Norma 11.11. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

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Norma 11.11. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento
Norma 11.11. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento
Principi
Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.
Riferimenti normativi
Artt. 118, 124 l.f.
Criteri applicativi
Durante la procedura di fallimento il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la
sospensione delle funzioni. Del pari è sospeso l’esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento attribuiti dalla
legge al collegio sindacale e ai sindaci individualmente.
Tuttavia, permanendo in carica, il collegio sindacale può essere chiamato a svolgere le proprie funzioni
limitatamente alle eventuali attività poste in essere dagli organi sociali che siano da considerarsi compatibili
con l’esistenza della procedura fallimentare. Nel corso della procedura fallimentare i sindaci partecipano
pertanto alle eventuali adunanze degli organi sociali (quali, a titolo esemplificativo, l’assemblea chiamata a
deliberare in ordine alla trasformazione o il consiglio di amministrazione convocato per deliberare in merito
alla proposta di concordato fallimentare) e sono legittimati a presentare reclamo contro i decreti del giudice
delegato e del Tribunale ai sensi dell’art. 26 l.f.
Nonostante la sospensione delle principali funzioni di controllo, anche in tale ipotesi trovano comunque
applicazione le regole generali in ordine alla cessazione dall’ufficio (cfr. Norma 1.6), ivi inclusa la disciplina della
rinuncia all’incarico.
Qualora l’ordinamento ricolleghi situazioni impeditive all’aver rivestito per un certo arco di tempo la carica di
sindaco in imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate, il relativo termine va riferito alla data di
apertura della procedura di fallimento (o equiparata).
Commento
La dichiarazione di fallimento non produce l’estinzione dell’ente, né la cessazione degli organi sociali; la
dichiarazione di fallimento non è inclusa tra le cause di scioglimento della società.
La procedura fallimentare non produce l’automatica estinzione della società, come si evince dall’art. 118 l.f.,
a mente del quale il curatore fallimentare nei casi di chiusura della procedura previsti nei numeri 3 e 4 chiede
la cancellazione della società dal Registro delle imprese, e dall’art. 124 l.f. che riconosce all’impresa fallita, al
ricorrere di determinate condizioni, la legittimazione a presentare la proposta di concordato.
La circostanza che la procedura fallimentare non produca neppure la cessazione o la decadenza dei sindaci si
desume, a contrario, dall’art. 200 l.f. che nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa espressamente
prevede la cessazione degli organi sociali (con la sola eccezione del caso in cui la società proponga un
concordato ex art. 214 l.f.); non sussiste, invece, alcuna analoga previsione in tema di fallimento della società.
Durante la procedura fallimentare il collegio sindacale rimane dunque in carica, ma entra in uno stato di
parziale “quiescenza”, nel corso del quale lo svolgimento dell’attività di vigilanza ex art. 2403 c.c. rimane
sospeso.
L’espletamento dell’attività di vigilanza ex art. 2403 c.c. risulta, infatti, incompatibile con il ruolo svolto dagli
organi della procedura dal momento che la legge fallimentare affida in via esclusiva al giudice delegato e, in
seconda istanza, al Tribunale fallimentare i compiti di direzione e di vigilanza dell’operato del curatore (art. 42
l.f).
Non essendovi coincidenza tra fallimento della società ed estinzione della medesima, si potrebbe verificare
che, in presenza di residuo attivo (per avvenuto pagamento integrale dei creditori oppure a seguito di
concordato fallimentare), i soci optino per la ripresa dell’attività con quel patrimonio residuo ovvero
procedano a una ricapitalizzazione o anche, infine, deliberino lo scioglimento della società e la nomina dei
liquidatori. Al ricorrere di queste circostanze o in caso di revoca del fallimento, eventualità invero assai rare
nella prassi, il collegio sindacale riassume la propria funzione e i relativi poteri.
Con riferimento alle fattispecie impeditive che la disciplina speciale talora ricollega all’aver rivestito per un
certo arco di tempo la carica di sindaco in società ed enti falliti o soggetti a procedure equiparate, è destinato
ad assumere rilievo soltanto il periodo decorso anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento (o di
apertura della procedura equiparata), restando per contro del tutto irrilevante la permanenza in carica nel
corso della procedura.