L`Unità Multidisciplinare Diagnosi Funzionale
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L`Unità Multidisciplinare Diagnosi Funzionale
L’Unità Multidisciplinare composta da Medico Specialista Neuropsichiatria Infantile Terapisti della Riabilitazione Provvede alla stesura di una Diagnosi Funzionale Operatori Sociali La Diagnosi Funzionale Comprende Si articola Tiene presente Dati Anagrafici. Diagnosi Clinica Aspetto Cognitivo Caratteristiche: Familiari, Ambientali, ecc…. Anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota della persona Aspetto Affettivo/Relazional Aspetto Linguistico Motorio Prassico Neuropsicologico Autonomia Personale e sociale L’Unità Multidisciplina La Famiglia Altri specializzati Insegnanti curricolari e insegnanti specializzati Redigono il Profilo Dinamico Funzionale Che comprende Descrizione del funzionamento dell’alunno Prognosi dello sviluppo a breve e medio termine analizzando i seguenti parametri: cognitivo Affettivo relazionale Comunicazionale Breve Termine: Sei mesi Linguistico Sensoriale Motorio prassico Medio termine: Due anni Neuropsicologico Autonomia Apprendimento L’Unità Multidisciplinare La Scuola La Famiglia Spec.ti altri l.104 92-art.13 In base alla loro competenza e conoscenza propongono gli interventi finalizzati alla realizzazione del diritto alla educazione ed istruzione- alla integrazione scolastica e sociale dell’alunno diversamente abile. P.E.I. Fanno propri gli strumenti analogici Integrano tutti gli interventi Riabilitativi Redigono un PEI Educativi Scolastici familiari Scolastici extra familiari Dalla Diagnosi Funzionale al Piano educativo individualizzato DIAGNOSI FUNZIONALE: Legislazione di Riferimento: C.M. 258/1983; Legge 104/1992; DPR 24 feb 1994 Componenti Interessate: Unità Multidisciplinare ASL Contenuto: Gli Operatori socio-sanitari formulano una diagnosi che tenga conto particolarmente delle potenzialità dell’alunno, considerate secondo precisi parametri. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE:: Legislazione di Riferimento: CM 262/1988; Legge 104/1992; DPR 24 feb 1994 Componenti Interessate: Unità Multidisciplinare ASL, docenti curricolari e di sostegno, familiari dell’alunno Contenuto: Dopo un primo periodo di inserimento scolastico, gli operatori redigono un profilo dell’alunno sulla base della diretta osservazione. Il profilo dovrà comprendere la descrizione delle difficoltà e l’analisi dello sviluppo potenziale, desunto da precisi parametri PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: Legislazione di Riferimento: C.M. 258/1983; CM 262/1988; Legge 104/1992; DPR 24 feb 1994 Componenti Interessate: Operatori Sanitari ASL, docenti curricolari e di sostegno, operatore psicopedagogico (ove presente),familiari dell’alunno Contenuto: Sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi e dal profilo, gli operatori interessati redigono un documento in cui sono descritti gli interventi educativi e didattici che devono tener conto della disabilità, delle conseguenti difficoltà, delle potenzialità disponibili. FASI DI LAVORO PER LA STESURA DEL PEI IDENTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE D’INGRESSO DELL’ALUNNO Fascicolo personale della scuola di provenienza. Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale. CONOSCENZA DELL’ALUNNO Osservazione Sistematica e valutazione di: a) Interessi, bisogni funzionali, autonomia e socializzazione b) Difficoltà, disabilità (DF) c) Potenzialità d) Livello di sviluppo nelle varie aree di apprendimento PROFILO DINAMICO FUNZIONALE SCUOLA: Individuazione e indicazione degli obiettivi generali. ASL: Individuazione e indicazione degli obiettivi Tipo di intervento, interazione tra docenti, materiale didattico, luogo e tempo d’azione Interventi terapeutici, riabilitativi, assistenze, luoghi e tempi di azione. ATTUAZIONE DEL PIANO: Scopo: Integrazione scolastica e recupero delle capacità relazionali e strumentali, dello svantaggio culturale, in riferimento ai punti a,b,c,d. VERIFICA: (mensile, quadrimestrale , finale) Valutazione complessiva, riformulazione del PEI nei suoi obiettivi Il GRUPPO "H" D'ISTITUTO (di studio e di lavoro) – Art. 15, 2° comma, legge l04/92 A) Composizione: la normativa non indica il numero dei membri, ma soltanto le categorie di rappresentanza: Insegnanti : poiché i docenti di sostegno sono membri di diritto, i designandi - a cura del collegio docenti - sono insegnanti di cattedra. Operatori dei servizi: data la genericità, si può fare riferimento allo psicopedagogista (se c'è) e al servizio sociale dell'ente locale. Famigliari: per un concreto coinvolgimento, vanno considerati in equa misura i rappresentanti delle famiglie di alunni PDH e quelli delle famiglie senza PDH. Studenti: Sono comunque da preferire studenti con almeno 18 anni, per non creare contestazioni per le delibere approvate dal Gruppo con il voto dei minori di età. Al regolamento d'Istituto (riveduto ed integrato per l'occasione) o al Piano Educativo d'Istituto (che resta annuale) o alla Carta dei servizi (se già attuata) spetta il compito di fissare, mancando una norma specifica: il numero dei componenti per ciascuna categoria di rappresentanza (UIC,AIAS,ANFAS,..); le modalità di designazione o di elezione; la periodicità degli incontri; gli obiettivi prioritari del piano annuale di lavoro. Durata dell'incarico: anno scolastico, fatte salve le ipotesi di riconferma. B) Chi presiede il Gruppo "H": la L.104/92 non stabilisce a chi va conferito l'incarico di Coordinatore del gruppo. Per buona regola, i membri stessi dovrebbero procedere alla designazione. Attualmente, la soluzione più praticata si rifà al Preside o al suo delegato, cosi come avviene per i Consigli di classe. Ma tale criterio non è omologabile data la partecipazione di membri esterni e presenta inconvenienti, perché il Preside viene ad assumere una duplice funzione tra organo proponente e organo decidente (essendo dirigente scolastico). Pur senza chiamare in causa il principio di incompatibilità, l'azione del Preside, nel caso in cui non facesse parte del Gruppo "H" (non avendolo espressamente indicato neppure la L. 104/92), offrirebbe maggiori garanzie. C) Competenze del gruppo H: (mutuate anche dal Gruppo H del Provveditorato Studi) 1° - Esaminare la situazione dei singoli alunni PDH inseriti ed inserendi nella scuola, per verificare le loro condizioni e per favorire il sistema di accoglienza, valutando gli adattamenti da apportare alla struttura scolastica, la scelta dell'aula, le opportunità di assegnazione alla classe, gli interventi da adottare per l'uso della palestra, del refettorio, dei laboratori, dei servizi igienici ecc. 2° - Formulare proposte al Preside per la richiesta al Provveditorato dei posti di sostegno in organico di diritto e dei posti in deroga al rapporto 1 a 4; 3° - Ripartire, con criteri congruenti, le ore complessive di sostegno assegnate all'inizio d'anno, alla scuola, per gli alunni PDH; 4° - Pronunciarsi preliminarmente sulla bozza dei singoli piani educativi individualizzati (PEI), tenendo conto che la redazione ufficiale dei medesimi va attuata con l'osservanza della collegialità prevista dall'art. 5, 2° comma, del DPR 24/2/94, senza n°. In detta occasione, sono da stabilire anche: I criteri (o cautele) per l'eventuale partecipazione del PDH alle visite d'istruzione-gitemanifestazioni-iniziative varie riguardanti la classe in cui sono inseriti i PDH o la scuola nel suo complesso (vedi programmazione didattico-educativa) : La periodicità delle revisioni (di solito, bimestrale) da apportare al PEI, per gli opportuni adattamenti in itinere, e alla ripartizione delle ore di sostegno assegnate a ciascun PDH all'inizio dell'anno scolastico. 5° - Formulare richieste motivate, tramite istituto, per il fabbisogno più urgente. Ad esempio: Per attrezzature particolari, sussidi protesici e didattici, materiale di lavoro (es. schede braille per i non vedenti), ecc. Richiesta da inviare al provveditorato, all'ente locale ed anche alle associazioni di categoria. Per eventuali contatti, d'intesa con la famiglia interessata, con i Centri di riabilitazione, con ASL e col GLIP, per le problematiche più complesse; Per accordi sull'orario compatibile, qualora il PDH abbia necessità di frequentare nella giornata anche un centro terapeutico o assistenziale (es. centri socio-educativi). 6° - Concorrere alla formulazione del Profilo dinamico - funzionale. In base all'art.4 DPR 24.2.94, il profilo è redatto oltre che dai sanitari anche "dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola... con la collaborazione dei familiari dell'alunno". Ne consegue che alcuni membri del Gruppo H sono già parte in causa. 