,00. RIPRODUZIONE VIETATA Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605 Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Informativa n. 10 - pagina 2 di 4 “dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di € 3.000,00". q DEDUZIONE SPECIFICA Cumulativamente a tale deduzione di base è prevista una deduzione specifica di: • € 4.500,00 a favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati (comma 2, art. 10-bis); • € 4.000,00 a favore dei percettori di reddito di pensione (comma 3, art. 10-bis). NOTA BENE Le deduzioni specifiche di cui sopra: • non sono cumulabili tra loro; • devono essere rapportare al periodo di lavoro o pensione (in giorni). TIPOLOGIA DEDUZIONI € 3.000,00 generica specifica SPETTA SEMPRE PER INTERO € 4.000,00 o € 4.500,00 DA RAPPORTARE A GIORNI Redditi di lavoro dipendente percepiti per l’opera prestata nel periodo 12 giugno 2003 - 10 settembre 2003. La deduzione di lavoro dipendente (€ 4.500,00) deve essere rapportata a giorni (91 giorni). Deduzione potenzialmente spettante = € 4.500,00 x 91 = € 1.121,92 ESEMPIO 365 In caso di contemporaneo percepimento, nel corso del 2003, di redditi da lavoro dipendente e pensione, al contribuente deve essere riconosciuta la sola deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole. Ovviamente, nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente e pensione siano riferiti a diversi periodi dell’anno, spetteranno entrambe le deduzioni, ognuna rapportata al periodo di lavoro o pensione considerato. Un contribuente, lavoratore dipendente dal 01/01/2003 al 31/08/2003, va in pensione con decorrenza 01/09/2003. Deduzione potenzialmente spettante = € 4.500,00 x 243 + € 4.000,00 x 122 = € 4.332,88 365 365 ESEMPIO RIPRODUZIONE VIETATA Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Informativa n. 10 - pagina 3 di 4 DIPENDENTI CESSATI NEL 2003 La situazione sopra descritta (attribuzione per intero della deduzione generica pari a € 3.000,00) si verifica nel caso in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa per tutto l'anno. Infatti, in tale situazione, pur essendo la deduzione generica attribuita pro quota in ogni singolo periodo di paga, alla fine dell'anno la stessa viene attribuita per intero al dipendente. Tale circostanza può non verificarsi invece nel caso in cui il dipendente abbia cessato la propria attività nel corso del 2003. Infatti, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di periodo di lavoro di durata inferiore all’anno, il sostituto d’imposta è tenuto ad attribuire la deduzione generica rapportata ai giorni di lavoro: sostanzialmente, quindi, la deduzione generica viene assegnata al lavoratore solo in modo parziale (salvo che il contribuente stesso non richieda al proprio datore di lavoro di goderne per intero in sede di conguaglio). La circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E sul punto recita che: "Tenuto conto che le condizioni di spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione non devono essere dichiarate dal dipendente appare coerente rapportare al periodo di durata del rapporto di lavoro anche la deduzione di 3.000 euro. Peraltro, considerato che la norma attribuisce il diritto alla deduzione a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, il dipendente potrà fruire della parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio". Questo comporta come naturale conseguenza che, se il rapporto di lavoro cessa in corso d'anno e quindi prima che la deduzione complessivamente spettante sia completamente attribuita in tutti i periodi di paga dell'anno, il dipendente si vedrà attribuita solo una parte della deduzione a cui ha effettivamente diritto. Per recuperare la parte restante sono possibili quattro alternative: Ø recupero in sede di conguaglio: il dipendente può richiedere al proprio datore (dal quale si è dimesso) di tener conto dell'intero importo della deduzione generica nella fase di conguaglio che si realizza con la chiusura del rapporto. Al pari, il dipendente che, abbandonato il precedente lavoro, trova un altro impiego nel corso del 2003, può chiedere all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati dal precedente sostituto di imposta in sede di operazioni di conguaglio di fine anno. In tale sede verrà inoltre attribuita la deduzione generica totale; Ø presentare il modello 730/2004: questo naturalmente implica che il lavoratore abbia in essere un nuovo rapporto di lavoro al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi; Ø presentare il modello 730/2004 congiunto: lo stesso risultato del punto precedente può essere raggiunto, nell'ipotesi in cui il contribuente si avvalga della possibilità di presentare il modello 730/2004 in forma congiunta con il proprio coniuge. In tal modo il contribuente potrà recuperare la deduzione spettante pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente (il rapporto di lavoro dovrà naturalmente sussistere per l'altro coniuge); Ø presentazione del modello Unico 2004. ATTENZIONE L'argomento in esame sarà oggetto di prossima trattazione (con esemplificazioni pratiche) in quanto riveste particolare importanza dal punto di vista della consulenza offerta da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale. In taluni casi, infatti, il dipendente pur rientrando nelle casistiche di esonero, deve essere indirizzato alla presentazione della dichiarazione per recuperare la parte di deduzione generica (e quindi d’imposta) non fruita. RIPRODUZIONE VIETATA Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Informativa n. 10 - pagina 4 di 4 COMPILAZIONE MOD. 730/2004 - RIGO C4 A rigo C4 va indicato il numero di giorni del periodo di lavoro per il quale si ha diritto alle deduzioni per lavoro dipendente o pensione. Come già anticipato, rispetto allo scorso anno nel rigo C4 è stata introdotta una casella nella quale indicare i giorni per i quali spettano la deduzione per redditi di pensione. NOTA BENE Nel rigo C4 sono dunque presenti due celle: Ø colonna 1: è riservata all’indicazione dei giorni per i quali spettano le deduzioni per lavoro dipendente; Ø colonna 2: è riservata all’indicazione dei giorni per i quali spettano le deduzioni per i redditi di pensione. Tale differenziazione è stata effettuata per consentire un calcolo corretto delle nuove deduzioni per lavoro dipendente e di pensione. NOTA BENE Si ricorda che con il nuovo meccanismo previsto dalla no tax area il numero dei giorni influisce solo sulle deduzioni specifiche (€ 4.500,00 ed € 4.000,00) previste per redditi di lavoro dipendente o di pensione ma non sulla deduzione generica e sulle detrazioni eventualmente spettanti per tali tipologie di redditi. Per determinare il numero di giorni per i quali spettano le deduzioni per lavoro dipendente o pensione si può fare riferimento a quanto indicato: • al punto 6 della “Sezione Dati fiscali – Parte B” del CUD 2004, per i redditi di lavoro dipendente; • al punto 7 della “Sezione Dati fiscali – Parte B” del CUD 2004, per i redditi di pensione. Il numero di giorni da indicare a colonna 1 e 2 del rigo C4 non può essere complessivamente superiore a 365. Qualora siano stati compilati diversi righi, nel rigo C4 deve essere indicato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta. RIPRODUZIONE VIETATA Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161