Italia Oggi - Regione Abruzzo

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Italia Oggi - Regione Abruzzo
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Sovraindebitamento - Boom di istanze per le procedure
di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Ventura-Pagamici da pag. 2
Nuove tecnologie - Il cybercrimine è un salasso per le aziende.
In Italia danni per 9 miliardi
Cerne a pag. 5
Impresa - Avvio di attività e
lavori edili in tempi sprint grazie alla nuova Scia. Si parte dal
1° gennaio 2017
De Stefanis a pag. 16
Affari in Piazza - Compensazioni alle battute finali: il
31/12 scade la possibilità di
recuperare le minusvalenze
dell’Olio a pag. 17
Spendere meglio - Stop alle
attese in coda o in auto in cerca di
parcheggio: le app ottimizzano i
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tempi
Cerne a pag. 18
D
Documenti - I tessti delle sentenze
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Non soltanto per il profitto
La disciplina della società benefit compie un anno. Già operativi 50 enti,
che dovrebbero triplicare nel 2017. Ma non mancano i rischi e i problemi
MARINO LONGONI
[email protected]
DI
L
a società benefit italiana compie
un anno. Fu infatti introdotta
con la legge di Stabilità del 2016
e, pur in presenza di criticità su
alcuni aspetti importanti della disciplina,
sta dimostrando una notevole vitalità.
Sono una cinquantina le società benefit
già operative. Circa la metà è di nuova
costituzione, le altre sono diventate tali
con una modifica allo statuto. Ma entro la
fine del prossimo anno il numero dovrebbe triplicare. E soprattutto c’è, intorno a
questo tema, la massima attenzione degli
operatori professionali più qualificati, dottori commercialisti e avvocati.
Not only for profit, è l’idea attorno a cui
ruota questa forma societaria nata sulla
falsariga della benefit corporation americana del 2007. Si tratta di un ibrido che
dovrebbe coniugare aspetti economici e
sociali dell’impresa: lo statuto deve infatti
indicare, assieme allo scopo di lucro, anche quello di un impatto positivo in termini ambientali o sociali. Tanto che si stanno
mettendo a punto dei metodi per misurare
questo tipo di ricadute aziendali.
Da un punto di vista filosofico la Bcorp si propone di riportare la persona al
centro delle priorità, applicando logiche
«umane» al business e invertendo quindi
la prassi che vede l’applicazione di logiche
«commerciali» alle persone che lavorano
in azienda o che ruotano
intorno ad essa.
Dal punto di vista giuridico non
mancano dubbi
interpretativi su aspetti decisivi
di questa
nuovaformula societaria.
C’è per
esempio
il tema
della
responsabilità
degli amministratori: nello
statuto
si
deve prevedere il perseguimento dello scopo
sociale, se invece
i manager puntano
solo al profitto possono essere soggetti ad azioni di
responsabilità dei soci? Nel
1919 Henry Ford ha dovuto risarcire i soci per aver
destinato, nella gestione
della società, risorse finanziarie
finalizzate
soprattutto all’incremento
dell’occupazione,
invece che alla produzione di utili.
Delicato anche
il tema del
recesso del
socio
in
occasione
del
cambiamento
dell’oggetto
sociale.
Molti
di
questi
dubbi potrebbero
trovare
risposte
nei
decreti
legislativi
in
preparazione per
dare attuazione alla
legge delega del terzo
settore. I primi provvedimenti dovrebbero essere
pronti nel giro di poche
settimane.
Al di là delle questioni giuridiche le discussioni degli addetti ai
lavori sembrano ruo-
tare intorno alla natura informale della
società benefit che non prevede, per ora,
alcuna certificazione formale. Il rischio
potrebbe essere quello di trasformare la
B-corp in un marchio alla moda, in pratica un comodo espediente di marketing,
con un costo di acquisizione modesto, finalizzato esclusivamente a migliorare
l’immagine della società, quindi la vendibilità dei suoi prodotti o la disponibilità
di capitale da parte di investitori molto
interessati agli aspetti etico-ambientali
della produzione.
Un po’ come il bilancio ambientale, adottato da molte aziende più come strumento
di promozione che nella reale convinzione
di misurare le ricadute sociali della propria attività economica.
Negli Stati Uniti si è cercato di rispondere a questo problema con la creazione
di un ente che certifica la presenza dei requisiti di sostenibilità sociale e ambientale e garantisce la legittimità della patente etica che l’impresa si attribuisce. In
Italia si prevede invece che sia l’Antitrust
a vigilare, ma l’Autorità garante ha una
possibilità di azione piuttosto limitata e
non sarebbe in grado di controllare un
numero elevato di imprese. È però probabile che il legislatore, dopo aver valutato
l’impatto creato dalle nuove disposizioni,
si riservi di intervenire per i chiarimenti
o le correzioni che la prassi avranno ritenuto necessari o opportuni.
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SOVRAINDEBITAMENTO
Lunedì 19 Dicembre 2016
Uno strumento utilizzato sempre più per bloccare le azioni esecutive ma senza esiti favorevoli
Debiti, si moltiplicano le istanze
per la composizione della crisi
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DI
Pagina a cura
GABRIELE VENTURA
oom di istanze per
accedere alle procedure di composizione
delle crisi da sovraindebitamento. Ma poi gli esiti
sono quasi sempre nulli. La
maggior parte delle domande vengono infatti presentate solo per bloccare le azioni
esecutive, senza dietro alcun
piano di risoluzione della crisi. Così, quasi tutte le istanze
che arrivano in tribunale restano aperte e giacciono sulla
scrivania dei giudici in attesa
di individuare una soluzione
che spesso non si può trovare, perché risulta impossibile
ricostruire anche solo la reale
situazione di indebitamento
del soggetto richiedente.
Le poche omologazioni, per
contro, spesso non vengono
poi rispettate dal debitore,
che non riesce a sostenere le
rateizzazioni proposte. È il
quadro che emerge dal Tribunale di Milano, dove, dal
1° gennaio 2016 a oggi sono
state presentate 249 istanze,
ben oltre il doppio rispetto
alle 101 arrivate in tutto il
2015. «Gli esiti allo stato sono
pressoché inesistenti rispetto
al fenomeno, che ha una rilevanza sociale importante,
acuita dalla crisi economica
globale», spiega Alida Paluchowski, presidente della
sezione fallimentare del tribunale di Milano. «Moltissimi
procedimenti vengono aperti
solo nella speranza di bloccare
le azioni esecutive, senza alcuna idea di cosa si intende fare
dopo», afferma Paluchoswki,
«il blocco però è possibile solo
quando si presenta una strategia di soluzione, cioè si propone un accordo coi creditori,
un piano del consumatore o la
liquidazione dei beni».
Le domande devono essere
infatti attestate dal professionista sostituto dell’Organismo
di composizione della crisi, che
deve valutare la realizzabilità dell’accordo, la sostenibilità del piano, la buona fede
del debitore. Pertanto, il blocco
non viene concesso «alla sola
domanda di nomina del professionista, cui potrebbe non
seguire più nulla come spesso
succede», sottolinea il presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano.
«Per lo più quindi sono procedure aperte», continua, «in attesa di individuazione di una
soluzione che spesso è difficile
perché non si riesce nemmeno
a ricostruire la situazione reale di indebitamento, per reticenza o ignoranza del debitore
stesso, o perché lo stesso ha
perso i documenti probatori».
Per i pochi procedimenti che
invece hanno prodotto la pre-
B
L’ABC della composizione della crisi da sovraindebitamento
Cos’è
I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono
accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
•
Le procedure
•
•
Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base
di un piano proposto dal debitore
Piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di
accordo con i creditori
Il tribunale ordina determinate forme di pubblicità e provvede all’interpello di
tutti i creditori
Occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il
60% dell’ammontare dei crediti
Accordo
di ristrutturazione
•
Piano
del consumatore
Il tribunale convoca i creditori per la loro audizione ma non per la raccolta di un
voto o consenso
•
•
Cosa deve
contenere il piano
•
•
Quanto il piano
non è ammissibile
•
•
•
Omologazione
Assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545
c.p.c. (es. alimenti, sussidi ecc)
Prevedere il pagamento integrale, ma eventualmente dilazionato, per i tributi
costituenti risorse dell’Unione Europea
Prevedere la possibilità di falcidia di ogni altro credito, compresi quelli privilegiati, purché a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non
inferiore a quello realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni su cui
insiste la causa di prelazione
Il debitore è assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali
«maggiori» codiicate dalla legge fallimentare come aggiornata dalle novelle
2006-2013
ha già fatto ricorso a una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque
anni antecedenti
ha subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi
omologati
vi è incompletezza della documentazione allegata o mancato rispetto dei limiti
previsti dalla normativa
Il giudice omologa il piano quando:
• veriica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono
essere necessariamente soddisfatti
• esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole
prospettiva di potervi adempiere
• esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato
alle proprie capacità patrimoniali
sentazione di una soluzione
«le criticità maggiori», afferma Paluchowski, «nascono
dalla difficoltà di sostenere le
rateizzazioni proposte in concreto. Quindi le istanze sono
connotate da una carenza di
realtà nella proposta che il
debitore elabora pur sapendo
che non potrà mai onorarla.
Ma anche dalla non volontà del debitore di cedere ai
creditori il ricavato di tutti i
propri beni. Il debitore, insomma, pretende di ottenere una
esdebitazione liberatoria pur
trattenendo parte del proprio
patrimonio. Altri piani sono
connotati invece dalla palese
dannosità per alcuni creditori privilegiati della soluzione
offerta a fronte del ricavo ottenibile in sede di esecuzione
forzata ordinaria».
«Il legislatore», conclude
Paluchowski, «dovrebbe decidere cosa fare per coloro che
non hanno un’apprezzabile
possibilità di soddisfare i creditori, ma soprattutto dovrebbe operare una scelta: se cioè
questa procedura ha finalità
di soddisfazione dei creditori
o se è una forma di assistenza
sociale che trasporta a spese
della collettività dei creditori
il recupero del sovraindebitato».
In aiuto dei debitori sono
scesi in campo ormai da tempo i commercialisti, con 51
ordini territoriali su 86 che
hanno attivato un organismo
di composizione della crisi da
sovraindebitamento. Altri,
invece, hanno dato vita a un
organismo congiunto con altri
ordini professionali. Fatto sta
che degli oltre 2.500 gestori
della crisi iscritti al registro
del ministero della giustizia,
oltre il 90 per cento sono commercialisti. I quali, tra l’altro,
contano di poter fare a meno
anche dell’avvocato, la cui
presenza secondo il Cndcec e
alcuni magistrati non sarebbe
condizione di procedibilità della domanda. Si tratta, secondo
i commercialisti, di un risparmio, per il debitore, di 7-800
euro. «Dobbiamo lavorare tanto sulla formazione», afferma
il consigliere Cndcec delegato
alle procedure concorsuali Felice Ruscetta, «il corso di 40
ore è sufficiente per acquisire
il titolo ma per la preparazione dei gestori della crisi sono
necessari ulteriori corsi di formazione che stiamo cercando
di favorire. Gli organismi dei
commercialisti sono ormai diffusi in tutte le regioni. Abbiamo sollecitato i referenti degli
organismi a nominare più di
un professionista per dividere
l’attività, di modo che non si
verifichino conflitti di interessi». Secondo Maria Rachele
Vigani, consigliere Cndcec
delegato alle procedure concorsuali, «le criticità vengono via via assorbite e oggi la
normativa inizia a funzionare.
La procedura ha infatti anche
un aspetto sociale, ma è necessario che l’esdebitazione non
sia facile per reindebitarsi,
ma che serva a sviluppare la
cultura finanziaria per non
ricadere nella stessa situazione. In questo anche i professionisti svolgono un ruolo
fondamentale».
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SOVRAINDEBITAMENTO
Lunedì 19 Dicembre 2016
3
Gli aspetti controversi della procedura in uno studio del Consiglio nazionale commercialisti
Omologa negata, c’è il piano B
DI
Pagina a cura
BRUNO PAGAMICI
l debitore che si vede
negare dal Tribunale
l’omologa dell’accordo di
ristrutturazione, può ricorrere ad una delle restanti
procedure di sovraindebitamento. Per la sistemazione
della sua esposizione verso
i creditori, il debitore può
ricorrere alle procedure, a
seconda dei casi, del «piano
del consumatore» o della «liquidazione del patrimonio».
È quanto si evince da uno
studio di novembre 2016
sugli spetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (legge n. 3/2012)
pubblicato recentemente
dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili sul proprio sito. La commissione di
studio ha messo in evidenza
tale possibilità in caso di
dichiarata inammissibilità
della proposta di accordo di
ristrutturazione, anche se
l’art. 7 della la legge 3/2012
da una prima lettura appare restrittivo, limitando la
volontà di risanamento del
debitore che abbia già fatto
ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di
ristrutturazione del debito.
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I
Accordo di ristrutturazione. Può essere utilizzato
sia dai privati cittadini che
da professionisti, associazioni, start-up innovative,
imprenditori agricoli e piccoli commercianti. Tramite
un avvocato, il debitore si
dovrà rivolgere al tribunale
che avrà il compito di approvare e valutare la richiesta.
La condizione è che nei tre
anni precedenti:
- l’attivo patrimoniale deve
essere inferiore ai 300 mila
euro;
- i ricavi lordi devono assestarsi sotto i 200 mila euro
per ogni esercizio;
- i debiti devono essere inferiori a 500 mila euro.
Inammissibilità della
proposta. L’art. 7 della legge 3/2012 prevede le ipotesi
in cui la proposta di accordo
non è ammissibile. Si tratta di ipotesi strettamente
collegate a situazioni in cui
può versare il debitore (imprenditore, professionista o
consumatore, ente privato,
indifferentemente).
La proposta non è ammissibile se il debitore:
a) è soggetto a procedure
concorsuali diverse dalla ristrutturazione del debito;
b) ha fatto ricorso, nei
precedenti cinque anni, alla
procedura di ristrutturazione del debito;
c) ha subìto, per cause a lui
imputabili, l’annullamento o
risoluzione dell’accordo ovvero la revoca e cessazione
degli effetti dell’omologazione del piano;
La ristrutturazione della crisi
La procedura volontaria di ristrutturazione della crisi è
stata introdotta dalla legge 3/2012
La procedura può essere richiesta da:
• imprenditori non soggetti a procedure fallimentari
Destinatari
• tutti i consumatori e gli altri soggetti non fallibili (famiglie, privati cittadini ecc.)
Per accedere alla procedura il debitore:
1. non deve essere soggetto a procedure fallimentari
Presupposti
2. non deve aver presentato ricorso alla procedura nei
di ammissibilità
5 anni precedenti
Il debitore, rivolgendosi a un «organismo di composizione della crisi», propone ai creditori un accordo per
Accordo
estinguere le obbligazioni e che assicuri il pagamento
dei creditori non rientranti nell’accordo
Il debitore può essere assistito da un avvocato a speOneri
se dello stato (gratuito patrocinio) se in possesso dei
della procedura
requisiti reddituali soggettivi
La proposta di accordo va depositata presso il tribunaOrgani competenti le competente tramite gli «organismi di composizione
della crisi»
La proposta di concordato o accordo prevede:
- ristrutturazione dei debiti
Proposta di accordo
- soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei redditi futuri (es. tfr)
L’accordo è raggiunto con il consenso scritto dei crediAccordo raggiunto
tori che rappresentino almeno il 70% dei crediti
Normativa
d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente
la sua situazione economica
e patrimoniale.
A queste ipotesi di inammissibilità della proposta di
accordo, si aggiungono quelle
relative alla regolarità documentale e quelle previste per
la differente procedura della
liquidazione dei beni.
Tuttavia, numerosi sono
i dubbi interpretativi che
scaturiscono dalla genericità
delle disposizioni in particolar modo per quanto concerne il presupposto di cui alla
lettera b).
Occorre chiarire, in altri
termini, se sia comunque
precluso al debitore proporre una delle procedure di
composizione della crisi o
la liquidazione del patrimonio nei casi in cui abbia già
fruito di questa possibilità
nei cinque anni precedenti,
ovvero se l’inammissibilità
della (nuova) proposta operi
solo ed esclusivamente nei
casi in cui il debitore abbia
già fruito degli effetti esdebitatori conseguenti all’omologazione.
A fronte della scarsa chiarezza del testo normativo,
potrebbe invocarsi il precedente della domanda prenotativa di concordato (art.
161, comma 9, l.f.), laddove
il legislatore ha previsto
l’inammissibilità della domanda quando il debitore,
nei due anni precedenti, ha
presentato altra domanda
prenotativa alla quale non
abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, o l’omologazione dell’(eventuale)
accordo di ristrutturazione.
La legge fallimentare àncora l’inammissibilità della
domanda all’esito negativo
della precedente domanda,
collegato alla dichiarazione
di inammissibilità alla procedura ex art. 162 l.f., ovvero
alla mancata omologazione
dell’accordo di ristrutturazione nel caso in cui, fruendo dei termini concessi dal
tribunale, il debitore abbia
presentato domanda ai sensi
dell’art. 182-bis l.f.
La legge n. 3/2012, differentemente, àncora l’inammissibilità della proposta
all’essere ricorsi ad una delle
procedure di sovraindebitamento.
Le alternative. A fronte del diniego di omologa
dell’accordo di ristrutturazione, al fi ne di conseguire
comunque la sistemazione
della sua esposizione verso
i creditori, il debitore può
depositare ulteriore proposta avente ad oggetto una
delle restanti procedure di
sovraindebitamento:
- il piano del consumatore: è una procedura che, a
differenza dell’accordo di
ristrutturazione, può essere
utilizzato solo da persone
fi siche (sono quindi esclusi
professionisti, associazioni,
start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti).
Il debito non deve dunque
provenire da un’attività professionale o imprenditoriale
e il debitore non deve aver
utilizzato un credito sproporzionato rispetto al suo
patrimonio.
A differenza della procedura di liquidazione del patrimonio, il privato potrà ripagare parzialmente i propri
debiti e non dovrà liquidare
tutti i propri beni per intero.
Il mancato rispetto del piano trasforma la procedura
in quella di liquidazione del
patrimonio;
- la liquidazione del patrimonio: è una procedura
a cui hanno accesso privati,
professionisti e piccoli imprenditori in situazioni di
insolvenza conclamata. Il
debitore metta a disposizione tutti i propri beni (eccetto
quelli impignorabili) e tutti i
propri crediti, eccetto quelli
necessari per mantenere la
famiglia.
Liquidando il proprio patrimonio il debitore quindi
sarà liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. La procedura è accessibile
anche in caso sussistano altre procedure concorsuali in
essere o se si sia già ricorsi
a accordi con i creditori o a
piani del consumatore nei
precedenti cinque anni.
Superare il vincolo. Sul
punto vanno segnalate le
interpretazione fornite da
alcuni tribunali (tribunale
di Cagliari, 11 maggio 2016)
per i quali la locuzione impiegata nell’art. 7, comma 2,
della legge n. 3/2012 dovrebbe ricomprendere sia i casi in
cui alla proposta non abbia
fatto seguito l’ammissione o
l’omologazione, sia i casi in
cui il debitore ammesso alle
procedure abbia potuto fruire dell’effetto esdebitatorio
(tribunale di Prato, 28 settembre 2016).
Con l’importante precisazione che l’interpretazione
più restrittiva (vale a dire
quando alla proposta non
abbia fatto seguito l’ammissione o l’omologazione)
finirebbe per penalizzare
eccessivamente il debitore
non ammesso ad una delle procedure; quest’ultimo,
infatti, non sembra essere
destinatario di limitazioni
all’accesso: ad eccezione di
quella recata dall’art. 14ter, comma 1, della legge n.
3/2012 non esistono previsioni che qualificano le procedure di composizione della
crisi del sovraindebitamento
in termini di alternatività.
Un’attenta lettura dell’art.
14-ter, comma 1, della legge
n. 3/2012, peraltro, dovrebbe condurre a sostenere che
l’alternatività non ha altra
valenza se non quella di
connotare la procedura di
liquidazione come differente
soluzione che il debitore può
scegliere per soddisfare i propri creditori, prescindendo
dal coinvolgimento di questi
ultimi nel procedimento (sia
nell’accordo che nel piano è
previsto, ancorché con differente modalità, il coinvolgimento dei creditori; nella
procedura di liquidazione i
creditori possono effettuare
osservazioni o contestazioni
rispetto al progetto di stato
passivo).
In altri termini, in presenza di una pronuncia di inammissibilità o in presenza di
diniego di omologazione, non
sembrerebbe potersi invocare il noto brocardo «electa
una via, recursus ad alteram
non datur» (scelta una via
non è consentito fare ricorso ad un’altra), ad eccezione
del caso di abusi da parte del
sovra indebitato.
Pertanto, quando il debitore abbia già fruito dell’effetto esdebitatorio per tramite
dell’accesso a una delle procedure, l’inammissibilità
dovrebbe avere un effetto
deterrente, per i cinque
successivi alla prima proposta, a contrarre nuovi
debiti, esplicitandosi pertanto come «sanzione» per
il soggetto che, avendo già
beneficiato delle procedure,
si trovasse nuovamente sovraindebitato.
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N O N S O L O P RO F I T T I
Lunedì 19 Dicembre 2016
Dopo gli Usa il Belpaese è il primo a dotarsi di regole ad hoc. Ma i dubbi non mancano
Piccole società benefit crescono
Nel mondo oltre 2 mila B-corp. In Italia sono circa 50
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DI
Pagina a cura
MARIA CHIARA FURLÒ
untano al raggiungimento del profitto,
ma allo stesso tempo
contribuiscono allo
sviluppo di benefici per la
collettività. Si chiamano «società benefit» in Italia (dove
sono state introdotte dalla
legge di Stabilità 2016) o
«B-corp» negli Usa, dove
sono nate nel 2006. Oggi,
questo tipo di società è in
rapida diffusione in tutto il
mondo: secondo i dati diffusi da B-Lab, l’unico ente di
certificazione non profit che
attualmente certifica le benefit corporation nel mondo, a
livello globale queste società
sono oltre 2 mila (erano 125
nel 2008) e tra loro ci sono
marchi noti come Patagonia
e Kickstarter.
Sono presenti in 50 paesi
e in 130 settori differenti,
impiegano 150 mila persone, con una media di 75 per
ogni azienda, il loro fatturato
complessivo è di 22 milioni
di euro (con una media di 11
milioni per B-corp) e l’Italia è
la loro avanguardia, la seconda community europea dopo
l’Olanda.
Il modello aziendale è tradizionale, hanno un fatturato, fanno utili e se vogliono
si quotano in Borsa. Ma il
business deve essere generato mantenendo i più alti
standard ambientali e sociali
(dai bonus ai dipendenti, al
rispetto per l’ambiente e per
i lavoratori nei paesi in via
di sviluppo).
L’ottica è diversa da quella della corporate social responsibility in quanto questi
valori guidano le strategie
dell’intero core business
dell’azienda e impattano su
tutta la sua filiera.
Le società benefit ad oggi
presenti in Italia sono circa
50 e si stima che nel 2017
possano arrivare a 150. «Attualmente l’Italia è il primo
paese, dopo gli Stati Uniti,
ad aver regolamentato le
benefit corporation con una
normativa specifi ca, contenuta nella legge n. 208 del
28/12/2015 (appunto, la legge di Stabilità del 2016) ai
commi da 376 a 384, segno
che anche nel mondo politico
e imprenditoriale del paese
si sta consolidando l’esigenza di innovare il concetto di
“fare impresa” verso logiche
di reale sostenibilità sia ambientale che sociale». A dirlo
è Davide Bertolli, dottore
commercialista e partner
di Bertolli e Associati che
spiega anche come la nuova
disciplina appaia «ben articolata, per quanto necessiti
di alcune migliorie in merito ad aspetti particolari,
quali le modalità di controllo e verifica degli obblighi di
P
I numeri
Società Beneit ad oggi sono 50 e per il 2017
(in Italia)
se ne stimano 150
B-Corporation
2 mila nel mondo, presenti in
50 paesi e in 130 settori
Dipendenti
150 mila nel mondo (in media
75 a società)
Fatturato
22 mln di euro nel mondo (in
media 11 mln a società)
perseguimento delle finalità
benefiche, l’impianto sanzionatorio ed eventuali agevolazioni in ambito fiscale».
La normativa in questione prevede che le società benefit possano adottare una
qualunque forma societaria
prevista dal codice civile,
indicando, nell’ambito del
proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio
comune che intende perseguire (ad esempio, ambientali, sociali ecc.), bilanciando in tal modo l’interesse dei
soci alla massimizzazione del
profitto con quello degli altri
stakeholders e aderendo ad
una logica che potremmo definire «not only for profit».
A livello di informativa,
è previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale
sul perseguimento del beneficio comune, da allegare
al bilancio societario, che
fornisca la descrizione degli
obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate
dagli amministratori per il
perseguimento del benefi-
Davide Bertolli
cio comune e delle eventuali
circostanze che lo hanno impedito o rallentato, nonché
la valutazione dell’impatto
generato utilizzando uno
specifico standard di valutazione. È infine prevista una
sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che
la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
Questa relazione dovrà poi
essere pubblicata nel sito internet della società, tuttavia
nulla è specificato in merito
alle conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo.
La normativa, al contrario,
«specifica che il mancato perseguimento delle finalità di
beneficio comune è soggetto
alle disposizioni in materia
di pubblicità ingannevole,
di cui al dl n. 145/2007, e
alle disposizioni del codice
del consumo, di cui al dl n.
206/2005, mentre è previsto
un ruolo di controllo attivo
da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, sebbene “nei limiti
delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri
a carico dei soggetti vigilati”, lasciando quindi il dubbio sulla reale efficacia dello
stesso», fa notare Bertolli.
Le società benefit attualmente esistenti in Italia sono
più della metà di nuova costituzione (le altre sono preesistenti all’entrata in vigore
della legge 208/2015).
La nuova forma giuridica
adottata impone, per le società esistenti, una modifica
statutaria che introduca,
nello scopo sociale, accanto
all’attività profit, il perseguimento di una o più attività di
beneficio comune.
Tali attività dovrebbero essere dettagliate nello statuto,
«ma dall’analisi degli statuti
attualmente disponibili, le finalità benefiche risulterebbero descritte in maniera
abbastanza generica», dice
l’avvocato Laura Bellicini,
partner di Legalitax. Le società di questo tipo, aggiunge
l’avvocato, «sono poi tenute
a redigere annualmente
una relazione apposita, da
allegare al bilancio di esercizio dove vengono descritti e
valutati gli obiettivi benefici
perseguiti. Essendo il primo
anno di introduzione della
norma ovviamente queste
relazioni non sono però ancora disponibili».
Riguardo ai vantaggi e alle
criticità connesse la costituzione di questo tipo di società, Bellicini sottolinea positivamente come l’adozione di
un modello così innovativo e
per certi versi rivoluzionario
sia, dal punto di vista legale,
piuttosto semplice «in quanto, si tratta di una modifica
statutaria allo scopo sociale e alla denominazione
(quest’ultima facoltativa),
mentre restano invariate le
altre norme che regolano il
funzionamento della società.
Tuttavia non sono stati chiariti i diritti dei soci che siano
contrari all’adozione di tale
nuovo modello, in particolare
il loro diritto di recesso».
Dal punto di vista fiscale
poi non è stata introdotta alcuna norma specifica il che,
ad avviso dell’avvocato di
Legalitax, potrebbe sollevare dei problemi: «Infatti se,
da una parte, l’adozione di
un modello così rivoluzionario deve avvenire spontaneamente, senza la previsione
di specifiche agevolazioni
fiscali, dall’altra occorre tenere presente che l’attuale
Laura Bellicini
impianto tributario prevede
la deducibilità dei costi solo
se correlati a ricavi imponibili», fa notare Bellicini.
Sempre per quanto attiene
gli aspetti puramente fiscali, secondo il commercialista
Bertolli «si nota un effetto
positivo nella misura in cui
la norma consente di adottare comportamenti imprenditoriali che, in precedenza,
avrebbero potuto essere
oggetto di critiche da parte
dell’amministrazione finanziaria, ad esempio in tema di
anti economicità e transfer
pricing. Si pensi all’acquisto
di beni provenienti da paesi
extra Ue, rispetto a beni del
medesimo tipo, già disponibili sul territorio italiano od
europeo, a costi inferiori».
Anche il fatto che non siano state previste agevolazioni fiscali a sostegno delle
B-corp, secondo Bertolli, «potrebbe essere vantaggioso»,
in quanto renderebbe non
appetibile tale realtà, da parte di soggetti poco trasparenti, riducendo così il pericolo
di abusi. In ultima istanza,
il commercialista rileva una
certa preoccupazione da parte del mondo del non profit in
merito al potenziale rischio
che tale nuova normativa
eserciti un «effetto drenante» di risorse dalle imprese
sociali alle società benefit,
proprio in ragione del contemperamento degli obiettivi
legati al profitto, con quelli
connessi al raggiungimento
dei benefici comuni.
Dall’esame degli statuti
delle società benefit italiane,
effettuato dall’associazione
professionale Societax, che si
occupa di consulenza societaria tributaria integrata ed
ha redatto il primo rapporto
nazionale (promosso da Universitas Mercatorum, Banca
Patrimoni Sella ed Eurispes)
sulle società benefit iscritte
nei Registri delle imprese
alla data del 31 agosto 2016,
sono emerse diverse considerazioni.
Per esempio, lo studio ha
sottolineato l’inadeguatezza
delle indicazioni legislative
relative alla denominazione
sociale, per Societax infatti
«non è chiaro se l’espressione
“società benefit” assuma un
significato tecnico e quindi
in particolare se la sua utilizzazione nel contesto della
denominazione sociale comporti l’assoggettamento della
società al regime speciale e
alla disciplina specifica delle società benefit o se, invece,
sia un’espressione priva di un
significato giuridico specifico
liberamente adottabile da
qualunque società».
Per quanto riguarda l’oggetto sociale, nel rapporto
poi si afferma l’esigenza «di
una precisa indicazione delle
finalità benefit e delle modalità di conseguimento del
beneficio comune, anche al
fine di poter determinare
concretamente l’ambito dei
poteri degli amministratori
e gli eventuali profili di responsabilità conseguente ad
un non corretto bilanciamento tra gli interessi dei soci e
quelli che fanno capo a coloro
che sono i destinatari degli
effetti dell’attività svolta dalla società».
Occorrerebbe infi ne comprendere e analizzare le
ragioni del disinteresse delle società di medio grandi
dimensioni nei confronti
dell’istituto delle società benefit.
E ammesso che vi siano
ostacoli di origine legale, «verificare se si possa procedere
a correzioni tali da rendere
più attraente la prospettiva
dell’acquisizione della qualifica di società benefit», conclude Societax.
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N U OV E T E C N O L O G I E
Lunedì 19 Dicembre 2016
Luned
5
Gli attacchi sul web sono sempre più frequenti ma manca un piano nazionale di contrasto
Cybercrime, salasso in azienda
Per l’Italia un costo di 9 mld tra danni diretti e indiretti
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DI
Pagina a cura
TANCREDI CERNE
rimo dicembre: un
milione di account
Google sono stati
violati da criminali
informatici. I dati rubati
possono arrivare a fruttare
320mila dollari al giorno; 30
novembre: pirati del web si
impossessano di 26.500 dati
di conto corrente dei clienti della lotteria nazionale
britannica (UK National
Lottery Camelot); 28 novembre: 900 mila router di
Deutsche Telekom vengono
neutralizzati da hacker che
isolano per ore i collegamenti telefonici e internet
dell’intera Germania. Due
mesi prima, a settembre,
Yahoo aveva fatto sapere
che i propri server erano
stati messi a ferro e fuoco
in quello che è stato definito il più grande attacco di
cybercrime della storia conclusosi con il furto di mezzo
miliardo di account (nomi,
indirizzi email, numeri di
telefono, date di nascita e
password). Non si tratta di
un bollettino di guerra ma
dell’ordinaria amministrazione in un mondo sempre
più ostaggio del crimine
informatico. In base alle
ultime stime prodotte da
Cybersecurity Ventures
e The Herjavec Group,
i danni causati da crimini
informatici potrebbero arrivare a toccare i 6 mila miliardi di dollari all’anno nel
2021, esattamente il doppio
rispetto ai 3 mila miliardi di
oggi. E l’Italia non sembra
sottrarsi a questo pericolo.
Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, il numero di crimini informatici registrati
ha fatto segnare un incremento del 9% rispetto al
secondo semestre del 2015.
Stando almeno ai dati presentati nell’ultimo rapporto
Clusit secondo cui ad aumentare sono stati soprattutto gli attacchi realizzati
con tecniche banali come i
malware comuni (cresciuti di oltre il 100%) oltre al
phishing e social engineering che hanno registrato
un balzo in avanti di oltre
il 1.500%. Un fiume in piena di insidie per imprese e
cittadini capace di arrivare
a costare oltre 9 miliardi
di euro al sistema Italia,
tra danni diretti e indiretti
stando alle stime effettuate da Andrea Zapparoli
Manzoni, senior manager
della divisione Information
risk management di Kpmg
Advisory. Nonostante questo, la politica italiana sembra ancora del tutto disinteressata dal problema. Tanto
da non aver messo a punto
nessun piano nazionale di
contrasto al cybercrime e
Che impatto hanno avuto gli attacchi di cyber crime?
P
Australia
Canada
Cina
Francia
Germania
India
Italia
Russia
Spagna
Regno Unito
Stati Uniti
Africa
Eurozona
G7
Mondo
Rubato
denaro
Ottenuto dati
inanziari dei
propri clienti
Estorsione
di denaro
Furto
di proprietà
intellettuale
7,4%
12,9%
13,3%
5,6%
6,7%
9,1%
5,9%
5,6%
40,7%
10,7%
20,0%
16,7%
3,3%
72,7%
7,4%
26,0%
33,3%
11,1%
13,3%
54,5%
5,9%
16,7%
33,3%
13,0%
13,5%
14,9%
15,0%
12,5%
17,1%
14,8%
10,7%
46,7%
11,1%
3,3%
45,5%
5,9%
16,7%
6,1%
6,5%
4,1%
5,7%
6,0%
5,0%
10,7%
6,5%
14,9%
30,9%
6,1%
10,4%
10,6%
5,6%
6,1%
2,2%
13,5%
16,8%
5,9%
8,9%
12,1%
Furto di
informazioni
strategiche
per l’azienda
59,3%
2,0%
20,0%
5,6%
3,3%
45,5%
5,9%
11,1%
15,2%
2,2%
2,7%
9,9%
6,4%
3,1%
9,7%
Causato
danni alle
infrastrutture
aziendali
7,4%
33,1%
38,9%
26,7%
17,6%
27,8%
45,5%
28,3%
18,9%
22,4%
31,4%
23,9%
22,3%
Fonte Rapporto Grant Thornton
non aver stanziato un capitolo di spesa dedicato al
rischio informatico all’interno della legge di bilancio.
E questo, proprio mentre i
nostri vicini di casa si stanno attrezzando in maniera
strutturata per contrastare
il fenomeno e proteggere le
proprie industrie e i propri
cittadini. Lo scorso anno il
governo di Parigi ha stanziato un miliardo di euro
per finanziare il contrasto
al cybercrime, mentre Oltremanica il budget destinato
a questa attività è arrivato
addirittura a 2,2 miliardi di
euro di qui ai prossimi cinque anni. L’unica speranza
per il sistema Italia viene
dal settore privato dove gli
investimenti per proteggersi dagli attacchi informatici hanno sfiorato lo scorso
anno i 2 miliardi di euro.
Ancora poco, anzi pochissimo rispetto a quanto registrato in altri Paesi. Dagli
Stati Uniti alla Cina, dalla
Russia all’India, un fiume
in pieno di denaro si sta
orientando verso software e
strategie per limitare i danni provenienti dal web. «Le
tecniche di attacco sfruttano
una generale inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate», ha ammesso il
Garante per la protezione
dei dati personali, Antonello Soro, secondo cui «alla
consapevolezza dei rischi
crescenti non si accompagna in Italia una maggiore
attenzione verso serie politiche di protezione dei dati
e dei sistemi». Al contrario,
secondo il Garante, «risul-
Quanto tempo serve per scoprire l’attacco
Italia
Stati Uniti
Eurozona
G7
Mondo
Immediatamente
76,5%
66,2%
64,1%
65,8%
62,3%
ta davvero inspiegabile la
refrattarietà di molte imprese a proteggere il loro
patrimonio informativo e,
inserendo la sicurezza digitale tra gli asset strategici,
ad assumere la protezione
dei dati quale nuovo fattore
di vantaggio competitivo». A
supporto delle parole di Soro
sono arrivati i dati dell’International Business Report
realizzato da Grant Thornton tra 2.600 capi d’azienda di 37 Paesi secondo cui
nel mondo più di un’impresa
su cinque (21%) ha dovuto
affrontare una forma di
attacco cyber negli ultimi
12 mesi, rispetto al 15% dichiarato dagli stessi intervistati un anno fa, nel 2015.
La ricerca ha inoltre messo
in luce che sono aumentate le percentuali di business che subiscono attacchi
cyber sia nelle economie
del Nord America (dal 18%
nel 2015 al 24% nel 2016)
sia nell’Unione europea
(dal 19 al 32%), così come
in Africa (dal 10 al 29%) e
in Asia e Pacifico (dal 9 al
Dopo 1
giorno
17,6%
13,5%
23,2%
18,5%
20,2%
Dopo 1
settimana
Dopo 1
mese
Dopo 2-6
mesi
6,8%
7,9%
7,2%
9,2%
6,8%
,5%
3,6%
3,6%
1,4%
,1%
,7%
,5%
13%).
13%) «I tentativi di estorestor
sione online tendono a crescere in termini di volumi,
con un impatto finanziario
inizialmente sottostimato»,
ha spiegato Francesco Pastore, amministratore delegato di Grant Thornton
consultants. «Nel tempo le
organizzazioni dovranno
mettere in conto costi complessivi ben maggiori dovuti
a diversi effetti collaterali,
tra cui i danni reputazionali, quelli collegati alle
frodi di dati sensibili dei
clienti e sulle proprietà intellettuali, i danni alle infrastrutture tecnologiche e
fisiche.» Tra gli intervistati
che hanno subito attacchi,
secondo i risultati dell’indagine, la forma più comune
è stato il danneggiamento
di infrastrutture aziendali
(22% delle imprese). Seguono l’utilizzo di blackmail o
estorsioni per ottenere denaro (17%), la frode di informazioni finanziarie legate
ai clienti (12%) o della proprietà intellettuale (11%).
Di qui, la necessità per i
vertici aziendali di schiacschiac
ciare il pedale dell’acceleratore per diventare più
proattivi nella definizione
di strategie e piani per prevenire e gestire gli attacchi
informatici. Tra gli elementi chiave che emergono
dall’International business
report, la reale capacità di
comprensione del valore dei
dati sensibili da proteggere
e di quanto siano accurate
le strategie messe in atto da
tutta l’organizzazione. «Tra
i 2.600 business leader intervistati che hanno subito
un attacco informatico negli
ultimi 12 mesi, circa uno su
otto (13%) ha percepito il reato in corso dopo più di una
settimana mentre per il 4%
degli intervistati la notizia è
giunta dopo più di un mese»,
ha continuato Pastore. «Questi risultati confermano che
in molti casi le strategie e gli
investimenti in cyber security non sono efficaci e che le
aziende sono esposte a rischi
finanziari sottostimati e non
contabilizzati».
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6
FISCO
Lunedì 19 Dicembre 2016
Nella legge di Bilancio la proroga dei termini per la rideterminazione del costo d’acquisto
Terreni al test rivalutazione
Necessari il possesso all’1/1/2017 e la perizia giurata
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DI
Pagina a cura
FABRIZIO G. POGGIANI
iproposta la rivalutazione delle partecipazioni e dei
terreni. Necessari il
possesso dei beni alla data
del prossimo 1° gennaio e la
redazione di una perizia giurata, con versamento della
prima o unica rata dell’imposta sostitutiva unica (8%),
entro il 30/06/2017.
Con la legge di Bilancio
2017 (commi 554 e 555), il
legislatore ripropone l’ennesima proroga dei termini
per la rideterminazione del
costo di acquisto di terreni e
partecipazioni, intervenendo
sul comma 2, dell’art. 2, dl
282/2002 (si veda ItaliaOggi
del 13/12/2016).
La rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni produce effetti
sulla determinazione della plusvalenza tassabile,
nell’ambito dei redditi delle
persone fisiche e dei soggetti
assimilati (società semplici
ed enti non commerciali), di
cui all’art. 67, dpr 917/1986
(Tuir); restano esclusi i beni
detenuti nell’ambito del regime d’impresa, ai quali la
legge in commento ha comunque offerto un’ulteriore
possibilità di eseguire la rivalutazione.
I soggetti non residenti
e i titolari di diritti reali
(usufrutto, uso, abitazione
e quant’altro) anche, in caso
di terreni, limitatamente
alla quota posseduta e sebbene a proprietà indivisa,
potranno rideterminare il
valore dei terreni e delle
quote possedute alla data
dell’1/1/2017.
I terreni e le partecipazioni delle società non quotate
rivalutabili devono essere
posseduti a tale data e, con
riferimento ai terreni agricoli, i contribuenti risultano
particolarmente interessati
solo in presenza di una futu-
R
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
Destinatari
Contribuenti non imprenditori (persone isiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali)
Ambito
Terreni e partecipazioni in società “non quotate” nei mercati
regolamentati detenuti alla data del 1° gennaio 2017
Perizia giurata
La perizia deve essere redatta e giurata entro il
30/06/2017
Sostitutiva
L’imposta sostitutiva è applicabile nella misura dell’8% per
i terreni e le partecipazioni.
Resta possibile il pagamento rateale in tre rate annuali
gravate, per la seconda e la terza degli interessi nella
misura del 3%.
Termini
Il versamento dell’intera quota o della prima rata
dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito entro il
30/06/2017
ra emersione di plusvalenze
tassabili, stante il fatto che
le attuali disposizioni rendono sempre imponibili quelle
derivanti dalle cessioni di
aree edificabili mentre, per
le aree agricole, la plusvalenza emerge se la cessione
del terreno avviene entro
cinque anni dall’acquisto e
se non acquisito per successione (mortis causa).
Le rivalutazioni eseguite
hanno effetto, peraltro, anche in presenza di atti di
esproprio, nel caso in cui
il contribuente opti per la
tassazione indicata dalla
lettera b), comma 1, art. 67
del Tuir.
Di conseguenza, com’è già
avvenuto in passato, entro
il 30 giugno 2017, il soggetto interessato, che prevede
il trasferimento a breve di
quote o terreni, deve ottenere una perizia giurata di un
professionista tecnico (geometra, ingegnere, architetto
e quant’altro) o, se si tratta
di quote di partecipazione,
di altro professionista (commercialisti) e, alla medesima data, dovrà procedere
con un versamento dell’imposta sostitutiva, fissata
nella misura unica dell’8%;
è possibile, come sempre,
versare il tributo anche in
tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio di
interessi (3%) sulla seconda
e terza rata.
Necessario eseguire una
verifica di convenienza, tenendo conto delle imposte
sostitutive indicate e della
nuova tassazione al 26% del
«capital gain» sulle partecipazioni «non qualificate» e
l’imposizione, alle aliquote
Irpef, per il 49,72% per le
partecipazioni «qualificate».
Si segnala che l’Agenzia
delle entrate ha da sempre
affermato che la rivalutazione non poteva essere eseguita per i terreni già ceduti al
momento del giuramento
della perizia, poiché il valore rideterminato deve essere
indicato nell’atto di cessione (Agenzia delle entrate,
circ. 15/E/2002), in quanto
il nuovo valore di acquisto
rappresenta il valore minimo di riferimento ai fi ni
delle imposte di registro e
accessorie.
Sul tema, recentemente,
si va affermando l’esatto
contrario e si segnalano
una serie di sentenze, una
di merito (Ctr Milano, sentenza 3836/01/16) e una di
legittimità (Cassazione, ordinanza 19242/2016), con le
quali i giudici aditi hanno
affermato, rispettivamente,
che nessuna norma prevede
la decadenza dal diritto di
usufruire dell’agevolazione per il solo fatto di aver
indicato nel rogito notarile
un prezzo inferiore al valore
minimo di riferimento e che
la mancata indicazione non
costituisce una causa ostativa per il contribuente alla
facoltà di benefi ciare della
rideterminazione del costo
di acquisto.
Il contribuente non deve
più preoccuparsi di verificare se si tratta di una partecipazione qualificata o meno,
perché come detto, la legge
di bilancio 2017, come è già
avvenuto con la precedente
(Stabilità 2016) ha disposto
una aliquota unica dell’imposta sostitutiva pari all’8%
ap
prescindere dalla tipologia
del bene (terreno, partecipade
zione qualificata o non quazi
lificata).
Per effetto della consistente contrazione del valore di
mercato degli immobili, in
particolare, è possibile che
la nuova rideterminazione
risulti inferiore rispetto a
quella indicata nelle rivalutazioni precedenti, con
la possibilità che l’imposta
sostitutiva già versata sia
utilizzata fino a concorrenza di quella dovuta per la
nuova rivalutazione, non
essendo possibile ottenere
il rimborso dell’eccedenza
(Agenzia delle entrate, circ.
47/E/2011 § 3).
Nel caso in cui il valore
della partecipazione sia diminuito, rispetto a quello indicato nella perizia eseguita
a fronte di una rivalutazione
precedente, non è sempre necessario procedere alla redazione di una nuova perizia,
giacché la vendita di una
partecipazione, a un valore
inferiore a quello periziato,
non determina la decadenza
del regime sostitutivo ovvero
la perdita degli effetti della
rivalutazione.
Sul tema della necessità di
redigere una nuova perizia si
ricorda una recente precisazione delle Entrate (Agenzia
delle entrate, circ. 1/E/2013)
con la quale la stessa agenzia ha affermato che, in caso
di riduzione del valore, si
rende utilizzabile il valore
della perizia già sviluppata
in precedenza, per effetto del
mantenimento della validità
del costo fiscale precedente;
quindi, anche nel caso in cui
si tratti di una partecipazione, non è necessario procedere nella rideterminazione
del costo giacché la vendita
della quota a un valore inferiore a quello di perizia non
determina la decadenza del
regime e la perdita della rivalutazione.
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Possibile scomputo o rimborso della sostitutiva versata in precedenza
L’operazione deve essere valutata,
in presenza di ribasso del valore di
mercato dei terreni e delle partecipazioni, tenendo conto della nuova
aliquota che già dal 2016 è passata
dal 4% all’8%.
Come detto, la richiamata rideterminazione del valore di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni
deve essere confrontata con quella
che è la tassazione potenziale in
capo al cedente, tenendo conto dei
valori di cessione.
Sul punto si ricorda che, per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione (quelli che
hanno già in passato usufruito di
una rivalutazione), è possibile, a
semplice scelta del contribuente,
detrarre dall’imposta sostitutiva
dovuta sulla rivalutazione eseguita, l’imposta già versata nelle
precedenti rivalutazioni dei medesimi beni oppure presentare il
rimborso dei versamenti eseguiti,
con la possibilità di non eseguire
il pagamento delle rate ancora in
scadenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 38, dpr
602/1973, fermo restando il fatto
che l’importo del detto rimborso
non può risultare superiore all’importo dovuto in base alla più recente rideterminazione.
Per effetto dell’incremento della sostitutiva (dal 4% all’8%) si
rende necessario valutare l’eventuale nuova rivalutazione, giacché
potrebbe emergere un ulteriore
imposta a debito; si pensi a un
terreno rivalutato nel 2014 con
valore 200 mila, cui si è resa applicabile l’aliquota del 4% (imposta
sostitutiva pari a 8 mila) che nel
2017 viene svalutato a 120 mila,
cui si rende applicabile l’aliquota
dell’8% (imposta sostitutiva pari
a 9.600), con la conseguenza che il
contribuente è obbligato a versare
la differenza di 1.600, nonostante
la riduzione di valore.
Quindi, come detto e soprattutto
nell’ambito della rivalutazione dei
terreni, più soggetti a svalutazione,
potrebbe essere conveniente non
rivalutare, incassare e dichiarare
un corrispettivo anche inferiore,
tenendo conto, ai fini delle imposte
indirette, del valore precedentemente periziato che si assume quale
valore minimo di riferimento ai fini
dell’applicazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale; tale
maggior valore sarà certamente oggetto di contrattazione con l’acquirente obbligato a versare maggiori
imposte di trasferimento.
Infine, si evidenzia la presenza
dell’art. 5, comma 6, della legge
448/201, il quale prevede che, con
l’assunzione del valore rideterminato, non risulta possibile compensare, nell’ambito delle categorie
delle partecipazioni, le minusvalenze realizzate.
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FISCO
Lunedì 19 Dicembre 2016
7
Nella manovra la riapertura per le assegnazioni, le trasformazioni e le cessioni
Beni ai soci, agevolazioni estese
Beneficiate le operazioni eseguite dall’1/10/16 al 30/9/17
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DI
Pagina a cura
FABRIZIO G. POGGIANI
i allungano i termini
per eseguire, in modo
agevolato, l’assegnazione e la cessione
dei beni ai soci, nonché la
trasformazione in società
semplice di godimento. Beneficiate, infatti, le operazioni
eseguite dal 1° ottobre scorso
sino al 30 settembre del prossimo anno.
Con i commi 565 e 566, del
disegno di legge di Bilancio
2017, infatti, le disposizioni
dell’articolo 1, commi da 115
a 120, della legge 28/12/2015,
n. 208 (Stabilità 2016), si
applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e
cessioni poste in essere successivamente al 30/09/2016
ed entro il 30/09/2017.
Quindi, di fatto, non è tecnicamente una vera e propria
proroga ma una mera riapertura della finestra temporale dentro la quale si possono
eseguire le dette operazioni
agevolate, con la conseguenza che restano ferme tutte le
disposizioni richiamate (non
vi sono le modifiche attese)
e i chiarimenti ministeriali
già emanati (Agenzia delle
entrate, circolari 26/E/2016
e 37/E/2016, risoluzioni
93/E/2016 e 101/E/2016),
mentre vengono variate le
date relative al versamento
dell’imposta sostitutiva (8%
o 10,5% se di comodo) che si
aggiornano, se rateali, con
un versamento da eseguire
entro il 30/11/2017 ed entro
il 16/6/2018.
Pertanto, si deve prendere
certamente atto che l’operazione risulta perfezionata
con l’indicazione in dichiarazione dei redditi e che il mancato versamento comporta
l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto, con possibilità di
utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso ma, soprattutto, che anche nell’ambito
delle società personali, nei
casi di attribuzione di beni
di valore superiore al costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione, la differenza
deve essere tassata in capo al
socio (si tratta del cosiddetto
«sottozero»).
Con gli ultimi chiarimenti
forniti, però, alcune situazioni singolari sono state
precisate e, nonostante che
la situazione, in taluni casi,
risulti sempre complicata,
si è tentato di facilitare la
fuoriuscita dei beni, in particolare degli immobili, che
hanno appesantito società
che, di fatto, rappresentavano un mero schermo all’utilizzo dei detti beni da parte
dei soci.
In particolare, recentemente, l’Agenzia delle entrate
ha chiarito che non sussiste
alcun vantaggio fiscale «in-
S
Le opzioni
Assegnazione
Operazione da eseguire in presenza di patrimonio netto
cospicuo o quantomeno suficiente, rispetto al valore
del bene assegnabile, tenendo conto degli effetti iscali
generati dall’operazione in capo ai soci e del rispetto del
principio della “proporzionalità” del valore del bene con
le quote di partecipazione.
Cessione
Nella cessione agevolata non sussistono problematiche
particolari in quanto la società sull’eventuale reddito paga
l’imposta sostituiva mentre il socio neutralizza qualsiasi
effetto di natura tributaria, non dovendo rispettare alcun
principio di proporzionalità ma facendo solo attenzione
a determinare in modo corretto il corrispettivo per la
cessione del bene.
Trasformazione
La società dovrà avere, quale oggetto sociale esclusivo
o prevalente, la gestione dei beni immobili e/o mobili
registrati, in quanto a tale soggetto giuridico è preclusa
qualsiasi attività di natura commerciale.
Si mantiene il quinquennio necessario al ine di non far
emergere plusvalenze tassabili ma la detta trasformazione prevede la fuoriuscita dall’ambito del reddito d’impresa, con la tassazione piena dei valori latenti dei beni
non agevolabili e con la tassazione di tutte le riserve di
utili presenti alla data di trasformazione.
