Italia Oggi - Regione Abruzzo
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"# 1. 7.3# (' IN EVIDENZA http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it * * * Sovraindebitamento - Boom di istanze per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Ventura-Pagamici da pag. 2 Nuove tecnologie - Il cybercrimine è un salasso per le aziende. In Italia danni per 9 miliardi Cerne a pag. 5 Impresa - Avvio di attività e lavori edili in tempi sprint grazie alla nuova Scia. Si parte dal 1° gennaio 2017 De Stefanis a pag. 16 Affari in Piazza - Compensazioni alle battute finali: il 31/12 scade la possibilità di recuperare le minusvalenze dell’Olio a pag. 17 Spendere meglio - Stop alle attese in coda o in auto in cerca di parcheggio: le app ottimizzano i p tempi Cerne a pag. 18 D Documenti - I tessti delle sentenze ccommentati nella S Selezione www.italiaoggi.it/docio7 it Non soltanto per il profitto La disciplina della società benefit compie un anno. Già operativi 50 enti, che dovrebbero triplicare nel 2017. Ma non mancano i rischi e i problemi MARINO LONGONI [email protected] DI L a società benefit italiana compie un anno. Fu infatti introdotta con la legge di Stabilità del 2016 e, pur in presenza di criticità su alcuni aspetti importanti della disciplina, sta dimostrando una notevole vitalità. Sono una cinquantina le società benefit già operative. Circa la metà è di nuova costituzione, le altre sono diventate tali con una modifica allo statuto. Ma entro la fine del prossimo anno il numero dovrebbe triplicare. E soprattutto c’è, intorno a questo tema, la massima attenzione degli operatori professionali più qualificati, dottori commercialisti e avvocati. Not only for profit, è l’idea attorno a cui ruota questa forma societaria nata sulla falsariga della benefit corporation americana del 2007. Si tratta di un ibrido che dovrebbe coniugare aspetti economici e sociali dell’impresa: lo statuto deve infatti indicare, assieme allo scopo di lucro, anche quello di un impatto positivo in termini ambientali o sociali. Tanto che si stanno mettendo a punto dei metodi per misurare questo tipo di ricadute aziendali. Da un punto di vista filosofico la Bcorp si propone di riportare la persona al centro delle priorità, applicando logiche «umane» al business e invertendo quindi la prassi che vede l’applicazione di logiche «commerciali» alle persone che lavorano in azienda o che ruotano intorno ad essa. Dal punto di vista giuridico non mancano dubbi interpretativi su aspetti decisivi di questa nuovaformula societaria. C’è per esempio il tema della responsabilità degli amministratori: nello statuto si deve prevedere il perseguimento dello scopo sociale, se invece i manager puntano solo al profitto possono essere soggetti ad azioni di responsabilità dei soci? Nel 1919 Henry Ford ha dovuto risarcire i soci per aver destinato, nella gestione della società, risorse finanziarie finalizzate soprattutto all’incremento dell’occupazione, invece che alla produzione di utili. Delicato anche il tema del recesso del socio in occasione del cambiamento dell’oggetto sociale. Molti di questi dubbi potrebbero trovare risposte nei decreti legislativi in preparazione per dare attuazione alla legge delega del terzo settore. I primi provvedimenti dovrebbero essere pronti nel giro di poche settimane. Al di là delle questioni giuridiche le discussioni degli addetti ai lavori sembrano ruo- tare intorno alla natura informale della società benefit che non prevede, per ora, alcuna certificazione formale. Il rischio potrebbe essere quello di trasformare la B-corp in un marchio alla moda, in pratica un comodo espediente di marketing, con un costo di acquisizione modesto, finalizzato esclusivamente a migliorare l’immagine della società, quindi la vendibilità dei suoi prodotti o la disponibilità di capitale da parte di investitori molto interessati agli aspetti etico-ambientali della produzione. Un po’ come il bilancio ambientale, adottato da molte aziende più come strumento di promozione che nella reale convinzione di misurare le ricadute sociali della propria attività economica. Negli Stati Uniti si è cercato di rispondere a questo problema con la creazione di un ente che certifica la presenza dei requisiti di sostenibilità sociale e ambientale e garantisce la legittimità della patente etica che l’impresa si attribuisce. In Italia si prevede invece che sia l’Antitrust a vigilare, ma l’Autorità garante ha una possibilità di azione piuttosto limitata e non sarebbe in grado di controllare un numero elevato di imprese. È però probabile che il legislatore, dopo aver valutato l’impatto creato dalle nuove disposizioni, si riservi di intervenire per i chiarimenti o le correzioni che la prassi avranno ritenuto necessari o opportuni. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it © Riproduzione riservata 2 SOVRAINDEBITAMENTO Lunedì 19 Dicembre 2016 Uno strumento utilizzato sempre più per bloccare le azioni esecutive ma senza esiti favorevoli Debiti, si moltiplicano le istanze per la composizione della crisi http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura GABRIELE VENTURA oom di istanze per accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ma poi gli esiti sono quasi sempre nulli. La maggior parte delle domande vengono infatti presentate solo per bloccare le azioni esecutive, senza dietro alcun piano di risoluzione della crisi. Così, quasi tutte le istanze che arrivano in tribunale restano aperte e giacciono sulla scrivania dei giudici in attesa di individuare una soluzione che spesso non si può trovare, perché risulta impossibile ricostruire anche solo la reale situazione di indebitamento del soggetto richiedente. Le poche omologazioni, per contro, spesso non vengono poi rispettate dal debitore, che non riesce a sostenere le rateizzazioni proposte. È il quadro che emerge dal Tribunale di Milano, dove, dal 1° gennaio 2016 a oggi sono state presentate 249 istanze, ben oltre il doppio rispetto alle 101 arrivate in tutto il 2015. «Gli esiti allo stato sono pressoché inesistenti rispetto al fenomeno, che ha una rilevanza sociale importante, acuita dalla crisi economica globale», spiega Alida Paluchowski, presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano. «Moltissimi procedimenti vengono aperti solo nella speranza di bloccare le azioni esecutive, senza alcuna idea di cosa si intende fare dopo», afferma Paluchoswki, «il blocco però è possibile solo quando si presenta una strategia di soluzione, cioè si propone un accordo coi creditori, un piano del consumatore o la liquidazione dei beni». Le domande devono essere infatti attestate dal professionista sostituto dell’Organismo di composizione della crisi, che deve valutare la realizzabilità dell’accordo, la sostenibilità del piano, la buona fede del debitore. Pertanto, il blocco non viene concesso «alla sola domanda di nomina del professionista, cui potrebbe non seguire più nulla come spesso succede», sottolinea il presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano. «Per lo più quindi sono procedure aperte», continua, «in attesa di individuazione di una soluzione che spesso è difficile perché non si riesce nemmeno a ricostruire la situazione reale di indebitamento, per reticenza o ignoranza del debitore stesso, o perché lo stesso ha perso i documenti probatori». Per i pochi procedimenti che invece hanno prodotto la pre- B L’ABC della composizione della crisi da sovraindebitamento Cos’è I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento • Le procedure • • Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore Piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori Il tribunale ordina determinate forme di pubblicità e provvede all’interpello di tutti i creditori Occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti Accordo di ristrutturazione • Piano del consumatore Il tribunale convoca i creditori per la loro audizione ma non per la raccolta di un voto o consenso • • Cosa deve contenere il piano • • Quanto il piano non è ammissibile • • • Omologazione Assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. (es. alimenti, sussidi ecc) Prevedere il pagamento integrale, ma eventualmente dilazionato, per i tributi costituenti risorse dell’Unione Europea Prevedere la possibilità di falcidia di ogni altro credito, compresi quelli privilegiati, purché a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione Il debitore è assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali «maggiori» codiicate dalla legge fallimentare come aggiornata dalle novelle 2006-2013 ha già fatto ricorso a una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti ha subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati vi è incompletezza della documentazione allegata o mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa Il giudice omologa il piano quando: • veriica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti • esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere • esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali sentazione di una soluzione «le criticità maggiori», afferma Paluchowski, «nascono dalla difficoltà di sostenere le rateizzazioni proposte in concreto. Quindi le istanze sono connotate da una carenza di realtà nella proposta che il debitore elabora pur sapendo che non potrà mai onorarla. Ma anche dalla non volontà del debitore di cedere ai creditori il ricavato di tutti i propri beni. Il debitore, insomma, pretende di ottenere una esdebitazione liberatoria pur trattenendo parte del proprio patrimonio. Altri piani sono connotati invece dalla palese dannosità per alcuni creditori privilegiati della soluzione offerta a fronte del ricavo ottenibile in sede di esecuzione forzata ordinaria». «Il legislatore», conclude Paluchowski, «dovrebbe decidere cosa fare per coloro che non hanno un’apprezzabile possibilità di soddisfare i creditori, ma soprattutto dovrebbe operare una scelta: se cioè questa procedura ha finalità di soddisfazione dei creditori o se è una forma di assistenza sociale che trasporta a spese della collettività dei creditori il recupero del sovraindebitato». In aiuto dei debitori sono scesi in campo ormai da tempo i commercialisti, con 51 ordini territoriali su 86 che hanno attivato un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Altri, invece, hanno dato vita a un organismo congiunto con altri ordini professionali. Fatto sta che degli oltre 2.500 gestori della crisi iscritti al registro del ministero della giustizia, oltre il 90 per cento sono commercialisti. I quali, tra l’altro, contano di poter fare a meno anche dell’avvocato, la cui presenza secondo il Cndcec e alcuni magistrati non sarebbe condizione di procedibilità della domanda. Si tratta, secondo i commercialisti, di un risparmio, per il debitore, di 7-800 euro. «Dobbiamo lavorare tanto sulla formazione», afferma il consigliere Cndcec delegato alle procedure concorsuali Felice Ruscetta, «il corso di 40 ore è sufficiente per acquisire il titolo ma per la preparazione dei gestori della crisi sono necessari ulteriori corsi di formazione che stiamo cercando di favorire. Gli organismi dei commercialisti sono ormai diffusi in tutte le regioni. Abbiamo sollecitato i referenti degli organismi a nominare più di un professionista per dividere l’attività, di modo che non si verifichino conflitti di interessi». Secondo Maria Rachele Vigani, consigliere Cndcec delegato alle procedure concorsuali, «le criticità vengono via via assorbite e oggi la normativa inizia a funzionare. La procedura ha infatti anche un aspetto sociale, ma è necessario che l’esdebitazione non sia facile per reindebitarsi, ma che serva a sviluppare la cultura finanziaria per non ricadere nella stessa situazione. In questo anche i professionisti svolgono un ruolo fondamentale». © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it SOVRAINDEBITAMENTO Lunedì 19 Dicembre 2016 3 Gli aspetti controversi della procedura in uno studio del Consiglio nazionale commercialisti Omologa negata, c’è il piano B DI Pagina a cura BRUNO PAGAMICI l debitore che si vede negare dal Tribunale l’omologa dell’accordo di ristrutturazione, può ricorrere ad una delle restanti procedure di sovraindebitamento. Per la sistemazione della sua esposizione verso i creditori, il debitore può ricorrere alle procedure, a seconda dei casi, del «piano del consumatore» o della «liquidazione del patrimonio». È quanto si evince da uno studio di novembre 2016 sugli spetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (legge n. 3/2012) pubblicato recentemente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sul proprio sito. La commissione di studio ha messo in evidenza tale possibilità in caso di dichiarata inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione, anche se l’art. 7 della la legge 3/2012 da una prima lettura appare restrittivo, limitando la volontà di risanamento del debitore che abbia già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di ristrutturazione del debito. http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it I Accordo di ristrutturazione. Può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start-up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti. Tramite un avvocato, il debitore si dovrà rivolgere al tribunale che avrà il compito di approvare e valutare la richiesta. La condizione è che nei tre anni precedenti: - l’attivo patrimoniale deve essere inferiore ai 300 mila euro; - i ricavi lordi devono assestarsi sotto i 200 mila euro per ogni esercizio; - i debiti devono essere inferiori a 500 mila euro. Inammissibilità della proposta. L’art. 7 della legge 3/2012 prevede le ipotesi in cui la proposta di accordo non è ammissibile. Si tratta di ipotesi strettamente collegate a situazioni in cui può versare il debitore (imprenditore, professionista o consumatore, ente privato, indifferentemente). La proposta non è ammissibile se il debitore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse dalla ristrutturazione del debito; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di ristrutturazione del debito; c) ha subìto, per cause a lui imputabili, l’annullamento o risoluzione dell’accordo ovvero la revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano; La ristrutturazione della crisi La procedura volontaria di ristrutturazione della crisi è stata introdotta dalla legge 3/2012 La procedura può essere richiesta da: • imprenditori non soggetti a procedure fallimentari Destinatari • tutti i consumatori e gli altri soggetti non fallibili (famiglie, privati cittadini ecc.) Per accedere alla procedura il debitore: 1. non deve essere soggetto a procedure fallimentari Presupposti 2. non deve aver presentato ricorso alla procedura nei di ammissibilità 5 anni precedenti Il debitore, rivolgendosi a un «organismo di composizione della crisi», propone ai creditori un accordo per Accordo estinguere le obbligazioni e che assicuri il pagamento dei creditori non rientranti nell’accordo Il debitore può essere assistito da un avvocato a speOneri se dello stato (gratuito patrocinio) se in possesso dei della procedura requisiti reddituali soggettivi La proposta di accordo va depositata presso il tribunaOrgani competenti le competente tramite gli «organismi di composizione della crisi» La proposta di concordato o accordo prevede: - ristrutturazione dei debiti Proposta di accordo - soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri (es. tfr) L’accordo è raggiunto con il consenso scritto dei crediAccordo raggiunto tori che rappresentino almeno il 70% dei crediti Normativa d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. A queste ipotesi di inammissibilità della proposta di accordo, si aggiungono quelle relative alla regolarità documentale e quelle previste per la differente procedura della liquidazione dei beni. Tuttavia, numerosi sono i dubbi interpretativi che scaturiscono dalla genericità delle disposizioni in particolar modo per quanto concerne il presupposto di cui alla lettera b). Occorre chiarire, in altri termini, se sia comunque precluso al debitore proporre una delle procedure di composizione della crisi o la liquidazione del patrimonio nei casi in cui abbia già fruito di questa possibilità nei cinque anni precedenti, ovvero se l’inammissibilità della (nuova) proposta operi solo ed esclusivamente nei casi in cui il debitore abbia già fruito degli effetti esdebitatori conseguenti all’omologazione. A fronte della scarsa chiarezza del testo normativo, potrebbe invocarsi il precedente della domanda prenotativa di concordato (art. 161, comma 9, l.f.), laddove il legislatore ha previsto l’inammissibilità della domanda quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda prenotativa alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, o l’omologazione dell’(eventuale) accordo di ristrutturazione. La legge fallimentare àncora l’inammissibilità della domanda all’esito negativo della precedente domanda, collegato alla dichiarazione di inammissibilità alla procedura ex art. 162 l.f., ovvero alla mancata omologazione dell’accordo di ristrutturazione nel caso in cui, fruendo dei termini concessi dal tribunale, il debitore abbia presentato domanda ai sensi dell’art. 182-bis l.f. La legge n. 3/2012, differentemente, àncora l’inammissibilità della proposta all’essere ricorsi ad una delle procedure di sovraindebitamento. Le alternative. A fronte del diniego di omologa dell’accordo di ristrutturazione, al fi ne di conseguire comunque la sistemazione della sua esposizione verso i creditori, il debitore può depositare ulteriore proposta avente ad oggetto una delle restanti procedure di sovraindebitamento: - il piano del consumatore: è una procedura che, a differenza dell’accordo di ristrutturazione, può essere utilizzato solo da persone fi siche (sono quindi esclusi professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti). Il debito non deve dunque provenire da un’attività professionale o imprenditoriale e il debitore non deve aver utilizzato un credito sproporzionato rispetto al suo patrimonio. A differenza della procedura di liquidazione del patrimonio, il privato potrà ripagare parzialmente i propri debiti e non dovrà liquidare tutti i propri beni per intero. Il mancato rispetto del piano trasforma la procedura in quella di liquidazione del patrimonio; - la liquidazione del patrimonio: è una procedura a cui hanno accesso privati, professionisti e piccoli imprenditori in situazioni di insolvenza conclamata. Il debitore metta a disposizione tutti i propri beni (eccetto quelli impignorabili) e tutti i propri crediti, eccetto quelli necessari per mantenere la famiglia. Liquidando il proprio patrimonio il debitore quindi sarà liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. La procedura è accessibile anche in caso sussistano altre procedure concorsuali in essere o se si sia già ricorsi a accordi con i creditori o a piani del consumatore nei precedenti cinque anni. Superare il vincolo. Sul punto vanno segnalate le interpretazione fornite da alcuni tribunali (tribunale di Cagliari, 11 maggio 2016) per i quali la locuzione impiegata nell’art. 7, comma 2, della legge n. 3/2012 dovrebbe ricomprendere sia i casi in cui alla proposta non abbia fatto seguito l’ammissione o l’omologazione, sia i casi in cui il debitore ammesso alle procedure abbia potuto fruire dell’effetto esdebitatorio (tribunale di Prato, 28 settembre 2016). Con l’importante precisazione che l’interpretazione più restrittiva (vale a dire quando alla proposta non abbia fatto seguito l’ammissione o l’omologazione) finirebbe per penalizzare eccessivamente il debitore non ammesso ad una delle procedure; quest’ultimo, infatti, non sembra essere destinatario di limitazioni all’accesso: ad eccezione di quella recata dall’art. 14ter, comma 1, della legge n. 3/2012 non esistono previsioni che qualificano le procedure di composizione della crisi del sovraindebitamento in termini di alternatività. Un’attenta lettura dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 3/2012, peraltro, dovrebbe condurre a sostenere che l’alternatività non ha altra valenza se non quella di connotare la procedura di liquidazione come differente soluzione che il debitore può scegliere per soddisfare i propri creditori, prescindendo dal coinvolgimento di questi ultimi nel procedimento (sia nell’accordo che nel piano è previsto, ancorché con differente modalità, il coinvolgimento dei creditori; nella procedura di liquidazione i creditori possono effettuare osservazioni o contestazioni rispetto al progetto di stato passivo). In altri termini, in presenza di una pronuncia di inammissibilità o in presenza di diniego di omologazione, non sembrerebbe potersi invocare il noto brocardo «electa una via, recursus ad alteram non datur» (scelta una via non è consentito fare ricorso ad un’altra), ad eccezione del caso di abusi da parte del sovra indebitato. Pertanto, quando il debitore abbia già fruito dell’effetto esdebitatorio per tramite dell’accesso a una delle procedure, l’inammissibilità dovrebbe avere un effetto deterrente, per i cinque successivi alla prima proposta, a contrarre nuovi debiti, esplicitandosi pertanto come «sanzione» per il soggetto che, avendo già beneficiato delle procedure, si trovasse nuovamente sovraindebitato. © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 4 N O N S O L O P RO F I T T I Lunedì 19 Dicembre 2016 Dopo gli Usa il Belpaese è il primo a dotarsi di regole ad hoc. Ma i dubbi non mancano Piccole società benefit crescono Nel mondo oltre 2 mila B-corp. In Italia sono circa 50 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura MARIA CHIARA FURLÒ untano al raggiungimento del profitto, ma allo stesso tempo contribuiscono allo sviluppo di benefici per la collettività. Si chiamano «società benefit» in Italia (dove sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2016) o «B-corp» negli Usa, dove sono nate nel 2006. Oggi, questo tipo di società è in rapida diffusione in tutto il mondo: secondo i dati diffusi da B-Lab, l’unico ente di certificazione non profit che attualmente certifica le benefit corporation nel mondo, a livello globale queste società sono oltre 2 mila (erano 125 nel 2008) e tra loro ci sono marchi noti come Patagonia e Kickstarter. Sono presenti in 50 paesi e in 130 settori differenti, impiegano 150 mila persone, con una media di 75 per ogni azienda, il loro fatturato complessivo è di 22 milioni di euro (con una media di 11 milioni per B-corp) e l’Italia è la loro avanguardia, la seconda community europea dopo l’Olanda. Il modello aziendale è tradizionale, hanno un fatturato, fanno utili e se vogliono si quotano in Borsa. Ma il business deve essere generato mantenendo i più alti standard ambientali e sociali (dai bonus ai dipendenti, al rispetto per l’ambiente e per i lavoratori nei paesi in via di sviluppo). L’ottica è diversa da quella della corporate social responsibility in quanto questi valori guidano le strategie dell’intero core business dell’azienda e impattano su tutta la sua filiera. Le società benefit ad oggi presenti in Italia sono circa 50 e si stima che nel 2017 possano arrivare a 150. «Attualmente l’Italia è il primo paese, dopo gli Stati Uniti, ad aver regolamentato le benefit corporation con una normativa specifi ca, contenuta nella legge n. 208 del 28/12/2015 (appunto, la legge di Stabilità del 2016) ai commi da 376 a 384, segno che anche nel mondo politico e imprenditoriale del paese si sta consolidando l’esigenza di innovare il concetto di “fare impresa” verso logiche di reale sostenibilità sia ambientale che sociale». A dirlo è Davide Bertolli, dottore commercialista e partner di Bertolli e Associati che spiega anche come la nuova disciplina appaia «ben articolata, per quanto necessiti di alcune migliorie in merito ad aspetti particolari, quali le modalità di controllo e verifica degli obblighi di P I numeri Società Beneit ad oggi sono 50 e per il 2017 (in Italia) se ne stimano 150 B-Corporation 2 mila nel mondo, presenti in 50 paesi e in 130 settori Dipendenti 150 mila nel mondo (in media 75 a società) Fatturato 22 mln di euro nel mondo (in media 11 mln a società) perseguimento delle finalità benefiche, l’impianto sanzionatorio ed eventuali agevolazioni in ambito fiscale». La normativa in questione prevede che le società benefit possano adottare una qualunque forma societaria prevista dal codice civile, indicando, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire (ad esempio, ambientali, sociali ecc.), bilanciando in tal modo l’interesse dei soci alla massimizzazione del profitto con quello degli altri stakeholders e aderendo ad una logica che potremmo definire «not only for profit». A livello di informativa, è previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che fornisca la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento del benefi- Davide Bertolli cio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato, nonché la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno specifico standard di valutazione. È infine prevista una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. Questa relazione dovrà poi essere pubblicata nel sito internet della società, tuttavia nulla è specificato in merito alle conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo. La normativa, al contrario, «specifica che il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole, di cui al dl n. 145/2007, e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al dl n. 206/2005, mentre è previsto un ruolo di controllo attivo da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sebbene “nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati”, lasciando quindi il dubbio sulla reale efficacia dello stesso», fa notare Bertolli. Le società benefit attualmente esistenti in Italia sono più della metà di nuova costituzione (le altre sono preesistenti all’entrata in vigore della legge 208/2015). La nuova forma giuridica adottata impone, per le società esistenti, una modifica statutaria che introduca, nello scopo sociale, accanto all’attività profit, il perseguimento di una o più attività di beneficio comune. Tali attività dovrebbero essere dettagliate nello statuto, «ma dall’analisi degli statuti attualmente disponibili, le finalità benefiche risulterebbero descritte in maniera abbastanza generica», dice l’avvocato Laura Bellicini, partner di Legalitax. Le società di questo tipo, aggiunge l’avvocato, «sono poi tenute a redigere annualmente una relazione apposita, da allegare al bilancio di esercizio dove vengono descritti e valutati gli obiettivi benefici perseguiti. Essendo il primo anno di introduzione della norma ovviamente queste relazioni non sono però ancora disponibili». Riguardo ai vantaggi e alle criticità connesse la costituzione di questo tipo di società, Bellicini sottolinea positivamente come l’adozione di un modello così innovativo e per certi versi rivoluzionario sia, dal punto di vista legale, piuttosto semplice «in quanto, si tratta di una modifica statutaria allo scopo sociale e alla denominazione (quest’ultima facoltativa), mentre restano invariate le altre norme che regolano il funzionamento della società. Tuttavia non sono stati chiariti i diritti dei soci che siano contrari all’adozione di tale nuovo modello, in particolare il loro diritto di recesso». Dal punto di vista fiscale poi non è stata introdotta alcuna norma specifica il che, ad avviso dell’avvocato di Legalitax, potrebbe sollevare dei problemi: «Infatti se, da una parte, l’adozione di un modello così rivoluzionario deve avvenire spontaneamente, senza la previsione di specifiche agevolazioni fiscali, dall’altra occorre tenere presente che l’attuale Laura Bellicini impianto tributario prevede la deducibilità dei costi solo se correlati a ricavi imponibili», fa notare Bellicini. Sempre per quanto attiene gli aspetti puramente fiscali, secondo il commercialista Bertolli «si nota un effetto positivo nella misura in cui la norma consente di adottare comportamenti imprenditoriali che, in precedenza, avrebbero potuto essere oggetto di critiche da parte dell’amministrazione finanziaria, ad esempio in tema di anti economicità e transfer pricing. Si pensi all’acquisto di beni provenienti da paesi extra Ue, rispetto a beni del medesimo tipo, già disponibili sul territorio italiano od europeo, a costi inferiori». Anche il fatto che non siano state previste agevolazioni fiscali a sostegno delle B-corp, secondo Bertolli, «potrebbe essere vantaggioso», in quanto renderebbe non appetibile tale realtà, da parte di soggetti poco trasparenti, riducendo così il pericolo di abusi. In ultima istanza, il commercialista rileva una certa preoccupazione da parte del mondo del non profit in merito al potenziale rischio che tale nuova normativa eserciti un «effetto drenante» di risorse dalle imprese sociali alle società benefit, proprio in ragione del contemperamento degli obiettivi legati al profitto, con quelli connessi al raggiungimento dei benefici comuni. Dall’esame degli statuti delle società benefit italiane, effettuato dall’associazione professionale Societax, che si occupa di consulenza societaria tributaria integrata ed ha redatto il primo rapporto nazionale (promosso da Universitas Mercatorum, Banca Patrimoni Sella ed Eurispes) sulle società benefit iscritte nei Registri delle imprese alla data del 31 agosto 2016, sono emerse diverse considerazioni. Per esempio, lo studio ha sottolineato l’inadeguatezza delle indicazioni legislative relative alla denominazione sociale, per Societax infatti «non è chiaro se l’espressione “società benefit” assuma un significato tecnico e quindi in particolare se la sua utilizzazione nel contesto della denominazione sociale comporti l’assoggettamento della società al regime speciale e alla disciplina specifica delle società benefit o se, invece, sia un’espressione priva di un significato giuridico specifico liberamente adottabile da qualunque società». Per quanto riguarda l’oggetto sociale, nel rapporto poi si afferma l’esigenza «di una precisa indicazione delle finalità benefit e delle modalità di conseguimento del beneficio comune, anche al fine di poter determinare concretamente l’ambito dei poteri degli amministratori e gli eventuali profili di responsabilità conseguente ad un non corretto bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli che fanno capo a coloro che sono i destinatari degli effetti dell’attività svolta dalla società». Occorrerebbe infi ne comprendere e analizzare le ragioni del disinteresse delle società di medio grandi dimensioni nei confronti dell’istituto delle società benefit. E ammesso che vi siano ostacoli di origine legale, «verificare se si possa procedere a correzioni tali da rendere più attraente la prospettiva dell’acquisizione della qualifica di società benefit», conclude Societax. © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it N U OV E T E C N O L O G I E Lunedì 19 Dicembre 2016 Luned 5 Gli attacchi sul web sono sempre più frequenti ma manca un piano nazionale di contrasto Cybercrime, salasso in azienda Per l’Italia un costo di 9 mld tra danni diretti e indiretti http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura TANCREDI CERNE rimo dicembre: un milione di account Google sono stati violati da criminali informatici. I dati rubati possono arrivare a fruttare 320mila dollari al giorno; 30 novembre: pirati del web si impossessano di 26.500 dati di conto corrente dei clienti della lotteria nazionale britannica (UK National Lottery Camelot); 28 novembre: 900 mila router di Deutsche Telekom vengono neutralizzati da hacker che isolano per ore i collegamenti telefonici e internet dell’intera Germania. Due mesi prima, a settembre, Yahoo aveva fatto sapere che i propri server erano stati messi a ferro e fuoco in quello che è stato definito il più grande attacco di cybercrime della storia conclusosi con il furto di mezzo miliardo di account (nomi, indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita e password). Non si tratta di un bollettino di guerra ma dell’ordinaria amministrazione in un mondo sempre più ostaggio del crimine informatico. In base alle ultime stime prodotte da Cybersecurity Ventures e The Herjavec Group, i danni causati da crimini informatici potrebbero arrivare a toccare i 6 mila miliardi di dollari all’anno nel 2021, esattamente il doppio rispetto ai 3 mila miliardi di oggi. E l’Italia non sembra sottrarsi a questo pericolo. Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, il numero di crimini informatici registrati ha fatto segnare un incremento del 9% rispetto al secondo semestre del 2015. Stando almeno ai dati presentati nell’ultimo rapporto Clusit secondo cui ad aumentare sono stati soprattutto gli attacchi realizzati con tecniche banali come i malware comuni (cresciuti di oltre il 100%) oltre al phishing e social engineering che hanno registrato un balzo in avanti di oltre il 1.500%. Un fiume in piena di insidie per imprese e cittadini capace di arrivare a costare oltre 9 miliardi di euro al sistema Italia, tra danni diretti e indiretti stando alle stime effettuate da Andrea Zapparoli Manzoni, senior manager della divisione Information risk management di Kpmg Advisory. Nonostante questo, la politica italiana sembra ancora del tutto disinteressata dal problema. Tanto da non aver messo a punto nessun piano nazionale di contrasto al cybercrime e Che impatto hanno avuto gli attacchi di cyber crime? P Australia Canada Cina Francia Germania India Italia Russia Spagna Regno Unito Stati Uniti Africa Eurozona G7 Mondo Rubato denaro Ottenuto dati inanziari dei propri clienti Estorsione di denaro Furto di proprietà intellettuale 7,4% 12,9% 13,3% 5,6% 6,7% 9,1% 5,9% 5,6% 40,7% 10,7% 20,0% 16,7% 3,3% 72,7% 7,4% 26,0% 33,3% 11,1% 13,3% 54,5% 5,9% 16,7% 33,3% 13,0% 13,5% 14,9% 15,0% 12,5% 17,1% 14,8% 10,7% 46,7% 11,1% 3,3% 45,5% 5,9% 16,7% 6,1% 6,5% 4,1% 5,7% 6,0% 5,0% 10,7% 6,5% 14,9% 30,9% 6,1% 10,4% 10,6% 5,6% 6,1% 2,2% 13,5% 16,8% 5,9% 8,9% 12,1% Furto di informazioni strategiche per l’azienda 59,3% 2,0% 20,0% 5,6% 3,3% 45,5% 5,9% 11,1% 15,2% 2,2% 2,7% 9,9% 6,4% 3,1% 9,7% Causato danni alle infrastrutture aziendali 7,4% 33,1% 38,9% 26,7% 17,6% 27,8% 45,5% 28,3% 18,9% 22,4% 31,4% 23,9% 22,3% Fonte Rapporto Grant Thornton non aver stanziato un capitolo di spesa dedicato al rischio informatico all’interno della legge di bilancio. E questo, proprio mentre i nostri vicini di casa si stanno attrezzando in maniera strutturata per contrastare il fenomeno e proteggere le proprie industrie e i propri cittadini. Lo scorso anno il governo di Parigi ha stanziato un miliardo di euro per finanziare il contrasto al cybercrime, mentre Oltremanica il budget destinato a questa attività è arrivato addirittura a 2,2 miliardi di euro di qui ai prossimi cinque anni. L’unica speranza per il sistema Italia viene dal settore privato dove gli investimenti per proteggersi dagli attacchi informatici hanno sfiorato lo scorso anno i 2 miliardi di euro. Ancora poco, anzi pochissimo rispetto a quanto registrato in altri Paesi. Dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Russia all’India, un fiume in pieno di denaro si sta orientando verso software e strategie per limitare i danni provenienti dal web. «Le tecniche di attacco sfruttano una generale inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate», ha ammesso il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, secondo cui «alla consapevolezza dei rischi crescenti non si accompagna in Italia una maggiore attenzione verso serie politiche di protezione dei dati e dei sistemi». Al contrario, secondo il Garante, «risul- Quanto tempo serve per scoprire l’attacco Italia Stati Uniti Eurozona G7 Mondo Immediatamente 76,5% 66,2% 64,1% 65,8% 62,3% ta davvero inspiegabile la refrattarietà di molte imprese a proteggere il loro patrimonio informativo e, inserendo la sicurezza digitale tra gli asset strategici, ad assumere la protezione dei dati quale nuovo fattore di vantaggio competitivo». A supporto delle parole di Soro sono arrivati i dati dell’International Business Report realizzato da Grant Thornton tra 2.600 capi d’azienda di 37 Paesi secondo cui nel mondo più di un’impresa su cinque (21%) ha dovuto affrontare una forma di attacco cyber negli ultimi 12 mesi, rispetto al 15% dichiarato dagli stessi intervistati un anno fa, nel 2015. La ricerca ha inoltre messo in luce che sono aumentate le percentuali di business che subiscono attacchi cyber sia nelle economie del Nord America (dal 18% nel 2015 al 24% nel 2016) sia nell’Unione europea (dal 19 al 32%), così come in Africa (dal 10 al 29%) e in Asia e Pacifico (dal 9 al Dopo 1 giorno 17,6% 13,5% 23,2% 18,5% 20,2% Dopo 1 settimana Dopo 1 mese Dopo 2-6 mesi 6,8% 7,9% 7,2% 9,2% 6,8% ,5% 3,6% 3,6% 1,4% ,1% ,7% ,5% 13%). 13%) «I tentativi di estorestor sione online tendono a crescere in termini di volumi, con un impatto finanziario inizialmente sottostimato», ha spiegato Francesco Pastore, amministratore delegato di Grant Thornton consultants. «Nel tempo le organizzazioni dovranno mettere in conto costi complessivi ben maggiori dovuti a diversi effetti collaterali, tra cui i danni reputazionali, quelli collegati alle frodi di dati sensibili dei clienti e sulle proprietà intellettuali, i danni alle infrastrutture tecnologiche e fisiche.» Tra gli intervistati che hanno subito attacchi, secondo i risultati dell’indagine, la forma più comune è stato il danneggiamento di infrastrutture aziendali (22% delle imprese). Seguono l’utilizzo di blackmail o estorsioni per ottenere denaro (17%), la frode di informazioni finanziarie legate ai clienti (12%) o della proprietà intellettuale (11%). Di qui, la necessità per i vertici aziendali di schiacschiac ciare il pedale dell’acceleratore per diventare più proattivi nella definizione di strategie e piani per prevenire e gestire gli attacchi informatici. Tra gli elementi chiave che emergono dall’International business report, la reale capacità di comprensione del valore dei dati sensibili da proteggere e di quanto siano accurate le strategie messe in atto da tutta l’organizzazione. «Tra i 2.600 business leader intervistati che hanno subito un attacco informatico negli ultimi 12 mesi, circa uno su otto (13%) ha percepito il reato in corso dopo più di una settimana mentre per il 4% degli intervistati la notizia è giunta dopo più di un mese», ha continuato Pastore. «Questi risultati confermano che in molti casi le strategie e gli investimenti in cyber security non sono efficaci e che le aziende sono esposte a rischi finanziari sottostimati e non contabilizzati». © Riproduzione riservata. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 6 FISCO Lunedì 19 Dicembre 2016 Nella legge di Bilancio la proroga dei termini per la rideterminazione del costo d’acquisto Terreni al test rivalutazione Necessari il possesso all’1/1/2017 e la perizia giurata http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura FABRIZIO G. POGGIANI iproposta la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. Necessari il possesso dei beni alla data del prossimo 1° gennaio e la redazione di una perizia giurata, con versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva unica (8%), entro il 30/06/2017. Con la legge di Bilancio 2017 (commi 554 e 555), il legislatore ripropone l’ennesima proroga dei termini per la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni, intervenendo sul comma 2, dell’art. 2, dl 282/2002 (si veda ItaliaOggi del 13/12/2016). La rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni produce effetti sulla determinazione della plusvalenza tassabile, nell’ambito dei redditi delle persone fisiche e dei soggetti assimilati (società semplici ed enti non commerciali), di cui all’art. 67, dpr 917/1986 (Tuir); restano esclusi i beni detenuti nell’ambito del regime d’impresa, ai quali la legge in commento ha comunque offerto un’ulteriore possibilità di eseguire la rivalutazione. I soggetti non residenti e i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione e quant’altro) anche, in caso di terreni, limitatamente alla quota posseduta e sebbene a proprietà indivisa, potranno rideterminare il valore dei terreni e delle quote possedute alla data dell’1/1/2017. I terreni e le partecipazioni delle società non quotate rivalutabili devono essere posseduti a tale data e, con riferimento ai terreni agricoli, i contribuenti risultano particolarmente interessati solo in presenza di una futu- R La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni Destinatari Contribuenti non imprenditori (persone isiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) Ambito Terreni e partecipazioni in società “non quotate” nei mercati regolamentati detenuti alla data del 1° gennaio 2017 Perizia giurata La perizia deve essere redatta e giurata entro il 30/06/2017 Sostitutiva L’imposta sostitutiva è applicabile nella misura dell’8% per i terreni e le partecipazioni. Resta possibile il pagamento rateale in tre rate annuali gravate, per la seconda e la terza degli interessi nella misura del 3%. Termini Il versamento dell’intera quota o della prima rata dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito entro il 30/06/2017 ra emersione di plusvalenze tassabili, stante il fatto che le attuali disposizioni rendono sempre imponibili quelle derivanti dalle cessioni di aree edificabili mentre, per le aree agricole, la plusvalenza emerge se la cessione del terreno avviene entro cinque anni dall’acquisto e se non acquisito per successione (mortis causa). Le rivalutazioni eseguite hanno effetto, peraltro, anche in presenza di atti di esproprio, nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione indicata dalla lettera b), comma 1, art. 67 del Tuir. Di conseguenza, com’è già avvenuto in passato, entro il 30 giugno 2017, il soggetto interessato, che prevede il trasferimento a breve di quote o terreni, deve ottenere una perizia giurata di un professionista tecnico (geometra, ingegnere, architetto e quant’altro) o, se si tratta di quote di partecipazione, di altro professionista (commercialisti) e, alla medesima data, dovrà procedere con un versamento dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura unica dell’8%; è possibile, come sempre, versare il tributo anche in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio di interessi (3%) sulla seconda e terza rata. Necessario eseguire una verifica di convenienza, tenendo conto delle imposte sostitutive indicate e della nuova tassazione al 26% del «capital gain» sulle partecipazioni «non qualificate» e l’imposizione, alle aliquote Irpef, per il 49,72% per le partecipazioni «qualificate». Si segnala che l’Agenzia delle entrate ha da sempre affermato che la rivalutazione non poteva essere eseguita per i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia, poiché il valore rideterminato deve essere indicato nell’atto di cessione (Agenzia delle entrate, circ. 15/E/2002), in quanto il nuovo valore di acquisto rappresenta il valore minimo di riferimento ai fi ni delle imposte di registro e accessorie. Sul tema, recentemente, si va affermando l’esatto contrario e si segnalano una serie di sentenze, una di merito (Ctr Milano, sentenza 3836/01/16) e una di legittimità (Cassazione, ordinanza 19242/2016), con le quali i giudici aditi hanno affermato, rispettivamente, che nessuna norma prevede la decadenza dal diritto di usufruire dell’agevolazione per il solo fatto di aver indicato nel rogito notarile un prezzo inferiore al valore minimo di riferimento e che la mancata indicazione non costituisce una causa ostativa per il contribuente alla facoltà di benefi ciare della rideterminazione del costo di acquisto. Il contribuente non deve più preoccuparsi di verificare se si tratta di una partecipazione qualificata o meno, perché come detto, la legge di bilancio 2017, come è già avvenuto con la precedente (Stabilità 2016) ha disposto una aliquota unica dell’imposta sostitutiva pari all’8% ap prescindere dalla tipologia del bene (terreno, partecipade zione qualificata o non quazi lificata). Per effetto della consistente contrazione del valore di mercato degli immobili, in particolare, è possibile che la nuova rideterminazione risulti inferiore rispetto a quella indicata nelle rivalutazioni precedenti, con la possibilità che l’imposta sostitutiva già versata sia utilizzata fino a concorrenza di quella dovuta per la nuova rivalutazione, non essendo possibile ottenere il rimborso dell’eccedenza (Agenzia delle entrate, circ. 47/E/2011 § 3). Nel caso in cui il valore della partecipazione sia diminuito, rispetto a quello indicato nella perizia eseguita a fronte di una rivalutazione precedente, non è sempre necessario procedere alla redazione di una nuova perizia, giacché la vendita di una partecipazione, a un valore inferiore a quello periziato, non determina la decadenza del regime sostitutivo ovvero la perdita degli effetti della rivalutazione. Sul tema della necessità di redigere una nuova perizia si ricorda una recente precisazione delle Entrate (Agenzia delle entrate, circ. 1/E/2013) con la quale la stessa agenzia ha affermato che, in caso di riduzione del valore, si rende utilizzabile il valore della perizia già sviluppata in precedenza, per effetto del mantenimento della validità del costo fiscale precedente; quindi, anche nel caso in cui si tratti di una partecipazione, non è necessario procedere nella rideterminazione del costo giacché la vendita della quota a un valore inferiore a quello di perizia non determina la decadenza del regime e la perdita della rivalutazione. © Riproduzione riservata Possibile scomputo o rimborso della sostitutiva versata in precedenza L’operazione deve essere valutata, in presenza di ribasso del valore di mercato dei terreni e delle partecipazioni, tenendo conto della nuova aliquota che già dal 2016 è passata dal 4% all’8%. Come detto, la richiamata rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni deve essere confrontata con quella che è la tassazione potenziale in capo al cedente, tenendo conto dei valori di cessione. Sul punto si ricorda che, per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione (quelli che hanno già in passato usufruito di una rivalutazione), è possibile, a semplice scelta del contribuente, detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita, l’imposta già versata nelle precedenti rivalutazioni dei medesimi beni oppure presentare il rimborso dei versamenti eseguiti, con la possibilità di non eseguire il pagamento delle rate ancora in scadenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 38, dpr 602/1973, fermo restando il fatto che l’importo del detto rimborso non può risultare superiore all’importo dovuto in base alla più recente rideterminazione. Per effetto dell’incremento della sostitutiva (dal 4% all’8%) si rende necessario valutare l’eventuale nuova rivalutazione, giacché potrebbe emergere un ulteriore imposta a debito; si pensi a un terreno rivalutato nel 2014 con valore 200 mila, cui si è resa applicabile l’aliquota del 4% (imposta sostitutiva pari a 8 mila) che nel 2017 viene svalutato a 120 mila, cui si rende applicabile l’aliquota dell’8% (imposta sostitutiva pari a 9.600), con la conseguenza che il contribuente è obbligato a versare la differenza di 1.600, nonostante la riduzione di valore. Quindi, come detto e soprattutto nell’ambito della rivalutazione dei terreni, più soggetti a svalutazione, potrebbe essere conveniente non rivalutare, incassare e dichiarare un corrispettivo anche inferiore, tenendo conto, ai fini delle imposte indirette, del valore precedentemente periziato che si assume quale valore minimo di riferimento ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; tale maggior valore sarà certamente oggetto di contrattazione con l’acquirente obbligato a versare maggiori imposte di trasferimento. Infine, si evidenzia la presenza dell’art. 5, comma 6, della legge 448/201, il quale prevede che, con l’assunzione del valore rideterminato, non risulta possibile compensare, nell’ambito delle categorie delle partecipazioni, le minusvalenze realizzate. © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it FISCO Lunedì 19 Dicembre 2016 7 Nella manovra la riapertura per le assegnazioni, le trasformazioni e le cessioni Beni ai soci, agevolazioni estese Beneficiate le operazioni eseguite dall’1/10/16 al 30/9/17 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura FABRIZIO G. POGGIANI i allungano i termini per eseguire, in modo agevolato, l’assegnazione e la cessione dei beni ai soci, nonché la trasformazione in società semplice di godimento. Beneficiate, infatti, le operazioni eseguite dal 1° ottobre scorso sino al 30 settembre del prossimo anno. Con i commi 565 e 566, del disegno di legge di Bilancio 2017, infatti, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28/12/2015, n. 208 (Stabilità 2016), si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30/09/2016 ed entro il 30/09/2017. Quindi, di fatto, non è tecnicamente una vera e propria proroga ma una mera riapertura della finestra temporale dentro la quale si possono eseguire le dette operazioni agevolate, con la conseguenza che restano ferme tutte le disposizioni richiamate (non vi sono le modifiche attese) e i chiarimenti ministeriali già emanati (Agenzia delle entrate, circolari 26/E/2016 e 37/E/2016, risoluzioni 93/E/2016 e 101/E/2016), mentre vengono variate le date relative al versamento dell’imposta sostitutiva (8% o 10,5% se di comodo) che si aggiornano, se rateali, con un versamento da eseguire entro il 30/11/2017 ed entro il 16/6/2018. Pertanto, si deve prendere certamente atto che l’operazione risulta perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi e che il mancato versamento comporta l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto, con possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso ma, soprattutto, che anche nell’ambito delle società personali, nei casi di attribuzione di beni di valore superiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, la differenza deve essere tassata in capo al socio (si tratta del cosiddetto «sottozero»). Con gli ultimi chiarimenti forniti, però, alcune situazioni singolari sono state precisate e, nonostante che la situazione, in taluni casi, risulti sempre complicata, si è tentato di facilitare la fuoriuscita dei beni, in particolare degli immobili, che hanno appesantito società che, di fatto, rappresentavano un mero schermo all’utilizzo dei detti beni da parte dei soci. In particolare, recentemente, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non sussiste alcun vantaggio fiscale «in- S Le opzioni Assegnazione Operazione da eseguire in presenza di patrimonio netto cospicuo o quantomeno suficiente, rispetto al valore del bene assegnabile, tenendo conto degli effetti iscali generati dall’operazione in capo ai soci e del rispetto del principio della “proporzionalità” del valore del bene con le quote di partecipazione. Cessione Nella cessione agevolata non sussistono problematiche particolari in quanto la società sull’eventuale reddito paga l’imposta sostituiva mentre il socio neutralizza qualsiasi effetto di natura tributaria, non dovendo rispettare alcun principio di proporzionalità ma facendo solo attenzione a determinare in modo corretto il corrispettivo per la cessione del bene. Trasformazione La società dovrà avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, la gestione dei beni immobili e/o mobili registrati, in quanto a tale soggetto giuridico è preclusa qualsiasi attività di natura commerciale. Si mantiene il quinquennio necessario al ine di non far emergere plusvalenze tassabili ma la detta trasformazione prevede la fuoriuscita dall’ambito del reddito d’impresa, con la tassazione piena dei valori latenti dei beni non agevolabili e con la tassazione di tutte le riserve di utili presenti alla data di trasformazione. Semplificata senza affrancamento In presenza di beni agevolabili rivalutati da parte di una società in contabilità semplificata, quest’ultima può far emergere la riserva in sospensione latente e utilizzarla per l’operazione di assegnazione, senza dover procedere all’ulteriore affrancamento, nemmeno parziale, della stessa riserva. Questo è ciò che emerge dall’attenta lettura del recente documento di prassi dell’Agenzia delle entrate (circ. 37/E/2016 § 4), sul tema delle assegnazioni agevolate. Il problema, riscontrato sovente nella pratica professionale, era quello relativo, appunto, a una società di persone in regime di contabilità semplificata che aveva, in relazione ad una precedente (e valida) legge speciale, rivalutato i beni immobili, senza affrancare, in quanto non ritenuta generata, la riserva in sospensione. Si evidenzia, in linea di principio, che, in presenza di riserve in sospensione, posto il mancato affrancamento con la debito», debito» la presenza di operazioni complesse finalizzate all’estromissione dei beni, come quelle concernenti la scissione di una società attraverso l’attribuzione alla scissa delle partecipazioni finanziarie e alla beneficiaria di tutto il compendio immobiliare (risoluzione 101/E/2016) o l’eventuale cessione di immobili eseguita dai soci in un momento successivo all’avvenuta assegnazione, per beni appartenuti a società in liquidazione (risoluzione 93/E/2016). In entrambi i casi, infatti, legge speciale e l’utilizzo postergato rispetto alle altre riserve eventualmente presenti, l’utilizzo può essere fatto, previo affrancamento «parziale» dell’ammontare necessario per l’esecuzione dell’operazione ma, nel caso di una società in contabilità semplificata, che utilizzi la corrispondente riserva in sospensione d’imposta (circ. 11/E/2009), anche nel caso di passaggio in contabilità ordinaria, nulla è dovuto, a titolo di affrancamento della detta riserva, in caso di utilizzo. Le Entrate, infatti, hanno affermato che, considerata che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non genera riserva in sospensione d’imposta, il maggior valore del bene rivalutato trova la contropartita in una riserva libera da vincoli, con la conseguenza che l’annullamento successivo della stessa, per eseguire l’assegnazione agevolata, non deve essere assoggettato a imposta sostitutiva del 13%. le Entrate hanno sostenuto la legittimità delle operazioni straordinarie e complesse poiché è insito nella disciplina, l’intento del legislatore tributario di favorire la fuoriuscita di quei beni non direttamente utilizzati nell’esercizio delle attività imprenditoriali, per i quali, oltretutto, non sussistono immediate condizioni di impiego favorevoli per il proprietario. Dal punto di vista operativo si evidenzia che, come indicato anche dalla prassi richiamata, l’assegnazione, in © Riproduzione riservata particolare, particolare deve rispettare il principio di proporzionalità del valore del bene assegnato con le quote di partecipazione e deve essere presente un patrimonio, formato da capitale e riserve, capiente per l’esecuzione della detta operazione. L’operazione di cessione, al contrario, subisce meno vincoli in quanto la società cede al socio il bene interessato a fronte di un pagamento di un corrispettivo, con il duplice vantaggio che la società non riduce la propria capacità patrimoniale poiché non vi sono attribuzioni di quote ideali del patrimonio (capitale e/o riserve), e il socio non subisce ulteriori risvolti di natura tributaria; l’unica indicazione opportuna, non richiesta dalla legge ma al solo fine di evitare possibili e futuri dissidi tra soci, che il valore dell’immobile sia determinato in linea con i valori di mercato, meglio se acclarati con una perizia giurata da parte di un professionista indipendente. In chiusura è da valutare anche l’operazione di trasformazione, tenendo conto che, come indicato in entrambe le recenti circolari delle Entrate (circ. 26/E/2016 e 37/E/2016), posta la necessità che il soggetto persegua una mera attività di godimento degli immobili detenuti, la stessa non dovrà detenere nemmeno la partita Iva ma soltanto il codice fiscale e dovrà chiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, tenuto dalla camera di commercio competente. In effetti, la società dovrà avere, per oggetto esclusivo o principale, la gestione dei beni immobili o dei beni mobili registrati, semplicem mente perché, a questi tipi m di soggetti giuridici, è viettato lo svolgimento di attività di natura commerciale, v con la conseguenza che non ttutte le società potranno procedere con detta operap zione; si pensi, ad esempio, a quelle società che perseguono attività di gestione g miste con prestazioni accesm sorie o attività commerciali propriamente dette (centri p sportivi, centri commerciali e quant’altro), come indicato iin altro documento di prassi (circ. 7/E/2013). La trasformazione riserva alcuni vantaggi, da contrapporre a ulteriori svantaggi, p giacché se è pur vero che, ai g ffini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla letttera b), comma 1, dell’art. 67 del dpr 917/1986 (Tuir), che prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo m oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l’operazione di trasformazione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio, è anche vero che si deve procedere con la tassazione di tutte le riserve di utili, presenti alla data di trasformazione, nel periodo d’imposta successivo e, stante il concretizzarsi di un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa (circ. 27/E/2007), si rende necessario tassare i plusvalori latenti dei beni non agevolabili. © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 8 FISCO Lunedì 19 Dicembre 2016 Lo prevede il dl collegato alla legge di Bilancio, convertito nella legge n. 225/2016 Regimi fiscali in automatismo Tacito rinnovo per consolidato, trasparenza, tonnage tax http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura ALESSANDRO FELICIONI l decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio, convertito nella legge n. 225/2016, lancia il rinnovo tacito per i regimi fiscali speciali delle società: consolidato, trasparenza e tonnage tax sempre in piedi fino a revoca espressa del contribuente; per il consolidato, poi la possibilità di gestire più liberamente le perdite maturate in caso di interruzione anzitempo dell’opzione. Nell’ambito dell’articolo 7-quater introdotto nel dl 193/2016, convertito nella l. 225/2016, pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 282 del 2/12/2016, viene infatti sancito che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (ossia dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) le opzioni per i regimi di tassazione di gruppo (consolidato e trasparenza) nonché quello della tonnage tax - si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato. Viene quindi rivisto il meccanismo di funzionamento delle opzioni che già era stato modificato con il decreto Semplificazioni n. 175/2014. Inoltre, nel caso di consolidato nazionale, l’ente controllante può scegliere per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione. In particolare, si consente in tale caso, in alternativa all’ordinario criterio di riparto delle perdite che le pone in capo alla consolidante, di attribuire tali componenti negativi alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. L’articolo 124 del Tuir viene quindi modificato, nel suo quarto comma, secondo periodo, prevedendo che: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all’Agenzia delle entrate all’atto della comunicazione dell’esercizio dell’opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell’articolo 117, comma 3». Dunque in luogo della permanenza delle perdite in capo alla consolidante è pos- I Regimi rinnovabili tacitamente salvo revoca Regimi Trasparenza iscale Durata 3 periodi di imposta Consolidato iscale nazionale 3 periodi di imposta 5 periodi di imposta la prima opzione poi tre periodi di imposta 10 periodi di imposta Consolidato iscale mondiale Tonnage tax Meccanismo già à semplifi l ficato e unifi ficato Già l’anno scorso si erano avute novità importanti in tema di comunicazioni relative ai regimi di tassazione speciale previsti dal Tuir. Il dl n. 175/2014 (cosiddetto dl semplificazioni fiscali) aveva infatti previsto che l’opzione per i regimi della tonnage tax, del consolidato, della trasparenza e dell’Irap potesse essere comunicata all’Agenzia delle entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative al periodo di imposta a partire dal quale si vuole esercitare l’opzione dei singoli regimi. Parallelamente, ora, la stessa indicazione in dichiarazione andrà effettuata al momento della volontà di revoca, stante il rinnovo tacito delle opzioni previsto dal dl 193/2016. Tuttavia il modello «Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap» (approvato con il provvedimento del direttore del 17 dicembre 2015) va comunque presentato: • dalla società controllante entro tre mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di Tonnage tax; • dalla consolidante entro 30 giorni: - o dal verificarsi dell’evento che ha de- terminato l’interruzione della tassazione di gruppo o dal termine di presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca dell’opzione per il regime di Consolidato - o dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di Consolidato, in caso di conferma dell’opzione • dalla società partecipata: - o entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di Trasparenza fiscale - o entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione per il regime di Trasparenza fiscale • dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente, esercita l’opzione per uno dei regimi della Tonnage tax, del Consolidato, della Trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del dlgs n. 446/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Ammesso il cumulo di agevolazioni Nel regime di tonnage tax spazio al cumulo di agevolazioni. La tassazione forfettaria non esclude l’applicazione del credito d’imposta sulle ritenute operate per il personale a bordo: così la risoluzione n. 104/E del 17/11/2016. Che, infatti, ha evidenziato che il regime in questione non è incompatibile con il credito di imposta previsto dall’articolo 4 del dl n. 457/1997, a favore del sostituto, in relazione alla ritenuta operata sui redditi da lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Peraltro, nello stesso provvedimento, si è chiarito che il regime di tonnage tax è incompatibile con l’agevolazione relativa all’esenzione dell’80% del reddito prevista dall’articolo 4 dello stesso dl 457/97. Il regime di tonnage tax è una particolare disciplina di determinazione forfettaria del reddito imponibile prevista per le spa e in accomandita per azioni, le srl, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato che operano nel settore marittimo. Il reddito, determinato a forfait, si riferisce alle sibile attribuire le stesse a chi le ha generate. Già prima della modifica la possibilità di ripartire le perdite secondo criteri personalizzati, nell’ambito degli accordi di consolidamen- navi che esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle appena indicate, sono iscritte al registro internazionale e hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta. Si tratta quindi di un regime fiscale di determinazione forfetaria del reddito, parametrato al tonnellaggio e all’anzianità delle navi e alternativo al regime fiscale ordinario, introdotto per migliorare la competitività delle società italiane rispetto a quelle europee. L’opzione deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti soggettivi previsti, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Il regime di tonnage tax non è compatibile, per espressa previsione normativa, con il regime opzionale del consolidato nazionale o mondiale, in quanto entrambi attengono alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires. to tra le società era prevista in caso di interruzione del regime a seguito del venir meno del requisito del controllo o per operazioni straordinarie che avessero comportato la de- cadenza. cadenza Entro 30 giorni dalla comunicazione di revoca l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. In sostanza, con il rinnovo tacito dell’opzione, le conseguenze prima previste per l’interruzione forzata del regime (mancanza di controllo, operazioni straordinarie, ecc) vengono ora estese al periodo di imposta in cui viene comunicata la revoca. In particolare, il verificarsi di una delle cause di interruzione (e ora anche la revoca espressa al regime) determina in capo alla consollidante, oltre alla necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate la manifestazione di una causa di interruzione, u ll’integrazione, sempre a cura della consolidante, di quanto versato a titolo d’acconto, se