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Determinazione della base imponibile IRAP: elementi del rapporto di lavoro deducibili e non
deducibili
Componenti deducibili
- Somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e servizi
destinati alla generalità o a singole categorie dei dipendenti
e dei collaboratori nei limiti della deducibilità IRPEF di cui
all’art. 100 del TUIR comma 1 (beni e servizi
potenzialmente fruibili dalla generalità dei dipendenti,
indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro, e
dai collaboratori). Vi rientrano, per esempio, le somme
erogate a terzi per l’acquisto degli indumenti di lavoro
(scarpe, tute ecc.), per il servizio di mensa e trasporto
collettivo e per il viaggio, il vitto e l’alloggio dei dipendenti o
dei collaboratori in trasferta;
– somme erogate ai dipendenti e collaboratori a titolo di
rimborso analitico delle spese sostenute per l’adempimento
delle mansioni lavorative nei limiti della deducibilità IRPEF
di cui all’art. 95 del TUIR, comma 1-ter (trattasi dei rimborsi
spese a piè di lista, vale a dire somme anticipate dai
dipendendi e collaboratori per spese sostenute
nell’esclusivo interesse del datore di lavoro e per spese
sostenute per vitto, alloggio e viaggio in occasione delle
trasferte);
– premi INAIL, compresi quelli dovuti per i dirigenti, gli sportivi
professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi, i
contributi assicurativi contro gli infortuni dovuti all’IPSEMA
per i marittimi e all’ENPAIA per gli agricoli (istruzioni
allegate alla dichiarazione IRAP 2002);1
– spese relative agli apprendisti2 anche nei nuovi 3 percorsi
introdotti dal D.Lgs. 276/2003;
– spese per i contratti di formazione e lavoro (art. 5, legge
289/2002 – fino al 31.12.2002 nella misura del 70%);2 la
deducibilità è estesa anche ai nuovi contratti di inserimento
di cui al D.Lgs. 276/2003 (A.E., circ. n. 13/2005);
– formazione professionale;
– indennità per cessazione dei rapporti di agenzia;
– importi spettanti a titolo di oneri del personale distaccato
presso terzi;
– accantonamenti ad appositi fondi del passivo a fronte delle
spese per lavoro ciclico di manutenzione e revisione delle
navi e degli aeromobili (massimo 5% del costo di ciascuna
nave o aeromobile);
– borse di studio e altri interventi di sostegno alla formazione
erogate dalle regioni e provincie autonome (art. 16, legge
388/2000);
– spese relative ai disabili, così come definiti dall’art. 1 della
legge 68/1999 (art. 16, legge 388/2000 – A.E., ris. n. 232,
16.7.2002) anche se l’inabilità è riconosciuta in costanza di
rapporto di lavoro (ris. A.E. 64/2006). La deducibilità è
applicabile per tutti i disabili anche se in numero superiore a
quello previsto dalla legge (ris. A.E. 64/2006). Secondo
l’A.E. (ris. n. 142/2004) il beneficio è applicabile anche ai
lavoratori protetti assunti in base alla precedente
disposizione (legge 482/1968);
– costi (retribuzione più oneri) sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo (compresi quelli sostenuti da
consorzi tra imprese costituite per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo). Vi rientrano anche
i soggetti che operano con il rapporto di collaborazione (ris.
A.E. 57/2006)3
Componenti non deducibili
– Costi per il personale dipendente (art.
2425, comma 1, lett. b), numeri 9 e 14,
cod. civ.), comprese per l’intero
ammontare le indennità forfettarie e
trasferte, anche se non eccedono €
46,48 giornalieri, ovvero € 77,47 per
l’estero (fatta eccezione, dal 2003, per
le indennità esenti IRPEF previste
contrattualmente, erogate dalle imprese
autorizzate all’autotrasporto merci – art.