Semplificata senza affrancamento
In presenza di beni agevolabili rivalutati da parte di una società in contabilità semplificata, quest’ultima può
far emergere la riserva in sospensione
latente e utilizzarla per l’operazione di
assegnazione, senza dover procedere
all’ulteriore affrancamento, nemmeno
parziale, della stessa riserva.
Questo è ciò che emerge dall’attenta lettura del recente documento di
prassi dell’Agenzia delle entrate (circ.
37/E/2016 § 4), sul tema delle assegnazioni agevolate.
Il problema, riscontrato sovente nella
pratica professionale, era quello relativo, appunto, a una società di persone
in regime di contabilità semplificata che
aveva, in relazione ad una precedente (e
valida) legge speciale, rivalutato i beni
immobili, senza affrancare, in quanto
non ritenuta generata, la riserva in sospensione.
Si evidenzia, in linea di principio, che,
in presenza di riserve in sospensione,
posto il mancato affrancamento con la
debito»,
debito» la presenza di operazioni complesse finalizzate
all’estromissione dei beni,
come quelle concernenti la
scissione di una società attraverso l’attribuzione alla
scissa delle partecipazioni
finanziarie e alla beneficiaria
di tutto il compendio immobiliare (risoluzione 101/E/2016)
o l’eventuale cessione di immobili eseguita dai soci in un
momento successivo all’avvenuta assegnazione, per
beni appartenuti a società
in liquidazione (risoluzione
93/E/2016).
In entrambi i casi, infatti,
legge speciale e l’utilizzo postergato rispetto alle altre riserve eventualmente
presenti, l’utilizzo può essere fatto, previo affrancamento «parziale» dell’ammontare necessario per l’esecuzione
dell’operazione ma, nel caso di una
società in contabilità semplificata, che
utilizzi la corrispondente riserva in sospensione d’imposta (circ. 11/E/2009),
anche nel caso di passaggio in contabilità ordinaria, nulla è dovuto, a titolo
di affrancamento della detta riserva, in
caso di utilizzo.
Le Entrate, infatti, hanno affermato
che, considerata che la rivalutazione
effettuata in regime di contabilità semplificata non genera riserva in sospensione d’imposta, il maggior valore del
bene rivalutato trova la contropartita in
una riserva libera da vincoli, con la conseguenza che l’annullamento successivo
della stessa, per eseguire l’assegnazione
agevolata, non deve essere assoggettato
a imposta sostitutiva del 13%.
le Entrate hanno sostenuto
la legittimità delle operazioni straordinarie e complesse
poiché è insito nella disciplina, l’intento del legislatore tributario di favorire
la fuoriuscita di quei beni
non direttamente utilizzati
nell’esercizio delle attività
imprenditoriali, per i quali,
oltretutto, non sussistono
immediate condizioni di impiego favorevoli per il proprietario.
Dal punto di vista operativo si evidenzia che, come indicato anche dalla prassi richiamata, l’assegnazione, in
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particolare,
particolare deve rispettare il
principio di proporzionalità
del valore del bene assegnato con le quote di partecipazione e deve essere presente
un patrimonio, formato da
capitale e riserve, capiente
per l’esecuzione della detta
operazione.
L’operazione di cessione, al
contrario, subisce meno vincoli in quanto la società cede
al socio il bene interessato a
fronte di un pagamento di un
corrispettivo, con il duplice
vantaggio che la società non
riduce la propria capacità
patrimoniale poiché non vi
sono attribuzioni di quote
ideali del patrimonio (capitale e/o riserve), e il socio
non subisce ulteriori risvolti
di natura tributaria; l’unica
indicazione opportuna, non
richiesta dalla legge ma al
solo fine di evitare possibili
e futuri dissidi tra soci, che
il valore dell’immobile sia
determinato in linea con i
valori di mercato, meglio se
acclarati con una perizia giurata da parte di un professionista indipendente.
In chiusura è da valutare
anche l’operazione di trasformazione, tenendo conto che,
come indicato in entrambe le
recenti circolari delle Entrate
(circ. 26/E/2016 e 37/E/2016),
posta la necessità che il soggetto persegua una mera
attività di godimento degli
immobili detenuti, la stessa
non dovrà detenere nemmeno la partita Iva ma soltanto
il codice fiscale e dovrà chiedere l’iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese, tenuto dalla camera di
commercio competente.
In effetti, la società dovrà
avere, per oggetto esclusivo o principale, la gestione
dei beni immobili o dei beni
mobili registrati, semplicem
mente perché, a questi tipi
m
di soggetti giuridici, è viettato lo svolgimento di attività di natura commerciale,
v
con la conseguenza che non
ttutte le società potranno
procedere con detta operap
zione; si pensi, ad esempio,
a quelle società che perseguono attività di gestione
g
miste con prestazioni accesm
sorie o attività commerciali
propriamente dette (centri
p
sportivi, centri commerciali
e quant’altro), come indicato
iin altro documento di prassi
(circ. 7/E/2013).
La trasformazione riserva
alcuni vantaggi, da contrapporre a ulteriori svantaggi,
p
giacché se è pur vero che, ai
g
ffini dell’applicazione delle
disposizioni di cui alla letttera b), comma 1, dell’art.
67 del dpr 917/1986 (Tuir),
che prevede l’imponibilità
delle plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo
m
oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque
anni, l’operazione di trasformazione in società semplice
non interrompe il termine
di decorrenza del quinquennio, è anche vero che si deve
procedere con la tassazione
di tutte le riserve di utili,
presenti alla data di trasformazione, nel periodo d’imposta successivo e, stante il
concretizzarsi di un’ipotesi
di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio
d’impresa (circ. 27/E/2007),
si rende necessario tassare
i plusvalori latenti dei beni
non agevolabili.
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8
FISCO
Lunedì 19 Dicembre 2016
Lo prevede il dl collegato alla legge di Bilancio, convertito nella legge n. 225/2016
Regimi fiscali in automatismo
Tacito rinnovo per consolidato, trasparenza, tonnage tax
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DI
Pagina a cura
ALESSANDRO FELICIONI
l decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio,
convertito nella legge n.
225/2016, lancia il rinnovo
tacito per i regimi fiscali speciali delle società: consolidato, trasparenza e tonnage tax sempre
in piedi fino a revoca espressa
del contribuente; per il consolidato, poi la possibilità di gestire
più liberamente le perdite maturate in caso di interruzione
anzitempo dell’opzione.
Nell’ambito dell’articolo
7-quater introdotto nel dl
193/2016, convertito nella l.
225/2016, pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 282 del 2/12/2016,
viene infatti sancito che a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al
31/12/2016 (ossia dal 2017 per i
soggetti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare)
le opzioni per i regimi di tassazione di gruppo (consolidato
e trasparenza) nonché quello
della tonnage tax - si intendono tacitamente prorogate
oltre il limite naturale, a meno
che non intervenga l’espressa
revoca da parte del soggetto
interessato. Viene quindi rivisto il meccanismo di funzionamento delle opzioni che già era
stato modificato con il decreto
Semplificazioni n. 175/2014.
Inoltre, nel caso di consolidato
nazionale, l’ente controllante
può scegliere per l’eventuale
attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione
anticipata della tassazione di
gruppo o di revoca dell’opzione. In particolare, si consente in tale caso, in alternativa
all’ordinario criterio di riparto
delle perdite che le pone in capo
alla consolidante, di attribuire
tali componenti negativi alle
società che le hanno prodotte,
al netto di quelle utilizzate, e
nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo.
L’articolo 124 del Tuir viene quindi modificato, nel suo
quarto comma, secondo periodo, prevedendo che: «In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo, le perdite fiscali
risultanti dalla dichiarazione
di cui all’articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno
prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene
meno il requisito del controllo
secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati. Il criterio
utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in
caso di interruzione anticipata
della tassazione di gruppo alle
società che le hanno prodotte
è comunicato all’Agenzia delle
entrate all’atto della comunicazione dell’esercizio dell’opzione
o di rinnovo tacito della stessa
ai sensi dell’articolo 117, comma 3». Dunque in luogo della
permanenza delle perdite in
capo alla consolidante è pos-
I
Regimi rinnovabili tacitamente salvo revoca
Regimi
Trasparenza iscale
Durata
3 periodi di imposta
Consolidato iscale nazionale
3 periodi di imposta
5 periodi di imposta la prima opzione
poi tre periodi di imposta
10 periodi di imposta
Consolidato iscale mondiale
Tonnage tax
Meccanismo già
à semplifi
l ficato e unifi
ficato
Già l’anno scorso si erano avute novità importanti in tema di comunicazioni
relative ai regimi di tassazione speciale
previsti dal Tuir. Il dl n. 175/2014 (cosiddetto dl semplificazioni fiscali) aveva
infatti previsto che l’opzione per i regimi
della tonnage tax, del consolidato, della
trasparenza e dell’Irap potesse essere
comunicata all’Agenzia delle entrate al
momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative
al periodo di imposta a partire dal quale
si vuole esercitare l’opzione dei singoli
regimi. Parallelamente, ora, la stessa indicazione in dichiarazione andrà effettuata
al momento della volontà di revoca, stante il rinnovo tacito delle opzioni previsto
dal dl 193/2016.
Tuttavia il modello «Comunicazioni per
i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap» (approvato
con il provvedimento del direttore del 17
dicembre 2015) va comunque presentato:
• dalla società controllante entro tre mesi
dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di Tonnage tax;
• dalla consolidante entro 30 giorni:
- o dal verificarsi dell’evento che ha de-
terminato l’interruzione della tassazione
di gruppo
o dal termine di presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta
del triennio, in caso di revoca dell’opzione
per il regime di Consolidato
- o dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di
Consolidato, in caso di conferma dell’opzione
• dalla società partecipata:
- o entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione
per il regime di Trasparenza fiscale
- o entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione
per il regime di Trasparenza fiscale
• dal soggetto che, trovandosi nel primo
anno di attività o avendo mutato la forma
societaria in essere nell’annualità precedente, esercita l’opzione per uno dei regimi della Tonnage tax, del Consolidato,
della Trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole dell’articolo 5 del dlgs n.
446/97, entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale.
Ammesso il cumulo di agevolazioni
Nel regime di tonnage tax spazio al cumulo
di agevolazioni. La tassazione forfettaria
non esclude l’applicazione del credito d’imposta sulle ritenute operate per il personale a bordo: così la risoluzione n. 104/E
del 17/11/2016. Che, infatti, ha evidenziato
che il regime in questione non è incompatibile con il credito di imposta previsto
dall’articolo 4 del dl n. 457/1997, a favore
del sostituto, in relazione alla ritenuta
operata sui redditi da lavoro dipendente o
autonomo del personale di bordo imbarcato
sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Peraltro, nello stesso provvedimento,
si è chiarito che il regime di tonnage tax è
incompatibile con l’agevolazione relativa
all’esenzione dell’80% del reddito prevista
dall’articolo 4 dello stesso dl 457/97.
Il regime di tonnage tax è una particolare
disciplina di determinazione forfettaria del
reddito imponibile prevista per le spa e in
accomandita per azioni, le srl, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato
che operano nel settore marittimo. Il reddito, determinato a forfait, si riferisce alle
sibile attribuire le stesse a
chi le ha generate. Già prima
della modifica la possibilità di
ripartire le perdite secondo criteri personalizzati, nell’ambito
degli accordi di consolidamen-
navi che esercitano le attività di trasporto
merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di
impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali
a quelle appena indicate, sono iscritte al registro internazionale e hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza
netta. Si tratta quindi di un regime fiscale
di determinazione forfetaria del reddito,
parametrato al tonnellaggio e all’anzianità delle navi e alternativo al regime fiscale
ordinario, introdotto per migliorare la competitività delle società italiane rispetto a
quelle europee. L’opzione deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi
i requisiti soggettivi previsti, gestite dallo
stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e
le controllate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile. Il regime di tonnage tax non è
compatibile, per espressa previsione normativa, con il regime opzionale del consolidato
nazionale o mondiale, in quanto entrambi
attengono alla determinazione del reddito
imponibile ai fini Ires.
to tra le società era prevista
in caso di interruzione del regime a seguito del venir meno
del requisito del controllo o
per operazioni straordinarie
che avessero comportato la de-
cadenza.
cadenza Entro 30 giorni dalla
comunicazione di revoca l’ente
controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate
l’importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto.
In sostanza, con il rinnovo
tacito dell’opzione, le conseguenze prima previste per
l’interruzione forzata del regime (mancanza di controllo,
operazioni straordinarie, ecc)
vengono ora estese al periodo
di imposta in cui viene comunicata la revoca. In particolare,
il verificarsi di una delle cause
di interruzione (e ora anche
la revoca espressa al regime)
determina in capo alla consollidante, oltre alla necessità di
comunicare all’Agenzia delle
entrate la manifestazione di
una causa di interruzione,
u
ll’integrazione, sempre a cura
della consolidante, di quanto
versato a titolo d’acconto, se il
v
pagamento complessivamente
p
effettuato è inferiore a quello
dovuto relativamente alle società per le quali rimane valida
ll’opzione nonché l’integrazione
da parte della consolidante
dell’acconto relativo ai propri
rredditi. Qualora i versamentti siano, invece, eccedenti, la
consolidante può decidere di
attribuirli alle consolidate nei
cui confronti è venuto meno il
rrequisito del controllo.
Nel caso di cessazione per
effetto di un’operazione straordinaria, il termine di 30
giorni decorre dalla data di
g
perfezionamento, a prescindere
p
dall’eventuale retrodatazione
degli effetti fiscali. Nel caso di
rrevoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano reg
llativamente a ciascuna società
singolarmente considerata con
rriferimento ai redditi propri.
Il regime di non imponibilità
delle somme percepite o versatte tra le società del gruppo in
contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti si applica anche relativamente alle
p
somme percepite o versate per
compensare gli oneri connessi
con la revoca della tassazione
di gruppo. Parallelamente, anche per il consolidato mondialle viene previsto che: «Permanendo il requisito del controllo,
n
ll’opzione di cui all’articolo 131
ha durata per cinque esercizi
h
del soggetto controllante ed
è irrevocabile. Al termine del
quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per
iil successivo triennio a meno
che non sia revocata, secondo
lle modalità e i termini previsti
per la comunicazione dell’opp
zione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al
p
ttermine di ciascun triennio».
Per la tonnage tax si chiarisce che: «L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al
b
ttermine del decennio l’opzione
si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a
v
meno che non sia revocata, sem
condo le modalità e i termini
previsti per la comunicazione
p
dell’opzione. La disposizione
di cui al periodo precedente si
applica al termine di ciascun
decennio».
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FISCO
Lunedì 19 Dicembre 2016
9
Le novità operative dal 1° aprile 2017. Avvantaggiate le transazioni a catena
Depositi Iva su doppio binario
Ingresso libero, ma pagamento cash per l’uscita dei beni
Pagina a cura
FRANCO RICCA
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DI
epositi Iva con ingresso libero e uscita a pagamento: le
strutture potranno
essere utilizzate per effettuare senza l’applicazione
dell’imposta tutte le cessioni
interne «B2B», ma al momento dell’estrazione dei beni il
tributo dovrà essere pagato
cash e non più con il meccanismo cartolare dell’inversione contabile. Meccanismo che
continuerà tuttavia ad applicarsi per i beni che arrivano
da altri paesi Ue e, previa
garanzia e nei casi previsti,
per quelli importati da paesi terzi. Queste, in sintesi, le
novità che scatteranno dal 1°
aprile 2017, per effetto delle
disposizioni del dl n. 193/2016
(il cosiddetto decreto fiscale
collegato alla legge di Bilancio 2017), come modificate
dalla legge di conversione
n. 225/2016. A trarne vantaggio saranno gli operatori
che effettuano transazioni
«a catena», soprattutto con
destinazione finale estera,
mentre saranno penalizzati
gli importatori, anche se il
passaggio parlamentare del
decreto ha ammorbidito un
po’ la versione iniziale.
D
Operazioni senza barriere. Tra le operazioni che
possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta,
mediante introduzione dei
beni nei depositi Iva, il comma 4 dell’art. 50-bis del dl n.
331/93, anteriormente alle
modifiche in esame, contemplava:
- alla lettera c), le cessioni
di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi identificati in un altro stato membro
dell’Ue;
- alla lettera d), le cessioni
aventi a oggetto beni compresi nella tabella A-bis allegata
al dl n. 331/93 (ossia prodotti trattati nelle borse merci,
quali stagno, rame, cereali,
tè, caffè ecc.) effettuate nei
confronti di soggetti diversi
da quelli menzionati alla lettera c).
Al di fuori delle suddette
ipotesi non era dunque possibile utilizzare il deposito
Iva nelle cessioni interne; in
particolare, se il cessionario
era un operatore stabilito in
Italia oppure un operatore extraUe, il regime di favore era
fruibile esclusivamente per
le cessioni di beni compresi
nella predetta tabella A-bis.
Per conseguenza, risultava
limitata, di fatto, anche la
previsione della lettera e) del
comma 4, che agevola oggettivamente «le cessioni di beni
custoditi in un deposito Iva»,
la cui applicazione richiede
infatti la previa introduzione
dei beni nel deposito in dipen-
Le novità dall’1/4/2017
• Saranno effettuabili senza il pagamento
dell’Iva tutte le cessioni B2B realizzate mediante introduzione dei beni nel deposito
• All’atto dell’estrazione, l’imposta dovrà essere
pagata in contanti dal depositario per conto
del soggetto passivo. Sarà possibile evitare
il pagamento utilizzando il plafond
• L’imposta continuerà a essere assolta con il
meccanismo dell’inversione contabile per i beni introdotti nel deposito a seguito di acquisti
intraUe e, previa garanzia nei modi e nei casi
previsti con successivo dm, di importazioni
denza di una operazione agevolabile ai sensi del predetto
comma 4.
Nel ribadire che nulla cambia fino al 31 marzo 2017, le
novità apportate, con effetto
dal giorno successivo, dal dl
193/2016 consistono:
- nella modifica della lettera c), che nella nuova versione contempla ora in modo
oggettivo le «cessioni di beni
eseguite mediante introduzione in un deposito Iva», senza
alcun riferimento di carattere
soggettivo; è dunque irrilevante il luogo di stabilimento del cessionario (Italia, altro
paese Ue, extraUe);
- nella soppressione della
successiva lettera d), divenuta inutile per effetto della
generalizzazione della disposizione della lettera precedente.
Si è già avuto modo di sottolineare che si tratta di un
intervento molto positivo,
che, in linea con lo spirito
delle disposizioni sui depositi
Iva, favorirà la realizzazione
delle operazioni «a catena»:
essendo state rimosse le
condizioni per la prima cessione effettuabile mediante
introduzione nel deposito,
anche le transazioni successive potranno effettuarsi
più facilmente senza il pagamento dell’imposta, in base
alla previsione della lettera
e) richiamata sopra. Per le
stesse ragioni, aumenteranno di fatto anche le occasioni
di applicazione delle disposizioni della lettera h) del
comma 4 dell’art. 50-bis, che
consente di effettuare senza
il pagamento dell’imposta le
prestazioni di servizi su beni
custoditi in un deposito Iva,
anche se eseguite in locali
limitrofi
I vantaggi saranno massimi se l’ultima operazione «a
valle», quella che comporta la
fuoriuscita dei beni dal deposito, consiste in una cessione
intracomunitaria oppure in
una cessione all’esportazione, poiché in tali casi, all’atto
dell’estrazione dei beni dal
deposito, l’Iva non deve essere assolta, realizzandosi
le fattispecie previste dalle
lettere f) e g) del comma 4
dell’art. 50-bis.
Esemplificando, tutta la sequenza delle cessioni tra gli
operatori nazionali Alfa, Beta,
Gamma e Delta è effettuata
senza pagamento dell’imposta
se il primo cedente Alfa introduce i beni nel deposito Iva,
nel quale permangono fino al
momento dell’estrazione da
parte dell’ultimo cessionario
Delta; anche l’estrazione dei
beni da parte di Delta, inoltre, sarà effettuata senza pagamento dell’Iva se avviene
in esecuzione di una cessione
intracomunitaria o all’esportazione effettuata da detto
operatore.
Si è inoltre osservato che
l’utilizzo del deposito Iva
verrà così a porsi come una
valida alternativa ad altri
meccanismi agevolativi, quali
la non imponibilità delle cessioni interne in triangolazione verso l’estero, subordinata alla condizione dell’invio
diretto dei beni all’estero da
parte del primo cedente, non
sempre facilmente realizzabile o dimostrabile, oppure la
non imponibilità delle cessioni verso esportatori abituali,
condizionata alla disponibilità del plafond.
In relazione alla «oggettivazione» del regime agevolativo,
è utile richiamare l’attenzione su due presupposti essenziali della disciplina fiscale
dei depositi Iva, sottolineati
dall’Agenzia delle entrate
nella circolare n. 12/E del 24
marzo 2015:
- l’esigenza che i beni siano
effettivamente introdotti nel
deposito, il quale, ancor prima che un regime fiscale, «è
un luogo fisico in cui devono
essere assolte in ogni caso le
funzioni di stoccaggio e custodia, che giustificano economicamente e giuridicamente il
contratto di deposito»;
- la preclusione dell’agevolazione per gli operatori economici che svolgono esclusivamente attività di vendita
al minuto; gli operatori che
esercitano promiscuamente
sia la vendita al minuto che
quella all’ingrosso, potranno
avvalersi del deposito Iva
limitatamente alla seconda
attività, previa separazione
contabile.
Assolvimento dell’Iva a
due vie. L’altra modifica, questa non certo favorevole alle
imprese, riguarda le modalità
di assolvimento dell’imposta
all’atto della estrazione dei
beni dal deposito per la commercializzazione nello stato.
Fino al 31 marzo 2017, il soggetto passivo che provvede
all’estrazione deve assolvere
l’imposta con il meccanismo
dell’inversione contabile (o
reverse charge), che è del tutto neutrale in presenza del diritto alla detrazione, giacché
comporta la contestuale iscrizione nella contabilità Iva di
un debito e di un credito di
pari importo; ciò rappresenta
un ulteriore vantaggio connesso all’utilizzo dei depositi
Iva, prezioso soprattutto per
le imprese importatrici, che
introducendo i beni immessi
in libera pratica nel deposito Iva in regime agevolativo
ex comma 4, lett. b), evitano
di corrispondere cash l’Iva
all’ufficio doganale di importazione, per assolvere il tributo in un momento successivo,
ossia all’atto dell’estrazione
dei beni dal deposito, e soprattutto con il meccanismo
dell’inversione contabile.
1. Il pagamento con modello
F24. Il riformulato comma 6
dell’art. 50-bis, sempre con
effetto dal 1° aprile 2017,
stabilisce, in via generale,
che l’imposta dovuta all’atto
dell’estrazione dovrà essere
assolta non più con il suddetto meccanismo cartolare,
bensì mediante pagamento
cash all’erario. La norma dispone infatti che «l’imposta è
dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di
tale soggetto dal gestore del
deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta
stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro
il termine di cui all’articolo 18
del medesimo decreto, riferito
al mese successivo alla data
di estrazione.» In sostanza, il
depositario effettuerà il pagamento in nome e per conto del
soggetto passivo che estrae i
beni, senza possibilità di compensare eventuali crediti del
soggetto stesso, entro il giorno
16 del mese successivo a quello di estrazione, dopo di che
il soggetto passivo annoterà
nel registro degli acquisti, al
fine di esercitare la detrazione dell’imposta stessa, una
autofattura riportante gli
elementi dell’operazione.
2. L’inversione contabile.
Sempre al comma 6, sono
però contemplate due eccezioni nelle quali l’imposta continuerà a essere assolta con
il meccanismo dell’inversione
contabile.
La prima riguarda l’estrazione di beni già introdotti
nel deposito a seguito di immissione in libera pratica
(importazione da paesi terzi),
ai sensi della lettera b) del
comma 4; occorre però che il
soggetto passivo presti «idonea garanzia con i contenuti,
secondo le modalità e nei casi
definiti con decreto del ministro dell’economia e delle finanze». Fino all’emanazione
del decreto, l’imposta dovrà
essere assolta cash, nei modi
e termini di cui al precedente
punto 1. Il riferimento della
norma ai «casi» che saranno definiti dal decreto lascia
pensare che la prestazione
della garanzia sarà possibile
soltanto in relazione a situazioni specifiche, al di fuori
delle quali scatterà l’obbligo
di pagamento dell’imposta in
contanti.
La seconda eccezione riguarda l’estrazione di beni
che erano stati introdotti nel
deposito in forza di un acquisto intracomunitario: in
questo caso, il soggetto che
procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo
all’integrazione della relativa fattura con l’indicazione
dell’imposta, e alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’art.
23 del dpr 633/72, entro 15
giorni dall’estrazione e con
riferimento alla relativa data;
la variazione deve inoltre essere annotata nel registro di
cui all’art. 25 entro il mese
successivo a quello dell’estrazione. In questo caso, in buona sostanza, l’Iva sarà assolta
con le stesse modalità che si
sarebbero applicate se i beni
oggetto dell’acquisto intraUe
non fossero transitati dal deposito. Dalla formulazione
della norma pare evincersi
che, per potersi applicare
l’inversione contabile, il soggetto che provvede all’estrazione deve essere lo stesso
che ha effettuato l’acquisto
intraUe, anche se il raffronto con la previgente versione
offre qualche elemento per
una lettura differente e più
favorevole.
Il plafond. Il riformulato
comma 6, infine, prevede che
l’estrazione possa essere effettuata in sospensione d’imposta
se il soggetto che vi provvede
è un esportatore abituale, il
quale potrà quindi utilizzare il plafond disponibile per
evitare l’esborso finanziario;
a tal fine, non essendovi un
fornitore chiamato a non applicare il tributo, la prescritta
dichiarazione d’intento dovrà
essere inviata direttamente
all’Agenzia delle entrate.
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10
FISCO
Lunedì 19 Dicembre 2016
Le caratteristiche per usufruire del regime iscale agevolato contenute nella l. 225/2016
Trasfertisti, requisiti standard
La definizione: l’indennità è fissa, niente sede di lavoro
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DI
Pagina a cura
SANDRO CERATO
i fini della disciplina del reddito di lavoro dipendente, si
definiscono trasfertisti coloro che non hanno
una sede di lavoro defi nita
nel contratto e che percepiscono un’indennità fissa a
prescindere dalle trasferte
effettuate. Sono questi alcuni dei requisiti che l’articolo
7-quinquies del dl 193/2016
(il cosiddetto decreto fiscale
collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito nella legge n. 225/2016), quale norma
di interpretazione autentica,
richiede affinché un lavoratore dipendente possa considerarsi trasfertista e fruire
delle agevolazioni contenute
nell’articolo 51, comma 6, del
Tuir, secondo cui le indennità
e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allo
svolgimento dell’attività in
luoghi sempre differenti con-
A
corrono alla formazione del
reddito di lavoro dipendente
nella misura del 50%. È bene
sin da subito precisare che
il trasfertista si distingue
rispetto al lavoratore in trasferta, per il quale si rendono
invece applicabili le disposizioni di cui al comma 5 dello
stesso articolo 51 del Tuir in
merito ai rimborsi delle spese sostenute in relazione alle
trasferte eseguite per motivi
di lavoro (si veda altro articolo in pagina). Come anticipato, l’articolo 7-quinquies
del recente dl 193/2016 è intervenuto con una norma di
interpretazione autentica in
relazione alle modalità di determinazione del reddito dei
cd. «trasfertisti», precisando
che il regime fiscale delle indennità di corrisposte ai sensi dell’articolo 51, comma 6,
del Tuir si rende applicabile
nei confronti dei lavoratori
Le definizioni
Requisiti
Trattamento
iscale
Assenza
dei requisiti
• Assenza di una sede di lavoro
• Prestazione lavorativa in mobilità
• Indennità o maggiorazione in misura issa
Le indennità corrisposte concorrono alla formazione del
reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%
Se manca uno solo dei tre requisiti, si applica la disciplina
di cui all’articolo 51, comma 5, del Tuir (rimborsi spese per
trasferte)
Spese fuori
S
f
dal
d l comune escluse
l
dai
d redditi
dd
I rimborsi analitici delle spese per vitto
e alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale
sede di lavoro sono esclusi dal reddito
di lavori dipendente, mentre in caso di
indennità forfettarie l’esclusione da
tassazione è limitata a un importo giornaliero di euro 46,48 per le trasferte in
Italia e di euro 77,47 per le trasferte
all’estero. Per l’individuazione della
sede di lavoro è necessario aver riguarda a quanto indicato nel contratto di
lavoro o nella lettera di assunzione, e i
rimborsi delle spese, sia pure nei limiti
indicati, sono esclusi da tassazione solo
se, prendendo quale punto di partenza
la sede di lavoro, il dipendente si reca
al di fuori del territorio comunale sede
di lavoro. Al contrario, tutti i rimborsi riconosciuti per trasferte eseguite
all’interno dello stesso territorio comunale in cui è situata la sede di lavoro
concorrono alla formazione del reddito
dipendenti che presentano
contestualmente le seguenti
condizioni: la mancata indicazione nel contratto, o nella
lettera di assunzione, della
sede di lavoro; lo svolgimento
di un’attività lavorativa che
richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in
relazione allo svolgimento
dell’attività lavorativa in
luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o mag-
di lavoro dipendente, a esclusione dei
c.d. «biglietti» per il trasporto (treno,
taxi, bus, metropolitana ecc., tenendo conto che la recente risoluzione n.
83/E/2016 ha parificato al trasporto
pubblico anche l’utilizzo del servizio
di car sharing). Per quanto riguarda il
rimborso chilometrico riconosciuto al
dipendente per l’utilizzo della propria
autovettura, è prevista l’esclusione da
tassazione fino a concorrenza della tariffa chilometrica desunta dalla tabella
Aci in relazione al modello di autovettura utilizzata dal dipendente, ferma
restando l’imponibilità di eventuali
rimborsi chilometrici per trasferimenti
all’interno dello stesso Comune in cui
è stabilita la sede di lavoro. Le stesse
regole descritte sono applicabili anche
per i rimborsi spese riconosciuti all’amministratore di società (il cui reddito
è qualificabile come assimilabile al lavoro dipendente), per il quale è necessario tuttavia tener conto che la sede
di lavoro potrebbe anche coincidere
con il suo domicilio fiscale, soprattutto
in quelle ipotesi in cui il soggetto non
abbia specifiche deleghe che richiedono
una presenza costante presso la sede
dell’attività. In altre parole, è necessario distinguere tra la figura dell’amministratore delegato che come tale gestisce
quotidianamente l’azienda, la cui sede di
lavoro coincide con quella della società,
rispetto al consigliere senza deleghe la
cui sede di lavoro coincide con il proprio
domicilio fiscale. Tale differenza incide
sulla definizione di trasferta, e in particolare sull’individuazione del luogo di
partenza della stessa, poiché nell’ipotesi di consigliere senza deleghe, che
come tale si reca in azienda solamente
per partecipare alle riunioni dell’organo amministrativo, il tragitto casa-sede
dell’azienda è considerata come una trasferta. Alla medesima conclusione non
si può pervenire per l’amministratore
delegato, la cui trasferta inizia quando
lo stesso parte dalla sede dell’azienda
(quale sua sede di lavoro).
giorazione di retribuzione in
misura fissa, attribuite a
prescindere dalla circostanza che il dipendente si sia
effettivamente recato in trasferta e indipendentemente
dal luogo in cui lo stesso si
sia recato. In assenza di una
o più delle predette condizioni, non è applicabile il regime fiscale di cui al comma 6
dell’articolo 51, bensì quello
di cui al precedente comma
5 relativo ai lavoratori in
trasferta.
In merito alla norma di
interpretazione autentica contenuta nell’articolo
7-quinques è intervenuta di
recente la Fondazione studi
dei consulenti del lavoro che
con l’occasione ha ricostruito
anche le passate vicende che
hanno portato il legislatore
a risolvere la questione. Sul
punto, infatti, in passato si
è sviluppato un importante
dibattito giurisprudenziale
che ha visto la Suprema corte a esprimere un indirizzo
piuttosto univoco, definendo
«trasfertista» il lavoratore
che nella sostanza (e quindi a
prescindere dalle indicazioni
formali) svolge normalmente
la prestazione lavorativa in
luoghi variabili indipendentemente da quanto previsto
nel contratto o nella lettera di assunzione (si veda,
da ultimo, la sentenza n.
3066/2016). Inoltre, sempre
secondo l’indirizzo della Cortte di cassazione, non assume
rrilievo per l’individuazione
del trasfertista la modalità
di corresponsione dell’indennità che può essere in misura
n
fissa o variabile. Secondo la
giurisprudenza, quindi, ang
che un lavoratore la cui sede
di lavoro è stata individuata
fformalmente nella lettera
di assunzione assumerebbe
comunque la qualifica di trasfertista laddove regolarmentte svolga la propria attività
iin luoghi sempre differenti.
Risulta del tutto evidente che
R
lle conseguenze fiscali che si
produrrebbero in questo caso
p
sarebbero importanti, poiché
ll’applicazione delle disposizioni del comma 6 dell’articolo 51 del Tuir, e non quelle
del comma 5, comportano
ll’assoggettamento a tassazione del 50% dei rimborsi
spese percepiti dal lavorattore (con aggravio anche in
capo al datore di lavoro). La
prassi che si è espressa in
p
rrelazione alla questione ha
rritenuto, invece, che il regime del comma 6 dell’articolo
m
51 del Tuir si applichi solamente in capo a quei soggetm
tti privi di una sede di lavoro
iindividuata nel contratto (in
ttale senso si veda la circolare
n. 326/E/1997, il messaggio
n
Inps n. 27271/2008 e la nota
del Ministero del lavoro n.
25/I/0008287 del 2008). Sullla portata applicativa della
norma di interpretazione
n
autentica inserita nel dl
193/2016 (che come tale ha
effetto retroattivo) la Fondazione dei consulenti del
llavoro evidenzia due aspetti
iinnovativi, il primo dei quali
rriguarda la modalità di riconoscimento dell’indennità o
n
della maggiorazione, che secondo la norma deve avvenire
unicamente con importo fisu
so, mentre come si è visto in
precedenza la giurisprudenza
p
ammette anche un’indennità
in misura variabile. In secondo luogo, rispetto al passato
ora la norma richiede la coesistente di tutti e tre i requisiti
in precedenza descritti, con la
conseguenza che la mancanza
anche di uno solo di essi determina l’applicazione delle
disposizioni «ordinarie» del
precedente comma 5 dell’articolo 51 del Tuir in relazione
alle trasferte.
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FISCO
Lunedì 19 Dicembre 2016
11
Uno degli effetti della novità contenuta nella legge di Bilancio: serve apposita attestazione
Transazione dal risvolto amaro
La falcidiabilità Iva porta nuovi oneri per i professionisti
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DI
Pagina a cura
ALESSANDRO FELICIONI
alla transazione fi scale versione 2.0
nuovi oneri per i
professionisti: dietro la fanfara delle novità
in tema di falcidiabilità
dell’Iva e delle ritenute, il
restyling dell’articolo 182ter lf introduce, soprattutto
con riguardo alla transazione inserita nell’ambito degli
accordi di ristrutturazione,
nuovi adempimenti per
i professionisti chiamati
all’ennesima attestazione e
ai relativi rischi connessi.
È il comma 81 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017, come licenziata
definitivamente dal Senato
e in attesa di pubblicazione in G.U. a mettere mano
all’istituto che, per un motivo o per un altro, non aveva
mai suscitato particolari entusiasmi dagli imprenditori
impegnati nelle procedure
di composizione della crisi
(concordato preventivo e
accordi di ristrutturazione
dei debiti).
La novità fondamentale è
sicuramente quella relativa
alla possibilità, prima esclusa, di falcidiare anche i crediti tributari relativi all’Iva
e alle ritenute alla fonte.
In verità, dopo la tranciante presa di posizione della
Corte di giustizia europea
(sentenza 7 aprile 2016 causa C-546/14) il legislatore italiano aveva ben poche
scelte se non adeguarsi alla
normativa sovranazionale.
Con l’occasione, però, si è
messo mano all’intero istituto, provvedendo a sostituire
integralmente l’articolo 182ter della legge fallimentare,
fin dal suo titolo, trasformato ora in «trattamento
dei crediti tributari e contributivi».
La norma, attualmente,
dispone che il debitore che
ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex art.
182-bis legge fallimentare,
possa proporre il pagamento,
parziale o anche dilazionato,
dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Tuttavia,
tale possibilità sarebbe preclusa se il debito riguarda
tributi costituenti risorse
proprie dell’Unione europea,
l’Iva o le ritenute operate e
non versate. Per questi ultimi debiti è infatti ammesso
proporre la sola dilazione
del pagamento.
Con riferimento alla gestione dei crediti tributari
privilegiati la norma attuale precisa che: «Se il credito tributario o contributivo
è assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti ai
D
Le novità nella legge di Bilancio 2017
È possibile falcidiare anche il debito per Iva e per ritenute operate e non
versate
La falcidia del credito tributario nel concordato può avvenire solo con la
transazione
Nel concordato un professionista deve attestare la convenienza per l’erario
della proposta che prevede la falcidia
Necessità di formazione delle classi per il credito tributario degradato i
chirografo
Il concessionario vota solo per gli oneri di riscossione
La relazione ex art. 182-bis del professionista deve riguardare anche la convenienza della transazione per l’uficio
L’uficio non ha più l’onere di rispondere entro 30 giorni dall’istanza nel caso
di transazione inserita in un accordo di ristrutturazione
creditori
hanno un gradit i che
h h
do di privilegio inferiore o a
quelli che hanno una posizione giuridica e interessi
economici omogenei a quelli
delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie; se
il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può
essere differenziato rispetto
a quello degli altri creditori
chirografari ovvero, nel caso
di suddivisione in classi, dei
creditori rispetto ai quali è
previsto un trattamento più
favorevole».
L’emendamento proposto modifi ca l’istituto della
transazione fiscale estendendone l’uso anche ai debiti
tributari aventi per oggetto
l’Iva o le ritenute qualora il
piano proposto dal debitore
ne preveda una soddisfazione: «in misura non inferiore a quella realizzabile, in
ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile ai beni
o diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione indicato
nella relazione di un profes-
sionista
i i t in
i possesso dei
d i requisiti di cui all’articolo 67,
terzo comma, lettera d) della
Legge fallimentare».
Quindi viene espressamente previsto che la possibilità di falcidiare i crediti
tributari è subordinata al
rilascio di apposita attestazione da parte di un professionista, volta, appunto, a
certificare che quello proposto è il massimo risultato
ottenibile per l’amministrazione finanziaria.
Ora se tale forma di attestazione è necessaria in sede
di concordato preventivo
tutte le volte che il debitore proponga di pagare solo
parzialmente un creditore
privilegiato (anche diverso
dall’Agenzia delle entrate),
negli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo
182-bis lf non vi è, per la
generalità dei crediti privilegiati, tale obbligo. Ciò
perché l’accordo di ristrutturazione può prevedere
trattamenti differenziati
tra i vari creditori anche
privilegiati che sono liberi
di accettare o meno la proposta consapevoli anche di
eventuali trattamenti dif-
ferenziati
f
i ti offerti
ff ti a soggetti
tti
con le medesime prelazioni.
Nella versione precedente
della transazione tale libertà era comunque vincolata
al fatto di non riservare mai
al fisco un trattamento deteriore rispetto a creditori con
privilegio inferiore o addirittura chirografi. Ora però
per verificare tale situazione si chiama in causa il professionista che dovrà, sotto
la propria responsabilità, e
nell’abito della relazione di
cui al primo comma dell’articolo 182-bis, attestare anche
in ordine alla «convenienza
del trattamento proposto
rispetto alle alternative
concretamente praticabili».
Peraltro viene altresì previsto che tale aspetto della relazione potrà essere oggetto
di specifica valutazione da
parte del tribunale.
In verità il nuovo testo
dell’articolo 182-ter contiene anche altri elementi
innovativi. Intanto si legge,
all’inizio del primo comma,
che nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può falcidiare il debito
tributario «esclusivamente
mediante proposta presen-
tata ai sensi del presente
articolo». Ciò potrebbe essere interpretato nel senso
di rendere obbligatoria la
transazione fiscale tutte le
volte che il piano di concordato non prevede una soddisfazione integrale del debito
erariale. Situazione questa
più volte smentita dalla
giurisprudenza anche di legittimità secondo cui non è
obbligatoria la transazione
fiscale per poter falcidiare
tale credito a condizione che
venga rispettata la previsione di cui all’articolo 160,
comma secondo lf.
Sempre scorrendo il nuovo testo si osserva che al
comma uno, ultimo periodo,
viene previsto che il pagamento parziale del debito
tributario comporta la degradazione in chirografo
della parte falcidiata e la
necessità di costituire una
apposita classe per tale posta. Questo vincola molto il
debitore alle prese con la
proposta di concordato perché la necessità di costituire una classe per il credito
tributario degradato porta
con sé l’onere di prevedere
altre classi di creditori con
i rischi connessi alla necessità di avere la maggioranza delle classi (oltre che dei
creditori) e all’ingerenza che
è consentita al tribunale nei
casi, appunto, di formazione
delle classi. Cambia anche
la competenza a esprimere
il voto o l’assenso alla transazione; ora il concessionario della riscossione decide
solo per gli oneri propri
mentre per la sorte, anche
se iscritta a ruolo, si esprime direttamente l’Agenzia
delle entrate. Da ultimo
viene previsto che, nel caso
di transazione fiscale inserita nell’ambito di un accordo
di ristrutturazione dei debiti l’assenso alla proposta
non è vincolato nella rigida
tempistica (peraltro mai rispettata) dei 30 giorni successivi alla presentazione
dell’istanza.
FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio
Giurisprudenza
tributaria
IVA
dei corrispettivi giornalieri. Possibilità
di esercizio delle opzioni (comunicato
stampa dell’Agenzia delle entrate del
9 dicembre 2016)
CODICI TRIBUTO
La modalità di calcolo del pro-rata
disciplinata dalla legge Iva italiana è
conforme alle disposizioni comunitarie
(sentenza della Corte di giustizia Ue del
14 dicembre 2016 - causa c-378/15)
Altre notizie
Chiusura a credito del codice tributo
«3897», credito d’imposta legge regionale 17 novembre 2009, n. 1, regione
Sicilia (risoluzione dell’Agenzia delle
entrate numero 114/e del 12 dicembre
2016)
TRASMISSIONE DATI
ADEMPIMENTO
SPONTANEO
Trasmissione dei dati delle fatture e
Comunicazione per la
promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di soggetti passivi Iva
per i quali emergono delle differenze
tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai
loro clienti nel c.d. Spesometro (provvedimento dell’Agenzia delle entrate
numero 221446 del 15 dicembre 2016)
CERTIFICAZIONE UNICA
Pubblicata la bozza del nuovo modello
della certificazione uniLa versione integra- ca 2017, da consegnare
al lavoratore entro il
le è disponibile su
31 marzo 2017 (comuwww.italiaoggi.it/
nicato stampa del 15
docio7
dicembre 2016)
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FISCO
Lunedì 19 Dicembre 2016
Le istruzioni di calcolo relative al 2016. Sanzioni ad hoc per i ritardi brevi
Acconto Iva, è già countdown
L’anticipo sull’imposta va versato entro il 27 dicembre
DI
FRANCO RICCA
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it
M
artedì 27 dicembre scade
il termine per
il pagamento
dell’acconto dell’Iva dovuta
per l’ultimo periodo fiscale
del 2016. Alla scadenza è
collegata anche l’eventuale
consumazione dell’illecito
penale di omesso versamen-
to dell’Iva del 2015: ai sensi dell’art. 10-ter del dlgs n.
74/2000, infatti, costituisce
reato il mancato versamento dell’Iva dovuta in base
alla dichiarazione annuale
entro il termine per il pagamento dell’acconto del
periodo d’imposta successivo, se il debito è superiore
a 250 mila euro. Tornando
all’adempimento dell’accon-
to, i contribuenti dispongono di tre sistemi di calcolo,
tra i quali possono scegliere
liberamente quello più conveniente. Ecco la consueta
guida schematica.
GUIDA ALL’ACCONTO IVA 2016
SCADENZA: 27 DICEMBRE 2016
METODI
DI CALCOLO
Storico
Si versa l’88% dell’imposta risultante a debito:
• dalla liquidazione di dicembre 2015 (mensili)
• dalla liquidazione del quarto trimestre 2015 (trimestrali speciali)
• dal saldo della dich.ne annuale per il 2015 (trimestrali su opzione) (1) (2)
Previsionale
Si versa l’88% del presunto debito risultante:
• dalla liquidazione di dicembre 2016 (mensili)
• dalla liquidazione del 4° trim. 2016 (trimestr. speciali)
• dal saldo della dich.ne annuale per il 2016 (trimestrali su opzione) (2)
Analitico
Si versa il 100% dell’imposta risultante a debito dalla
liquidazione straordinaria al 20/12/2016 (3), riferita al periodo:
• 1/12-20/12 per i mensili
• 1/10-20/12 per i trimestrali
I contribuenti mensili che afidano la contabilità a terzi e si avvalgono della facoltà di effettuare la liquidazione in base ai dati del mese precedente, possono determinare l’acconto nella misura di 2/3 dell’imposta
dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre
Speciale
Ai sensi dell’art. 1, comma 471, legge n. 311/2004, le imprese di cui ai dd.mm. 370 e 366 del 24/10/2000
(pubblica utilità e telecomunicazioni), che nell’anno solare precedente hanno versato oltre 2 milioni di Iva,
versano in acconto il 97% di un importo pari alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero
dovuto essere eseguiti, per i primi tre trimestri del 2015. Resta ferma la facoltà di avvalersi del metodo
analitico, ma non di quelli storico e previsionale. Si veda la circ. n. 54 del 23/12/2005
Note:
(1) Qualora nell’anno 2016 sia variata la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto a quella del 2015, occorre rendere omogenee le basi di raffronto, determinando il dato storico nel seguente
modo:
• contribuente mensile nel 2015, divenuto trimestrale nel 2016: si sommano le risultanze delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2015;
• contribuente trimestrale nel 2015, divenuto mensile nel 2016: si assume un terzo del saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2015 (ai ini del calcolo dell’acconto, al saldo inale risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 bisogna aggiungere l’importo versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
(2) I contribuenti trimestrali su opzione non devono applicare sull’importo dell’acconto la maggiorazione dell’1%. La maggiorazione versata in relazione al saldo dell’anno precedente non concorre alla
determinazione della base per il calcolo dell’acconto (ris. n. 157 del 23/12/2004).
(3) Nella liquidazione straordinaria occorre includere, oltre alle operazioni attive annotate per il periodo, quelle la cui imposta si è resa esigibile alla data del 20/12, anche se non ancora fatturate a tale
data. Relativamente all’Iva ammessa in detrazione, invece, può computarsi solo quella risultante dalle registrazioni effettuate.
Modalità di pagamento
Delega F24: l’acconto si paga con modello F24. I codici
tributo sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035
per i trimestrali
Compensazione: è possibile pagare mediante compensazione di crediti, entro il tetto massimo stabilito
per ciascun anno solare
Rateazione: non consentita
Ravvedimento operoso
Chi paga dopo la scadenza può regolarizzare la
violazione avvalendosi del ravvedimento operoso,
secondo le disposizioni dell’art. 13, dlgs 472/97. In
tal caso, la sanzione è ridotta in funzione del ritardo,
per esempio:
- a un decimo se il pagamento avviene entro 30
giorni
- a un nono se il pagamento avviene oltre 30, ma
entro 90 giorni dalla scadenza
- a un ottavo se il pagamento avviene entro il termine
per la presentazione della dichiarazione annuale
relativa al 2016, e così via
Oltre all’imposta, è necessario pagare nei suddetti
termini anche la sanzione ridotta e gli interessi giornalieri calcolati al saggio legale. Circa gli effetti dei
versamenti carenti, si veda la circolare n. 27/2013
Soggetti esonerati dall’obbligo dell’acconto
Principio generale: l’acconto non è dovuto se manca uno dei
due parametri di riferimento, ossia il debito 2015 (perché,
per esempio, il contribuente l’anno scorso era a credito)
oppure il debito 2016.
Sono esonerati dall’adempimento:
a. Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2016
b. Soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2016 (se mensili) ovvero entro il 30 settembre
2016 (se trimestrali)
c. Soggetti che per l’anno 2015 hanno chiuso senza
debito d’imposta la liquidazione di dicembre (se mensili), del 4° trimestre (trimestrali speciali), ovvero la
dichiarazione annuale (trimestrali su opzione)
d. Imprese agricole minime in regime di esonero ex. art.
34, comma VI (volume d’affari annuo ino a 7.000 €)
e. Contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi
o forfetario
f.
Imprese esercenti attività di intrattenimento che si
avvalgono del regime speciale dell’art. 74, sesto
comma
g. Imprese esercenti attività di intrattenimento che dal
2016 hanno optato per il regime Iva normale, mentre
nel 2015 si erano avvalse del regime speciale
h. Associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative in genere, in regime speciale
ex legge n. 398/91
i.
Società estinte per fusione o incorporazione entro il
30 novembre 2016 (se mensili) ovvero il 30 settembre
2016 (se trimestrali)
I chiarimenti per i casi particolari
Fusioni, incorporazioni, scissioni: circ. n. 52 del
3/12/91 e ris. n. 183 del 13/7/95
Iva di gruppo: circ. n. 52 del 3/12/91 e n. 40
dell’11/12/93.
Esercizio di più attività con applicazione separata
dell’imposta: effettuazione di un versamento unico,
sommando algebricamente l’acconto determinato
per ciascuna attività; si veda la circ. n. 52 del
3/12/91. Si veda inoltre, per le imprese di servizi di
pubblica utilità, la ris. 144 del 20/12/06.
Le sanzioni
L’omesso pagamento dell’acconto è punito con la
sanzione amministrativa del 30%, prevista dall’art.
13 del dlgs n. 471/97.
Sanzioni tenui per ritardi brevi
- Versamento entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione del 1% per ogni giorno di ritardo
- Versamento dal 15° al 90 giorno: sanzione del
15%
Pagamento bonario: in sede di controllo, la sanzione
è ridotta a un terzo se il pagamento viene eseguito
prima dell’iscrizione a ruolo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’agenzia
(dlgs n. 462/97)
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Lunedì 19 Dicembre 2016
L
13
Appello ai comuni: c’è tempo ino al 31/12 per chiedere gratis beni statali da valorizzare
Demanio-enti alle battute finali
Trasferiti quasi 4 mila immobili per oltre 1,4 mld di euro
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DI
Pagina a cura
MATTEO BARBERO
ltime battute per il federalismo demaniale.
Per i sindaci, infatti,
a cui servisse un immobile per realizzare la nuova
sede della banda municipale,
o per collocare un progetto innovativo di coworking, o che
più semplicemente volessero
valorizzare la vecchia caserma
dimessa per rimpinguare le
casse esangui del comune, c’è
tempo fino al 31 dicembre per
trovare quello che serve gratis.
Non si tratta della solita pubblicità ingannevole, ma di un
progetto le cui origini risalgono
addirittura alla scorsa legislatura, come emerge chiaramente dalla sua denominazione:
federalismo demaniale. Esso
rappresenta l’ultimo retaggio
di quel federalismo fiscale che,
ai tempi del secondo governo
Berlusconi, fu definito come «la
madre di tutte le riforme». Di
quell’ambizioso disegno (abbozzato dalla legge 42/2009) oggi
non rimane quasi nulla. E un
po’ paradossalmente gli unici
frutti che sono arrivati a maturazione sono quelli partiti più
in sordina: l’armonizzazione
dei bilanci pubblici e, appunto,
il federalismo demaniale.
In principio fu il dlgs 85/2010,
che avrebbe dovuto trasferire a
regioni ed enti locali una parte
dei beni statali per garantirne
una migliore valorizzazione,
destinando prioritariamente
i relativi proventi all’abbattimento del debito pubblico.
L’attuazione di tale percorso,
tuttavia, si rivelò fin da subito
complessa a causa della difficoltà di definire le liste dei beni
cedibili (e di quelli esclusi dalla
cessione).
L’intera architettura venne,
quindi, integralmente ripensata con il dl 69/2013 (c.d. decreto
«del fare»), dando vita a una
sorta di versione 2.0, nel tentativo di ovviare al fallimento
del format originario. E i risultati sembrano essere confortanti. Secondo i dati forniti
dall’Agenzia del demanio, proprio dal 2013 sono stati trasferiti circa 4 mila immobili, per
un valore di oltre 1,4 miliardi
di euro. E il percorso non è ancora concluso. L’ultimo decreto
«milleproroghe» (dl 210/2015),
all’art. 10, comma 6-bis, ha
infatti riaperto i termini della
procedura: le amministrazioni
locali, pertanto, hanno tempo
fino al 31 dicembre 2016 per
presentare domande di trasferimento di beni presenti sul
proprio territorio, da valorizzare con progetti di recupero
in linea con i programmi di
rigenerazione urbana e con le
esigenze dei cittadini.