il v pagamento complessivamente p effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali rimane valida ll’opzione nonché l’integrazione da parte della consolidante dell’acconto relativo ai propri rredditi. Qualora i versamentti siano, invece, eccedenti, la consolidante può decidere di attribuirli alle consolidate nei cui confronti è venuto meno il rrequisito del controllo. Nel caso di cessazione per effetto di un’operazione straordinaria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di g perfezionamento, a prescindere p dall’eventuale retrodatazione degli effetti fiscali. Nel caso di rrevoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano reg llativamente a ciascuna società singolarmente considerata con rriferimento ai redditi propri. Il regime di non imponibilità delle somme percepite o versatte tra le società del gruppo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti si applica anche relativamente alle p somme percepite o versate per compensare gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo. Parallelamente, anche per il consolidato mondialle viene previsto che: «Permanendo il requisito del controllo, n ll’opzione di cui all’articolo 131 ha durata per cinque esercizi h del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per iil successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo lle modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opp zione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al p ttermine di ciascun triennio». Per la tonnage tax si chiarisce che: «L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al b ttermine del decennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a v meno che non sia revocata, sem condo le modalità e i termini previsti per la comunicazione p dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio». © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it FISCO Lunedì 19 Dicembre 2016 9 Le novità operative dal 1° aprile 2017. Avvantaggiate le transazioni a catena Depositi Iva su doppio binario Ingresso libero, ma pagamento cash per l’uscita dei beni Pagina a cura FRANCO RICCA http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI epositi Iva con ingresso libero e uscita a pagamento: le strutture potranno essere utilizzate per effettuare senza l’applicazione dell’imposta tutte le cessioni interne «B2B», ma al momento dell’estrazione dei beni il tributo dovrà essere pagato cash e non più con il meccanismo cartolare dell’inversione contabile. Meccanismo che continuerà tuttavia ad applicarsi per i beni che arrivano da altri paesi Ue e, previa garanzia e nei casi previsti, per quelli importati da paesi terzi. Queste, in sintesi, le novità che scatteranno dal 1° aprile 2017, per effetto delle disposizioni del dl n. 193/2016 (il cosiddetto decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017), come modificate dalla legge di conversione n. 225/2016. A trarne vantaggio saranno gli operatori che effettuano transazioni «a catena», soprattutto con destinazione finale estera, mentre saranno penalizzati gli importatori, anche se il passaggio parlamentare del decreto ha ammorbidito un po’ la versione iniziale. D Operazioni senza barriere. Tra le operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, mediante introduzione dei beni nei depositi Iva, il comma 4 dell’art. 50-bis del dl n. 331/93, anteriormente alle modifiche in esame, contemplava: - alla lettera c), le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi identificati in un altro stato membro dell’Ue; - alla lettera d), le cessioni aventi a oggetto beni compresi nella tabella A-bis allegata al dl n. 331/93 (ossia prodotti trattati nelle borse merci, quali stagno, rame, cereali, tè, caffè ecc.) effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli menzionati alla lettera c). Al di fuori delle suddette ipotesi non era dunque possibile utilizzare il deposito Iva nelle cessioni interne; in particolare, se il cessionario era un operatore stabilito in Italia oppure un operatore extraUe, il regime di favore era fruibile esclusivamente per le cessioni di beni compresi nella predetta tabella A-bis. Per conseguenza, risultava limitata, di fatto, anche la previsione della lettera e) del comma 4, che agevola oggettivamente «le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva», la cui applicazione richiede infatti la previa introduzione dei beni nel deposito in dipen- Le novità dall’1/4/2017 • Saranno effettuabili senza il pagamento dell’Iva tutte le cessioni B2B realizzate mediante introduzione dei beni nel deposito • All’atto dell’estrazione, l’imposta dovrà essere pagata in contanti dal depositario per conto del soggetto passivo. Sarà possibile evitare il pagamento utilizzando il plafond • L’imposta continuerà a essere assolta con il meccanismo dell’inversione contabile per i beni introdotti nel deposito a seguito di acquisti intraUe e, previa garanzia nei modi e nei casi previsti con successivo dm, di importazioni denza di una operazione agevolabile ai sensi del predetto comma 4. Nel ribadire che nulla cambia fino al 31 marzo 2017, le novità apportate, con effetto dal giorno successivo, dal dl 193/2016 consistono: - nella modifica della lettera c), che nella nuova versione contempla ora in modo oggettivo le «cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva», senza alcun riferimento di carattere soggettivo; è dunque irrilevante il luogo di stabilimento del cessionario (Italia, altro paese Ue, extraUe); - nella soppressione della successiva lettera d), divenuta inutile per effetto della generalizzazione della disposizione della lettera precedente. Si è già avuto modo di sottolineare che si tratta di un intervento molto positivo, che, in linea con lo spirito delle disposizioni sui depositi Iva, favorirà la realizzazione delle operazioni «a catena»: essendo state rimosse le condizioni per la prima cessione effettuabile mediante introduzione nel deposito, anche le transazioni successive potranno effettuarsi più facilmente senza il pagamento dell’imposta, in base alla previsione della lettera e) richiamata sopra. Per le stesse ragioni, aumenteranno di fatto anche le occasioni di applicazione delle disposizioni della lettera h) del comma 4 dell’art. 50-bis, che consente di effettuare senza il pagamento dell’imposta le prestazioni di servizi su beni custoditi in un deposito Iva, anche se eseguite in locali limitrofi I vantaggi saranno massimi se l’ultima operazione «a valle», quella che comporta la fuoriuscita dei beni dal deposito, consiste in una cessione intracomunitaria oppure in una cessione all’esportazione, poiché in tali casi, all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, l’Iva non deve essere assolta, realizzandosi le fattispecie previste dalle lettere f) e g) del comma 4 dell’art. 50-bis. Esemplificando, tutta la sequenza delle cessioni tra gli operatori nazionali Alfa, Beta, Gamma e Delta è effettuata senza pagamento dell’imposta se il primo cedente Alfa introduce i beni nel deposito Iva, nel quale permangono fino al momento dell’estrazione da parte dell’ultimo cessionario Delta; anche l’estrazione dei beni da parte di Delta, inoltre, sarà effettuata senza pagamento dell’Iva se avviene in esecuzione di una cessione intracomunitaria o all’esportazione effettuata da detto operatore. Si è inoltre osservato che l’utilizzo del deposito Iva verrà così a porsi come una valida alternativa ad altri meccanismi agevolativi, quali la non imponibilità delle cessioni interne in triangolazione verso l’estero, subordinata alla condizione dell’invio diretto dei beni all’estero da parte del primo cedente, non sempre facilmente realizzabile o dimostrabile, oppure la non imponibilità delle cessioni verso esportatori abituali, condizionata alla disponibilità del plafond. In relazione alla «oggettivazione» del regime agevolativo, è utile richiamare l’attenzione su due presupposti essenziali della disciplina fiscale dei depositi Iva, sottolineati dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E del 24 marzo 2015: - l’esigenza che i beni siano effettivamente introdotti nel deposito, il quale, ancor prima che un regime fiscale, «è un luogo fisico in cui devono essere assolte in ogni caso le funzioni di stoccaggio e custodia, che giustificano economicamente e giuridicamente il contratto di deposito»; - la preclusione dell’agevolazione per gli operatori economici che svolgono esclusivamente attività di vendita al minuto; gli operatori che esercitano promiscuamente sia la vendita al minuto che quella all’ingrosso, potranno avvalersi del deposito Iva limitatamente alla seconda attività, previa separazione contabile. Assolvimento dell’Iva a due vie. L’altra modifica, questa non certo favorevole alle imprese, riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta all’atto della estrazione dei beni dal deposito per la commercializzazione nello stato. Fino al 31 marzo 2017, il soggetto passivo che provvede all’estrazione deve assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge), che è del tutto neutrale in presenza del diritto alla detrazione, giacché comporta la contestuale iscrizione nella contabilità Iva di un debito e di un credito di pari importo; ciò rappresenta un ulteriore vantaggio connesso all’utilizzo dei depositi Iva, prezioso soprattutto per le imprese importatrici, che introducendo i beni immessi in libera pratica nel deposito Iva in regime agevolativo ex comma 4, lett. b), evitano di corrispondere cash l’Iva all’ufficio doganale di importazione, per assolvere il tributo in un momento successivo, ossia all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, e soprattutto con il meccanismo dell’inversione contabile. 1. Il pagamento con modello F24. Il riformulato comma 6 dell’art. 50-bis, sempre con effetto dal 1° aprile 2017, stabilisce, in via generale, che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dovrà essere assolta non più con il suddetto meccanismo cartolare, bensì mediante pagamento cash all’erario. La norma dispone infatti che «l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione.» In sostanza, il depositario effettuerà il pagamento in nome e per conto del soggetto passivo che estrae i beni, senza possibilità di compensare eventuali crediti del soggetto stesso, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, dopo di che il soggetto passivo annoterà nel registro degli acquisti, al fine di esercitare la detrazione dell’imposta stessa, una autofattura riportante gli elementi dell’operazione. 2. L’inversione contabile. Sempre al comma 6, sono però contemplate due eccezioni nelle quali l’imposta continuerà a essere assolta con il meccanismo dell’inversione contabile. La prima riguarda l’estrazione di beni già introdotti nel deposito a seguito di immissione in libera pratica (importazione da paesi terzi), ai sensi della lettera b) del comma 4; occorre però che il soggetto passivo presti «idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del ministro dell’economia e delle finanze». Fino all’emanazione del decreto, l’imposta dovrà essere assolta cash, nei modi e termini di cui al precedente punto 1. Il riferimento della norma ai «casi» che saranno definiti dal decreto lascia pensare che la prestazione della garanzia sarà possibile soltanto in relazione a situazioni specifiche, al di fuori delle quali scatterà l’obbligo di pagamento dell’imposta in contanti. La seconda eccezione riguarda l’estrazione di beni che erano stati introdotti nel deposito in forza di un acquisto intracomunitario: in questo caso, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo all’integrazione della relativa fattura con l’indicazione dell’imposta, e alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’art. 23 del dpr 633/72, entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve inoltre essere annotata nel registro di cui all’art. 25 entro il mese successivo a quello dell’estrazione. In questo caso, in buona sostanza, l’Iva sarà assolta con le stesse modalità che si sarebbero applicate se i beni oggetto dell’acquisto intraUe non fossero transitati dal deposito. Dalla formulazione della norma pare evincersi che, per potersi applicare l’inversione contabile, il soggetto che provvede all’estrazione deve essere lo stesso che ha effettuato l’acquisto intraUe, anche se il raffronto con la previgente versione offre qualche elemento per una lettura differente e più favorevole. Il plafond. Il riformulato comma 6, infine, prevede che l’estrazione possa essere effettuata in sospensione d’imposta se il soggetto che vi provvede è un esportatore abituale, il quale potrà quindi utilizzare il plafond disponibile per evitare l’esborso finanziario; a tal fine, non essendovi un fornitore chiamato a non applicare il tributo, la prescritta dichiarazione d’intento dovrà essere inviata direttamente all’Agenzia delle entrate. © Riproduzione riservata. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 10 FISCO Lunedì 19 Dicembre 2016 Le caratteristiche per usufruire del regime iscale agevolato contenute nella l. 225/2016 Trasfertisti, requisiti standard La definizione: l’indennità è fissa, niente sede di lavoro http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura SANDRO CERATO i fini della disciplina del reddito di lavoro dipendente, si definiscono trasfertisti coloro che non hanno una sede di lavoro defi nita nel contratto e che percepiscono un’indennità fissa a prescindere dalle trasferte effettuate. Sono questi alcuni dei requisiti che l’articolo 7-quinquies del dl 193/2016 (il cosiddetto decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito nella legge n. 225/2016), quale norma di interpretazione autentica, richiede affinché un lavoratore dipendente possa considerarsi trasfertista e fruire delle agevolazioni contenute nell’articolo 51, comma 6, del Tuir, secondo cui le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allo svolgimento dell’attività in luoghi sempre differenti con- A corrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%. È bene sin da subito precisare che il trasfertista si distingue rispetto al lavoratore in trasferta, per il quale si rendono invece applicabili le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 51 del Tuir in merito ai rimborsi delle spese sostenute in relazione alle trasferte eseguite per motivi di lavoro (si veda altro articolo in pagina). Come anticipato, l’articolo 7-quinquies del recente dl 193/2016 è intervenuto con una norma di interpretazione autentica in relazione alle modalità di determinazione del reddito dei cd. «trasfertisti», precisando che il regime fiscale delle indennità di corrisposte ai sensi dell’articolo 51, comma 6, del Tuir si rende applicabile nei confronti dei lavoratori Le definizioni Requisiti Trattamento iscale Assenza dei requisiti • Assenza di una sede di lavoro • Prestazione lavorativa in mobilità • Indennità o maggiorazione in misura issa Le indennità corrisposte concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% Se manca uno solo dei tre requisiti, si applica la disciplina di cui all’articolo 51, comma 5, del Tuir (rimborsi spese per trasferte) Spese fuori S f dal d l comune escluse l dai d redditi dd I rimborsi analitici delle spese per vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale sede di lavoro sono esclusi dal reddito di lavori dipendente, mentre in caso di indennità forfettarie l’esclusione da tassazione è limitata a un importo giornaliero di euro 46,48 per le trasferte in Italia e di euro 77,47 per le trasferte all’estero. Per l’individuazione della sede di lavoro è necessario aver riguarda a quanto indicato nel contratto di lavoro o nella lettera di assunzione, e i rimborsi delle spese, sia pure nei limiti indicati, sono esclusi da tassazione solo se, prendendo quale punto di partenza la sede di lavoro, il dipendente si reca al di fuori del territorio comunale sede di lavoro. Al contrario, tutti i rimborsi riconosciuti per trasferte eseguite all’interno dello stesso territorio comunale in cui è situata la sede di lavoro concorrono alla formazione del reddito dipendenti che presentano contestualmente le seguenti condizioni: la mancata indicazione nel contratto, o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o mag- di lavoro dipendente, a esclusione dei c.d. «biglietti» per il trasporto (treno, taxi, bus, metropolitana ecc., tenendo conto che la recente risoluzione n. 83/E/2016 ha parificato al trasporto pubblico anche l’utilizzo del servizio di car sharing). Per quanto riguarda il rimborso chilometrico riconosciuto al dipendente per l’utilizzo della propria autovettura, è prevista l’esclusione da tassazione fino a concorrenza della tariffa chilometrica desunta dalla tabella Aci in relazione al modello di autovettura utilizzata dal dipendente, ferma restando l’imponibilità di eventuali rimborsi chilometrici per trasferimenti all’interno dello stesso Comune in cui è stabilita la sede di lavoro. Le stesse regole descritte sono applicabili anche per i rimborsi spese riconosciuti all’amministratore di società (il cui reddito è qualificabile come assimilabile al lavoro dipendente), per il quale è necessario tuttavia tener conto che la sede di lavoro potrebbe anche coincidere con il suo domicilio fiscale, soprattutto in quelle ipotesi in cui il soggetto non abbia specifiche deleghe che richiedono una presenza costante presso la sede dell’attività. In altre parole, è necessario distinguere tra la figura dell’amministratore delegato che come tale gestisce quotidianamente l’azienda, la cui sede di lavoro coincide con quella della società, rispetto al consigliere senza deleghe la cui sede di lavoro coincide con il proprio domicilio fiscale. Tale differenza incide sulla definizione di trasferta, e in particolare sull’individuazione del luogo di partenza della stessa, poiché nell’ipotesi di consigliere senza deleghe, che come tale si reca in azienda solamente per partecipare alle riunioni dell’organo amministrativo, il tragitto casa-sede dell’azienda è considerata come una trasferta. Alla medesima conclusione non si può pervenire per l’amministratore delegato, la cui trasferta inizia quando lo stesso parte dalla sede dell’azienda (quale sua sede di lavoro). giorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite a prescindere dalla circostanza che il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e indipendentemente dal luogo in cui lo stesso si sia recato. In assenza di una o più delle predette condizioni, non è applicabile il regime fiscale di cui al comma 6 dell’articolo 51, bensì quello di cui al precedente comma 5 relativo ai lavoratori in trasferta. In merito alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 7-quinques è intervenuta di recente la Fondazione studi dei consulenti del lavoro che con l’occasione ha ricostruito anche le passate vicende che hanno portato il legislatore a risolvere la questione. Sul punto, infatti, in passato si è sviluppato un importante dibattito giurisprudenziale che ha visto la Suprema corte a esprimere un indirizzo piuttosto univoco, definendo «trasfertista» il lavoratore che nella sostanza (e quindi a prescindere dalle indicazioni formali) svolge normalmente la prestazione lavorativa in luoghi variabili indipendentemente da quanto previsto nel contratto o nella lettera di assunzione (si veda, da ultimo, la sentenza n. 3066/2016). Inoltre, sempre secondo l’indirizzo della Cortte di cassazione, non assume rrilievo per l’individuazione del trasfertista la modalità di corresponsione dell’indennità che può essere in misura n fissa o variabile. Secondo la giurisprudenza, quindi, ang che un lavoratore la cui sede di lavoro è stata individuata fformalmente nella lettera di assunzione assumerebbe comunque la qualifica di trasfertista laddove regolarmentte svolga la propria attività iin luoghi sempre differenti. Risulta del tutto evidente che R lle conseguenze fiscali che si produrrebbero in questo caso p sarebbero importanti, poiché ll’applicazione delle disposizioni del comma 6 dell’articolo 51 del Tuir, e non quelle del comma 5, comportano ll’assoggettamento a tassazione del 50% dei rimborsi spese percepiti dal lavorattore (con aggravio anche in capo al datore di lavoro). La prassi che si è espressa in p rrelazione alla questione ha rritenuto, invece, che il regime del comma 6 dell’articolo m 51 del Tuir si applichi solamente in capo a quei soggetm tti privi di una sede di lavoro iindividuata nel contratto (in ttale senso si veda la circolare n. 326/E/1997, il messaggio n Inps n. 27271/2008 e la nota del Ministero del lavoro n. 25/I/0008287 del 2008). Sullla portata applicativa della norma di interpretazione n autentica inserita nel dl 193/2016 (che come tale ha effetto retroattivo) la Fondazione dei consulenti del llavoro evidenzia due aspetti iinnovativi, il primo dei quali rriguarda la modalità di riconoscimento dell’indennità o n della maggiorazione, che secondo la norma deve avvenire unicamente con importo fisu so, mentre come si è visto in precedenza la giurisprudenza p ammette anche un’indennità in misura variabile. In secondo luogo, rispetto al passato ora la norma richiede la coesistente di tutti e tre i requisiti in precedenza descritti, con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di essi determina l’applicazione delle disposizioni «ordinarie» del precedente comma 5 dell’articolo 51 del Tuir in relazione alle trasferte. © Riproduzione riservata. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it FISCO Lunedì 19 Dicembre 2016 11 Uno degli effetti della novità contenuta nella legge di Bilancio: serve apposita attestazione Transazione dal risvolto amaro La falcidiabilità Iva porta nuovi oneri per i professionisti http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura ALESSANDRO FELICIONI alla transazione fi scale versione 2.0 nuovi oneri per i professionisti: dietro la fanfara delle novità in tema di falcidiabilità dell’Iva e delle ritenute, il restyling dell’articolo 182ter lf introduce, soprattutto con riguardo alla transazione inserita nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, nuovi adempimenti per i professionisti chiamati all’ennesima attestazione e ai relativi rischi connessi. È il comma 81 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017, come licenziata definitivamente dal Senato e in attesa di pubblicazione in G.U. a mettere mano all’istituto che, per un motivo o per un altro, non aveva mai suscitato particolari entusiasmi dagli imprenditori impegnati nelle procedure di composizione della crisi (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti). La novità fondamentale è sicuramente quella relativa alla possibilità, prima esclusa, di falcidiare anche i crediti tributari relativi all’Iva e alle ritenute alla fonte. In verità, dopo la tranciante presa di posizione della Corte di giustizia europea (sentenza 7 aprile 2016 causa C-546/14) il legislatore italiano aveva ben poche scelte se non adeguarsi alla normativa sovranazionale. Con l’occasione, però, si è messo mano all’intero istituto, provvedendo a sostituire integralmente l’articolo 182ter della legge fallimentare, fin dal suo titolo, trasformato ora in «trattamento dei crediti tributari e contributivi». La norma, attualmente, dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex art. 182-bis legge fallimentare, possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Tuttavia, tale possibilità sarebbe preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, l’Iva o le ritenute operate e non versate. Per questi ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento. Con riferimento alla gestione dei crediti tributari privilegiati la norma attuale precisa che: «Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai D Le novità nella legge di Bilancio 2017 È possibile falcidiare anche il debito per Iva e per ritenute operate e non versate La falcidia del credito tributario nel concordato può avvenire solo con la transazione Nel concordato un professionista deve attestare la convenienza per l’erario della proposta che prevede la falcidia Necessità di formazione delle classi per il credito tributario degradato i chirografo Il concessionario vota solo per gli oneri di riscossione La relazione ex art. 182-bis del professionista deve riguardare anche la convenienza della transazione per l’uficio L’uficio non ha più l’onere di rispondere entro 30 giorni dall’istanza nel caso di transazione inserita in un accordo di ristrutturazione creditori hanno un gradit i che h h do di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole». L’emendamento proposto modifi ca l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’Iva o le ritenute qualora il piano proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: «in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un profes- sionista i i t in i possesso dei d i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) della Legge fallimentare». Quindi viene espressamente previsto che la possibilità di falcidiare i crediti tributari è subordinata al rilascio di apposita attestazione da parte di un professionista, volta, appunto, a certificare che quello proposto è il massimo risultato ottenibile per l’amministrazione finanziaria. Ora se tale forma di attestazione è necessaria in sede di concordato preventivo tutte le volte che il debitore proponga di pagare solo parzialmente un creditore privilegiato (anche diverso dall’Agenzia delle entrate), negli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis lf non vi è, per la generalità dei crediti privilegiati, tale obbligo. Ciò perché l’accordo di ristrutturazione può prevedere trattamenti differenziati tra i vari creditori anche privilegiati che sono liberi di accettare o meno la proposta consapevoli anche di eventuali trattamenti dif- ferenziati f i ti offerti ff ti a soggetti tti con le medesime prelazioni. Nella versione precedente della transazione tale libertà era comunque vincolata al fatto di non riservare mai al fisco un trattamento deteriore rispetto a creditori con privilegio inferiore o addirittura chirografi. Ora però per verificare tale situazione si chiama in causa il professionista che dovrà, sotto la propria responsabilità, e nell’abito della relazione di cui al primo comma dell’articolo 182-bis, attestare anche in ordine alla «convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili». Peraltro viene altresì previsto che tale aspetto della relazione potrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. In verità il nuovo testo dell’articolo 182-ter contiene anche altri elementi innovativi. Intanto si legge, all’inizio del primo comma, che nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può falcidiare il debito tributario «esclusivamente mediante proposta presen- tata ai sensi del presente articolo». Ciò potrebbe essere interpretato nel senso di rendere obbligatoria la transazione fiscale tutte le volte che il piano di concordato non prevede una soddisfazione integrale del debito erariale. Situazione questa più volte smentita dalla giurisprudenza anche di legittimità secondo cui non è obbligatoria la transazione fiscale per poter falcidiare tale credito a condizione che venga rispettata la previsione di cui all’articolo 160, comma secondo lf. Sempre scorrendo il nuovo testo si osserva che al comma uno, ultimo periodo, viene previsto che il pagamento parziale del debito tributario comporta la degradazione in chirografo della parte falcidiata e la necessità di costituire una apposita classe per tale posta. Questo vincola molto il debitore alle prese con la proposta di concordato perché la necessità di costituire una classe per il credito tributario degradato porta con sé l’onere di prevedere altre classi di creditori con i rischi connessi alla necessità di avere la maggioranza delle classi (oltre che dei creditori) e all’ingerenza che è consentita al tribunale nei casi, appunto, di formazione delle classi. Cambia anche la competenza a esprimere il voto o l’assenso alla transazione; ora il concessionario della riscossione decide solo per gli oneri propri mentre per la sorte, anche se iscritta a ruolo, si esprime direttamente l’Agenzia delle entrate. Da ultimo viene previsto che, nel caso di transazione fiscale inserita nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti l’assenso alla proposta non è vincolato nella rigida tempistica (peraltro mai rispettata) dei 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza. FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio Giurisprudenza tributaria IVA dei corrispettivi giornalieri. Possibilità di esercizio delle opzioni (comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 9 dicembre 2016) CODICI TRIBUTO La modalità di calcolo del pro-rata disciplinata dalla legge Iva italiana è conforme alle disposizioni comunitarie (sentenza della Corte di giustizia Ue del 14 dicembre 2016 - causa c-378/15) Altre notizie Chiusura a credito del codice tributo «3897», credito d’imposta legge regionale 17 novembre 2009, n. 1, regione Sicilia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate numero 114/e del 12 dicembre 2016) TRASMISSIONE DATI ADEMPIMENTO SPONTANEO Trasmissione dei dati delle fatture e Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di soggetti passivi Iva per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti nel c.d. Spesometro (provvedimento dell’Agenzia delle entrate numero 221446 del 15 dicembre 2016) CERTIFICAZIONE UNICA Pubblicata la bozza del nuovo modello della certificazione uniLa versione integra- ca 2017, da consegnare al lavoratore entro il le è disponibile su 31 marzo 2017 (comuwww.italiaoggi.it/ nicato stampa del 15 docio7 dicembre 2016) 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 12 FISCO Lunedì 19 Dicembre 2016 Le istruzioni di calcolo relative al 2016. Sanzioni ad hoc per i ritardi brevi Acconto Iva, è già countdown L’anticipo sull’imposta va versato entro il 27 dicembre DI FRANCO RICCA http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it M artedì 27 dicembre scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’Iva dovuta per l’ultimo periodo fiscale del 2016. Alla scadenza è collegata anche l’eventuale consumazione dell’illecito penale di omesso versamen- to dell’Iva del 2015: ai sensi dell’art. 10-ter del dlgs n. 74/2000, infatti, costituisce reato il mancato versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il pagamento dell’acconto del periodo d’imposta successivo, se il debito è superiore a 250 mila euro. Tornando all’adempimento dell’accon- to, i contribuenti dispongono di tre sistemi di calcolo, tra i quali possono scegliere liberamente quello più conveniente. Ecco la consueta guida schematica. GUIDA ALL’ACCONTO IVA 2016 SCADENZA: 27 DICEMBRE 2016 METODI DI CALCOLO Storico Si versa l’88% dell’imposta risultante a debito: • dalla liquidazione di dicembre 2015 (mensili) • dalla liquidazione del quarto trimestre 2015 (trimestrali speciali) • dal saldo della dich.ne annuale per il 2015 (trimestrali su opzione) (1) (2) Previsionale Si versa l’88% del presunto debito risultante: • dalla liquidazione di dicembre 2016 (mensili) • dalla liquidazione del 4° trim. 2016 (trimestr. speciali) • dal saldo della dich.ne annuale per il 2016 (trimestrali su opzione) (2) Analitico Si versa il 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria al 20/12/2016 (3), riferita al periodo: • 1/12-20/12 per i mensili • 1/10-20/12 per i trimestrali I contribuenti mensili che afidano la contabilità a terzi e si avvalgono della facoltà di effettuare la liquidazione in base ai dati del mese precedente, possono determinare l’acconto nella misura di 2/3 dell’imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre Speciale Ai sensi dell’art. 1, comma 471, legge n. 311/2004, le imprese di cui ai dd.mm. 370 e 366 del 24/10/2000 (pubblica utilità e telecomunicazioni), che nell’anno solare precedente hanno versato oltre 2 milioni di Iva, versano in acconto il 97% di un importo pari alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti, per i primi tre trimestri del 2015. Resta ferma la facoltà di avvalersi del metodo analitico, ma non di quelli storico e previsionale. Si veda la circ. n. 54 del 23/12/2005 Note: (1) Qualora nell’anno 2016 sia variata la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto a quella del 2015, occorre rendere omogenee le basi di raffronto, determinando il dato storico nel seguente modo: • contribuente mensile nel 2015, divenuto trimestrale nel 2016: si sommano le risultanze delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2015; • contribuente trimestrale nel 2015, divenuto mensile nel 2016: si assume un terzo del saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2015 (ai ini del calcolo dell’acconto, al saldo inale risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 bisogna aggiungere l’importo versato a titolo di acconto per lo stesso anno). (2) I contribuenti trimestrali su opzione non devono applicare sull’importo dell’acconto la maggiorazione dell’1%. La maggiorazione versata in relazione al saldo dell’anno precedente non concorre alla determinazione della base per il calcolo dell’acconto (ris. n. 157 del 23/12/2004). (3) Nella liquidazione straordinaria occorre includere, oltre alle operazioni attive annotate per il periodo, quelle la cui imposta si è resa esigibile alla data del 20/12, anche se non ancora fatturate a tale data. Relativamente all’Iva ammessa in detrazione, invece, può computarsi solo quella risultante dalle registrazioni effettuate. Modalità di pagamento Delega F24: l’acconto si paga con modello F24. I codici tributo sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali Compensazione: è possibile pagare mediante compensazione di crediti, entro il tetto massimo stabilito per ciascun anno solare Rateazione: non consentita Ravvedimento operoso Chi paga dopo la scadenza può regolarizzare la violazione avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni dell’art. 13, dlgs 472/97. In tal caso, la sanzione è ridotta in funzione del ritardo, per esempio: - a un decimo se il pagamento avviene entro 30 giorni - a un nono se il pagamento avviene oltre 30, ma entro 90 giorni dalla scadenza - a un ottavo se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2016, e così via Oltre all’imposta, è necessario pagare nei suddetti termini anche la sanzione ridotta e gli interessi giornalieri calcolati al saggio legale. Circa gli effetti dei versamenti carenti, si veda la circolare n. 27/2013 Soggetti esonerati dall’obbligo dell’acconto Principio generale: l’acconto non è dovuto se manca uno dei due parametri di riferimento, ossia il debito 2015 (perché, per esempio, il contribuente l’anno scorso era a credito) oppure il debito 2016. Sono esonerati dall’adempimento: a. Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2016 b. Soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2016 (se mensili) ovvero entro il 30 settembre 2016 (se trimestrali) c. Soggetti che per l’anno 2015 hanno chiuso senza debito d’imposta la liquidazione di dicembre (se mensili), del 4° trimestre (trimestrali speciali), ovvero la dichiarazione annuale (trimestrali su opzione) d. Imprese agricole minime in regime di esonero ex. art. 34, comma VI (volume d’affari annuo ino a 7.000 €) e. Contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi o forfetario f. Imprese esercenti attività di intrattenimento che si avvalgono del regime speciale dell’art. 74, sesto comma g. Imprese esercenti attività di intrattenimento che dal 2016 hanno optato per il regime Iva normale, mentre nel 2015 si erano avvalse del regime speciale h. Associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative in genere, in regime speciale ex legge n. 398/91 i. Società estinte per fusione o incorporazione entro il 30 novembre 2016 (se mensili) ovvero il 30 settembre 2016 (se trimestrali) I chiarimenti per i casi particolari Fusioni, incorporazioni, scissioni: circ. n. 52 del 3/12/91 e ris. n. 183 del 13/7/95 Iva di gruppo: circ. n. 52 del 3/12/91 e n. 40 dell’11/12/93. Esercizio di più attività con applicazione separata dell’imposta: effettuazione di un versamento unico, sommando algebricamente l’acconto determinato per ciascuna attività; si veda la circ. n. 52 del 3/12/91. Si veda inoltre, per le imprese di servizi di pubblica utilità, la ris. 144 del 20/12/06. Le sanzioni L’omesso pagamento dell’acconto è punito con la sanzione amministrativa del 30%, prevista dall’art. 13 del dlgs n. 471/97. Sanzioni tenui per ritardi brevi - Versamento entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione del 1% per ogni giorno di ritardo - Versamento dal 15° al 90 giorno: sanzione del 15% Pagamento bonario: in sede di controllo, la sanzione è ridotta a un terzo se il pagamento viene eseguito prima dell’iscrizione a ruolo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’agenzia (dlgs n. 462/97) 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Lunedì 19 Dicembre 2016 L 13 Appello ai comuni: c’è tempo ino al 31/12 per chiedere gratis beni statali da valorizzare Demanio-enti alle battute finali Trasferiti quasi 4 mila immobili per oltre 1,4 mld di euro http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura MATTEO BARBERO ltime battute per il federalismo demaniale. Per i sindaci, infatti, a cui servisse un immobile per realizzare la nuova sede della banda municipale, o per collocare un progetto innovativo di coworking, o che più semplicemente volessero valorizzare la vecchia caserma dimessa per rimpinguare le casse esangui del comune, c’è tempo fino al 31 dicembre per trovare quello che serve gratis. Non si tratta della solita pubblicità ingannevole, ma di un progetto le cui origini risalgono addirittura alla scorsa legislatura, come emerge chiaramente dalla sua denominazione: federalismo demaniale. Esso rappresenta l’ultimo retaggio di quel federalismo fiscale che, ai tempi del secondo governo Berlusconi, fu definito come «la madre di tutte le riforme». Di quell’ambizioso disegno (abbozzato dalla legge 42/2009) oggi non rimane quasi nulla. E un po’ paradossalmente gli unici frutti che sono arrivati a maturazione sono quelli partiti più in sordina: l’armonizzazione dei bilanci pubblici e, appunto, il federalismo demaniale. In principio fu il dlgs 85/2010, che avrebbe dovuto trasferire a regioni ed enti locali una parte dei beni statali per garantirne una migliore valorizzazione, destinando prioritariamente i relativi proventi all’abbattimento del debito pubblico. L’attuazione di tale percorso, tuttavia, si rivelò fin da subito complessa a causa della difficoltà di definire le liste dei beni cedibili (e di quelli esclusi dalla cessione). L’intera architettura venne, quindi, integralmente ripensata con il dl 69/2013 (c.d. decreto «del fare»), dando vita a una sorta di versione 2.0, nel tentativo di ovviare al fallimento del format originario. E i risultati sembrano essere confortanti. Secondo i dati forniti dall’Agenzia del demanio, proprio dal 2013 sono stati trasferiti circa 4 mila immobili, per un valore di oltre 1,4 miliardi di euro. E il percorso non è ancora concluso. L’ultimo decreto «milleproroghe» (dl 210/2015), all’art. 10, comma 6-bis, ha infatti riaperto i termini della procedura: le amministrazioni locali, pertanto, hanno tempo fino al 31 dicembre 2016 per presentare domande di trasferimento di beni presenti sul proprio territorio, da valorizzare con progetti di recupero in linea con i programmi di rigenerazione urbana e con le esigenze dei cittadini. Ovviamente, non è possibile richiedere qualsiasi bene, ma occorre prioritariamente attingere all’elenco di immobili potenzialmente trasferibili U In pillole Entro il prossimo 31 dicembre, comuni, province, città metropolitane e regioni possono presentare richiesta per ottenere beni immobili statali I beni disponibili sono quelli inseriti negli elenchi compilati dall’Agenzia del demanio e gli altri non espressamente dichiarati incedibili La domanda deve essere presentata online, accedendo al portale del federalismo demaniale L’attribuzione, previa istruttoria da parte del Demanio, avverrà a titolo gratuito, ma sarà sottoposta a una condizione: se, trascorsi tre anni dal trasferimento, i beni che dovessero risultare inutilizzati verranno riacquisti dallo Stato. Il 75% delle risorse nette derivanti dall’eventuale dismissione degli immobili trasferiti dovrà essere destinato prioritariamente alla riduzione del debito dell’ente e solo in assenza di debito al inanziamento di spese di investimento redatto dal Demanio e disponibile sull’applicativo dedicato (OpenDemani), che deve essere utilizzato anche per inoltrare la domanda (si veda l’altro pezzo in pagina). Fra gli immobili «adottabili», che sono articolati per regione, si trova ovviamente di tutto: ex caserme, poligoni di tiro, terreni, depositi, edifici scolastici, stazioni dimesse, persino baraccopoli ecc.. In alcuni casi, però, si tratta di immobili di grande pregio. Negli anni scorsi, per esempio, il comune di Venezia ha ottenuto la spiaggia degli Alberoni, una delle perle naturalistiche del Lido, oltre ad altri immobili contigui, come l’ex Forte Morosini. Alla città della laguna, inoltre, è stata assegnata l’ex batteria Daniele Manin, un’area finora di proprietà demaniale che l’amministrazione occupa da decenni (e dove ha realizzato un palazzetto dello sport), con tanto di contenzioso sull’indennità di occupazione. Altri esempi virtuosi sono richiamati dall’Agenzia: a Lauria, in provincia di Potenza, il comune è divenuto proprietario di un edificio da destinare a una onlus per le attività di assistenza, sostegno e riabilitazione alle persone affette da gravi patologie neurologiche; a Macerata Feltria, in provincia di Pesaro-Urbino, un edificio dello Stato è stato trasferito gratuitamente al comune e ora è una scuola materna con un bel giardino; a Cortina d’Ampezzo, il comune ha acquisito venti chilometri di pista ciclabile lungo l’ex Ferrovia delle Dolomiti che oggi è un itinerario ciclabile inserito all’interno del percorso «La lunga via delle Dolomiti», riconosciuto dall’Unesco come patrimonio naturale dell’umanità. Oltre a quelli nell’elenco, gli enti potranno fare richiesta anche di altri beni presenti sul proprio territorio, che potranno individuare autonomamente fra quelli non espressamente esclusi (fra i quali, per esempio, rientrano quelli in uso per finalità dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, i parchi nazionali e le riserve naturali statali; i beni appartenenti al demanio marittimo ecc.). Per agevolare le ricerca, OpenDemanio contiene, in formato «aperto», tutte le informazioni sugli immobili presenti nel conto patrimoniale dello stato e la mappatura geolocalizzata dei fabbricati. Gli immobili possono essere richiesti da comuni, province, città metropolitane e regioni attraverso una procedura guidata ondine, cui si accede attraverso il portale del federalismo demaniale (https:// federalismodemaniale.agenziademanio.it/FederalismoDemaniale/login.jsp). Come detto, il termine ultimo è fissato al prossimo 31 dicembre e vale anche per gli enti in passato hanno già richiesto e/o acquisito altri immobili. Gli amministratori e gli operatori già censiti nell’applicativo PuntoFisco dell’Agenzia delle entrate alla data del 23 marzo 2015 potranno continuare ad accedere al usando le stesse credenziali. Per gli altri, occorre inviare una nota a firma del rappresentante legale dell’ente via e-mail all’indirizzo dg.federalismodemaniale@ agenziademanio.it, indicando nome e cognome, codice fiscale, mansione, telefono, recapito e indirizzo e-mail nominativa istituzionale della persona da abilitare. Rispetto al passato, compilare il format è più semplice: infatti, non sarà più necessario inserire informazioni sulla destinazione prevista per il bene richiesto, sul suo stato occupazionale e su eventuali interventi edilizi in programma sull’immobile. L’Agenzia del demanio, dopo aver ricevuto tramite la procedura online la richiesta di trasferimento degli immobili, avvierà una fase di istruttoria al termine della quale invia all’amministrazione richiedente il parere positivo o negativo al trasferimento. Qualora per il medesimo bene pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo, esso sarà attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. I beni già utilizzati, invece, saranno prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori che ne facciano richiesta. L’attribuzione avverrà a titolo gratuito, ma sarà sottoposta a una condizione: trascorsi tre anni dal trasferimento, il Demanio effettuerà un monitoraggio all’esito del quale i beni che dovessero risultare inutilizzati verranno riacquisti dallo Stato. Attenzione anche ai beni già utilizzati a titolo oneroso, perché le minori entrate erariali saranno compensate con un’equivalente riduzione delle risorse statali spettanti all’ente assegnatario ovvero mediante un obbligo di versamento diretto all’entrata del bilancio statale. Il 75% delle risorse nette derivanti dall’eventuale dismissione degli immobili trasferiti dovranno essere destinate prioritariamente alla riduzione del debito dell’ente e solo in assenza di debito al finanziamento di spese di investimento; la restante parte andrà a ridurre il debito statale. IN EDICOLA Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 14 IMPRESA Lunedì 19 Dicembre 2016 Una nota dell’Accademia romana di ragioneria su vari aspetti della liquidazione delle srl Bilanci, parola al liquidatore Amministratori obbligati a dare la bozza non approvata http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura BRUNO PAGAMICI e i bilanci precedenti alla messa in liquidazione volontaria non sono stati approvati dai soci, l’adempimento di sottoporli all’assemblea toccherà al liquidatore. In tal caso gli amministratori sono obbligati a consegnare la bozza dei bilanci anche se non approvati. È una delle principali osservazioni che emergono dalla nota operativa n. 14, pubblicata sul sito dell’Accademia romana di ragioneria (il 5/12/2016), avente a oggetto «La liquidazione delle società a responsabilità limitata: aspetti civilistici, contabili e fiscali». La fondazione rileva inoltre che dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti sia dei soci (fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione), sia dei liquidatori se il mancato pagamento è dovuto alla loro colpa. Lo studio dell’Accademia analizza inoltre i criteri indicati dall’Oic in materia di contabilità, bilancio e valutazioni e richiama l’istituto della responsabilità fiscale dei liquidatori, così come disciplinata dall’art. 36 del dpr 602/1973. Per quanto riguarda il collegio sindacale, se già esistente nella srl posta in liquidazione, l’organo di controllo avrà gli stessi diritti e dovrà svolgere gli stessi compiti, funzioni e doveri ante liquidazione previsti ex artt. 2397 e seguenti c.c. La liquidazione delle srl. La nota operativa dell’Accademia romana di ragioneria tratta la liquidazione delle società a responsabilità limitata che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e ai principi Oic. Va ricordato che la società può, in qualsiasi momento, revocare lo stato di liquidazione a condizione tuttavia che sussistano determinate condizioni: - eliminazione della causa dello scioglimento; - deliberazione da parte dell’assemblea straordinaria per le modificazioni dell’atto costitutivo o statuto; - rispetto degli obblighi di pubblicità in conformità a quanto dettato dall’art. 2436 c.c. «Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni». La revoca dello stato di liquidazione della società ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione assembleare e deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate. Anche se il liquidatore si dimette è comunque obbligato a rimanere in cari- S Liquidazione e cessazione Valutazioni di bilancio Per le attività il valore di realizzo è quello conseguibile entro un termine ragionevolmente breve, tenuto presente che di norma i beni sono venduti separatamente; per le passività il criterio è il valore di estinzione, tenuto conto anche degli interessi Dimissioni Il liquidatore che si dimette è comunque obbligato a rimanere in carica ino alla nomina del nuovo liquidatore e all’accettazione della carica Cancellazione d’ufficio Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la società è cancellata d’uficio dal registro imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c. Responsabilità civile I creditori sociali, dopo la cancellazione della società, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio inale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa Responsabilità tributaria Se con le attività della liquidazione i liquidatori non pagano le imposte dovute per il periodo della liquidazione stessa e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari Collegio sindacale Se l’organo è esistente nella srl posta in liquidazione, avrà gli stessi diritti e dovrà svolgere gli stessi compiti, funzioni e doveri ante liquidazione previsti dagli artt. 2397 e seguenti Il disco verde libera da obblighi L’art. 2495 c.c. prevede che «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese». L’approvazione del bilancio libera i liquidatori, nei confronti dei soci, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio. I creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione della società, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e anche nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La domanda può essere notifi cata presso l’ultima sede della società, se proposta entro un anno fino alla nomina del nuovo ca fino liquidatore e all’accettazione della carica di quest’ultimo. Amministratori. Gli amministratori hanno l’obbligo di consegnare ai liquidatori: - la situazione dei conti (situazione patrimoniale) alla data di effetto dello scioglimento; - il rendiconto sulla gestione. Si tratta di un vero e proprio bilancio ordinario infrannuale redatto secondo i criteri del bilancio di esercizio (artt. 2423 e seguenti c.c.) che fotografa la situazione contabile reale in cui si trova la società in liquidazione tra la data di chiusura dell’esercizio prece- dalla cancellazione. Responsabilità fiscale. Dal punto di vista fiscale, la responsabilità dei liquidatori è disciplinata dall’art. 36 del dpr 602/1973. Tale norma espressamente dispone che, se liquidatori delle società di capitali non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. dente e la data d’iscrizione dei liquidatori nel registro imprese (Oic 5). Il rendiconto di solito viene consegnato dagli amministratori ai liquidatori alcuni giorni dopo la loro nomina; deve essere approvato dall’assemblea dei soci a cui deve essere data pubblicità come per il bilancio d’esercizio, scortato dalla nota integrativa, rendiconto finanziario (solo in alcuni casi), relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale, ove esistente. Ai sensi del comma 1 dell’art. 2280 c.c., l’eventuale utile netto risultante dal rendiconto non può essere ripartito tra i soci. Collegio sindacale. Se il collegio è esistente nella srl in liquidazione, avrà gli stessi diritti e dovrà svolgere gli stessi compiti, funzioni e doveri ante liquidazione previsti dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile. In particolare, i sindaci nella fase di scioglimento della società hanno il dovere di: - accertare che gli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, osservino gli adempimenti previsti dalla legge; - accertare che gli amministratori, contestualmente alla causa di scioglimento, convochino l’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e degli ulteriori adempimenti previsti dal primo comma dell’art. 2487 c.c.; - una volta nominati i liquidatori, controllare il loro operato. Bilancio iniziale di liquidazione. Per quanto riguarda la forma, tale bilancio è costituito da una situazione patrimoniale priva di conto economico. Non sussiste un obbligo di pubblicità, mentre l’art. 2490, comma 4 c.c. richiede che «nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare la variazione nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni». Con riferimento alla valutazione delle voci, il principio contabile Oic 5 prevede, in linea generale per le attività, l’applicazione del criterio del «valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e tenuto presente che normalmente i beni vengono venduti separatamente»; per le passività, invece, il criterio è «il valore di estinzione cioè la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi». I liquidatori sono tenuti ad apportare alle poste dell’attivo e del passivo le rettifiche v necessarie per esporre le n stesse al prevedibile valore di realizzo (o di estinzione). Il principio contabile Oic n. 5 tra p lle rettifiche da apportare enumera l’eliminazione di alcune m voci dell’attivo in quanto non v più realizzabili in ottica di p lliquidazione, l’adeguamento dei crediti secondo le prospettive di esigibilità ecc. Bilanci non approvati. L’Oic 5 prevede che può veriL ficarsi il caso in cui i bilanci degli anni precedenti non siano stati approvati dall’assemblea. In tale ipotesi, oltre al rendiconto, è obbligo degli amministratori consegnare anche la bozza dei bilanci precedenti pur non approvap tti, e sarà poi cura dei liquidatori procedere all’approvazione. L’Oic 5 ritiene che v non sia possibile predisporre un unico rendiconto degli amministratori che copra un periodo ultrannuale che comprenda uno o più esercizi precedenti, in quanto in contrasto con il principio di annualità dell’esercizio sociale che richiedere la redazione del bilancio per ciascun esercizio. Inoltre, l’Oic 5 dispone che qualora gli amministratori devono provvedere alla predisposizione della bozza di bilancio e consegnarla al liquidatore affinché proceda alla relativa approvazione. © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it IMPRESA Lunedì 19 Dicembre 2016 15 Un documento interpretativo del Cndcec sulle ristrutturazioni con intermediari inanziari Debiti bancari, accordi forzati Decisione imposta agli istituti minoritari non aderenti http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura BRUNO PAGAMICI accordo di ristrutturazione con banche di cui all’art. 182 septies della legge fallimentare può essere imposto agli istituti «minoritari» non aderenti, ma questi non saranno obbligati a eseguire nuove prestazioni e/o erogare nuovi finanziamenti. Potrà invece essere esteso l’obbligo di consentire l’utilizzo di beni in leasing. È quanto emerge da uno studio di novembre 2016 «Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari» pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ha preso in esame gli aspetti peculiari della norma introdotta dal dl 83/2015 in materia di accordi di ristrutturazione funzionali al superamento della crisi d’impresa. La disciplina integra e affianca gli accordi ordinari di cui all’art. 182-bis lf, relativi alle convenzioni tra debitore e banche per la soluzione della crisi aziendale. Tali accordi, se approvati da una maggioranza qualificata di istituti di credito, si estendano e sono obbligatori anche per quelli non aderenti. Sia il 182 bis che il 182 septies trovano la loro giustificazione nella necessità di evitare che le banche meno coinvolte possano incidere sulla portata dell’accordo complessivo ponendo una sorta di «diritto di veto» o pretendendo concessioni e condizioni migliorative che creino una disomogeneità di trattamento tra i creditori finanziari che versano in situazioni omogenee. Molto spesso, infatti, nella quotidianità ci si deve confrontare, oltre che con la riottosità di talune banche, anche con lo scarso interesse di altre, perché meno esposte o meno strutturate. L’ Art. 182-septies e art. 182-bis. L’art. 182-septies lf integra la disciplina ordinaria prevista dall’art. 182-bis lf per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e introduce un accordo specificamente destinato alla ristrutturazione dei debiti con le banche. Tale accordo, a differenza di quello disciplinato dal solo art. 182bis consente al debitore di chiedere che gli effetti dell’accordo concluso con specifiche categorie di creditori vengano estesi ai creditori finanziari non aderenti appartenenti alla medesima categoria. L’accordo di ristrutturazione ex art. 182-septies è efficace solo nell’ambito di un accordo ordinario ex art. 182bis; ne consegue che soggiace alla disciplina di quest’ultimo, ove è previsto: La ristrutturazione del debito con banche L’art. 182 septies l.f. L’accordo Le condizioni sostanziali dell’accordo I quorum necessari Le banche aderenti La disciplina di cui all’art. 182 septies si applica solo se l’esposizione dell’impresa nei confronti di banche e intermediari inanziari (comprese le società di leasing e di factoring) sia superiore alla metà dell’indebitamento complessivo Gli effetti dell’accordo si producono solo nei confronti delle banche: nessun accordo potrà essere «imposto» agli altri creditori (fornitori, lavoratori, erario ecc.) • L’accordo deve essere accettato da un’ampia maggioranza, e cioè da almeno il 75% del valore dei crediti, delle banche che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle banche dissenzienti; • le banche non aderenti siano soddisfatte in base all’accordo almeno nella stessa misura in cui sarebbero soddisfatte nelle procedure alternative (concordato preventivo o fallimento) L’adesione di almeno il 75% dei crediti riguarda ciascuna singola categoria di creditori. In caso di mancato raggiungimento del quorum in una categoria, non viene pregiudicata l’estensione degli effetti per le restanti categorie per le quali invece sia stato raggiunto il quorum degli aderenti La decisione di «forzare» l’adesione delle banche minoritarie per vincere l’ostruzionismo dovrà essere assunta congiuntamente dal debitore e dalle banche aderenti all’accordo Le prestazioni obbligatorie e non Non tutte le pattuizioni sono coercibili. La norma indica quali prestazioni non possono essere imposte ai creditori non aderenti e segnatamente: - l’esecuzione di nuove prestazioni; non si intendono, per espressa previsione del legislatore, nuove prestazioni la prosecuzione dei contratti di leasing pendenti; - la concessione di nuovi affidamenti; - l’erogazione di nuovi finanziamenti; - il mantenimento della possibilità di utilizzare finanziamenti esistenti. Con particolare riferimento all’utilizzo di linee di credito esistenti, il diniego di coercibilità del mantenimento degli affidamenti esistenti non travolge gli utilizzi già in essere al momento dell’accordo. Per essi l’accordo potrà prevedere moratorie, rientri differiti anche correlati alla generazione di risorse secondo le regole di waterfall, stralci ovvero conversione in equity o semi-equity. È ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso negare la coercizione degli affidamenti concessi ed esistenti solo se non utilizzati. Non vi è, infatti, aggravamento dell’esposizione al rischio del creditore nel mantenere gli utilizzi in essere, siano essi relativi a linee di cassa, siano essi relativi a linee autoliquidanti. Con particolare riferimento ai debiti riferibili a linee di credito autoliquidanti, è opportuno - il raggiungimento dell’accordo con almeno il 60% dei creditori (fermo restando il 75% dei crediti riguardanti la singola categoria di creditori); - il regime di pubblicità dell’accordo; - il rispetto del termine di 120 giorni per il pagamento dei creditori estranei all’accordo. Ai fini del raggiungimento che essi siano inseriti in una categoria a sé stante caratterizzata da specifiche pattuizioni. Per questi debiti, la coercibilità del mantenimento della possibilità di nuove anticipazioni va considerata in via simmetrica alle singole posizioni anticipate che via via si scaricano; questa regola, peraltro, non vale per linee autoliquidanti concesse a fronte di specifiche posizioni attive: queste non possono essere reintegrate con posizioni diverse da quelle inizialmente previste e, una volta che le stesse siano state monetizzate, la linea si estingue. Creditori non aderenti: le prestazioni obbligatorie. Sono coercibili tutte le pattuizioni dell’accordo che non siano espressamente impedite dal legislatore e in particolare: - la remissione parziale del credito; - la dilazione del rimborso del credito; - la conversione del credito in quote di capitale o strumenti finanziari partecipativi; - le clausole di «convertendo» delle linee di credito utilizzate; - la ridefinzione del profilo di interessi e/o commissionale; - le regole di waterfall e di cash sweep; - il pactum de non petendo e le clausole di infallibilità; - le clausole specifiche in caso di vendita di beni sui quali insiste la garanzia ipotecaria. della soglia del 60% rilevano anche i creditori non bancari aderenti ad accordi specifici. Pertanto l’indebitamento bancario deve essere prevalente, ma non deve necessariamente raggiungere la soglia dell’indebitamento complessivo, che può essere raggiunta con ulteriori accordi con altri creditori. Il debito bancario. L’applicabilità della disciplina dell’art. 182-septies richiede che l’impresa abbia debiti verso banche e intermediari finanziari in misura pari o superiore alla metà dell’indebitamento complessivo. L’accesso alla disciplina dell’art. 182-septies richiede pertanto la preliminare verifica del rapporto tra l’indebitamento verso banche e intermediari finanziari (al numeratore) e l’indebitamento complessivo aziendale (al denominatore). Ai fini della verifica della prevalenza dell’indebitamento bancario è necessario tenere conto, al numeratore e al denominatore del rapporto, sia dei debiti già scaduti sia dei debiti non ancora scaduti. Per i contratti di leasing pendenti si dovrebbe tenere conto dell’intero debito in linea capitale e del debito per interessi già maturati alla data di riferimento. I debiti contestati o in contenzioso tendenzialmente non si computano, salvo che sia ictu oculi infondata la contestazione da parte del debitore. Si dovrebbe tenere conto dei debiti potenziali per fideiussioni concesse dall’impresa a favore di banche e intermediari finanziari o di altri soggetti (questi ultimi, solo al denominatore), ogni qualvolta e nella misura in cui sia probabile la loro escussione da parte del creditore garantito. Le categorie di creditori. r L’estensione degli effetti può essere ottenuta solo in p presenza di omogeneità per p posizione giuridica e interesp se s economico delle banche che si s intendono coartare rispetto alle a banche che hanno aderito all’accordo. a Per posizioni giuridiche si intendono quella di creditore, i di d garante, di cessionario di crediti, di concedente di beni c in i leasing. L’interesse economico discende invece dalle m conseguenze lato creditore del c comportamento del debitore: c interesse del creditore alla i continuità aziendale ovvero c alla liquidazione dei beni. a Perché una categoria possa s considerarsi tale, occorre che c sia previsto un uniforme contenuto delle pattuizioni c nei n confronti di tutti i creditori che ne fanno parte. A d tal t fine i creditori aderenti possono essere suddivisi in p categorie omogenee per poc sizione giuridica e interesse s economico caratterizzate da e un u trattamento specifico, uniforme all’interno e diverso rif spetto a quello delle restanti s categorie. c L’accordo per i creditori r non aderenti. L’adesione di almeno il 75% dei crediti riguarda ciascuna singola categoria di creditori. In caso di mancato raggiungimento del quorum in una categoria, non viene pregiudicata l’estensione degli effetti per le restanti categorie per le quali invece sia stato raggiunto il quorum degli aderenti. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 16 IMPRESA Lunedì 19 Dicembre 2016 Dall’1/1/2017 arriva il modello unico della segnalazione certiicata di inizio attività Sprint a imprese e lavori edili La Scia diventa comunicazione accolta in automatico http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura CINZIA DE STEFANIS al 1° gennaio 2017 un modello unico Scia valido in tutta Italia permetterà l’avvio immediato dell’attività d’impresa e dei lavori edili. In sostanza, la Scia unica per l’avvio di attività d’impresa o per lavori in edilizia, diventa una semplice comunicazione, da accogliere da parte della p.a. in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse. L’eventuale richiesta di documenti aggiuntivi, viene considerata, infatti, inadempienza sanzionata dal punto di vista disciplinare con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Da tale data, alla presentazione del modello unico Scia deve essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne atte- D In caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell’attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili sta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell’attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (per esempio ambiente e paesaggi). È con il dlgs 30 giugno 2016 n. 126 che è stato riformato l’istituto della Scia (segnalazione certificata di inizio attività), attuando, quanto previsto dalla legge delega per la riforma della p.a. (legge n. 124 del 2015). Presentazione modello standard Scia. Il modello unico Scia, valido in tutta Italia, conterrà la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione interessata. In caso di interventi che ri- Le novità • Dal 1° gennaio 2017 il modello unico Scia sarà standardizzato e valido in tutto Italia e conterrà la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione interessata • La Scia unica per l’avvio di attività d’impresa o per lavori in edilizia, diventerà una semplice comunicazione, da accogliere da parte della Pa in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse • Il provvedimento di sospensione dell’attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ad esempio ambiente e paesaggi) • Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente • L’amministrazione che riceverà la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al ine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti Modulistica inviata telematicamente Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione della modulistica standard Scia unica, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certifi cazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003. L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati, a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale prechiedono una Scia, il cittadino deve presentare allo sportello unico telematico esclusivamente i documenti contenuti nel modello unificato. L’ente che ha ricevuto la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, sentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica Scia allo sportello telematico. L’amministrazione che riceverà la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fi ne di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti. Nel caso in cui l’attività oggetto di Scia è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello telematico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta . In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato. il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività medesima. L’ufficio ricevente, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione della segnalazione (30 giorni per la Scia edilizia), nel caso ac- certi una carenza di requisiti, presenta all’amministrazione che ha ricevuto la Scia, eventuali proposte motivate per l’adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi. Questo iter riguarda, le sole attività «liberalizzate», ossia le attività per le quali l’amministrazione ha solo il compito di verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. In questi casi l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata. I moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Ricevuta di avvenuta presentazione. Il nuovo art. 18-bis della legge n. 241/1990 (così come modificato dal dlgs 30 giugno 2016 n. 126) prevede «l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto di presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda». Il dettato normativo prevede quindi il rilascio immediato, anche in forma telematica, Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente di una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Il termine per la convocazione della conferenza di servizi (da parte dell’ente procedente) decorre dalla data di presentazione dell’istanza (di cui alla stessa ricevuta). Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. © Riproduzione riservata. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it A F FA R I I N P I A Z Z A Lunedì 19 Dicembre 2016 17 Il 31/12 scade la possibilità di recuperare le minusvalenze 2012: guida agli strumenti Compensazioni agli sgoccioli Orizzonte d’investimento utile a valutare la convenienza http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura LUIGI DELL’OLIO si è ricevuta alcuna comunicazione da parte della banca, conviene rivolgersi quanto prima allo sportello per conoscere la propria posizione fiscale. Le minusvalenze sono compensabili (fiscalmente deducibili) nell’anno in cui sono realizzate e nei quattro anni successivi, dopo di che scadono e il loro credito fiscale è perso per sempre. Al 31 dicembre 2016, per esempio, si annulleranno cadendo in prescrizione le minusvalenze del 2012. Le compensazioni possibili olti risparmiatori nelle ultime settimane hanno ricevuto la comunicazione dalla propria banca relativa alla scadenza a fine anno delle minusvalenze accumulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Mancano pochi giorni per decidere che fare e si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire perché potrebbe offrire risparmi di una certa consistenza. Ma il meccanismo non è semplicissimo e potrebbe richiedere un po’ di tempo per essere «digerito». M Il credito fiscale. Una premessa può aiutare a comprendere meglio i contorni della questione. Ogni volta che un investimento viene chiuso in perdita (prezzo di vendita dell’asset più basso rispetto a quello di acquisto), si genera una minusvalenza. E, quando si concretizza l’ipotesi opposta (vendita con guadagno), si parla di plusvalenza. In quest’ultimo caso sul guadagno lordo vi è un prelievo fiscale (12,5% in caso di titoli di Stato e 26% per gli altri strumenti), mentre in caso di minusvalenza si genera un credito fi scale che consentirà di pagare meno tasse sulle operazioni successive chiuse in utile. Non tutto però si può compensare e a volte la ricerca dell’otti- mizzazione fiscale rischia di portare lontano dagli obiettivi dell’investitore. I limiti. Il credito fiscale può essere fatto valere solo vendendo in utile uno dei seguenti strumenti: azioni, obbligazioni, Etc (fondi passivi che hanno per sottostanti le commodity) e gli investment certificates (in questo caso tanto l’imposta maturata sul capital gain, quanto quella sul premio derivante da cedole condizionate, risultano integralmente compensabili con le minusvalenze accantonate). Mentre non si ha diritto al ristoro completo in caso di operazioni con gli Etf, che altro non sono se non fondi comuni quotati in Borsa. Come i fondi ogni giorno, a fine giornata, pubblicano il valore di quello che hanno in pancia. Questo valore si chiama nav. Rispetto ai fondi comuni, però, hanno anche un prezzo di borsa, quello a cui tu acquisti e vendi. Entrambi i valori, ai fini del fisco, sono importanti. Da Altroconsumo spiegano: «Supponiamo tu abbia comprato un Etf al prezzo di 100. Oggi è a 120 e vuoi rivenderlo. Se si trattasse di un’azione pagheresti il 20% di tasse sui 20 euro di guadagno. Con gli Etf non accade così. Il fisco va a vedere per prima cosa il valore del nav alle due date. Poniamo fosse 105 il giorno in cui hai acquistato e 120 oggi. La differenza tra 120 e 105, quindi 15 (si chiama delta Nav), viene tassata subito al 20%. Questo guadagno non è compensabile con nessuna minusvalenza pregressa. Poi il fisco va a fare la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, quindi 20 (120-100) e a questo sottrae il delta Nav: 20-15 = 5. Solo questi 5 possono essere compensati con minusvalenze pregresse». Come muoversi. Se non I rischi. Occhio però a non farsi prendere dall’ossessione di compensare, in quanto si rischia di incorrere in errori che possono generare ulteriori perdite. Il rischio maggiore è di scegliere una strategia di investimento che permetta di recuperare il credito fiscale, con il risultato di ottenere un rendimento pessimo. Si pensi alla tentazione di acquistare un’azione, che magari perde il 20 o il 30% nel giro di poche sedute. In altre parole, l’obiettivo prioritario dell’investitore deve sempre essere quello di fare buoni affari e non di recuperare le minusvalenze. Solo dopo un check-up delle proprie necessità, delle aspettative e dell’orizzonte d’investimento, si può valutare la convenienza di uno strumento che renda più facile la compensazione delle minusvalenze pregresse. © Riproduzione riservata Un approccio flessibile aiuta ad apportare aggiustamenti, se necessario Nell’outlook 2017 sui mercati finanziari, Syz Asset Management ricorda la scena del film Ricomincio da capo, in cui Bill Murray interpreta il ruolo di un meteorologo televisivo inconsapevole che rivive senza sosta la stessa giornata. «Allo stesso modo», spiegano, «anche gli investitori sembrano trovarsi di fronte a un ciclo senza fine. Ogni volta che pensano di esserne usciti, che la crescita nominale acceleri e le banche centrali siano prossime a normalizzare la politica monetaria, ecco che ricomincia la stessa storia». In uno scenario che sarà ancora caratterizzato da incertezze sul fronte geopolitico, con le banche centrali attese a un ruolo centrale e i mercati emergenti avviati verso andamenti divergenti (per esempio l’India è vista in accelerazione e la Cina in assestamento), gli esperti si attendono un incremento dei rendimenti obbligazio- La crescita dell’Eurozona nari, che potrebbero ostacolare le valutazioni azionarie. «Se da un lato le revisioni degli utili societari hanno continuato a migliorare, dall’altro anche i rendimenti obbligazionari hanno registrato notevoli cambiamenti, lasciando il quadro complessivo relativamente fiacco», spiegano. «In assenza di una ripresa degli utili societari, ulteriori aumenti dei rendimenti dei titoli di stato potrebbero rappresentare un serio problema per le valutazioni azionarie future». La view è positiva verso gli Stati Uniti, nonostante i record ritoccati nelle ultime sedute da Wall Street, mentre c’è maggiore prudenza verso il listino londinese. «Le previsioni per le azioni del Regno Unito sono meno R ffa favorevoli visto il rally di b buona parte del mercato az azionario, nonché il miglioramento delle valutazioni ra imputabile alla debolezza im della sterlina. L’ulteriore d debolezza valutaria non è d così scontata», spiegano da co Syz. «In termini di valutaS zioni, anche le previsioni zi dell’Asia emergente sono d meno favorevoli, ma princim palmente per il sentiment p a breve termine negativo sul commercio internaziosu nale, visto il risultato delle n elezioni statunitensi». el Quanto ai bond, «benché i rendimenti sui principali mercati obbligazionari ocm cidentali abbiano registrato una correzione signifi cativa dopo le elezioni statunitensi, non varia la posizione prudente sulla duration». In definitiva, l’indicazione è ad adottare un approccio di asset allocation flessibile, in modo da poter apportare continui aggiustamenti quando necessario. © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 18 Lunedì 19 Dicembre 2016 SPENDERE MEGLIO La tecnologia ha dato il via a una serie di strumenti in grado di ottimizzare le attività Il tempo è oro. Grazie alle app Stop alle attese in coda o in auto in cerca di parcheggio DI Pagina a cura TANCREDI CERNE uattrocento ore passate ogni anno in coda. A tanto ammonta il tempo perso da ogni italiano di fronte a uno sportello postale, in fila dal medico o per acquistare un biglietto del treno. Ma anche in macchina, per raggiungere il posto di lavoro, o alla ricerca di un parcheggio fantasma. Ma alla situazione fotografia scattata dall’Istat si può trovare oggi una soluzione attraverso l’aiuto di un nuovo alleato, lo smartphone, che grazie all’introduzione di applicazioni per la gestione del tempo consente di aumentare la nostra qualità della vita. Prima fra tutte, l’innovativa app gratuita «Qurami» realizzata da tre giovani ingegneri informatici italiani che permette di azzerare le ore perse in coda prendendo il numero per la fila tramite il proprio telefonino, conoscere in tempo reale il numero esatto di persone davanti a sé, il tempo di attesa stimato e di ricevere una notifica all’avvicinarsi del proprio turno. Il funzionamento è molto semplice: una volta scaricata l’applicazione sul proprio smartphone ed essersi geo-localizzati, è sufficiente scegliere la struttura nella quale ci si vuole recare, verificare in tempo reale il numero di persone in fila, scegliere il servizio desiderato e prendere il «numero elettronico» del tutto equivalente al biglietto cartaceo. A quel punto è sufficiente attendere il proprio turno con la libertà di dedicarsi a ciò che più si desidera mentre notifiche personalizzate segnaleranno l’avanzamento della fila e il momento in cui recarsi allo sportello. Al momento il servizio offerto da Qurami è disponibile in oltre 100 strutture in tutta Italia: università, ospedali, negozi, banche e uffici pubblici tra cui i Comuni di Roma, Milano, Firenze e Trieste, l’ufficio Afol della Provincia e la Camera di commercio di Milano; le università «La Sapienza», «Roma Tre», «Luiss», «Tor Vergata» e l’ateneo di Padova; i negozi Wind e i Punti Enel localizzati in tutta Italia; gli Ospedali Riuniti di Trieste, la Asl di Viterbo, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, l’Ospedale Israelitico e gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma. L’idea di Qurami è stata ripresa nella sostanza dal Poliambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo che ha introdotto un servizio telematico per eliminare le code in ospedale. Zeroattesa, questo il nome del nuovo strumento, consente agli utenti della struttura ospedaliera di annullare il tempo di attesa necessario per accedere alla registrazione dell’impe- http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Q Le applicazioni per risparmiare tempo Nome Funzione App che fa prendere il numero dallo smartphone e segue la ila al posto nostro. Consente di scoprire il numero di persone in sala d’attesa e di rimanere aggiornati sull’anQurami damento della coda in tempo reale. Qurami è presente a Roma, Milano, Torino, Trieste, Firenze e molte altre città per evitare code negli ufici comunali, università, enti locali e negozi. Consente di leggere in remoto il menu di una serie di ristoranti in cui ci si intende recare, ordinare direttamente Tony the waiter attraverso il proprio telefonino e una volta consumato il pasto, pagare online con carta di credito senza dover attendere che il cameriere porti il conto al tavolo. Servizio telematico per eliminare le code in ospedale al PoZeroattesa liambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo Marketplace virtuale attivo a Milano grazie al quale è possibile afidare le proprie faccende (ritirare vestiti in TaskHunters lavanderia, portare il cane alla tolettatura, montare il nuovo mobile Ikea ecc.) a studenti di iducia. Attraverso questa app di Poste Italiane l’utente ha la possibilità di prenotare da smartphone il ticket elettronico e di arrivare nell’uficio a ridosso del proprio turno senza perdere tempo. Allo stesso modo, alcuni municipi Uficio Postale di Roma hanno avviato il servizio «Tu Passi» che permette di prenotare gratis un appuntamento per rifare la carta di identità o cambiare la propria residenza direttamente dal telefonino. Traduce in denaro il tempo perso in rete costringendo l’utente a limitare le perdite. Per accedere al servizio è necessario caricare 20 dollari di deposito su un conto virtuale. Ogni volta che, nel corso della giornata, si traTimewaste Timer scorrerà più di un’ora su Facebook o su altri siti internet poco produttivi indicati dall’utente, la app in via automatica scalerà un dollaro dal conto stimolando l’utente a ottimizzare il proprio tempo trascorso in rete. Chiude in automatico i programmi aperti (Facebook, YouTake a Five tube, Google ecc.) allo scadere di un termine di tempo prestabilito. ParkAppy Permette di individuare parcheggi liberi intorno al luogo in cui ci si trova attraverso un sistema di geolocalizzazione e di pagare la tariffa direttamente attraverso il cellulare. Parktopedia App che consente di mappare tutti i parcheggi liberi nelle vicinanze, conoscerne le tariffe e ottenere indicazioni stradali per raggiungere il parcheggio più adatto alle proprie esigenze. gnativa delle prestazioni ambulatoriali. Basta collegarsi, fino al giorno prima al proprio arrivo, al sito internet dedicato e inserire il proprio indirizzo di posta elettronica. Il sistema propone all’utente la scelta della prestazione a cui accedere, oltre al giorno e fascia oraria in cui recarsi allo sportello. A completamento della procedura, il sistema invia per e-mail l’ora esatta a cui presentarsi e il codice alfanumerico che sarà visualizzato sui display del Poliambulatorio. A questo punto l’utente potrà recarsi agli sportelli del Poliambulatorio anche pochi minuti prima della prenotazione e prestare attenzione alla chiamata del proprio codice sui display. Un servizio taglia code è stato lanciato di recente anche da Poste Italiane per abbattere i tempi di attesa allo sportello per il pagamento di bollettini o per la gestione del proprio conto corrente postale. Attraverso la app dedicata denominata «Ufficio Postale» l’utente ha la possibilità di prenotare da smartphone il ticket elettronico e di arrivare nell’ufficio a ridosso del proprio turno. Allo stesso modo, alcuni municipi di Roma hanno avviato il servizio «Tu Passi» che permette di prenotare gratis un appuntamento per rifare la carta di identità o cambiare la propria residenza direttamente dal telefonino. Al di là dei servizi taglia file, l’avvento delle nuove tecnologie ha dato il via a una serie di opportunità e di strumenti in grado di ottimizzare le nostre attività durante la giornata. A Roma e Torino, per esempio, la app gratuita ParkAppy consente di individuare parcheggi liberi intorno al luogo in cui ci troviamo attraverso un sistema di geolocalizzazione e di pagare la tariffa direttamente attraverso il cellulare. Stessa funzionalità per la app Parktopedia che permette di mappare tutti i parcheggi liberi nelle vicinanze, conoscerne le tariffe e ottenere indicazioni stradali per raggiungere il parcheggio più adatto alle nostre esigenze. Al di là del parcheggio, lo smartphone rappresenta anche uno strumento fondamentale di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Soprattutto per svolgere faccende e commissioni facilmente delegabili a giovani volenterosi. È questo l’intento di TaskHunters, l’applicazione che a Milano permette di contattare giovani studenti per lo più universitari a cui affidare compiti time consuming come ritirare i vestiti in lavanderia, fare la spesa o portare il cane alla toelettatura. Una volta scaricata la app occorre creare un’inserzione, inserire la ricompensa che si è disposti a pagare e aspettare che qualche studente si faccia avanti. E per chi va di fretta anche quando si siede a tavola, è disponibile sull’App Store l’applicazione Tony the waiter che consente di leggere in remoto il menu del ristorante in cui ci si intende recare, ordinare direttamente attraverso il proprio telefonino e una volta consumato il pasto, pagare online con carta di credito senza dover attendere che il cameriere porti il conto al tavolo. Infine, esistono diverse applicazioni che consentono di ottimizzare le nostre giornate, semplicemente limitando il tempo che trascorriamo sui social network o che perdiamo navigando in rete. Una delle più famose è Timewaster Timer, una app che traduce in denaro il tempo perso in rete costringendo l’utente a limitare le perdite. Il suo funzionamento è molto semplice. Per accedere al servizio è necessario caricare 20 dollari di deposito su un conto virtuale. E ogni volta che, nel corso della giornata, si trascorrerà più di un’ora su Facebook o su altri siti internet poco produttivi indicati dall’utente, la App in via automatica scalerà un dollaro dal conto stimolando l’utente a ottimizzare il proprio tempo trascorso in rete. Così come StayFocusd, una app che aumenta la produttività limitando la quantità di tempo che si trascorre su siti web che ne fanno perdere. E per chi non riesce proprio a staccarsi dal web, la app Take a five viene in aiuto chiudendo in automatico i programmi aperti allo scadere di un termine di tempo prestabilito. © Riproduzione riservata. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it AMBIENTE Lunedì 19 Dicembre 2016 20 19 Lo prevede il decreto sui certiicati bianchi, all’esame della conferenza uniicata Tariffe scontate a eco-imprese Tagli del 30% del fisso al Gse per progetti di efficienza http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura CINZIA DE STEFANIS conto del 30% alle pmi che presentano progetti al Gse corredati di diagnosi energetica. Introduzione di un nuovo metodo di valutazione standardizzata degli incentivi legati ai certificati bianchi, chiamato progetto standard (PS), in luogo delle attuali schede standard e analitiche. Controllo del gestore dei servizi energetici sugli interventi di effi cienza energetica mediante verifi che documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fi ne di accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti per i quali è richiesto o concesso o richiesto l’accesso agli incentivi. Queste le importanti novità contenute nella bozza di decreto interministeriale (dicastero dello sviluppo economico e quello dell’ambiente) inviato dal Ministero dello sviluppo economico all’esame della conferenza unificata (la cui data per l’esame è fi ssata per il prossimo 22 dicembre) e alla valutazione dell’autorità per l’energia a cui è richiesto un parere sul testo in materia di incentivi legati ai certificati bianchi. I certifi cati bianchi riconosciuti per progetti di effi cienza energetica per cui è stata presentata istanza di incentivo al gestore dei servizi energetici, non sono cumulabili con altri incentivi, erogati dallo stato, dalle regioni e dagli enti locali. Il metodo di valutazione a consuntivo, quantifica il risparmio energetico addizionale, conseguito attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione pun- S Le novità sugli incentivi • Per le Pmi che presenteranno un progetto di eficienza energetica al Gse corredato da diagnosi energetica sarà previsto uno sconto del 30% rispetto alla tariffa che l’impresa deve versare per la valutazione del progetto • Riconoscimento degli incentivi esclusivamente alla componente di efi cienza energetica delle fonti rinnovabili, cui oggi è riconosciuta tutta la produzione in quanto risparmio di energia fossile (non conteggiabile ai ini degli obiettivi di eficienza) • Introduzione di un nuovo metodo di valutazione standardizzata, chiamato progetto standard (PS), in luogo delle attuali schede standard e analitiche • Nuova forma di corresponsabilità tra il soggetto che effettua effettivamente l’investimento (soggetto titolare del progetto) e il soggetto eventualmente incaricato da esso per la presentazione della domanda (soggetto proponente).. Al soggetto proponente, ove espressamente richiesto dal titolare, possono anche essere direttamente riconosciuti i certiicati bianchi L’attività di controllo • Il Gse svolge il controllo sugli interventi di eficienza energetica mediante veriiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al ine di accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti per i quali è richiesto o concesso o richiesto l’accesso agli incentivi • Ai ini della veriica del diritto all’incentivo e della relativa determinazione, il Gse, valuta, nell’esercizio delle funzioni di controllo , la possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi • Le attività di controllo sono effettuate nell’interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di veriica, dotato di adeguata qualiicazione tecnica, e opera con indipendenza e autonomia di giudizio e nell’esercizio di tali attività riveste la qualiica di pubblico uficiale ed è tenuto alla riservatezza delle informazioni acquisite • Le attività di controllo sono effettuate nell’interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di veriica, dotato di adeguata qualiicazione tecnica, e opera con indipendenza e autonomia di giudizio e nell’esercizio di tali attività riveste la qualiica di pubblico uficiale ed è tenuto alla riservatezza delle informazioni acquisite tuale sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Le nuove linee guida si propongono di superare alcune rilevanti criticità insite nel meccanismo, e cioè il rischio di conteggiare risparmi e attribuire certifi cati bianchi per risparmi futuri o solo potenziali e la necessità di una metodologia più oggettiva per la valutazione dei progetti dei settori industriali e infrastrutturali. Obiettivi nazionali. Lo schema del decreto all’articolo riporta gli obiettivi nazionali annui di risparmio energico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso i certificati bianchi. Questi sono: • 7,14 milioni di Tep (un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio) di energia primaria nel 2017; • 8,32 milioni di Tep di energia primaria nel 2018; • 9,71 milioni di Tep di energia primaria nel 2019; • 11,19 milioni di Tep di energia primaria nel 2020. I certificati bianchi, anche noti come «titoli di efficienza energetica» (Tee), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e seguenti e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (Tep). © Riproduzione riservata Spettano al gestore ispezioni e sopralluoghi di controllo Il gestore dei servizi energetici svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti per i quali è richiesto o concesso o richiesto l’accesso agli incentivi. Nello svolgimento delle attività il Gse verifica la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento e mantenimento degli incentivi, la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e la completezza e la regolarità della documentazione presentata. Ai fini della verifica del diritto all’incentivo e della relativa determinazione, il Gse, valuta, nell’esercizio delle funzioni di controllo, la possibilità di effettuare operazioni di campio- namento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi. Le verifiche non comprendono né sostituiscono i controlli, che in base alla normativa di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di pubblico servizio, i quali continuano conseguentemente a esserne responsabili. Nel caso in cui tali soggetti, fermo restando il potere sanzionatorio a essi spettanti, rilevino violazioni ai fini dell’erogazione degli incentivi, trasmettono al Gse l’esito degli accertamenti effettuati. Le attività di controllo sono effettuate nell’interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica, e opera con indipendenza e autonomia di giu- dizio e nell’esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza delle informazioni acquisite. Il termine di conclusione dei procedimenti di controllo è di 180 giorni, fatti salvi i casi di particolare complessità. Il procedimento di controllo, si conclude, comunque, con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato. Il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il Gse è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini delle attività di controllo. Nell’ambito delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente legati alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare e dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest’ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso. © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it C O N TA B I L I TÀ Lunedì 19 Dicembre Dicemb 2016 21 La legge di Bilancio 2017 ridisegna il perimetro dell’Aiuto alla crescita economica Ace, si riduce ancora l’appeal Taglio netto sull’aliquota Pagine a cura NORBERTO VILLA E FRANCO CORNAGGIA http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI l legislatore stringe le maglie dell’Ace ed elimina anche i pochi casi di convenienza. È abbattuto il quoziente nozionale che passa dal 4,75 al 2,3% (meno della metà) e sono parificate le regole di individuazione del montante su cui applicarlo tra soggetti Ires e Irpef. Questo quanto previsto, in merito all’aiuto alla crescita economica, dalla legge di Bilancio 2017, che sul punto non porta alcuna novità positiva riuscendo in un sol colpo a peggiorare la situazione dei soggetti Ires e anche dei soggetti Irpef. Parrebbe un chiaro sintomo che la valenza dell’aiuto alla crescita economica che i contribuenti avevano da subito messo in dubbio, non sia ritenuta così dirompente nemmeno dal legislatore. Con riguardo al coefficiente la precedente previsione permetteva di conoscere l’ammontare solo con riguardo all’anno 2016. L’art. 1, comma 3 del decreto 201 del 2011 prevedeva infatti che: «per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3%; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4, al 4,5 e al I L’evoluzione del coefficiente 2011 3% 2012 3% 2013 3% 2014 4% 2015 4,5% 2016 4,75% 2017 2,3% 2018 e seguenti 2,7% 4,75%». Dopo di che il tutto era demandato dal settimo anno a un decreto del ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno. La legge di Bilancio cambia invece completamente direzione: introduce un’aliquota fissa, non determinabile di anno in anno da un decreto ministeriale, e l’abbatte rispetto al passato. Con la prima previsione viene eliminata la flessibilità che era prima riconosciuta all’Ace che consentiva, se correttamente gestita, di poter essere utilizzata come strumento di politica economica. Con la seconda invece, si prevede che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota è fissata al 2,3% mentre da quello successivo sarà fissata al 2,7%. Il taglio è netto e deciso. L’Ace, ricordiamo, era stata introdotta per favorire la capitalizzazione delle imprese. Ci si chiede se le mosse del legislatore consentano di lasciare questa finalità alla misura. Da un lato abbiamo il dimezzamento del coefficiente ma non solo. L’abbattimento dell’aliquota Ires (misura di certo positiva) porta a un ulteriore impoverimento dell’Ace. Ecco un esempio: si ipotizzi di avere una base di calcolo Ace pari a 1.000 e un reddito imponibile pari a 100. Nel 2016 alla base di calcolo si applicava il coefc ficiente del 4,75% ottenenf do d un effetto Ace di 47,5. Le imposte dovute sul reddito i imponibile lordo sarebbero state pari a 100 x 27,5% = 27,5 ma applicando l’effetto Ace A si otteneva una base di calcolo Ires di 100 – 47,5 = 52,5 che portava ad avere imposte per 52,5 x 27,5% = 14,4. L’impatto Ace è sarebbe dunque risultato pari 27,5 - 14,4 = 13,1. Se riportiamo i medesimi dati al 2017 ecco il risultato. Nel 2017 alla base di calcolo si applica il coefficiente del 2,3% ottenendo un effetto Ace A di 23. Le imposte dovute sul reddito imponibile lordo sarebbero state pari a 100 x 24% = 24 ma applicando l’effetto Ace si otteneva una base di calcolo Ires di 100 23 = 77 che portava ad avere imposte per 77 x 24 = 18,4. L’impatto Ace sarà dunque pari a 24 - 18,4 = 5,6. Se ricordiamo come per moltissimi soggetti soprattutto nelle pmi gli effetti, nonostante gli incrementi del coefficiente che sono giunti fino al 4,75%, sono risultati fino a oggi praticamente nulli, ora la misura diventa per questi soggetti inutile. E fin qui poco male passandosi da un effetto nullo a uno inutile. Il problema è invece per i pochi soggetti che avevano «investito» sull’Ace e nei cui confronti questo repentino cambio di rotta può provocare qualche scossone. Tali soggetti, abitualmente quelli di maggiori dimensioni hanno talvolta utilizzato l’Ace per ottenere nuovi investimenti dai soci giustificandoli anche con il risparmio fiscale che ora in un sol colpo viene ridotto a meno della metà. A fronte di una progettata capitalizzazione della società i piani infatti davano il giusto risalto al fatto che i nuovi investimenti avrebbero avuto come effetto anche quello di abbattere il carico fiscale della società e quindi con un effetto indiretta di leva fiscale a favore sempre dell’impresa (e poi in definitiva anche dei soci). Ora cambia tutto. È vero che a fronte di ciò si ha anche un abbattimento dell’aliquota Ires ordinaria, ma qualora il legislatore avesse voluto ancora credere nelle finalità dell’aiuto alla crescita economica avrebbe dovuto seguire un percorso opposto. Perché si mantenesse l’effetto precedente a fronte di un abbattimento dell’aliquota si sarebbe dovuto alzare il coefficiente nazionale. Ma evidentemente non questa logica e quindi con un cambio di indirizzo politico si è preferito abbattere per tutti il carico fiscale diminuendo gli sconti prima concessi ai soggetti che erano disposti a capitalizzare la propria impresa. © Riproduzione riservata Non sono da rimodulare le misure del riporto di anni precedenti Conversione delle eccedenze possibile ma poco conveniente Nulla cambia per i riporti degli anni precedenti. Le misure del riporto non sono da rimodulare in base ai nuovi coefficienti. È noto infatti che l’Ace non usufruita in un periodo d’imposta in quanto in presenza di reddito imponibile non capiente può essere riportati agli anni successivi. Ma in tal caso nessuna variazione sulla cifra riportata dovrà essere apportata in forza del cambio di coefficiente (che invece naturalmente farà sentire i suoi effetti sugli incrementi del patrimonio anche se generati in periodo ante incremento). Nel caso di eccedenze non utilizzate l’esempio che si può proporre è il seguente: Nel 2016 si è calcolato un’agevolazione Ace di € 2.500. La stessa però non è stata utilizzata per intero essendosi prodotto un reddito solo a pari a e 1.400. I 1.100 di agevolazione non goduta nel 2016 posso essere utilizzati nel 2017 (e anche in questo caso nel calcolo Ace 2017 si dovrà tener conto anche degli incrementi e decrementi rilevanti degli anni passati). Differente invece il ragionamento con riguardo all’applicazione delle nuove misure a incrementi e decrementi di periodi d’imposta precedenti. Si ipotizzi un soggetto con un solo incremento pari 1.000 sia nel 2016 che nel 2017. Lo stesso è intervenuto nell’anno 2016. Lo stesso soggetto non ha prodotto reddito imponibile da cui scomputare l’Ace nel 2016 e quindi il beneficio è stato riportato a nuovo. Lo stesso è risultato pari a 4,75 e rimarrà tale anche nel 2017 nonostante il cambio di coefficiente. Nel contempo per il calcolo dell’Ace 2017 si considererà ancora tale unico incremento a cui, nonostante si sia generato in un periodo d’imposta precedente, si dovrà applicare il nuovo coefficiente del 2,3%. Ancora possibile, ma con poco appeal, la conversione delle eccedenze Ace in credito Irap. Il decreto legge 91/2014 ha stabilito che le eccedenze Ace oltre a poter essere portate a nuovo consentono in alternativa di «fruire di un credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.». Le eccedenze Ace riportabili sono da intendere come i rendimenti nozionali che superano il reddito complessivo netto dichiarato (già ridotto di eventuali perdite pregresse). La scelta è irrevocabile ma può anche essere parziale ma il credito Irap derivante dalla trasformazione delle eccedenze non è subito utilizzabile ma solo pro quota in cinque periodi d’imposta (5 quote di pari importo). Considerando l’irrevocabilità della scelta occorre anche considerare che la trasformazione in credito d’imposta deve essere scelta avendo riguardo anche all’evoluzione reddituale futura (non sempre facile da prevedere). Infatti in tal modo non risulta per esempio possibile un simile comportamento: • nell’anno X si trasforma l’eccedenza Ace in credito Irap; • nell’anno X + 1 si utilizza la prima quota del credito a scomputo dell’Irap dovuta; • successivamente in presenza per esempio di un reddito imponibile Ires non è più possibile riportare nel mondo Ires le quote di credito non ancora utilizzate. Tutto ciò rende difficile ipotizzare una convenienza alla trasformazione. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 22 ivoluzione Ace per le società di persone e soggetti Irpef. A partire dal 2016 (in deroga allo Statuto del contribuente) valgono anche per questi soggetti solo gli incrementi e i decrementi e non più l’importo totale del patrimonio netto contabile. La nuova norma è chiara prevedendo «Per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». I soggetti richiamati sono le persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Fino a oggi l’Ace era limitata alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, prevedendosi che il rendimento nozionale si calcolasse applicando l’aliquota percentuale al patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile dello stesso esercizio. Era evidente la differenza con ciò che accade per i soggetti Ires: in questa ipotesi non è rilevante l’incremento del patrimonio ma alla sua consistenza alla fine dell’esercizio e nemmeno apre la natura dell’apporto. La relazione di accompagnamento al decreto Ace conteneva una spiegazione della regola: 1. «in conseguenza di tale scelta, tutto il patrimonio netto R http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it C O N TA B I L I TÀ Lunedì 19 Dicembre 2016 Ires-Irpef, regole parificate Ace e società di persone La base Ace 2015 La base Ace 2016 e successivi Tutto il patrimonio netto contabile costituisce la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall’esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Il riferimento al patrimonio netto include anche l’utile dell’esercizio; ovviamente tale entità va considerata al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci Valgono le medesime regole dei soggetti Ires: la base è data dalla differenza tra incrementi e decrementi rilevanti contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura»; 2. «il riferimento al patrimonio netto include anche l’utile dell’esercizio; ovviamente tale entità va considerata al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci»; 3. «rilevano, altresì, tutte le riserve di utile, a nulla influendo le specifiche disposizioni sul punto applicabili alle società di capitali e agli enti commerciali». Da ciò conseguiva che: • la natura degli apporti che formavano il patrimonio: al contrario di ciò che accade per i soggetti Ires anche gli apporti in natura divenivano rilevanti; • la natura fiscale delle riserve: tale dato in realtà non appariva rilevante nemmeno nel caso di soggetti Ires e così anche nel caso dei soggetti irpef appariva ininfluen- verificate). Sono quindi da dimenticare le regole precedenti che secondo cui per le società di persone non rilevava la variazione in aumento del capitale proprio ma il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili. Per effettuare l’esatto calcolo è inoltre da ricordare che l’art. 10, comma 2 del dm 14/3/2012 ha stabilito che la variazione in aumento dei soggetti Ires deve essere ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010 in favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante o divenuti controllati a seguito del conferimento stesso. Di certo è che questa novità se coordinata con le tipiche difficoltà presenti nella gestione di una contabilità di una società di persona collegata al venire meno di vantaggi consistenti porterà presumibilmente all’abbandono completo dell’agevolazione da parte delle società di persone. © Riproduzione riservata Nessun effetto sugli acconti d’imposta Movimentazioni del patrimonio netto da ricostruire Soggetti Irpef alla prova dell’adeguamento alle nuove regole. In sede di prima applicazione occorre ricostruire le movimentazioni del patrimonio netto per poter individuare la base Ace. Dal 2015 anche per i soggetti Irpef sono considerati incrementi rilevanti i conferimenti in denaro (dalla data di versamento), i versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni/quote (dalla data di versamento), i versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite (dalla data di versamento), gli accantonamenti degli utili a riserva disponibile (dall’inizio dell’esercizio); la rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti (dalla data di rinuncia); la conversione delle obbligazioni in capitale sociale (dall’esercizio dell’opzione). Sono invece decrementi rilevanti le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (distribuzione di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti, gli acquisti di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende o di rami di aziende (tutte a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono te. Per il calcolo dell’agevolazione rilevava sia la parte di patrimonio formata con utili, sia quella formata con apporti dei soci (riserve di capitali) sia quella eventualmente formata da riserve in sospensione. Non è la natura delle riserve ma la correttezza dell’imputazione a patrimonio che doveva essere monitorata per calcolare l’aiuto alla crescita economica delle società di persone e imprenditori individuali; • ulteriormente venivano meno anche le ipotesi di limitazione dettate con riguardo ai soggetti Ires con riguardo alle cosiddette riserve indisponibili. Anche sul punto la relazione appariva chiara affermando «rilevano, altresì, tutte le riserve di utile, a nulla influendo le specifiche disposizioni sul punto applicabili alle società di capitali e agli enti commerciali». Di certo però occorreva porre attenzione al fatto che i prelevamenti dell’imprenditore e dei soci abbattessero la base di calcolo Ace. La relazione di accompagnamento sul punto sosteneva infatti: «il riferimento al patrimonio netto include anche l’utile dell’esercizio; ovviamente tale entità va considerata al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci». In sostanza per le società di persone e imprenditori individuali diveniva anche a tali fini decisivo l’adeguamento all’art. 2217, secondo periodo il quale dispone che «nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili». Trattasi di una regola che vale per qualsiasi soggetto esercente una impresa e quindi anche per le società di persone. Nel dettaglio l’art. 2217 dispone che: • l’imprenditore deve redigere l’inventario; • l’inventario deve chiudersi con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite; • l’imprenditore deve utilizzare nelle valutazioni di bilancio i criteri previsti per la redazione dei conti annuali delle società per azioni, in quanto applicabili. Ma dal 2016 si cambia. Come detto la legge di stabilità parifica le regole tra soggetti Ires e Irpef riportando per tutti il beneficio al calcolo basato sulla differenza incrementi e decrementi. Per qualche soggetto Irpef le conseguenze non saranno di poco conto. Ricordiamo per esempio che con le regole precedenti le eventuali riserve di rivalutazioni avevano un effetto ai fini Ace mentre ora dovranno essere neutralizzate. Gli acconti d’imposta dei soggetti Irpef non sono influenzati dalle nuove regole. Il testo della legge di Bilancio prevede una stretta con riguardo all’Ace dei soggetti Irpef. La stessa spesso era di poco conto ma in alcune ipotesi invece aveva un impatto consistente. Caso tipico era quello delle società che in forza di uno dei provvedimenti di rivalutazioni che si sono susseguiti dal 2008 avessero avuto accesso agli stessi con l’iscrizione di importi notevoli nel patrimonio netto. Tutto ciò ora viene meno netto. E come detto viene meno fin dal periodo d’imposta 2016. Ma non è finita. La norma infatti prevede che «La determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550». Da una prima lettura ciò non risulta però rilevante per le società di persone e imprenditori individuali. Ciò in quanto la norma peggiorativa viene stabilito che per tali soggetti sia applicabile «a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015». Ciò significa che il reddito 2016 sarà già determinato in base alle nuove regole, e quindi automaticamente sarà quello considerato ai fini del calcolo dell’acconto su base storica. Piuttosto è da sottolineare che nel prossimo mese di giugno i soci delle società che avevano avuto un impatto Ace notevole si troveranno ad avere a che fare con un saldo d’imposta da cui vi saranno acconti da scomputare di importo ridotto e con acconti 2017 già basati sulla nuova regola. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Anno 26 - Numero 300 - € 0,50 Lunedì 19 Dicembre 2016 Sette ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI Affari in edicola con Legali http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVO GIUSTIZIA AVVOCATI Pochi giorni al via del processo telematico La chiarezza degli atti è obbligatoria Difensori d’ufficio a prezzo fisso Furlò a pag. IV Ciccia Messina a pag. V Ventura a pag. VIII Il diritto alimentare, settore sempre più complesso, cerca esperti vicini alle imprese Food lawyer sul territorio DI ROBERTO MILIACCA C hiusa, nel 2015, l’esperienza dell’Expo di Milano, di quella manifestazione è rimasta forte, tra i cittadini, la percezione della complessità dei temi dell’alimentazione e del settore agroalimentare. Temi che si intrecciano in maniera determinante con quelli della globalizzazione dei mercati e della salute. Non è un caso che il diritto alimentare sia oggi una delle materie più complesse e articolate tra quelle che i professionisti legali devono affrontare. Basti pensare, per esempio, alle problematiche legali che le imprese agro-alimentari italiane devono affrontare in tema di etichettatura. Una materia complessa, disciplinata da un Regolamento Ue (n. 1169/2011 «relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori») che regolamenta l’etichettatura con la finalità primaria di garantire trasparenza e protezione ai consumatori, tenendo però conto anche delle esigenze dei produttori. La food security e la food safety, insomma, sono termini entrati a pieno titolo nelle scelte di politica aziendale, e ne condizionano in maniera sostanziale la programmazione. È per questo che sempre più spesso si formano, tra le leve dell’avvocatura, esperti in diritto alimentare, o food lawyer, che affiancano le imprese nella gestione delle complesse vicende legate all’agroalimentare, come il product recall o il novel food. La particolarità che è emersa dall’inchiesta condotta questa settimana da Affari Legali, è il forte legame che lega il professionista all’azienda e al territorio, proprio per le peculiarità del settore che lo rendono unico, nella sua complessità, anche giuridica. ADDIO A EQUITALIA? Guida alla rottamazione delle cartelle > "-. 38; (*+5.5+ (//( 6(1(725.( > '(7+.::(:.21. + )217+1:.26. .1 )2562 > % 02*. + . 7+03. *+//( 5.)-.+67( > &( 5277(0(:.21+ *+//+ 08/7+ 675(*(/. > $/. 6)217. 68//+ 6(1:.21.= +6+03. + )(6. 35(7.). > !1(/.6. *. )219+1.+1:( > &( 5277(0(:.21+ *+,/. ())+57(0+17. > &( 62335+66.21+ *. #48.7(/.( IN EDICOLA CON Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it II STUDI & CARRIERE Lunedì 19 Dicembre 2016 Molti i proili legali che impegnano gli avvocati, e non solo quelli dei grandi studi Agroalimentare, la tutela del cibo parte dal territorio http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Pagine a cura di FEDERICO UNNIA dello studio veneto UpLex. mento delle denominazione con la medesima denomi- vuole solo vendere a pro«In quest’ottica, se da un nei paesi terzi e scongiurare nazione della catena distri- prio marchio prodotti che lato la regolamentazione così il fenomeno dell’italian butiva. «Ogni volta che un sono magari già sul mercaprodotto alimentare viene to con marchi diversi. «La ono sempre più nu- comunitaria impedisce agli sounding» aggiunge. Uno dei settori più com- sviluppato da un soggetto, particolarità del lavoro che merose le norme e gli stati membri di utilizzare adempimenti che ac- nomi in quanto identifica- plessi è quello dell’etichet- in genere il proprietario del viene eseguito per i prodotti compagnano la vita tivi di una denominazione tatura e della comunicazio- marchio, e fabbricato da un a marchio della grande didi un prodotto alimentare, di origine o di indicazione ne commerciale di questi soggetto diverso, possono stribuzione, a mio avviso, lungo la filera che lo porterà geografica specifica di un prodotti. Giuseppe Catta- presentarsi problemi dovuti dipende dalla peculiarità degli interessi poi nel piatto del consuma- determinato territorio che ni partner di FDL Studio alla discrasia tra chi in gioco. tore, passando per lo scaf- non siano stati previamen- legale e tributario sotto- si assume la reA mio avviso fale del supermercato ma te autorizzati o sottoposti linea come «la normativa sponsabilità delle la difficoltà più a domanda di pro- relativa al settore degli diciture riportate anche attraverso grossa, nel rentezione, dall’altra alimenti detta regole mol- i n e t i c h e t t a ( i l la pubblicità in dere la consuè più articolata la to precise, con l’obiettivo di proprietario del tv. E da qualche lenza per i protutela delle pre- consentire ai consumatori marchio), e chi fitempo ci si metdotti a marchio dette denomina- di fare scelte consapevoli in sicamente produce te anche Interil prodotdella grande zioni nei rapporti merito all’alimennet, sempre più to», spied i s t r i b u z i o n e, con gli stati extra tazione da seutilizzato sia ga Paola è quella di riuUe, nello specifico guire. Affinché per acquisti sia Corte, Cina, Sud Ameri- tale obbiettivo scire a bilanciaper promuovere socio delca, Canada e Stati possa realizzarre l’interesse di i prodotti made lo Studio si, è necessario, Uniti». far emergere in Italy. La norPaola Corte L e g a le qualità dei «Un importante da un lato, che mativa cerca di prodotti, che passo avanti nella le informazioni seguire questa l e C o rt e . finalità di miglio- v e i c o l a t e d a i evoluzione del «Questi problemi comunque si pongono in Annalia Bassetto rare la conoscenza produttori siano mondo aagroaliassumono dimen- concorrenza con i brand e la trasparenza complete e legmentare: lo scorso sioni diverse a se- più celebri, con l’interesse mese di agosto, per esempio, dei mercati internazionali gibili e, dall’alconda del livello di evitare i rischi che necesla legge n. 154/2016 ha do- sotto il profilo della tutela tro, che il loro di coinvolgimento sariamente sono connessi a vuto disciplinare le condi- del marchio e delle denomi- contenuto sia del proprietario strategie di marketing più Giuseppe Cattani zioni in cui è corretto uti- nazioni si è concretizzata veritiero, precidel marchio nel aggressive» aggiunge. Altro versante è quello lizzare la denominazione di mediante la conclusione di so, chiaro e facilprocesso produt«accordi bilaterali», anche mente comprensibile anche tivo: a volte il committente dei controlli sui tempi di «birra artigianale». Molti gli studi legali che per il tramite di organiz- a livello concettuale». sviluppa autonomamente le permanenza dei prodotti Sempre più spesso poi si caratteristiche del prodotto, non deperibili negli scaffali. si occupano di diritto ali- zazioni interprofessionali mentare, e non solo tra i come i Consorzi di Tutela, assiste alla commercializza- e deve trovare qualcuno in I prodotti non rapidamengrandi studi d’affari, ma che hanno lo scopo di atti- zione di private label, ovvero grado di produrlo, mentre te deperibili dal punto di anche tra quelli, più piccoli vare procedure di riconosci- di prodotti che sono marcati altre volte il committente vista microbiologico sono i prodotti che hanno un terma presenti sul territorio, mine minimo di conservache sono anche i più vicini GAETANO FORTE, STUDIO LEGALE GAETANO FORTE zione (Tmc). all’industria agroalimenta«In linea di massima, in re. E Affari Legali questa tutti i punti vendita si cersettimana ha voluto sentica di operare con la regola re proprio alcuni di questi del «first in first out», cioè studi. i prodotti che arrivano prieati agroalimentari, si cambia. «È R. Rimangono di grande attualità il ma devono essere venduti in corso di discussione un progetto rischio chimico (contaminanti, inibenti, Etichettatura, per primi. Per alcuni alidi riforma dei reati agroalimentafarmaci veterinari, additivi non ammessi) soisticazioni, ingredienti, menti sono i regolamenti ri che modificherà il codice penale, nonché il rischio microbiologico (lysteria, contraffazione. comunitari che determinadi procedura penale e la legge 238/62 introsalmonella, botulino, ecc.). Sta però anche Molte le sfaccettature no la shelf life dei prodotducendo nuove fattispecie come il disastro crescendo l’allerta sulle sostanze allergedel diritto nel piatto ti. Per la maggioranza dei sanitario e l’agropirateria. L’obiettivo è di niche non dichiarate in etichetta. prodotti, invece, esistono D. E per quanto concerne le frodi e razionalizzare e ammodernare le fattispe«La normativa italiana regole interne nei manuali le contraffazioni? cie adattandole alle nuove situasull’etichettatura e quella di autocontrollo dei punti R. È un fenomeno in crescita, zioni produttive e commerciali», comunitaria sono impronvendita, che sono diverse i più colpiti sono ancora oggi i spiega ad Affari Legali Gaetatate a una specifica e mirada supermercato a superprodotti biologici e quelli Dop e no Forte, titolare dell’omonimo ta protezione degli interesmercato, e che disciplinaIgp in cui si registrano contestastudio di Ferrara specializzato in si legittimi dei consumatori no quanto tempo prima zioni per frode e contraffazione, diritto agroalimentare. da un lato e dei produttori del Tmc i prodotti debbano talvolta inquadrate in forme Domanda. Quali sono i dall’altro. I recenti e puressere tolti dagli scaffali. di associazione a delinquere. principali rischi degli operatroppo frequenti casi di Questi tempi variano a In tali situazioni si è assistito tori del settore alimentare? contraffazione sgominati seconda di diversi fattori, all’adozione di provvedimenti Risposta. I rischi maggiori dall’autorità giudiziaria in ad esempio a seconda delconcernono violazioni della norcautelari (sia sui beni che sulle collaborazione con il minila durabilità dei prodotti. mativa sulla sicurezza alimentapersone) e di strumenti investistero delle politiche agriNon è la marca dei prodotti gativi particolarmente incisivi re, da un lato, e della buona fede cole alimentari e forestali a determinare la rotazione come le intercettazioni telefodel consumatore, dall’altro. (Mipaaf) dimostrano come Gaetano Forte sugli scaffali. I manuali di niche ed ambientali. D. Come si è evoluta nel il meccanismo di protezione autocontrollo dettano regoD. Quali sono le sanzioni? tempo la normativa sulla sicurezza e tutela del Made in Italy le generali basate sulle caalimentare? R. I casi sopra descritti sono puniti dal abbia raggiunto traguardi ratteristiche obiettive della R. L’Unione europea, a partire dagli anni codice penale nonché da alcune leggi importanti» spiega Annatipologia di alimento. Ciò speciali (la più famosa è la l. 283/62) che 2000, ha molto lavorato sulla prevenzione. lia Bassetto, consulente che varia da marca a marca Basti citare il regolamento Ce 178/2002 che vengono ascritti agli amministratori delle è la politica di indicazione ha introdotto la rintracciabilità, l’obbligo società o i loro delegati. A tutto questo si del termine minimo di conritiro e richiamo dei prodotti a rischio per aggiunge oggi (almeno per le frodi) la reSupplemento a cura servazione, che è un tema la salute, ha previsto il sistema di allarsponsabilità amministrativa degli enti ex di ROBERTO MILIACCA completamente diverso» me rapido comunitario (Rasff) e ha istituto D.lgs. 231/01, che prevede ingenti sanzioni [email protected] conclude Paola Corte. l’Efsa. pecuniarie e rigorose sanzioni interdittive Ultimo aspetto quello D. Quali sono le principali casistiche per la società in quanto tale. e GIANNI MACHEDA delle sofisticazioni aliin materia di sicurezza alimentare? © Riproduzione riservata [email protected] mentari. Un fenomeno che S Verso nuovi reati agroalimentari R 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it STUDI & CARRIERE Lunedì 19 Dicembre 2016 III Il rischio contraffazione è alimentato da Internet come genuine». «Le industrie danneggiate dalla produzione di alimenti contraffatti», prosegue Orabona, «hanno facoltà di procedere al deposito di una formale denuncia/querela avanti la competente procura della Repubblica - non solo - per la repressione degli autori dei singoli reati alimentari - ma bensì - per l’inibizione delle attività imprenditoriali illecite e contestuale sequestro dei generi di consumo immessi in commercio con marchio alterato. In caso di sofisticazioni di prodotti non genuini, è invece assai frequente l’intervento ispettivo dell’Autorità amministrativa dei Nas di- rettamente presso l’impresa produttrice o distributrice del bene agro/alimentare - ed il successivo intervento d’ufficio del Pubblico Ministero per l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei responsabili della messa in commercio del genere alimentare adulterato» conclude. © Riproduzione riservata http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it CESARE GALLI, STUDIO IP LAW GALLI Vanno rivisti gli strumenti normativi ha registrato - negli ultimi investito singole categorie anni - un notevole incre- di prodotti agro/alimenmento in territorio italiano. tari- così come avvenuto «Sul versante del diritto pe- per il settore merceologico nale l’intervento normativo dell’olio vergine d’oliva ai sensi della legdegno di nota è ge n. 9/2013. certamente A tutt’oggi, rappresentaappare invece to dall’introineluttabile un duzione nel inasprimento codice penadell’apparato le dell’art. sanzionatorio 517 quater dei reati posti a sulla represtutela della gesione della nuinità dei procontraffazione dotti alimentari di indicazioni e, vieppiù, nei geografiche confronti delle tipiche o deAndrea Orabona imprese e socienominaziotà responsabili ni d’origine di prodotti agro/alimentari», ai sensi del dlgs 2001/231 spiega Andrea Orabona per la commissione a proname partner dello Studio prio profitto dei reati di Orabona. «La criminaliz- frode nell’esercizio del comzazione delle attività di mercio e vendita di sostancontraffazione ha inoltre ze alimentari non genuine MATTEO MUSSI, LAWTELIER Bisogna combattere l’Italian sounding I talia alla sfida dell’Italian sounding. «In tema di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche, le maggiori criticità sono quelle relative al fenomeno del cosiddetto «Italian sounding», vale a dire la diffusione nel mercato di marchi che evocano denominazioni d’origine o indicazioni geografiche italiane per prodotti agroalimentari che, invece, italiani non sono», spiega ad Affari LegaMatteo Mussi li Matteo Mussi, socio fondatore dello studio Lawtelier Avvocati Associati. Domanda. Quali strumenti di tutela e accorgimenti suggerite di adottare? Risposta. Siccome le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche riguardano un patrimonio – quello agroalimentare – che, per sua natura, è strategico per l’intero sistema produttivo nazionale, la tutela delle stesse non può che passare anche per un supporto delle nostre istituzioni nelle opportune sedi, considerato anche che la concessione dello status di denominazione d’origine o indicazione geografiche protetta (Dop e Igp) è ormai materia di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto, in concreto, accanto a un’attività di controllo del mercato volta a reprimere, anche con l’ausilio delle forze dell’ordine, gli usi fraudolenti di denominazioni di origine e indicazioni geografiche, è opportuno che gli stakeholder sensibilizzino le istituzioni affinché queste si facciano portatrici delle loro istanze nelle sedi deputate alla elaborazione delle discipline per la tutela di Dop e Igp. © Riproduzione riservata U na delle minacce per il setdove mancano ancora oggi le norme di tore alimentare italiano è la attuazione per la tutela delle Dop stracontraffazione, soprattutto da niere non oggetto di accordi di mutuo alcuni paesi, Cina in primis. riconoscimento, ma il divieto di inganno Passi avanti per una maggiore proteè un cardine del sistema di tutela. zione dei prodotti alimentari D. Il settore vitivinicolo ne sono stati fatti, in questi che problemi deve affrontare in tema di contraffaanni, ma occorre fare di più. zione ed importazioni? Ne è convinto Cesare Galli, R. Fuori dell’Europa il prifondatore dello studio IP Law mo nemico è l’Italian SounGalli. «Certamente sono stati ding, che richiede risposte fatti passi avanti, ma occorpolitiche, ma anche più inforre usare gli strumenti giumazione dei consumatori. sti. Molti paesi, per esempio, Da noi la minaccia maggiocontinuano a non riconoscere viene dal web: è importanre tutela alle denominazioni te identificare i cluster della d’origine, ma ammettono la contraffazione, per attaccare registrazione di esse come solo dove serve davvero, e immarchi collettivi o di garanCesare Galli parare a fare squadra. zia; in tutto il mondo, poi, sono Anche nel settore agroalimentare, vietate come atti di concorrenza sleale le infatti, i mercanti di falsi difficilmente condotte che ingannano i consumatori e copiano un solo obiettivo e se le vittime spesso anche quelle che danno luogo ad sapranno unirsi per agire insieme, maagganciamento parassitario». gari sotto l’egida delle associazioni di Domanda. Quindi? Cosa bisognecategoria, divideranno i costi e moltiplirebbe fare? cheranno gli effetti delle loro azioni. Risposta. Serebbe necessario adeguare la difesa alle regole di ogni paese: e questo vale specialmente per la Cina, © Riproduzione riservata GIORGIA ANDREIS, STUDIO AVVOCATO ANDREIS E ASSOCIATI Occhio all’informazione sul cibo O cchio alla qualità dell’informaalimenti che alle modalità di presentazione sul settore alimentare. zione degli stessi. Per quello che attiene «Ritengo che la diffusione di alla mia esperienza, le contestazioni penotizie che possano avere ad ognali che con maggior frequenza mi trovo ad affrontare sono il reato di produziogetto la tossicità di una sostanza debba ne, detenzione e commercializzazione di essere ben calibrata e soprattutto contestualizzata», dice Giorgia Andreis, prodotti ritenuti pericolosi per la salute name partner dello studio Andreis e e le frodi commerciali. Associati di Torino. «Per tanti versi asD. Quali sono invece le implicazioni sistiamo a una crescente diffusione delpiù rilevanti sotto il profilo sanitario? la cultura alimentare, e la divulgazione R. Sotto il profilo sanitario, i controlli di notizie non complete o non analitici dei prodotti sono il corrette circa la pericolosità di più delle volte tesi a verificerte sostanze può creare a dicare eventuali problematiche scapito di taluni operatori deldovute alla presenza di sole ripercussioni negative non stanze chimiche o microbiosempre superabili. Se quindi logiche non ammesse o al di è giusto che il consumatore sopra dei limiti consentiti; venga prontamente informato in questi casi può scattare di tutto ciò che può avere dei la contestazione dei reati riflessi sulla sua salute, ritengo previsti dal codice penale o corretto che, così come anche dalle leggi speciali, quali la in altri ambiti, la informazione legge 283/1962. Peraltro, ai sia chiara, veritiera e adeguata fini dell’accertamento di tali al caso specifico. reati allo stato attuale si Giorgia Andreis Domanda. Quali sono i redeve riscontrare un reale e ati in campo alimentare? concreto pericolo per la salute del conRisposta. I reati ravvisabili in ambito sumatore. alimentare sono essenzialmente di due Naturalmente, come da regola generatipologie: quelli tesi a punire le contrafle in ambito alimentare, possono essere fazioni sanitarie e quelli volti a sanziooggetto di denuncia all’Autorità Giudinare le contraffazioni commerciali. In ziaria, e quindi perseguite, tutte le conlinea generale, devo dire che le due tipodotte che si susseguono lungo l’intera logie di contraffazioni attualmente sono filiera dell’alimento: dalle fasi di properseguite in egual misura: le Autorità duzione sino alla commercializzazione di controllo pongono infatti attenzione al consumatore finale. sia agli aspetti igienico sanitari degli © Riproduzione riservata 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it IV AT T UA L I TÀ Lunedì 19 Dicembre 2016 Gli avvocati giudicano positivamente la sperimentazione del nuovo processo amministrativo Pat, un’innovazione importante In vista dell’avvio da gennaio 2017, superate alcune criticità deposito dei ricorsi proposti «si tratta forse una risposta nonché di semplificazione, norma mira a deflazionare dal 10 ottobre al 30 novem- alla crisi, sul piano professio- maggior efficienza e dell’at- il contenzioso ma contrasta bre del corrente anno». La nale e di organizzazione degli tività amministrativa, con ul- con il principio cardine del l processo amministra- professionista del diritto am- studi, che però creerà disoc- teriori ricadute positive sulla processo amministrativo che cupazione aggiun- spesa pubblica». Ha commen- è imperniato sull’interesse tivo telematico è ormai ministrativo ha a ricorrere. Interesse che, tiva nei prossimi tato l’avvocato Romano. una realtà a tutti gli ef- poi aggiunto che Proprio il Codice Appal- di fatto, sorge solo a