scarica l `allegato
Transcript
scarica l `allegato
Determinazione della base imponibile IRAP: elementi del rapporto di lavoro deducibili e non deducibili Componenti deducibili - Somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a singole categorie dei dipendenti e dei collaboratori nei limiti della deducibilità IRPEF di cui all’art. 100 del TUIR comma 1 (beni e servizi potenzialmente fruibili dalla generalità dei dipendenti, indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro, e dai collaboratori). Vi rientrano, per esempio, le somme erogate a terzi per l’acquisto degli indumenti di lavoro (scarpe, tute ecc.), per il servizio di mensa e trasporto collettivo e per il viaggio, il vitto e l’alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in trasferta; – somme erogate ai dipendenti e collaboratori a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per l’adempimento delle mansioni lavorative nei limiti della deducibilità IRPEF di cui all’art. 95 del TUIR, comma 1-ter (trattasi dei rimborsi spese a piè di lista, vale a dire somme anticipate dai dipendendi e collaboratori per spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro e per spese sostenute per vitto, alloggio e viaggio in occasione delle trasferte); – premi INAIL, compresi quelli dovuti per i dirigenti, gli sportivi professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi, i contributi assicurativi contro gli infortuni dovuti all’IPSEMA per i marittimi e all’ENPAIA per gli agricoli (istruzioni allegate alla dichiarazione IRAP 2002);1 – spese relative agli apprendisti2 anche nei nuovi 3 percorsi introdotti dal D.Lgs. 276/2003; – spese per i contratti di formazione e lavoro (art. 5, legge 289/2002 – fino al 31.12.2002 nella misura del 70%);2 la deducibilità è estesa anche ai nuovi contratti di inserimento di cui al D.Lgs. 276/2003 (A.E., circ. n. 13/2005); – formazione professionale; – indennità per cessazione dei rapporti di agenzia; – importi spettanti a titolo di oneri del personale distaccato presso terzi; – accantonamenti ad appositi fondi del passivo a fronte delle spese per lavoro ciclico di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili (massimo 5% del costo di ciascuna nave o aeromobile); – borse di studio e altri interventi di sostegno alla formazione erogate dalle regioni e provincie autonome (art. 16, legge 388/2000); – spese relative ai disabili, così come definiti dall’art. 1 della legge 68/1999 (art. 16, legge 388/2000 – A.E., ris. n. 232, 16.7.2002) anche se l’inabilità è riconosciuta in costanza di rapporto di lavoro (ris. A.E. 64/2006). La deducibilità è applicabile per tutti i disabili anche se in numero superiore a quello previsto dalla legge (ris. A.E. 64/2006). Secondo l’A.E. (ris. n. 142/2004) il beneficio è applicabile anche ai lavoratori protetti assunti in base alla precedente disposizione (legge 482/1968); – costi (retribuzione più oneri) sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituite per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo). Vi rientrano anche i soggetti che operano con il rapporto di collaborazione (ris. A.E. 57/2006)3 Componenti non deducibili – Costi per il personale dipendente (art. 2425, comma 1, lett. b), numeri 9 e 14, cod. civ.), comprese per l’intero ammontare le indennità forfettarie e trasferte, anche se non eccedono € 46,48 giornalieri, ovvero € 77,47 per l’estero (fatta eccezione, dal 2003, per le indennità esenti IRPEF previste contrattualmente, erogate dalle imprese autorizzate all’autotrasporto merci – art. 5, legge 289/2002) e i rimborsi forfetari corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, o comunque, preposti a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne lo svolgimento; – costi sostenuti per le indennità chilometriche relative al personale dipendente e ai collaboratori coordinati e continuativi;compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lett. e) del TUIR); – costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; – compensi per prestazioni di lavoro assimilato al lavoro dipendente; – gli utili spettanti agli associati in partecipazione; – compensi per attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR). – costo dei ricercatori residenti all’estero che acquisiscano lo status di “fiscalmente residenti in Italia”, per il periodo d’imposta in cui il ricercatore acquisisce la predetta residenza e i due periodi d’imposta successivi (art. 3, comma 1, D.L. 269/2003, legge 326/2003); – indennità di trasferta e rimborsi spese (a partire dall’1.1.2003) corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (art. 67, comma 1, lett. m); – indennità di trasferta prevista contrattualmente, imprese di autotrasporto merci, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente a norma dell’art. 51 del TUIR ( 46,48/g. per l’Italia; 77,47/g. per l’estero; limiti ridotti di 1/3 ovvero di 2/3 se interviene, rispettivamente, il rimborso a piè di lista del vitto o dell’alloggio o del vitto e dell’alloggio); – deduzione di 2.000 per ciascun lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta (massimo 5 dipendenti) per i soggetti con componenti positivi che concorrono a formare il valore della produzione, nel periodo d’imposta, pari a 400.000; – costi sostenuti per il personale assunto (nel biennio successivo a quello in corso al 31.12.2004) con contratto a tempo indeterminato a condizione che a fine anno risulti un incremento occupazionale (A.E. circ. 7/2006) (fino al periodo d’imposta in corso al 1.12.2008 – legge 80/2005, art. 11-ter). – deduzione forfettaria di 5.000 in ragione d’anno4 ( 10.000, regioni del sud più Abruzzo e Molise)5, per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato (dal febbraio 2007 per il 50% e dal mese di luglio per il 100%); – deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (dal febbraio 2007 per il 50% e dal mese di luglio per il 100%)4; – deduzione maggiorata per le donne rientranti nel concetto di lavoratore svantaggiato per l’U.E. 1 Sono ammessi in deduzione i soli contributi contro gli infortuni sul lavoro il cui obbligo è previsto dalla legge (sono quindi esclusi i premi versati a compagnie assicurative anche se finalizzate a coperture di rischi professionali). 2 Nel caso in cui il contratto relativo agli apprendisti e quello per formazione e lavoro o di inserimento si trasformi nel corso del periodo d’imposta in contratto di lavoro a tempo indeterminato, le spese ammesse in deduzione sono quelle relative al solo periodo relativo al contratto di formazione o di apprendistato. 3 Devono essere certificate dal presidente del collegio sindacale o da un revisore dei conti. L’Agenzia delle entrate (circ. n. 13/2005) ha precisato che la citata deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l’insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono un’utilità generica per l’impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (attività finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto). La risoluzione A.E. 82/2006 ha altresì precisato che la disposizione agevolativa trova applicazione nei confronti dei soggetti che svolgono esclusivamente attività di ricerca, a nulla rilevando la circostanza che i progetti risultanti dall’attività svolta siano oggetto di cessione ad altro soggetto. 4 Sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. 5 Sono escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.