Ovviamente, non è possibile
richiedere qualsiasi bene, ma
occorre prioritariamente attingere all’elenco di immobili
potenzialmente trasferibili
U
In pillole
Entro il prossimo 31 dicembre, comuni, province, città metropolitane e regioni
possono presentare richiesta per ottenere beni immobili statali
I beni disponibili sono quelli inseriti negli elenchi compilati dall’Agenzia del
demanio e gli altri non espressamente dichiarati incedibili
La domanda deve essere presentata online, accedendo al portale del federalismo demaniale
L’attribuzione, previa istruttoria da parte del Demanio, avverrà a titolo gratuito,
ma sarà sottoposta a una condizione: se, trascorsi tre anni dal trasferimento,
i beni che dovessero risultare inutilizzati verranno riacquisti dallo Stato.
Il 75% delle risorse nette derivanti dall’eventuale dismissione degli immobili trasferiti dovrà essere destinato prioritariamente alla riduzione del debito dell’ente
e solo in assenza di debito al inanziamento di spese di investimento
redatto dal Demanio e disponibile sull’applicativo dedicato (OpenDemani), che deve
essere utilizzato anche per
inoltrare la domanda (si veda
l’altro pezzo in pagina). Fra gli
immobili «adottabili», che sono
articolati per regione, si trova
ovviamente di tutto: ex caserme, poligoni di tiro, terreni,
depositi, edifici scolastici, stazioni dimesse, persino baraccopoli ecc.. In alcuni casi, però,
si tratta di immobili di grande
pregio. Negli anni scorsi, per
esempio, il comune di Venezia
ha ottenuto la spiaggia degli
Alberoni, una delle perle naturalistiche del Lido, oltre ad
altri immobili contigui, come
l’ex Forte Morosini. Alla città
della laguna, inoltre, è stata
assegnata l’ex batteria Daniele Manin, un’area finora
di proprietà demaniale che
l’amministrazione occupa da
decenni (e dove ha realizzato
un palazzetto dello sport), con
tanto di contenzioso sull’indennità di occupazione.
Altri esempi virtuosi sono richiamati dall’Agenzia: a Lauria, in provincia di Potenza, il
comune è divenuto proprietario di un edificio da destinare
a una onlus per le attività di
assistenza, sostegno e riabilitazione alle persone affette da
gravi patologie neurologiche; a
Macerata Feltria, in provincia
di Pesaro-Urbino, un edificio
dello Stato è stato trasferito
gratuitamente al comune e ora
è una scuola materna con un
bel giardino; a Cortina d’Ampezzo, il comune ha acquisito
venti chilometri di pista ciclabile lungo l’ex Ferrovia delle
Dolomiti che oggi è un itinerario ciclabile inserito all’interno del percorso «La lunga via
delle Dolomiti», riconosciuto
dall’Unesco come patrimonio
naturale dell’umanità.
Oltre a quelli nell’elenco, gli
enti potranno fare richiesta
anche di altri beni presenti sul
proprio territorio, che potranno
individuare autonomamente
fra quelli non espressamente
esclusi (fra i quali, per esempio, rientrano quelli in uso per
finalità dello Stato, i porti e
gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, i parchi nazionali e le
riserve naturali statali; i beni
appartenenti al demanio marittimo ecc.). Per agevolare le
ricerca, OpenDemanio contiene, in formato «aperto», tutte
le informazioni sugli immobili
presenti nel conto patrimoniale dello stato e la mappatura
geolocalizzata dei fabbricati.
Gli immobili possono essere
richiesti da comuni, province,
città metropolitane e regioni attraverso una procedura
guidata ondine, cui si accede
attraverso il portale del federalismo demaniale (https://
federalismodemaniale.agenziademanio.it/FederalismoDemaniale/login.jsp).
Come detto, il termine ultimo
è fissato al prossimo 31 dicembre e vale anche per gli enti in
passato hanno già richiesto e/o
acquisito altri immobili.
Gli amministratori e gli operatori già censiti nell’applicativo PuntoFisco dell’Agenzia
delle entrate alla data del 23
marzo 2015 potranno continuare ad accedere al usando le
stesse credenziali. Per gli altri,
occorre inviare una nota a firma del rappresentante legale
dell’ente via e-mail all’indirizzo dg.federalismodemaniale@
agenziademanio.it, indicando
nome e cognome, codice fiscale,
mansione, telefono, recapito e
indirizzo e-mail nominativa
istituzionale della persona da
abilitare. Rispetto al passato,
compilare il format è più semplice: infatti, non sarà più necessario inserire informazioni
sulla destinazione prevista per
il bene richiesto, sul suo stato
occupazionale e su eventuali
interventi edilizi in programma sull’immobile.
L’Agenzia del demanio, dopo
aver ricevuto tramite la procedura online la richiesta di
trasferimento degli immobili,
avvierà una fase di istruttoria
al termine della quale invia
all’amministrazione richiedente il parere positivo o negativo
al trasferimento.
Qualora per il medesimo
bene pervengano richieste di
attribuzione da parte di più
livelli di governo, esso sarà attribuito, in forza dei principi di
sussidiarietà e di radicamento
sul territorio, in via prioritaria
ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle
province e alle regioni. I beni
già utilizzati, invece, saranno
prioritariamente trasferiti agli
enti utilizzatori che ne facciano
richiesta.
L’attribuzione avverrà a titolo gratuito, ma sarà sottoposta a una condizione: trascorsi
tre anni dal trasferimento, il
Demanio effettuerà un monitoraggio all’esito del quale i
beni che dovessero risultare
inutilizzati verranno riacquisti dallo Stato. Attenzione
anche ai beni già utilizzati a
titolo oneroso, perché le minori
entrate erariali saranno compensate con un’equivalente
riduzione delle risorse statali
spettanti all’ente assegnatario
ovvero mediante un obbligo di
versamento diretto all’entrata
del bilancio statale.
Il 75% delle risorse nette derivanti dall’eventuale dismissione degli immobili trasferiti
dovranno essere destinate
prioritariamente alla riduzione del debito dell’ente e solo in
assenza di debito al finanziamento di spese di investimento; la restante parte andrà a
ridurre il debito statale.
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14
IMPRESA
Lunedì 19 Dicembre 2016
Una nota dell’Accademia romana di ragioneria su vari aspetti della liquidazione delle srl
Bilanci, parola al liquidatore
Amministratori obbligati a dare la bozza non approvata
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DI
Pagina a cura
BRUNO PAGAMICI
e i bilanci precedenti
alla messa in liquidazione volontaria non
sono stati approvati
dai soci, l’adempimento di sottoporli all’assemblea toccherà
al liquidatore. In tal caso gli
amministratori sono obbligati
a consegnare la bozza dei bilanci anche se non approvati.
È una delle principali osservazioni che emergono dalla
nota operativa n. 14, pubblicata sul sito dell’Accademia romana di ragioneria (il
5/12/2016), avente a oggetto
«La liquidazione delle società a responsabilità limitata:
aspetti civilistici, contabili e
fiscali». La fondazione rileva
inoltre che dopo la cancellazione della società, i creditori
sociali non soddisfatti potranno far valere i loro crediti nei
confronti sia dei soci (fino alla
concorrenza delle somme da
questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione),
sia dei liquidatori se il mancato pagamento è dovuto alla
loro colpa. Lo studio dell’Accademia analizza inoltre i
criteri indicati dall’Oic in
materia di contabilità, bilancio e valutazioni e richiama
l’istituto della responsabilità
fiscale dei liquidatori, così
come disciplinata dall’art. 36
del dpr 602/1973. Per quanto
riguarda il collegio sindacale,
se già esistente nella srl posta in liquidazione, l’organo di
controllo avrà gli stessi diritti e dovrà svolgere gli stessi
compiti, funzioni e doveri ante
liquidazione previsti ex artt.
2397 e seguenti c.c.
La liquidazione delle srl.
La nota operativa dell’Accademia romana di ragioneria
tratta la liquidazione delle
società a responsabilità limitata che redigono il bilancio in
base alle disposizioni del codice civile e ai principi Oic. Va
ricordato che la società può, in
qualsiasi momento, revocare
lo stato di liquidazione a condizione tuttavia che sussistano determinate condizioni:
- eliminazione della causa
dello scioglimento;
- deliberazione da parte
dell’assemblea straordinaria
per le modificazioni dell’atto
costitutivo o statuto;
- rispetto degli obblighi di
pubblicità in conformità a
quanto dettato dall’art. 2436
c.c. «Deposito, iscrizione e
pubblicazione delle modificazioni».
La revoca dello stato di liquidazione della società ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle
imprese della deliberazione
assembleare e deve essere
comunicata all’Agenzia delle
entrate. Anche se il liquidatore si dimette è comunque
obbligato a rimanere in cari-
S
Liquidazione e cessazione
Valutazioni
di bilancio
Per le attività il valore di realizzo è quello conseguibile
entro un termine ragionevolmente breve, tenuto presente
che di norma i beni sono venduti separatamente; per le
passività il criterio è il valore di estinzione, tenuto conto
anche degli interessi
Dimissioni
Il liquidatore che si dimette è comunque obbligato a rimanere in carica ino alla nomina del nuovo liquidatore e
all’accettazione della carica
Cancellazione
d’ufficio
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la società è cancellata d’uficio dal registro
imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.
Responsabilità
civile
I creditori sociali, dopo la cancellazione della società, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio inale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori
se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa
Responsabilità
tributaria
Se con le attività della liquidazione i liquidatori non pagano
le imposte dovute per il periodo della liquidazione stessa
e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento
delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a
quelli tributari o assegnano beni ai soci senza aver prima
soddisfatto i crediti tributari
Collegio
sindacale
Se l’organo è esistente nella srl posta in liquidazione,
avrà gli stessi diritti e dovrà svolgere gli stessi compiti,
funzioni e doveri ante liquidazione previsti dagli artt. 2397
e seguenti
Il disco verde libera da obblighi
L’art. 2495 c.c. prevede che «Approvato
il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese». L’approvazione del bilancio libera i
liquidatori, nei confronti dei soci, salvi
i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio. I
creditori sociali non soddisfatti, dopo
la cancellazione della società, possono
far valere i loro crediti nei confronti dei
soci, fino alla concorrenza delle somme
da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e anche nei confronti
dei liquidatori, se il mancato pagamento
è dipeso da loro colpa. La domanda può
essere notifi cata presso l’ultima sede
della società, se proposta entro un anno
fino alla nomina del nuovo
ca fino
liquidatore e all’accettazione
della carica di quest’ultimo.
Amministratori. Gli amministratori hanno l’obbligo
di consegnare ai liquidatori:
- la situazione dei conti (situazione patrimoniale) alla
data di effetto dello scioglimento;
- il rendiconto sulla gestione. Si tratta di un vero e proprio bilancio ordinario infrannuale redatto secondo i criteri
del bilancio di esercizio (artt.
2423 e seguenti c.c.) che fotografa la situazione contabile
reale in cui si trova la società
in liquidazione tra la data di
chiusura dell’esercizio prece-
dalla cancellazione.
Responsabilità fiscale. Dal punto di vista
fiscale, la responsabilità dei liquidatori è
disciplinata dall’art. 36 del dpr 602/1973.
Tale norma espressamente dispone che,
se liquidatori delle società di capitali
non adempiono all’obbligo di pagare, con
le attività della liquidazione, le imposte
dovute per il periodo della liquidazione
medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle
imposte se soddisfano crediti di ordine
inferiore a quelli tributari o assegnano
beni ai soci senza aver prima soddisfatto
i crediti tributari. Tale responsabilità è
commisurata all’importo dei crediti di
imposta che avrebbero trovato capienza
in sede di graduazione dei crediti.
dente e la data d’iscrizione dei
liquidatori nel registro imprese (Oic 5).
Il rendiconto di solito viene
consegnato dagli amministratori ai liquidatori alcuni giorni
dopo la loro nomina; deve essere approvato dall’assemblea
dei soci a cui deve essere data
pubblicità come per il bilancio d’esercizio, scortato dalla
nota integrativa, rendiconto
finanziario (solo in alcuni
casi), relazione sulla gestione
e relazione del collegio sindacale, ove esistente. Ai sensi del
comma 1 dell’art. 2280 c.c.,
l’eventuale utile netto risultante dal rendiconto non può
essere ripartito tra i soci.
Collegio sindacale. Se il
collegio è esistente nella srl
in liquidazione, avrà gli stessi diritti e dovrà svolgere gli
stessi compiti, funzioni e doveri ante liquidazione previsti
dagli articoli 2397 e seguenti
del codice civile.
In particolare, i sindaci nella fase di scioglimento della
società hanno il dovere di:
- accertare che gli amministratori, al verificarsi di una
causa di scioglimento della
società, osservino gli adempimenti previsti dalla legge;
- accertare che gli amministratori, contestualmente alla
causa di scioglimento, convochino l’assemblea dei soci per
la nomina dei liquidatori e
degli ulteriori adempimenti previsti dal primo comma
dell’art. 2487 c.c.;
- una volta nominati i liquidatori, controllare il loro
operato.
Bilancio iniziale di liquidazione. Per quanto riguarda la forma, tale bilancio è
costituito da una situazione
patrimoniale priva di conto
economico. Non sussiste un
obbligo di pubblicità, mentre
l’art. 2490, comma 4 c.c. richiede che «nel primo bilancio
successivo alla loro nomina i
liquidatori devono indicare
la variazione nei criteri di
valutazione adottati rispetto
all’ultimo bilancio approvato,
e le ragioni e conseguenze di
tali variazioni».
Con riferimento alla valutazione delle voci, il principio
contabile Oic 5 prevede, in
linea generale per le attività,
l’applicazione del criterio del
«valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e tenuto
presente che normalmente i
beni vengono venduti separatamente»; per le passività,
invece, il criterio è «il valore di
estinzione cioè la somma che
si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli
interessi».
I liquidatori sono tenuti ad
apportare alle poste dell’attivo e del passivo le rettifiche
v
necessarie per esporre le
n
stesse al prevedibile valore
di realizzo (o di estinzione). Il
principio contabile Oic n. 5 tra
p
lle rettifiche da apportare enumera l’eliminazione di alcune
m
voci dell’attivo in quanto non
v
più realizzabili in ottica di
p
lliquidazione, l’adeguamento
dei crediti secondo le prospettive di esigibilità ecc.
Bilanci non approvati.
L’Oic 5 prevede che può veriL
ficarsi il caso in cui i bilanci
degli anni precedenti non
siano stati approvati dall’assemblea. In tale ipotesi, oltre
al rendiconto, è obbligo degli
amministratori consegnare
anche la bozza dei bilanci
precedenti pur non approvap
tti, e sarà poi cura dei liquidatori procedere all’approvazione. L’Oic 5 ritiene che
v
non sia possibile predisporre un unico rendiconto degli
amministratori che copra
un periodo ultrannuale che
comprenda uno o più esercizi precedenti, in quanto in
contrasto con il principio di
annualità dell’esercizio sociale che richiedere la redazione del bilancio per ciascun
esercizio.
Inoltre, l’Oic 5 dispone
che qualora gli amministratori devono provvedere alla
predisposizione della bozza
di bilancio e consegnarla al
liquidatore affinché proceda
alla relativa approvazione.
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Lunedì 19 Dicembre 2016
15
Un documento interpretativo del Cndcec sulle ristrutturazioni con intermediari inanziari
Debiti bancari, accordi forzati
Decisione imposta agli istituti minoritari non aderenti
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DI
Pagina a cura
BRUNO PAGAMICI
accordo di ristrutturazione con banche
di cui all’art. 182
septies della legge
fallimentare può essere imposto agli istituti «minoritari»
non aderenti, ma questi non
saranno obbligati a eseguire
nuove prestazioni e/o erogare nuovi finanziamenti. Potrà
invece essere esteso l’obbligo
di consentire l’utilizzo di beni
in leasing. È quanto emerge
da uno studio di novembre
2016 «Accordo di ristrutturazione con intermediari
finanziari» pubblicato dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, che ha preso
in esame gli aspetti peculiari
della norma introdotta dal
dl 83/2015 in materia di accordi di ristrutturazione funzionali al superamento della
crisi d’impresa. La disciplina
integra e affianca gli accordi
ordinari di cui all’art. 182-bis
lf, relativi alle convenzioni tra
debitore e banche per la soluzione della crisi aziendale.
Tali accordi, se approvati da
una maggioranza qualificata
di istituti di credito, si estendano e sono obbligatori anche
per quelli non aderenti. Sia
il 182 bis che il 182 septies
trovano la loro giustificazione nella necessità di evitare
che le banche meno coinvolte
possano incidere sulla portata dell’accordo complessivo
ponendo una sorta di «diritto di veto» o pretendendo
concessioni e condizioni migliorative che creino una disomogeneità di trattamento
tra i creditori finanziari che
versano in situazioni omogenee. Molto spesso, infatti,
nella quotidianità ci si deve
confrontare, oltre che con la
riottosità di talune banche,
anche con lo scarso interesse
di altre, perché meno esposte
o meno strutturate.
L’
Art. 182-septies e art.
182-bis. L’art. 182-septies lf
integra la disciplina ordinaria prevista dall’art. 182-bis
lf per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e introduce
un accordo specificamente destinato alla ristrutturazione
dei debiti con le banche. Tale
accordo, a differenza di quello
disciplinato dal solo art. 182bis consente al debitore di
chiedere che gli effetti dell’accordo concluso con specifiche
categorie di creditori vengano
estesi ai creditori finanziari
non aderenti appartenenti
alla medesima categoria.
L’accordo di ristrutturazione ex art. 182-septies è efficace solo nell’ambito di un
accordo ordinario ex art. 182bis; ne consegue che soggiace
alla disciplina di quest’ultimo, ove è previsto:
La ristrutturazione del debito con banche
L’art. 182
septies l.f.
L’accordo
Le condizioni
sostanziali
dell’accordo
I quorum
necessari
Le banche
aderenti
La disciplina di cui all’art. 182 septies si applica solo se
l’esposizione dell’impresa nei confronti di banche e intermediari inanziari (comprese le società di leasing e di factoring)
sia superiore alla metà dell’indebitamento complessivo
Gli effetti dell’accordo si producono solo nei confronti delle
banche: nessun accordo potrà essere «imposto» agli altri
creditori (fornitori, lavoratori, erario ecc.)
• L’accordo deve essere accettato da un’ampia maggioranza,
e cioè da almeno il 75% del valore dei crediti, delle banche
che hanno una posizione giuridica e interessi economici
omogenei a quelli delle banche dissenzienti;
• le banche non aderenti siano soddisfatte in base all’accordo almeno nella stessa misura in cui sarebbero soddisfatte nelle procedure alternative (concordato preventivo
o fallimento)
L’adesione di almeno il 75% dei crediti riguarda ciascuna
singola categoria di creditori. In caso di mancato raggiungimento del quorum in una categoria, non viene pregiudicata
l’estensione degli effetti per le restanti categorie per le quali
invece sia stato raggiunto il quorum degli aderenti
La decisione di «forzare» l’adesione delle banche minoritarie
per vincere l’ostruzionismo dovrà essere assunta congiuntamente dal debitore e dalle banche aderenti all’accordo
Le prestazioni obbligatorie e non
Non tutte le pattuizioni sono coercibili. La
norma indica quali prestazioni non possono
essere imposte ai creditori non aderenti e
segnatamente:
- l’esecuzione di nuove prestazioni; non si
intendono, per espressa previsione del legislatore, nuove prestazioni la prosecuzione
dei contratti di leasing pendenti;
- la concessione di nuovi affidamenti;
- l’erogazione di nuovi finanziamenti;
- il mantenimento della possibilità di utilizzare finanziamenti esistenti.
Con particolare riferimento all’utilizzo
di linee di credito esistenti, il diniego di
coercibilità del mantenimento degli affidamenti esistenti non travolge gli utilizzi
già in essere al momento dell’accordo. Per
essi l’accordo potrà prevedere moratorie, rientri differiti anche correlati alla
generazione di risorse secondo le regole
di waterfall, stralci ovvero conversione in
equity o semi-equity.
È ragionevole ritenere che il legislatore
abbia inteso negare la coercizione degli
affidamenti concessi ed esistenti solo se
non utilizzati. Non vi è, infatti, aggravamento dell’esposizione al rischio del creditore nel mantenere gli utilizzi in essere,
siano essi relativi a linee di cassa, siano essi relativi a linee autoliquidanti. Con
particolare riferimento ai debiti riferibili a
linee di credito autoliquidanti, è opportuno
- il raggiungimento dell’accordo con almeno il 60% dei
creditori (fermo restando il
75% dei crediti riguardanti la
singola categoria di creditori);
- il regime di pubblicità
dell’accordo;
- il rispetto del termine di
120 giorni per il pagamento dei
creditori estranei all’accordo.
Ai fini del raggiungimento
che essi siano inseriti in una categoria a sé
stante caratterizzata da specifiche pattuizioni. Per questi debiti, la coercibilità del
mantenimento della possibilità di nuove anticipazioni va considerata in via simmetrica
alle singole posizioni anticipate che via via si
scaricano; questa regola, peraltro, non vale
per linee autoliquidanti concesse a fronte
di specifiche posizioni attive: queste non
possono essere reintegrate con posizioni diverse da quelle inizialmente previste e, una
volta che le stesse siano state monetizzate,
la linea si estingue.
Creditori non aderenti: le prestazioni obbligatorie. Sono coercibili tutte le pattuizioni
dell’accordo che non siano espressamente
impedite dal legislatore e in particolare:
- la remissione parziale del credito;
- la dilazione del rimborso del credito;
- la conversione del credito in quote di capitale o strumenti finanziari partecipativi;
- le clausole di «convertendo» delle linee di
credito utilizzate;
- la ridefinzione del profilo di interessi e/o
commissionale;
- le regole di waterfall e di cash sweep;
- il pactum de non petendo e le clausole di
infallibilità;
- le clausole specifiche in caso di vendita
di beni sui quali insiste la garanzia ipotecaria.
della soglia del 60% rilevano
anche i creditori non bancari
aderenti ad accordi specifici.
Pertanto l’indebitamento bancario deve essere prevalente,
ma non deve necessariamente raggiungere la soglia
dell’indebitamento complessivo, che può essere raggiunta
con ulteriori accordi con altri
creditori.
Il debito bancario. L’applicabilità della disciplina
dell’art. 182-septies richiede
che l’impresa abbia debiti
verso banche e intermediari
finanziari in misura pari o
superiore alla metà dell’indebitamento complessivo.
L’accesso alla disciplina
dell’art. 182-septies richiede pertanto la preliminare
verifica del rapporto tra l’indebitamento verso banche e
intermediari finanziari (al
numeratore) e l’indebitamento complessivo aziendale (al
denominatore).
Ai fini della verifica della
prevalenza dell’indebitamento bancario è necessario
tenere conto, al numeratore e
al denominatore del rapporto,
sia dei debiti già scaduti sia
dei debiti non ancora scaduti. Per i contratti di leasing
pendenti si dovrebbe tenere
conto dell’intero debito in linea capitale e del debito per
interessi già maturati alla
data di riferimento.
I debiti contestati o in contenzioso tendenzialmente
non si computano, salvo che
sia ictu oculi infondata la
contestazione da parte del
debitore.
Si dovrebbe tenere conto
dei debiti potenziali per fideiussioni concesse dall’impresa a favore di banche e
intermediari finanziari o di
altri soggetti (questi ultimi,
solo al denominatore), ogni
qualvolta e nella misura in
cui sia probabile la loro escussione da parte del creditore
garantito.
Le categorie di creditori.
r L’estensione degli effetti
può
essere ottenuta solo in
p
presenza
di omogeneità per
p
posizione
giuridica e interesp
se
s economico delle banche che
si
s intendono coartare rispetto
alle
a banche che hanno aderito
all’accordo.
a
Per posizioni giuridiche si
intendono
quella di creditore,
i
di
d garante, di cessionario di
crediti,
di concedente di beni
c
in
i leasing. L’interesse economico
discende invece dalle
m
conseguenze
lato creditore del
c
comportamento
del debitore:
c
interesse
del creditore alla
i
continuità
aziendale ovvero
c
alla
liquidazione dei beni.
a
Perché una categoria possa
s considerarsi tale, occorre
che
c sia previsto un uniforme
contenuto
delle pattuizioni
c
nei
n confronti di tutti i creditori
che ne fanno parte. A
d
tal
t fine i creditori aderenti
possono
essere suddivisi in
p
categorie
omogenee per poc
sizione
giuridica e interesse
s
economico
caratterizzate da
e
un
u trattamento specifico, uniforme
all’interno e diverso rif
spetto
a quello delle restanti
s
categorie.
c
L’accordo per i creditori
r non aderenti. L’adesione
di almeno il 75% dei crediti
riguarda ciascuna singola categoria di creditori. In caso di
mancato raggiungimento del
quorum in una categoria, non
viene pregiudicata l’estensione degli effetti per le restanti
categorie per le quali invece
sia stato raggiunto il quorum
degli aderenti.
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16
IMPRESA
Lunedì 19 Dicembre 2016
Dall’1/1/2017 arriva il modello unico della segnalazione certiicata di inizio attività
Sprint a imprese e lavori edili
La Scia diventa comunicazione accolta in automatico
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DI
Pagina a cura
CINZIA DE STEFANIS
al 1° gennaio 2017
un modello unico
Scia valido in tutta
Italia permetterà
l’avvio immediato dell’attività d’impresa e dei lavori
edili. In sostanza, la Scia
unica per l’avvio di attività
d’impresa o per lavori in edilizia, diventa una semplice
comunicazione, da accogliere
da parte della p.a. in modo
automatico, purché non servano autorizzazioni espresse. L’eventuale richiesta di
documenti aggiuntivi, viene
considerata, infatti, inadempienza sanzionata dal punto
di vista disciplinare con la
sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione
da tre giorni a sei mesi. Da
tale data, alla presentazione
del modello unico Scia deve
essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne atte-
D
In caso di Scia unica, la possibilità di
iniziare subito l’attività è circoscritta ai
casi in cui non sono
necessarie autorizzazioni o titoli espressi.
Il provvedimento di
sospensione dell’attività, è limitato ai
soli casi di attestazioni non veritiere o
di coinvolgimento di
interessi sensibili
sta l’avvenuta presentazione
e indica i termini entro i quali
l’amministrazione è tenuta a
rispondere o entro i quali il
silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso
di Scia unica, la possibilità
di iniziare subito l’attività è
circoscritta ai casi in cui non
sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell’attività, è limitato ai soli casi
di attestazioni non veritiere
o di coinvolgimento di interessi sensibili (per esempio
ambiente e paesaggi). È con
il dlgs 30 giugno 2016 n. 126
che è stato riformato l’istituto della Scia (segnalazione
certificata di inizio attività),
attuando, quanto previsto
dalla legge delega per la riforma della p.a. (legge n. 124
del 2015).
Presentazione modello
standard Scia. Il modello
unico Scia, valido in tutta
Italia, conterrà la possibilità
del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le
comunicazioni con l’amministrazione interessata.
In caso di interventi che ri-
Le novità
• Dal 1° gennaio 2017 il modello
unico Scia sarà standardizzato e
valido in tutto Italia e conterrà la
possibilità del privato di indicare
l’eventuale domicilio digitale per le
comunicazioni con l’amministrazione interessata
• La Scia unica per l’avvio di attività
d’impresa o per lavori in edilizia,
diventerà una semplice comunicazione, da accogliere da parte della
Pa in modo automatico, purché non
servano autorizzazioni espresse
• Il provvedimento di sospensione
dell’attività, è limitato ai soli casi di
attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ad
esempio ambiente e paesaggi)
• Sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione sarà indicato lo
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia,
anche in caso di procedimenti
connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse
articolazioni interne dell’amministrazione ricevente
• L’amministrazione che riceverà
la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni
interessate al ine di consentire,
per quanto di loro competenza,
il controllo sulla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti per lo
svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni
prima della scadenza dei termini,
di eventuali proposte motivate
per l’adozione dei provvedimenti
ivi previsti
Modulistica inviata telematicamente
Qualora gli enti locali non provvedano
alla pubblicazione della modulistica
standard Scia unica, le regioni, anche su
segnalazione del cittadino, assegnano
agli enti interessati un congruo termine
per provvedere, decorso inutilmente il
quale adottano le misure sostitutive, nel
rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia.
Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche
amministrazioni pubblicano in loro
luogo l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione
sostitutiva, di certifi cazione o di atto
di notorietà, nonché delle attestazioni e
asseverazioni dei tecnici abilitati o delle
dichiarazioni di conformità dell’agenzia
delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che
ne prevedono la produzione. In caso di
inadempienza della regione si provvede
in via sostitutiva ai sensi dell’articolo
8 della legge n. 131 del 2003. L’amministrazione può chiedere all’interessato
informazioni o documenti solo in caso
di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati, a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È
vietata ogni richiesta di informazioni
o documenti ulteriori rispetto a quelli
pubblicati nel sito o indicati nei moduli,
nonché di documenti in possesso di una
pubblica amministrazione.
Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello
unico, di regola telematico, al quale prechiedono una Scia, il cittadino
deve presentare allo sportello
unico telematico esclusivamente i documenti contenuti
nel modello unificato. L’ente
che ha ricevuto la Scia la trasmette immediatamente alle
altre amministrazioni interessate per consentire loro,
per quanto di competenza,
sentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione
ricevente. Possono essere istituite più
sedi di tale sportello, al solo scopo di
garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono
necessarie altre Scia, comunicazioni,
attestazioni, asseverazioni e notifiche,
l’interessato presenta un’unica Scia allo
sportello telematico. L’amministrazione
che riceverà la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni
interessate al fi ne di consentire, per
quanto di loro competenza, il controllo
sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività
e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di
eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
Nel caso in cui l’attività oggetto di Scia
è condizionata all’acquisizione di atti di
assenso comunque denominati o pareri
di altri uffici e amministrazioni, ovvero
all’esecuzione di verifiche preventive,
l’interessato presenta allo sportello
telematico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta . In
tali casi, il termine per la convocazione
della conferenza dei servizi decorre dalla data di presentazione dell’istanza e
l’inizio dell’attività resta subordinato
al rilascio degli atti medesimi, di cui
lo sportello dà comunicazione all’interessato.
il controllo sulla sussistenza
dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività
medesima.
L’ufficio ricevente, fino a
cinque giorni prima della
scadenza del termine di 60
giorni dalla ricezione della
segnalazione (30 giorni per
la Scia edilizia), nel caso ac-
certi una carenza di requisiti,
presenta all’amministrazione
che ha ricevuto la Scia, eventuali proposte motivate per
l’adozione di provvedimenti
inibitori, repressivi o sospensivi. Questo iter riguarda, le
sole attività «liberalizzate»,
ossia le attività per le quali
l’amministrazione ha solo il
compito di verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme.
In questi casi l’attività può
essere iniziata dalla data di
presentazione della segnalazione certificata. I moduli devono essere pubblicati sui siti
istituzionali delle pubbliche
amministrazioni destinatarie
delle istanze, segnalazioni o
comunicazioni.
Ricevuta di avvenuta
presentazione. Il nuovo art.
18-bis della legge n. 241/1990
(così come modificato dal dlgs
30 giugno 2016 n. 126) prevede «l’obbligo di comunicare
ai soggetti interessati, all’atto
di presentazione di un’istanza, i termini entro i quali
l’amministrazione è tenuta
a rispondere ovvero entro i
quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda».
Il dettato normativo prevede
quindi il rilascio immediato,
anche in forma telematica,
Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà
indicato lo sportello
unico, di regola
telematico, al quale
presentare la Scia,
anche in caso di
procedimenti connessi di competenza di
altre amministrazioni ovvero di diverse
articolazioni interne
dell’amministrazione
ricevente
di una ricevuta che attesta
l’avvenuta presentazione
dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione
e indica i termini entro i quali
l’ente è tenuto, ove previsto,
a rispondere, ovvero entro i
quali il silenzio della stessa
amministrazione equivale ad
accoglimento dell’istanza. Il
termine per la convocazione
della conferenza di servizi
(da parte dell’ente procedente) decorre dalla data di
presentazione dell’istanza
(di cui alla stessa ricevuta).
Le istanze, segnalazioni o
comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato
rilascio della ricevuta, ferma
restando la responsabilità del
soggetto competente.
La data di protocollazione
dell’istanza, segnalazione o
comunicazione non può comunque essere diversa da
quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni
o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato
rilascio della ricevuta, ferma
restando la responsabilità del
soggetto competente.
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A F FA R I I N P I A Z Z A
Lunedì 19 Dicembre 2016
17
Il 31/12 scade la possibilità di recuperare le minusvalenze 2012: guida agli strumenti
Compensazioni agli sgoccioli
Orizzonte d’investimento utile a valutare la convenienza
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DI
Pagina a cura
LUIGI DELL’OLIO
si è ricevuta alcuna comunicazione da parte della
banca, conviene rivolgersi
quanto prima allo sportello per conoscere la propria
posizione fiscale. Le minusvalenze sono compensabili (fiscalmente deducibili)
nell’anno in cui sono realizzate e nei quattro anni
successivi, dopo di che scadono e il loro credito fiscale
è perso per sempre. Al 31
dicembre 2016, per esempio,
si annulleranno cadendo in
prescrizione le minusvalenze del 2012.
Le compensazioni possibili
olti risparmiatori
nelle ultime settimane hanno ricevuto la comunicazione dalla propria banca
relativa alla scadenza a fine
anno delle minusvalenze
accumulate dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2012. Mancano pochi giorni per decidere che fare e si tratta di
un’occasione da non lasciarsi sfuggire perché potrebbe
offrire risparmi di una certa
consistenza. Ma il meccanismo non è semplicissimo e
potrebbe richiedere un po’
di tempo per essere «digerito».
M
Il credito fiscale. Una
premessa può aiutare a
comprendere meglio i contorni della questione. Ogni
volta che un investimento viene chiuso in perdita
(prezzo di vendita dell’asset
più basso rispetto a quello
di acquisto), si genera una
minusvalenza. E, quando si
concretizza l’ipotesi opposta (vendita con guadagno),
si parla di plusvalenza. In
quest’ultimo caso sul guadagno lordo vi è un prelievo fiscale (12,5% in caso di
titoli di Stato e 26% per gli
altri strumenti), mentre in
caso di minusvalenza si genera un credito fi scale che
consentirà di pagare meno
tasse sulle operazioni successive chiuse in utile. Non
tutto però si può compensare
e a volte la ricerca dell’otti-
mizzazione fiscale rischia di
portare lontano dagli obiettivi dell’investitore.
I limiti. Il credito fiscale
può essere fatto valere solo
vendendo in utile uno dei
seguenti strumenti: azioni, obbligazioni, Etc (fondi
passivi che hanno per sottostanti le commodity) e gli
investment certificates (in
questo caso tanto l’imposta
maturata sul capital gain,
quanto quella sul premio
derivante da cedole condizionate, risultano integralmente compensabili con le
minusvalenze accantonate).
Mentre non si ha diritto al
ristoro completo in caso di
operazioni con gli Etf, che
altro non sono se non fondi comuni quotati in Borsa.
Come i fondi ogni giorno, a
fine giornata, pubblicano il
valore di quello che hanno
in pancia. Questo valore si
chiama nav. Rispetto ai fondi comuni, però, hanno anche un prezzo di borsa, quello a cui tu acquisti e vendi.
Entrambi i valori, ai fini
del fisco, sono importanti.
Da Altroconsumo spiegano: «Supponiamo tu abbia
comprato un Etf al prezzo
di 100. Oggi è a 120 e vuoi
rivenderlo. Se si trattasse
di un’azione pagheresti il
20% di tasse sui 20 euro di
guadagno. Con gli Etf non
accade così. Il fisco va a vedere per prima cosa il valore del nav alle due date.
Poniamo fosse 105 il giorno
in cui hai acquistato e 120
oggi. La differenza tra 120
e 105, quindi 15 (si chiama
delta Nav), viene tassata
subito al 20%. Questo guadagno non è compensabile
con nessuna minusvalenza
pregressa. Poi il fisco va a
fare la differenza tra prezzo
di vendita e prezzo di acquisto, quindi 20 (120-100) e a
questo sottrae il delta Nav:
20-15 = 5. Solo questi 5 possono essere compensati con
minusvalenze pregresse».
Come muoversi. Se non
I rischi. Occhio però a
non farsi prendere dall’ossessione di compensare, in
quanto si rischia di incorrere in errori che possono
generare ulteriori perdite.
Il rischio maggiore è di scegliere una strategia di investimento che permetta di
recuperare il credito fiscale,
con il risultato di ottenere
un rendimento pessimo. Si
pensi alla tentazione di acquistare un’azione, che magari perde il 20 o il 30% nel
giro di poche sedute.
In altre parole, l’obiettivo
prioritario dell’investitore
deve sempre essere quello
di fare buoni affari e non di
recuperare le minusvalenze.
Solo dopo un check-up delle proprie necessità, delle
aspettative e dell’orizzonte
d’investimento, si può valutare la convenienza di uno
strumento che renda più facile la compensazione delle
minusvalenze pregresse.
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Un approccio flessibile aiuta ad apportare aggiustamenti, se necessario
Nell’outlook 2017 sui
mercati finanziari, Syz Asset Management ricorda la
scena del film Ricomincio
da capo, in cui Bill Murray interpreta il ruolo di
un meteorologo televisivo
inconsapevole che rivive
senza sosta la stessa giornata. «Allo stesso modo»,
spiegano, «anche gli investitori sembrano trovarsi
di fronte a un ciclo senza
fine. Ogni volta che pensano di esserne usciti, che la
crescita nominale acceleri
e le banche centrali siano
prossime a normalizzare
la politica monetaria, ecco
che ricomincia la stessa
storia».
In uno scenario che sarà ancora caratterizzato da incertezze sul
fronte geopolitico, con le banche
centrali attese a un ruolo centrale e i mercati emergenti avviati
verso andamenti divergenti (per
esempio l’India è vista in accelerazione e la Cina in assestamento),
gli esperti si attendono un incremento dei rendimenti obbligazio-
La crescita dell’Eurozona
nari, che potrebbero ostacolare le
valutazioni azionarie. «Se da un
lato le revisioni degli utili societari hanno continuato a migliorare, dall’altro anche i rendimenti
obbligazionari hanno registrato
notevoli cambiamenti, lasciando il
quadro complessivo relativamente
fiacco», spiegano. «In assenza di
una ripresa degli utili societari,
ulteriori aumenti dei rendimenti
dei titoli di stato potrebbero rappresentare un serio problema per
le valutazioni azionarie future».
La view è positiva verso gli Stati
Uniti, nonostante i record ritoccati nelle ultime sedute da Wall
Street, mentre c’è maggiore prudenza verso il listino londinese.
«Le previsioni per le azioni del
Regno Unito sono meno
R
ffa
favorevoli visto il rally di
b
buona parte del mercato
az
azionario, nonché il miglioramento delle valutazioni
ra
imputabile alla debolezza
im
della sterlina. L’ulteriore
d
debolezza valutaria non è
d
così scontata», spiegano da
co
Syz. «In termini di valutaS
zioni, anche le previsioni
zi
dell’Asia emergente sono
d
meno favorevoli, ma princim
palmente per il sentiment
p
a breve termine negativo
sul commercio internaziosu
nale, visto il risultato delle
n
elezioni statunitensi».
el
Quanto ai bond, «benché
i rendimenti sui principali
mercati obbligazionari ocm
cidentali abbiano registrato una
correzione signifi cativa dopo le
elezioni statunitensi, non varia
la posizione prudente sulla duration». In definitiva, l’indicazione
è ad adottare un approccio di asset allocation flessibile, in modo
da poter apportare continui aggiustamenti quando necessario.
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Lunedì 19 Dicembre 2016
SPENDERE MEGLIO
La tecnologia ha dato il via a una serie di strumenti in grado di ottimizzare le attività
Il tempo è oro. Grazie alle app
Stop alle attese in coda o in auto in cerca di parcheggio
DI
Pagina a cura
TANCREDI CERNE
uattrocento ore passate ogni anno in coda.
A tanto ammonta il
tempo perso da ogni
italiano di fronte a uno sportello postale, in fila dal medico
o per acquistare un biglietto
del treno. Ma anche in macchina, per raggiungere il posto di lavoro, o alla ricerca di
un parcheggio fantasma. Ma
alla situazione fotografia scattata dall’Istat si può trovare
oggi una soluzione attraverso
l’aiuto di un nuovo alleato, lo
smartphone, che grazie all’introduzione di applicazioni per
la gestione del tempo consente
di aumentare la nostra qualità
della vita. Prima fra tutte, l’innovativa app gratuita «Qurami» realizzata da tre giovani
ingegneri informatici italiani
che permette di azzerare le
ore perse in coda prendendo
il numero per la fila tramite il
proprio telefonino, conoscere in
tempo reale il numero esatto di
persone davanti a sé, il tempo
di attesa stimato e di ricevere
una notifica all’avvicinarsi del
proprio turno. Il funzionamento è molto semplice: una volta
scaricata l’applicazione sul
proprio smartphone ed essersi geo-localizzati, è sufficiente
scegliere la struttura nella
quale ci si vuole recare, verificare in tempo reale il numero
di persone in fila, scegliere il
servizio desiderato e prendere il «numero elettronico» del
tutto equivalente al biglietto
cartaceo. A quel punto è sufficiente attendere il proprio turno con la libertà di dedicarsi a
ciò che più si desidera mentre
notifiche personalizzate segnaleranno l’avanzamento della
fila e il momento in cui recarsi
allo sportello. Al momento il
servizio offerto da Qurami è
disponibile in oltre 100 strutture in tutta Italia: università,
ospedali, negozi, banche e uffici pubblici tra cui i Comuni di
Roma, Milano, Firenze e Trieste, l’ufficio Afol della Provincia e la Camera di commercio
di Milano; le università «La
Sapienza», «Roma Tre», «Luiss», «Tor Vergata» e l’ateneo
di Padova; i negozi Wind e i
Punti Enel localizzati in tutta
Italia; gli Ospedali Riuniti di
Trieste, la Asl di Viterbo, il Policlinico Universitario Agostino
Gemelli, l’Ospedale Israelitico e gli Istituti Fisioterapici
Ospedalieri di Roma. L’idea di
Qurami è stata ripresa nella
sostanza dal Poliambulatorio
Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo che ha introdotto un servizio telematico per
eliminare le code in ospedale.
Zeroattesa, questo il nome del
nuovo strumento, consente agli
utenti della struttura ospedaliera di annullare il tempo di
attesa necessario per accedere
alla registrazione dell’impe-
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Q
Le applicazioni per risparmiare tempo
Nome
Funzione
App che fa prendere il numero dallo smartphone e segue
la ila al posto nostro. Consente di scoprire il numero di
persone in sala d’attesa e di rimanere aggiornati sull’anQurami
damento della coda in tempo reale. Qurami è presente a
Roma, Milano, Torino, Trieste, Firenze e molte altre città
per evitare code negli ufici comunali, università, enti
locali e negozi.
Consente di leggere in remoto il menu di una serie di
ristoranti in cui ci si intende recare, ordinare direttamente
Tony the waiter attraverso il proprio telefonino e una volta consumato il
pasto, pagare online con carta di credito senza dover
attendere che il cameriere porti il conto al tavolo.
Servizio telematico per eliminare le code in ospedale al PoZeroattesa
liambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo
Marketplace virtuale attivo a Milano grazie al quale è
possibile afidare le proprie faccende (ritirare vestiti in
TaskHunters
lavanderia, portare il cane alla tolettatura, montare il
nuovo mobile Ikea ecc.) a studenti di iducia.
Attraverso questa app di Poste Italiane l’utente ha la
possibilità di prenotare da smartphone il ticket elettronico e di arrivare nell’uficio a ridosso del proprio turno
senza perdere tempo. Allo stesso modo, alcuni municipi
Uficio Postale
di Roma hanno avviato il servizio «Tu Passi» che permette
di prenotare gratis un appuntamento per rifare la carta
di identità o cambiare la propria residenza direttamente
dal telefonino.
Traduce in denaro il tempo perso in rete costringendo
l’utente a limitare le perdite. Per accedere al servizio è
necessario caricare 20 dollari di deposito su un conto
virtuale. Ogni volta che, nel corso della giornata, si traTimewaste Timer
scorrerà più di un’ora su Facebook o su altri siti internet
poco produttivi indicati dall’utente, la app in via automatica scalerà un dollaro dal conto stimolando l’utente a
ottimizzare il proprio tempo trascorso in rete.
Chiude in automatico i programmi aperti (Facebook, YouTake a Five
tube, Google ecc.) allo scadere di un termine di tempo
prestabilito.
ParkAppy
Permette di individuare parcheggi liberi intorno al luogo in
cui ci si trova attraverso un sistema di geolocalizzazione e
di pagare la tariffa direttamente attraverso il cellulare.
Parktopedia
App che consente di mappare tutti i parcheggi liberi nelle
vicinanze, conoscerne le tariffe e ottenere indicazioni
stradali per raggiungere il parcheggio più adatto alle
proprie esigenze.
gnativa delle prestazioni ambulatoriali. Basta collegarsi,
fino al giorno prima al proprio
arrivo, al sito internet dedicato
e inserire il proprio indirizzo
di posta elettronica. Il sistema
propone all’utente la scelta della prestazione a cui accedere,
oltre al giorno e fascia oraria
in cui recarsi allo sportello. A
completamento della procedura, il sistema invia per e-mail
l’ora esatta a cui presentarsi
e il codice alfanumerico che
sarà visualizzato sui display
del Poliambulatorio. A questo
punto l’utente potrà recarsi
agli sportelli del Poliambulatorio anche pochi minuti prima
della prenotazione e prestare
attenzione alla chiamata del
proprio codice sui display. Un
servizio taglia code è stato lanciato di recente anche da Poste
Italiane per abbattere i tempi
di attesa allo sportello per il
pagamento di bollettini o per
la gestione del proprio conto
corrente postale. Attraverso
la app dedicata denominata
«Ufficio Postale» l’utente ha
la possibilità di prenotare da
smartphone il ticket elettronico e di arrivare nell’ufficio a
ridosso del proprio turno. Allo
stesso modo, alcuni municipi
di Roma hanno avviato il servizio «Tu Passi» che permette
di prenotare gratis un appuntamento per rifare la carta di
identità o cambiare la propria
residenza direttamente dal
telefonino.
Al di là dei servizi taglia file,
l’avvento delle nuove tecnologie ha dato il via a una serie di
opportunità e di strumenti in
grado di ottimizzare le nostre
attività durante la giornata. A
Roma e Torino, per esempio,
la app gratuita ParkAppy
consente di individuare parcheggi liberi intorno al luogo in
cui ci troviamo attraverso un
sistema di geolocalizzazione
e di pagare la tariffa direttamente attraverso il cellulare.
Stessa funzionalità per la app
Parktopedia che permette di
mappare tutti i parcheggi liberi nelle vicinanze, conoscerne
le tariffe e ottenere indicazioni
stradali per raggiungere il parcheggio più adatto alle nostre
esigenze.
Al di là del parcheggio, lo
smartphone rappresenta anche uno strumento fondamentale di incontro tra domanda
e offerta di lavoro. Soprattutto
per svolgere faccende e commissioni facilmente delegabili
a giovani volenterosi. È questo l’intento di TaskHunters,
l’applicazione che a Milano
permette di contattare giovani
studenti per lo più universitari
a cui affidare compiti time consuming come ritirare i vestiti
in lavanderia, fare la spesa o
portare il cane alla toelettatura. Una volta scaricata la app
occorre creare un’inserzione,
inserire la ricompensa che si è
disposti a pagare e aspettare
che qualche studente si faccia
avanti. E per chi va di fretta
anche quando si siede a tavola, è disponibile sull’App Store
l’applicazione Tony the waiter che consente di leggere in
remoto il menu del ristorante
in cui ci si intende recare, ordinare direttamente attraverso
il proprio telefonino e una volta
consumato il pasto, pagare online con carta di credito senza
dover attendere che il cameriere porti il conto al tavolo.
Infine, esistono diverse applicazioni che consentono di
ottimizzare le nostre giornate, semplicemente limitando
il tempo che trascorriamo sui
social network o che perdiamo
navigando in rete. Una delle
più famose è Timewaster
Timer, una app che traduce
in denaro il tempo perso in
rete costringendo l’utente a
limitare le perdite. Il suo funzionamento è molto semplice.
Per accedere al servizio è necessario caricare 20 dollari di
deposito su un conto virtuale.
E ogni volta che, nel corso della
giornata, si trascorrerà più di
un’ora su Facebook o su altri
siti internet poco produttivi indicati dall’utente, la App in via
automatica scalerà un dollaro
dal conto stimolando l’utente
a ottimizzare il proprio tempo
trascorso in rete. Così come
StayFocusd, una app che
aumenta la produttività limitando la quantità di tempo che
si trascorre su siti web che ne
fanno perdere. E per chi non
riesce proprio a staccarsi dal
web, la app Take a five viene
in aiuto chiudendo in automatico i programmi aperti allo
scadere di un termine di tempo
prestabilito.
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AMBIENTE
Lunedì 19 Dicembre 2016
20
19
Lo prevede il decreto sui certiicati bianchi, all’esame della conferenza uniicata
Tariffe scontate a eco-imprese
Tagli del 30% del fisso al Gse per progetti di efficienza
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DI
Pagina a cura
CINZIA DE STEFANIS
conto del 30% alle
pmi che presentano
progetti al Gse corredati di diagnosi
energetica. Introduzione di
un nuovo metodo di valutazione standardizzata degli
incentivi legati ai certificati
bianchi, chiamato progetto
standard (PS), in luogo delle attuali schede standard e
analitiche. Controllo del gestore dei servizi energetici
sugli interventi di effi cienza energetica mediante verifi che documentali ovvero
ispezioni e sopralluoghi in
situ, al fi ne di accertare la
corretta esecuzione tecnica
e amministrativa dei progetti per i quali è richiesto
o concesso o richiesto l’accesso agli incentivi. Queste le
importanti novità contenute
nella bozza di decreto interministeriale (dicastero dello
sviluppo economico e quello
dell’ambiente) inviato dal
Ministero dello sviluppo economico all’esame della conferenza unificata (la cui data
per l’esame è fi ssata per il
prossimo 22 dicembre) e alla
valutazione dell’autorità per
l’energia a cui è richiesto un
parere sul testo in materia
di incentivi legati ai certificati bianchi.
I certifi cati bianchi riconosciuti per progetti di effi cienza energetica per cui
è stata presentata istanza
di incentivo al gestore dei
servizi energetici, non sono
cumulabili con altri incentivi, erogati dallo stato, dalle
regioni e dagli enti locali.
Il metodo di valutazione a
consuntivo, quantifica il risparmio energetico addizionale, conseguito attraverso
la realizzazione del progetto
di efficienza energetica, tramite una misurazione pun-
S
Le novità sugli incentivi
• Per le Pmi che presenteranno un progetto di eficienza energetica al Gse
corredato da diagnosi energetica sarà previsto uno sconto del 30% rispetto
alla tariffa che l’impresa deve versare per la valutazione del progetto
• Riconoscimento degli incentivi esclusivamente alla componente di efi cienza energetica delle fonti rinnovabili, cui oggi è riconosciuta tutta la
produzione in quanto risparmio di energia fossile (non conteggiabile ai ini
degli obiettivi di eficienza)
• Introduzione di un nuovo metodo di valutazione standardizzata, chiamato
progetto standard (PS), in luogo delle attuali schede standard e analitiche
• Nuova forma di corresponsabilità tra il soggetto che effettua effettivamente
l’investimento (soggetto titolare del progetto) e il soggetto eventualmente
incaricato da esso per la presentazione della domanda (soggetto proponente).. Al soggetto proponente, ove espressamente richiesto dal titolare,
possono anche essere direttamente riconosciuti i certiicati bianchi
L’attività di controllo
• Il Gse svolge il controllo sugli interventi di eficienza energetica mediante
veriiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al ine di accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti per i
quali è richiesto o concesso o richiesto l’accesso agli incentivi
• Ai ini della veriica del diritto all’incentivo e della relativa determinazione,
il Gse, valuta, nell’esercizio delle funzioni di controllo , la possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili
o di altri materiali impiegati negli interventi
• Le attività di controllo sono effettuate nell’interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di veriica, dotato di adeguata qualiicazione
tecnica, e opera con indipendenza e autonomia di giudizio e nell’esercizio
di tali attività riveste la qualiica di pubblico uficiale ed è tenuto alla riservatezza delle informazioni acquisite
• Le attività di controllo sono effettuate nell’interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di veriica, dotato di adeguata qualiicazione
tecnica, e opera con indipendenza e autonomia di giudizio e nell’esercizio
di tali attività riveste la qualiica di pubblico uficiale ed è tenuto alla riservatezza delle informazioni acquisite
tuale sia nella configurazione ex ante sia in quella post
intervento. Le nuove linee
guida si propongono di superare alcune rilevanti criticità insite nel meccanismo, e
cioè il rischio di conteggiare
risparmi e attribuire certifi cati bianchi per risparmi
futuri o solo potenziali e la
necessità di una metodologia più oggettiva per la
valutazione dei progetti dei
settori industriali e infrastrutturali.
