Ristrutturazione edilizia: detrazione fiscale possibile anche ne

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Ristrutturazione edilizia: detrazione fiscale possibile anche ne
Ristrutturazione edilizia: detrazione fiscale possibile anche negli anni successivi
È errata la tesi del giudice di merito che, in relazione alla ristrutturazione edilizia, ritenga che la
detrazione fiscale sia riferibile al singolo intervento di ristrutturazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20501 del 12 ottobre 2016.
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto al contribuente la detrazione d'imposta per le spese di
ristrutturazione di immobile sostenute nell'anno 1999 e portate in detrazione sulle imposte dovute per
l'anno 2001. L'atto veniva impugnato dinanzi alla CTP di Firenze, che accoglieva il ricorso del contribuente. Tuttavia, poi in sede di appello l’ufficio delle entrate ne usciva vittorioso. A questo punto
il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione.
Il contribuente si è difeso sostenendo che la CTR ha ritenuto che le spese sostenute nel 1999 non
possono essere riconosciute ai fini della detrazione fiscale prevista dalla legge n. 449/1997 perché
mera prosecuzione dei pagamenti relativi a lavori effettuati nel1998, per i quali il contribuente aveva
già goduto per intero della detrazione massima prevista dalla legge. Tale interpretazione, a parere del
contribuente, é errata perché in contrasto con la ratio e con la lettera dell'art. 1 L. 449/1997; la detrazione é prevista per l'intero ammontare massimo per ogni annualità, anche in relazione al medesimo
intervento edilizio. Tale interpretazione é confermata, a contrario, anche dalle modifiche normative
intervenute successivamente.
Ebbene la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente precisando che ai sensi dell'art. 1, co. 1
L. 449/1997, "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo
delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni
di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze...". Al comma 2 è previsto che la detrazione venga ripartita in quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi (ma è
consentito anche ripartirle in dieci quote annuale). Il contribuente ripartì le spese sostenute nell'anno
1998 e nell'anno 1999, per un ammontare complessivo superiore a centocinquanta milioni di lire (non
superato nella singola annualità).
Orbene, la Corte evidenzia che il legislatore ha imposto un tetto massimo di spese detraibili, relative
ad uno o più tra le tipologie di intervento previsti, concernenti la singola unità immobiliare. Come a
dire, per ogni unità immobiliare le spese per gli interventi possono essere portate in detrazione fino a
concorrenza di 150 milioni. Tuttavia non vi è nel testo di legge alcuna indicazione circa la indefettibile
correlazione tra tetto massimo ed annualità, nel senso che l'ammontare massimo debba valere quale
che sia il periodo durante il quale si sostengono le spese di ristrutturazione. Per contro, poiché le
detrazioni operano sulle imposte relative alla singola annualità, l'assenza di un esplicito limite alla
replicabilità della detrazione allorquando le spese si protraggano per più annualità non consente di
condividere l'interpretazione dell'ufficio erariale.
L'assunto della CTR per il quale la detrazione sarebbe riferibile al singolo intervento di ristrutturazione non trova riscontro nel testo della legge che, come correttamente rilevato dal ricorrente, stabilisce una connessione solo tra spese sostenute e entità della detrazione; a differenza di quanto il legislatore si è preoccupato di precisare successivamente con l'art. 9, co. 1 1. 28.12.2001, n. 448, il quale
specifica che "nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano
nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998 ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni". In conclusione, il ricorso del contribuente è stato accolto.