seguianni, soprattutto fetti, con cui gli ammini- l’iniziativa è staper coloro che ti, secondo Doris Mansueto to dell’aggiudicazione della strativisti hanno cominciato ta gestita in modo non avranno sa- «risente del breve lasso tem- gara e, quindi, in una fase a confrontarsi nelle due fasi efficace «poiché il puto affrontare porale concesso al Governo successiva a quella della amdi sperimentazione (l’ultima Sistema Informail cambiamento. per esercitare la delega (cir- missione dei concorrenti alla terminata lo scorso 30 no- tivo della GiustiOvviamente, sarà ca tre mesi), sicché è logico procedura». vembre) e con cui dovranno zia AmministratiPaparo mette l’accento innecessaria mag- supporre che sarà oggetto convivere dal 1° gennaio del va si è premurato vece sulla fatica giore velocità di di una serie di 2017, data in cui partirà a di segnalare, con comunicazioni di che il mondo degli trasmissione dei interventi corretpieno regime. appalti sta facendati: il vero punto tivi per affinarne Durante l’ultima sperimen- cortesia, gli eventuali do nel confronto debole di ogni sal- il contenuto». La tazione, durata errori con il sovradimento tecnologico» ha p r o f e s s i o n i s t a circa un mese e Doris Mansueto c o m sionamento del aggiunto Paparo, auspica poi che mezzo, è stata m e s s i ruolo dell’Anac e specificando che si provveda alla data la possibinell’inoltro della nel complesso, la sua è «una modifica dell’art. con le dimensiolità di assolvere documentazione». valutazione positiva, anche 204, comma 1, ni del nuovo Coad alcuni ademIl processo am- grazie alla maggiore intui- lett. b), sui ricordice. «Credo che pimenti procesministrativo te- tività degli adempimenti ri- si giurisdizionali per semplificare suali anche con le lematico «porterà chiesti, a differenza del Pct (che ha modificae rendere questo modalità telemagli studi legali a nella Giustizia civile». Paese più agile, to l’art. 120 del tiche previste dal cambiare pelle». È sia giunta l’ora di In generale, le recenti rifor- codice del procesdm n. 40/2016 che Tommaso Paparo questo il commen- me in campo amministrati- so amministratiintervenire sullo si sono aggiunte, to di Tommaso vo (i decreti legislativi della vo introducendo il snodo strategisenza sostituirlo, Anna Romano Paparo, socio fon- riforma Madia l. n. 124/2015 comma 2-bis) «nella parte in co nel rapporto economia, al tradizionale datore di Regula e il d.lgs. 50/2016 sul Codi- cui impone l’onere di imme- istituzioni, lavori pubblici e deposito cartaceo (che rimarrà l’unico adem- Network - Pietrosanti Pa- ce Appalti), «sono ispirate a diata impugnazione dell’al- (buona) politica: più esattapimento con validità legale paro & Associati spiegando esigenze senz’altro apprez- trui ammissione alla gara mente sulla valutazione della che chi ci si dovrà confronta- zabilissime, che dovrebbero all’esito della valutazione dei allocazione delle risorse ecosino al 31 dicembre 2016). «Ancora non si conoscono i re, si dovrà anche dotare di produrre risultati in termini requisiti soggettivi, economi- nomiche e finanziamento di dati ufficiali sul tasso di ade- maggiore tecnologia e minore di ammodernamento e ra- co-finanziari e tecnico-profes- opere, grandi e piccole», ha sione alla sperimentazione», capitale umano da impiegare, zionalizzazione del sistema, sionali. Indubbiamente tale concluso Paparo. fa notare Anna Romano, name partner dello studio DANIELA ANSELMI, UNAA Satta Romano e Associati (uno degli studi selezionati per la prima sperimentazione del Pat), anche se però ad esempio, la possibilità, introdotta «sembra che essa abbia conn processo ancora da rodare, tazione aveva la caratteristica di essere con il d.l. 168/2016, che sia l’avvocato limitata ai soli ricorsi depositati sucsentito di superare alcune ma nel complesso utile per riad attestare la conformità degli atti e cessivamente al 10 ottobre 2016 con la criticità emerse nel corso durre tempi e costi della giustidei provvedimenti presenti sul fascicoconseguenza che tutti i depositi relativi della prima sperimentaziozia amministrativa. Daniela lo elettronico, così come già accade nel a ricorsi anteriori a tale data sono stati ne, in particolare per quanAnselmi, consigliere dell’Unione nazioProcesso civile telematico. Tutto ciò, però, to attiene l’autenticazione e nale avvocati amministrativisti (Unaa), effettuati con le modalità tradizionali a condizione che il sistema possa funzionon dando la possibilità a molti avvoattestazione di conformità parla con Affari legali della seconda fase nare correttamente e vengano eliminacati di sperimentare le nuove modalità da parte dell’avvocato della di sperimentazione del Pat te alcune criticità e problematiche che di trasmissione telematica. Per tale raprocura rilasciata dal cliente Domanda. Come è andata? Quasono state evidenziate e di cui ho detto e le notificazioni degli atti». Il gione l’Unaa (Unione nazionale avvocati li sono le principali problematiche prima. Accanto, dunque, alla consapenuovo processo telematico «è amministrativisti) aveva proposto di alriscontrate? volezza che il Pat si colloca all’interno un meccanismo complesso e largare la sperimentazione Risposta. Durante la fase di quello sviluppo tecnologico e digitale richiede una messa a punto rendendola aperta a tutti di sperimentazione che si è certamente utile e positivo, occorre anche precisissima», continua Anna gli avvocati. La proposta è svolta dal 10 ottobre al 30 considerare che lo stesso Pat non potrà Romano, sottolineando che al stata accolta dalla Giustizia novembre 2016 sono emerse risolvere tutti i problemi della Giustizia momento, viceversa, ancora amministrativa nel senso alcune criticità, talune conAmministrativa. persistono problemi tecnici di prevedere a partire dall’1 nesse al funzionamento del Penso ad esempio allo smaltimento rilevanti, «ad esempio in madicembre una sperimentasistema, altre connesse spedell’arretrato, all’accelerazione dei temteria di protocollazione degli zione massiva (ma senza alcificamente all’impostazione pi processuali nonché alla deflazione del anni e di deposito di atti e docun effetto giuridico) aperta dei Moduli di deposito necescontenzioso che costituiscono problemacumenti di grandi dimensioa tutti gli operatori del prosari all’invio via Pec di atti e tiche che esigono altre soluzioni e struni. Ma nel complesso si tratta cesso amministrativo, che documenti. di una innovazione molto impermette, così, di esercitarsi, menti. Anche di questi profili, tuttavia, Per fare alcuni esempi, è Unaa si sta occupando e ha già avanzato portante e non più differibile in un ambiente di test, alla stato segnalato da molti colproposte agli organi della Giustizia Amperché in grado di produrre predisposizione dei Moduli leghi un certo ritardo nella Daniela Anselmi in breve tempo effetti posie al loro invio tramite Pec. ministrativa, sempre nell’ottica di una visualizzazione sul Portale proficua collaborazione. Il buon funziotivi in termini di efficienza Molte segnalazioni hanno poi riguardadegli avvocati (la sezione del Sito della namento dell’intero sistema informatico e contenimento dei costi di to la struttura dei Moduli di deposito, in Giustizia amministrativa in cui poter che supporta il Pat è dunque presupposto funzionamento per tutti gli particolar modo in quei casi in cui il Movisualizzare i dati dei ricorsi patrocinaper il raggiungimento di quegli obiettivi operatori del settore». dulo presenta rigidità o soluzioni pratiti) degli atti e dei documenti depositati che il Pat si prefigge, con vantaggi per Anche secondo Doris Manche poco efficaci. Anche a questo riguardo telematicamente. È evidente che questa tutte le componenti che operano nel prosueto, partner amministraticriticità, dovuta, come ci è stato riferito, Unaa ha collaborato attivamente con gli cesso, e certamente anche dei difensori. vista dello studio Macchi di a problemi connessi a cambi di gestore, organi della Giustizia amministrativa. D’altra parte, proprio la collaborazioCellere Gangemi, l’ultima D. Quali invece i punti di forza di avrebbe, se non risolta, notevoli ripercusne tra gli operatori del processo (orgasperimentazione è stata posiquesto strumento? sioni sul diritto di difesa, specialmente tiva «perché ha consentito ai R. Il Pat costituisce certamente uno quando si tratta di termini ridotti e in ni istituzionali, magistrati e avvocati) legali di prendere confidenza strumento di innovazione del Processo vista di camere di consiglio, con la consecostituisce un elemento positivo, di cui con i nuovi adempimenti deamministrativo, che consentirà un riguenza che si dovrebbe ricorrere in quedeve essere corollario una comunicazione rivanti dal processo telemasparmio sia sotto il profilo della tempisti casi al rinvio dell’udienza con notevole efficace, mediante il sito istituzionale, di tico, anche se si è trattato di stica sia sotto il profilo dei costi. Tra le dispendio di tempo. ogni novità, modifica, istruzione rivolta una sperimentazione parzianovità certamente positive si può citare, agli utenti. Si deve poi segnalare che la sperimenle in quanto limitata al solo http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI Pagina a cura MARIA CHIARA FURLÒ I Il nuovo processo farà risparmiare tempo e denaro U 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Selezione di Sentenze tributarie A CURA DELLO STUDIO FUOCO 1. ACCERTAMENTI BANCARI KO PER GLI AUTONOMI 2. DETRAIBILE SOLO L’IVA DI ESATTA COMPETENZA 3. EQUITALIA, RATE LUNGHE E NON DENEGABILI 4. STUDI DI SETTORE, 7% NON È SCOSTAMENTO GRAVE 5. FINANZIAMENTI AI SOCI IN CONTANTI AMMESSI 6. RIMBORSI FIDEIUSSIONI, RICORSI IN TRIBUTARIA 7. ISTANZE DISAPPLICATIVE, RICORSI INAMMISSBILI I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7 19 Dicembre 2016 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it SENTENZE TRIBUTARIE Accertamenti bancari ko per gli autonomi http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it In tema di accertamenti bancari, basati sui prelievi e versamenti sul conto corrente non giustificati, la presunzione reddituale vale soltanto nei confronti degli imprenditori e non dei lavoratori autonomi: la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 32, primo comma, n. 2, ha travolto, infatti, l’equiparazione tra imprese e autonomi e rappresenta uno jus superveniens, promuovendo i propri effetti sulle cause in corso. È quanto si legge nella sentenza n. 24862/16 della Corte di cassazione. La vicenda nasce dal ricorso proposto da un lavoratore autonomo della provincia di Ragusa, contro un avviso di accertamento basato sulle indagini finanziarie e sulla mancata giustificazione, analitica dei movimenti riscontrati sui conti correnti bancari nell’anno 2007. Gli accertamenti bancari erano stati estesi anche ai lavoratori autonomi, con la disposizione apportata dall’art. 1, comma 402, della legge 311/2004, che aveva aggiunto la locuzione «o compensi» (richiamando dunque ai componenti positivi di reddito degli autonomi), alla già presente previsione normativa. Dopo vicende alterne nei gradi di merito, il contribuente impugnava la sentenza della Ctr di Palermo che aveva accolto parzialmente il suo appello, rideterminando la pretesa erariale in una misura inferiore. Nel ricorso per Cassazione, si evidenziavano le sostanziali novità sulla materia, avutesi per effetto della sentenza 24/9- 6/10 2014, n. 228 (G.U. 8/10/ 2014, n. 42-Prima serie speciale) della Corte costituzionale. Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del citato articolo 32, limitatamente alle parole «o compensi». In particolare, la sentenza rilevava l’incongruenza della doppia correlazione prelevamento=costo, e costo=compenso, propria di tale presunzione accertativa, poiché essa mal si attaglia alla produzione di reddito di lavoro autonomo, ove non a ogni costo corrisponde, concettualmente, la percezione di un compenso. Con tale pronuncia della Consulta, dunque, è venuta meno l’estensione anche ai lavoratori autonomi della presunzione accertativa. La modifica, spiega la Cassazione, deve considerarsi uno jus superveniens e produce effetti sulle controversie in corso. La sentenza della Ctr di Palermo è stata dunque cassata, con rinvio ad altra sezione per procedere anche alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Nicola Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Con il primo motivo il ricorrente, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione di legge in relazione agli artt. 42, primo e terzo comma, dpr 600/1973 e 54, dpr 633/1972 in conseguenza della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, considerata quale jus superveniens applicabile. (…) Risulta infatti sicuramente applicabile quale jus superveniens la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 32, primo comma, n. 2, dpr 600/1973 nella parte in cui prevedeva una presunzione legale relativa di reddito in relazione alle movimentazioni bancarie dei lavoratori autonomi. Questa Corte ha infatti già reiteratamente affermato che: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui all’art. 32 del dpr n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall’art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004, sicché non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale per gli anni anteriori» (sez. 5, n. 23041 del 2015 e n. 12781 del 2016). Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375, cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento in relazione al secondo motivo, con rinvio alla Ctr siciliana per nuovo esame tenuto conto degli effetti di detta pronuncia di incostituzionalità». Il Collegio condivide la relazione depositata, precisando tuttavia che il primo motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, trattandosi di questione posta ex novo soltanto con il ricorso per cassazione, mentre evidentemente doveva essere fatta oggetto di uno specifico motivo del ricorso introduttivo del processo. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia anche per le spese del presente giudizio. 2 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it SENTENZE TRIBUTARIE http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Detraibile solo l’Iva di esatta competenza L’Iva detraibile dal contribuente è solo quella nella misura effettivamente dovuta; un eventuale errore di fatturazione da parte del fornitore, che abbia comportato il pagamento di una maggiore imposta, non consente al contribuente la maggiore rivalsa. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 6161/2016 emessa dalla sezione quindicesima della Commissione tributaria regionale di Roma. Si tratta di un giudizio di rinvio dalla Cassazione in seguito a una sentenza della Commissione regionale di Roma che aveva erroneamente dichiarato tardivo un appello considerando utile la ricezione del destinatario, mentre, sulla base dell’insegnamento della Corte costituzionale, ai fini della tempestività del ricorso doveva essere valutata la data di spedizione dell’atto e non quella di ricevimento. Il contribuente, vittorioso nel primo ricorso, riassumeva il giudizio solo per non far dichiarare l’estinzione del processo, riservando l’esame del merito alla richiesta erariale di riassunzione. In seguito alla tempestiva riassunzione dell’Ufficio, il Collegio regionale ha deciso nel merito. La vicenda tratta di un accertamento Iva con cui l’Ufficio aveva rettificato una maggior detrazione che il contribuente aveva detratto sulla base di quanto erroneamente fatturato dal fornitore; nel caso specifico, le prestazioni svolte dalla società fornitrice in favore della società appellata dovevano essere assoggettate a una aliquota del 10% e non del 20% come indicato in fattura. La Commissione regionale ha accolto l’appello erariale condannando la società appellata alle spese di lite. Il Collegio regionale capitolino ha riferito all’ordinanza n. 15178/2014 della Cassazione che in conformità dell’articolo 17 della sesta direttiva Cee n. 388/77, ha stabilito non sia ammessa, in ogni caso, la detrazione della maggiore imposta pagata a monte per l’acquisto di beni o le prestazioni di servizio se dette operazioni non siano state assoggettate a Iva nella misura dovuta. Il collegio riferisce che anche dalla sentenza della Corte di giustizia n. 643/11 si rileva che non spetta la maggior detrazione dell’Iva esposta in fattura, come pure dalla sentenza di Cassazione n. 5733/98. in quest’ultimo giudicato, si stabilisce che la maggiore imposta non può costituire legittima detrazione, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere il rimborso della maggiore Iva, mentre il cessionario di chiedere al cedente la restituzione della maggiore imposta; infine, l’amministrazione ha il potere di escludere la detrazione dell’Iva pagata dal cessionario. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] L’appello è meritevole di accoglimento. La Corte di cassazione, come ricordato dall’Agenzia nella nota di controdeduzioni, con ordinanza n. 15178 del 2 luglio 2014, si è già occupata della medesima fattispecie, anche se relativamente a un altro anno di imposta (2005). In quell’occasione la Suprema corte ha ricordato che in conformità all’art. 17 della sesta direttiva del Consiglio Cee n. 388/77, non è ammessa in ogni caso la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto, l’importazione dei beni o per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa se dette operazioni non siano state assoggettate all’Iva nella misura dovuta. Nella decisione si ricorda inoltre che questa disposizione comunitaria è stata più volte sottoposta allo scrutinio sia della Corte di cassazione che dalla Corte di giustizia della Unione europea che hanno sempre confermato il principio innanzi riferito. Tra le altre, vanno ricordate la senten- za della Corte di giustizia n. 643/11, in cui espressamente si rileva che non spetta la detrazione dell’Iva per il solo fatto che essa sia stata indicata in fattura, nonché la sentenza della Cassazione, n. 5733/1998, in cui è stabilito che, se l’operazione è stata erroneamente assoggettata all’Iva, sono privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa di costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente da diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso dell’Iva, il cessionario di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA e, infine, l’amministrazione ha il potere di escludere la detrazione dell’Iva pagata da cessionario. Palesemente infondata è inoltre l’eccezione dell’appellato circa la presunta violazione del termine di riassunzione da parte dell’amministrazione, che ha contro dedotto oltre il termine semestrale previsto dalla legge. Nessuna norma impone alla parte che non riassume, anche se in linea di principio possa considerarsi la principale interessata alla riassunzione perché, come nella fattispecie, è l’appellante, di depositare l’atto di controdeduzioni entro il termine stabilito per la riassunzione. Infatti, una volta che il processo sia stato riassunto nei termini, si dovranno applicare tutte le norme di procedura che disciplinano il processo presso il giudice a cui è stato effettuato il rinvio. L’appello dell’ufficio va pertanto accolto. Le spese, anche quelle del grado in Cassazione, seguono la soccombenza. (...) 3 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it SENTENZE TRIBUTARIE Equitalia, rate lunghe e non denegabili http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Le rateazioni concesse da Equitalia ai sensi dell’articolo 11-bis del dl 66/2014 (c.d. rateazione-bis a favore dei contribuenti decaduti da un precedente piano dilatorio) devono prevedere necessariamente le 72 rate, laddove il contribuente abbia fatto richiesta in tal senso. A tal proposito, il concessionario non può opporre alcunché né tantomeno concedere una rateazione più breve, sulla scorta di ulteriori parametri valutativi, poiché la norma in parola prevede unicamente due condizioni: a) che la decadenza sia intervenuta entro il 31/12/2014; b) che la richiesta sia presentata entro il 31/07/2015. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 100/01/16 della Ctp di Lodi. Il contribuente, una snc in liquidazione della provincia lodigiana, presentava istanza a Equitalia Nord per ottenere la dilazione del proprio debito in 72 rate, essendo decaduta da un precedente piano di rateazione per mancato assolvimento dei pagamenti dovuti. La richiesta era presentata ai sensi dell’articolo 11-bis del dl 66/2014, detta appunto rateazione bis, disposta in favore di coloro che erano decaduti da un precedente piano. Il concessionario concedeva la rateazione, ma soltanto in 24 rate, a fronte delle 72 richieste. A questo punto, la snc adiva la Ctp di Lodi, per il riconoscimento del proprio diritto alla dilazione lunga, pari alle richieste 72 rate. Il collegio ha accolto il ricorso, condannando anche l’Agente della riscossione al pagamento di ingenti spese di giudizio (oltre 4.000,00 euro). In effetti, la norma che dispone la dilazione (il citato articolo 11-bis) recita testualmente che: «I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione (…) possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015». Dunque, rileva la Ctp, la norma non pone altri paletti o condizioni, né tantomeno prevede particolari requisiti per ottenere la dilazione massima, ovvero le 72 rate. Così che appare immotivato il rifiuto di Equitalia (che intendeva concedere un numero di rate inferiori, anche in ragione della esigua dimensione delle somme dovute), poiché la norma ha appunto uno spirito agevolativo e non consente all’Agente di determinare un diverso numero di rate. Nicola Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] La ricorrente società in liquidazione chiede di annullare il rigetto delle istanze di rateazione e accordare una rateazione di 72 rate anziché le 24 concesse. A sostegno del ricorso la ricorrente deduce la mancata motivazione del mancato riconoscimento della rateazione richiesta. L’Agente per la riscossione resiste controdeducendo che non vi è alcun obbligo di concedere la rateazione richiesta e tantomeno per forza nella misura di 72 rate, anche in ragione della limitatezza delle somme in gioco. Questo collegio, all’esito della discussione, riunito in Camera di consiglio per la decisione ha ritenuto il ricorso fondato e da accogliere per i seguenti motivi. Alla questione è applicabile l’art. 11bis del dl n. 66 del 24/04/2014 (Norme in materia di rateazione) in base al quale i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto d all’articolo 19 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: a) la decadenza sia a intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31luglio 2015. La norma, applicabile al caso di specie concede al contribuente che ne abbia i requisiti, come nel caso de quo, di chiedere una dilazione fino a 72 rate, ma nulla dispone a favore dell’Agente della riscossione circa il potere di determinare un diverso numero di rate, rispetto a quello richiesto. Si ritiene che un diverso modo di applicare il favore agevolativo disposto dalla legge, di fatto, farebbe venire meno l’agevolazione stessa che, prevista per i casi di difficoltà, potrebbe essere vanificata dalla risposta discrezionale dell’Agente rispetto al numero di rate richiesto dal contribuente. Nella fattispecie concreta si ritiene che lo stato di liquidazione della società e la presenza nel suo patrimonio di immobili da liquidare sia paragonabile a una manifestazione, sia pure implicita, di difficoltà. PQM La Commissione accoglie il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 4.000,00 oltre al contributo unificato, cassa e oneri di legge in favore della ricorrente. 4 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it SENTENZE TRIBUTARIE http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Studi di settore, 7% non è scostamento grave In presenza di lievi scostamenti tra il dichiarato e l’accertato, nelle verifiche da studi di settore, la rideterminazione del reddito da parte dell’Agenzia fiscale viene considerata illegittima. Se i ricavi dichiarati sono difformi da quelli risultanti dagli studi di settore, l’Agenzia delle entrate può emettere un accertamento induttivo sulla base di tali scostamenti; qualora, tuttavia, l’accertamento sia basato esclusivamente su un lieve scostamento, allora questo è illegittimo. Infatti, l’accertamento è consentito solo in presenza di gravi incongruenze, uno scostamento di 7 punti percentuali circa, come nel caso in esame, tra il dichiarato e il calcolato, non può reputarsi come una «grave incongruenza». Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Palermo, sezione diciannovesima nella sentenza n. 4074/19/16. L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate basava la propria rettifica su di uno scostamento rilevato tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli desunti dagli studi di settore. Lo scarto tra i due dati era pari al 6,4% e l’ufficio sosteneva che vi fossero «gravi incongruenze». La Ctp di Agrigento accoglieva, nel merito, il ricorso del contribuente e annullava l’avviso di accertamento, compensando le spese: secondo i giudici di primo grado, l’accertamento induttivo sulla base degli studi di settore ex art. 62-bis del dl n. 331 del 1993 convertito nella legge n. 427 del 1993, richiede che sussistano «gravi incongruenze» fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risulta dall’applicazione dello studio, e non un puro e semplice scostamento, come nel caso di specie in cui lo scostamento è stato di appena del 7%. Sul punto, si è, di fatti, oramai formata «giurisprudenza secondo cui scostamenti inferiori al 25/30% non sono di per se idonei a integrare la sussistenza delle gravi incongruenze richieste dal comma 3 dell’art. 62-sexies del dl n. 331 del 1993». Quanto al secondo grado, l’esito del giudizio di prime cure veniva confermato, l’appello dell’ufficio veniva rigettato e confermata la sentenza di primo grado. Analogo principio era stato affermato dalla Ctp di Varese, nella sentenza n. 203/11/16. Nel caso specifico, la Commissione aveva ritenuto che il 17% fosse un dato troppo irrisorio per potersi qualificare come «grave» e, quindi, legittimare la rettifica fiscale. La legge, a tal proposito, non determina una soglia quantitativa, superata la quale l’incongruenza possa dirsi grave. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Nel caso di specie, né nell’originario ricorso, né tantomeno nelle odierne controdeduzioni, a sostegno delle proprie difese, il contribuente ha indicato specifici motivi di contestazione, non fornendo alcuna prova dell’avvenuta contrazione del proprio reddito, sufficiente a escludere la rilevanza presuntiva dell’accertamento induttivo di settore. Non esiste, pertanto, una obiettiva valutazione circa la inattendibilità degli studi di settore in rapporto alla situazione concreta. (...) In proposito la Cassazione con una recente sentenza (n. 10556/2012) ha affermato che «Sul contribuente incombe, tuttavia, l’onere di muovere rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati, nonché provare, sia in sede amministrativa (contraddittorio), che dinanzi al giudice tributario di merito, la sussistenza delle condizioni, anche con riferimento alla specifica realtà economica esercitata, che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo «standard» prescelto dall’amministrazione finanziaria». Inoltre, è oramai consolidato l’orientamento della Suprema corte (n. 8056/2013 e n. 26635/2009) secondo cui «nell’accertamento fiscale gli studi di settore (come i parametri) costituiscono una elaborazione statistica, il cui frutto è un’ipotesi probabilistica, che integra solo una presunzione semplice. Sicché l’onere della prova dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento fa carico all’ente impositore, mentre sul contribuente, cui va riconosciuta la più ampia facoltà di prova, compreso l’utilizzo a suo vantaggio di presunzioni semplici, grava quella della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti. Tuttavia, sull’eccezione circa la lieve incongruenza delle risultanze dello studio è intervenuta una recente pro- nuncia dei giudici delle suprema Corte che da ragione al contribuente, nel considerare «l’accertamento legittimo solo quando venga ravvisata una grave incongruenza tra il dichiarato e l’accertato, non potendosi ritenere tale, lo scostamento rilevato nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, pari al 6,4%» (cfr. sentenza Cassazione civile, sez. V, n. 25902/2015) In conclusione, deve essere rigettato l’appello dell’ufficio e confermata la sentenza di primo grado. Non si provvede per le spese in quanto il contribuente non risulta costituito. PQM La Commissione rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza di primo grado per quanto di ragione. Nulla per le spese. 