5, legge 289/2002) e i rimborsi forfetari
corrisposti a soggetti che svolgono
attività
sportiva
dilettantistica,
o
comunque, preposti a realizzare lo
svolgimento
delle
manifestazioni
sportive
e
ad
assicurarne
lo
svolgimento;
– costi sostenuti per le indennità
chilometriche relative al personale
dipendente e ai collaboratori coordinati
e continuativi;compensi per prestazioni
di lavoro autonomo occasionale (art.
67, comma 1, lett. e) del TUIR);
– costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa;
– compensi per prestazioni di lavoro
assimilato al lavoro dipendente;
– gli utili spettanti agli associati in
partecipazione;
– compensi per attività commerciali non
esercitate abitualmente (art. 67, comma
1, lett. i), del TUIR).
– costo dei ricercatori residenti all’estero che acquisiscano lo
status di “fiscalmente residenti in Italia”, per il periodo
d’imposta in cui il ricercatore acquisisce la predetta
residenza e i due periodi d’imposta successivi (art. 3,
comma 1, D.L. 269/2003, legge 326/2003);
– indennità di trasferta e rimborsi spese (a partire
dall’1.1.2003) corrisposti a soggetti che svolgono attività
sportiva dilettantistica (art. 67, comma 1, lett. m);
– indennità di trasferta prevista contrattualmente, imprese di
autotrasporto merci, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente a norma dell’art. 51 del
TUIR ( 46,48/g. per l’Italia; 77,47/g. per l’estero; limiti ridotti
di 1/3 ovvero di 2/3 se interviene, rispettivamente, il
rimborso a piè di lista del vitto o dell’alloggio o del vitto e
dell’alloggio);
– deduzione di
2.000 per ciascun lavoratore dipendente
impiegato nel periodo d’imposta (massimo 5 dipendenti) per
i soggetti con componenti positivi che concorrono a formare
il valore della produzione, nel periodo d’imposta, pari a
400.000;
– costi sostenuti per il personale assunto (nel biennio
successivo a quello in corso al 31.12.2004) con contratto a
tempo indeterminato a condizione che a fine anno risulti un
incremento occupazionale (A.E. circ. 7/2006) (fino al
periodo d’imposta in corso al 1.12.2008 – legge 80/2005,
art. 11-ter).
– deduzione forfettaria di 5.000 in ragione d’anno4 ( 10.000,
regioni del sud più Abruzzo e Molise)5, per ogni lavoratore
occupato a tempo indeterminato (dal febbraio 2007 per il
50% e dal mese di luglio per il 100%);
– deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi
ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (dal febbraio
2007 per il 50% e dal mese di luglio per il 100%)4;
– deduzione maggiorata per le donne rientranti nel concetto di
lavoratore svantaggiato per l’U.E.
1
Sono ammessi in deduzione i soli contributi contro gli infortuni sul lavoro il cui obbligo è previsto dalla
legge (sono quindi esclusi i premi versati a compagnie assicurative anche se finalizzate a coperture di rischi
professionali).
2
Nel caso in cui il contratto relativo agli apprendisti e quello per formazione e lavoro o di inserimento si
trasformi nel corso del periodo d’imposta in contratto di lavoro a tempo indeterminato, le spese ammesse in
deduzione sono quelle relative al solo periodo relativo al contratto di formazione o di apprendistato.
3
Devono essere certificate dal presidente del collegio sindacale o da un revisore dei conti.
L’Agenzia delle entrate (circ. n. 13/2005) ha precisato che la citata deduzione può essere operata sia con
riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l’insieme delle attività
di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono un’utilità
generica per l’impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e
sviluppo (attività finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto). La risoluzione A.E. 82/2006 ha
altresì precisato che la disposizione agevolativa trova applicazione nei confronti dei soggetti che svolgono
esclusivamente attività di ricerca, a nulla rilevando la circostanza che i progetti risultanti dall’attività svolta
siano oggetto di cessione ad altro soggetto.
4
Sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
di scarico e della raccolta
e smaltimento rifiuti.
5
Sono escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta
e smaltimento rifiuti.