giurisprudenza e pareri - Ordine Avvocati Milano
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GIURISPRUDENZA E PARERI DEL CONSIGLIO E DEL C.N.F. a cura di Remo Danovi Tenuta albi - Requisito della condotta. Per l'iscrizione all'albo degli avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata e competente ad accertarlo è il C.d.O. che procede ad una valutazione discrezionale. Deve pertanto essere annullata la decisione del C.d.O. di rigetto della domanda di iscrizione all'albo, motivata dal semplice richiamo ad una sentenza penale di patteggiamento, e pertanto carente della dovuta valutazione dei fatti posti a base della sentenza medesima. (Consiglio naz. forense, 4 luglio 2002, n. 91) Tenuta albi - Iscrizione. Il termine di tre mesi decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un albo degli avvocati, previsto dall'art. 31 r.d.l. n. 1578/1933, entro il quale il Consiglio dell'Ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e il suo inutile decorrere, configurabile come silenzio-rigetto, consente, entro dieci giorni, il ricorso al C.N.F. che deciderà nel merito dell'iscrizione. Il termine di quindici giorni previsto dall'art. 37 r.d.l. n. 1578/1933 per il deposito della decisione del C.d.O. in materia di iscrizione o cancellazione all'albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina l'inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l'impugnazione dinanzi al C.N.F. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver «sentito» l'interessato nelle sue giustificazioni, con assegnazione di un termine non minore di 10 giorni per presentare le deduzioni ed eventualmente proporre istanza per la presentazione di testimoni o l'audizione personale. Per l'iscrizione all'albo degli avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata e competente ad accertarlo è il C.d.O. che procede ad una valutazione discrezionale. (Nella specie è stata annullata la decisione del C.d.O. che rigettava la domanda di iscrizione senza una sufficiente motivazione e peraltro facendo riferimento a fatti illeciti molto remoti nel tempo e per i quali era intervenuta sentenza penale di assoluzione). (Consiglio naz. forense, 17 luglio 2002, n. 104) Dovere di probità e correttezza - Falsificazione ed utilizzo di documenti. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che realizzi e utilizzi un documento falso. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della cancellazione in sostituzione della sanzione della radiazione al professionista che aveva falsificato il bollettino di pagamento all'Ordine della tassa annuale di iscrizione e aveva dichiarato di avere provveduto al pagamento inviando come prova a documentazione il bollettino falso). (Consiglio naz. forense, 4 luglio 2002, n. 93) Dovere di correttezza e lealtà - Attività in periodo di sospensione. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto l'avvocato che eserciti attività professionale nel periodo di sospensione disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Consiglio naz. forense, 29 maggio 2002, n. 80) Diritto di informazione - Pubblicazione di sito internet. È legittima la divulgazione in un articolo di stampa (che trattava di studi multimediali) del sito internet relativo ad uno studio legale in cui vengano illustrate le modalità di utilizzo del collegamento e si faccia comunque riferimento ad un eventuale incarico fiduciario che potrà essere affidato al professionista titolare; per contro pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nel suo sito internet enfatizzi le attività dello studio con un messaggio autocelebrativo e autocompiaciuto volto all'accaparramento di clientela. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento agli avvocati nel cui sito internet venivano rilevate, tra le altre, tali affermazioni «siete entrati in un vero e proprio studio legale», «con una differenza rispetto a qualsiasi studio della vostra città»). (Consiglio naz. forense, 18 giugno 2002, n. 82) Diritto di difesa - Espressioni offensive verso la controparte. Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l'avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo. (Nella specie è stato assolto l'avvocato che nella comparsa conclusionale aveva parlato di truffe e «cattivi costumi» della «mala sanità» privata). (Consiglio naz. forense, 6 giugno 2002, n. 81) Dovere di colleganza e collaborazione. La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore all'inizio del procedimento ed essendo contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell'attuazione dei loro fini istizuzionali. (Nella specie la sanzione è stata ridotta alla censura). (Consiglio naz. forense, 4 luglio 2002, n. 90) Rapporti con la parte assistita - Ritardata consegna di somme. Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che ritardi nella consegna di una somma ricevuta in ragione del mandato ove tale comportamento sia stato determinato dall'esigenza di concludere nel migliore dei modi, nell'interesse del cliente, il mandato ricevuto. (Nella specie è stato assolto l'avvocato che aveva differito l'incontro per il pagamento del debito del cliente alla data in cui era garantito l'intervento di un funzionario di banca per evitare il pignoramento). (Consiglio naz. forense, 4 luglio 2002, n. 95) Rapporti con la parte assistita - Trattenimento somme - Illecito deontologico. L'avvocato che trattenga illegittimamente un libretto di risparmio al portatore avuto in via fiduciaria dal cliente per provvedere al pagamento delle sue spese funerarie pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto. (Consiglio naz. forense, 17 luglio 2002, n. 109) Rapporti con il magistrato. Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l'esistenza di un esposto presentato nei confronti dell'organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l'iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Consiglio naz. forense, 30 agosto 2002, n. 116) Elezioni forensi. Il ricorso al C.N.F. ex art. 382 del 1944 avverso i risultati delle elezioni dei consigli territoriale dese essere notificato per la corretta instaurazione del contraddittorio a pena di inammissibilità, al C.d.O. come organo emanante e ad almeno uno degli eletti affinché sia salvaguardata l'esigenza degli stessi di tutelare il loro interesse alla conservazione dell'esito elettorale. (Nella specie sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi che non erano stati né notificati, né comunicati al C.d.O. e agli avvocati eletti). (Consiglio naz. forense, 23 luglio 2002, n. 113) Elezioni forensi - Delibera di elezione delle cariche istituzionali del C.d.O. È inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la delibera di elezione delle cariche istituzionali del C.d.O.; il C.N.F., infatti, è competente a conoscere esclusivamente sui ricorsi tassativamente attribuitigli dalla legge e tra questi non rientra l'impugnabilità della delibera relativa alla nomina delle cariche istituzionali, che potrà essere impugnata, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le regole previste per gli atti e i collegi arbitrali. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la nomina a Presidente e segretario del C.d.O. argomentato con una presunta incompatibilità, peraltro inesistente, per avere i due professionisti assunto l'incarico di assessori e consiglieri in enti pubblici territoriali). Non rientra nelle ipotesi di incompatibilità, prevista dall'art. 3 l.p. n. 1578/1933, per i dipendenti e per coloro che comunque abbiano un ufficio retribuito con stipendio gravante sul bilancio dello Stato o di enti controllati l'incarico di assessore provinciale e consigliere comunale essendo questa una carica onoraria politica, che non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e che prevede un trattamento economico dalla natura prevalentemente indennitaria, equiparato soltanto quoad mesuram a quello dei dipendenti statali. (Consiglio naz. forense, 23 luglio 2002, n. 115) Procedimento disciplinare - Decisione di archiviazione. Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare infatti, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l'iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d'appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Consiglio naz. forense, 18 giugno 2002, n. 86) Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.O. Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli dell'Ordine territoriali ha natura amministrativa e non giurisdizionale in quanto, rappresentando lo stesso Consiglio i gruppi professionali offesi dal comportamento di un loro membro, non si pone come estraneo, o con criteri di terzietà, nei confronti dei soggetti della controversia. Nei giudizi disciplinari dinanzi al C.N.F., giudice speciale, il Consiglio dell'Ordine territoriale, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria in quanto portatore dell'interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso e impugnato, ed è, per la medesima ragione, legittimato a impugnare presso la Corte di Cassazione le decisioni disciplinari emesse dal C.N.F. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54-56 r.d.l. n. 1578/1933 e 59-68 r.d.l. n. 37/1934 nella parte in cui conferiscono al C.d.O. locale, che ha emesso la decisione disciplinare di costituirsi dinanzi al C.N.F. e di proporre ricorso alle S.U. della Cassazione avverso le sue decisioni. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità della parte e pertanto la rinuncia all'esposto da parte degli esponenti in primo grado non implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento stesso. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, svolga con negligenza il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sull'attività svolta. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Consiglio naz. forense, 17 luglio 2002, n. 100)