Obiettivi nazionali. Lo
schema del decreto all’articolo riporta gli obiettivi nazionali annui di risparmio
energico da conseguire nel
periodo 2017-2020 attraverso i certificati bianchi.
Questi sono:
• 7,14 milioni di Tep (un
certificato equivale al risparmio di una tonnellata
equivalente di petrolio) di
energia primaria nel 2017;
• 8,32 milioni di Tep di
energia primaria nel 2018;
• 9,71 milioni di Tep di
energia primaria nel 2019;
• 11,19 milioni di Tep di
energia primaria nel 2020.
I certificati bianchi, anche
noti come «titoli di efficienza
energetica» (Tee), sono titoli
negoziabili che certificano il
conseguimento di risparmi
energetici negli usi finali di
energia attraverso interventi e progetti di incremento
di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati
bianchi è stato introdotto
nella legislazione italiana
dai decreti ministeriali del
20 luglio 2004 e seguenti e
prevede che i distributori di
energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi
quantitativi di risparmio di
energia primaria, espressi
in tonnellate equivalenti di
petrolio risparmiate (Tep).
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Spettano al gestore ispezioni e sopralluoghi di controllo
Il gestore dei servizi energetici
svolge il controllo sugli interventi
di efficienza energetica mediante
verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine
di accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa dei
progetti per i quali è richiesto o
concesso o richiesto l’accesso agli
incentivi. Nello svolgimento delle
attività il Gse verifica la sussistenza e la permanenza dei presupposti
e dei requisiti per il riconoscimento e mantenimento degli incentivi,
la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e la
completezza e la regolarità della
documentazione presentata. Ai fini
della verifica del diritto all’incentivo e della relativa determinazione,
il Gse, valuta, nell’esercizio delle
funzioni di controllo, la possibilità
di effettuare operazioni di campio-
namento e caratterizzazione dei
combustibili o di altri materiali
impiegati negli interventi.
Le verifiche non comprendono né
sostituiscono i controlli, che in base
alla normativa di riferimento, sono
attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti
pubblici o concessionari di attività
di pubblico servizio, i quali continuano conseguentemente a esserne responsabili. Nel caso in cui tali
soggetti, fermo restando il potere
sanzionatorio a essi spettanti, rilevino violazioni ai fini dell’erogazione degli incentivi, trasmettono al
Gse l’esito degli accertamenti effettuati. Le attività di controllo sono
effettuate nell’interesse pubblico
da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata
qualificazione tecnica, e opera con
indipendenza e autonomia di giu-
dizio e nell’esercizio di tali attività
riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza
delle informazioni acquisite.
Il termine di conclusione dei procedimenti di controllo è di 180 giorni, fatti salvi i casi di particolare
complessità. Il procedimento di
controllo, si conclude, comunque,
con l’adozione di un atto espresso
e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.
Il soggetto titolare del progetto e il
soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e
documenti ai rilievi evidenziati nel
corso delle attività di controllo. Il
Gse è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini delle
attività di controllo.
Nell’ambito delle operazioni di
sopralluogo, il gruppo di verifica
può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e
ogni altra informazione utile nonché effettuare rilievi fotografici,
purché si tratti di elementi strettamente legati alle esigenze di
controllo.
Al termine dello svolgimento delle
suddette operazioni, il gruppo di
verifica redige un processo verbale contenente l’indicazione delle
operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali
dichiarazioni rese dal soggetto titolare e dal soggetto proponente o
dal suo delegato e ne rilascia una
copia a quest’ultimo. Nel caso in
cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto
nel verbale stesso.
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C O N TA B I L I TÀ
Lunedì 19 Dicembre
Dicemb 2016
21
La legge di Bilancio 2017 ridisegna il perimetro dell’Aiuto alla crescita economica
Ace, si riduce ancora l’appeal
Taglio netto sull’aliquota
Pagine a cura
NORBERTO VILLA
E FRANCO CORNAGGIA
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DI
l legislatore stringe
le maglie dell’Ace ed
elimina anche i pochi
casi di convenienza. È
abbattuto il quoziente nozionale che passa dal 4,75
al 2,3% (meno della metà)
e sono parificate le regole
di individuazione del montante su cui applicarlo tra
soggetti Ires e Irpef. Questo
quanto previsto, in merito
all’aiuto alla crescita economica, dalla legge di Bilancio 2017, che sul punto non
porta alcuna novità positiva
riuscendo in un sol colpo a
peggiorare la situazione
dei soggetti Ires e anche
dei soggetti Irpef. Parrebbe
un chiaro sintomo che la valenza dell’aiuto alla crescita
economica che i contribuenti avevano da subito messo
in dubbio, non sia ritenuta
così dirompente nemmeno
dal legislatore.
Con riguardo al coefficiente la precedente previsione
permetteva di conoscere
l’ammontare solo con riguardo all’anno 2016. L’art.
1, comma 3 del decreto 201
del 2011 prevedeva infatti
che: «per il primo triennio
di applicazione, l’aliquota è
fissata al 3%; per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre
2015 e al 31 dicembre 2016
l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4, al 4,5 e al
I
L’evoluzione del coefficiente
2011
3%
2012
3%
2013
3%
2014
4%
2015
4,5%
2016
4,75%
2017
2,3%
2018 e seguenti
2,7%
4,75%». Dopo di che il tutto
era demandato dal settimo
anno a un decreto del ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro
il 31 gennaio di ogni anno.
La legge di Bilancio cambia
invece completamente direzione: introduce un’aliquota
fissa, non determinabile di
anno in anno da un decreto ministeriale, e l’abbatte
rispetto al passato. Con
la prima previsione viene
eliminata la flessibilità
che era prima riconosciuta
all’Ace che consentiva, se
correttamente gestita, di
poter essere utilizzata come
strumento di politica economica. Con la seconda invece,
si prevede che per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 l’aliquota è
fissata al 2,3% mentre da
quello successivo sarà fissata al 2,7%.
Il taglio è netto e deciso.
L’Ace, ricordiamo, era stata
introdotta per favorire la
capitalizzazione delle imprese.
Ci si chiede se le mosse
del legislatore consentano
di lasciare questa finalità
alla misura.
Da un lato abbiamo il dimezzamento del coefficiente
ma non solo. L’abbattimento dell’aliquota Ires (misura di certo positiva) porta a
un ulteriore impoverimento
dell’Ace.
Ecco un esempio: si ipotizzi di avere una base di
calcolo Ace pari a 1.000 e
un reddito imponibile pari
a 100. Nel 2016 alla base di
calcolo
si applicava il coefc
ficiente
del 4,75% ottenenf
do
d un effetto Ace di 47,5. Le
imposte
dovute sul reddito
i
imponibile lordo sarebbero
state pari a 100 x 27,5% =
27,5 ma applicando l’effetto
Ace
A si otteneva una base di
calcolo Ires di 100 – 47,5 =
52,5 che portava ad avere
imposte per 52,5 x 27,5%
= 14,4. L’impatto Ace è sarebbe dunque risultato pari
27,5 - 14,4 = 13,1.
Se riportiamo i medesimi
dati al 2017 ecco il risultato.
Nel 2017 alla base di calcolo
si applica il coefficiente del
2,3% ottenendo un effetto
Ace
A di 23. Le imposte dovute
sul reddito imponibile lordo
sarebbero state pari a 100
x 24% = 24 ma applicando
l’effetto Ace si otteneva una
base di calcolo Ires di 100 23 = 77 che portava ad avere
imposte per 77 x 24 = 18,4.
L’impatto Ace sarà dunque
pari a 24 - 18,4 = 5,6.
Se ricordiamo come per
moltissimi soggetti soprattutto nelle pmi gli effetti,
nonostante gli incrementi
del coefficiente che sono
giunti fino al 4,75%, sono
risultati fino a oggi praticamente nulli, ora la misura
diventa per questi soggetti
inutile. E fin qui poco male
passandosi da un effetto
nullo a uno inutile. Il problema è invece per i pochi
soggetti che avevano «investito» sull’Ace e nei cui confronti questo repentino cambio di rotta può provocare
qualche scossone. Tali soggetti, abitualmente quelli di
maggiori dimensioni hanno
talvolta utilizzato l’Ace per
ottenere nuovi investimenti
dai soci giustificandoli anche con il risparmio fiscale
che ora in un sol colpo viene
ridotto a meno della metà.
A fronte di una progettata
capitalizzazione della società i piani infatti davano il
giusto risalto al fatto che i
nuovi investimenti avrebbero avuto come effetto anche
quello di abbattere il carico
fiscale della società e quindi
con un effetto indiretta di
leva fiscale a favore sempre
dell’impresa (e poi in definitiva anche dei soci). Ora
cambia tutto.
È vero che a fronte di ciò
si ha anche un abbattimento
dell’aliquota Ires ordinaria,
ma qualora il legislatore
avesse voluto ancora credere nelle finalità dell’aiuto alla crescita economica
avrebbe dovuto seguire
un percorso opposto. Perché si mantenesse l’effetto
precedente a fronte di un
abbattimento dell’aliquota
si sarebbe dovuto alzare il
coefficiente nazionale. Ma
evidentemente non questa
logica e quindi con un cambio di indirizzo politico si è
preferito abbattere per tutti
il carico fiscale diminuendo
gli sconti prima concessi ai
soggetti che erano disposti
a capitalizzare la propria
impresa.
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Non sono da rimodulare le misure
del riporto di anni precedenti
Conversione delle eccedenze
possibile ma poco conveniente
Nulla cambia per i riporti degli anni precedenti. Le misure del
riporto non sono da rimodulare in base ai nuovi coefficienti. È
noto infatti che l’Ace non usufruita in un periodo d’imposta in
quanto in presenza di reddito imponibile non capiente può essere
riportati agli anni successivi.
Ma in tal caso nessuna variazione sulla cifra riportata dovrà essere
apportata in forza del cambio di coefficiente (che invece naturalmente farà sentire i suoi effetti sugli incrementi del patrimonio
anche se generati in periodo ante incremento). Nel caso di eccedenze non utilizzate l’esempio che si può proporre è il seguente:
Nel 2016 si è calcolato un’agevolazione Ace di € 2.500. La stessa
però non è stata utilizzata per intero essendosi prodotto un reddito solo a pari a e 1.400.
I 1.100 di agevolazione non goduta nel 2016 posso essere utilizzati nel 2017 (e anche in questo caso nel calcolo Ace 2017 si
dovrà tener conto anche degli incrementi e decrementi rilevanti
degli anni passati). Differente invece il ragionamento con riguardo
all’applicazione delle nuove misure a incrementi e decrementi di
periodi d’imposta precedenti.
Si ipotizzi un soggetto con un solo incremento pari 1.000 sia nel
2016 che nel 2017.
Lo stesso è intervenuto nell’anno 2016. Lo stesso soggetto non ha
prodotto reddito imponibile da cui scomputare l’Ace nel 2016 e
quindi il beneficio è stato riportato a nuovo. Lo stesso è risultato
pari a 4,75 e rimarrà tale anche nel 2017 nonostante il cambio di
coefficiente. Nel contempo per il calcolo dell’Ace 2017 si considererà ancora tale unico incremento a cui, nonostante si sia generato
in un periodo d’imposta precedente, si dovrà applicare il nuovo
coefficiente del 2,3%.
Ancora possibile, ma con poco appeal, la conversione delle eccedenze Ace in credito Irap. Il decreto legge 91/2014 ha stabilito che
le eccedenze Ace oltre a poter essere portate a nuovo consentono
in alternativa di «fruire di un credito d’imposta applicando alla
suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.».
Le eccedenze Ace riportabili sono da intendere come i rendimenti
nozionali che superano il reddito complessivo netto dichiarato (già
ridotto di eventuali perdite pregresse). La scelta è irrevocabile
ma può anche essere parziale ma il credito Irap derivante dalla
trasformazione delle eccedenze non è subito utilizzabile ma solo
pro quota in cinque periodi d’imposta (5 quote di pari importo).
Considerando l’irrevocabilità della scelta occorre anche considerare che la trasformazione in credito d’imposta deve essere scelta avendo riguardo anche all’evoluzione reddituale futura (non
sempre facile da prevedere). Infatti in tal modo non risulta per
esempio possibile un simile comportamento:
• nell’anno X si trasforma l’eccedenza Ace in credito Irap;
• nell’anno X + 1 si utilizza la prima quota del credito a scomputo
dell’Irap dovuta;
• successivamente in presenza per esempio di un reddito imponibile Ires non è più possibile riportare nel mondo Ires le quote di
credito non ancora utilizzate.
Tutto ciò rende difficile ipotizzare una convenienza alla trasformazione.
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22
ivoluzione Ace per le
società di persone e
soggetti Irpef. A partire dal 2016 (in deroga
allo Statuto del contribuente)
valgono anche per questi soggetti solo gli incrementi e i decrementi e non più l’importo
totale del patrimonio netto contabile. La nuova norma è chiara prevedendo «Per i soggetti di
cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come sostituito
dalla lettera e) del comma 550
del presente articolo, a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del
31 dicembre 2015, rileva, come
incremento di capitale proprio,
anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre
2015 e il patrimonio netto al
31 dicembre 2010». I soggetti
richiamati sono le persone fisiche, le società in nome collettivo
e in accomandita semplice in
regime di contabilità ordinaria.
Fino a oggi l’Ace era limitata
alle società in nome collettivo e
in accomandita semplice e agli
imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria,
prevedendosi che il rendimento nozionale si calcolasse applicando l’aliquota
percentuale al patrimonio
netto risultante al termine
di ciascun esercizio, incluso
l’utile dello stesso esercizio.
Era evidente la differenza
con ciò che accade per i soggetti Ires: in questa ipotesi
non è rilevante l’incremento del patrimonio ma alla
sua consistenza alla fine
dell’esercizio e nemmeno
apre la natura dell’apporto.
La relazione di accompagnamento al decreto Ace conteneva
una spiegazione della regola:
1. «in conseguenza di tale
scelta, tutto il patrimonio netto
R
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C O N TA B I L I TÀ
Lunedì 19 Dicembre 2016
Ires-Irpef, regole
parificate
Ace e società di persone
La base Ace 2015
La base Ace
2016
e successivi
Tutto il patrimonio netto contabile costituisce la base su
cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun
rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a
dire, risultante dall’esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Il riferimento
al patrimonio netto include anche l’utile dell’esercizio;
ovviamente tale entità va considerata al netto di eventuali
prelevamenti in conto utili effettuati dall’imprenditore o
dai soci
Valgono le medesime regole
dei soggetti Ires:
la base è data
dalla differenza
tra incrementi e
decrementi rilevanti
contabile costituirà la base su
cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun
rilievo che si tratti di capitale
di vecchia formazione ovvero di
nuova formazione, anche derivante da apporti in natura»;
2. «il riferimento al patrimonio netto include anche l’utile
dell’esercizio; ovviamente tale
entità va considerata al netto
di eventuali prelevamenti in
conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci»;
3. «rilevano, altresì, tutte le
riserve di utile, a nulla
influendo le specifiche
disposizioni sul punto
applicabili alle società di
capitali e agli enti commerciali».
Da ciò conseguiva
che:
• la natura degli apporti che formavano il
patrimonio: al contrario
di ciò che accade per i
soggetti Ires anche gli
apporti in natura divenivano rilevanti;
• la natura fiscale delle riserve: tale dato in realtà
non appariva rilevante nemmeno nel caso di soggetti Ires
e così anche nel caso dei soggetti irpef appariva ininfluen-
verificate). Sono quindi da dimenticare le regole precedenti che secondo cui per le società di persone non
rilevava la variazione in aumento del
capitale proprio ma il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine
di ciascun esercizio, comprensivo di
ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili. Per
effettuare l’esatto calcolo è inoltre
da ricordare che l’art. 10, comma 2
del dm 14/3/2012 ha stabilito che la
variazione in aumento dei soggetti
Ires deve essere ridotta di un importo
pari ai conferimenti in denaro effettuati successivamente alla chiusura
dell’esercizio in corso al 31/12/2010
in favore di soggetti controllati o
sottoposti al controllo del medesimo
controllante o divenuti controllati a
seguito del conferimento stesso. Di
certo è che questa novità se coordinata con le tipiche difficoltà presenti
nella gestione di una contabilità di
una società di persona collegata al
venire meno di vantaggi consistenti
porterà presumibilmente all’abbandono completo dell’agevolazione da
parte delle società di persone.
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Nessun effetto
sugli acconti d’imposta
Movimentazioni del patrimonio
netto da ricostruire
Soggetti Irpef alla prova dell’adeguamento alle nuove regole. In sede di
prima applicazione occorre ricostruire le movimentazioni del patrimonio
netto per poter individuare la base
Ace. Dal 2015 anche per i soggetti Irpef sono considerati incrementi rilevanti i conferimenti in denaro (dalla
data di versamento), i versamenti dei
soci per sovrapprezzo azioni/quote
(dalla data di versamento), i versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite (dalla data di versamento), gli accantonamenti degli
utili a riserva disponibile (dall’inizio
dell’esercizio); la rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti
(dalla data di rinuncia); la conversione delle obbligazioni in capitale
sociale (dall’esercizio dell’opzione).
Sono invece decrementi rilevanti le
riduzioni di patrimonio netto con
attribuzione, a qualsiasi titolo (distribuzione di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti, gli
acquisti di partecipazioni in società
controllate e gli acquisti di aziende
o di rami di aziende (tutte a partire
dall’inizio dell’esercizio in cui si sono
te. Per il calcolo dell’agevolazione rilevava sia la parte di
patrimonio formata con utili,
sia quella formata con apporti
dei soci (riserve di capitali) sia
quella eventualmente formata
da riserve in sospensione. Non
è la natura delle riserve ma la
correttezza dell’imputazione a
patrimonio che doveva essere
monitorata per calcolare l’aiuto alla crescita economica delle
società di persone e imprenditori individuali;
• ulteriormente venivano
meno anche le ipotesi di limitazione dettate con riguardo
ai soggetti Ires con riguardo
alle cosiddette riserve indisponibili. Anche sul punto
la relazione appariva chiara
affermando «rilevano, altresì, tutte le riserve di utile, a
nulla influendo le specifiche
disposizioni sul punto applicabili alle società di capitali e
agli enti commerciali».
Di certo però occorreva porre
attenzione al fatto che i prelevamenti dell’imprenditore e
dei soci abbattessero la base
di calcolo Ace. La relazione di
accompagnamento sul punto
sosteneva infatti: «il riferimento al patrimonio netto include
anche l’utile dell’esercizio; ovviamente tale entità va considerata al netto di eventuali
prelevamenti in conto utili
effettuati dall’imprenditore o
dai soci». In sostanza per le società di persone e imprenditori
individuali diveniva anche a
tali fini decisivo l’adeguamento
all’art. 2217, secondo periodo
il quale dispone che «nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
società per azioni, in quanto
applicabili». Trattasi di una
regola che vale per qualsiasi
soggetto esercente una impresa e quindi anche per le società
di persone. Nel dettaglio l’art.
2217 dispone che:
• l’imprenditore deve redigere l’inventario;
• l’inventario deve chiudersi
con il bilancio e con il conto dei
profitti e delle perdite;
• l’imprenditore deve utilizzare nelle valutazioni di
bilancio i criteri previsti per
la redazione dei conti annuali delle società per azioni, in
quanto applicabili.
Ma dal 2016 si cambia. Come
detto la legge di stabilità parifica le regole tra soggetti Ires
e Irpef riportando per tutti il
beneficio al calcolo basato sulla
differenza incrementi e decrementi. Per qualche soggetto Irpef le conseguenze non saranno di poco conto. Ricordiamo
per esempio che con le regole
precedenti le eventuali riserve
di rivalutazioni avevano un effetto ai fini Ace mentre ora dovranno essere neutralizzate.
Gli acconti d’imposta dei soggetti Irpef non sono influenzati
dalle nuove regole. Il testo della legge di Bilancio prevede una
stretta con riguardo all’Ace dei soggetti Irpef. La stessa spesso
era di poco conto ma in alcune ipotesi invece aveva un impatto
consistente.
Caso tipico era quello delle società che in forza di uno dei
provvedimenti di rivalutazioni che si sono susseguiti dal 2008
avessero avuto accesso agli stessi con l’iscrizione di importi
notevoli nel patrimonio netto. Tutto ciò ora viene meno netto.
E come detto viene meno fin dal periodo d’imposta 2016. Ma
non è finita. La norma infatti prevede che «La determinazione
dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società
relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni di cui al comma 550». Da una prima lettura ciò
non risulta però rilevante per le società di persone e imprenditori individuali.
Ciò in quanto la norma peggiorativa viene stabilito che per tali
soggetti sia applicabile «a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015». Ciò
significa che il reddito 2016 sarà già determinato in base alle
nuove regole, e quindi automaticamente sarà quello considerato
ai fini del calcolo dell’acconto su base storica. Piuttosto è da
sottolineare che nel prossimo mese di giugno i soci delle società
che avevano avuto un impatto Ace notevole si troveranno ad
avere a che fare con un saldo d’imposta da cui vi saranno acconti
da scomputare di importo ridotto e con acconti 2017 già basati
sulla nuova regola.
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Anno 26 - Numero 300 - €
0,50
Lunedì 19 Dicembre 2016
Sette
ROTTAMAZIONE
DELLE CARTELLE
ESATTORIALI
Affari
in edicola con
Legali
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IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVO
GIUSTIZIA
AVVOCATI
Pochi giorni al via
del processo telematico
La chiarezza degli
atti è obbligatoria
Difensori d’ufficio
a prezzo fisso
Furlò a pag.
IV
Ciccia Messina a pag.
V
Ventura a pag.
VIII
Il diritto alimentare, settore sempre più complesso, cerca esperti vicini alle imprese
Food lawyer sul territorio
DI
ROBERTO MILIACCA
C
hiusa, nel 2015, l’esperienza dell’Expo
di Milano, di quella manifestazione è
rimasta forte, tra i cittadini, la percezione
della complessità dei temi dell’alimentazione e del settore agroalimentare. Temi che si
intrecciano in maniera determinante con
quelli della globalizzazione dei mercati e
della salute. Non è un caso che il diritto
alimentare sia oggi una delle materie più
complesse e articolate tra quelle che i professionisti legali devono affrontare. Basti
pensare, per esempio, alle problematiche legali che le imprese agro-alimentari italiane
devono affrontare in tema di etichettatura.
Una materia complessa, disciplinata da un
Regolamento Ue (n. 1169/2011 «relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori») che regolamenta l’etichettatura con la finalità primaria di garantire
trasparenza e protezione ai consumatori,
tenendo però conto anche delle esigenze dei
produttori. La food security e la food safety,
insomma, sono termini entrati a pieno titolo nelle scelte di politica aziendale, e ne
condizionano in maniera sostanziale la programmazione. È per questo che sempre più
spesso si formano, tra le leve dell’avvocatura,
esperti in diritto alimentare, o food lawyer,
che affiancano le imprese nella gestione delle
complesse vicende legate all’agroalimentare,
come il product recall o il novel food. La particolarità che è emersa dall’inchiesta condotta questa settimana da Affari Legali, è il forte
legame che lega il professionista all’azienda
e al territorio, proprio per le peculiarità del
settore che lo rendono unico, nella sua complessità, anche giuridica.
ADDIO A EQUITALIA?
Guida alla rottamazione delle cartelle
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II
STUDI & CARRIERE
Lunedì 19 Dicembre 2016
Molti i proili legali che impegnano gli avvocati, e non solo quelli dei grandi studi
Agroalimentare, la tutela
del cibo parte dal territorio
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Pagine a cura
di FEDERICO UNNIA
dello studio veneto UpLex. mento delle denominazione con la medesima denomi- vuole solo vendere a pro«In quest’ottica, se da un nei paesi terzi e scongiurare nazione della catena distri- prio marchio prodotti che
lato la regolamentazione così il fenomeno dell’italian butiva. «Ogni volta che un sono magari già sul mercaprodotto alimentare viene to con marchi diversi. «La
ono sempre più nu- comunitaria impedisce agli sounding» aggiunge.
Uno dei settori più com- sviluppato da un soggetto, particolarità del lavoro che
merose le norme e gli stati membri di utilizzare
adempimenti che ac- nomi in quanto identifica- plessi è quello dell’etichet- in genere il proprietario del viene eseguito per i prodotti
compagnano la vita tivi di una denominazione tatura e della comunicazio- marchio, e fabbricato da un a marchio della grande didi un prodotto alimentare, di origine o di indicazione ne commerciale di questi soggetto diverso, possono stribuzione, a mio avviso,
lungo la filera che lo porterà geografica specifica di un prodotti. Giuseppe Catta- presentarsi problemi dovuti dipende dalla peculiarità
degli interessi
poi nel piatto del consuma- determinato territorio che ni partner di FDL Studio alla discrasia tra chi
in gioco.
tore, passando per lo scaf- non siano stati previamen- legale e tributario sotto- si assume la reA mio avviso
fale del supermercato ma te autorizzati o sottoposti linea come «la normativa sponsabilità delle
la difficoltà più
a domanda di pro- relativa al settore degli diciture riportate
anche attraverso
grossa, nel rentezione, dall’altra alimenti detta regole mol- i n e t i c h e t t a ( i l
la pubblicità in
dere la consuè più articolata la to precise, con l’obiettivo di proprietario del
tv. E da qualche
lenza per i protutela delle pre- consentire ai consumatori marchio), e chi fitempo ci si metdotti a marchio
dette denomina- di fare scelte consapevoli in sicamente produce
te anche Interil prodotdella grande
zioni nei rapporti merito all’alimennet, sempre più
to», spied i s t r i b u z i o n e,
con gli stati extra tazione da seutilizzato sia
ga Paola
è quella di riuUe, nello specifico guire. Affinché
per acquisti sia
Corte,
Cina, Sud Ameri- tale obbiettivo
scire a bilanciaper promuovere
socio delca, Canada e Stati possa realizzarre l’interesse di
i prodotti made
lo Studio
si, è necessario,
Uniti».
far emergere
in Italy. La norPaola Corte
L e g a le qualità dei
«Un importante da un lato, che
mativa cerca di
prodotti, che
passo avanti nella le informazioni
seguire questa
l e C o rt e .
finalità di miglio- v e i c o l a t e d a i
evoluzione del
«Questi problemi comunque si pongono in
Annalia Bassetto
rare la conoscenza produttori siano
mondo aagroaliassumono dimen- concorrenza con i brand
e la trasparenza complete e legmentare: lo scorso
sioni diverse a se- più celebri, con l’interesse
mese di agosto, per esempio, dei mercati internazionali gibili e, dall’alconda del livello di evitare i rischi che necesla legge n. 154/2016 ha do- sotto il profilo della tutela tro, che il loro
di coinvolgimento sariamente sono connessi a
vuto disciplinare le condi- del marchio e delle denomi- contenuto sia
del proprietario strategie di marketing più
Giuseppe Cattani
zioni in cui è corretto uti- nazioni si è concretizzata veritiero, precidel marchio nel aggressive» aggiunge.
Altro versante è quello
lizzare la denominazione di mediante la conclusione di so, chiaro e facilprocesso produt«accordi bilaterali», anche mente comprensibile anche tivo: a volte il committente dei controlli sui tempi di
«birra artigianale».
Molti gli studi legali che per il tramite di organiz- a livello concettuale».
sviluppa autonomamente le permanenza dei prodotti
Sempre più spesso poi si caratteristiche del prodotto, non deperibili negli scaffali.
si occupano di diritto ali- zazioni interprofessionali
mentare, e non solo tra i come i Consorzi di Tutela, assiste alla commercializza- e deve trovare qualcuno in I prodotti non rapidamengrandi studi d’affari, ma che hanno lo scopo di atti- zione di private label, ovvero grado di produrlo, mentre te deperibili dal punto di
anche tra quelli, più piccoli vare procedure di riconosci- di prodotti che sono marcati altre volte il committente vista microbiologico sono i
prodotti che hanno un terma presenti sul territorio,
mine minimo di conservache sono anche i più vicini
GAETANO FORTE, STUDIO LEGALE GAETANO FORTE
zione (Tmc).
all’industria agroalimenta«In linea di massima, in
re. E Affari Legali questa
tutti i punti vendita si cersettimana ha voluto sentica di operare con la regola
re proprio alcuni di questi
del «first in first out», cioè
studi.
i prodotti che arrivano prieati agroalimentari, si cambia. «È
R. Rimangono di grande attualità il
ma devono essere venduti
in corso di discussione un progetto
rischio chimico (contaminanti, inibenti,
Etichettatura,
per primi. Per alcuni alidi riforma dei reati agroalimentafarmaci veterinari, additivi non ammessi)
soisticazioni, ingredienti,
menti sono i regolamenti
ri che modificherà il codice penale,
nonché il rischio microbiologico (lysteria,
contraffazione.
comunitari che determinadi procedura penale e la legge 238/62 introsalmonella, botulino, ecc.). Sta però anche
Molte le sfaccettature
no la shelf life dei prodotducendo nuove fattispecie come il disastro
crescendo l’allerta sulle sostanze allergedel diritto nel piatto
ti. Per la maggioranza dei
sanitario e l’agropirateria. L’obiettivo è di
niche non dichiarate in etichetta.
prodotti, invece, esistono
D. E per quanto concerne le frodi e
razionalizzare e ammodernare le fattispe«La normativa italiana
regole interne nei manuali
le contraffazioni?
cie adattandole alle nuove situasull’etichettatura e quella
di autocontrollo dei punti
R. È un fenomeno in crescita,
zioni produttive e commerciali»,
comunitaria sono impronvendita, che sono diverse
i più colpiti sono ancora oggi i
spiega ad Affari Legali Gaetatate a una specifica e mirada supermercato a superprodotti biologici e quelli Dop e
no Forte, titolare dell’omonimo
ta protezione degli interesmercato, e che disciplinaIgp in cui si registrano contestastudio di Ferrara specializzato in
si legittimi dei consumatori
no quanto tempo prima
zioni per frode e contraffazione,
diritto agroalimentare.
da un lato e dei produttori
del Tmc i prodotti debbano
talvolta inquadrate in forme
Domanda. Quali sono i
dall’altro. I recenti e puressere tolti dagli scaffali.
di associazione a delinquere.
principali rischi degli operatroppo frequenti casi di
Questi tempi variano a
In tali situazioni si è assistito
tori del settore alimentare?
contraffazione sgominati
seconda di diversi fattori,
all’adozione di provvedimenti
Risposta. I rischi maggiori
dall’autorità giudiziaria in
ad esempio a seconda delconcernono violazioni della norcautelari (sia sui beni che sulle
collaborazione con il minila durabilità dei prodotti.
mativa sulla sicurezza alimentapersone) e di strumenti investistero delle politiche agriNon è la marca dei prodotti
gativi particolarmente incisivi
re, da un lato, e della buona fede
cole alimentari e forestali
a determinare la rotazione
come le intercettazioni telefodel consumatore, dall’altro.
(Mipaaf) dimostrano come
Gaetano Forte
sugli scaffali. I manuali di
niche ed ambientali.
D. Come si è evoluta nel
il meccanismo di protezione
autocontrollo dettano regoD. Quali sono le sanzioni?
tempo la normativa sulla sicurezza
e tutela del Made in Italy
le generali basate sulle caalimentare?
R. I casi sopra descritti sono puniti dal
abbia raggiunto traguardi
ratteristiche obiettive della
R. L’Unione europea, a partire dagli anni
codice penale nonché da alcune leggi
importanti» spiega Annatipologia di alimento. Ciò
speciali (la più famosa è la l. 283/62) che
2000, ha molto lavorato sulla prevenzione.
lia Bassetto, consulente
che varia da marca a marca
Basti citare il regolamento Ce 178/2002 che
vengono ascritti agli amministratori delle
è la politica di indicazione
ha introdotto la rintracciabilità, l’obbligo
società o i loro delegati. A tutto questo si
del termine minimo di conritiro
e
richiamo
dei
prodotti
a
rischio
per
aggiunge
oggi
(almeno
per
le
frodi)
la
reSupplemento a cura
servazione, che è un tema
la salute, ha previsto il sistema di allarsponsabilità amministrativa degli enti ex
di ROBERTO MILIACCA
completamente diverso»
me rapido comunitario (Rasff) e ha istituto
D.lgs. 231/01, che prevede ingenti sanzioni
[email protected]
conclude Paola Corte.
l’Efsa.
pecuniarie e rigorose sanzioni interdittive
Ultimo aspetto quello
D. Quali sono le principali casistiche
per la società in quanto tale.
e GIANNI MACHEDA
delle sofisticazioni aliin
materia
di
sicurezza
alimentare?
©
Riproduzione
riservata
[email protected]
mentari. Un fenomeno che
S
Verso nuovi reati agroalimentari
R
098105098108105111103114
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STUDI & CARRIERE
Lunedì 19 Dicembre 2016
III
Il rischio contraffazione è alimentato da Internet
come genuine». «Le industrie danneggiate dalla produzione di alimenti contraffatti», prosegue Orabona,
«hanno facoltà di procedere
al deposito di una formale
denuncia/querela avanti la
competente procura della
Repubblica - non solo - per
la repressione degli autori
dei singoli reati alimentari
- ma bensì - per l’inibizione
delle attività imprenditoriali illecite e contestuale
sequestro dei generi di consumo immessi in commercio con marchio alterato.
In caso di sofisticazioni di
prodotti non genuini, è invece assai frequente l’intervento ispettivo dell’Autorità
amministrativa dei Nas di-
rettamente presso l’impresa
produttrice o distributrice del
bene agro/alimentare - ed il
successivo intervento d’ufficio del Pubblico Ministero per
l’esercizio dell’azione penale
nei confronti dei responsabili
della messa in commercio del
genere alimentare adulterato» conclude.
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CESARE GALLI, STUDIO IP LAW GALLI
Vanno rivisti gli strumenti normativi
ha registrato - negli ultimi investito singole categorie
anni - un notevole incre- di prodotti agro/alimenmento in territorio italiano. tari- così come avvenuto
«Sul versante del diritto pe- per il settore merceologico
nale l’intervento normativo dell’olio vergine d’oliva ai
sensi della legdegno di nota è
ge n. 9/2013.
certamente
A tutt’oggi,
rappresentaappare invece
to dall’introineluttabile un
duzione nel
inasprimento
codice penadell’apparato
le dell’art.
sanzionatorio
517 quater
dei reati posti a
sulla represtutela della gesione della
nuinità dei procontraffazione
dotti alimentari
di indicazioni
e, vieppiù, nei
geografiche
confronti delle
tipiche o deAndrea Orabona
imprese e socienominaziotà responsabili
ni d’origine di
prodotti agro/alimentari», ai sensi del dlgs 2001/231
spiega Andrea Orabona per la commissione a proname partner dello Studio prio profitto dei reati di
Orabona. «La criminaliz- frode nell’esercizio del comzazione delle attività di mercio e vendita di sostancontraffazione ha inoltre ze alimentari non genuine
MATTEO MUSSI, LAWTELIER
Bisogna combattere
l’Italian sounding
I
talia alla sfida dell’Italian
sounding. «In tema di denominazioni d’origine e indicazioni
geografiche, le maggiori criticità sono quelle relative al fenomeno
del cosiddetto «Italian sounding»,
vale a dire la diffusione nel mercato di marchi che evocano denominazioni d’origine o indicazioni
geografiche italiane per prodotti
agroalimentari che, invece, italiani
non sono», spiega ad Affari LegaMatteo Mussi
li Matteo Mussi, socio fondatore
dello studio Lawtelier Avvocati
Associati.
Domanda. Quali strumenti di tutela e accorgimenti suggerite di adottare?
Risposta. Siccome le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche riguardano un patrimonio – quello
agroalimentare – che, per sua natura, è strategico per
l’intero sistema produttivo nazionale, la tutela delle
stesse non può che passare anche per un supporto delle nostre istituzioni nelle opportune sedi, considerato
anche che la concessione dello status di denominazione
d’origine o indicazione geografiche protetta (Dop e Igp) è
ormai materia di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto, in concreto, accanto a un’attività di controllo
del mercato volta a reprimere, anche con l’ausilio delle
forze dell’ordine, gli usi fraudolenti di denominazioni di
origine e indicazioni geografiche, è opportuno che gli stakeholder sensibilizzino le istituzioni affinché queste si facciano portatrici delle loro istanze nelle sedi deputate alla
elaborazione delle discipline per la tutela di Dop e Igp.
© Riproduzione riservata
U
na delle minacce per il setdove mancano ancora oggi le norme di
tore alimentare italiano è la
attuazione per la tutela delle Dop stracontraffazione, soprattutto da
niere non oggetto di accordi di mutuo
alcuni paesi, Cina in primis.
riconoscimento, ma il divieto di inganno
Passi avanti per una maggiore proteè un cardine del sistema di tutela.
zione dei prodotti alimentari
D. Il settore vitivinicolo
ne sono stati fatti, in questi
che problemi deve affrontare in tema di contraffaanni, ma occorre fare di più.
zione ed importazioni?
Ne è convinto Cesare Galli,
R. Fuori dell’Europa il prifondatore dello studio IP Law
mo nemico è l’Italian SounGalli. «Certamente sono stati
ding, che richiede risposte
fatti passi avanti, ma occorpolitiche, ma anche più inforre usare gli strumenti giumazione dei consumatori.
sti. Molti paesi, per esempio,
Da noi la minaccia maggiocontinuano a non riconoscere viene dal web: è importanre tutela alle denominazioni
te identificare i cluster della
d’origine, ma ammettono la
contraffazione, per attaccare
registrazione di esse come
solo dove serve davvero, e immarchi collettivi o di garanCesare Galli
parare a fare squadra.
zia; in tutto il mondo, poi, sono
Anche nel settore agroalimentare,
vietate come atti di concorrenza sleale le
infatti, i mercanti di falsi difficilmente
condotte che ingannano i consumatori e
copiano un solo obiettivo e se le vittime
spesso anche quelle che danno luogo ad
sapranno unirsi per agire insieme, maagganciamento parassitario».
gari sotto l’egida delle associazioni di
Domanda. Quindi? Cosa bisognecategoria, divideranno i costi e moltiplirebbe fare?
cheranno gli effetti delle loro azioni.
Risposta. Serebbe necessario adeguare la difesa alle regole di ogni paese: e
questo vale specialmente per la Cina,
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GIORGIA ANDREIS, STUDIO AVVOCATO ANDREIS E ASSOCIATI
Occhio all’informazione sul cibo
O
cchio alla qualità dell’informaalimenti che alle modalità di presentazione sul settore alimentare.
zione degli stessi. Per quello che attiene
«Ritengo che la diffusione di
alla mia esperienza, le contestazioni penotizie che possano avere ad ognali che con maggior frequenza mi trovo
ad affrontare sono il reato di produziogetto la tossicità di una sostanza debba
ne, detenzione e commercializzazione di
essere ben calibrata e soprattutto contestualizzata», dice Giorgia Andreis,
prodotti ritenuti pericolosi per la salute
name partner dello studio Andreis e
e le frodi commerciali.
Associati di Torino. «Per tanti versi asD. Quali sono invece le implicazioni
sistiamo a una crescente diffusione delpiù rilevanti sotto il profilo sanitario?
la cultura alimentare, e la divulgazione
R. Sotto il profilo sanitario, i controlli
di notizie non complete o non
analitici dei prodotti sono il
corrette circa la pericolosità di
più delle volte tesi a verificerte sostanze può creare a dicare eventuali problematiche
scapito di taluni operatori deldovute alla presenza di sole ripercussioni negative non
stanze chimiche o microbiosempre superabili. Se quindi
logiche non ammesse o al di
è giusto che il consumatore
sopra dei limiti consentiti;
venga prontamente informato
in questi casi può scattare
di tutto ciò che può avere dei
la contestazione dei reati
riflessi sulla sua salute, ritengo
previsti dal codice penale o
corretto che, così come anche
dalle leggi speciali, quali la
in altri ambiti, la informazione
legge 283/1962. Peraltro, ai
sia chiara, veritiera e adeguata
fini dell’accertamento di tali
al caso specifico.
reati allo stato attuale si
Giorgia Andreis
Domanda. Quali sono i redeve riscontrare un reale e
ati in campo alimentare?
concreto pericolo per la salute del conRisposta. I reati ravvisabili in ambito
sumatore.
alimentare sono essenzialmente di due
Naturalmente, come da regola generatipologie: quelli tesi a punire le contrafle in ambito alimentare, possono essere
fazioni sanitarie e quelli volti a sanziooggetto di denuncia all’Autorità Giudinare le contraffazioni commerciali. In
ziaria, e quindi perseguite, tutte le conlinea generale, devo dire che le due tipodotte che si susseguono lungo l’intera
logie di contraffazioni attualmente sono
filiera dell’alimento: dalle fasi di properseguite in egual misura: le Autorità
duzione sino alla commercializzazione
di controllo pongono infatti attenzione
al consumatore finale.
sia agli aspetti igienico sanitari degli
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IV
AT T UA L I TÀ
Lunedì 19 Dicembre 2016
Gli avvocati giudicano positivamente la sperimentazione del nuovo processo amministrativo
Pat, un’innovazione importante
In vista dell’avvio da gennaio 2017, superate alcune criticità
deposito dei ricorsi proposti «si tratta forse una risposta nonché di semplificazione, norma mira a deflazionare
dal 10 ottobre al 30 novem- alla crisi, sul piano professio- maggior efficienza e dell’at- il contenzioso ma contrasta
bre del corrente anno». La nale e di organizzazione degli tività amministrativa, con ul- con il principio cardine del
l processo amministra- professionista del diritto am- studi, che però creerà disoc- teriori ricadute positive sulla processo amministrativo che
cupazione aggiun- spesa pubblica». Ha commen- è imperniato sull’interesse
tivo telematico è ormai ministrativo ha
a ricorrere. Interesse che,
tiva nei prossimi tato l’avvocato Romano.
una realtà a tutti gli ef- poi aggiunto che
Proprio il Codice Appal- di fatto, sorge solo a seguianni, soprattutto
fetti, con cui gli ammini- l’iniziativa è staper coloro che ti, secondo Doris Mansueto to dell’aggiudicazione della
strativisti hanno cominciato ta gestita in modo
non avranno sa- «risente del breve lasso tem- gara e, quindi, in una fase
a confrontarsi nelle due fasi efficace «poiché il
puto affrontare porale concesso al Governo successiva a quella della amdi sperimentazione (l’ultima Sistema Informail cambiamento. per esercitare la delega (cir- missione dei concorrenti alla
terminata lo scorso 30 no- tivo della GiustiOvviamente, sarà ca tre mesi), sicché è logico procedura».
vembre) e con cui dovranno zia AmministratiPaparo mette l’accento innecessaria mag- supporre che sarà oggetto
convivere dal 1° gennaio del va si è premurato
vece sulla fatica
giore velocità di di una serie di
2017, data in cui partirà a di segnalare, con
comunicazioni di
che il mondo degli
trasmissione dei interventi corretpieno regime.
appalti sta facendati: il vero punto tivi per affinarne
Durante l’ultima sperimen- cortesia, gli eventuali
do nel confronto
debole di ogni sal- il contenuto». La
tazione, durata
errori
con il sovradimento tecnologico» ha p r o f e s s i o n i s t a
circa un mese e
Doris Mansueto
c o m sionamento del
aggiunto Paparo, auspica poi che
mezzo, è stata
m e s s i
ruolo dell’Anac e
specificando che si provveda alla
data la possibinell’inoltro della nel complesso, la sua è «una modifica dell’art.
con le dimensiolità di assolvere
documentazione». valutazione positiva, anche 204, comma 1,
ni del nuovo Coad alcuni ademIl processo am- grazie alla maggiore intui- lett. b), sui ricordice. «Credo che
pimenti procesministrativo te- tività degli adempimenti ri- si giurisdizionali
per semplificare
suali anche con le
lematico «porterà chiesti, a differenza del Pct (che ha modificae rendere questo
modalità telemagli studi legali a nella Giustizia civile».
Paese più agile,
to l’art. 120 del
tiche previste dal
cambiare pelle». È
sia giunta l’ora di
In generale, le recenti rifor- codice del procesdm n. 40/2016 che
Tommaso Paparo
questo il commen- me in campo amministrati- so amministratiintervenire sullo
si sono aggiunte,
to di Tommaso vo (i decreti legislativi della vo introducendo il
snodo strategisenza sostituirlo,
Anna
Romano
Paparo, socio fon- riforma Madia l. n. 124/2015 comma 2-bis) «nella parte in co nel rapporto economia,
al tradizionale
datore di Regula e il d.lgs. 50/2016 sul Codi- cui impone l’onere di imme- istituzioni, lavori pubblici e
deposito cartaceo
(che rimarrà l’unico adem- Network - Pietrosanti Pa- ce Appalti), «sono ispirate a diata impugnazione dell’al- (buona) politica: più esattapimento con validità legale paro & Associati spiegando esigenze senz’altro apprez- trui ammissione alla gara mente sulla valutazione della
che chi ci si dovrà confronta- zabilissime, che dovrebbero all’esito della valutazione dei allocazione delle risorse ecosino al 31 dicembre 2016).
«Ancora non si conoscono i re, si dovrà anche dotare di produrre risultati in termini requisiti soggettivi, economi- nomiche e finanziamento di
dati ufficiali sul tasso di ade- maggiore tecnologia e minore di ammodernamento e ra- co-finanziari e tecnico-profes- opere, grandi e piccole», ha
sione alla sperimentazione», capitale umano da impiegare, zionalizzazione del sistema, sionali. Indubbiamente tale concluso Paparo.
fa notare Anna Romano,
name partner dello studio
DANIELA ANSELMI, UNAA
Satta Romano e Associati
(uno degli studi selezionati
per la prima sperimentazione del Pat), anche se però
ad esempio, la possibilità, introdotta
«sembra che essa abbia conn processo ancora da rodare, tazione aveva la caratteristica di essere
con il d.l. 168/2016, che sia l’avvocato
limitata ai soli ricorsi depositati sucsentito di superare alcune
ma nel complesso utile per riad attestare la conformità degli atti e
cessivamente al 10 ottobre 2016 con la
criticità emerse nel corso
durre tempi e costi della giustidei provvedimenti presenti sul fascicoconseguenza che tutti i depositi relativi
della prima sperimentaziozia amministrativa. Daniela
lo elettronico, così come già accade nel
a ricorsi anteriori a tale data sono stati
ne, in particolare per quanAnselmi, consigliere dell’Unione nazioProcesso civile telematico. Tutto ciò, però,
to attiene l’autenticazione e
nale avvocati amministrativisti (Unaa), effettuati con le modalità tradizionali
a condizione che il sistema possa funzionon dando la possibilità a molti avvoattestazione di conformità
parla con Affari legali della seconda fase
nare correttamente e vengano eliminacati di sperimentare le nuove modalità
da parte dell’avvocato della
di sperimentazione del Pat
te alcune criticità e problematiche che
di trasmissione telematica. Per tale raprocura rilasciata dal cliente
Domanda. Come è andata? Quasono state evidenziate e di cui ho detto
e le notificazioni degli atti». Il
gione l’Unaa (Unione nazionale avvocati
li sono le principali problematiche
prima. Accanto, dunque, alla consapenuovo processo telematico «è
amministrativisti) aveva proposto di alriscontrate?
volezza che il Pat si colloca all’interno
un meccanismo complesso e
largare la sperimentazione
Risposta. Durante la fase
di quello sviluppo tecnologico e digitale
richiede una messa a punto
rendendola aperta a tutti
di sperimentazione che si è
certamente utile e positivo, occorre anche
precisissima», continua Anna
gli avvocati. La proposta è
svolta dal 10 ottobre al 30
considerare che lo stesso Pat non potrà
Romano, sottolineando che al
stata accolta dalla Giustizia
novembre 2016 sono emerse
risolvere tutti i problemi della Giustizia
momento, viceversa, ancora
amministrativa nel senso
alcune criticità, talune conAmministrativa.
persistono problemi tecnici
di prevedere a partire dall’1
nesse al funzionamento del
Penso ad esempio allo smaltimento
rilevanti, «ad esempio in madicembre una sperimentasistema, altre connesse spedell’arretrato, all’accelerazione dei temteria di protocollazione degli
zione massiva (ma senza alcificamente all’impostazione
pi processuali nonché alla deflazione del
anni e di deposito di atti e docun effetto giuridico) aperta
dei Moduli di deposito necescontenzioso che costituiscono problemacumenti di grandi dimensioa tutti gli operatori del prosari all’invio via Pec di atti e
tiche che esigono altre soluzioni e struni. Ma nel complesso si tratta
cesso amministrativo, che
documenti.
di una innovazione molto impermette, così, di esercitarsi, menti. Anche di questi profili, tuttavia,
Per fare alcuni esempi, è
Unaa si sta occupando e ha già avanzato
portante e non più differibile
in un ambiente di test, alla
stato segnalato da molti colproposte agli organi della Giustizia Amperché in grado di produrre
predisposizione dei Moduli
leghi un certo ritardo nella
Daniela Anselmi
in breve tempo effetti posie al loro invio tramite Pec. ministrativa, sempre nell’ottica di una
visualizzazione sul Portale
proficua collaborazione. Il buon funziotivi in termini di efficienza
Molte segnalazioni hanno poi riguardadegli avvocati (la sezione del Sito della
namento dell’intero sistema informatico
e contenimento dei costi di
to la struttura dei Moduli di deposito, in
Giustizia amministrativa in cui poter
che supporta il Pat è dunque presupposto
funzionamento per tutti gli
particolar modo in quei casi in cui il Movisualizzare i dati dei ricorsi patrocinaper il raggiungimento di quegli obiettivi
operatori del settore».
dulo presenta rigidità o soluzioni pratiti) degli atti e dei documenti depositati
che il Pat si prefigge, con vantaggi per
Anche secondo Doris Manche poco efficaci. Anche a questo riguardo
telematicamente. È evidente che questa
tutte le componenti che operano nel prosueto, partner amministraticriticità, dovuta, come ci è stato riferito, Unaa ha collaborato attivamente con gli
cesso, e certamente anche dei difensori.
vista dello studio Macchi di
a problemi connessi a cambi di gestore, organi della Giustizia amministrativa.
D’altra parte, proprio la collaborazioCellere Gangemi, l’ultima
D. Quali invece i punti di forza di
avrebbe, se non risolta, notevoli ripercusne tra gli operatori del processo (orgasperimentazione è stata posiquesto strumento?
sioni sul diritto di difesa, specialmente
tiva «perché ha consentito ai
R. Il Pat costituisce certamente uno
quando si tratta di termini ridotti e in
ni istituzionali, magistrati e avvocati)
legali di prendere confidenza
strumento di innovazione del Processo
vista di camere di consiglio, con la consecostituisce un elemento positivo, di cui
con i nuovi adempimenti deamministrativo, che consentirà un riguenza che si dovrebbe ricorrere in quedeve essere corollario una comunicazione
rivanti dal processo telemasparmio sia sotto il profilo della tempisti casi al rinvio dell’udienza con notevole
efficace, mediante il sito istituzionale, di
tico, anche se si è trattato di
stica sia sotto il profilo dei costi. Tra le
dispendio di tempo.
ogni novità, modifica, istruzione rivolta
una sperimentazione parzianovità certamente positive si può citare, agli utenti.
