L`Unità Multidisciplinare Diagnosi Funzionale

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L`Unità Multidisciplinare Diagnosi Funzionale
L’Unità Multidisciplinare
composta da
Medico
Specialista
Neuropsichiatria
Infantile
Terapisti della
Riabilitazione
Provvede alla stesura di una
Diagnosi Funzionale
Operatori
Sociali
La Diagnosi Funzionale
Comprende
Si articola
Tiene presente
Dati Anagrafici.
Diagnosi Clinica
Aspetto Cognitivo
Caratteristiche:
Familiari,
Ambientali,
ecc….
Anamnesi
fisiologica e
patologica
prossima e remota
della persona
Aspetto
Affettivo/Relazional
Aspetto Linguistico
Motorio Prassico
Neuropsicologico
Autonomia
Personale e sociale
L’Unità
Multidisciplina
La Famiglia
Altri
specializzati
Insegnanti
curricolari e
insegnanti
specializzati
Redigono il
Profilo Dinamico Funzionale
Che comprende
Descrizione del
funzionamento
dell’alunno
Prognosi dello sviluppo a
breve e medio termine
analizzando i seguenti
parametri:
cognitivo
Affettivo relazionale
Comunicazionale
Breve Termine:
Sei mesi
Linguistico
Sensoriale
Motorio prassico
Medio termine:
Due anni
Neuropsicologico
Autonomia
Apprendimento
L’Unità
Multidisciplinare
La Scuola
La Famiglia
Spec.ti altri
l.104 92-art.13
In base alla loro competenza e conoscenza
propongono gli interventi finalizzati alla realizzazione
del diritto alla educazione ed istruzione- alla
integrazione scolastica e sociale dell’alunno
diversamente abile.
P.E.I.
Fanno propri gli
strumenti analogici
Integrano tutti gli
interventi
Riabilitativi
Redigono un PEI
Educativi
Scolastici
familiari
Scolastici
extra
familiari
Dalla Diagnosi Funzionale al Piano educativo individualizzato
DIAGNOSI FUNZIONALE:
Legislazione di Riferimento:
C.M. 258/1983; Legge 104/1992; DPR 24 feb 1994
Componenti Interessate:
Unità Multidisciplinare ASL
Contenuto:
Gli Operatori socio-sanitari formulano una diagnosi che tenga conto particolarmente delle
potenzialità dell’alunno, considerate secondo precisi parametri.
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE::
Legislazione di Riferimento:
CM 262/1988; Legge 104/1992; DPR 24 feb 1994
Componenti Interessate:
Unità Multidisciplinare ASL, docenti curricolari e di sostegno, familiari dell’alunno
Contenuto:
Dopo un primo periodo di inserimento scolastico, gli operatori redigono un profilo dell’alunno sulla
base della diretta osservazione. Il profilo dovrà comprendere la descrizione delle difficoltà e
l’analisi dello sviluppo potenziale, desunto da precisi parametri
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO:
Legislazione di Riferimento:
C.M. 258/1983; CM 262/1988; Legge 104/1992; DPR 24 feb 1994
Componenti Interessate:
Operatori Sanitari ASL, docenti curricolari e di sostegno, operatore psicopedagogico (ove
presente),familiari dell’alunno
Contenuto:
Sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi e dal profilo, gli operatori interessati redigono un
documento in cui sono descritti gli interventi educativi e didattici che devono tener conto della
disabilità, delle conseguenti difficoltà, delle potenzialità disponibili.
FASI DI LAVORO PER LA STESURA DEL PEI
IDENTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE
D’INGRESSO DELL’ALUNNO
Fascicolo personale della scuola di provenienza. Diagnosi
Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale.
CONOSCENZA DELL’ALUNNO
Osservazione Sistematica e valutazione di:
a) Interessi, bisogni funzionali, autonomia e
socializzazione
b) Difficoltà, disabilità (DF)
c) Potenzialità
d) Livello di sviluppo nelle varie aree di
apprendimento
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
SCUOLA:
Individuazione e indicazione degli
obiettivi generali.
ASL:
Individuazione e indicazione degli
obiettivi
Tipo di intervento, interazione tra
docenti, materiale didattico, luogo e
tempo d’azione
Interventi terapeutici, riabilitativi,
assistenze, luoghi e tempi di azione.
ATTUAZIONE DEL PIANO:
Scopo: Integrazione scolastica e recupero delle capacità relazionali e strumentali,
dello svantaggio culturale, in riferimento ai punti a,b,c,d.
