giurisprudenza e pareri - Ordine degli Avvocati di Milano

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GIURISPRUDENZA E PARERI
DEL CONSIGLIO E DEL C.N.F.
a cura di Remo Danovi
Praticante avvocato - Iscrizione.
Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche
devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai
praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità,
ex art. 3 l.p., la domanda di iscrizione al registro speciale dei
praticanti avvocati del professionista dipendente dell'arma dei
carabinieri. (Nella specie sia per l'espresso disposto normativo, art. 3
l.p., che ritiene incompatibile con l'iscrizione all'albo qualunque
impiego od ufficio retribuito sul bilancio dello stato, sia per il dovere
di riservatezza e segretezza ai quali l'avvocato e il praticante sono
tenuti, è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista
capitano dei Carabinieri che, per il ruolo ricoperto, era obbligato a
riferire all'autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e
subordinazione gerarchica).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 171).
Tenuta albi - Abilitazione al patrocinio.
La concessione della abilitazione temporanea al patrocinio ha
un preciso limite, di sei anni, oltre il quale non sono possibili
proroghe, considerando che soltanto il superamento dell'esame di
abilitazione consente il normale esercizio della professione di
avvocato; inoltre tale cessazione non opera automaticamente ma
deve essere disposta con atto formale del C.d.O.
Il provvedimento amministrativo di dichiarazione di cessazione
dell'abilitazione al patrocinio, non determina alcuna violazione del
diritto di difesa costituzionalmente garantito in quanto, comunque,
gli atti posti in essere dal professionista prima della dichiarazione di
cessazione del patrocinio mantengono la loro efficacia; pertanto è
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 8 r.d.l. n. 1578/33 in relazione all'articolo 24 della
costituzione.
(Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 160).
Tenuta albi - Condotta specchiatissima ed illibata.
Il requisito della condotta specchiatissima e illibata, necessario
per l'iscrizione all'albo professionale, non è di per sé da escludere
per la sola presenza di un procedimento o di una decisione penale a
carico dell'interessato, ma deve essere valutato autonomamente e
discrezionalmente dal consiglio dell'ordine in sede di accertamento
dei requisiti. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all'iscrizione
al professionista su cui incombeva un procedimento penale per
ingiurie, considerando che le stesse erano state pronunciate nel corso
di una lite e dopo la provocazione e le minacce altrui e che il
comportamento tenuto poteva considerarsi occasionale).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 202).
Avvocato e praticante - Gestione di uno studio associato.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
il praticante avvocato che gestisca di fatto uno studio associato con
colleghi avvocati, risultandone il vero titolare e svolgendo attività
preclusa alla sua competenza, che trattenga documenti avuti in
ragione del mandato e ne condizioni la restituzione al pagamento
della parcella, che usi espressioni sconvenienti e offensive in atti di
causa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della
sospensione per mesi dodici).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
l'avvocato che costituendo una associazione professionale con il
praticante consenta a quest'ultimo di svolgere attività di competenza
dell'avvocato, accreditandola, peraltro, come svolta da professionista
abilitato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della
sospensione per mesi tre e della censura ai due professionisti che,
per un lungo tempo il primo e un tempo molto breve il secondo,
avevano partecipato alla predetta associazione).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 200)
Procedimento disciplinare - Fase preliminare.
La mancata audizione del professionista incolpato nella fase
preliminare istruttoria, non essendo prevista dalla legge
professionale, non determina invalidità del procedimento
disciplinare per il quale, peraltro, è sufficiente che l'incolpato sia
posto in grado di conoscere le incolpazioni e di contraddire,
esplicando l'attività di difesa nel dibattimento.
(Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 153).
Procedimento disciplinare - Norme deontologiche.
È legittimo il richiamo a norme deontologiche approvate
successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente
perseguito, ove le stesse non abbiano carattere innovativo ma
ricognitivo e il comportamento considerato sia riconducibile al
dovere di dignità e decoro già deontologicamente tutelati.
(Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 157).
Procedimento disciplinare - Decisione di archiviazione.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto
inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l'impugnazione è
consentita solo avverso le decisioni che concludono un
procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l'iscritto
contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte di
appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da
quelli indicati non è ammissibile.
(Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 163).
Procedimento disciplinare - Conflitto di competenza.
Il conflitto positivo di competenza è ammissibile solo nella
ipotesi in cui entrambi i consigli abbiano aperto procedimento
disciplinare nei confronti del professionista e il C.N.F. sia chiamato
a deliberare a chi spetti tra i due la competenza. Deve, pertanto,
dichiararsi l'inammissibilità della proposizione del conflitto di
competenza nelle ipotesi in cui solo un consiglio abbia aperto il
procedimento disciplinare, comunicando all'interessato e al P.M.
l'apertura del procedimento con la formulazione del capo di
incolpazione e del relativo addebito (dovendosi in questa ipotesi
applicare il principio della prevenzione).
La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo
dell'iscrizione dell'incolpato, ovvero dal luogo in cui si sono
verificati i fatti oggetto della incolpazione, secondo il principio della
prevenzione, e la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo
abbia dato inizio al procedimento.