Si deve poi segnalare che la sperimenle in quanto limitata al solo
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DI
Pagina a cura
MARIA CHIARA FURLÒ
I
Il nuovo processo farà risparmiare tempo e denaro
U
098105098108105111103114
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Selezione di
Sentenze
tributarie
A CURA DELLO
STUDIO FUOCO
1. ACCERTAMENTI BANCARI KO PER GLI AUTONOMI
2. DETRAIBILE SOLO L’IVA DI ESATTA COMPETENZA
3. EQUITALIA, RATE LUNGHE E NON DENEGABILI
4. STUDI DI SETTORE, 7% NON È SCOSTAMENTO
GRAVE
5. FINANZIAMENTI AI SOCI IN CONTANTI AMMESSI
6. RIMBORSI FIDEIUSSIONI, RICORSI IN TRIBUTARIA
7. ISTANZE DISAPPLICATIVE, RICORSI INAMMISSBILI
I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7
19 Dicembre 2016
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SENTENZE TRIBUTARIE
Accertamenti bancari
ko per gli autonomi
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In tema di accertamenti bancari, basati sui
prelievi e versamenti sul conto corrente non giustificati, la presunzione reddituale vale soltanto nei
confronti degli imprenditori e non dei lavoratori
autonomi: la dichiarazione di incostituzionalità
dell’articolo 32, primo comma, n. 2, ha travolto,
infatti, l’equiparazione tra imprese e autonomi e
rappresenta uno jus superveniens, promuovendo
i propri effetti sulle cause in corso. È quanto si
legge nella sentenza n. 24862/16 della Corte di
cassazione. La vicenda nasce dal ricorso proposto da un lavoratore autonomo della provincia di
Ragusa, contro un avviso di accertamento basato
sulle indagini finanziarie e sulla mancata giustificazione, analitica dei movimenti riscontrati
sui conti correnti bancari nell’anno 2007. Gli
accertamenti bancari erano stati estesi anche ai
lavoratori autonomi, con la disposizione apportata
dall’art. 1, comma 402, della legge 311/2004, che
aveva aggiunto la locuzione «o compensi» (richiamando dunque ai componenti positivi di reddito
degli autonomi), alla già presente previsione normativa. Dopo vicende alterne nei gradi di merito,
il contribuente impugnava la sentenza della Ctr
di Palermo che aveva accolto parzialmente il suo
appello, rideterminando la pretesa erariale in una
misura inferiore. Nel ricorso per Cassazione, si
evidenziavano le sostanziali novità sulla materia,
avutesi per effetto della sentenza 24/9- 6/10 2014,
n. 228 (G.U. 8/10/ 2014, n. 42-Prima serie speciale)
della Corte costituzionale. Con tale sentenza, la
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del secondo periodo del citato articolo 32, limitatamente alle parole «o compensi». In particolare,
la sentenza rilevava l’incongruenza della doppia
correlazione prelevamento=costo, e costo=compenso,
propria di tale presunzione accertativa, poiché
essa mal si attaglia alla produzione di reddito di
lavoro autonomo, ove non a ogni costo corrisponde,
concettualmente, la percezione di un compenso. Con
tale pronuncia della Consulta, dunque, è venuta
meno l’estensione anche ai lavoratori autonomi
della presunzione accertativa. La modifica, spiega
la Cassazione, deve considerarsi uno jus superveniens e produce effetti sulle controversie in corso.
La sentenza della Ctr di Palermo è stata dunque
cassata, con rinvio ad altra sezione per procedere
anche alla decisione sulle spese del giudizio di
legittimità.
Nicola Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Con il primo motivo il ricorrente, ex art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., deduce violazione di
legge in relazione agli artt. 42, primo e
terzo comma, dpr 600/1973 e 54, dpr
633/1972 in conseguenza della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, considerata quale jus superveniens
applicabile. (…)
Risulta infatti sicuramente applicabile
quale jus superveniens la dichiarazione
di incostituzionalità dell’art. 32, primo
comma, n. 2, dpr 600/1973 nella parte
in cui prevedeva una presunzione legale relativa di reddito in relazione alle
movimentazioni bancarie dei lavoratori autonomi. Questa Corte ha infatti
già reiteratamente affermato che: «In
tema di accertamento delle imposte sui
redditi, la presunzione di cui all’art. 32
del dpr n. 600 del 1973, secondo cui sia
i prelevamenti sia i versamenti operati
sui conti correnti bancari, non annotati
contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal
contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure
l’estraneità alla produzione del reddito,
si riferisce ai soli imprenditori e non
anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta
meno, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 228 del 2014,
la modifica della citata disposizione,
apportata dall’art. 1, comma 402, della
legge n. 311 del 2004, sicché non è più
sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa
e professionale per gli anni anteriori»
(sez. 5, n. 23041 del 2015 e n. 12781
del 2016). Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art.
375, cod. proc. civ. per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio e se
ne propone l’accoglimento in relazione al secondo motivo, con rinvio alla
Ctr siciliana per nuovo esame tenuto
conto degli effetti di detta pronuncia di
incostituzionalità». Il Collegio condivide la relazione depositata, precisando
tuttavia che il primo motivo, prima
ancora che infondato, è inammissibile,
trattandosi di questione posta ex novo
soltanto con il ricorso per cassazione,
mentre evidentemente doveva essere
fatta oggetto di uno specifico motivo
del ricorso introduttivo del processo.
La sentenza impugnata deve essere
quindi cassata con rinvio al giudice a
quo per nuovo esame.
PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della
Sicilia anche per le spese del presente
giudizio.
2
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SENTENZE TRIBUTARIE
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Detraibile solo l’Iva
di esatta competenza
L’Iva detraibile dal contribuente è solo quella nella
misura effettivamente dovuta; un eventuale errore
di fatturazione da parte del fornitore, che abbia
comportato il pagamento di una maggiore imposta,
non consente al contribuente la maggiore rivalsa.
Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza
n. 6161/2016 emessa dalla sezione quindicesima
della Commissione tributaria regionale di Roma. Si
tratta di un giudizio di rinvio dalla Cassazione in
seguito a una sentenza della Commissione regionale
di Roma che aveva erroneamente dichiarato tardivo
un appello considerando utile la ricezione del destinatario, mentre, sulla base dell’insegnamento della
Corte costituzionale, ai fini della tempestività del
ricorso doveva essere valutata la data di spedizione
dell’atto e non quella di ricevimento. Il contribuente,
vittorioso nel primo ricorso, riassumeva il giudizio
solo per non far dichiarare l’estinzione del processo,
riservando l’esame del merito alla richiesta erariale
di riassunzione. In seguito alla tempestiva riassunzione dell’Ufficio, il Collegio regionale ha deciso nel
merito. La vicenda tratta di un accertamento Iva con
cui l’Ufficio aveva rettificato una maggior detrazione
che il contribuente aveva detratto sulla base di quanto
erroneamente fatturato dal fornitore; nel caso specifico,
le prestazioni svolte dalla società fornitrice in favore
della società appellata dovevano essere assoggettate a
una aliquota del 10% e non del 20% come indicato in
fattura. La Commissione regionale ha accolto l’appello
erariale condannando la società appellata alle spese
di lite. Il Collegio regionale capitolino ha riferito
all’ordinanza n. 15178/2014 della Cassazione che in
conformità dell’articolo 17 della sesta direttiva Cee n.
388/77, ha stabilito non sia ammessa, in ogni caso, la
detrazione della maggiore imposta pagata a monte per
l’acquisto di beni o le prestazioni di servizio se dette
operazioni non siano state assoggettate a Iva nella
misura dovuta. Il collegio riferisce che anche dalla
sentenza della Corte di giustizia n. 643/11 si rileva
che non spetta la maggior detrazione dell’Iva esposta
in fattura, come pure dalla sentenza di Cassazione
n. 5733/98. in quest’ultimo giudicato, si stabilisce
che la maggiore imposta non può costituire legittima
detrazione, con la conseguenza che il cedente ha diritto
di chiedere il rimborso della maggiore Iva, mentre
il cessionario di chiedere al cedente la restituzione
della maggiore imposta; infine, l’amministrazione ha
il potere di escludere la detrazione dell’Iva pagata
dal cessionario.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] L’appello è meritevole di
accoglimento. La Corte di cassazione,
come ricordato dall’Agenzia nella nota
di controdeduzioni, con ordinanza n.
15178 del 2 luglio 2014, si è già occupata della medesima fattispecie, anche
se relativamente a un altro anno di imposta (2005).
In quell’occasione la Suprema corte
ha ricordato che in conformità all’art.
17 della sesta direttiva del Consiglio
Cee n. 388/77, non è ammessa in ogni
caso la detrazione dell’imposta pagata
a monte per l’acquisto, l’importazione
dei beni o per conseguire la prestazione
di servizi necessari all’impresa se dette
operazioni non siano state assoggettate
all’Iva nella misura dovuta.
Nella decisione si ricorda inoltre che
questa disposizione comunitaria è stata
più volte sottoposta allo scrutinio sia
della Corte di cassazione che dalla Corte di giustizia della Unione europea che
hanno sempre confermato il principio
innanzi riferito.
Tra le altre, vanno ricordate la senten-
za della Corte di giustizia n. 643/11,
in cui espressamente si rileva che non
spetta la detrazione dell’Iva per il
solo fatto che essa sia stata indicata
in fattura, nonché la sentenza della
Cassazione, n. 5733/1998, in cui è
stabilito che, se l’operazione è stata
erroneamente assoggettata all’Iva,
sono privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente,
la rivalsa di costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione
da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza
che il cedente da diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso
dell’Iva, il cessionario di chiedere al
cedente la restituzione dell’IVA e, infine, l’amministrazione ha il potere di
escludere la detrazione dell’Iva pagata da cessionario.
Palesemente infondata è inoltre l’eccezione dell’appellato circa la presunta violazione del termine di riassunzione da parte dell’amministrazione,
che ha contro dedotto oltre il termine
semestrale previsto dalla legge.
Nessuna norma impone alla parte che
non riassume, anche se in linea di
principio possa considerarsi la principale interessata alla riassunzione
perché, come nella fattispecie, è l’appellante, di depositare l’atto di controdeduzioni entro il termine stabilito
per la riassunzione.
Infatti, una volta che il processo sia
stato riassunto nei termini, si dovranno applicare tutte le norme di procedura che disciplinano il processo
presso il giudice a cui è stato effettuato il rinvio.
L’appello dell’ufficio va pertanto
accolto. Le spese, anche quelle del
grado in Cassazione, seguono la soccombenza. (...)
3
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SENTENZE TRIBUTARIE
Equitalia, rate lunghe
e non denegabili
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Le rateazioni concesse da Equitalia ai sensi dell’articolo 11-bis del dl 66/2014 (c.d. rateazione-bis a
favore dei contribuenti decaduti da un precedente
piano dilatorio) devono prevedere necessariamente le
72 rate, laddove il contribuente abbia fatto richiesta
in tal senso. A tal proposito, il concessionario non
può opporre alcunché né tantomeno concedere una
rateazione più breve, sulla scorta di ulteriori parametri valutativi, poiché la norma in parola prevede
unicamente due condizioni: a) che la decadenza sia
intervenuta entro il 31/12/2014; b) che la richiesta
sia presentata entro il 31/07/2015.
Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza
n. 100/01/16 della Ctp di Lodi. Il contribuente,
una snc in liquidazione della provincia lodigiana,
presentava istanza a Equitalia Nord per ottenere
la dilazione del proprio debito in 72 rate, essendo
decaduta da un precedente piano di rateazione per
mancato assolvimento dei pagamenti dovuti. La
richiesta era presentata ai sensi dell’articolo
11-bis del dl 66/2014, detta appunto rateazione
bis, disposta in favore di coloro che erano decaduti da un precedente piano. Il concessionario
concedeva la rateazione, ma soltanto in 24 rate,
a fronte delle 72 richieste. A questo punto, la snc
adiva la Ctp di Lodi, per il riconoscimento del
proprio diritto alla dilazione lunga, pari alle
richieste 72 rate.
Il collegio ha accolto il ricorso, condannando
anche l’Agente della riscossione al pagamento di
ingenti spese di giudizio (oltre 4.000,00 euro).
In effetti, la norma che dispone la dilazione (il
citato articolo 11-bis) recita testualmente che: «I
contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione (…) possono richiedere la concessione di un
nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di
settantadue rate mensili, a condizione che: a) la
decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31
dicembre 2014; b) la richiesta sia presentata entro
e non oltre il 31 luglio 2015». Dunque, rileva la
Ctp, la norma non pone altri paletti o condizioni,
né tantomeno prevede particolari requisiti per
ottenere la dilazione massima, ovvero le 72 rate.
Così che appare immotivato il rifiuto di Equitalia (che intendeva concedere un numero di rate
inferiori, anche in ragione della esigua dimensione
delle somme dovute), poiché la norma ha appunto
uno spirito agevolativo e non consente all’Agente di
determinare un diverso numero di rate.
Nicola Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] La ricorrente società in liquidazione chiede di annullare il rigetto
delle istanze di rateazione e accordare
una rateazione di 72 rate anziché le 24
concesse.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce la mancata motivazione del mancato riconoscimento della rateazione
richiesta.
L’Agente per la riscossione resiste
controdeducendo che non vi è alcun
obbligo di concedere la rateazione richiesta e tantomeno per forza nella misura di 72 rate, anche in ragione della
limitatezza delle somme in gioco.
Questo collegio, all’esito della discussione, riunito in Camera di consiglio
per la decisione ha ritenuto il ricorso
fondato e da accogliere per i seguenti
motivi.
Alla questione è applicabile l’art. 11bis del dl n. 66 del 24/04/2014 (Norme
in materia di rateazione) in base al quale i contribuenti decaduti dal beneficio
della rateazione previsto d all’articolo 19 del decreto del presidente della
repubblica 29 settembre 1973, n.602,
possono richiedere la concessione di
un nuovo piano di rateazione, fino a
un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: a) la decadenza
sia a intervenuta entro e non oltre il
31 dicembre 2014; b) la richiesta sia
presentata entro e non oltre il 31luglio
2015.
La norma, applicabile al caso di specie
concede al contribuente che ne abbia
i requisiti, come nel caso de quo, di
chiedere una dilazione fino a 72 rate,
ma nulla dispone a favore dell’Agente
della riscossione circa il potere di determinare un diverso numero di rate,
rispetto a quello richiesto. Si ritiene
che un diverso modo di applicare il favore agevolativo disposto dalla legge,
di fatto, farebbe venire meno l’agevolazione stessa che, prevista per i casi
di difficoltà, potrebbe essere vanificata
dalla risposta discrezionale dell’Agente rispetto al numero di rate richiesto
dal contribuente.
Nella fattispecie concreta si ritiene che
lo stato di liquidazione della società e
la presenza nel suo patrimonio di immobili da liquidare sia paragonabile a
una manifestazione, sia pure implicita,
di difficoltà.
PQM La Commissione accoglie il ricorso. Condanna la parte soccombente
al pagamento delle spese che si liquidano in euro 4.000,00 oltre al contributo unificato, cassa e oneri di legge in
favore della ricorrente.
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SENTENZE TRIBUTARIE
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Studi di settore, 7% non
è scostamento grave
In presenza di lievi scostamenti tra il dichiarato
e l’accertato, nelle verifiche da studi di settore, la
rideterminazione del reddito da parte dell’Agenzia
fiscale viene considerata illegittima. Se i ricavi
dichiarati sono difformi da quelli risultanti dagli
studi di settore, l’Agenzia delle entrate può emettere un accertamento induttivo sulla base di tali
scostamenti; qualora, tuttavia, l’accertamento sia
basato esclusivamente su un lieve scostamento,
allora questo è illegittimo. Infatti, l’accertamento
è consentito solo in presenza di gravi incongruenze,
uno scostamento di 7 punti percentuali circa, come
nel caso in esame, tra il dichiarato e il calcolato,
non può reputarsi come una «grave incongruenza».
Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Palermo, sezione diciannovesima nella
sentenza n. 4074/19/16. L’avviso di accertamento
emesso dall’Agenzia delle entrate basava la propria
rettifica su di uno scostamento rilevato tra i ricavi
dichiarati dal contribuente e quelli desunti dagli
studi di settore. Lo scarto tra i due dati era pari
al 6,4% e l’ufficio sosteneva che vi fossero «gravi
incongruenze». La Ctp di Agrigento accoglieva,
nel merito, il ricorso del contribuente e annullava
l’avviso di accertamento, compensando le spese:
secondo i giudici di primo grado, l’accertamento
induttivo sulla base degli studi di settore ex art.
62-bis del dl n. 331 del 1993 convertito nella legge
n. 427 del 1993, richiede che sussistano «gravi incongruenze» fra quanto dichiarato dal contribuente
e quanto risulta dall’applicazione dello studio, e
non un puro e semplice scostamento, come nel caso
di specie in cui lo scostamento è stato di appena
del 7%. Sul punto, si è, di fatti, oramai formata
«giurisprudenza secondo cui scostamenti inferiori
al 25/30% non sono di per se idonei a integrare la
sussistenza delle gravi incongruenze richieste dal
comma 3 dell’art. 62-sexies del dl n. 331 del 1993».
Quanto al secondo grado, l’esito del giudizio di
prime cure veniva confermato, l’appello dell’ufficio
veniva rigettato e confermata la sentenza di primo
grado. Analogo principio era stato affermato dalla
Ctp di Varese, nella sentenza n. 203/11/16. Nel
caso specifico, la Commissione aveva ritenuto che
il 17% fosse un dato troppo irrisorio per potersi
qualificare come «grave» e, quindi, legittimare la
rettifica fiscale. La legge, a tal proposito, non determina una soglia quantitativa, superata la quale
l’incongruenza possa dirsi grave.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Nel caso di specie, né
nell’originario ricorso, né tantomeno
nelle odierne controdeduzioni, a sostegno delle proprie difese, il contribuente ha indicato specifici motivi di
contestazione, non fornendo alcuna
prova dell’avvenuta contrazione del
proprio reddito, sufficiente a escludere la rilevanza presuntiva dell’accertamento induttivo di settore. Non
esiste, pertanto, una obiettiva valutazione circa la inattendibilità degli
studi di settore in rapporto alla situazione concreta. (...) In proposito la
Cassazione con una recente sentenza
(n. 10556/2012) ha affermato che
«Sul contribuente incombe, tuttavia,
l’onere di muovere rilievi specifici
ai coefficienti parametrici applicati,
nonché provare, sia in sede amministrativa (contraddittorio), che dinanzi
al giudice tributario di merito, la sussistenza delle condizioni, anche con
riferimento alla specifica realtà economica esercitata, che giustifichino
l’esclusione dell’impresa dall’area
dei soggetti cui è applicabile lo «standard» prescelto dall’amministrazione
finanziaria».
Inoltre, è oramai consolidato l’orientamento della Suprema corte (n.
8056/2013 e n. 26635/2009) secondo
cui «nell’accertamento fiscale gli studi di settore (come i parametri) costituiscono una elaborazione statistica,
il cui frutto è un’ipotesi probabilistica, che integra solo una presunzione
semplice. Sicché l’onere della prova dell’applicabilità dello standard
prescelto al caso concreto oggetto
dell’accertamento fa carico all’ente
impositore, mentre sul contribuente,
cui va riconosciuta la più ampia facoltà di prova, compreso l’utilizzo a
suo vantaggio di presunzioni semplici, grava quella della sussistenza di
condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti.
Tuttavia, sull’eccezione circa la lieve
incongruenza delle risultanze dello
studio è intervenuta una recente pro-
nuncia dei giudici delle suprema Corte che da ragione al contribuente, nel
considerare «l’accertamento legittimo solo quando venga ravvisata una
grave incongruenza tra il dichiarato
e l’accertato, non potendosi ritenere
tale, lo scostamento rilevato nel caso
sottoposto all’attenzione dei giudici,
pari al 6,4%» (cfr. sentenza Cassazione civile, sez. V, n. 25902/2015)
In conclusione, deve essere rigettato
l’appello dell’ufficio e confermata la
sentenza di primo grado.
Non si provvede per le spese in quanto il contribuente non risulta costituito.
PQM La Commissione rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza di primo grado per quanto di
ragione. Nulla per le spese.
5
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SENTENZE TRIBUTARIE
Finanziamenti ai soci
in contanti ammessi
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È illegittimo presumere che i finanziamenti effettuati dai soci e rilevati in contabilità corrispondano
a ricavi in nero, per il solo fatto che gli stessi siano
stati eseguiti in contanti e, quindi, con metodi non
tracciabili: la dimostrazione contraria dell’assunto,
in capo al contribuente, si risolverebbe in una prova
diabolica, non essendo possibile tracciare il contante,
pur essendo lecito il suo utilizzo nei limiti prefissati
dalle norme. Di più. A fronte dei suddetti finanziamenti soci, è l’Ufficio a dover provare, ancorché in
via indiziaria, che gli stessi siano riconducibili a
ricavi non dichiarati: altrimenti, l’accertamento si
risolverebbe in un automatismo che è tipico delle
presunzioni legali, quale per esempio quella relativa
ai prelevamenti e versamenti su conto corrente non
giustificati, realizzando un’automatica e illegittima
inversione dell’onere probatorio, non prevista dalla
legge. È quanto si legge nella sentenza n. 872/02/16
della Ctp di Frosinone (presidente Costantino Ferrara,
Relatore Donato Isola). La vertenza prendeva le mosse
dall’emissione di un avviso di accertamento, con cui
l’Agenzia delle entrate intendeva ricondurre a tassazione dei finanziamenti erogati dai soci, eseguiti in
contanti e senza l’assistenza di un’apposita delibera.
La società ricorrente sosteneva che gli apporti fossero
invece effettivi, ed eseguiti da uno dei soci con denaro
finanziato dai genitori,come risultante da una scrittura
privata e dalla contabilità; inoltre,eccepiva che nessuna
prova era stata fornita dall’Ufficio per disconoscere i
finanziamenti, né tantomeno si era ipotizzata l’inattendibilità della contabilità. L’Ufficio si era limitato a
riscontrare i finanziamenti nelle scritture contabili e
a chiedere alla società di dimostrarne l’effettività: in
assenza di una prova «convincente», gli stessi erano
stati ricondotti a tassazione. La Ctp di Frosinone ha
bocciato la metodologia accertativa sotto diversi profili.
Intanto, il collegio ha ricordato come per l’emissione
di un accertamento induttivo sia necessario riscontrare
dei presupposti che consentano di prescindere, in tutto
o in parte, dalle scritture contabili. Dunque, l’onere
di provare la «fittizietà» dei finanziamenti spettava
in primis all’Ufficio. L’ulteriore ragionamento della
Ctp ha riguardato la modalità di erogazione di tali
finanziamenti,avvenuti in contanti.Atteso che il denaro
contante si può utilizzare, entro certi limiti, ma non
si può certo «tracciare», è illegittimo disconoscere
una posta contabile pretendendo dal contribuente
una prova «impossibile», cioè quella di dimostrare
la tracciabilità dei finanziamenti in contanti.
Nicola Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Viene all’attenzione di questa Commissione il ricorso proposto dalla società […] rappresentata e difesa dal
Dott. Agostino N.
[omissis] L’avviso di accertamento
è fondato sul metodo induttivo puro,
ai sensi del richiamato articolo 39,
del dpr n. 600/1973, in base al quale l’Ufficio può prescindere in tutto
dalle scritture contabili e presumere
l’esistenza di maggiori ricavi, ancorché la presunzione sia supportata da
elementi gravi, precisi e concordanti e
sempre che sia in presenza di uno dei
presupposti previsti dalla norma, che
consentano di ricorrere a tale metodologia. (...) In sostanza, prima ancora di
provare l’inattendibilità delle scritture
contabili e quindi i presupposti per disconoscerle e agire in via presuntiva,
l’Agenzia delle entrate parte dall’assunto che le stesse siano inattendibili e
chiede direttamente la prova contraria.
(...)
Infine, si aggiunge che i suddetti fi-
nanziamenti non possono essere disconosciuti per il solo fatto che siano
stati eseguiti in contanti, quindi senza
una precisa tracciabilità, e pretendendo dal contribuente una prova impossibile della tracciabilità stessa. In tema
di operazioni in contanti, la prova può
e deve necessariamente essere indiziata, non essendo consentito provare (ne
quindi pretendere) la piena tracciabilità delle somme. Giova in tal senso
ricordare che l’orientamento assunto
da questa Commissione in una recente
pronuncia, da cui non v’è motivo per
discostarsi, secondo cui «non è fondata l’ipotesi dell’Ufficio per cui risultando tali somme erogate in contanti
mancherebbe una correlazione certa e
la tracciabilità tra l’eredità e i finanziamenti soci, poiché ragionando in questo modo risulterebbe sempre impossibile per il contribuente fornire la giustificazione per le operazioni eseguite
in contanti. E quindi ogni volta che si
è di fronte un’operazione in contanti,
il contribuente potrebbe sempre essere sottoposto ad accertamento senza
possibilità alcuna di fornire una prova
contraria, considerando che il denaro
contante non si può tracciare. Appare
plausibile, quindi, la prova fornita dai
contribuenti…» (Ctp di Frosinone,
sentenza n. 1043/02/15).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la commissione accoglie il
ricorso mentre ritiene che sussistano
giusti motivi per la compensazione
delle spese, considerando la peculiarità e la controvertibilità delle questioni
trattate.
PQM La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate.
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SENTENZE TRIBUTARIE
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Rimborsi fideiussioni,
ricorsi in Tributaria
I costi sostenuti per una fideiussione, stipulata
per garantire il credito dell’Agenzia delle entrate
a fronte di richiesta di sospensione del pagamento,
sono da rimborsare al contribuente, qualora lo stesso
credito dell’Agenzia sia venuto meno per effetto di
una sentenza avente valore di giudicato. A seguito
dell’istanza di rimborso di tali costi, avanzata
alla competente Agenzia delle entrate, sul diniego,
espresso o tacito, è possibile proporre ricorso in
Commissione tributaria. Di più. La materia non
può considerarsi definita sino a che non avvenga
l’effettiva erogazione della somma, non risultando
sufficiente che l’Agenzia abbia riconosciuto le ragioni del contribuente e trasmesso gli atti all’ufficio
competente per il rimborso.
È quanto si legge nella sentenza n. 7907/24/16
della Ctp di Milano. La vicenda nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato a
un avvocato del capoluogo meneghino. Il giudizio
di merito si chiudeva con la vittoria dell’ufficio
in appello, con sentenza della Ctr di Milano la
cui esecuzione veniva sospesa dalla stessa Ctr,
previa istanza del contribuente, che aveva contestualmente impugnato la decisione con ricorso per
Cassazione. A fronte della sospensione, l’avvocato
sosteneva costi per la polizza fideiussoria, posta
a garanzia del credito erariale. Il giudizio di
Cassazione si concludeva in senso favorevole al
contribuente, determinando lo sgravio delle somme
da parte dell’ufficio, ma non il rimborso dei costi
di fideiussione. Da ciò l’istanza dell’avvocato,
denegata tacitamente dall’Agenzia delle entrate e
impugnata dinanzi alla Ctp di Milano. Il collegio
di prime cure ha rilevato, in primis, la propria
competenza a trattare la questione e, nel merito,
la spettanza del rimborso in favore del ricorrente.
All’uopo, aggiunge la Ctp, appare priva di pregio
l’eccezione della resistente Agenzia delle entrate,
la quale chiedeva la cessazione della materia del
contendere poiché le ragioni dell’avvocato erano
state ritenute valide e la pratica era stata trasmessa all’Ufficio competente per il rimborso. A tal
proposito, conclude il giudice, per potersi ritenere
cessata la materia del contendere è necessario che
le somme siano state effettivamente erogate: cosa
che, nel caso di specie, alla data di trattazione,
non era affatto avvenuta.
L’amministrazione è stata anche condannata al
pagamento delle spese di giudizio.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Va preliminarmente rilevata
l’ammissibilità del ricorso, che risulta
essere tempestivo, stante la regolare
proposizione e instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente
impositore che aveva lasciato formare
il silenzio-rifiuto dell’istanza di rimborso di somme anticipate a garanzia
del eredito erariale all’epoca ancora
esistente, atto la cui tipologia rientra tra
quelle soggette a questa giurisdizione
tributaria.
Va osservato quindi che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2281/2014,
ha accolto il ricorso formalizzato dal
contribuente avverso la sentenza della
Ctr, provvedendo a cassarla.
Gli effetti giuridici della sentenza
emessa dalla Ctr sono quindi cessati
e la stessa garanzia prestata dal ricorrente, come ordinato dall’Organo giurisdizionale regionale, a fronte della
sospensione concessa ha cessato ipso
facto i suoi effetti, non sussistendo più
alcun credito da garantire nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria.
Consequenzialmente le spese versate
dal ricorrente a istituto garante, ai fini
della fideiussione prestata, dovevano
essere prontamente restituite, per effetto della pronunzia di legittimità.
La nota della stessa Agenzia che riferisce di comunicazione, inviata al proprio
organo superiore volta allo svincolo di
tali somme costituisce ulteriore conferma della legittimità e fondatezza della
richiesta restituzione.
Ma non può rilevarsi, in assenza della
concrete liquidazione del credito, la
cessazione della materia del contendere, come al contrario richiesto dall’ufficio, poiché essa resta viva fino al
completo soddisfacimento del credito a
favore del contribuente.
Va quindi accolto il ricorso, confermando anche in questa sede la fondatela della richiesta formulata dal contribuente
e quindi il diritto alla restituzione di
quanto versato per il rilascio della fideiussione, per € 696,37, oltre interessi
maturati fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e
si liquidano in complessivi € 1.000,00
oltre accessorie di legge e contributo
unificato.
PQM la Commissione accoglie il ricorso e condanna parte resistente al
rimborso di € 6.096,37 oltre interessi di
spese oltre alle spese di lite quantificate
in € l000,00 oltre oneri di legge e contributo unificato.
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SENTENZE TRIBUTARIE
Istanze disapplicative,
ricorsi inammissibili
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La risposta all’interpello disapplicativo, vista la sua natura di atto amministrativo non
provvedimentale che non determina effetti vincolanti nei confronti del contribuente, non è un
atto autonomamente impugnabile innanzi alle
Commissioni tributarie, così come previsto recentemente dal legislatore: conseguentemente, il
ricorso eventuale deve essere dichiarato inammissibile. Questo è quanto deciso dalla Ctp di
Milano, nella sentenza n. 7900/03/2016 emessa
dalla sezione 3. L’interpello disapplicativo, solitamente presentato dalle società per scongiurare la presunzione di non operatività, veniva
presentato dalla Spa in riferimento all’anno
di imposta 2012, per la disapplicazione della
disciplina delle società di comodo contenuta
nell’art. 30, legge n. 724/1994, come modiicato
dal dl n. 223/2006 e dal dl n. 138/2011 (inalizzata a disincentivare il ricorso all’utilizzo
dello schermo societario per la mera detenzione
di beni). La norma prevede che le società si considerano non operative, e dunque «di comodo»,
qualora l’ammontare dei ricavi risultanti dal
conto economico risulti inferiore a una soglia
minima, determinata applicando dei coeficienti al valore dei beni dell’attivo patrimoniale
(c.d. test di operatività); per molto tempo è rimasta controversa la possibilità di impugnare
le risposte a questi interpelli. I giudici provinciali lombardi della sezione tre hanno fondato
la loro decisione di inammissibilità del ricorso,
sulla base del nuovo dlgs 24/9/2015 n. 156, art.
6, comma 1 vigente a decorrere dall’1/1/2016:
tale norma ha risolto i contrasti esistenti tra la
giurisprudenza di legittimità in tema di impugnabilità dell’interpello disapplicativo, stabilendo la generale non impugnabilità delle risposte agli interpelli in quanto atti non aventi
natura impositiva e comunque non impugnabili
dinanzi alle Commissioni tributarie a norma
dell’articolo 19 del dlgs 546/1992. In deiniva
«l’interpello antielusivo può essere oggetto del
ricorso soltanto unitamente all’atto impositivo»
essendo un atto non autonomamente impugnabile. I giudici, dunque, dichiarano inammissibile il ricorso, compensando le spese, trattandosi di norma procedimentale, vigente a decorrere dall’1/1/2016 in base al principio «tempus
regit actum» essa trova applicazione in tutti i
procedimenti pendenti alla data di vigenza della norma.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Spa, in riferimento all’anno di imposta 2012, presentava interpello per
la disapplicazione delle disposizioni
antielusive stabilite dall’art. 30 della
legge n. 724 del 1994 in materia di società di comodo.
In data 3/7/2013 l’Agenzia delle entrate comunicava provvedimento di
diniego della richiesta disapplicazione
per inesistenza delle condizioni oggettive previste dalla norma.
Contro la risposta negativa all’interpello la società propone ricorso. Chiede l’annullamento dell’atto impugnato
ricorrendo condizioni oggettive che
hanno impedito alla società di operare. Con successiva memoria deposita
sentenza della Commissione tributaria
regionale di Milano che, nella analoga
controversia relativa all’anno di imposta 2011, ha accolto il ricorso della
società.
L’Agenzia delle entrate si è costituita
chiedendo di dichiarare inammissibile
il ricorso perch6 proposto contro un
atto non impugnabile e per carenza di
interesse a ricorrere; subordinatamente
e nel merito chiede di rigettare il ricorso perché infondato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un atto non avente natura
impositiva e comunque non autonomamente impugnabile a norma dell’art.
19, comma 3, decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546. I contrasti esistenti nella giurisprudenza di legittimità in tema di impugnabilità dell’interpello disapplicativo sono stati risolti
dall’art.6 comma 1 del dlgs 24/9/2015
n. 156, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, il quale ha stabilito la generale non impugnabilità delle risposte
date agli interpelli, e con particolare
riguardo all’interpello per la disapplicazione di norme tributarie antielusive
ha stabilito che esso non è atto autonomamente impugnabile, potendo essere
oggetto di ricorso soltanto «unitamente all’atto impositivo». Trattandosi di
norma di natura processuale essa si applica anche ai procedimenti in corso in
base al principio tempus regit actum.
Si compensano le spese in ragione del
carattere sopravvenuto della norma applicata.
PQM dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
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Lunedì 19 Dicembre
Dice
2016
V
I lavori in corso sulla formulazione di difese e sentenze nei processi civili e amministrativi
Atti, la chiarezza è d’obbligo
Giudici e avvocati dovranno usare un format stringato
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DI
ANTONIO CICCIA
MESSINA
tti giudiziari da scrivere secondo un format
stringato. Le norme
processuali e l’onda riformatrice si impuntano su regole di confezionamento esterno di citazioni/ricorsi/memorie
e comparse e delle sentenze.
Sia il processo amministrativo sia il processo civile, infatti, prevedono già regole, più o
meno severe, sulla brevità nella formulazione delle difese e
delle sentenze.
Il processo amministrativo,
nella versione vigente, prevede
il principio generale di chiarezza e sinteticità (articolo 3 del
Cpa, codice del processo amministrativo), include questi
principi tra i parametri per
decidere sulle spese a carico di
chi perde la causa (articolo 26
Cpa), e attribuisce a un decreto
del presidente del consiglio di
stato il compito di specificare le
modalità a cui le parti devono
in concreto attenersi (articolo
13 ter norme di attuazione
Cpa. A questo nuovo decreto stanno lavorando gli uffici
della giustizia amministrativa,
con il coinvolgimento delle professioni forensi.
Sempre in materia di processo amministrativo si deve considerare, però, che una abrogata versione dell’articolo 120 del
Cpa prevedeva oneri specifici
di sinteticità nei giudizi sugli
appalti; sul punto il presidente del consiglio di stato aveva
adottato il decreto 40/2015,
in cui, tra l’altro, era indicato,
con alcune eccezioni, il limite
di 30 pagine e corpo 12 del ca-
A
Le regole per gli atti in pillole
Processo civile
articolo 16 bis,
comma 9 octies,
del decreto legge
179/2012
Processo amministrativo
gli atti di parte e i articolo 3 cpa
provvedimenti del
giudice depositati
con modalità te- articolo 26 cpa
lematiche devono
essere redatti in
maniera sintetica
principio generale
di chiarezza e sinteticità
chiarezza e sinteticità tra i parametri
per decidere sulle
spese di soccombenza
articolo 13 ter nor- attribuito a un deme di attuazione creto del presidencpa
te del Consiglio di
stato il a compito
di speciicare le
modalità
rattere e interlinea 1,5.
Nel processo civile una
regola di questo tipo è stata
introdotta come esigenza del
processo telematico.
L’articolo 16 bis, comma 9 octies, del decreto legge 179/2012
prevede che gli atti di parte e i
provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti in maniera
sintetica (si noti che la norma
non cita la chiarezza).
Inoltre è in pista un gruppo
di lavoro presso il ministero
della giustizia ed è annunciato un decreto ministeriale che
definisca gli adempimenti connessi alle esigenze di snellezza
degli atti.
Ma vediamo quali sono le
prospettive per il lavoro degli
avvocati e dei giudici.
La prima constatazione è che
le professioni giuridiche devono
fare i conti con una inversione
di tendenza: non conta quello
che si dice, ma conta di più lo
spazio a disposizione.
Si parte dal limite dimensionale e a quello bisogna adeguare le modalità di espressione.
L’avvocato, poi, deve sostenere discorsi persuasivi e
deve farlo in uno spazio predeterminato. Il giudice, invece,
deve motivare la sua decisione
e dovrà tenersi nei limiti assegnati.
Questa esigenza di adeguarsi a regole sul confezionamento
degli atti porta alla selezione
da un lato degli argomenti difensivi e dall’altro degli argo-
menti motivazionali.
Oltre alla selezione degli
argomenti, bisogna ridurre
la portata del discorso. Quindi, scelta degli argomenti e
graduatoria degli stessi, con
sviluppo del discorso meno
ampio.
Risulta necessario, poi, anticipare un sunto e le conclusioni
per poi passare allo sviluppo.
Pertanto nello schema dell’atto sarà meglio, dopo l’indicazione delle parti e delle informazioni sul processo, dare la
possibilità al giudice di indicare dove si va a parare, esplicitando le richieste, per poi passare alla descrizione dei fatti
e alla illustrazione delle tesi
giuridiche (con selezione dei
punti e meno verbosità nelle
spiegazioni). Altro discorso
è se chiarezza e sinteticità
sono principi che assicurano
la migliore difesa e la migliore
sentenza possibile.
Da notare che i due termini
sono eterogenei: uno può essere sintetico e confuso oppure
prolisso ma chiaro. Il problema si sposta, a questo, punto
sulle conseguenze per le difese
della scarsa chiarezza e sinteticità. La questione riguarda
più che altro la sinteticità, a
fronte di prescrizioni che probabilmente si concentreranno
a determinare numero massimo di pagine e dimensione dei
caratteri e spaziatura.
Alcune regole già oggi puniscono chi supera il numero massimo di pagine con la
mancata lettura delle pagine
sovrabbondanti. Insomma l’ordinamento ritiene preferibile
dare torto a chi ha ragione, se
questa ragione emerge nelle
pagine eccessive, piuttosto che
impegnare il giudice a leggere le pagine ulteriori, magari
sanzionando l’eccesso di parole con una multa.
C’è, infine, una riflessione
sul processo telematico e, anzi,
sul documento informatico.
Ci si chiede se, infatti, non
sia possibile utilizzare le potenzialità tecnologiche e in
particolare i collegamenti
ipertestuali. La possibilità,
ora non consentita di inserire
elementi attivi nel testo delle
difese depositate telematicamente, potrebbe consentire a
chi legge di avere un testo base
snello e contemporaneamente
di poter scaricare i testi di riferimenti in separati file.
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In arrivo un decreto ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali
Un decreto ministeriale imminente in
nome dei criteri capisaldi di «sinteticità e chiarezza» degli atti processuali dalla cassazione all’appello che
recepisca le indicazioni emerse dalle
conclusioni del gruppo di lavoro sulla
sinteticità degli atti processuali. Così
il ministro della giustizia Andrea Orlando ha promesso il primo dicembre
scorso introducendo il lavoro del
team istituito il 9 febbraio scorso e
presieduto dal capo dipartimento per
gli affari di giustizia Antonio Mura.
«Un lavoro», descriveva, «che non si
limita a indicare delle possibili norme
che lo concretizzino ma anche prassi
amministrative e delle scelte di assetto organizzativo, punto sul quale
intendo procedere immediatamente
con un decreto ministeriale che recepisca le indicazioni del gruppo».
Il gruppo di lavoro.
Il gruppo oltre a formulare le sue proposte conclusive, ha ribadito l’importanza di una serie di provvedimenti
a cascata: dall’inserimento nelle
aule universitarie dell’insegnamento
dell’argomentazione e del linguaggio
giuridico all’assunzione degli elementi di sinteticità e chiarezza come pa-
rametri di valutazione nei concorsi
in magistratura o per l’accesso alla
professione forense e come elementi
di valutazione professionale. In tre
mesi di lavoro, lavorando prima in
sede plenaria e poi in sottogruppi
di lavoro per il civile e per il penale,
l’organo ha fatto un’approfondita ricognizione del quadro normativo nazionale e sovranazionale allargando
successivamente la sua analisi dagli
atti giudiziari della cassazione ai
provvedimenti di merito formulati in
appello. Sono stati così ascoltati anche i presidenti delle corti d’appello
di maggiori dimensioni per capire se
siano state avviate prassi e sperimentazioni innovative in materia.
siglio nazionale forense e con il consiglio superiore della magistratura,
rendendo disponibili gli atti del proprio lavoro. Le proposte dal punto di
vista normativo riguardano invece
interventi legislativi per l’enunciazione del principio generale di sinteticità che valga tanto per gli atti
di parte quanto per i provvedimenti
giudiziari, norme che promuovano
la chiarezza e l’organicità in ogni
atto di parte o del giudice e norme
che richiedendo anche sinteticità
nell’oralità, assegnino maggiori
poteri alla conduzione dell’udienza
conformando relazione introduttiva e discussione ai canoni della concentrazione e della specificità.
Le proposte.
Ne sono uscite due tipi di proposte,
quelle in ambito tecnico-operativo e
quelle normative. Le prime prevedono una iniziale raccolta di protocolli
processuali condivisi dall’avvocatura
con la corte di cassazione e con molti
uffici giudiziari di merito sulle prassi
virtuose anche in materia di redazione di atti processuali, la realizzazione
di una banca-dati delle buone prassi
e la condivisione dell’idea con il con-
Atti sintetici e quindi chiari.
«Nel nostro ordinamento processuale, abbiamo una tendenza alla
scrittura enciclopedica di atti e
sentenze particolarmente prolissi», ha dichiarato Orlando in apertura di conferenza. Il ministero ha
quindi regolamentato i principi di
sinteticità e chiarezza in una scheda diffusa in sede di presentazione
e sul sito istituzionale del ministero: «devono riguardare tutti gli atti
processuali per onorare il principio del giusto processo che diventa lo scopo finale: per le esigenze
che impone la tecnologia tradotta
in processo civile telematico, per
l’archiviazione in banche-dati, per
la ricerca mediante registri informatici». Ed ecco ribaditi i principi: «Sinteticità e chiarezza dove il
primo è il mezzo per raggiungere
la seconda che è il fine perché la
sovrabbondanza allunga il processo e i termini ragionevolmente contenuti, auspicati dall’art. 111 costituzione, saltano inesorabilmente,
danneggiando nel proprio diritto
di difesa, la parte che ha ragione e
ugualmente la collettività che ha
interesse a vedere realizzarsi una
giustizia giusta anche dal punto di
vista dei costi che questa richiede. Chiarezza, il fine da raggiungere, non solo per rendere tutto
più rapido ma per dare qualità alla
risposta stessa, eliminando le argomentazioni ripetitive e rendendo
tutto più fruibile, anche in considerazione del fatto che ogni atto della
fase precedente riverbera su quella
successiva».
Marzia Paolucci
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Lunedì 19 Dicembre 2016
Il protocollo di Milano sulla liquidazione dei compensi degli avvocati pagati dallo stato
Difesa d’ufficio a prezzo fisso
Il compenso sarà determinato con parametri standard
DI
GABRIELE VENTURA
arametri standardizzati per la liquidazione dei compensi degli avvocati che
difendono le persone ammesse al gratuito patrocinio,
o con imputati difesi d’ufficio insolventi o irreperibili.
Li prevede il protocollo siglato il 30 novembre scorso
dal Tribunale di Milano,
dall’Ordine degli avvocati
di Milano e dalla Camera
penale di Milano per l’applicazione avanti al tribunale dei parametri previsti
dal dm n. 55 del 10 marzo
2014. Visto infatti che il decreto prevede ampi margini
di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione
dei compensi professionali,
magistrati e avvocati hanno
convenuto sull’opportunità
di individuare dei parametri fissi, sia per rendere
effettiva, rapida e agevole
la determinazione dei compensi, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel
settore delle liquidazioni
poste a carico dell’Erario. Il
sistema di liquidazione che
dovrà applicare il tribunale
di Milano è fondato su una
tabella standardizzata che
prevede diverse ipotesi
base con fattori correttivi
da applicarsi
nel caso in cui
ricorrano situazioni predeterminate
nell’ambito
di ogni ipotesi base. Dai
criteri fissati dal protocollo è stata
eliminata la
previsione
della riduzione della metà
degli importi
delle liquidazioni il cui pagamento è a carico dell’Erario. Si è stabilita poi una
misura massima sia per gli
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P
aumenti, fino all’80%, che
per le diminuzioni, fino al
50%, è stato reintrodotto il
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso totale per la
prestazione. Entrando nel
dettaglio, il protocollo stabilisce che il compenso per
ciascuna fase viene individuato in maniera convenzionale secondo una delle
ipotesi previste nelle tabelle, che riguardano il tribunale (tabella A) e il Gip/
Gup (tabella B), nelle quali
il totale è calcolato computando la riduzione ex art. 16
bis T.U. 115/02 e sul quale
dovrà essere apportato soltanto l’aumento del 15%
relativo al rimborso forfettario delle spese. A tale valore, stabilisce il protocollo,
si aggiungono gli aumenti
previsti per via delle variabili specificamente individuate per i processi che non
rientrano nella precedente
classificazione, che devono
essere ricomprese tra le seguenti: reati di competenza del tribunale collegiale
(+20%), presenza parte civile (+20%), imputato detenuto (+25%) se la detenzione è
durata per un periodo significativo del procedimento,
I compensi da liquidare
Ipotesi
Fasi
Totale (ridotto
di 1/3 ex art. 106
bis T.U.)
Incidenti di esecuzione
Fase di studio: 225 euro
Fase decisoria: 375 euro
400 euro
Patteggiamenti
Fase di studio: 400 euro
Fase decisoria: 800 euro
800 euro
Fase di studio: 300 euro
Direttissime con convalida
Fase istruttoria, compresa
concluse con patteggiamenla convalida: 400 euro
to o rito abbreviato
Fase decisoria: 800 euro
1.000 euro
Fase di studio: 300 euro
Direttissime con convalida
Fase istruttoria, compresa
alle quali segue il giudizio
la convalida: 700 euro
ordinario
Fase decisoria: 800 euro
1.200 euro
Rito abbreviato semplice
Fase di studio: 350 euro
o con solo interrogatorio
Fase decisoria: 1.000 euro
dell’imputato
900 euro
Fase di studio: 375 euro
Rito abbreviato condizionato Fase istruttoria: 300 euro
Fase decisoria: 900 euro
1.050 euro
Fase di studio: 350 euro
Fase istruttoria: 600 euro
Fase decisoria: 700 euro
1.100 euro
Dibattimento ipotesi base
Fonte: Protocollo Tribunale di Milano, Ordine degli avvocati di Milano, Camera Penale di Milano
giudizio con oltre quattro
imputati (+20%), difesa di
più imputati (+20% per ogni
imputato oltre il primo),
giudizio di
particolare
complessità
delle imputazioni
(+30%), giudizio con oltre sei udienze (+30%),
giudizio
con oltre
12 udienze
(+30%). Laddove vi sia la fase introduttiva bisogna aggiungere 400
euro. L’avvocato difensore
deve indicare nell’istanza di
liquidazione le attività svolte e allegare i documenti per
le spese sostenute, nonché
la stampa del foglio Excel
nel quale sono inseriti i dati
relativi alle specifiche attività svolte con automatica
determinazione del compenso. L’istanza di liquidazione, stabilisce sempre il
protocollo, deve essere presentata in udienza prima
che il giudice pronunci la
sentenza o il provvedimento
che definisce la fase. Il giudice, poi, deve provvedere
alla liquidazione con sepa-
rato decreto che deve essere
letto in udienza contestualmente al dispositivo, ovvero depositato in cancelleria
con il provvedimento emesso all’esito dell’udienza camerale. In ogni caso, ai fini
della notifica del decreto di
liquidazione il difensore si
adopera affinché l’imputato
non presente effettui l’elezione di domicilio presso il
suo studio, in modo che la
lettura del provvedimento
di liquidazione valga come
notifica.
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Per la multa a rate bisogna dimostrare l’indigenza del nucleo familiare
Chi vuole pagare una multa a rate
deve presentare tempestivamente domanda al comune o alla prefettura dimostrando la difficoltà
economica del suo nucleo familiare. E se arriva un verbale con targa palesemente errata spetterà al
rappresentante governativo archiviare tutto. Sono queste alcune delle indicazioni che emergono
dalla lettura della circolare della
prefettura di Torino n. 307 del 28
novembre 2016. Innanzitutto in
caso di incidente con decesso o
lesioni gravi e gravissime la patente deve essere immediatamente ritirata in strada dall’organo di
polizia, specifica l’ufficio territo-
riale del governo. Particolarmen- raddoppiato delle infrazioni e la
te interessanti le considerazioni rateizzazione è teoricamente amsulla rateizzazione delle multe. messa anche per chi circola senza
Entro 30 giorni dalla contesta- copertura assicurativa sorgono
zione dell’infrazione infatti l’in- poi difficoltà per procedere al disteressato che versa in condizioni sequestro del veicolo, specifica la
economiche sfavorevoli, ai sensi circolare, non potendosi assimiladell’art. 202-bis del codice della re la rateizzazione su un importo
strada, può richiedere di essere raddoppiato al necessario pagaammesso al beneficio della rateiz- mento in misura ridotta. In buona
zazione in riferimento all’impor- sostanza se il comando si sbaglia
to della multa da pagare calcolato e raddoppia l’importo della multa
si corre il rischio
in misura ridotta.
Siccome alcuni
Il testo della circo- di non aver diritto
al dissequestro imcomandi di polizia
lare sul sito www.
mediato del veicolocale calcolano le
italiaoggi.it/docio7
lo unitamente ad
rate facendo riferiun esborso ingiumento all’importo
sto non previsto dalla legge. La
rateizzazione chiesta sul verbale di contestazione, conclude la
prefettura, «va quindi calcolata,
ove concessa, sul minimo della
sanzione pecuniaria, ricadendo
l’istanza nel termine previsto per
il pagamento in misura ridotta».
Attenzione alle multe con targa
errata ovvero notificate a soggetti sbagliati. Spetterà alla prefettura archiviare questi verbali ai
sensi dell’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della
strada. Ma solo se il comando non
sarà riuscito a trovare prima l’effettivo trasgressore.
Stefano Manzelli
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A F FA R I L E G A L I
Lunedì 19 Dicembre
Dice
2016
VII
Il punto sullo stato delle riforme in tema di giustizia in cantiere durante il 2016
Tante leggi a metà del guado
La disciplina completa delle unioni civili va in porto
DI
CLAUDIA MORELLI
a disciplina completa
delle unioni civili è cosa
fatta. Pensionamento dei
magistrati e assunzioni
del personale amministrativo,
processo penale e delega per
la riforma dell’ordinamento
penitenziario, portale unico
delle vendite immobiliari e magistratura onoraria, completamento della riforma forense
con buone chance di vedere la
luce. Riforma del processo civile e riforma delle Adr ancora
troppo lontane dal traguardo.
La politica è l’arte del possibile. In questo particolare
contesto politico parlamentare il brocardo di Bismark torna
utile, soprattutto sui temi della
giustizia e l’agenda del nuovo
governo.
La conferma di Andrea
Orlando al ministero della
giustizia nel governo Gentiloni prelude a una sostanziale
conferma degli impegni già
assunti. Al netto tuttavia delle incognite parlamentari che
in senato, come oramai è noto,
rendono a ostacoli il percorso
legislativo.
Il premier durante il primo
consiglio dei ministri lo scorso
14 dicembre ha chiesto a ciascun ministro di stilare la lista
delle cose da fare nei prossimi
quattro mesi.
Facciamo allora il punto tra
provvedimenti fermi in parlamento che richiedono nuova
spinta (e appoggio politico)
o che sono pronti per essere varati, avvalendoci anche
delle considerazioni raccolte
presso lo stesso ministero di
via Arenula. È al sicuro la disciplina delle unioni civili (sul
punto si veda ItaliaOggi del
16/12/2016). Pur se in piena
crisi di governo, il guardasigilli
ha fatto sapere il 7 dicembre
scorso di aver mandato a palazzo Chigi i tre decreti delegati di attuazione della legge
sulle unioni civili, vero fiore
all’occhiello del governo Renzi.