VERIFICA: (mensile, quadrimestrale , finale)
Valutazione complessiva, riformulazione del PEI nei suoi obiettivi
Il GRUPPO "H" D'ISTITUTO (di studio e di lavoro) – Art. 15, 2° comma, legge l04/92
A) Composizione: la normativa non indica il numero dei membri, ma soltanto le categorie di
rappresentanza:
Insegnanti : poiché i docenti di sostegno sono membri di diritto, i designandi - a cura del
collegio docenti - sono insegnanti di cattedra.
Operatori dei servizi: data la genericità, si può fare riferimento allo psicopedagogista (se c'è) e al
servizio sociale dell'ente locale.
Famigliari: per un concreto coinvolgimento, vanno considerati in equa misura i rappresentanti delle
famiglie di alunni PDH e quelli delle famiglie senza PDH.
Studenti: Sono comunque da preferire studenti con almeno 18 anni, per non creare contestazioni per
le delibere approvate dal Gruppo con il voto dei minori di età.
Al regolamento d'Istituto (riveduto ed integrato per l'occasione) o al Piano Educativo d'Istituto (che
resta annuale) o alla Carta dei servizi (se già attuata) spetta il compito di fissare, mancando una
norma specifica:
il numero dei componenti per ciascuna categoria di rappresentanza (UIC,AIAS,ANFAS,..);
le modalità di designazione o di elezione;
la periodicità degli incontri;
gli obiettivi prioritari del piano annuale di lavoro.
Durata dell'incarico: anno scolastico, fatte salve le ipotesi di riconferma.
B) Chi presiede il Gruppo "H": la L.104/92 non stabilisce a chi va conferito l'incarico di
Coordinatore del gruppo. Per buona regola, i membri stessi dovrebbero procedere alla designazione.
Attualmente, la soluzione più praticata si rifà al Preside o al suo delegato, cosi come avviene per i
Consigli di classe. Ma tale criterio non è omologabile data la partecipazione di membri esterni e
presenta inconvenienti, perché il Preside viene ad assumere una duplice funzione tra organo
proponente e organo decidente (essendo dirigente scolastico).
Pur senza chiamare in causa il principio di incompatibilità, l'azione del Preside, nel caso in cui non
facesse parte del Gruppo "H" (non avendolo espressamente indicato neppure la L. 104/92),
offrirebbe maggiori garanzie.
C) Competenze del gruppo H: (mutuate anche dal Gruppo H del Provveditorato Studi)
1° - Esaminare la situazione dei singoli alunni PDH inseriti ed inserendi nella scuola, per verificare
le loro condizioni e per favorire il sistema di accoglienza, valutando gli adattamenti da apportare
alla struttura scolastica, la scelta dell'aula, le opportunità di assegnazione alla classe, gli interventi
da adottare per l'uso della palestra, del refettorio, dei laboratori, dei servizi igienici ecc.
2° - Formulare proposte al Preside per la richiesta al Provveditorato dei posti di sostegno in
organico di diritto e dei posti in deroga al rapporto 1 a 4;
3° - Ripartire, con criteri congruenti, le ore complessive di sostegno assegnate all'inizio d'anno, alla
scuola, per gli alunni PDH;
4° - Pronunciarsi preliminarmente sulla bozza dei singoli piani educativi individualizzati (PEI),
tenendo conto che la redazione ufficiale dei medesimi va attuata con l'osservanza della collegialità
prevista dall'art. 5, 2° comma, del DPR 24/2/94, senza n°. In detta occasione, sono da stabilire
anche:
I criteri (o cautele) per l'eventuale partecipazione del PDH alle visite d'istruzione-gitemanifestazioni-iniziative varie riguardanti la classe in cui sono inseriti i PDH o la scuola nel suo
complesso (vedi programmazione didattico-educativa) :
La periodicità delle revisioni (di solito, bimestrale) da apportare al PEI, per gli opportuni
adattamenti in itinere, e alla ripartizione delle ore di sostegno assegnate a ciascun PDH all'inizio
dell'anno scolastico.
5° - Formulare richieste motivate, tramite istituto, per il fabbisogno più urgente. Ad esempio:
Per attrezzature particolari, sussidi protesici e didattici, materiale di lavoro (es. schede braille per i
non vedenti), ecc. Richiesta da inviare al provveditorato, all'ente locale ed anche alle associazioni di
categoria.
Per eventuali contatti, d'intesa con la famiglia interessata, con i Centri di riabilitazione, con ASL e
col GLIP, per le problematiche più complesse;
Per accordi sull'orario compatibile, qualora il PDH abbia necessità di frequentare nella giornata
anche un centro terapeutico o assistenziale (es. centri socio-educativi).