7° - Stabilire contatti col GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) per consulenza, proposte di corsi di aggiornamento, "giornate" celebrative di sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica, confronti sulle esperienze in atto e sui metodi applicati, orientamento scolastico e lavorativo, ecc. 8° - Concordare, prima della fine dell'anno scolastico, i criteri per la valutazione dei PDH, collaborare alla stesura delle relazioni di ammissione o di non ammissione agli esami; suggerire iniziative per migliorare il sistema di accoglienza e di integrazione. . . Insegnanti di sostegno Per quanto riguarda gli aspetti giuridico-amministrativi si rimanda alle leggi 517/1977 (artt. 2 e 7), 270/1982 (art. 12), 148/1990 (artt. 4 e 6), per gli orientamenti generali e organizzativi alla C.M. 199/1979. In termini operativi si ricorda: • che gli insegnanti di sostegno partecipano a pieno titolo alla elaborazione e alla verifica di tutte le attività nel Consiglio di interclasse e nel Collegio dei docenti; • che il ruolo dell'insegnante di sostegno non deve essere subordinato a quello dell'insegnante di classe; • che la responsabilità dell'integrazione dell'alunno handicappato e dell'azione educativa è in modo paritario dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti di classe e della comunità scolastica; • che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del «progetto educativo individualizzato» (di cui invece devono farsi carico tutti i docenti) e tanto meno identificarlo con funzioni assistenziali o custodialistiche; • che spetta agli insegnanti di classe evitare i «tempi vuoti» che si verificano nella vita scolastica degli handicappati quando l'insegnante di sostegno non è presente; • che gli insegnanti di sostegno devono avere il supporto di interventi psicopedagogici; • che gli stessi insegnanti di sostegno devono essere insegnanti «specializzati» sia dal punto di vista pedagogico sia sotto il profilo psico-sociale. L'insegnante di sostegno, che ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione, ha soprattutto il compito di operare a livello del team dei docenti per rappresentare correttamente i bisogni formativi dell'alunno handicappato sul piano relazionale, cognitivo, sociale. Circa questa figura sono intervenute ulteriori disposizioni {Art. 40, legge 27 dicembre 1997, n. 449). È assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, mediante il ricorso alla flessibilità organizzativa e funzionale delle classi (legge 59/97) e la possibilità di assumere, a tempo determinato, insegnanti in presenza di disabili in situazione di gravità. In particolare si stabiliscono: • la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80%, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-98; • i criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed eventualmente tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabilite con le ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola; • i progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap che sono approvati dai Provveditori agli studi, i quali possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni nonché per l'aggiornamento del personale. La Legge Finanziaria 2002 (L. 28/12/01, n. 448, art. 22) nel contesto di norme generali sugli organici del personale docente, ha ulteriormente modificato il rapporto tra insegnanti di sostegno e alunni disabili: il dirigente scolastico regionale ha il compito di assegnare il personale alle scuole «assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap, correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche» (quindi si è soppresso il rapporto 1:138). Questa norma, che lega il numero degli insegnanti di sostegno esclusivamente al numero effettivo degli allievi in situazione di handicap anziché al numero complessivo di alunni, comporterà difficoltà applicative. Nota: Gli alunni handicappati nell'anno scolastico 1999/2000 sono stati 124.155, gli insegnanti di sostegno 60.457 con un rapporto di 1 docente ogni 2,8 alunni; se si tiene conto che la popolazione scolastica è di 7.920.000 alunni, secondo la proporzione di 1 insegnante di sostegno per ogni 138 alunni vi sarebbe una eccedenza di circa 3.000 posti di sostegno.