Manca solo il visto di Gentiloni
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L
Il punto sui provvedimenti
Legge
Unioni civili
Riforma processo penale
Riforma processo civile
Riforma fallimentare
Cyberbullismo
Legalizzazione cannabis
Riconoscimento cognome materno
Pensionamento magistrati
Immissione risorse amministrative
Portale unico per le vendite immobiliari
Formazione uniicata dei professionisti delegati
dal giudice alle vendite
Riforma della magistratura onoraria
Agevolazioni mediazione
Riforma dell’ordinamento forense
e la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Almeno una riforma
«epocale» è al sicuro. Il processo penale. La riforma, ferma in
aula in senato, è stata tra quelle citate dal premier Gentiloni
nel suo discorso per la fiducia
alla camera che necessitano di
un nuovo slancio.
Il ministro Orlando ha sempre dichiarato di volerla portare a termine, da ultimo proprio a ridosso del referendum,
nonostante il provvedimento
sia noto alle cronache per via
della norma sulla prescrizione
che «congela» i termini per un
anno e mezzo in primo grado ed
altrettanto in secondo grado. I
magistrati dell’Anm avrebbero
voluto una sospensione lunga,
soprattutto per i reati contro
la p.a.; gli avvocati penalisti
considerano, al contrario, una
«inciviltà giuridica» allungarne
i tempi. Confortati in questo
dai partiti del centro-destra e
da Ala di Verdini.
Domani in senato ci sarà la
conferenza dei capigruppo che
dovrà definire il calendario dei
lavori del prossimo mese e la
riserva verrà sciolta.
Il provvedimento in realtà
contiene molte altre novità
(per esempio l’inasprimento
delle pene per i reati contro il
patrimonio; o il concordato sui
motivi di appello) e diverse
deleghe: quella per la riforma
delle intercettazioni e quella
di riforma dell’ordinamento
penitenziario per valorizzare
il fine rieducativo della pena
(obiettivo caro al guardasigilli) facendo leva sulle misure alternative, sui benefici penitenziari, sul lavoro, sulla giustizia
riparativa; quella di riforma
del codice penale. Insomma,
anche se Orlando ottenesse
l’approvazione dal Parlamento poi dovrebbe correre per
attuare tutte le deleghe e non
farle decadere insieme con il
Governo Gentiloni. Ed allora è
Stato
Approvata
Ferma al senato
Ferma al senato
Ferma alla camera
Ferma alla camera
Ferma alla camera
Ferma alla camera
Da approvare
Approvata
Da attuare
Da attuare
Approvata
Da attuare
Da attuare
probabile che scelga di portare
in fondo la riforma del sistema
penitenziario.
Sempre al senato, in commissione giustizia, è ferma
ormai da mesi la riforma del
processo civile in funzione di
una maggiore efficienza. Anche questo provvedimento contiene deleghe, come quella per
la riforma del tribunale delle
imprese, la istituzione del tribunale della famiglia, oltre a
tante norme per razionalizzare la procedura dal I grado
(introducendo di regola il rito
semplificato di cognizione nelle
cause di competenza del giudice monocratico) a quello di
Cassazione. Il guardasigilli la
inserirà della propria lista di
priorità ma i tempi di «gestazione» potrebbero essere lunghi. Del disegno complessivo di
riforma faceva parte il riordino
organico del sistema di istituti
di risoluzione alternativa delle
controversie. La commissione
Appalti, no al trasferimento verso la società subentrata
Non sussiste alcun diritto per i dipen- le domande. Tale diritto, infatti, non
denti di una impresa appaltatrice di un è configurabile dal momento che non
pubblico servizio di ottenere il trasfe- risulta che vi sia stato un trasferimento
rimento del rapporto di lavoro presso d’azienda riconducibile alla nozione di
una società in house che è subentrata cui all’art. 2112 c.c. tra la cooperativa
nell’appalto. Lo ha chiarito la Corte di precedente appaltatrice del servizio e
cassazione, sezione lavoro con la sen- la società in house . E sebbene, in virtù
di giurisprudenza ormai consolidata, si
tenza del 6 dicembre 2016 n. 24972.
Nel caso in esame alcuni dipendenti ritiene che per l’applicabilità dell’art.
di una ditta, che aveva vinto l’appalto 2112 c.c. basti che il complesso organizdella gestione dei parcheggi comunali, zato dei beni dell’impresa sia passato
avevano chiesto il riconoscimento del ad un diverso titolare in forza di una
loro diritto di proseguire ex art. 2112 vicenda giuridica, è pur necessario che
c.c. alle dipendenze di una società in questo si accompagni al passaggio di
beni di non trascurabile
house costituita dalentità e tali da rendere
la p.a., alla quale era
La sentenza
possibile lo svolgimento
stato conferito il sersul
sito
www.italiadi una specifica impresa:
vizio stesso.
oggi.it/docio7
circostanza questa assenI giudici della Suprete nel caso di specie.
ma Corte rigettano
Non può neppure sostenersi che un trasferimento d’azienda avrebbe dovuto
esservi per il solo fatto dell’attribuzione a un nuovo appaltatore dell’appalto
anteriormente affidato alla cooperativa
precedente appaltatrice: al contrario,
non costituisce trasferimento ex art.
2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore, «ostandovi l’esplicito contrario disposto dell’art. 29 co. 3° dlgs n.
276/03 secondo il quale l’acquisizione
del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o
di clausola del contratto d’appalto, non
costituisce trasferimento d’azienda o di
parte d’azienda».
Francesca De Nardi
ministeriale presieduta da
Guido Alpa concluderà i lavori entro l’anno. Ma anche in
questo caso sarà difficile che il
ministero riesca a portare in
fondo la riforma.
In parlamento sono in attesa altri provvedimenti quali il
cyberbullismo, la legalizzazione della cannabis, il riconoscimento del cognome della madre e la riforma fallimentare,
alla camera.
C’è poi da risolvere il «pasticciaccio» del pensionamento dei
magistrati, per riportare l’età
pensionabile a 72 anni, come
l’ex premier aveva promesso
all’Anm di Piercamillo Davigo.
Questa modifica potrebbe trovare spazio nel decreto mille
proroghe di fine anno, con una
soluzione «a scalare» per i prossimi cinque anni mantenendo
il principio della pensione a 70
anni; insieme con il riabbassamento a tre anni del tempo
di permanenza nell’ufficio di
prima nomina dei magistrati.
Questo per mettere riparo alle
previsioni del decreto legge
168. Certamente vedrà la luce
la nuova pianta organica degli uffici giudiziari, dopo che il
Csm ha espresso circa un mese
fa il parere formale.
E altrettanto certamente il
guardasigilli si impegnerà per
realizzare quella immissione
di nuove risorse amministrative, da una parte stabilite con il
dm del 7 dicembre scorso per lo
scorrimento di 200 unità da aggiungere alle 800 già bandite e
dall’altra prevista dalla legge
di bilancio 2017 (altre 1000).
Poi ci sarebbero i regolamenti di attuazione di norme già
in vigore, soprattutto sul fronte
della innovazione informatica.
In cantiere c’è la pubblicazione del decreto ministeriale
istitutivo del portale unico
per le vendite immobiliari,
dopo la sperimentazione che
però finisce a giugno 2017; poi
ci sarebbe il dm relativo alla
formazione unificate dei professionisti delegati dal giudice
alle vendite.
È pronto e alla firma del
ministro il decreto delegato di
attuazione della riforma della
magistratura onoraria. Ancora
in attesa è l’attuazione dell’articolo 17 del decreto delegato
sulla mediazione 28/2010 che
prevede l’agevolazione tramite il credito di imposta per la
indennità versata dalla parte
in mediazione; agevolazione
già funzionante per la negoziazione assistita. Poi vi sono
i regolamenti di attuazione
delle riforma dell’ordinamento
forense: quello sulla istituzione delle camere arbitrali e di
conciliazione presso i consigli
degli ordini, che deve essere
adottato entro il 7 gennaio (la
camera ha appena licenziato
il parere) e quello elettorale;
anche se sulla questione è al
lavoro il senato con il disegno
di legge Falanga.
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VIII Lunedì 19 Dicembre 2016
A F FA R I L E G A L I
Due sentenze della Corte di cassazione sulla responsabilità disciplinare del legale
Avvocati, formati o censurati
L’aggiornamento professionale è sempre obbligatorio
DI
ANGELO COSTA
e sezioni unite civili
della Corte di cassazione con la sentenza
n. 24739 dello scorso
05 dicembre hanno evidenziato che l’avvocato che non
assolve all’obbligo circa la
formazione prevista dal codice deontologico sarà soggetto
alla sanzione della censura
ed, inoltre, una eventuale
tardiva impugnazione della
sanzione, non potrà trovare
giustificazione nei problemi
economici dell’avvocato stesso. Il thema decidendum della
sentenza in commento vedeva
il consiglio nazionale forense
impugnare la sentenza dichiarando inammissibile il
ricorso proposto dall’avvocato Tizio avverso la decisione
del consiglio dell’ordine degli
avvocati che gli aveva irrogato la sanzione della censura
per violazione degli obblighi
formativi.
Il Cnf riteneva che il ricorso
dell’avvocato fosse tardivo e
che non potesse essere accolta
la richiesta di rimessione in
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L
Sanzioni disciplinari per gli impreparati
Il legale che assume la difesa nella causa
ma non ha la necessaria preparazione, al
punto da articolare domande generiche e
prove inammissibili è soggetto a sanzione
disciplinare. A questa responsabilità si aggiunge quella civile per il danno all’assistito. Così hanno stabilito le sezioni unite civili
della Cassazione con la sentenza 25633/16,
pubblicata il 14 dicembre. La Corte specifica che nel procedimento disciplinare non è
necessaria una contestazione degli addebiti
minuziosa, ma è sufficiente che l’incolpato,
con la lettura dell’imputazione, possa difendersi in maniera efficace.Il caso riguarda lavoratrice che si rivolge al professionista per
agire in giudizio contro il datore. Il legale
termini,
giustificata dal ricortermini giustificata
rente con difficoltà economiche inidonee a determinare
un impedimento assoluto.
Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
consiglio nazionale forense,
l’avvocato Tizio chiedeva la
sospensione della decisione
impugnata, deducendo che
la sanzione irrogatagli gli
avrebbe precluso l’esercizio
tuttavia non è diligente nè prima nè durante la stesura del ricorso. La descrizione
dei fatti negli atti introduttivi del giudizio
è confusa e priva di sostanza giuridica. Ma
soprattutto il ricorso contiene errori di diritto ingiustificabili: si chiede ad esempio
la reintegra della lavoratrice all’azienda
che ha meno di quindici dipendenti. Per
questi motivi scatta la sanzione disciplinare. La Corte sottolinea che all’avvocato
sono state contestata varie violazioni del
codice deontologico forense. In particolare
la violazione dei doveri di diligenza, di competenza, nonchè di adempiere il mandato
correttamente.
Mario Pellegrino
dell’attività di difensore d’ufficio, unica sua possibile fonte
attuale di reddito; ma la richiesta veniva rigettata dalla
Cassazione con ordinanza. A
sostegno del ricorso per cassazione Tizio deduceva, quindi,
due motivi d’impugnazione.
Secondo i giudici di piazza
Cavour il ricorso veniva inammissibilmente proposto anche
contro il consiglio nazionale
forense,
forense che non era parte,
parte ma
giudice nel presente giudizio:
e pertanto gli Ermellini si
sono limitati ad esaminarlo
solo in quanto proposto nei
confronti del consiglio dell’ordine degli avvocati.
Circa la censura sulla mancata restituzione nei termini
per proporre impugnazione,
lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la
forza
maggiore che avrebbe
f
impedito
a Tizio la tempestii
va
v impugnazione decisione
del consiglio dell’ordine degli
avvocati, la Cassazione ha
evidenziato il motivo come
inammissibile,
poiché l’avi
vocato
non avrebbe neppure
v
allegato le specifiche ragioni
per
p cui le sue condizioni reddituali
gli abbiano precluso una
t
tempestiva
impugnazione.
t
Per quanto riguardava, poi,
la
l lamentata violazione da
parte
di Tizio del suo diritto
p
di difesa per non essere stato
convocato dal consiglio nazionale forense per l’udienza
in
i cui fu decisa la sua impugnazione,
anche ciò risultava
g
infondato
a parere delle sei
zioni unite, visto che l’avviso
dell’udienza fu notificato al
ricorrente presso il consiglio
nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica
presso il domicilio eletto.
Le sentenze
sul sito www.italiaoggi.it/docio7
LETTURE DI DIRITTO
Autore - a cura di Simone Luchini
Titolo - Le aste immobiliari: guida
all’acquisto di immobili nelle procedure esecutive
Casa editrice - Altalex editore, Milano, 2016, pagg. 289
Prezzo - Euro 29
Argomento - Quello delle aste immobiliari è un fenomeno in crescita.
L’infinita crisi economica che continua a soffocare il Paese ha fatto
riversare sul mercato migliaia di
immobili. Le banche hanno concesso molto credito, le famiglie si sono
indebitate più del necessario e la
chiusura di molte aziende e la conseguente perdita del lavoro
ha reso insostenibile l’indebitamento
costringendo
molte persone
a rivendere la
casa addirittura sottocosto. Purtroppo
nel caso in
cui questo (la
svendita) non è avvenuto si è dovuto ricorrere alle aste immobiliari, un
mondo fino a qualche tempo fa sconosciuto ai più, ma che, come detto
all’inizio, sta venendo allo scoperto.
Il testo curato da Simone Luchini
offre le informazioni necessarie
per conoscere approfonditamente il
mondo delle aste immobiliari che,
è bene ricordarlo, hanno alle spalle
un’azione esecutiva che, di norma,
ha come protagonisti due soggetti:
il creditore e il debitore a cui di dovrebbe aggiungere l’aggiudicatario.
Il volume si pone come un aggiornatissimo vademecum sull’argomento spiegando come nascono, quali
sono le figure di riferimento, quali
le norme di legge in vigore, come si
analizza un immobile in vendita in
asta, cosa bisogna sapere per decidere consapevolmente, ed in sicurezza,
di presentare un’offerta di acquisto.
La trattazione schematizza le fasi
delle esecuzioni, semplifica le più
comuni difficoltà e chiarisce le differenze presenti, in argomento, sul
territorio nazionale. Ogni termine
è spiegato da un dettagliato glossario ed una sezione di domande e
risposte semplifica, ulteriormente,
le spiegazioni fornite. La sezione
finale di modelli di documento da
utilizzare per l’acquisto in asta rende questo libro non solo descrittivo,
teorico e divulgativo, ma anche molto pratico, aiutando l’acquirente in
asta e guidandolo nel reperimento
di quelle informazioni che gli possono essere utili.
Autore - Cinzia De Stefanis
Titolo - Agevolazioni e incentivi per
l’impresa agricola
Casa editrice - Maggioli editore,
Rimini, 2016, pagg. 180
Prezzo - Euro
22
Argomento
- Aggiornato
con il «Collegato Agricoltura» che previsto una serie
di deleghe al
Governo e ha
introdotto nuove disposizioni
in materia di
semplificazione, razionalizzazione
e competitività del comparto agricolo e agroalimentare, il testo di
Cinzia De Stefanis per la collana
«professionisti&imprese» di Maggioli esplica i numerosi provvedimenti
emanati nel 2015 e nel 2016 dedicati
al mondo dell’impresa rurale: dal dm
18 gennaio 2016 (Misure in favore
dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)
al dm 5 maggio 2016 (Disposizioni
per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione), dalla circolare Agea 31
maggio 2016, n. 17 (Agricoltore in
attività) alla legge 28 luglio 2016,
n. 154 (Collegato Agricoltura 2016).
L’autrice fa il punto supportando la
trattazione con frequenti tabelle riepilogative, schemi di sintesi e riquadri di evidenza, ed con interessanti
riferimenti alla giurisprudenza, alla
prassi e alla normativa di settore, al
fine di fornire un panorama completo e dettagliato della disciplina.
Autore - Gian Mario Camisasca.
Titolo - Adempimenti per la fatturazione
Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2016,
pagg. 659
Prezzo - Euro 50
Argomento -In assenza di una
definizione giuridica, da sempre la
fattura è intesa come il documento
emesso non solo a comprova di una
cessione di beni effettuata o di una
prestazione di servizi eseguita con il
correlato diritto alla riscossione del
prezzo pattuito, ma anche del diritto
del cedente o del prestatore di chiedere, nel rispetto di un accordo tra le
parti, che gli venga corrisposta una
somma in anticipo od in acconto rispetto all’esecuzione della vendita o
della prestazione. Emettere una fattura è, spesso, cosa delicata poiché le
norma in materia di Iva prevedono
una casistica talmente ampia che
cadere in errore è cosa tutt’altro che
improbabile. Operazioni con l’estero,
consignment stock e depositi doga-
nali, operazioni triangolari, reverse
charge, split payment, fatturazioni
da S. Marino, depositi Iva sono solo
alcune delle fattispecie che incidono
sulla fatturazione e che l’addetto a
tale adempimento deve conoscere
a memoria per evitare errori che
comportano sanzioni di un certo
peso. L’opera di Gian Mario Camisasca appartenente alla collana
«Guide Operative» di Ipsoa, fornisce immediate soluzioni operative
per supportare
tale compito
amministrativo attraverso
informazioni
semplici, chiare e puntual i . Pa r t e n d o
dall’analisi
degli elementi
della fattura
e delle diverse tipologie di
tale documento l’autore passa poi
all’analisi dettagliata del ciclo attivo, ossia la fatturazione e rilevazione delle vendite analizzandone tutti
gli aspetti, dai più semplici ai più
controversi, e del ciclo passivo, vale
a dire gli acquisti e le problematiche ad essi legate. Un’ampia parte
del volume è dedicata alle problematiche relative ai rapporti con
l’estero: importazioni, esportazioni,
operazioni triangolari, fatturazioni
in valuta con fornitori e clienti Ue
o extra Ue. Completano la trattazione l’analisi delle interazioni con
gli Incoterms, l’autofattura, l’Iva per
cassa, la fatturazione nel commercio
elettronico (da e verso l’Italia nonché da e verso l’estero) e le sanzioni
previste sia per il ciclo attivo che per
il ciclo passivo.
a cura di Francesco Romano
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IMMOBILI & CONDOMINIO
Lunedì 19 Dicembre 2016
L
35
Il Tar Campania: non c’è terza opzione per il comune che dà l’ok e poi impone interventi
Sanatoria esclude prescrizioni
Titolo edilizio riconosciuto solo se c’è doppia conformità
DI
anatoria o prescrizioni
edilizie. Non c’è una
terza opzione per il
comune che prima riconosce il titolo edilizio di cui
all’articolo 36 del dpr 380/01 e
poi impone interventi edilizi
al titolare, dichiarandolo in
seguito decaduto per la mancata realizzazione. E ciò perché il permesso di costruire in
sanatoria può essere rilasciato unicamente quando l’opera
risulta conforme alle norme
edilizie e urbanistiche sia al
momento della realizzazione
sia all’epoca della domanda: se
invece l’ente locale ritiene decisivi gli interventi che ha prescritto deve annullare il titolo
in sanatoria che in quanto tale
non poteva essere concesso. È
quanto emerge dalla sentenza
5010/16, pubblicata dall’ottava
sezione del Tar Campania.
I fatti. Accolto il ricorso dei
proprietari dell’immobile che
hanno concluso il contratto di
locazione con un colosso delle
telecomunicazioni per installare in cima alla costruzione
S
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DARIO FERRARA
Il principio
Il presupposto espressamente richiesto per
potersi conseguire il permesso di costruire in
sanatoria per opere realizzate senza il previo
rilascio del necessario titolo edilizio è che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento della
presentazione della domanda: ne consegue che
la p.a. non avrebbe potuto intervenire utilizzando
la decadenza prevista dall’articolo 15 del dpr
/2001 al ine di sanzionare il mancato rispetto
della prescrizione di interventi, che, se essenziali
e decisivi, dovrebbero fare invece annullare il
titolo in quanto erroneamente rilasciato senza
che vi fosse la c.d. «doppia conformità».
una mega-antenna
per ttelefot
l f
ni cellulari. In realtà il comune
non sarebbe potuto intervenire dichiarando la decadenza
di cui all’articolo 15 del Testo
unico per l’edilizia: il requisito
per il rilascio del permesso di
costruire
t i iin sanatoria
t i è rappresentato dalla «doppia conformità» dell’immobile, mentre
l’ente locale che nel concedere
il titolo prescrive anche interventi edilizi non secondari o
accessori finisce per snaturare
il provvedimento e viola così il
principio di tipicità degli atti
amministrativi. E se le opere
edilizie ritenute mancanti non
risultano accessorie o marginali l’autorizzazione non può
essere riconosciuta perché l’immobile è evidentemente privo
del requisito della conformità
al momento della realizzazione
e della domanda.
I precedenti. Il comune si
rimangia la sanatoria concessa
senza motivare sull’interesse
pubblico all’annullamento
in autotutela del titolo edilizio. Possibile? Sì, se il privato
«bara» sulle condizioni
v
dell’immobile: in tal caso è
stato il cittadino a fuorviare
l’amministrazione con una
falsa rappresentazione della
realtà e dunque l’ente locale
non ha bisogno di spiegare
altro perché è interesse di
tutti il rispetto della normativa urbanistica. Ecco allora
che scatta la demolizione
per il fabbricato che si rivela
più alto del dovuto. È quanto
emerge dalla sentenza 825/15,
pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana. Il comune
prima concede l’attestazione
di conformità in sanatoria poi
è costretto a ripensarci dopo il
sopralluogo della polizia municipale che constata alcuni
abusi edilizi agli interessati.
L’attenzione dei vigili urbani, in particolare, si sofferma
sull’altezza dell’intero fabbricato. Non ha buon gioco uno
dei comproprietari dell’immobile a sostenere che la circostanza sarebbe ininfluente ai
fini delle opere per le quali è
stata chiesto il placet dell’ente. In realtà dal sopralluogo
viene fuori la punta di un
iceberg che consente all’amministrazione di scoprire vari
abusi. Infine, il comune non
può negare la sanatoria sulla
Scia votata dal condominio a
maggioranza di due terzi. Bocciata l’ordinanza di demolizione emessa dall’ente: la delibera non deve essere adottata
all’unanimità quando serve la
mera volontà di conservare le
modifiche strutturali apportate. È quanto emerge dalla
sentenza 5458/15, pubblicata
dall’ottava sezione del Tar
Campania.
LEGGE DI BILANCIO 2017
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Associazioni
sportive
dilettantistiche
Aspetti fiscali e civilistici
a cura di A LESSANDRO FELICIONI
L’imponente sviluppo che ha fatto riscontrare la
pratica dell’attività sportiva a livello dilettantistico
ha portato a conferire al settore rilevanza non solo
sociale, ma anche economica. In tal modo anche il legislatore tributario è intervenuto ripetutamente per
inquadrare l’attività sportiva dilettantistica in regimi fiscali appositamente costituiti. In particolare, gli
interventi normativi succedutesi nel corso del tempo
hanno perseguito il duplice scopo di favorire e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, delineando un
regime fiscale differenziato e agevolato, e, predisporre un adeguato sistema di controlli in grado di evitare
fenomeni di utilizzo distorto degli strumenti giuridici messi a disposizione degli enti dilettantistici. Ne è
derivato un quadro normativo complesso e articolato, che ha innescato diversi orientamenti dottrinari e
giurisprudenziali nelle situazioni più controverse. La
particolare attenzione dell’amministrazione finanziaria è dovuta non solo alla volontà di scoraggiare l’uso
improprio del connubio associativo sportivo per celare attività d’impresa svolte fruendo del regime fiscale
privilegiato; spesso, infatti, destinatari delle verifiche
e dei controlli sono gli imprenditori che intrattengono
con le associazioni sportive rapporti commerciali o fi-
nanziari; e infatti l’incentivazione allo sviluppo degli
enti associativi che svolgono attività sportiva dilettantistica si attua anche con la creazione di condizioni di
favore offerte ai soggetti che in qualche modo finanziano tale attività, mediante deduzioni, detrazioni
e agevolazioni varie destinate ai costi sostenuti nei
confronti delle Asd o Ssd. Aspetto questo che spinge
l’amministrazione finanziaria a verificare eventuali
abusi di tali agevolazioni.
Le Asd aspetti generali
Nella sua accezione più generale, un’Associazione
sportiva dilettantistica (Asd) è una organizzazione di
più persone che si associano in forma stabile per realizzare un interesse comune ossia lo svolgimento e la
gestione di una o più attività sportive, senza scopo di
lucro, praticate in forma dilettantistica.
Per quello che qui interessa la Asd godono di numerose agevolazioni fiscali che interessano sia la stessa
associazione sia i soggetti che intrattengono rapporti
commerciali e finanziari con le stesse.
Da un punto di vista civilistico occorre la presenza
di specifiche caratteristiche e il rispetto di determinati obblighi normativi, sia nella fase di formazione
19 Dicembre 2016
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI
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sia nella gestione. Il rispetto della normativa civilistica è fondamentale anche per il mantenimento delle
agevolazioni fiscali dirette alle associazioni sportive e
assume particolare importanza nella eventuale fase
di verifica cui possono essere sottoposte le Asd a opera dell’Agenzia delle entrate.
Il primo discrimine fondamentale è quello tra attività sportiva dilettantistica e professionistica. Il
Consiglio nazionale del Coni inquadra l’attività sportiva professionistica nell’ambito di quella svolta a
titolo oneroso e in modo continuativo nelle discipline
regolamentate, a opera di atleti, allenatori, direttori
tecnico-sportivi e preparatori atletici che conseguono
la qualificazione delle federazioni nazionali. Tale forma di attività è preclusa alle Asd; deve infatti essere
esercitata da enti strutturati in società per azioni.
Tuttavia non necessariamente l’attività dilettantistica propria delle Asd deve essere svolta in tale
forma: l’ordinamento prevede infatti che anche particolari tipologie di società di capitali, le Società sportive
dilettantistiche (Ssd), possano svolgere l’attività dilettantistica propria delle Asd.
Le Ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le Asd, in presenza di alcuni requisiti
statutari e di gestione. Diversi sono gli elementi distintivi delle due forme organizzative, sui quali si
tornerà nel proseguo. Da un punto di vista gestionale, la decisione va presa in funzione della dimensione
dell’attività da svolgere, dell’organizzazione che si intende dare all’ente nonché, da un punto di vista più
imprenditoriale, dalla valutazione del il rischio d’impresa e dell’autonomia patrimoniale.
Se si opta per la costituzione di una associazione
(in luogo della società sportiva dilettantistica), occorre
valutare bene anche la forma associativa da adottare
per lo svolgimento dell’attività. Il primo passo importante da compi ere per costituire un’associazione
sportiva dilettantistica è quello di scegliere la forma
giuridica più idonea all’esercizio dell’attività che si intende svolgere.
La forma più semplice e più frequente di Asd è quella dell’associazione non riconosciuta. Si tratta di una
organizzazione snella che non ha particolari vincoli
né in fase di costituzione né con riferimento alle forme di controllo da parte dell’autorità amministrativa.
L’associazione non riconosciuta può essere anche priva di un atto di costituzione scritto; tuttavia nel caso
delle Asd tale forma scritta dell’atto è richiesta ai fini
del mantenimento delle agevolazioni fiscali e contabili previste.
Da un punto di vista patrimoniale, l’associazione
non riconosciuta può contare sul fondo comune, costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati
mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all’associazione. Il fondo comune non può essere
diviso sino a quando l’ente è in vita. Con riferimento
al regime di responsabilità che rappresenta il segno
distintivo più evidente dell’associazione non riconosciuta, i soggetti che hanno agito in nome e per conto
della medesima sono responsabili personalmente e
solidalmente con l’ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal
fatto che siano titolari di cariche sociali.
L’Asd può essere altresì costituita nella forma di
associazione riconosciuta. Tale forma, più complessa
e strutturata, si caratterizza innanzitutto per la personalità giuridica di cui l’ente è dotato e, altrettanto
importante, per l’autonomia patrimoniale rispetto
alla posizione dei singoli associati (dei debiti sociali risponde solo l’associazione con il proprio patrimonio).
Occorre costituire l’associazione mediante atto pubblico, da sottoporre alla richiesta di riconoscimento
presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura - Ufficio territoriale di governo. L’iscrizione
nell’apposito registro sancisce l’acquisizione dell’autonomia patrimoniale perfetta dell’associazione.
Aspetti civilistici delle Asd
Nella primissima fase di nascita dell’associazione,
particolare importanza va data alla stesura dell’atto costitutivo e dello statuto. Accanto allo scopo, al
patrimonio e alla sede le Asd devono indicare nella
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Inoltre
l’oggetto sociale deve necessariamente prevedere «l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica».
Anche con riferimento allo statuto, le Asd devono
contenere alcune clausole che esso deve necessariamente riportare, a seconda dell’attività che si intende
svolgere o dei benefici fiscali di cui si intende usufruire.
Nella tabella in pagina sono riassunte le clausole
statutarie che devono essere contenute nello statuto
di una Associazione Sportiva Dilettantistica.
Clausole statutarie per le Asd
• denominazione sociale con indicazione della inalità sportiva
• oggetto sociale con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica
• attribuzione della rappresentanza legale
dell’associazione
• assenza di ini di lucro
• ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e uguaglianza dei diritti degli
associati
• obbligo di rendiconto economico-inanziario
e modalità per la sua approvazione
• modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a ini sportivi il patrimonio
• divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche analoghe in altre associazioni (per
l’iscrizione al registro del Coni)
Se l’Asd intende fruire dei benefici fiscali previsti
per gli enti non commerciali di tipo associativo dovrà
integrare il propri statuto con ulteriori clausole:
Clausole statutarie delle Asd per la fruizione delle agevolazioni fiscali
• divieto di distribuire anche in modo indiretto
utili o avanzi di gestione
• disciplina uniforme del rapporto associativo
per garantirne l’effettività
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI
• diritto di voto per gli associati o partecipanti
maggiori di età
• principio del voto singolo e sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti
• criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni
dei bilanci o rendiconti
• quota o contributo associativo non trasmissibile (a eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile
• obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente,
in caso di suo scioglimento ad altra associazione con inalità analoghe
Dopo la costituzione l’associazione dovrà procedere alla richiesta di attribuzione del codice fiscale che
rappresenta l’elemento identificativo dell’ente. Una
volta ottenuto il codice fiscale l’associazione dovrà
registrare l’atto costitutivo e lo Statuto presso l’Agenzia delle entrate. Se l’atto costitutivo è stato redatto
sotto forma di atto pubblico, la registrazione viene
effettuata in via telematica dal Notaio.
Se l’associazione intende effettuare delle operazioni rilevanti ai fini Iva deve aprire la partita Iva. In
tal caso ha anche l’obbligo di iscrizione al Rea, il Repertorio delle notizie economiche e amministrative
tenuto dalla Camera di commercio.
Il riconoscimento dell’associazione a fini sportivi
presuppone l’iscrizione del Registro tenuto dal Coni
che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate i dati necessari per
verificare i presupposti per l’ammissione ai benefici
di carattere fiscale.
Infine, le associazioni sportive dilettantistiche che
intendano fruire dei vantaggi fiscali devono presentare il modello Eas, che consente di trasmettere
all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti.
In particolare devono inviare il modello Eas le
associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni,
effettuano cessioni di beni (per esempio somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali
sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi
(es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi.
La gestione della Asd avviene nell’ambito delle
regole organizzative viene gestita secondo le regole
organizzative delle associazioni basate su principi di
democraticità, trasparenza e assenza di scopo di lucro. L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 21/E del
2003 ha sottolineato come l’osservanza di tali principi associazionistici sia necessaria per accedere alle
agevolazioni fiscali.
Non sono obbligatori particolari libri sociali anche
se la presenza e la corretta tenuta degli stessi può
risultare un valido e importante elementi al fine di
dettagliare e tener traccia delle varie vicende che interessano l’associazione. Gli organi che si muovono
all’interno della Asd sono gli associati, l’assemblea
degli associati e il Consiglio direttivo.
Gli associati partecipano direttamente alla vita
associativa intervenendo all’assemblea, votando di-
rettamente (se maggiorenni) per l’approvazione e le
modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli
organi direttivi dell’associazione.
L’assemblea è composta da tutti i soci che sono in
regola con il versamento della quota sociale e dei
contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
La partecipazione dei soci all’Assemblea può essere
documentata con un foglio di registrazione delle presenze ed eventualmente dalla stesura di un verbale
che riporti sinteticamente lo svolgimento dell’Assemblea e che potrà essere conservato presso la sede
dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo si occupa ordinariamente della gestione organizzativa e amministrativa dell’Asd
e in particolare predispone il rendiconto contabile annuale.
Nell’ambito del Consiglio direttivo, può essere nominato un presidente che si occupa di realizzare e
dirigere le attività previste e votate dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea degli associati.
Aspetti contabili delle Asd
Gli obblighi contabili delle Asd si differenziano a
seconda che l’associazione svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale.
Nel primo caso le Asd non hanno obbligo di vidimazione dei libri contabili, di tenere i libri contabili
e registri Iva e non hanno l’obbligo fiscale di emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, né di presentare
la dichiarazione Iva.
Se le Asd svolgono anche attività commerciale,
invece hanno l’obbligo di contabilità separata per
l’attività commerciale e devono redigere e conservare le scritture contabili obbligatorie.
Per le Asd che optano per il regime contabile di
cui alla legge 398/1991, sono previsti adempimenti
contabili semplificati che verranno meglio illustrati in seguito.
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto è un documento contabile-economicofinanziario dal quale deve risultare, in modo chiaro,
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Asd.
Nel rendiconto potranno essere riportate quote associative, beni, contributi, lasciti ricevuti, donazioni,
sponsorizzazioni, oneri sostenuti suddivisi per voci
analitiche (costi del personale, spese varie) ecc.
Ai fini civilistici, le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione
così come le fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti
e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Ai fini fiscali, i documenti contabili e fiscali vanno
conservati fino a quando non siano decaduti i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli
ovvero fino alla conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.
Anche la fase conclusiva della vita associazionistica è soggetta a particolari disposizioni. Intanto è
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necessaria un’assemblea dei soci straordinaria che
deliberi con almeno i tre quarti dei soci iscritti. Inoltre il patrimonio dell’Ente dovrà essere devoluto a
fini sportivi.
Il procedimento di scioglimento potrà risultare da
un verbale di Assemblea degli associati, sottoscritto
dai membri Consiglio direttivo e da tutti gli associati presenti all’Assemblea. Occorre poi la redazione
del rendiconto finale, nel quale verrà data evidenza
dell’eventuale patrimonio da devolvere.
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Aspetti fiscali delle Asd
Le associazioni sportive dilettantistiche godono di
molteplici agevolazioni fiscali sia con riferimento alle
modalità di determinazione del proprio reddito imponibile o del volume di affari su cui applicare l’Iva
sia con riguardo agli adempimenti contabili, ridotti all’essenziale.
Peraltro il regime di favore concesso al mondo
dell’associazionismo sportivo riverbera i suoi effetti
anche sulle realtà economiche che allacciano rapporti
con esse di natura commerciale o finanziaria. Si pensi all’attualissimo tema del trattamento fiscale delle
sponsorizzazioni e delle spese di pubblicità sostenute
da soggetti imprenditoriali nei confronti delle Asd o
al tema dei compensi erogati dalle associazioni.
In ogni caso, per poter accedere alle varie forme di
agevolazione, è indispensabile il rispetto dei requisiti
richiesti formali e statutari dalle norme e l’iscrizione nel registro del Coni.
Asd che non svolgono attività commerciale
Le Asd che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciali, ai fini fiscali, vanno
inquadrate fra gli enti non commerciali e a esse
sono riservate, a determinate condizioni, ulteriori
facilitazioni.
Peraltro le Asd non perdono la qualifica di ente
non commerciale, risultante dalle previsioni statutarie, anche se non rispettano i limiti e i parametri
per la verifica della non commercialità dell’attività
effettivamente svolta.
In linea generale, per gli enti non commerciali il
reddito complessivo è costituito dalla somma degli
eventuali redditi fondiari, di capitale, di impresa e
diversi, ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione. Restano esclusi da tassazione, oltre ai i
redditi esenti e a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, i fondi
raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali
e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività con finalità sociale
conformi ai fini istituzionali dell’ente.
Le associazioni che realizzano solo attività istituzionali e non hanno anche redditi fondiari, di
capitale, d’impresa o diversi e non hanno dipendenti,
collaboratori o lavoratori occasionali, non hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
e Irap e di trasmissione del modello Eas all’Agenzia
delle entrate.
Per le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate in via occasionale nell’ambito
della propria attività istituzionale, gli enti non commerciali restano estranei all’ambito di applicazione
dell’Iva anche nel caso di raccolte pubbliche occasionali di fondi.
Infine, con riferimento all’Irap, se l’associazione
svolge solo attività istituzionale non commerciale, il
valore della produzione su cui calcolare l’Irap è data
dalla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati e dei compensi per
prestazioni occasionali di lavoro autonomo a cui sottrarre le deduzioni previste.
Asd che svolgono attività commerciale –
aspetti generali
Gli enti non commerciali possono avere un reddito di impresa derivante da un’attività commerciale
esercitata in via secondaria. In tal caso devono richiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva.
Attività considerate commerciali
per presunzione assoluta
• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
• erogazione di acqua, servizi di fognatura e depurazione, gas energia elettrica e vapore
• gestione di iere ed esposizioni a carattere
commerciale
• gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione di pasti
• trasporto e deposito di merci
• trasporto di persone
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e
prestazioni alberghiere di alloggio
• servizi portuali o aeroportuali
• pubblicità commerciale
• telecomunicazioni e radiodiffusioni
Per determinare il reddito di impresa sul quale
calcolare le imposte si applica il regime ordinario,
salvo opzione per il regime forfetario da parte degli
enti ammessi al regime di contabilità semplificata.
Inoltre, è possibile optare per il più favorevole regime
previsto dalla legge 398/91, qualora i proventi da attività commerciali non abbiano superato l’importo di
250 mila euro nel periodo di imposta precedente.
Le associazioni sportive che hanno natura di enti non commerciali sono obbligate alla tenuta di
un’apposita contabilità separata relativa alle attività commerciali esercitate, secondo le regole proprie
del regime contabile cui hanno accesso o per il quale optano.
L’opzione si desume dal comportamento concludente, cioè dagli adempimenti effettuati dall’ente
che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime. È previsto, inoltre, l’obbligo di
comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate attraverso il quadro VO della prima dichiarazione Iva da
presentare successivamente alla scelta.
Se nell’esercizio hanno svolto attività commerciale, le Asd devono in ogni caso presentare il
Modello Unico–Enti non commerciali e, ove dovuto,
la dichiarazione Irap, Iva e sostituti d’imposta. Le
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associazioni che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli enti associativi hanno poi l’onere
della comunicazione all’Agenzia delle entrate mediante modello Eas.
Le Asd che svolgono attività commerciale sono
inoltre tenute alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva.
Ai fini Irap, le associazioni che esercitano sia attività istituzionale che commerciale devono determinare
la base imponibile separatamente. Sia per l’attività
istituzionale che per quella commerciale si applicano le ordinarie deduzioni forfetarie per scaglioni di
base imponibile e le deduzioni analitiche nonché, in
presenza delle condizioni, per il personale impiegato
nell’esercizio di attività commerciali, trovano applicazione le deduzioni forfetarie per dipendenti e per
incrementi occupazionali.
Inoltre, gli enti che determinano il reddito secondo criteri forfettari calcolano l’imponibile derivante
dall’attività commerciale sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (ottenuto applicando le percentuali
previste per i rispettivi regimi sui proventi commerciali conseguiti) i costi non deducibili ai fini Irap.
I regimi di tassazione delle Asd
Tre sono i regimi di tassazione previsti per le Asd.
Quello ordinario, quello forfettario e il regime di cui
alla legge n. 398/1991.
Nel regime fiscale ordinario il reddito di impresa si determina in modo analitico, come differenza
tra ricavi conseguiti e costi sostenuti. In particolare,
con riferimento ai componenti promiscui, quelli cioè
che si riferiscono in parte alle attività commerciali
e in parte a quelle istituzionali, i costi vanno tenuti
in considerazione nella stessa proporzione fra i ricavi commerciali e quelli complessivi.
Così se i ricavi da attività d’impresa corrispondono
all’80% dei ricavi complessivi è in tale percentuale che vanno portati in deduzione i costi promiscui,
compresi quelli relativi agli immobili utilizzati promiscuamente.
Con riferimento all’Iva la detrazione è ammessa solo per gli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività
commerciale solo se gestita con contabilità separata
rispetto a quella istituzionale. Per i beni e i servizi
utilizzati è ammessa in detrazione l’Iva per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.
I criteri adottati per determinare la di Iva detraibile
devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei
beni e servizi acquistati. Ad esempio, la ripartizione
delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promiscuamente può essere effettuata in base
alla cubatura dei rispettivi locali.
Nell’ambito del regime ordinario sono in ogni caso da considerare commerciali le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto, salvo che non ricorrano le condizioni previste per il regime agevolate
a favore degli enti associativi.
Alternativo al regime ordinario è quello forfettario, applicabile, su opzione (anche desumibile da
fatti concludenti), da parte degli enti ammessi al re-
gime di contabilità semplificata.
La determinazione del reddito di impresa, in tale
regime, tiene conto di percentuali di redditività variabili a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare
dei ricavi conseguiti. Per le associazioni che esercitino contemporaneamente prestazioni di servizi e altre
attività si applica la percentuale prevista per l’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In
mancanza di distinta annotazione si applicano le percentuali previste per le prestazioni di servizi.
L’applicazione del regime forfettario
Prestazioni di
servizi
Altre attività
Ricavi ino a
15.493,70
15%
Ricavi da
15.493,70 a
400.000,00
25%
Ricavi ino a
25.822,84
10%
Ricavi da
25.822,84 a
700.000,00
15%
In caso di compresenza di attività di servizi e altre
attività si applica la percentuale relativa all’attività
prevalente. In assenza di distinte annotazioni si
applica la percentuale per i servizi.
Per poter fruire del regime, oltre a quanto detto,
le Asd devono aver inserito nei propri statuti o atti
costitutivi determinate clausole imposte dalla legge
relative all’assenza di scopo di lucro e all’effettività
del rapporto associativo) e devono svolgere la propria
attività nel rispetto di queste clausole.
Ulteriore agevolazione per chi accede al regime
forfettario è l’esclusione dal novero delle attività commerciali di alcune fattispecie.
Attività considerate non commerciali
nel regime forfettario
• cessione, anche a terzi, di pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati
• cessioni di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelle da considerarsi in ogni caso
commerciali, effettuate in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, dietro pagamento di
corrispettivi speciici e svolte nei confronti di: iscritti, associati o partecipanti; altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione
locale o nazionale e dei rispettivi associati
o partecipanti; tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali
Attività considerate
comunque commerciali
• attività accessoria a quella sportiva (per esempio centro benessere, idromassaggio)
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• attività di bar anche se svolta solo nei confronti dei propri associati
• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
Attività particolari
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• la disponibilità delle proprie strutture sportive a fronte di corrispettivi speciici non genera reddito di impresa se l’attività si rivolge a iscritti ed è svolta in diretta attuazione
degli scopi istituzionali
• l’attività formativa può essere considerata
attività non commerciale se espressamente
prevista dallo Statuto e svolta per il conseguimento delle proprie inalità istituzionali nei
confronti di iscritti, associati o partecipanti
Un’ultima questione deve essere sottolineata in riferimento al regime forfettario. Le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi a favore di soci, associati o
partecipanti, effettuate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità, si considerano distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione e la conseguente perdita dei benefici fiscali per il venir meno
dell’assenza di finalità lucrative dell’attività.
Il regime di gran lunga più utilizzato dalle Asd è
sicuramente quello previsto dalla legge 398/1991 che
introduce condizioni particolarmente favorevoli nella
determinazione del reddito di impresa e nella applicazione dell'Iva nonché notevoli semplificazioni degli
adempimenti contabili e fiscali.
Il regime è riservato, su opzione, alle associazioni
che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività
commerciali non superiori a 250 mila euro. Per il primo periodo di imposta, il limite deve essere rapportato
ai giorni effettivi di durata dell’esercizio, ossia al periodo che intercorre fra la data di costituzione e il
termine dell’esercizio.
Nella determinazione del limite annuo di ricavi va
evidenziato che tale importo si determina secondo il
regime di cassa, (ma vanno considerati anche i ricavi
fatturati e non riscossi) e le anche se non ancora riscossi e le sopravvenienze attive mentre non include
le plusvalenze patrimoniali, i premi di addestramento
e di formazione tecnica nonché i proventi da attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali (attività
strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali
vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari,
sponsorizzazioni correlate all’evento specifico, cene
sociali, lotterie) o da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, purché non superino due eventi per
anno e l’importo complessivo di euro 51.645,69.
Laddove il limite di ricavi venisse superato il regime
agevolato cessa automaticamente e dal mese successivo si applica il regime ordinario. In caso di decadenza
dal regime, quindi, sia ai fini Iva che per le imposte
sui redditi, si dovranno considerare due periodi di imposta, soggetti a due diversi regimi tributari.
Una volta esercitata, l’opzione è vincolante per
cinque anni e si rinnova di anno in anno fino all’even-
tuale revoca.
Il regime di determinazione dell’Ires nel regime
in esame prevede l’applicazione del coefficiente di
redditività forfettario del 3% al totale dei proventi
conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale e
si aggiungono a tale importo le plusvalenze patrimoniali. I redditi da considerare per determinare
il reddito imponibile forfetizzato sono gli stessi che
si considerano per determinare il limite di accesso al regime.
Proventi inclusi ed esclusi dalla 398/91
Proventi
che concorrono a
formare il reddito
imponibile
• ricavi derivanti
dall’esercizio di
attività di natura
commerciale, inclusi i contributi erogati da pubbliche
amministrazioni
per l’esercizio
dell’attività commerciale
• sopravvenienze
attive relative alle
attività commerciali esercitate
Proventi che non
concorrono
a formare il reddito
imponibile
• proventi da attività
commerciali connesse agli scopi
istituzionali o da
raccolte pubbliche
di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione, purché
non superino due
eventi per anno e
l’importo complessivo di 51.645,69
euro
• contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per
lo svolgimento di
attività istituzionali
• proventi derivanti
dall’attività svolta
nei confronti degli
associati o partecipanti in conformità
alle inalità istituzionali
• premi di addestramento e di formazione tecnica di
atleti dilettanti
Ai fini Iva occorre distinguere tra le operazioni
direttamente connesse e quelle non direttamente connesse agli scopi istituzionali, fermo restando
che le attività istituzionali sono in ogni caso non
imponibili.
Per le prime le Asd con volume d’affari annuo fino a 25.822,84 euro possono applicare il regime
forfetario previsto per le attività spettacolistiche,
salvo opzione per il regime ordinario. In sostanza,
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la base imponibile è pari al 50% dell’ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi. In presenza
di più attività per applicare il regime forfetario va
considerato solo il volume d’affari derivante dalle
attività spettacolistiche.
Con riferimento agli adempimenti di natura contabile, le Asd che accedono al regime fiscale della
legge 398/91 sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dall’emissione delle fatture e degli
scontrini e/o ricevute fiscali (fatte salve particolari
ipotesi) e dalla presentazione della dichiarazione Iva.
Restano invece gli adempimenti relativi alla conservazione di copia della documentazione relativa
a incassi e pagamenti, alla numerazione progressiva e alla conservazione delle fatture di acquisto e
di vendita eventualmente emesse.
Tra gli adempimenti da rispettare anche l’obbligo di annotare, anche con un’unica registrazione, i
corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, entro il 15 del mese
successivo a quello di riferimento, su un prospetto riepilogativo, opportunamente integrato nonché
quello di annotare distintamente, nello stesso registro, i proventi che non concorrono a formare reddito
imponibile fino a 51.645,69 euro, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.
Sussiste, peraltro, l’obbligo di fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni
di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie, effettuare gli
ordinari adempimenti previsti per eventuali acquisti intracomunitari e procedere alla liquidazione e
al versamento dell’Iva entro il termine di liquidazione trimestrale.
Le Asd sono sostituti di imposta e quindi devono
operare la ritenuta d’imposta su compensi, indennità e rimborsi corrisposti.
Come già illustrato, le Asd devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito
rendiconto (entrate e spese) per le raccolte pubbliche di fondi, al quale va allegata una relazione
illustrativa.
Gli obblighi dichiarativi sussistono nella presentazione, nei termini, del Modello Unico Enti non
commerciali e, nei casi in cui siano dovuti, il Modello 770 e il modello Irap.
Un ultimo adempimento importante attiene al
rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilità dei
pagamenti: i pagamenti effettuati o ricevuti devono essere eseguiti tramite strumenti tracciabili se
di importo superiore a 1.000 euro. La mancata osservanza di tale obbligo di tracciabilità comporta la
decadenza dal regime agevolato della legge 398/91
dal mese successivo alla violazione con applicazione della sanzione amministrativa da 258 euro a
2.065 euro.
Le Asd sono tenute anche alla comunicazione
annua le delle operazioni rilevanti ai fini Iva. La
comunicazione deve essere effettuata, sia per le
operazioni attive che per quelle passive, secondo le
regole generali. In particolare, nonostante non siano tenuti alla registrazione analitica delle fatture
passive ricevute, gli enti che aderiscono alla legge
398/91 devono comunicare, attraverso il Modello di
Comunicazione Polivalente, gli importi relativi agli
acquisti effettuati per beni e servizi direttamente
riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta.
Trattamento fiscale dei compensi e delle somme erogate dalle Asd
La normativa tributaria prevede agevolazioni a
favore delle Asd anche con riferimento ai compensi
connessi ai rapporti che le stesse intrattengono con
altri soggetti, interni o esterni all’associazione, per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali.
Può trattarsi di prestazioni di lavoro per le quali
sono erogati compensi, rimborsi, premi, indennità,
o altre forme di retribuzione. In base alla tipologia
di rapporto di lavoro (lavoro dipendente, assimilati
a lavoro dipendente, lavoro autonomo, rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa), risultano
diversificati gli adempimenti fiscali e le agevolazioni previste.
In linea generale alle Asd sono riservate particolari agevolazioni per le somme erogate nell’esercizio
diretto di un’attività sportiva dilettantistica. È il
caso delle somme corrisposte ad atleti dilettanti, arbitri e giudici di gara che partecipano direttamente
alla manifestazione sportiva, delle somme relative
all’attività di formazione, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica (allenatori,
istruttori ecc.), anche a prescindere dall’esistenza di
un collegamento diretto tra l’attività e una manifestazione sportiva.
Analoghe agevolazioni sono riservate a rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa (caratterizzata da continuità nel tempo, coordinazione e
inserimento del collaboratore nell’organizzazione
economica, assenza del vincolo di subordinazione)
di carattere amministrativo gestionale di natura
non professionale. Si pensi alle prestazioni relative ai compiti tipici di segreteria da parte di soggetti
non professionisti.
Tali somme sono considerate «redditi diversi» per
chi le percepisce e non concorrono a formare il reddito
fino alla somma di 7.500 euro annui. Per la determinazione del limite annuo occorre far riferimento
all’anno solare in cui viene percepito il compenso e
non il periodo di imposta dell’Asd erogante che potrebbe non coincidere.
Chi percepisce le somme deve porre in essere una
serie di adempimenti:
Deve rilasciare all’Asd, al momento del pagamento,
una autocertificazione che attesti eventuali compensi
della stessa natura ricevuti da altri soggetti;
Deve rilasciare una ricevuta dell’avvenuto pagamento, non soggetta a Iva, ma assoggettata a imposta
di bollo se il compenso è superiore a 77,47 euro;
Deve inserire nella propria dichiarazione dei
redditi solo i compensi che superano il limite di
7.500 euro
L’Asd, a prescindere dalla tipologia di rapporto di
lavoro con chi percepisce il compenso, è sostituto di
imposta e pertanto deve operare (e versare entro il
16 del mese successivo al pagamento), le ritenute sulla somma che supera i 7.500 euro.
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In particolare gli obblighi di applicazione delle ritenute sono così riassumibili
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Ammontare
compensi annui
Applicazione
della ritenuta
• Da 0 a 7.500 euro
• Nessuna ritenuta
• Da 7.500,01 a
28.158.28
• 23% a titolo
d’imposta
• Oltre 28.158,28
• 23% a titolo
d’acconto
L’Asd deve quindi rilasciare la Certificazione Unica a chi ha percepito il compenso entro il 28 febbraio
dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte oppure entro 12 giorni dalla richiesta in
caso di interruzione del rapporto di lavoro. La certificazione va poi trasmessa all’Agenzia delle entrate entro
il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme
sono state corrisposte, in via telematica, direttamente
o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf ecc.). Infine la Asd è tenuta
a presentare il modello 770 semplificato in cui inserire gli importi pagati. Devono peraltro essere indicate
nella certificazione unica e nel modello 770 le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi
e i compensi corrisposti, anche se le somme non sono
soggette a ritenuta.