6° - Concorrere alla formulazione del Profilo dinamico - funzionale. In base all'art.4 DPR 24.2.94, il
profilo è redatto oltre che dai sanitari anche "dai docenti curricolari e dagli insegnanti
specializzati della scuola... con la collaborazione dei familiari dell'alunno". Ne consegue che
alcuni membri del Gruppo H sono già parte in causa.
7° - Stabilire contatti col GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) per consulenza,
proposte di corsi di aggiornamento, "giornate" celebrative di sensibilizzazione ed informazione
dell'opinione pubblica, confronti sulle esperienze in atto e sui metodi applicati, orientamento
scolastico e lavorativo, ecc.
8° - Concordare, prima della fine dell'anno scolastico, i criteri per la valutazione dei PDH,
collaborare alla stesura delle relazioni di ammissione o di non ammissione agli esami; suggerire
iniziative per migliorare il sistema di accoglienza e di integrazione. . .
Insegnanti di sostegno
Per quanto riguarda gli aspetti giuridico-amministrativi si rimanda alle leggi
517/1977 (artt. 2 e 7), 270/1982 (art. 12), 148/1990 (artt. 4 e 6), per gli orientamenti
generali e organizzativi alla C.M. 199/1979.
In termini operativi si ricorda:
• che gli insegnanti di sostegno partecipano a pieno titolo alla elaborazione e alla
verifica di tutte le attività nel Consiglio di interclasse e nel Collegio dei docenti;
• che il ruolo dell'insegnante di sostegno non deve essere subordinato a quello
dell'insegnante di classe;
•
che la responsabilità dell'integrazione dell'alunno handicappato e dell'azione
educativa è in modo paritario dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti di classe e
della comunità scolastica;
• che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del
«progetto educativo individualizzato» (di cui invece devono farsi carico tutti i
docenti) e tanto meno identificarlo con funzioni assistenziali o custodialistiche;
• che spetta agli insegnanti di classe evitare i «tempi vuoti» che si verificano nella
vita scolastica degli handicappati quando l'insegnante di sostegno non è presente;
• che gli insegnanti di sostegno devono avere il supporto di interventi psicopedagogici;
• che gli stessi insegnanti di sostegno devono essere insegnanti «specializzati» sia dal
punto di vista pedagogico sia sotto il profilo psico-sociale.
L'insegnante di sostegno, che ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione,
ha soprattutto il compito di operare a livello del team dei docenti per rappresentare
correttamente i bisogni formativi dell'alunno handicappato sul piano relazionale,
cognitivo, sociale.
Circa questa figura sono intervenute ulteriori disposizioni {Art. 40, legge 27 dicembre
1997, n. 449).
È assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati
al tipo e alla gravità dell'handicap, mediante il ricorso alla flessibilità organizzativa e
funzionale delle classi (legge 59/97) e la possibilità di assumere, a tempo
determinato, insegnanti in presenza di disabili in situazione di gravità.
In particolare si stabiliscono:
• la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni
handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia,
assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80%,
della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-98;
• i criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed
eventualmente tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di
assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabilite con le ordinanze del Ministero
della Pubblica Istruzione, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di
sostegno in ciascun grado di scuola;
• i progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi
ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di
handicap che sono approvati dai Provveditori agli studi, i quali possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e
dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali
allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni nonché per
l'aggiornamento del personale.
La Legge Finanziaria 2002 (L. 28/12/01, n. 448, art. 22) nel contesto di norme
generali sugli organici del personale docente, ha ulteriormente modificato il rapporto
tra insegnanti di sostegno e alunni disabili: il dirigente scolastico regionale ha il
compito di assegnare il personale alle scuole «assicurando una distribuzione degli
insegnanti di sostegno all'handicap, correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti
portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche» (quindi si è soppresso il
rapporto 1:138).
Questa norma, che lega il numero degli insegnanti di sostegno esclusivamente al
numero effettivo degli allievi in situazione di handicap anziché al numero
complessivo di alunni, comporterà difficoltà applicative.
Nota: Gli alunni handicappati nell'anno scolastico 1999/2000 sono stati 124.155, gli
insegnanti di sostegno 60.457 con un rapporto di 1 docente ogni 2,8 alunni; se si
tiene conto che la popolazione scolastica è di 7.920.000 alunni, secondo la
proporzione di 1 insegnante di sostegno per ogni 138 alunni vi sarebbe una
eccedenza di circa 3.000 posti di sostegno.