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 188)
Procedimento disciplinare - Impedimento a comparire.
L'impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O.
nell'ambito di un procedimento disciplinare (con conseguente
richiesta di rinvio) non può ritenersi sussistente qualora sia sorretta
dalla semplice adduzione di un qualsiasi fatto soggettivo, essendo,
invece, necessaria la sussistenza di un giustificato motivo di assenza
che ponga l'interessato nella obiettiva impossibilità di presenziare
alla seduta. (Nella specie è stato ritenuto inidoneo a giustificare il
rinvio il fatto che l'attività didattica universitaria fosse sospesa per le
vacanze natalizie).
Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di
rinvio l'asserita impossibilità di partecipare alla udienza da parte del
difensore, per motivi di salute, ove nel fascicolo non vi sia traccia
della nomina dello stesso a difensore e l'addotto motivo di salute non
sia documentato.
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 209).
Azione disciplinare - Rinuncia.
L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti e
pertanto la rinuncia all'esposto da parte degli esponenti o l'eventuale
consenso delle parti alla transazione economica non condiziona e
non implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento stesso.
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 199).
Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O.
Il diritto di manifestare le proprie opinioni e anche quello di
critica nei confronti dell'organo istituzionale di appartenenza deve
essere esercitato nei limiti della correttezza e decoro. Pertanto, pone
in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato
che usi espressioni sconvenienti e offensive nei confronti del C.d.O.,
a nulla rilevando il fatto che le stesse siano pronunciate fuori
dall'udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione
dell'avvertimento nei confronti del professionista che, in una
conversazione fuori dall'udienza, aveva affermato « noi avvocati non
possiamo fare nulla perché abbiamo un C.d.O. di inetti, incapaci,
buoni a niente »).
(Consiglio naz. forense, 26 giugno 2003, n. 166).
Rapporti con i colleghi - Espressioni offensive.
Nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa è consentito al
professionista di fare riferimento a fatti, situazioni e procedure che
lo stesso ritenga rilevanti ai fini della decisione, mentre è
deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che
utilizzi, depositandoli fuori termine, documenti aventi carattere
denigratorio nei confronti del collega con illazioni sulla posizione
dello stesso.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
l'avvocato che usi espressioni offensive e sconvenienti in un esposto
presentato al Consiglio dell'ordine nei confronti di un collega a nulla
rilevando il fatto che tali espressioni siano state una reazione al
comportamento altrui, potendo questo rilevare ai soli fini della
determinazione della sanzione. (Nella specie, proprio in
considerazione della provocazione ricevuta dal collega, la sanzione
della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione
dell'avvertimento).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 172).
Rapporti con i colleghi - Registrazione di conversazione.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante,
perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun
professionista è tenuto, l'avvocato che registri la conversazione
telefonica avuta con il collega di controparte che lo chiamava per
proporre un accordo transattivo tra i rispettivi rappresentati. (Nella
specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 207).
Rapporti con i colleghi - Dovere di riservatezza.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il
professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal
collega e contenente una proposta transattiva, a nulla rilevando
l'eventualità che sulla busta non fosse stata apposta la dicitura «
riservata personale » e che l'avvocato « mittente » non fosse
costituito in giudizio, essendo sufficiente, in relazione alla prima
eccezione, che la dichiarazione di riservatezza fosse contenuta nel
testo della lettera, e, in relazione alla seconda eccezione, il fatto che
comunque l'avvocato fosse associato al collega costituito e avesse
curato le trattative per la definizione bonaria della lite. (Nella specie
è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 189).
Rapporti con la parte assistita - Dovere di fedeltà.
L'avvocato che consigli una azione contro la propria cliente e,
nel giudizio così instaurato, testimoni su circostanze apprese
nell'esercizio del precedente mandato, pone in essere un
comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del
dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto.
(Nella specie è stata confermata la sanzione della censura).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 175).
Rapporti con la parte assistita - Pluralità di azioni per il
pagamento del compenso.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
l'avvocato che, al fine di ottenere un ennesimo provvedimento
ingiuntivo nei confronti della parte per il pagamento del suo
compenso, sottaccia al giudice il precedente provvedimento
ottenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione
dell'avvertimento).
(Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 164).
Rapporti con la controparte - Produzione di documenti in
giudizio.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
l'avvocato che produca, insieme con la comparsa conclusionale,
documenti senza darne atto nel verbale d'udienza, così non
consentendo alla controparte l'esercizio del diritto al contraddittorio.
(Nella specie, anche in considerazione del ravvedimento e delle
scuse formulate dal professionista incolpato, la sanzione della
censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 190).
Rapporti con la controparte - Azioni e intimidazioni.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
l'avvocato che, per ottenere il pagamento dovuto dalla controparte,
rediga e notifichi un atto di citazione in cui, nelle conclusioni, chieda
al giudice la pubblicazione della decisione di condanna, e a cui
accluda un bollettino di conto corrente postale già compilato, con
l'intimazione di pagare a pena del proseguimento dell'azione con
ulteriore aggravio di spese. (Nella specie è stata confermata la
sanzione della censura).
(Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 204).