Particolare regime è previsto per le somme che l’Asd
eroga a titolo di rimborsi (per esempio agli associati o
componenti del consiglio direttivo) per spese di viaggio o trasporto.
Al di là di qualsiasi quantificazione le spese in
esame, per essere fiscalmente rilevanti, devono possedere i requisiti di certezza e inerenza al le attività
dell’ente; devono essere altresì autorizzate dal consiglio direttivo.
Le forme di rimborso spese possono essere di varia natura; il trattamento loro riservato è così dettagliato:
Natura delle spese
Regime tributario
Rimborso forfettario
per impor(o indennità di trasfer- Tassabile
ti
che
eccedono
le
ta) senza giustiicativi 7.500 euro annue
di spesa
Escluso da tassazione se le spese sono
Rimborso analitico
documentate e soste(o a piè di lista) per
in occasione di
spese documentate. nute
effettuate
(vitto, alloggio, viaggio prestazioni
fuori
dal
territorio
coe trasporto)
munale di residenza o
dimora abituale.
Indennità chilometrica per l’utilizzo in
trasferta del proprio
mezzo di trasporto
Rientra tra le spese
documentate (quindi
escluse) se sostenute in occasione di
prestazioni effettuate
fuori dal territorio comunale e vanno quantiicate sulla base
delle tabelle Aci in relazione alla distanza
percorsa
Le spese si considerano documentate solo in presenza di una distinta analitica delle spese sostenute,
con allegati tutti i giustificativi di spesa necessari
per il rimborso (fatture, scontrini, ricevute fiscali).
Un’ultima accortezza va posta in relazione ai
compensi erogati ad associati o a componenti del
Consiglio direttivo.
Se la misura di tali compensi è eccessiva l’Agenzia delle entrate può ritenere presuntivamente
che tali compensi celino, in realtà, distribuzioni di
utili con conseguente decadenza dal regime fiscale di favore.
In particolare, tale presunzione scatta quando
la Asd eroga all’associato che presta la sua opera nell’ente compensi superiori del 20% rispetto
agli stipendi previsti per le medesime qualifiche
dai contratti collettivi di lavoro. Con riferimento ai
membri del consiglio direttivo la presunzione opera se i compensi annui sono superiori al compenso
massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa.
Trattamento fiscale delle somme percepite dalle Asd
Uno dei temi più attuali e controversi è sicuramente quello legato alle sponsorizzazioni a favore
delle Asd e al trattamento tributario riservato a
esse. Il problema principale, tuttavia, attiene alla
deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per tali contratti i quali, dal punto di vista delle Asd sono
semplicemente uno dei più importanti sistemi per
finanziare la propria attività sportiva.
Dunque le principali fonti di finanziamento delle
Asd sono rappresentate dalle somme percepite per
pubblicità e sponsorizzazioni. Alla base c’è un accordo: un soggetto esterno per avere notorietà pubblica
eroga denaro o beni in natura all’Asd che, a sua volta, si impegna a effettuare determinate prestazioni
(pubblicità o sponsorizzazione). È importante che
tali prestazioni siano adeguatamente documentate
nel senso che oltre al relativo contratto e alla fattura, occorre dimostrare la loro effettiva esistenza.
Queste erogazioni costituiscono per la Asd dei
corrispettivi, cioè rientrano nell’ambito delle attività commerciali e sono quindi soggette a tassazione
sulla base del regime fiscale scelto. In ogni caso devono essere sempre fatturate.
Tali corrispettivi e le raccolte fondi in generale,
a determinate condizioni, tuttavia, non concorrono
a formare il reddito della Asd. Ciò avviene quan-
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do l’ente ha optato per il regime agevolato previsto
dalla legge 398/1991 e i proventi sono percepiti nello svolgimento di un’attività commerciale connessa
allo scopo dell’associazione (cioè strutturalmente
funzionale alla manifestazione sportiva e resa in
concomitanza con il suo svolgimento).
In ogni caso i corrispettivi in questione non possono eccedere l’importo annuo massimo di 51.645,69
euro in non più di due eventi annui.
In caso di superamento dei limiti, le somme percepite costituiscono reddito solo per la parte eccedente
l’importo di 51.645,69 euro o quella conseguita oltre l’ambito dei due eventi all’anno.
Per il soggetto (impresa) che eroga le somme alla
Asd, queste sono considerate per un importo annuo
non superiore a 200 mila euro se i corrispettivi sono
essere destinati alla promozione dell’immagine o dei
prodotti dell’impresa e se l’Asd ha svolto, a fronte
del pagamento, una specifica attività di sponsorizzazione/pubblicità riscontrabile e adeguatamente
documentabile.
Oltre alle sponsorizzazioni le Asd possono reperire risorse mediante raccolte pubbliche di fondi in
occasione, per esempio, di celebrazioni particolari o ricorrenze.
I fondi raccolti non concorrono alla formazione
del reddito e non sono soggetti a Iva.
Sussistono, peraltro alcune condizioni fondamentali per fruire dell’esenzione.
• deve essere una raccolta pubblica (rivolta, quindi, alla generalità di soggetti);
• deve essere occasionale;
• deve essere organizzata in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze campagne di sensibilizzazione;
• qualora vengano scambiati i beni o servizi, questi devono essere di modico valore e finalizzato a
sovvenzionare l’Asd.
Come detto, per le Asd che hanno scelto il regime
agevolato della legge 398/91, esistono i due ulteriori
requisiti relativi al numero di eventi annui e all’importo massimo annuo.
Per fruire dell’esenzione, inoltre entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, deve essere redatto
un apposito rendiconto dal quale devono risultare,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito
della quale vengono realizzati questi proventi. Il
rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Tali documenti non devono essere trasmessi
all’Agenzia delle entrate, ma devono essere predisposti e conservati fino a quando non siano decaduti
i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli. Inoltre, i proventi derivanti dalle raccolte di
fondi, devono essere obbligatoriamente annotati nel
rendiconto annuale .
Una ulteriore fonte di finanziamento è costituita dal 5 per mille ossia dalla quota pari al cinque
per mille dell’Irpef - che i contribuenti possono
destinare, tra gli altri, alle Asd, indicando l’associazione beneficiaria nella propria dichiarazione
dei redditi.
Le associazioni sportive dilettantistiche possono
accedere al 5 per mille se nella loro organizzazione
è presente il settore giovanile e se sono affiliate a
una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione
sportiva riconosciuto dal Coni.
L’Asd deve svolgere, inoltre, una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di
almeno 18 anni;
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di almeno 60 anni;
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di
persone svantaggiate in ragione delle condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il contributo del 5 per mille dovrà essere impiegato per lo svolgimento dell’attività che ne dà diritto,
quindi non per attività diverse o spese di pubblicità per sensibilizzare sulla destinazione dello stesso
5 per mille.
Entro un anno da quando l’Asd riceve le somme,
deve redigere un rendiconto in cui illustrare come
le somme sono state impiegate. Se l’importo del
contributo è superiore a 20 mila euro il rendiconto
dovrà essere inviato, entro 30 giorni dalla scadenza
per la sua compilazione, alla Presidenza del consiglio dei ministri.
Un incentivo allo sviluppo delle attività delle
associazioni è costituito dalla possibilità per i contribuenti di detrarre il 19% delle spese sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive. Le spese devono riguardare ragazzi di
età compresa tra i 5 e i 18 anni.
L’ammontare massimo dell’importo detraibile
è pari a 210 euro pro capite e per usufruire della
detrazione è necessario che la spesa sia certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, da
ricevuta o da quietanza di pagamento rilasciata
dall’associazione.
Infine possono essere effettuate a favore della Asd
erogazioni liberali ossia donazioni di denaro e di beni mobili o immobili. Per incentivare questo mezzo
di finanziamento, le norme prevedono una detrazione pari al 19% delle somme donate alle Asd sia
ai fini Irpef che ai fini Ires.
Per avere diritto alla detrazione è necessario che
il versamento venga effettuato tramite banca, ufficio
postale, carta di debito, carta di credito o prepagata, assegni bancari e circolari e che l’erogazione sia
documentata con ricevuta rilasciata dall’Asd. L’importo massimo della donazione su cui è possibile
calcolare la detrazione del 19% per le persone fisiche è di 1.500 euro.
Verifiche e controlli
I controlli fiscali nei confronti delle Asd consistono sostanzialmente nel verificare la spettanza delle
agevolazioni attraverso l’analisi della effettiva applicazione delle condizioni previste. In particolare
i controlli sono rivolti a mettere in evidenza le realtà patologiche nelle quali non viene svolta alcuna
attività sportiva dilettantistica, ma configurano, a
tutti gli effetti, attività commerciali, con obiettivi
lucrativi e con la volontà fraudolenta di fruire delle
agevolazioni previste. I controlli sono altresì rivolti
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a contrastare le frodi fiscali da parte di altre realtà
imprenditoriali che fruttano le Asd e gli incentivi fiscali previsti per le varie forme di finanziamento.
In prima battuta i controlli vengono utilizzati
per verificare se l’Asd possiede i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali riservate a questa
categoria di enti.
Oltre agli organi dell’Amministrazione finanziaria che tipicamente svolgono attività di controllo
(Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, Agenzia
delle dogane), possono effettuare controlli di natura
fiscale e contributiva nei confronti delle Asd anche
altri enti, quali per esempio la Società italiana autori ed editori (Siae).
I controlli, di regola, vengono strutturati in due
categorie di documenti da analizzare: quelli riguardanti gli adempimenti contabili obbligatori e
facoltativi (libri, registri, scritture contabili, contratti) e quelli di natura extracontabile anche contenuta
su computer, hard-disk esterni,. Si tratta, a titolo
esemplificativo, dell’eventuale corrispondenza con
gli associati, della documentazione riguardante i
rapporti con gli istituti di credito e con altri soggetti che intrattengono rapporti di natura commerciale
o istituzionale con l’Asd.
I controlli potrebbero essere svolti soltanto sulla
base delle informazioni di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso, ma più frequentemente
si approfondiscono con l’analisi dei dati contenuti nei documenti contabili e attraverso il confronto
con quelli compresi nei documenti extracontabili e
il comportamento effettivamente tenuto. È quindi pressoché inevitabile che i controlli avvengano
tramite accessi nella sede dell’Asd. In ipotesi meno
frequenti il controllo avviene con attività interne
all’amministrazione finanziaria, quali, per esempio,
indagini finanziarie, invio di questionari o inviti al
contraddittorio.
Da un punto di vista formale una delle violazioni che vengono più spesso riscontrate è il mancato
conseguimento del riconoscimento ai fini sportivi da
parte del Coni, con iscrizione nel relativo registro.
Ciò comporta il disconoscimento dei regimi agevolativi adottati e, in caso di controlli fiscali, il recupero
a tassazione della differenza tra quanto è effettivamente dovuto e quanto era stato versato applicando
le agevolazioni fiscali non spettanti.
Ma al di là del requisito formale dell’iscrizione al
registro del Coni, per poter usufruire dei vantaggi
fiscali è necessario che l’Asd non svolga esclusivamente o prevalentemente attività con finalità
di lucro; l’attività di controllo è quindi indirizzata
principalmente a verificare l’attività effettivamente svolta dall’associazione.
Nel caso in cui dai controlli fiscali risulti che l’Asd,
pur essendo iscritta al registro del Coni, non svolga nessuna attività sportiva e/o i proventi percepiti
abbiano natura esclusivamente commerciale, l’Amministrazione effettuerà una segnalazione al Coni
e rileverà la necessità di recuperare le imposte relative ai proventi non dichiarati.
Il disconoscimento delle agevolazioni potrebbe
essere invocato dall’amministrazione finanziaria
anche per carenza dell’effettività del rapporto as-
sociativo. I controlli, in tali ipotesi, saranno tesi a
verificare la mancanza di forme di comunicazione
per informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali o
eventuali differenziazioni in ordine alle quote associative in funzione del diritto alla fruizione e/o al
godimento di beni e servizi diversi o, ancora, la presenza di categorie di associati privilegiati oppure
l’uso improprio dell’istituto della delega di voto per
limitare l’esercizio del diritto di voto.
Anche in questo caso non basta l’aspetto formale
della presenza nello Statuto delle clausole obbligatorie ma è necessario il rispetto, di fatto, delle
clausole stesse per poter usufruire delle agevolazioni. Le conseguenze del mancato rispetto delle
norme consistono nel recupero a tassazione delle
imposte non versate.
Ulteriore ipotesi di controlli è legata alla verifica
della presentazione del modello Eas. In presenza di
omessa, tardiva o infedele presentazione non sono
previste specifiche sanzioni ma in caso di controllo
potrà essere sancita la perdita delle agevolazioni,
con conseguente recupero a tassazione di quanto
non versato.
Un’ultima questione particolarmente delicata
attiene all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti
a favore di società, enti o Asd e dei versamenti da
questi effettuati, per importi superiori a 1.000 euro,
attraverso l’utilizzo di conti correnti bancari o postali intestati all’Asd. Il mancato rispetto di questa
norma determina la decadenza dalle agevolazioni
previste dalla legge 398/91 e una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
La differenza tra Asd e società sportiva dilettantistica
Come anticipato lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche può avvenire, oltre che nella
forma di associazione sportiva dilettantistica (Asd)
anche nella forma di società sportiva dilettantistica (Ssd).
Le Società Sportive Dilettantistiche che perseguono finalità non lucrative, costituite in forma di
società di capitali o di società cooperative, godono,
ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002, delle agevolazioni fiscali previste per le Associazioni sportive
dilettantistiche.
L’accesso a dette agevolazioni non modifica in ogni
caso la qualificazione tributaria delle società in questione, che mantengono, dal punto di vista fiscale,
la natura di enti commerciali.
Una società, per costituirsi come Ssd, deve obbligatoriamente versare il capitale minimo (art.
2463 e art. 2464, comma 4 cod. civ.) e redigere tramite atto pubblico (atto notarile) l’Atto costitutivo
e lo Statuto, seguendo le norme previste dal Coni.
In particolare:
• denominazione comprensiva della finalità sportiva e della ragione dilettantistica della società;
• obbligo di conformità alle norme e alle direttive
Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali e delle discipline
associate o dell’Ente di promozione sportiva cui
la società o associazione intende affiliarsi;
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• indicazione della sede legale;
• oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l’attività didattica;
• attribuzione della rappresentanza legale della società;
• assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta,
dei proventi derivanti dalle attività;
• obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario (secondo i criteri civilistici), con relative
modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
• modalità di scioglimento della società;
• obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.
È prevista la possibilità - per le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche - di
derogare rispetto ai vincoli legati alla democraticità della struttura e all’elettorato, trovando nei loro
confronti applicazione le rispettive disposizioni del
codice civile.
Per poter accedere al regime fiscale agevolato è infine necessario procedere, anche per le Ssd,
all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del Coni.
Riguardo alla tenuta dei libri e alle scritture contabili, le Ssd che si avvalgono delle disposizioni della
legge 398/2001, sono obbligate a tenere, oltre al registro Iva per la quantificazione dell’Iva da liquidare
ai sensi della legge 398/91, anche i libri e le scritture contabili previste dal codice civile.
Dunque molti sono gli aspetti comuni tra Asd e
Ssd: entrambe sono soggetti senza fini di lucro né
hanno la possibilità di distribuire utili. Sia la Asd
che la Ssd possono avvalersi del particolare regime dei compensi erogati, con totale esenzione da
imposte dirette o sostitutive sui redditi fino a €
7.500 e con applicazione della ritenuta per le somme superiori a detto limite (se iscritte allo specifico
registro gestito dal Coni). Inoltre a entrambi i soggetti è applicabile la fiscalità di favore di cui alla
legge 398/81, con determinazione forfettaria di Iva
e imposte dirette.
La differenza principale tra le due tipologie attiene al regime della responsabilità patrimoniale.
L’art. 38 del codice civile prevede che «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione». In sostanza, nelle Associazioni sportive
gli amministratori rispondono anche con il proprio
patrimonio nei confronti di crediti verso fornitori,
dipendenti, amministrazione finanziaria ecc. La Società sportiva dilettantistica, invece, deve avere un
capitale sociale – è di fatto una srl – ma è in sostanza una srl, dunque risponde solo nella misura dello
stesso. Ulteriore differenza a livello partecipativo
e la diversa configurazione del diritto di voto. Entrambi i soggetti devono avere uno statuto su base
democratica, per potersi avvalere delle agevolazioni. Tuttavia, nelle Asd vige il principio del «voto
capitario», mentre la Ssd, in quanto società di capitali, prevede la partecipazione dei soci in funzione
del oro apporto.
La Ssd prevede, peraltro, costi di gestione maggiori di una Asd, perché a fronte di un semplice
rendiconto e una fiscalità molto semplice, la società ha un bilancio da depositare e adempimenti
civilistici e fiscali onerosi. Alcune attività, peraltro,
risultano di più difficile svolgimento; è il caso della
somministrazione di bevande e alimenti che, a differenza della Asd, può essere effettuata dalle Ssd
solo se in possesso dei requisiti richiesti per l’apertura di un pubblico esercizio. Inoltre la Ssd non ha
la possibilità di accedere al 5 per 1.000.
In definitiva la scelta va ponderata in relazione
alla specifica attività da svolgere. L’aspetto dimensionali appare particolarmente importante: una
struttura frequentata da migliaia di persone, con
attrezzature di rilievo, un numero di Soci che non
permette una corretta gestione della vita sociale, deve orientarsi verso la Ssd. Anche la rilevanza
della responsabilità limitata è un fattore non trascurabile.
Fallimento e procedure concorsuali delle Asd
Quando l’ente sportivo dilettantistico (sia esso
Asd o, a maggior ragione, Ssd) svolge anche attività commerciale, è ben possibile che lo stesso arrivi
a superare i limiti di fallibilità previsti dall’articolo
1 della legge fallimentare. Ciò significa, in sostanza,
che al pari di qualsiasi altro soggetto imprenditoriale, anche il connubio istaurato per lo svolgimento di
attività sportiva può essere soggetto alle procedure
concorsuali laddove, appunto, acquisisca i requisiti
dimensionali previsti.
Peraltro, se ciò non avviene, è ben possibile immaginare la possibilità di accedere ai moderni istituti
introdotti dal regime della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012 e successive modifiche).
In tale ultima ipotesi, peraltro, le varie forme di
strumenti (accordo con i creditori o liquidazione del
patrimonio) potrebbero meglio conciliarsi con le variegate realtà sportive dilettantistiche.
Nella giurisprudenza una delle prime pronunce
relative al fallimento di un ente sportivo dilettantistico è rappresentata dalla sentenza n. 16 dell'11
febbraio 2015 emessa dal Tribunale di Genova
Sez. Fallimentare, a seguito dell’istanza autonoma di fallimento richiesta da una Società sportiva
dilettantistica a responsabilità limitata caduta in
un irreversibile stato di insolvenza derivante dalle
consistenti perdite e dalla considerevole riduzione dei ricavi.
Il fallimento della Ssd, nel caso di specie, è stato
dichiarato anche richiamandosi al consolidato orientamento della Cassazione sul punto (Cass. Civ. Sez.
I n. 8374/00), riconoscono la qualifica di imprenditore commerciale e la conseguente assoggettabilità
alla procedura concorsuale in capo a ogni soggetto
che, sostanzialmente, svolga in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale.
La decisione prosegue ricordando un principio
della Suprema Corte (C. Cass. Sez. I, 24/3/2014, n.
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI
6835) secondo il quale: «Lo scopo di lucro (c.d. lucro
soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale,
essendo individuabile l’attività di impresa tutte
le volte in cui sussista una obiettiva economicità
dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)».
Appurato quindi che gli enti sportivi dilettantistici
possono essere soggetti alle procedure concorsuali,
resta da analizzare l’impatto che tali situazioni
potrebbero avere non solo sull’ente medesimo ma
anche sui soggetti che partecipano e amministrano lo stesso.
Con riferimento alle società sportive dilettantistiche, dopo un primo filone dottrinale volto a ritenere
le stesse prive della responsabilità limitata, con conseguente estensione all’eventuale fallimento anche
dei soci, sembra ormai consolidato un orientamento
giurisprudenziale che ritiene le Ssd, a tutti gli effetti, società riconducibili al libro quinto del codice
civile e, pertanto, come tali, soggetti dotati di auto-
nomia patrimoniale perfetta. Ciò mette al riparo i
soggetti che partecipano a tali società.
Più delicata è la questione nel caso in cui ci si trovi
di fronte a una Asd insolvente. Soprattutto laddove
l’associazione sportiva sia costituita senza personalità giuridica, ai sensi degli artt. 36 e segg. cod. civ.
Va quindi approfondito se l’eventuale declaratoria di fallimento si estende, in analogia con quanto
accade per le società di presone, anche ai singoli soci illimitatamente responsabili.
Anche qui dopo alcuni interventi giurisprudenziali
volti a estendere la declaratoria di fallimento anche
ai singoli soci «amministratori», paragonati ai soci
delle società di persone illimitatamente responsabili,
successive pronunce hanno scongiurato tale deriva,
portato a limitare la procedura solo all’associazione
senza estenderla agli associati. Ciò perché, a differenza
delle società di persone, nelle associazioni non riconosciute, pur in assenza di autonomia patrimoniale
perfetta, esiste comunque un patrimonio della associazione distinto da quello dei singoli associati.
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Lunedì 19 Dicembre 2016
Lavoro
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Il settimanale delle
Opportunità professionali
SCELTI & PRESCELTI
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Umana seleziona
100 figure sanitarie
Il settore delle vendite dirette non conosce crisi
E rilancia con oltre 21 mila opportunità di occupazione
L’Area Specialistica Sanità di
Umana ha avviato un progetto di
recruitment su tutto il territorio
nazionale rivolto a selezionare
figure professionali di area
d’ambito da impiegare in strutture
pubbliche e private. L’obiettivo è il
reclutamento su vasta scala di una
prima tranche di oltre 100
operatori da inserire fin da subito
in strutture presenti prevalentemente nel Nordest e in area
emiliana. Ai candidati, per ogni
mansione ricercata, si richiede
attestato di qualifica professionale
riconosciuto ed esperienza nella
mansione richiesta. Fra i profili
ricercati fisioterapisti, igienisti
dentali, oss, infermieri, segretarie e
amministrativi con esperienze in
studi medici.
Impacchettatori
cercansi a Natale
Addetti alle vendite, animatori,
babbi natale o impacchettatori di
regali sono solo alcuni esempi
delle possibilità che il Natale
porta con sé. Ma non solo: tra i
lavori più ricercati compaiono
anche esperti in ambito eventi,
intrattenimento, moda e istruttori
fitness. Gli italiani però, secondo
quanto rilevato da Jobrapido, non
si accontentano più di questa
opportunità «stagionale»: solo il
13%, infatti, vorrebbe un impiego
part time da svolgere nei weekend
o nel tempo libero, mentre la netta
maggioranza (75%) sogna una
professione full-time che possa
essere mantenuta anche dopo le
festività.
Il Piemonte finanzia
start-up innovative
Supplemento a cura
di FRANCA FLORIS
[email protected]
porta
SU
Stefano Bonaccini. L’Emilia Romagna vara il reddito
di cittadinanza: 400 euro al
mese per un anno per sostenere le persone senza lavoro o
in difficoltà economica
Luca Zaia. Vietato lavorare
nei festivi, secondo il governatore veneto, che si fa promotore di una campagna diretta a
ridurre le aperture domenicali
degli esercizi commerciali
Ù
GI
La regione Piemonte sostiene le
start-up innovative attraverso il
bando Sovvenzione Globale
2015-16 «Servizi di sostegno alle
start-up innovative, spin-off della
ricerca pubblica». L’obiettivo del
finanziamento è supportare la
nascita di start-up e spin-off della
ricerca pubblica favorendo
l’avviamento di nuove realtà
imprenditoriali innovative.
Beneficiari della misura sono gli
aspiranti imprenditori o team di
imprenditori composti da ricercatori, giovani fino ai 40 anni di età
o da disoccupati e inoccupati. Il
bando prevede la concessione di un
contributo finanziario di euro 4
mila per le start-up innovative a
copertura delle spese relative alla
nascita dell’impresa e alle prime
fasi di attività e di 5 mila euro per
le neo imprese che realizzano un
progetto di innovazione sociale.
Ilèlavoro
alla
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L’ I N C H I E S T A
Lunedì 19 Dicembre 2016
Ecco tutte le posizioni disponibili nelle aziende associate ad Avedisco e a Univendita
Il porta a porta scansa la crisi
e rilancia con 21 mila occasioni
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DI
SIMONA D’ALESSIO
a vendita «porta a
porta» si prende (pure
quest’anno) la sua
rivincita, in un panorama economico e occupazionale incerto, in cui la
(vera) ripresa appare lontana: lo testimoniano le cifre
dell’associazione di categoria
Avedisco, secondo cui, «da
gennaio a settembre, sono
quasi 199.500» gli addetti
in servizio, mentre nel terzo trimestre del 2016 sono
«oltre 128 mila» le persone
attive nelle imprese che fanno parte di Univendita. Le
somme, raffrontate con quelle dell’annualità precedente,
restituiscono l’immagine di
un comparto produttivo che
progredisce, giacché Avedisco segnala che «il valore
occupazione è in crescita
del 15%» e Univendita vede
la percentuale salire del
«4,2%». E le opportunità di
impiego nelle diverse azien-
L
de che forniscono prodotti
consegnati direttamente a
casa, come illustrato dalle
tabelle nelle pagine, continuano a profilarsi nel 2017
che sta per iniziare.
A valide occasioni lavorative corrisponde un altrettanto consistente fatturato delle realtà imprenditoriali del
settore: nei primi nove mesi
dell’anno in corso, infatti, le
imprese associate Univendita «hanno registrato un fatturato di un miliardo e 146
milioni di euro», con un salto
in avanti «dell’1,8% rispetto
allo stesso periodo» del 2015.
E, alla fi ne di dicembre, si
prevede di staccare il traguardo degli oltre «1,6 miliardi». Nei primi tre trimestri del 2016, le 37 aziende
di Avedisco, dal canto loro,
«hanno registrato un fatturato di oltre 486 milioni»,
con un’escalation di «quasi
il 16%» su base annua.
Sembra, oramai, evidente,
commenta a IOLavoro il pre-
sidente di Avedisco, Giovanni Paolino, che la vendita
diretta «non è soltanto una
sorta di ammortizzatore sociale», bensì «una grandissima opportunità per giovani,
e meno giovani. I motivi di
questo successo sono numerosi: innanzitutto, si tratta
di un impiego che permette
di gestire in tutta autonomia
tempi e luoghi di lavoro», elementi fondamentali per «le
donne con famiglia, o per chi
è alla ricerca di un secondo
impiego» per arrotondare le
proprie entrate. Da non sottovalutare, poi, prosegue, la
«dinamicità» del comparto
che «permette di entrare in
contatto con numerose persone e di ricevere la fiducia
di consumatori, instaurando
rapporti duraturi», nonché la
possibilità per «i nostri incaricati di raggiungere importanti gratificazioni lavorative, grazie al loro impegno e a
una formazione continua».
Ma quali sono le aree pro-
duttive che hanno goduto di
un incremento? Paolino riferisce che «la crescita maggiore nei primi nove mesi di
quest’anno è quella del settore alimentare-nutrizionale,
con un fatturato di oltre
370 milioni e un aumento di
quasi 20 punti percentuali
rispetto al 2015». Positiva, a
seguire, la performance del
tessile con un ampliamento
di «quasi il 9% per un totale di 15 milioni», poi l’area
produttiva riconducibile alla
casa e beni durevoli (+8%),
mentre il fronte della cosmesi e degli accessori di moda
«raggiunge i 40 milioni di
fatturato, crescendo di oltre
3 punti percentuali».
A giudizio del presidente
di Univendita Ciro Sinatra è «il fattore umano» la
«chiave del successo» della
vendita diretta, modalità,
spiega, nuova e antica insieme, visto che «si rinnova
continuamente negli strumenti e negli aspetti acces-
sori, per stare al passo con le
dinamiche di mercato e con il
progresso tecnologico», però
«la sua essenza più profonda
rimane immutata», perché
costituita dagli addetti, personale «profondamente motivato e capace di instaurare
una relazione di qualità col
cliente», tenuto a rispettare
«un codice etico ed una carta
dei valori molto rigorosi che
abbiamo adottato», iniziative che «ci fanno guadagnare
la fiducia sia dei venditori,
sia dei clienti». Il «porta a
porta», va avanti, si rivela «attrattivo per categorie
molto trasversali di persone»
e «apre le porte ai giovani,
anche alla prima prova nel
mondo del lavoro, così come
agli over 50», soggetti che,
spesso, per varie contingenze si ritrovano esclusi dal
mercato. E che, al contrario,
«nel nostro settore scoprono
la valorizzazione della propria esperienza», conclude
Sinatra.
Le opportunità di lavoro nelle aziende associate Avedisco
Azienda
4life Research Italy
Agel Italy
Agenzia Formativa
Dante Alighieri
Amway Italia
Eismann
Evergreen Life
Products
Forever Living
Products Italy
Gioel
Gnld International
Figure ricercate
Area
geografica
40 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
100 Incaricati alle vendita
Tutta Italia
35 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
Posizioni per Incaricati alle vendite in aggiornamento con
Tutta Italia
molteplici opportunità
100 Incaricati alle vendite
20 Commerciali con mansione di selezione, formazione e addestramento sul campo di venditori a domicilio
Molteplici posizioni per incaricati alle vendite su tutto il territorio nazionale
Nord
e Centro
Italia
1.200 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
120 Specialisti alle vendite
20 Coordinatori di zona
Tutta Italia
Incaricati alle vendite
Tutta Italia
Grenzor Technologies 10 Incaricati alle vendite per regione
Guy Demarle Italia
Herbalife Italia
250 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
Tutta Italia
Tutta Italia
Posizioni per incaricati alle vendite in aggiornamento con
Tutta Italia
molteplici opportunità
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Tel. 0322.243689
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Lunedì 19 Dicembre 2016
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Le opportunità di lavoro nelle aziende associate Avedisco
Azienda
Figure ricercate
Area
geografica
50 Consulenti alle vendite
Tutta Italia
House To House
350 Incaricati alle vendite
25 Capi Gruppo/Managers per area in esclusiva
Tutta Italia
Imperiale World
Services
35 Incaricati alle vendite
4 Responsabili di zona
Tutta Italia
215 Consulenti
Tutta Italia
Holiday Dream
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Irinox
Iwm Trattamento
Acque
30 Incaricati alle vendite interni più ulteriori posizioni di incariTutta Italia
cati alle vendite esterni autonomi, in aggiornamento
La Valigia Rossa
100 Incaricati alle vendite
Life Plus Italia
Tutta Italia
Posizioni per incaricati alle vendite in aggiornamento con
Tutta Italia
molteplici opportunità
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Tel. 045/8403738
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Tel. 0422.774995
www.housetohouse.eu
[email protected]
Tel. 045 6767021
[email protected]
Tel. 0438.584223
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Roberto Legrenzi
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[email protected]
Luca Tenan
Tel. 049.9903466
Linea Di Fiorano
Wellness Research
- Finlinea
60 Incaricati alle vendite
20 Responsabili gruppo
12 Responsabili zona
Tutta Italia
Linea Tielle
30 Incaricati alle vendite
4 Capi area
Tutto il Nord
3.000 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
Tel. 02.89629701
Meni Industria
1.000 Incaricati alle vendite
- Zepter International
Tutta Italia
http://it.zepter.com/it_IT/?m=610
Tel. 02.66093214/534
[email protected]
N. verde 800 511730
Lr Health & Beauty
Montini
20 Incaricati alle vendite
2 Area manager
Tutta Italia
Nht Global Europe
175 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
Nwg
35 Incaricati alle vendite
Partylite
Pm-International
Italia
Star Dust Italia
150 Incaricati alle vendite
1 Sales Development Coordinator
450 Incaricati alle vendite
5 Concessionari in esclusiva franchising
200 Incaricati alle vendite
Synergy Worldwide
Italy
50 Incaricati alle vendite
Tapparello & Group
30 Incaricati alle vendite
3 Coordinatori di zona
The Juice Plus+®
Company
50 Incaricati alle vendite
(Franchise partner)
Vivigas
30 Incaricati alle vendite
Wool Service
50 Incaricati alle vendite
5 Capi area
Candidati partners in franchising
XANGO ITALY
50 Incaricati alle vendite
XENIA
50 Incaricati alle vendite
YANBAL ITALIA
60 Incaricati alle vendite
Totale opportunità
8.246 posizioni
[email protected]
Uficio Relazioni con i distributori
n. verde 800.577122
Tel. 0574/815338
Tutta Italia
[email protected]
Tel. 02.36009747
Tutta Italia
www.partylite.it
Tel.0362.1791040
Tutta Italia
www.pm-international.it
[email protected]
Mark Bohannon
Tel. 06 2253275
Tutta Italia
[email protected]
http://www.synergyworldwide.com/
Tutta Italia
it-iy
S o l o N o r d Tel. 0424 473070
Italia
www.tapparelloegroup.it
Franchise Support
Tel.06.45200152
Tutta Italia
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Piemonte,
http://www.vivigas.it/Chi-siamo/LavoLombardia,
ra-con-noi/
Veneto, La [email protected]
zio, Umbria
Per il Triveneto Incaricati
e Capi area Luca Fornasier
diretti. Per il Tel. 0422.911221
resto d’Italia [email protected]
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Tutta Italia
Tel. 02.49461015
N. verde 800.873689
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Tutta Italia
Alessia Mazzoleni
Tel. 035.19965148
Yanbal Italia
Centro -Nord
Tel. 02.39669308
Italia
www.yanbal.com
continua a pagina 46
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SCENARI
Lunedì 19 Dicembre 2016
RICERCA UNIVERSITY TO BUSINESS
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Le competenze digitali non entrano in azienda
Le competenze digitali non entrano in
azienda. Appena il 20% degli human
resources manager ha realizzato una
mappa delle competenze digitali/imprenditoriali dei dipendenti e appena
un terzo ha costruito un piano formativo ad hoc per lo sviluppo di queste
competenze. Se si guarda invece al
mondo degli studenti universitari e
al grado di preparazione digitale a
corredo della propria formazione specifica, colpisce il dato che solo il 15%
ha sviluppato queste competenze in
università, per il 60% la prima fonte
di apprendimento è la rete, attraverso
YouTube, blog, siti web. In ogni caso,
la stragrande maggioranza (53%) è
ferma a una conoscenza da semplice
utilizzatore di internet e social media.
A fotografare il livello di consapevolezza degli studenti universitari e
dei responsabili del personale nelle
aziende sulla utilità di una formazio-
ne in ambito digitale è la ricerca «Il
Futuro è oggi: sei pronto?», realizzata
da University 2 Business, la società
del gruppo Digital360 che punta a
promuovere la cultura del digitale e
dell’innovazione.
In sintesi può concludersi che c’è la
consapevolezza diffusa che l’innovazione digitale è una leva di cambiamento sociale ed economico; ma
manca la pianificazione in concreto
dei passi necessari per «impadronirsi» di questa leva, a iniziare da una
formazione orientata.
Piuttosto, avvisa una seconda ricerca
dell’Osservatorio Enterprise Application Governance del Politecnico di
Milano, il 75% delle medie e grandi
imprese italiane sta modificando il
proprio modello di gestione dell’informatica aziendale, andando a far
evolvere la propria Direzione IT. Fra
queste, il 29% sta rivedendo il model-
lo organizzativo della Direzione IT, il
40% introducendo nuovi processi e
strumenti, il 36% modificando le modalità di relazione con il business e il
22% inserendo nuove figure e competenze. Solo un’azienda su quattro
è ancora immobile e non sta facendo
nulla per adeguare la propria struttura IT alla trasformazione digitale
in corso.
Il 66% degli HR Manager evidenzia
un impatto della trasformazione digitale sulla propria azienda nei prossimi 3 anni ben superiore a quello che
si è verificato nell’ultimo triennio. In
questa transizione, il 91% si attende
un incremento del contributo al cambiamento da parte della funzione HR.
Per gestire la trasformazione digitale,
è necessario avere in azienda competenze adeguate o attrarle dall’esterno.
Nella ricerca di nuovi profili senior
con 3/5 anni di esperienza lavorati-
va, le competenze digitali sono così
fondamentali o molto importanti per
l’81% degli HR manager. È fondamentale però anche mappare il livello di
diffusione delle competenze digitali e
imprenditoriali fra i dipendenti e su
questo aspetto la situazione appare
critica: solo il 20% degli HR Manager
ha realizzato una mappa delle competenze digitali/imprenditoriali per i
ruoli manageriali (la percentuale sale
leggermente nel caso di neolaureati,
23%, e per i ruoli specialistici digitali,
34%). Anche sulla formazione emerge un notevole ritardo. Escludendo i
ruoli specialistici digitali, poco più del
30% dei Manager HR ha già realizzato un piano formativo ad hoc. Il resto
del campione ha «pensato» di inserire nel piano formativo azioni per le
competenze digitali o non ha alcuna
azione specifica.
Claudia Morelli
Le opportunità di lavoro nelle aziende associate Univendita
Azienda e settore
merceologico
AMC Italia
Avon Cosmetics
bofrost* Italia
CartOrange
Conte Ottavio
Piccolomini
Dalmesse Italia
Fi.Ma.Stars
Jafra Cosmetics
Lux Italia
Nuove Idee
Tupperware Italia
UNIQUEpels
Vorwerk Contempora
Vorwerk Folletto
Witt Italia
Totale opportunità
Figure ricercate
Area
geografica
1.500 Incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno
Tutta Italia
2.000 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
Contatti
N. verde 800.011.046
Tel. 02.575481
Fax 02.8253293
[email protected]
N. verde 800.824.013
www.avon.it
[email protected]
70 Operatori di vendita, che si occuperanno della vendita dei
prodotti a catalogo al domicilio dei clienti
Tutta Italia
120 Promoter, che si occuperanno di promuovere prodotto e
servizio presso potenziali clienti
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150 Consulenti per Viaggiare® part-time e a tempo pieno
Tel. 02.58321772 (int. 1)
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Lombardia,
100 Operatori di vendita, che si occuperanno della vendita dei
Tel. 02.58018575
Emilia-Romaprodotti a catalogo al domicilio dei clienti
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gna, Liguria,
Toscana
900 Incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno
Tel. 0823.513028
80 Capogruppo
Tutta Italia
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30 Responsabili di zona
[email protected]
Tel. 0332.890221
600 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
www.imastars.it
40 Capogruppo
[email protected]
N. verde 800.661.333
1.000 Consulenti di bellezza
Tutta Italia
Tel. 0331.859757
30 Capogruppo e agenti
[email protected]
N. verde 800.277.540
110 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
www.lux-italia.com
15 Agenti territoriali
[email protected]
50 Incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno
Tel. 035.592843
Tutta Italia
5 Responsabili di zona
[email protected]
1.600 Dimostratrici
N. verde 800.821.053
Tutta Italia
200 Capogruppo
Tel. 02.722271
N. verde 800.960.313
500 Incaricati alle vendite
Tel. 0461.530000
70 Team leader
Tutta Italia
www.uniquealtacosmesi.com
20 Area manager
[email protected]
2.400 Incaricati alle vendite
N. verde 800.841.811
Tutta Italia
100 Team leader
www.contempora.it
N. verde 800.014.457
980 Incaricati alle vendite
Tutta Italia
www.folletto.it
N. verde 800.231.439
800 Incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno
Tutta Italia
www.witt.it
50 Responsabili di zona
[email protected]
13.520 posizioni
098105098108105111103114
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FORMAZIONE
Lunedì 19 Dicembre
Dicembr 2016
47
Da gennaio il corso online Maam U apre ai papà Doppia laurea a Tor Vergata
La maternità paga Economia, l’asse
Soft skills potenziate nel congedo
Pagina a cura
FILIPPO GROSSI
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l master Maam U, il primo percorso digitale al
mondo che valorizza la
maternità per allenare
competenze soft assai preziose in qualsiasi
ruolo professionale, da gennaio apre
le porte anche ai
papà. Sviluppato
su richiesta delle
aziende, ma anche per cogliere
un cambiamento
già in atto, maam
(acronimo che sta
per: maternity as
a master) consentirà ai neo padri di
allenare le proprie
competenze quando nasce un figlio, anche se
non sono in congedo di paternità. A partire dalla vita
di tutti i giorni, attraverso
pensieri, esercizi e riflessioni, i papà potranno imparare a riconoscere e allenare le
competenze relazionali, organizzative e creative che la
I
ricerca maam ha dimostrato
essere le più attive dopo la
nascita di un figlio: ascolto,
comunicazione, intelligenza
emotiva, creazione di alleanze, giudizio e presa di decisione, gestione del tempo e
delle priorità, delega e col-
laborazione, gestione della
complessità, creatività, apprendimento attivo e agilità intellettuale, complex
problem solving, visione e
gestione del cambiamento,
networking. Studi scientifi ci hanno dimostrato che i
papà che si prendono cura
attivamente dei figli sviluppano le stesse competenze
delle mamme. Le attività
di cura provocano nei padri reazioni neurochimiche
simili a quelle materne, in
particolare, la produzione di
ossitocina - che nelle madri
viene stimolata dal
contatto affettuoso,
mentre nei padri è
attivata dal gioco - e
l’abbassamento del
livello di testosterone e di conseguenza
della loro aggressività. A tal proposito, in
Italia, secondo l’Istat,
le famiglie in cui solo
la donna lavora sono
in crescita. Nel 2008
erano 1,7 milioni
(cioè il 9,6% del totale), sono diventate
2,4 milioni nel 2014 (12,9%).
L’occupazione maschile è calata del 6,3% (875 mila lavoratori persi) mentre quella femminile è salita dello
0,7% (64 mila lavoratrici in
più). Il numero dei padri che
stanno a casa per prendersi
cura dei figli cresce.
è Roma-Göteborg
na doppia laurea
magistrale in Economia tra Roma e la
Svezia. È frutto del
recente accordo tra l’università Tor Vergata di Roma e
l’università di Göteborg: un
doppio titolo di studio per un
periodo biennale da svolgersi il primo anno a Roma e
il secondo in Svezia. Obiettivo delle due università è
permettere agli studenti di realizzare
una preziosa attività
di scambio (con un
doppio titolo internazionale) al fi ne di
diventare economisti presso istituzioni
nazionali e internazionali, lavorare per
società di consulenza
internazionali o proseguire con un dottorato
di ricerca. In particolare, il
corso di laurea magistrale in
Economics (master in science of economics) di Tor Vergata è erogato interamente
in lingua inglese e include
insegnamenti avanzati di
microeconomia, macroecono-
U
mia, statistica, probabilità,
metodi matematici ed econometrici, economia del diritto,
economia del lavoro ed economia pubblica. Oltre a ciò,
sono presenti numerosi corsi opzionali, improntati per
lo più a dare basi per una
carriera di economisti a livello internazionale. Quello
con l’università di Göteborg
va, perciò, a inserirsi tra i
circa 500 accordi bilaterali
e di cooperazione culturale
e scientifi ca dell’ateneo romano impegnato nella promozione della dimensione
internazionale degli studi e
della ricerca. Per saperne di
più, occorre consultare il sito
web: www.uniroma2.it.
CORSI & MASTER
C’è tempo fino al 12 gennaio per
iscriversi al master in Media and
entertainment management organizzato da Ied a Roma. Il master,
che si svolgerà dal 26 gennaio 2017
al 26 gennaio 2018, mira
a formare figure professionali che possano operare
efficientemente e a livello
internazionale nel settore
media & entertainment:
film, tv, trans media, videogiochi, editoria, comunicazione, musica, aziende
web-based, parchi tematici e musei. Il corso prevede
numerosi incontri con professionisti del settore tra
cui i manager di Cinecittà
World, creativi della Saatchi & Saatchi ed esperti di Ariadne Capital.
I futuri manager dell’industria dei
Media & Entertainment, dell’imprenditoria e delle start up, grazie
al know-how e agli strumenti di
business acquisiti si impongono come manager in diversi settori, dove
sono richieste creatività a capacità
manageriali. Al termine del percorso
di studio, i partecipanti potranno
lavorare come manager nei dipartimenti di produzione, marketing e
comunicazione, strategia e finanza,
business affairs e rapporti istituzionali. Infine, come Imprenditori
o startupper, possono sviluppare e
gestire la propria azienda, sia con un
modello business to consumer (B2C)
che business to business (B2B). Per
iscriversi e per avere maggiori informazioni, occorre consultare il sito
web: www.ied.it/roma.
Entro il 10 gennaio è possibile
iscriversi al master in Management
della comunicazione sociale, politica
e istituzionale organizzato da Iulm a
Milano. Il master, che si terrà dal 19
gennaio al 20 dicembre 2017, intende
formare professionisti della comunicazione pubblica internazionale.
In particolare, il master
prevede tre
verticalizzazioni sui temi
della comunicazione politica, sociale e
istituzionale
e offre gli strumenti tecnici
e culturali
necessari per
operare nel
contesto delle professioni legate ai
media tradizionali e new media. Il
corso forma professionisti capaci
p
di interpretare al meglio
lio le
esigenze politico-culturali
rali
e comunicative del merrcato dei media e della
comunicazione per la
politica e le istituzioni.
Nello specifico, il master offre sbocchi nella
consulenza in agenzie
di comunicazione, nella
dirigenza di pubbliche
amministrazioni, associazioni di settore, ong, neegli ambiti della consulenza
nza
politica e nei settori di imprese
mprese
rivolti alla socialità. Esso ha inoltre
il plus di coinvolgere una faculty
di oltre 80 docenti provenienti da
diverse esperienze universitarie, istituzionali, associative, di consulenza
e d’impresa del panorama nazionale
e internazionale. Per iscriversi e per
avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.iulm.it.
Fino al 17 gennaio è possibile
iscriversi al master in International
human resource management organizzato dall’università Cattolica di
Milano. Il master, che si terrà dall’1
febbraio 2017 al 20 gennaio 2018,
intende promuovere lo sviluppo delle
competenze professionali necessarie
per operare in ambienti internazionali complessi in qualità di
esperti di gestione delle risorse umane, di organizzazione e
di comunicazione aziendale.
I processi di allineamento tra
le persone e le organizzazioni
richiedono, infatti, professionisti di gestione delle risorse
umane con profili di competenze composite e articolate,
in cui differenti approcci
disciplinari si coniugano e
si fondono.
L’acquif
sizione
sizion di tali
professionalità
non
pro
può
pu che derivare
da
d un contesto
formativo che
enfatizza la
comprensione
e l’utilizzo di
competenze e
tecniche specifiche unitamente
alla
a possibilità di
confrontarsi
diretco
tamente
con la realtà
tam
operativa
dell’impresa
operati
e i tratti multiculturali di coloro che vi operano. La focalizzazione
sulla professione suggerisce, infine,
di proporre un’iniziativa intensiva
propria dei percorsi master, che
possa costituire un punto di incontro
fra aziende e laureati fortemente
motivati ad accostarsi all’area delle
risorse umane in contesti globali.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
www.unicatt.it.
C’è tempo fino al 30 gennaio 2017
per iscriversi al master in Bilancio
e amministrazione aziendale organizzato dall’università degli studi di
Pisa. Scopo del corso, che si terrà dal
24 febbraio 2017 al
23 febbraio 2018, è
quello di
offrire un
percorso
di formazione e
approfond i m e n t o,
con alto
livello di
qualificazione, nelle diverse aree dell’amministrazione (contabilità generale,
bilancio, operazioni straordinarie) e
del controllo di gestione (analisi di
bilancio, per indici e flussi). Il corso,
strutturato con programma parttime, è particolarmente adatto per
i giovani laureati che abbiano già
intrapreso un percorso lavorativoprofessionale e che desiderino acquisire un’adeguata qualificazione
sulle tematiche inerenti il bilancio,
il controllo di gestione e la tecnica
professionale, senza interrompere
l’attività di lavoro. È, infine, prevista una parte applicativa consiste
nell’elaborazione di un project work
individuale volto ad applicare le
conoscenze e le competenze professionali acquisite. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni,
consultare il sito internet: www.
unipi.it.
098105098108105111103114
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48
AZIENDE
Lunedì 19 Dicembre 2016
Le igure ricercate da The Market vanno dalle vendite alla contabilità
Nell’outlet si trova posto
Nel mall di San Marino 400 opportunità
Pagina a cura
LAURA ROTA
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it
DI
he Market San Marino Outlet Experience, shopping mall che
aprirà i battenti a San
Marino nel primo semestre del
2018, creerà 400
posti di lavoro
a pieno regime.
Delle figure ricercate la maggior
parte sarà personale di vendita.
Le altre saranno
addetti alle pulizie, magazzinieri,
responsabili, vigilanti, impiegati.
La costruzione,
l’operatività quotidiana del centro e l’indotto
creeranno centinaia di nuovi
posti di lavoro qualificato. La
domanda di nuove professionalità nascerà in settori
diversi: dai servizi retail al
marketing, dalla logistica
all’ospitalità, dalla ristorazione ai servizi web, dall’edilizia
al supporto legale, dalla con-
T
tabilità alla comunicazione.
Per la realizzazione dell’outlet è stato previsto un investimento di circa 110 milioni
di euro promosso da Borletti
group con gli advisor di Dea
real estate. Sull’area si svi-
lupperà un’architettura moderna ma rispettosa del contesto di San Marino: forme,
materiali e colori riprendono
quelli caratteristici del centro
storico della capitale. Rispettosa anche dell’ambiente:
progettazione e costruzione
sono previste in accordo con
la certificazione internaziona-
le BREEAM. Si tratta di un
progetto rivolto a un pubblico
nazionale ed internazionale,
destinato a diventare un polo
di attrazione turistica su un
bacino di utenza calcolato in
9 milioni tra residenti e visitatori, con una
media di due
milioni di nuovi
visitatori all’anno. Al suo interno ospiterà 120
negozi di brand
internazionali
di abbigliamento, accessori di
fascia medio
- alta, nonché
food e ristoranti, su una superficie commerciale complessiva
di 25 mila metri quadrati.
La prima parte dei lavori
appena iniziati si concluderà a metà del 2018, quando
sarà inaugurato lo shopping
center. A questa, seguiranno
altri otto mesi per il completamento della struttura, che
sarà a pieno regime all’inizio
del 2019.
«Puntiamo», spiega Luca
de Ambrosis Ortigara di Dea
real estate, «oltre che sui
visitatori locali, soprattutto
sull’incoming di turisti italiani e stranieri, in particolare dell’est Europa, che già
visitano l’area della costiera
adriatica e trascorrono le vacanze. San Marino già oggi
muove un fl usso di turisti
pari a 2 milioni di persone
che visitano l’area. Crediamo molto in questo progetto
perché è rimasto uno degli
ultimi bacini interessanti in
Italia a non essere coperto
da outlet e, anzi, il fatto che
si stiano avvicendando dei
progetti in questa zona che
vanno a prendere il posto di
vecchie strutture commerciali conferma l’importanza
strategica dell’area».
Gli interessati possono
presentare la propria candidatura visitando il sito
http://www.themarket.sm/ e
compilando l’apposito form
online disponibile nella sezione Contattaci, selezionando la voce Opportunità
di lavoro.
Per le consegne natalizie
Gls inserisce 1.800 addetti
Conad rafforza lo staff
per l’estate toscana
Durante il periodo natalizio, visto il grande incremento dei volumi di spedizioni, Gls in Italia amplia il
proprio staff per far fronte alle esigenze dei clienti dei
suoi servizi di consegna espresso. Per Natale 2016 (che
si protrarrà anche nel periodo successivo) l’azienda
inserirà temporaneamente circa 1.800 nuove figure,
tra cui autisti per ritiro e consegna, autisti dei mezzi di
linea, addetti nei magazzini dei centri di smistamento,
persone che lavorano a magazzino nelle sedi e per gli
uffici. «Per Gls», sottolinea Klaus Schädle, managing
Conad seleziona personale stagionale per la copertura di 200 posti di lavoro in Toscana nel periodo estivo 2017 al fine di far fronte ai picchi di
lavoro previsti durante la stagione estiva e all’aumento del flusso turistico. Si tratta di un’interessante opportunità per chi cerca un impiego estivo
director Gls Europe South, «il periodo natalizio è tra
i più intensi e impegnativi. Da sempre, infatti, è un
momento in cui i volumi delle spedizioni crescono almeno del 30% ma, visto lo sviluppo delle attività di ecommerce anche in Italia, abbiamo giorni, soprattutto
dopo i fine settimana, in cui si toccano picchi di crescita
dei volumi del 40%. Siamo sempre più focalizzati sulla
qualità dei nostri servizi e, per questo, noi e i nostri
franchisee abbiamo deciso di assumere 1.800 persone
nel nostro staff». La formazione è uno degli aspetti
chiave della società che, tramite Gls Academy, eroga
corsi per migliorare le prestazioni dei collaboratori,
le competenze tecniche e professionali e le capacità
manageriali. GlsItaly è una sussidiaria di General Logistics Systems B.V. con sede ad Amsterdam, che offre
servizi di corriere espresso per oltre 220 mila clienti in
Europa, soluzioni di logistica a valore aggiunto, è presente in 41 stati europei attraverso società proprie e
partner ed ha circa 14 mila dipendenti e 20 mila veicoli.
Nel FY 2015/16 il fatturato ha raggiunto 2,2 miliardi di
euro. In Italia, dispone di 13 centri di smistamento, 142
sedi e 4500 mezzi. Gli interessati possono candidarsi al
sito https://www.gls-italy.com/, lavorare in Gls, dove si
trovano anche le posizioni a tempo indeterminato.
e non solo, dato che i contratti stagionali possono
rappresentare il primo passo verso un successivo
inserimento in azienda. La campagna di recruiting
è rivolta, prevalentemente, a addetti agli scaffali,
alla gastronomia, alla pescheria, ai reparti e a cassieri. Le figure sono distribuite come segue: 100
a Portoferraio e in altri comuni dell’Isola d’Elba
(da marzo ad ottobre); 25 a Grosseto (da maggiogiugno a settembre-ottobre); 25 a Rosignano e Vada
(da giugno a settembre); 20 a Cecina (da giugno a
settembre); 25 in Versilia e a Viareggio; 10 a Massa. Gli interessati possono candidarsi: per l’Isola
d’Elba, inviando il curriculum per mail a [email protected]; per Grosseto, lasciando
la domanda ai box informazioni dei punti vendita
di via Clodia, via Aurelia Antica e Senegal; per i
supermercati di Cecina, Vada e Rosignano, inviando il curriculum all’indirizzo lunarossa.rosignano.
[email protected]; per Viareggio,
Massa e Versilia, visitando il sito www.conad.it, lavora con noi, lavoro in negozio, selezionando le 3
province di interesse e compilando il form online.
Con quest’ultima modalità è possibile candidarsi
per una trentina di figure ricercate da Nordiconad
per la prossima apertura di un superstore ad Imola. Si tratta di persone con esperienza, flessibilità
oraria, orientamento al cliente, predisposizione al
lavoro di gruppo: un referente gastronomia, uno
generi vari, uno parafarmacia, uno ortofrutta e uno
pescheria; 5 addetti gastronomia; 4 generi vari; 4
farmacisti; 10 addetti box/casse.
NEWS
Doxa, società di ricerche,
seleziona junior researcher
& Crm account laureato a
indirizzo socio-economico
con conoscenza dell’inglese; data analyst neolaureato in statistica o informatica a Milano; rilevatori
face to face smartphone
diplomati; mystery client
dai 20 ai 65 anni laureati
o diplomati, che svolgano
già un’attività, per tutta
Italia; possessori di smartphone per Doxa roamler;
rilevatori face to face per
Milano. Informazioni e
candidature al sito www.
doxa.it, lavora con noi.
Uber, che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso
un’applicazione software
mobile che mette in collegamento diretto passeggeri
e autisti, offre opportunità
di occupazione a Milano a
community support representative – UberEATS, general manager – UberEATS,
operations coordinator. Per
informazioni e presentare
la candidatura, consultare
il sito https://www.uber.
com/it/, opportunità di
lavoro.
Toscana Resort Castelfalfi, destinazione
turistica di lusso che fa
parte del tour operator
mondiale Tui Ag, ricerca
figure professionali per
le attività di reception e
front office sia presso il
proprio hotel La Tabaccaia che in altri outlet
del resort. Gli interessati
possono collegarsi al sito
www.castelfalfi.com/it/,
lavora con noi, dove si
può prendere visione dei
profili richiesti e inviare il
proprio curriculum.
Costa Crociere organizza una selezione per
corsi di formazione finalizzati all’assunzione
a bordo per pasticcere/
panettiere (22 partecipanti
cittadini dell’Unione europea o extracomunitari
con permesso di soggiorno
illimitato). Domande entro
il 9 gennaio 2017; nella
regione Marche: tour escort
e entertainment technician
(domande entro il 1° febbraio) e photo operator a
bordo di navi da crociera
(scadenza 8 febbraio). Candidature al sito http://
career.costacrociere.it/it/
selezioni-aperte/.
Europark Milano Idroscalo, con attrazioni per
adulti e bambini, ristoranti, bar, giochi, eventi, attualmente chiuso per lavori
e che riaprirà nel marzo
2017, ricerca baristi/e
giovani e dinamici di bella
presenza con esperienza e
voglia di imparare e operatori per laser game e sala
bowling. Gli interessati
possono candidarsi al sito
http://www.europarkmilano.com/, lavora con noi.
098105098108105111103114
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I L P R O F E S S I O N I STA
Lunedì 19 Dicembre 2016
201
49
Piergiorgio Valente, presidente della Confederazione fiscale europea per il biennio 2017-2019
Nel cuore della professione
Libertà di pensiero e di parola sono le chiavi per diventare professionisti
Non possono mancare però equilibrio assoluto e rigore nelle opere
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it
DI
BEATRICE MIGLIORINI
mare la fotografia significa
amare ciò che meglio riesce a
catturare la vita. E l’amore per
la fotografia non è un qualcosa
di fine a se stesso, bensì uno stile di
vita grazie al quale è possibile imparare
a focalizzare l’attenzione su ciò che è
importante, andando al di là di quello
che appare agli occhi dei più. Un modus operandi che è un grande valore
aggiunto nel momento in cui si sceglie
di intraprendere una professione. E lo
sa bene Piergiorgio Valente, dottore
commercialista, neoeletto presidente
della Confederazione fiscale europea
per il biennio 20172019. Classe 1963,
torinese autentico,
professionista e
padre di famiglia,
il percorso professionale di Valente
«si è svolto in molti paesi del mondo,
oltre all’Italia, in
rappresentanza di
associazioni, università
società», ha
sità e società»
raccontato a ItaliaOggi Sette il numero
uno della Cfe, «un’esperienza che mi ha
permesso di capire che il professionista
è chi incontra, cosa legge, cosa sente,
cosa sogna. Curiosità e scoperta fanno
la carriera, con un pizzico di fortuna.
Ecco perché, spesso, mi trovo a ripetere che, se la fortuna bussa sempre
due volte, è meglio sforzarsi di alzarsi
di slancio e di aprire sempre la prima
volta, con discrezione ed entusiasmo».
Ed è proprio questo lo spirito con cui è
approdato alla presidenza della Confederazione. «È stato un onore essere stato nominato dall’Assemblea generale a
Varsavia lo scorso settembre. L’obiettivo, ora come ora, è quello di affrontare
nel prossimo biennio le molte questioni
A
che interessano la professione, alla guida di un Consiglio direttivo altamente
qualificato e dinamico e di un team
davvero eccellente. Lavoreremo, infatti», ha proseguito Valente, «per tutti i
200 mila consulenti fiscali appartenenti
a ben 21 organizzazioni di 26 paesi europei, gestendo le sfide che verranno, in
particolare quelle riguardanti il progetto dell’elusione fiscale internazionale
e l’imminente digitalizzazione. Senza
dimenticare, poi, l’impegno affinché la
Cfe consolidi e rafforzi la sua posizione». Un biennio intenso, quindi, quello
che attende Valente il quale, però, potrà
contare su una solida base di partenza
z grazie a un’idea
chiara
di quelle che
chi
dovranno
essere le
dov
priorità
da affronpri
tare.
t ar «Per quanto
attiene
il mandaa tt
to,
to, sono fortemente
t e intenzionato a
basarlo
su quatba
tro
tro specifici punti.
Primo
tra tutti, la
Pr
certezza
del diritto
cer
che
che significa anche
chiarezza e irretroatt
irretroattività delle leggi
e tutela dell’affidamento. In secondo
luogo un ruolo importante sarà svolto
dalla trasparenza come fondamento
dell’equa tassazione. Tutto questo, poi,
sarà affiancato dal riconoscimento dei
diritti dei contribuenti e dal rispetto per
il ruolo del consulente fiscale che agisce
con fiducia, onestà, cooperazione leale
e costruttiva. L’obiettivo», ha precisato
Valente, «è quello di conseguire un equilibrio flessibile tra fisco e contribuenti
attraverso un bilanciamento tra diritti
e doveri reciproci». Un perfetto bilanciamento, quindi, come accade anche
nella fotografia. Nella vita del numero
uno della Confederazione, inoltre, un
ruolo importante lo riveste l’insegnamento che gli permette di coniugare il
senso della guida e lo
spirito di servizio.
«Sono convinto del
fatto che la qualità
del capitale umano determina il
futuro per un
paese. Ecco perché», ha concluso il presidente
della Cfe, «l’incarico di professore straordinario presso
la Link Campus University
in Roma, dove
insegno Pianificazione finanziaria e fiscale e politiche
fiscali dell’Unione
europea, è fonte di
ispirazione continua.
Chi aiuta a scoprire
nei giovani il valore
del sé e dell’altro, a
riconoscere la predisposizione a essere
e a fare, a darsi e a
dare, a individuare
talento e genio e
prefigurare limiti
da varcare e ostacoli da superare, è
maestro per gli altri e
uomo per se stesso».
Chi è Piergiorgio Valente
• Granata convinto, compatibilmente con gli impegni segue da vicino la sua squadra del cuore, il Torino
• La fotograia è una delle sue grandi passioni e ogni occasione è buona per rubare qualche scatto
• Legato agli animali ama i Chihuahua che considera un concentrato in miniatura di carattere e simpatia
• Viaggiatore appassionato, tra le mete che ha nel cuore le isole dell’Oceano Paciico con i loro segreti
• Ama le buone letture che elevano l’animo, rinfrancano lo spirito e rendono liberi nel legare passato e futuro
NOME
Piergiorgio Valente
NATO A
Torino
IL
5 febbraio 1963
PROFESSIONE
Alla metà degli anni 80
sceglie in da subito la libera professione. Attento a tutto ciò che succede oltreconine, negli anni matura
un’esperienza di livello internazionale sui temi inerenti alla iscalità.
Sempre attento alle dinamiche della
categoria, oltre a essere referente
nazionale del Cndcec per la iscalità
internazionale, è rappresentante
di Conindustria presso il Tax
policy working group di Businesseurope e bureau member del
Tax policy group del Biac, presso
l’Ocse. Nel 2017 viene nominato
presidente della Confederazione
iscale europea.
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50
Lunedì 19 Dicembre 2016
P RO F E S S I O N I S T I I N C R E S C I TA
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Compagnone entra in Merck
Maria Antonietta Compagnone è il nuovo
direttore del dipartimento Regulatory Affairs & Pricing di
Merck. Laureata
in scienze biologiche all’università La Sapienza
di Roma, porta
con sé un bagaglio professionale maturato
grazie a una carriera ventennale
in grandi realtà
farmaceutiche.
Dal 2013 al 2016 ha ricoperto
il ruolo di Regulatory Affairs &
Galliano Salineto direttore
commerciale di EuropeGroup
EuropeGroup Srl, azienda italiana
specializzata nel settore del noleggio
con conducente e nella mobilità integrata, annuncia la nomina di Galliano
Salineto a nuovo direttore commerciale. Salineto vanta un’esperienza
pluridecennale nel mondo dell’hotellerie ( Holiday Inn, Crowne Plaza, Intercontinental, Resort IHG ) dei tour
operator e delle business travel agency, ha quindi una profonda conoscenza
del mercato turistico B2B e B2C. Nel
nuovo ruolo il manager avrà il compito di sviluppare commercialmente
Market Access
Manager in AbbVie dove ha
gestito tutte le
problematiche
di natura regolatoria e assicurato la piena
integrazione del
ruolo strategico
del Regulatory
Affairs nelle dinamiche del Market Access. In
precedenza, ha
svolto incarichi
nel regulatory
con responsabilità crescenti in
Janssen, Janssen-Cilag, Organon
ed Abbott.
tutti i servizi e le attività di una delle
realtà più intraprendenti nel settore
della mobilità integrata.
Renato Mazzoncini eletto
alla presidenza dell’Uic
Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale del
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
è stato eletto all’unanimità presidente dell’Union internationale des
chemins de fer (Uic), l’associazione
che rappresenta il settore ferroviario a livello globale. L’incarico ha una
durata di due anni. Sotto la guida
di Mazzoncini, l’Uic sarà chiamata
Riva country manager di Intel
Maurizio
Riva è il nuovo
country manager per l’Italia
di Intel. Riva
è entrato in
Intel nel 2001,
come business
development
manager dopo
alcune importanti esperienze in aziende
del settore Ict
come Sun Microsystem, Novell e Selesta
Networks. Successivamente,
Riva è stato direttore del customer solutions group di Intel in
anche a svolgere il ruolo di consulente e advisor per i grandi programmi di investimento, attualmente in
corso o previsti nei prossimi anni a
livello mondiale: dai Corridoi europei TEN-T (passeggeri e merci) alla
Cina, dagli Usa all’India, passando
per la Russia.
Ercolani alla Business unit
vaccini di Msd Italia
Marco Ercolani, 48 anni, romano,
è stato nominato executive director
della nuova Business unit Vaccini
di Msd Italia. Ercolani è entrato a
far parte del team di Msd Italia ad
Europa, Medio
Oriente e Africa (Emea per
poi divenire direttore clienti
multinazionali
di Intel Emea
all’interno della
divisione Sales
& Marketing
Group di Intel
Corporation.
Nato a Piacenza, è laureato
in Ingegneria
elettronica al
Politecnico di
Milano e ha
conseguito un
attestato TGM presso l’Insead
nel 2011.
aprile in qualità di Public health &
policy executive director. Precedentemente ha ricoperto ruoli di crescente
responsabilità all’interno della divisione medica di GSK Italia, sino ad
assumere, nel 2008, il ruolo di medical
director vaccines e, all’inizio del 2011,
la responsabilità di medical director
primary care and prevention. Da dicembre 2012, Ercolani è stato medical
& scientific director di Sanofi Pasteur
Msd Italia. Laureato in medicina e
chirurgia presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e specializzato in medicina legale e delle
assicurazioni, Ercolani è in possesso
del Master in vaccinologia conseguito
presso l’Università di Ferrara e del
Maxi-formato
Contaminazione di stili
100% Case italiane
TUTTO NUOVO
IN EDICOLA
è un magazine
www.classabbonamenti.com
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P RO F E S S I O N I S T I I N C R E S C I TA
Master School of Management conseguito nel 2012 alla Sda Bocconi di
Milano.
Delorme sales director
Allianz Worldwide partners
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Allianz Worldwide Partners annuncia
la nomina di Isabelle Delorme alla
carica di Sales director per Francia e
Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo,
Grecia e Turchia). Isabelle Delorme, 43
anni, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Gruppo Allianz dal 2008, anno
in cui è entrata a far parte del team
di Euler Hermes in Francia in qualità
di marketing director. Nel 2011 è stata
nominata marketing director di Euler
Hermes Group e, durante questo periodo, ha gestito la riorganizzazione delle
attività di marketing in 40 paesi. Nel
2015 è entrata a far parte di Allianz
Antonio Posa in Bkey consulting
Antonio Posa,
romano classe
1963, è il nuovo
senior partner di
Bkey Consulting,
società di consulenza aziendale
in ambito marketing e general
management.
Dopo esser stato ufficiale addestratore del
corpo dei paracadutisti, Posa
inizia la sua
carriera lavorativa in Procter
& Gamble, dove
acquisisce e sviluppa significative
esperienze nel settore marketing
Worldwide Partners, nel ruolo di group
marketing director. Prima di entrare
nel Gruppo Allianz, Isabelle si era distinta in Bouygues Telecom, dove aveva
ricoperto varie posizioni gestionali tra
il 1996 e il 2008.
Cristina Parenti alla guida
della comunicazione Edison
Cristina Parenti è la nuova responsabile della Direzione Relazioni Esterne e
Comunicazione di Edison, con il ruolo di
senior vice president communications a
riporto di Marc Benayoun, amministratore delegato e chief executive Officer
di EDISON S.p.A. La Direzione Rela-
e vendite. Negli
anni ricopre ruoli di crescente
responsabilità in
altri importanti
gruppi nazionali
e internazionali
come Danone,
Manetti & Roberts e Kellogg’s,
dove dapprima
è responsabile
gdo e poi general manager per
il Sud Europa. In
Bkey Consulting
apporta un contributo di conoscenza e competenze nelle aree riorganizzazione
forza vendite e retailing.
zioni Esterne e Comunicazione di Edison include le attività di ufficio stampa
nazionale e locale, di comunicazione
corporate, di comunicazione interna, di
gestione degli eventi, di comunicazione
digitale e internet, di corporate advertising e di corporate publishing. Cristina Parenti comincia la propria carriera
nel 1995 presso la Società Pneumatici
Pirelli, lavorando nell’ambito di un progetto di comunicazione legato al change management dell’azienda in quegli
anni. Dal 1996 al 2000, raggiunge il
Gruppo Shell, dove gestisce le attività
di pubbliche relazioni, comunicazione
esterna e ufficio stampa prima per il
mercato italiano e successivamente
per la regione Europa del settore pro-
in collaborazione con
Lunedì 19 Dicembre 2016
Lu
dotti petroliferi del Gruppo. Nel 2001,
passa in Motorola S.p.A. dove gestisce
le attività di relazioni esterne, eventi,
sponsorizzazioni e ufficio stampa per
il mercato italiano. Nel gennaio 2004,
Cristina Parenti entra in Luxottica
Group S.p.A. con il ruolo di director of
group public relations and corporate
communication e avvia il progetto di
fondazione e di gestione della divisione
di comunicazione esterna e di pubbliche
relazioni globale di Luxottica per tutti
i marchi e i mercati del Gruppo includendo anche, dal 2012, la responsabilità della comunicazione finanziaria e
corporate dell’azienda. Cristina Parenti
parla correntemente tre lingue (Italiano, Inglese, Francese), è laureata in
Economia aziendale presso l’Università
Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e ha successivamente conseguito un
master in Sviluppo manageriale presso
la Scuola di Direzione Aziendale della
stessa Università (Sda Bocconi).
Roberto Sorrentino
nuovo presidente di Lex
Roberto Serrentino è il nuovo presidente di Lex, l’Istituto per la ricerca giuridico-economica che attraverso studi e
convegni promuove la cultura economico-giuridica. Fra i maggiori esperti
di federalismo fiscale, già docente alla
Luiss Guido Carli e professore straordinario di diritto tributario all’università
telematica Pegaso, Roberto Serrentino
è stato membro del Comitato del Pore
(Progetto per le opportunità delle regioni in Europa), nominato dal ministro
degli Affari Regionali, oltre che consulente della Commissione bicamerale
sul federalismo fiscale.
UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI
INDIA
TIME TO BE IN
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Aula Magna | Università L. Bocconi | Via Gobbi, 5 - Milano
Università L. Bocconi e Milano Finanza, in collaborazione con SACE (Gruppo
Cdp) e Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners,
vi invitano a una conference sulle opportunità che il mercato indiano offre alle imprese italiane.
PERCHÉ L’INDIA IN QUESTO MOMENTO:
t è l’economia con il maggior tasso di sviluppo al mondo, +7,5%;
t presenta le stesse potenzialità del mercato cinese di vent’anni fa; t la digitalizzazione accelerata sta imprimendo una svolta a consumi e servizi;
t la tecnologia delle imprese italiane di ogni dimensione è fra le più apprezzate;
t il made in Italy ha un forte potere di richiamo sui consumi di 200 milioni di Indiani abbienti.
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51
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Lunedì 19 Dicembre 2016
BonelliErede e Clifford
Chance nell’acquisizione
di GE Capital Interbanca
da parte di Banca Iis
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it
È stata completata il 30 novembre scorso l’acquisizione da parte
di Banca Ifis spa di GE Capital Interbanca spa da GE Capital. L’operazione prevede un prezzo per la
cessione del capitale sociale pari
a 160 milioni di euro (soggetto ad
Umberto Nicodano
aggiustamento), nonché il rimborso
integrale da parte di GE Capital Interbanca spa e delle sue controllate,
del debito nei confronti della holding
GE Capital che ammonta a circa 2,1
miliardi di euro. Per GE Capital ha
agito un team integrato composto
da BonelliErede, per gli aspetti di
diritto italiano, e Slaughter and May
per i profili di diritto inglese. Il team
PROFESSIONISTI IN CRESCITA
Ilva, Lombardi Molinari Segni
nell’accordo con i Riva
Lombardi Molinari Segni, con un
team composto dai partner Giuseppe
Lombardi (nella foto), Lazare Vittone e PierDanilo Beltrami, ha assistito
i commissari straordinari di Ilva in
amministrazione straordinaria (Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado
Carrubba) nella definizione dell’accordo con gli esponenti della famiglia
Riva e le società a essi riconducibili,
di cui si prevede il perfezionamento
entro il prossimo mese di febbraio,
previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni. L’accordo prevede, fra l’altro, che vengano rese
disponibili a Ilva somme e titoli, per
un controvalore di circa 1,1 miliardi
di euro, attualmente oggetto di sequestro penale, affinché gli stessi
siano destinati al completamento del processo di ambientalizzazione
dell’Ilva. Si prevede, altresì, che la famiglia Riva metta a disposizione
un ulteriore importo, per l’ammontare complessivo di 230 milioni di
euro, prevalentemente destinato a supportare la gestione corrente di
Ilva. I commissari straordinari sono stati altresì assistiti da Paola Severino ed Elisa Scaroina. Per la famiglia Riva e le società a essa facenti
capo hanno agito Vincenzo Roppo, Paolo Canepa, Enrico Benedetti,
Francesca Luchi, Francesco Carbonetti, Mario Casellato, Pietro Longhini, Elio Brunetti, Oreste Dominioni, Carlo Enrico Paliero, Giovanni
Ponti, Salvatore Scuto, Gian Paolo Del Sasso, Pasquale Annichiarico
e Stefano Lojacono.
di BonelliErede è stato guidato dal
partner Umberto Nicodano, leader del Focus Team Private Equity,
con il managing associate Marco De
Leo e l’associate Veronica Casalini.
Gli aspetti regolamentari sono sta-
ti seguiti dal socio Giuseppe Rumi,
insieme alla managing associate
Daniela Runggaldier e al senior associate Andrea Savigliano. Il partner
Andrea Manzitti, la senior counsel
Fabiola Rossi e la senior associate
Lucia Lancellotti hanno curato i profili fiscali. Il partner Antonella Negri
e il senior associate Luca De Menech
si sono occupati degli aspetti giuslavoristici. Il partner Tommaso Faelli
e il senior associate Jacopo Liguori hanno curato i profili IP, mentre
quelli di banking sono stati seguiti
dal partner Giuseppe Sacchi Lodispoto, dal partner Emanuela Da Rin
e dal senior counsel Antonio La Porta. Gli aspetti antitrust sono stati
seguiti dal partner Francesco Anglani e dall’associate Giorgio Bitonto.
Clifford Chance ha assistito Banca
Ifis con un team strutturato che vede
la partner Alberta Figari, con il senior associate Stefano Parrocchetti
e il trainee Luca Piacentini, capofila
dell’operazione con il coinvolgimento
di altre practice area dello studio.
In dettaglio: la partner Simonetta
Candela e il suo team per i profili di
diritto del lavoro, il partner Luciano Di Via e il suo team per la parte
antitrust, il partner Carlo Galli con
l’associate Andrea Sgrilli per i profili
fiscali, il partner Fabio Guastadisegni e il suo team del dipartimento
Litigation & Dispute Resolution per
gli aspetti di competenza e la partner Tanja Svetina e il suo team per
gli aspetti di finanza strutturata.
Freshiedls al ianco
di Zapi nell’operazione
sulla società canadese
Delta-Q Technologies
Freshfields Bruckhaus Deringer ha
MA
QUANTO
VALE?
È la prima e fondamentale domanda
a cui occorre rispondere bene quando
si decide di investire in un’azione
e in un’azienda. La risposta?
Dall’esperienza di uno dei più dinamici team di investimento, tutto quello che c’è da capire per investire nelle aziende, quotate o quotande. Un’opera
che risponde a molte altre domande e questioni aperte:
tPerché tutti parlano di stagnazione e di crisi mentre i maggiori mercati finanziari sono ai massimi?
tCome cambiano i metodi di valutazione nell’epoca digitale e dei tassi a zero? tIl rischio di bolla sui prezzi delle obbligazioni è più o meno forte di quello sulle azioni?
tÈ vero che la volatilità dei mercati sta crollando, o è vero il contrario?
tCome impattano sui futuri bilanci delle aziende i consumi dei millennial, delle popolazioni che invecchiano e l’attenzione alla sostenibilità?
tÈ logico che gli Unicorn di Silicon Valley valgano fino a 70 volte il loro fatturato?
tCome dovete investire i vostri risparmi?
IN EDICOLA CON
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PROFESSIONISTI IN CRESCITA
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assistito Zapi spa, attiva nella produduzione di controlli di velocità elettronici
i i
e di prodotti associati per applicazioni
a veicoli elettrici, nell’acquisizione di
Delta-Q Technologies Corporation, società canadese specializzata nella pro-
& Partners, con un team composto
dai
Bruno
Gattai
d i partner
t
B
G tt i e AlesAl
sandro Dolce, dal senior associate
Federico Michelini e dall’associate
Diletta Camicia ha assistito Francesco Trapani nella definizione degli
accordi relativi all’investimento in
Tages Holding, da eseguirsi mediante la sottoscrizione di un aumento di
capitale, che è in attesa dell’approvazione da Banca d’Italia, e la successiva acquisizione di una quota pari
al 9%. Gli attuali azionisti rilevanti
di Tages Holding (Panfilo Tarantelli,
Sergio Ascolani, Salvatore Cordaro
Luigi Verga
duzione di caricabatterie industriali.
Il team di Freshfields è stato guidato
dal socio Luigi Verga, coadiuvato dagli associate Pietro La Placa e Giulio
Politi. Per gli aspetti di diritto canadese, a fianco dell’acquirente, ha agito lo
studio Lawson Lundell LLP. Lo studio
legale Stikeman Elliott LLP ha invece
assistito i venditori.
Gattai Minoli Agostinelli &
partners advisor di Francesco
Trapani nell’investimento
in Tages Holding
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli
Azienda per la mobilità
www.atac.roma.it
Sede legale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
AVVISO PER ESTRATTO RELATIVO
AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE n° 122 / 2016
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (G.U.U.E.), sul Foglio Inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.) n° 147 del 19/12/2016, parte V serie
speciale, è pubblicato l’avviso relativo al sistema di
qualificazione n° 122/2016 per la individuazione di
ditte da invitare a esperimenti di gara, da espletare
con il sistema dell’e-procurement, per la radiazione,
rottamazione ed il successivo smaltimento/recupero
di autovetture, autobus e veicoli in genere,
accantonati dal parco aziendale di Atac.
Il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito
dell’Osservatorio dal 19/12/2016 e sul sito internet
www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo
Fornitori” e sull’Albo Pretorio del Comune di Roma.
DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 3
anni dalla data di pubblicazione dell’avviso in GURI.
Acquisti Patrimonio e Servizi Generali
Il Responsabile
Alberto Cortesi
Bruno Gattai
e Umberto Quadrino), sono stati assistiti dallo studio Galante e associati, con Anna Di Vilio. La società è
la holding di controllo di tre società
operative: Credito Fondiario, fra i
principali operatori italiani attivi
nella gestione, intermediazione e
investimento in crediti non performing, Tages Capital sge, che gestisce
Lunedì 19 Dicembre 2016
fondi di investimento infrastrutturale,
Capital
llp, società
l e Tages
T
C it l ll
i tà con
sede a Londra attiva nel settore dei
fondi di fondi hedge, fondi Ucits alternativi e soluzioni di investimento
multi-manager.
Pavia e Ansaldo e Linklaters
assistono Eco Eridania
per l’emissione
di due tranche di bond
Lo studio legale Pavia e Ansaldo,
con un team guidato da Giuseppe
Besozzi e formato da Maria Chiara
Puglisi, Giulio Asquini e Dario Rovelli, ha assistito Eco Eridania spa,
società riferibile al Fondo Xenon Private Equity V e all’imprenditore e
fondatore Andrea Giustini, in tutti i
profili legali, societari e regolamentari attinenti l’emissione delle prime
due tranche di un bond non quotato, accentrato su Euroclear Bank
S.A/N.V. e Clearstream Banking,
société anonyme per un ammontare
complessivo di 82,5 milioni di euro.
Il bond è stato interamente sottoscritto da Muzinich European Private Debt sarl, in qualità di general
partner di Muzinich Italian Private
Debt Fund, Sca-Sicav-Sif, Pemberton
Emmdf I Holdings sarl e Pemberton
Debt Holdings I sarl e si assomma
a un aumento di capitale per complessivi euro 20 milioni sottoscritto
dagli attuali soci. Le risorse del bond
sono state in parte utilizzate da Eco
Eridania spa per l’acquisizione di
Mengozzi spa, primario operatore
Giuiseppe Besozzi
italiano nello smaltimento del rifiuto sanitario. Le predette risorse
verranno, inoltre, utilizzate dalla
società emittente per implementare il processo di crescita del Gruppo,
sia nel consolidamento del mercato
storico, che nell’ampliamento nel rifiuto speciale di origine industriale.
Muzinich e Pemberton sono stati
assistiti da un team dello studio
Linklaters formato da Andrea Arosio, Elio Indelicato, Pietro Fazzini e
Sara Astrologo.
Pedersoli con
Accord Management
nell’acquisizione delle quote
di Pool service-Medavita
Pedersoli studio legale ha assistito i soci di Accord Management
continua a pag. 54
Telefono 02-58219.1 - e-mail: [email protected]
ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
DI PROPRIETA’ DELL’INAIL
Direttore ed editore Paolo Panerai (02-58219209)
Direttore Marino Longoni (02-58219207)
LE ASTE SI SVOLGERANNO DAL 1/02/2017 AL 10/02/2017
CON MODALITA’ TELEMATICA ATTRAVERSO LA RETE ASTE NOTARILI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Redazione: Silvana Saturno (02-58219378)
Roxy Tomasicchio (02-58219335)
L’I.N.A.I.L. offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere o occupate
facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi: dell’art.6 del D.lgs. 104/1996;
dell’art.3 del D.L. 351/2001 convertito L. 410/2001; dell’art.43bis del D.L. 207/2008 modificato
dalla L.14/2009; del decreto del M.E.F. del 21/11/2002 sulle modalità di vendita del patrimonio
immobiliare trasferito alla SCIP; della convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato
del 09/02/2011 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo
di una procedura telematica via Web; della Determina di disinvestimento assunta del Presidente
dell’I.N.A.I.L. n. 175 del 24/07/2013 e regolamento per gli investimenti e disinvestimenti
immobiliari assunto dal Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 27 del 20/01/2016
Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il
cui elenco, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai,
presso i quali è possibile depositare le offerte e il Bando d’Asta integrale con il Disciplinare
d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di
partecipazione e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sui siti internet www.inail.it oppure
www.notariato.it o potranno essere richiesti alle Direzioni Regionali dell’I.N.A.I.L.
Gli immobili in vendita sono ubicati nelle seguenti Regioni :
ABRUZZO, CAMPANIA EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LOMBARDIA,
MARCHE, MOLISE, PUGLIA, TOSCANA, SICILIA, VENETO
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Direzioni Regionali Inail , o in alternativa a:
Consiglio Nazionale Notariato (tel. 06/362091 e-mail: [email protected]).
Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile)
ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-58219.1;
telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 06-6976081 r.a.; telefax
06-69920373, 69920374.
Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, Pessano con Bernago (Mi)
Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, tel. 02-58219283.
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UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
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Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei servizi
funerari e cimiteriali per i Comuni di Budrio (Lotto
1 CIG 6897868CBC valore globale presunto €
1.701.037,92) e Granarolo dell'Emilia (Lotto 2 CIG
6898782EFD valore globale presunto € 725.664,00)
Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di
Pianura – Via San Donato 199 – 40057 Granarolo
dell’Emilia (BO) – Tel. 051 6004340 – C.F. e P.I.
03014291201– PEC: tdpgarecontratti@cert.
provincia.bo.it
Termine per la presentazione delle offerte: ore
12 del 30/01/2017
La documentazione di gara è consultabile sul sito
www.terredipianura.it
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516 - Fax 02/58305643
Lazio
Via Santa Maria in Via, 12- 00187 Roma
tel 06/69760854 Fax 06/6781314
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Puglia
Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napoli
tel 081/5603291 fax 081/5603708
Calabria e Sicilia
Gds Media & Communication Srl
Via Lincoln 19- 90133 Palermo
tel 091/6230511 fax 091/6230524
Granarolo dell’Emilia, 13/12/2016
La Responsabile del Settore Gare e Contratti - Dr.ssa
Silvia Fantazzini
53
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Lunedì 19 Dicembre 2016
PROFESSIONISTI IN CRESCITA
segue da pag. 53
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nell’acquisizione del 40% del capitale sociale di Beauty 2, holding di
cui già possedevano il 60% e che
controlla il 76,72% del Gruppo Pool
Service-Medavita, attivo nella produzione e commercializzazione di
prodotti per la cura del capello nel
settore professionale, da Riello Investimenti Partners sgr, società di
Andrea Faoro
gestione del Fondo d’Investimento
Gate. Pedersoli ha agito con il partner Andrea Faoro e la supervisione dell’equity partner Alessandro
Marena e ha visto il coinvolgimento
dell’equity partner Andrea de’ Mozzi per i profili tax. L’operazione è
stata interamente finanziata dai
soci originari con un mix di capitale e finanziamento soci.
Gop nella ristrutturazione del Gruppo Cozzi Parodi
Le principali società del Gruppo
Cozzi Parodi, attivo nel settore
della gestione di impianti turistico-ricettivi, portuali e nella
vendita immobiliare nel ponente ligure, hanno ristrutturato il
proprio debito finanziario, pari
a oltre 120 milioni di euro mediante un piano industriale economico e finanziario, che è stato attestato ai sensi dell’art. 67
della legge fallimentare e che ha
previsto, tra l’altro, il perfezionamento in data 6 dicembre 2016
di due operazioni straordinarie
aventi a oggetto il trasferimento
di proprietà dell’intera quota di
partecipazione del porto di Ventimiglia al Principato di Monaco
e di una quota del porto di Sanremo al Fondo di diritto inglese
Reuben brothers. Il Gruppo Cozzi Parodi è stato assistito da un
team dello studio internazionale
Gianni Origoni Grippo Cappelli
& Partners guidato dal socio Gabriella Covino (nella foto), coamentre Scouting S.p.A ha agito
in qualità di advisor finanziario
esclusivo dei venditori. Mezzalira
Investment Group srl è stato assi-
PwC Legal, Tla e Watson
Farley nella compravendita
del 100% della SacemiGamar srl
Mezzalira Investment Group srl,
tramite la propria controllata Accom srl, ha acquisito il 100% della
Sacemi- Gamar srl, società con sede
e stabilimento in Noventa di Piave
(Ve), specializzata nella produzione di pompe per applicazioni industriali e di motori elettrici. Nella
negoziazione per la parte legale
gli azionisti di Sacemi-Gamar sono
stata assistiti dallo studio PwC Legal (TLS) con un team dell’ufficio
di Padova composto dagli avvocati
Davide Frau, Erika Tomat, Vittorio Zattra e Filippo Zucchinelli
diuvata dal managing associate
Luca Giannini e dal senior associate Mattia Casarosa per i profili corporate, e dal socio Luca
Jeantet e dall’associate Paola
Vallino per i profili restructuFrancesco Melloni, ha agito quale
advisor esclusivo dell’acquirente.
Watson Farley & Williams, con un
team guidato dal partner Furio
Samela, coadiuvato dagli associate
Michele Autuori, Emanuele Caretti
e Antonella Barbarito, ha assistito Banco Popolare nell’operazione
di finanziamento a favore dell’acquirente allo scopo di finanziare il
prezzo di acquisto.
Il notaio rogante è stato Diego
Trentin da Vicenza dello studio notarile Rizzi Trentin.
Carnelutti al ianco
di Bnp Paribas Reim Sgr
per l’acquisizione del Trophy
Traversi a Milano
Davide Frau
stito nell’operazione dai professionisti di Tax Legal Administration
Services (Tla) di Vicenza guidati
dall’avvocato Alessandro Rostello
e dal dottor Francesco Maggio mentre lo studio Melloni & Partners,
nella persona del partner dott.
Carnelutti studio legale associato, nella persona di Luca Arnaboldi insieme a Benedetta Amisano e
Claudio Lichino e il team di Real
Estate Transactions, ha assistito
Bnp Paribas Reim Sgr nell’acquisizione, per conto del Fondo
immobiliare «HITA1» di Hayrish
ring. Il Principato di Monaco è
stato assistito da Marco Paoletti
di Roma. Il Fondo Reuben Brothers è stato assistito da un team
dello studio Chiomenti guidato
dal partner Giulia Battaglia, coadiuvata dagli associate Giada
Caravello e Cecilia Cardani. Il
pool di nove banche creditrici è
stato assistito dallo studio Bonelli Erede con il socio Vittorio
Lupoli e il senior associate Fabio Macrì mentre Bnl e Unicredit
sono state assistite dallo studio
Giovanardi e Associati con i soci
Carlo Alberto Giovanardi e Linda Morellini. Advisor finanziario
dell’operazione è stata Kpmg con
Marco Brugola e Francesco Zelano, mentre l’attestazione è stata
rilasciata da Paolo Codega dello
studio associato Fcpa di Milano.
Raffaele Grimaldi ha assistito il
Gruppo Cozzi Parodi sugli aspetti economico-finanziari delle
operazioni di cessione previste
nel piano di ristrutturazione.
Italia, del famoso immobile milanese denominato «Garage Traversi», nelle adiacenze di Piazza
San Babila (a Milano), da Banco
Popolare Società Cooperativa. È la
prima operazione di investimento
del Fondo. Banco Popolare Società
Cooperativa è stato assistito dallo
studio Mercanti Dorio e Associati,
nelle persone di Giuseppe Mercanti e Giulia Ferrari per quanto riguarda gli aspetti legali, per
quelli fiscali da Giovanni Mercanti
e Giovanni Caroli. Pirola Pennuto
Zei & associati, nella persona di
Francesco Mantegazza insieme a
Giovanni Giudici, ha agito in qualità di advisor fiscale per Bnp Paribas. L’immobile è stato acquistato
con l’obiettivo di definire un piano
di trasformazione e valorizzazione
che lo possa riposizionare a breve sul mercato come superficie a
uso terziario/commerciale. Hita 1
è un Fondo immobiliare riservato
a investitori professionali, orientato all’acquisto di immobili «value
added» in Italia (immobili da trasformare e valorizzare).
di Gabriele Ventura
Italia Oggi - 19/12/2016
Italia Oggi - 19/12/2016
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - SERVIZI
AVVISO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA
Ente aggiudicatore: TERNA RETE ITALIA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 –
00156 Roma, Italia.
Data di invio del bando di gara alla commissione europea per la relativa
pubblicazione: 7.12.2016.
Breve descrizione dell’appalto: Gara 0000023101 CIG: 68833510F1 —
Servizio per produzione documentazione ai fini dell’ottemperanza alle
prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale dell’opera DM 0000104
del 27.4.2016 «Chiaramonte Gulfi — Ciminna».
Tipo di procedura: Negoziata.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di
partecipazione: Italiano.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
16 gennaio 2017 - Ore 12:00.
Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso
l’indirizzo internet: https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica Sez.
“Opportunità”.
BANDO DI GARA - SERVIZI - SETTORI SPECIALI
Terna Rete Italia S.p.A Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 - REA 1328587
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A”
Terna Rete Italia S.p.A Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 - REA 1328587
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A”
Domani in ufficio,
macchina o motorino?
VE LO DICE
Ente aggiudicatore: Terna Rete Italia S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma,
Italia.
Rettifica dei termini per il ricevimento delle domande di partecipazione alla Gara
0000023012 - Servizi per la gestione dell’infrastruttura IT e lo sviluppo dei
progetti d'innovazione in ambito infrastrutturale e tecnologico del Gruppo Terna
anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
12.12.2016 (14:00)
classmeteo.it
leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
20.12.2016 (16:00)
Ulteriori informazioni sul Bando in argomento e sulla relativa proroga sono comunque
disponibili all’indirizzo Internet: https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica Sez.
“Opportunità”.
PER 27.000
LOCALITÀ ITALIANE
E 170.000
CITTÀ DEL MONDO
098105098108105111103114
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Lunedì 19 Dicembre 2016
55
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Helvetia Vita S.p.A. Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
CNP Alpenbank Aggressive
CNP Alpenbank Balanced
CNP Alpenbank Balanced 2
CNP Alpenbank Dynamic
CNP Alpenbank Substance
CNP CIIS Aggressivo
CNP CIIS Dinamico
CNP CIIS Equilibrato
CNP CIIS Moderato
CNP CIIS Prudente
CNP CIIS Total Return
CNP CIIS Essential
CNP CIIS Advanced
CNP Aggressivo
CNP Crescita
CNP Dynamic Structured Opp
CNP Equilibrato
CNP Fondo Interno Certius IV
CNP Fondo Interno Certius V
CNP Linea Aggressiva
CNP Linea Conservativa
CNP Dinamico
CNP Moderato
CNP Protezione
CNP Prudente
CNP Reddito
CNP Sviluppo
CNP WB Alternative
Dynamic Recovery
Linea Prudente
Linea Bilanciata
Linea Flessibile
Linea Total Return
102,71
95,49
101,80
124,59
108,00
94,41
95,72
95,78
97,53
99,18
97,10
84,85
90,03
99,67
93,93
100,17
97,84
90,59
55,27
102,52
96,68
97,27
100,05
97,74
101,15
98,29
93,10
101,34
100,07
99,72
99,73
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
11/10/2016
12/12/2016
11/10/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
11/10/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
11/10/2016
12/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano - Tel. 02 53.51.1 Fax 02 53.72.89 E-mail PEC: [email protected] - www.helvetia.it - Capitale
Sociale € 47.594.000 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I.
03215010962 - R.E.A. n. 1882793 - Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione
Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 - Società soggetta alla Direzione ed al
Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza
Generale e Direzione per l'Italia - Società con unico Socio - Imp. Autor. all'eser. delle ass.
sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)
UNIT LINKED
UNIT in EURO
DATA
Quality
Progress
Maximum
Global Equity
Global 100
Flex Equity 100
Opportunità Reddito
Opportunità Reddito Plus
Opportunità Crescita
Opportunità Crescita Plus
Consultinvest Crescita
Privilege
Eurovita Dynamic Allocation
Eurovita Conservative Allocation
Low Volatility Plus
Platinum 1
Syncro Bilanciato
Syncro Flessibile
Synchro Altamente Dinamico
Platinum 2
Consultinvest Investimento Reddito
Butterfly Altamente Dinamico
Butterfly Flessibile
Eurovita Platinum GP
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
PREZZO
7,576
6,936
5,512
6,201
5,479
11,345
4,903
4,811
4,918
4,804
5,033
4,972
5,048
5,095
5,041
5,040
4,921
4,861
4,847
4,921
4,964
5,056
4,948
4,988
EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 74 - 00187 - Roma
Tel. 06 474821
www.eurovita.it
BANCASSICURAZIONE
UNIT LINKED
UNIDESIO 760071
12,166
09/12/2016
UNIDESIO 760125
12,289
09/12/2016
UNIDESIO 760185
11,552
09/12/2016
UNIDESIO 760072
12,534
09/12/2016
UNIDESIO 760129
12,157
09/12/2016
UNIDESIO 760186
11,495
09/12/2016
UNIDESIO 760073
12,549
09/12/2016
UNIDESIO 760130
10,832
09/12/2016
UNIDESIO 760187
12,118
09/12/2016
UNIDESIO 760075
12,919
09/12/2016
UNIDESIO 760139
11,923
09/12/2016
UNIDESIO 760189
12,186
09/12/2016
UNIDESIO 760078
11,739
09/12/2016
UNIDESIO 760140
11,971
09/12/2016
UNIDESIO 760191
10,453
09/12/2016
UNIDESIO 760080
12,147
09/12/2016
UNIDESIO 760147
12,099
09/12/2016
UNIDESIO 760192
11,942
09/12/2016
UNIDESIO 760082
11,821
09/12/2016
UNIDESIO 760149
11,995
09/12/2016
UNIDESIO 760193
12,356
09/12/2016
UNIDESIO 760085
10,811
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
11,619
12,555
12,049
UNIDESIO 760201
UNIDESIO 760088
UNIDESIO 760150
UNIDESIO 760202
12,389
09/12/2016
UNIDESIO 760156
10,199
09/12/2016
UNIDESIO 760203
13,510
09/12/2016
UNIDESIO 760157
12,959
09/12/2016
UNIDESIO 760205
10,871
09/12/2016
UNIDESIO 760159
12,054
09/12/2016
UNIDESIO 760206
10,884
09/12/2016
UNIDESIO 760169
13,857
09/12/2016
UNIDESIO 760210
12,782
09/12/2016
09/12/2016
UNIDESIO 760170
12,780
09/12/2016
UNIDESIO 760216
11,276
09/12/2016
09/12/2016
UNIDESIO 760174
12,436
09/12/2016
UNIDESIO 760229
11,652
09/12/2016
11,893
09/12/2016
UNIDESIO 760234
10,072
09/12/2016
UNIDESIO 760091
12,627
UNIDESIO 760095
09/12/2016
10,560
UNIDESIO 760098
09/12/2016
12,488
UNIDESIO 760099
09/12/2016
11,694
UNIDESIO 760102
09/12/2016
11,258
UNIDESIO 760104
11,128
UNIDESIO 760105
10,608
09/12/2016
UNIDESIO 760179
UNIDESIO 760106
11,878
09/12/2016
UNIDESIO 760180
12,056
09/12/2016
UNIDESIO 760235
10,077
09/12/2016
UNIDESIO 760109
11,558
09/12/2016
UNIDESIO 760183
11,586
09/12/2016
UNIDESIO 760243
10,230
09/12/2016
UNIT LINKED - FONDI INTERNI
MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Andrea Vesalio n. 6
00161 Roma
Valorizzazione al: 07/07/16
MetLife Protezione in Crescita 70%
MetLife Protezione in Crescita 80%
Alico Gest.Bilanc.Glob
Alico Gest.Azion.Glob
1,276
1,187
15/12/16
15/12/16
MetLife Protezione in Crescita 90%
Alico R. Prudente
15/12/16
1,083
1,042
1,418
Alico R. Crescita
15/12/16
1,248
AZZOAGLIO CONSERVATIVO
6,872
09/12/2016
AZZOAGLIO DINAMICO
6,190
09/12/2016
AZZOAGLIO EQUILIBRATO
7,222
09/12/2016
UNIDESIO PRUDENTE
11,757
09/12/2016
UNIDESIO MODERATO
12,336
09/12/2016
UNIDESIO ATTIVO
13,023
09/12/2016
UNIDESIO VIVACE
13,299
09/12/2016
OBBLIGAZIONARIO MISTO
10,648
09/12/2016
AZIONARIO EURO
9,017
09/12/2016
AZIONARIO GLOBALE
13,130
09/12/2016
BILANCIATO
12,517
09/12/2016
CONSERVATIVE
10,378
09/12/2016
BOND MIX
10,779
09/12/2016
BALANCED
12,180
09/12/2016
GLOBAL EQUITY
15,488
09/12/2016
15/12/16
110,270
14/12/2016
INDEX EuroCrescita 2014
99,211
14/12/2016
INDEX TOP DIVIDEND 2013
111,562
14/12/2016
PREVIMISURATO
13,867
09/12/2016
PREVIBRIOSO
14,558
09/12/2016
14,645
09/12/2016
PREVIDINAMICO
FPA - LINEE
LINEA 1
12,170
30/11/2016
LINEA 1 - FASCIA A
12,640
30/11/2016
12,391
30/11/2016
10,271
09/12/2016
09/12/2016
UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO
11,890
09/12/2016
LINEA 2
13,446
UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE
16,457
09/12/2016
LINEA 2 - FASCIA A
13,769
30/11/2016
OBBIETTIVO 03/2021
9,769
09/12/2016
LINEA 2 - FASCIA B
13,927
30/11/2016
OBBIETTIVO 05/2021
10,352
09/12/2016
LINEA 3
13,527
30/11/2016
HIGH DIVIDEND
9,679
09/12/2016
LINEA 3 - FASCIA A
13,773
30/11/2016
8,635
09/12/2016
LINEA 3 - FASCIA B
14,907
30/11/2016
LINEA 1 - FASCIA B
30/11/2016
CANALE AGENTI E BROKER
15/12/16
1,171
INDEX LINKED
UNIT LINKED - FONDI INTERNI
96,526
14/12/2016
1,395
Alico Multi Comm.
15/12/16
0,409
Alico Sec. Acc. 2017
15/12/16
0,433
164,050
13/12/2016
HELVETIA EUROPE BALANCED
211,380
13/12/2016
HELVETIA WORLD BOND
249,070
13/12/2016
13/12/2016
HELVETIA GLOBAL BALANCED
176,030
98,553
14/12/2016
HELVETIA GLOBAL EQUITY
133,310
13/12/2016
HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2013
108,646
14/12/2016
FONDO CONSERVATIVO
9,824
09/12/2016
FONDO SVILUPPO
9,904
09/12/2016
FONDO OPPORTUNITA
9,857
09/12/2016
Pick 25
10,045
09/12/2016
UNIBOND
9,976
09/12/2016
96,804
14/12/2016
FPA - LINEE
1,372
HELVETIA WORLD EQUITY
HELVETIA QUATTRO.10
HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2014
15/12/16
14/12/2016
INDEX EURO DIVIDEND - 2013
PIP - FONDI INTERNI
ATTIVO SPECIFICO
Alico Aper.Indiciz.Eur
14/12/2016
101,397
11,099
HELVETIA EUROCRESCITA
15/12/16
103,460
DUAL INDEX - 2013
UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE
1,481
Alico R. Multi Comm.
Alico Gest.Azion. Eur
DUAL INDEX - 2012
UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
MEGATREND
Alico Gest.Bilanc.Eur
INDEX LINKED
LINEA GARANTITA
12,278
30/11/2016
LINEA BILANCIATO
13,626
30/11/2016
LINEA OBBLIGAZIONARIO
13,260
30/11/2016
HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE
12,540
13/12/2016
LINEA AZIONARIO
10,443
30/11/2016
HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY
13,620
13/12/2016
PIP - FONDI INTERNI
www.helvetia.it
Alico Aper.Indiciz.Usa
15/12/16
1,055
POLAR CAPITAL FUNDS
Comparto
Alico Long Investment
Alico Aper.Indiciz.Glo
15/12/16
15/12/16
1,096
1,873
Alico Agriculture
15/12/16
EUR
GBP
USD
Healthcare Opportunities
Valori al 15/12/2016
Alico Aper.Indiciz.Ita
Classe
di Azioni
Global Technology
15/12/16
0,941
1,505
Ivy Gl.Investors Asset Strat.A
EUR 1527,68
EUR
GBP
USD
Polar Japan Fund
USD
GBP
JPY
UK Absolute Return Class A EUR
Class A GBP
Class A USD
Class I EUR
Class I GBP
Class I USD
15/12/16
0,779
Alico Metals
15/12/16
FONDI PENSIONE APERTI
0,391
Valori al
PREVISUISSE-Crescita-MAIN
PREVISUISSE-Dinamica-MAIN
PREVISUISSE-Garanzia-MAIN
www.metlife.it
Valori al
22,07
18,53
22,98
22,65
18,21
2678,13
12,22
10,25
16,50
12,51
10,49
16,89
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
www.polarcapital.co.uk
NATIONALE SUISSE VITA
Alico Liquidita’
NAV
27,97 15/12/2016
23,48 15/12/2016
29,13 15/12/2016
Il resto,
scopritelo da voi.
NEW
+ VELOCE
+ MODERNO
+ BELLO
+ RICCO
+ FACILE
DA USARE
DA LEGGERE
DA CONDIVIDERE
NEI CONTENUTI
DA NAVIGARE
Gruppo HELVETIA
Valori in Euro
30/11/2016
15,44
14,42
16,02
098105098108105111103114
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