5 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it SENTENZE TRIBUTARIE Finanziamenti ai soci in contanti ammessi http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it È illegittimo presumere che i finanziamenti effettuati dai soci e rilevati in contabilità corrispondano a ricavi in nero, per il solo fatto che gli stessi siano stati eseguiti in contanti e, quindi, con metodi non tracciabili: la dimostrazione contraria dell’assunto, in capo al contribuente, si risolverebbe in una prova diabolica, non essendo possibile tracciare il contante, pur essendo lecito il suo utilizzo nei limiti prefissati dalle norme. Di più. A fronte dei suddetti finanziamenti soci, è l’Ufficio a dover provare, ancorché in via indiziaria, che gli stessi siano riconducibili a ricavi non dichiarati: altrimenti, l’accertamento si risolverebbe in un automatismo che è tipico delle presunzioni legali, quale per esempio quella relativa ai prelevamenti e versamenti su conto corrente non giustificati, realizzando un’automatica e illegittima inversione dell’onere probatorio, non prevista dalla legge. È quanto si legge nella sentenza n. 872/02/16 della Ctp di Frosinone (presidente Costantino Ferrara, Relatore Donato Isola). La vertenza prendeva le mosse dall’emissione di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate intendeva ricondurre a tassazione dei finanziamenti erogati dai soci, eseguiti in contanti e senza l’assistenza di un’apposita delibera. La società ricorrente sosteneva che gli apporti fossero invece effettivi, ed eseguiti da uno dei soci con denaro finanziato dai genitori,come risultante da una scrittura privata e dalla contabilità; inoltre,eccepiva che nessuna prova era stata fornita dall’Ufficio per disconoscere i finanziamenti, né tantomeno si era ipotizzata l’inattendibilità della contabilità. L’Ufficio si era limitato a riscontrare i finanziamenti nelle scritture contabili e a chiedere alla società di dimostrarne l’effettività: in assenza di una prova «convincente», gli stessi erano stati ricondotti a tassazione. La Ctp di Frosinone ha bocciato la metodologia accertativa sotto diversi profili. Intanto, il collegio ha ricordato come per l’emissione di un accertamento induttivo sia necessario riscontrare dei presupposti che consentano di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili. Dunque, l’onere di provare la «fittizietà» dei finanziamenti spettava in primis all’Ufficio. L’ulteriore ragionamento della Ctp ha riguardato la modalità di erogazione di tali finanziamenti,avvenuti in contanti.Atteso che il denaro contante si può utilizzare, entro certi limiti, ma non si può certo «tracciare», è illegittimo disconoscere una posta contabile pretendendo dal contribuente una prova «impossibile», cioè quella di dimostrare la tracciabilità dei finanziamenti in contanti. Nicola Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA Viene all’attenzione di questa Commissione il ricorso proposto dalla società […] rappresentata e difesa dal Dott. Agostino N. [omissis] L’avviso di accertamento è fondato sul metodo induttivo puro, ai sensi del richiamato articolo 39, del dpr n. 600/1973, in base al quale l’Ufficio può prescindere in tutto dalle scritture contabili e presumere l’esistenza di maggiori ricavi, ancorché la presunzione sia supportata da elementi gravi, precisi e concordanti e sempre che sia in presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma, che consentano di ricorrere a tale metodologia. (...) In sostanza, prima ancora di provare l’inattendibilità delle scritture contabili e quindi i presupposti per disconoscerle e agire in via presuntiva, l’Agenzia delle entrate parte dall’assunto che le stesse siano inattendibili e chiede direttamente la prova contraria. (...) Infine, si aggiunge che i suddetti fi- nanziamenti non possono essere disconosciuti per il solo fatto che siano stati eseguiti in contanti, quindi senza una precisa tracciabilità, e pretendendo dal contribuente una prova impossibile della tracciabilità stessa. In tema di operazioni in contanti, la prova può e deve necessariamente essere indiziata, non essendo consentito provare (ne quindi pretendere) la piena tracciabilità delle somme. Giova in tal senso ricordare che l’orientamento assunto da questa Commissione in una recente pronuncia, da cui non v’è motivo per discostarsi, secondo cui «non è fondata l’ipotesi dell’Ufficio per cui risultando tali somme erogate in contanti mancherebbe una correlazione certa e la tracciabilità tra l’eredità e i finanziamenti soci, poiché ragionando in questo modo risulterebbe sempre impossibile per il contribuente fornire la giustificazione per le operazioni eseguite in contanti. E quindi ogni volta che si è di fronte un’operazione in contanti, il contribuente potrebbe sempre essere sottoposto ad accertamento senza possibilità alcuna di fornire una prova contraria, considerando che il denaro contante non si può tracciare. Appare plausibile, quindi, la prova fornita dai contribuenti…» (Ctp di Frosinone, sentenza n. 1043/02/15). Alla luce delle suesposte considerazioni, la commissione accoglie il ricorso mentre ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese, considerando la peculiarità e la controvertibilità delle questioni trattate. PQM La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate. 6 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it SENTENZE TRIBUTARIE http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Rimborsi fideiussioni, ricorsi in Tributaria I costi sostenuti per una fideiussione, stipulata per garantire il credito dell’Agenzia delle entrate a fronte di richiesta di sospensione del pagamento, sono da rimborsare al contribuente, qualora lo stesso credito dell’Agenzia sia venuto meno per effetto di una sentenza avente valore di giudicato. A seguito dell’istanza di rimborso di tali costi, avanzata alla competente Agenzia delle entrate, sul diniego, espresso o tacito, è possibile proporre ricorso in Commissione tributaria. Di più. La materia non può considerarsi definita sino a che non avvenga l’effettiva erogazione della somma, non risultando sufficiente che l’Agenzia abbia riconosciuto le ragioni del contribuente e trasmesso gli atti all’ufficio competente per il rimborso. È quanto si legge nella sentenza n. 7907/24/16 della Ctp di Milano. La vicenda nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato a un avvocato del capoluogo meneghino. Il giudizio di merito si chiudeva con la vittoria dell’ufficio in appello, con sentenza della Ctr di Milano la cui esecuzione veniva sospesa dalla stessa Ctr, previa istanza del contribuente, che aveva contestualmente impugnato la decisione con ricorso per Cassazione. A fronte della sospensione, l’avvocato sosteneva costi per la polizza fideiussoria, posta a garanzia del credito erariale. Il giudizio di Cassazione si concludeva in senso favorevole al contribuente, determinando lo sgravio delle somme da parte dell’ufficio, ma non il rimborso dei costi di fideiussione. Da ciò l’istanza dell’avvocato, denegata tacitamente dall’Agenzia delle entrate e impugnata dinanzi alla Ctp di Milano. Il collegio di prime cure ha rilevato, in primis, la propria competenza a trattare la questione e, nel merito, la spettanza del rimborso in favore del ricorrente. All’uopo, aggiunge la Ctp, appare priva di pregio l’eccezione della resistente Agenzia delle entrate, la quale chiedeva la cessazione della materia del contendere poiché le ragioni dell’avvocato erano state ritenute valide e la pratica era stata trasmessa all’Ufficio competente per il rimborso. A tal proposito, conclude il giudice, per potersi ritenere cessata la materia del contendere è necessario che le somme siano state effettivamente erogate: cosa che, nel caso di specie, alla data di trattazione, non era affatto avvenuta. L’amministrazione è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione e instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore che aveva lasciato formare il silenzio-rifiuto dell’istanza di rimborso di somme anticipate a garanzia del eredito erariale all’epoca ancora esistente, atto la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria. Va osservato quindi che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2281/2014, ha accolto il ricorso formalizzato dal contribuente avverso la sentenza della Ctr, provvedendo a cassarla. Gli effetti giuridici della sentenza emessa dalla Ctr sono quindi cessati e la stessa garanzia prestata dal ricorrente, come ordinato dall’Organo giurisdizionale regionale, a fronte della sospensione concessa ha cessato ipso facto i suoi effetti, non sussistendo più alcun credito da garantire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Consequenzialmente le spese versate dal ricorrente a istituto garante, ai fini della fideiussione prestata, dovevano essere prontamente restituite, per effetto della pronunzia di legittimità. La nota della stessa Agenzia che riferisce di comunicazione, inviata al proprio organo superiore volta allo svincolo di tali somme costituisce ulteriore conferma della legittimità e fondatezza della richiesta restituzione. Ma non può rilevarsi, in assenza della concrete liquidazione del credito, la cessazione della materia del contendere, come al contrario richiesto dall’ufficio, poiché essa resta viva fino al completo soddisfacimento del credito a favore del contribuente. Va quindi accolto il ricorso, confermando anche in questa sede la fondatela della richiesta formulata dal contribuente e quindi il diritto alla restituzione di quanto versato per il rilascio della fideiussione, per € 696,37, oltre interessi maturati fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre accessorie di legge e contributo unificato. PQM la Commissione accoglie il ricorso e condanna parte resistente al rimborso di € 6.096,37 oltre interessi di spese oltre alle spese di lite quantificate in € l000,00 oltre oneri di legge e contributo unificato. 7 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it SENTENZE TRIBUTARIE Istanze disapplicative, ricorsi inammissibili http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it La risposta all’interpello disapplicativo, vista la sua natura di atto amministrativo non provvedimentale che non determina effetti vincolanti nei confronti del contribuente, non è un atto autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, così come previsto recentemente dal legislatore: conseguentemente, il ricorso eventuale deve essere dichiarato inammissibile. Questo è quanto deciso dalla Ctp di Milano, nella sentenza n. 7900/03/2016 emessa dalla sezione 3. L’interpello disapplicativo, solitamente presentato dalle società per scongiurare la presunzione di non operatività, veniva presentato dalla Spa in riferimento all’anno di imposta 2012, per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo contenuta nell’art. 30, legge n. 724/1994, come modiicato dal dl n. 223/2006 e dal dl n. 138/2011 (inalizzata a disincentivare il ricorso all’utilizzo dello schermo societario per la mera detenzione di beni). La norma prevede che le società si considerano non operative, e dunque «di comodo», qualora l’ammontare dei ricavi risultanti dal conto economico risulti inferiore a una soglia minima, determinata applicando dei coeficienti al valore dei beni dell’attivo patrimoniale (c.d. test di operatività); per molto tempo è rimasta controversa la possibilità di impugnare le risposte a questi interpelli. I giudici provinciali lombardi della sezione tre hanno fondato la loro decisione di inammissibilità del ricorso, sulla base del nuovo dlgs 24/9/2015 n. 156, art. 6, comma 1 vigente a decorrere dall’1/1/2016: tale norma ha risolto i contrasti esistenti tra la giurisprudenza di legittimità in tema di impugnabilità dell’interpello disapplicativo, stabilendo la generale non impugnabilità delle risposte agli interpelli in quanto atti non aventi natura impositiva e comunque non impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie a norma dell’articolo 19 del dlgs 546/1992. In deiniva «l’interpello antielusivo può essere oggetto del ricorso soltanto unitamente all’atto impositivo» essendo un atto non autonomamente impugnabile. I giudici, dunque, dichiarano inammissibile il ricorso, compensando le spese, trattandosi di norma procedimentale, vigente a decorrere dall’1/1/2016 in base al principio «tempus regit actum» essa trova applicazione in tutti i procedimenti pendenti alla data di vigenza della norma. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Spa, in riferimento all’anno di imposta 2012, presentava interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive stabilite dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994 in materia di società di comodo. In data 3/7/2013 l’Agenzia delle entrate comunicava provvedimento di diniego della richiesta disapplicazione per inesistenza delle condizioni oggettive previste dalla norma. Contro la risposta negativa all’interpello la società propone ricorso. Chiede l’annullamento dell’atto impugnato ricorrendo condizioni oggettive che hanno impedito alla società di operare. Con successiva memoria deposita sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che, nella analoga controversia relativa all’anno di imposta 2011, ha accolto il ricorso della società. L’Agenzia delle entrate si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso perch6 proposto contro un atto non impugnabile e per carenza di interesse a ricorrere; subordinatamente e nel merito chiede di rigettare il ricorso perché infondato. Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un atto non avente natura impositiva e comunque non autonomamente impugnabile a norma dell’art. 19, comma 3, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. I contrasti esistenti nella giurisprudenza di legittimità in tema di impugnabilità dell’interpello disapplicativo sono stati risolti dall’art.6 comma 1 del dlgs 24/9/2015 n. 156, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, il quale ha stabilito la generale non impugnabilità delle risposte date agli interpelli, e con particolare riguardo all’interpello per la disapplicazione di norme tributarie antielusive ha stabilito che esso non è atto autonomamente impugnabile, potendo essere oggetto di ricorso soltanto «unitamente all’atto impositivo». Trattandosi di norma di natura processuale essa si applica anche ai procedimenti in corso in base al principio tempus regit actum. Si compensano le spese in ragione del carattere sopravvenuto della norma applicata. PQM dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. 8 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it A F FA R I L E G A L I Lunedì 19 Dicembre Dice 2016 V I lavori in corso sulla formulazione di difese e sentenze nei processi civili e amministrativi Atti, la chiarezza è d’obbligo Giudici e avvocati dovranno usare un format stringato http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI ANTONIO CICCIA MESSINA tti giudiziari da scrivere secondo un format stringato. Le norme processuali e l’onda riformatrice si impuntano su regole di confezionamento esterno di citazioni/ricorsi/memorie e comparse e delle sentenze. Sia il processo amministrativo sia il processo civile, infatti, prevedono già regole, più o meno severe, sulla brevità nella formulazione delle difese e delle sentenze. Il processo amministrativo, nella versione vigente, prevede il principio generale di chiarezza e sinteticità (articolo 3 del Cpa, codice del processo amministrativo), include questi principi tra i parametri per decidere sulle spese a carico di chi perde la causa (articolo 26 Cpa), e attribuisce a un decreto del presidente del consiglio di stato il compito di specificare le modalità a cui le parti devono in concreto attenersi (articolo 13 ter norme di attuazione Cpa. A questo nuovo decreto stanno lavorando gli uffici della giustizia amministrativa, con il coinvolgimento delle professioni forensi. Sempre in materia di processo amministrativo si deve considerare, però, che una abrogata versione dell’articolo 120 del Cpa prevedeva oneri specifici di sinteticità nei giudizi sugli appalti; sul punto il presidente del consiglio di stato aveva adottato il decreto 40/2015, in cui, tra l’altro, era indicato, con alcune eccezioni, il limite di 30 pagine e corpo 12 del ca- A Le regole per gli atti in pillole Processo civile articolo 16 bis, comma 9 octies, del decreto legge 179/2012 Processo amministrativo gli atti di parte e i articolo 3 cpa provvedimenti del giudice depositati con modalità te- articolo 26 cpa lematiche devono essere redatti in maniera sintetica principio generale di chiarezza e sinteticità chiarezza e sinteticità tra i parametri per decidere sulle spese di soccombenza articolo 13 ter nor- attribuito a un deme di attuazione creto del presidencpa te del Consiglio di stato il a compito di speciicare le modalità rattere e interlinea 1,5. Nel processo civile una regola di questo tipo è stata introdotta come esigenza del processo telematico. L’articolo 16 bis, comma 9 octies, del decreto legge 179/2012 prevede che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti in maniera sintetica (si noti che la norma non cita la chiarezza). Inoltre è in pista un gruppo di lavoro presso il ministero della giustizia ed è annunciato un decreto ministeriale che definisca gli adempimenti connessi alle esigenze di snellezza degli atti. Ma vediamo quali sono le prospettive per il lavoro degli avvocati e dei giudici. La prima constatazione è che le professioni giuridiche devono fare i conti con una inversione di tendenza: non conta quello che si dice, ma conta di più lo spazio a disposizione. Si parte dal limite dimensionale e a quello bisogna adeguare le modalità di espressione. L’avvocato, poi, deve sostenere discorsi persuasivi e deve farlo in uno spazio predeterminato. Il giudice, invece, deve motivare la sua decisione e dovrà tenersi nei limiti assegnati. Questa esigenza di adeguarsi a regole sul confezionamento degli atti porta alla selezione da un lato degli argomenti difensivi e dall’altro degli argo- menti motivazionali. Oltre alla selezione degli argomenti, bisogna ridurre la portata del discorso. Quindi, scelta degli argomenti e graduatoria degli stessi, con sviluppo del discorso meno ampio. Risulta necessario, poi, anticipare un sunto e le conclusioni per poi passare allo sviluppo. Pertanto nello schema dell’atto sarà meglio, dopo l’indicazione delle parti e delle informazioni sul processo, dare la possibilità al giudice di indicare dove si va a parare, esplicitando le richieste, per poi passare alla descrizione dei fatti e alla illustrazione delle tesi giuridiche (con selezione dei punti e meno verbosità nelle spiegazioni). Altro discorso è se chiarezza e sinteticità sono principi che assicurano la migliore difesa e la migliore sentenza possibile. Da notare che i due termini sono eterogenei: uno può essere sintetico e confuso oppure prolisso ma chiaro. Il problema si sposta, a questo, punto sulle conseguenze per le difese della scarsa chiarezza e sinteticità. La questione riguarda più che altro la sinteticità, a fronte di prescrizioni che probabilmente si concentreranno a determinare numero massimo di pagine e dimensione dei caratteri e spaziatura. Alcune regole già oggi puniscono chi supera il numero massimo di pagine con la mancata lettura delle pagine sovrabbondanti. Insomma l’ordinamento ritiene preferibile dare torto a chi ha ragione, se questa ragione emerge nelle pagine eccessive, piuttosto che impegnare il giudice a leggere le pagine ulteriori, magari sanzionando l’eccesso di parole con una multa. C’è, infine, una riflessione sul processo telematico e, anzi, sul documento informatico. Ci si chiede se, infatti, non sia possibile utilizzare le potenzialità tecnologiche e in particolare i collegamenti ipertestuali. La possibilità, ora non consentita di inserire elementi attivi nel testo delle difese depositate telematicamente, potrebbe consentire a chi legge di avere un testo base snello e contemporaneamente di poter scaricare i testi di riferimenti in separati file. © Riproduzione riservata In arrivo un decreto ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali Un decreto ministeriale imminente in nome dei criteri capisaldi di «sinteticità e chiarezza» degli atti processuali dalla cassazione all’appello che recepisca le indicazioni emerse dalle conclusioni del gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali. Così il ministro della giustizia Andrea Orlando ha promesso il primo dicembre scorso introducendo il lavoro del team istituito il 9 febbraio scorso e presieduto dal capo dipartimento per gli affari di giustizia Antonio Mura. «Un lavoro», descriveva, «che non si limita a indicare delle possibili norme che lo concretizzino ma anche prassi amministrative e delle scelte di assetto organizzativo, punto sul quale intendo procedere immediatamente con un decreto ministeriale che recepisca le indicazioni del gruppo». Il gruppo di lavoro. Il gruppo oltre a formulare le sue proposte conclusive, ha ribadito l’importanza di una serie di provvedimenti a cascata: dall’inserimento nelle aule universitarie dell’insegnamento dell’argomentazione e del linguaggio giuridico all’assunzione degli elementi di sinteticità e chiarezza come pa- rametri di valutazione nei concorsi in magistratura o per l’accesso alla professione forense e come elementi di valutazione professionale. In tre mesi di lavoro, lavorando prima in sede plenaria e poi in sottogruppi di lavoro per il civile e per il penale, l’organo ha fatto un’approfondita ricognizione del quadro normativo nazionale e sovranazionale allargando successivamente la sua analisi dagli atti giudiziari della cassazione ai provvedimenti di merito formulati in appello. Sono stati così ascoltati anche i presidenti delle corti d’appello di maggiori dimensioni per capire se siano state avviate prassi e sperimentazioni innovative in materia. siglio nazionale forense e con il consiglio superiore della magistratura, rendendo disponibili gli atti del proprio lavoro. Le proposte dal punto di vista normativo riguardano invece interventi legislativi per l’enunciazione del principio generale di sinteticità che valga tanto per gli atti di parte quanto per i provvedimenti giudiziari, norme che promuovano la chiarezza e l’organicità in ogni atto di parte o del giudice e norme che richiedendo anche sinteticità nell’oralità, assegnino maggiori poteri alla conduzione dell’udienza conformando relazione introduttiva e discussione ai canoni della concentrazione e della specificità. Le proposte. Ne sono uscite due tipi di proposte, quelle in ambito tecnico-operativo e quelle normative. Le prime prevedono una iniziale raccolta di protocolli processuali condivisi dall’avvocatura con la corte di cassazione e con molti uffici giudiziari di merito sulle prassi virtuose anche in materia di redazione di atti processuali, la realizzazione di una banca-dati delle buone prassi e la condivisione dell’idea con il con- Atti sintetici e quindi chiari. «Nel nostro ordinamento processuale, abbiamo una tendenza alla scrittura enciclopedica di atti e sentenze particolarmente prolissi», ha dichiarato Orlando in apertura di conferenza. Il ministero ha quindi regolamentato i principi di sinteticità e chiarezza in una scheda diffusa in sede di presentazione e sul sito istituzionale del ministero: «devono riguardare tutti gli atti processuali per onorare il principio del giusto processo che diventa lo scopo finale: per le esigenze che impone la tecnologia tradotta in processo civile telematico, per l’archiviazione in banche-dati, per la ricerca mediante registri informatici». Ed ecco ribaditi i principi: «Sinteticità e chiarezza dove il primo è il mezzo per raggiungere la seconda che è il fine perché la sovrabbondanza allunga il processo e i termini ragionevolmente contenuti, auspicati dall’art. 111 costituzione, saltano inesorabilmente, danneggiando nel proprio diritto di difesa, la parte che ha ragione e ugualmente la collettività che ha interesse a vedere realizzarsi una giustizia giusta anche dal punto di vista dei costi che questa richiede. Chiarezza, il fine da raggiungere, non solo per rendere tutto più rapido ma per dare qualità alla risposta stessa, eliminando le argomentazioni ripetitive e rendendo tutto più fruibile, anche in considerazione del fatto che ogni atto della fase precedente riverbera su quella successiva». Marzia Paolucci 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it VI A F FA R I L E G A L I Lunedì 19 Dicembre 2016 Il protocollo di Milano sulla liquidazione dei compensi degli avvocati pagati dallo stato Difesa d’ufficio a prezzo fisso Il compenso sarà determinato con parametri standard DI GABRIELE VENTURA arametri standardizzati per la liquidazione dei compensi degli avvocati che difendono le persone ammesse al gratuito patrocinio, o con imputati difesi d’ufficio insolventi o irreperibili. Li prevede il protocollo siglato il 30 novembre scorso dal Tribunale di Milano, dall’Ordine degli avvocati di Milano e dalla Camera penale di Milano per l’applicazione avanti al tribunale dei parametri previsti dal dm n. 55 del 10 marzo 2014. Visto infatti che il decreto prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, magistrati e avvocati hanno convenuto sull’opportunità di individuare dei parametri fissi, sia per rendere effettiva, rapida e agevole la determinazione dei compensi, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell’Erario. Il sistema di liquidazione che dovrà applicare il tribunale di Milano è fondato su una tabella standardizzata che prevede diverse ipotesi base con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell’ambito di ogni ipotesi base. Dai criteri fissati dal protocollo è stata eliminata la previsione della riduzione della metà degli importi delle liquidazioni il cui pagamento è a carico dell’Erario. Si è stabilita poi una misura massima sia per gli http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it P aumenti, fino all’80%, che per le diminuzioni, fino al 50%, è stato reintrodotto il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione. Entrando nel dettaglio, il protocollo stabilisce che il compenso per ciascuna fase viene individuato in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle tabelle, che riguardano il tribunale (tabella A) e il Gip/ Gup (tabella B), nelle quali il totale è calcolato computando la riduzione ex art. 16 bis T.U. 115/02 e sul quale dovrà essere apportato soltanto l’aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese. A tale valore, stabilisce il protocollo, si aggiungono gli aumenti previsti per via delle variabili specificamente individuate per i processi che non rientrano nella precedente classificazione, che devono essere ricomprese tra le seguenti: reati di competenza del tribunale collegiale (+20%), presenza parte civile (+20%), imputato detenuto (+25%) se la detenzione è durata per un periodo significativo del procedimento, I compensi da liquidare Ipotesi Fasi Totale (ridotto di 1/3 ex art. 106 bis T.U.) Incidenti di esecuzione Fase di studio: 225 euro Fase decisoria: 375 euro 400 euro Patteggiamenti Fase di studio: 400 euro Fase decisoria: 800 euro 800 euro Fase di studio: 300 euro Direttissime con convalida Fase istruttoria, compresa concluse con patteggiamenla convalida: 400 euro to o rito abbreviato Fase decisoria: 800 euro 1.000 euro Fase di studio: 300 euro Direttissime con convalida Fase istruttoria, compresa alle quali segue il giudizio la convalida: 700 euro ordinario Fase decisoria: 800 euro 1.200 euro Rito abbreviato semplice Fase di studio: 350 euro o con solo interrogatorio Fase decisoria: 1.000 euro dell’imputato 900 euro Fase di studio: 375 euro Rito abbreviato condizionato Fase istruttoria: 300 euro Fase decisoria: 900 euro 1.050 euro Fase di studio: 350 euro Fase istruttoria: 600 euro Fase decisoria: 700 euro 1.100 euro Dibattimento ipotesi base Fonte: Protocollo Tribunale di Milano, Ordine degli avvocati di Milano, Camera Penale di Milano giudizio con oltre quattro imputati (+20%), difesa di più imputati (+20% per ogni imputato oltre il primo), giudizio di particolare complessità delle imputazioni (+30%), giudizio con oltre sei udienze (+30%), giudizio con oltre 12 udienze (+30%). Laddove vi sia la fase introduttiva bisogna aggiungere 400 euro. L’avvocato difensore deve indicare nell’istanza di liquidazione le attività svolte e allegare i documenti per le spese sostenute, nonché la stampa del foglio Excel nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso. L’istanza di liquidazione, stabilisce sempre il protocollo, deve essere presentata in udienza prima che il giudice pronunci la sentenza o il provvedimento che definisce la fase. Il giudice, poi, deve provvedere alla liquidazione con sepa- rato decreto che deve essere letto in udienza contestualmente al dispositivo, ovvero depositato in cancelleria con il provvedimento emesso all’esito dell’udienza camerale. In ogni caso, ai fini della notifica del decreto di liquidazione il difensore si adopera affinché l’imputato non presente effettui l’elezione di domicilio presso il suo studio, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica. © Riproduzione riservata Per la multa a rate bisogna dimostrare l’indigenza del nucleo familiare Chi vuole pagare una multa a rate deve presentare tempestivamente domanda al comune o alla prefettura dimostrando la difficoltà economica del suo nucleo familiare. E se arriva un verbale con targa palesemente errata spetterà al rappresentante governativo archiviare tutto. Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dalla lettura della circolare della prefettura di Torino n. 307 del 28 novembre 2016. Innanzitutto in caso di incidente con decesso o lesioni gravi e gravissime la patente deve essere immediatamente ritirata in strada dall’organo di polizia, specifica l’ufficio territo- riale del governo. Particolarmen- raddoppiato delle infrazioni e la te interessanti le considerazioni rateizzazione è teoricamente amsulla rateizzazione delle multe. messa anche per chi circola senza Entro 30 giorni dalla contesta- copertura assicurativa sorgono zione dell’infrazione infatti l’in- poi difficoltà per procedere al disteressato che versa in condizioni sequestro del veicolo, specifica la economiche sfavorevoli, ai sensi circolare, non potendosi assimiladell’art. 202-bis del codice della re la rateizzazione su un importo strada, può richiedere di essere raddoppiato al necessario pagaammesso al beneficio della rateiz- mento in misura ridotta. In buona zazione in riferimento all’impor- sostanza se il comando si sbaglia to della multa da pagare calcolato e raddoppia l’importo della multa si corre il rischio in misura ridotta. Siccome alcuni Il testo della circo- di non aver diritto al dissequestro imcomandi di polizia lare sul sito www. mediato del veicolocale calcolano le italiaoggi.it/docio7 lo unitamente ad rate facendo riferiun esborso ingiumento all’importo sto non previsto dalla legge. La rateizzazione chiesta sul verbale di contestazione, conclude la prefettura, «va quindi calcolata, ove concessa, sul minimo della sanzione pecuniaria, ricadendo l’istanza nel termine previsto per il pagamento in misura ridotta». Attenzione alle multe con targa errata ovvero notificate a soggetti sbagliati. Spetterà alla prefettura archiviare questi verbali ai sensi dell’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Ma solo se il comando non sarà riuscito a trovare prima l’effettivo trasgressore. Stefano Manzelli 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it A F FA R I L E G A L I Lunedì 19 Dicembre Dice 2016 VII Il punto sullo stato delle riforme in tema di giustizia in cantiere durante il 2016 Tante leggi a metà del guado La disciplina completa delle unioni civili va in porto DI CLAUDIA MORELLI a disciplina completa delle unioni civili è cosa fatta. Pensionamento dei magistrati e assunzioni del personale amministrativo, processo penale e delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, portale unico delle vendite immobiliari e magistratura onoraria, completamento della riforma forense con buone chance di vedere la luce. Riforma del processo civile e riforma delle Adr ancora troppo lontane dal traguardo. La politica è l’arte del possibile. In questo particolare contesto politico parlamentare il brocardo di Bismark torna utile, soprattutto sui temi della giustizia e l’agenda del nuovo governo. La conferma di Andrea Orlando al ministero della giustizia nel governo Gentiloni prelude a una sostanziale conferma degli impegni già assunti. Al netto tuttavia delle incognite parlamentari che in senato, come oramai è noto, rendono a ostacoli il percorso legislativo. Il premier durante il primo consiglio dei ministri lo scorso 14 dicembre ha chiesto a ciascun ministro di stilare la lista delle cose da fare nei prossimi quattro mesi. Facciamo allora il punto tra provvedimenti fermi in parlamento che richiedono nuova spinta (e appoggio politico) o che sono pronti per essere varati, avvalendoci anche delle considerazioni raccolte presso lo stesso ministero di via Arenula. È al sicuro la disciplina delle unioni civili (sul punto si veda ItaliaOggi del 16/12/2016). Pur se in piena crisi di governo, il guardasigilli ha fatto sapere il 7 dicembre scorso di aver mandato a palazzo Chigi i tre decreti delegati di attuazione della legge sulle unioni civili, vero fiore all’occhiello del governo Renzi. Manca solo il visto di Gentiloni http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it L Il punto sui provvedimenti Legge Unioni civili Riforma processo penale Riforma processo civile Riforma fallimentare Cyberbullismo Legalizzazione cannabis Riconoscimento cognome materno Pensionamento magistrati Immissione risorse amministrative Portale unico per le vendite immobiliari Formazione uniicata dei professionisti delegati dal giudice alle vendite Riforma della magistratura onoraria Agevolazioni mediazione Riforma dell’ordinamento forense e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Almeno una riforma «epocale» è al sicuro. Il processo penale. La riforma, ferma in aula in senato, è stata tra quelle citate dal premier Gentiloni nel suo discorso per la fiducia alla camera che necessitano di un nuovo slancio. Il ministro Orlando ha sempre dichiarato di volerla portare a termine, da ultimo proprio a ridosso del referendum, nonostante il provvedimento sia noto alle cronache per via della norma sulla prescrizione che «congela» i termini per un anno e mezzo in primo grado ed altrettanto in secondo grado. I magistrati dell’Anm avrebbero voluto una sospensione lunga, soprattutto per i reati contro la p.a.; gli avvocati penalisti considerano, al contrario, una «inciviltà giuridica» allungarne i tempi. Confortati in questo dai partiti del centro-destra e da Ala di Verdini. Domani in senato ci sarà la conferenza dei capigruppo che dovrà definire il calendario dei lavori del prossimo mese e la riserva verrà sciolta. Il provvedimento in realtà contiene molte altre novità (per esempio l’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio; o il concordato sui motivi di appello) e diverse deleghe: quella per la riforma delle intercettazioni e quella di riforma dell’ordinamento penitenziario per valorizzare il fine rieducativo della pena (obiettivo caro al guardasigilli) facendo leva sulle misure alternative, sui benefici penitenziari, sul lavoro, sulla giustizia riparativa; quella di riforma del codice penale. Insomma, anche se Orlando ottenesse l’approvazione dal Parlamento poi dovrebbe correre per attuare tutte le deleghe e non farle decadere insieme con il Governo Gentiloni. Ed allora è Stato Approvata Ferma al senato Ferma al senato Ferma alla camera Ferma alla camera Ferma alla camera Ferma alla camera Da approvare Approvata Da attuare Da attuare Approvata Da attuare Da attuare probabile che scelga di portare in fondo la riforma del sistema penitenziario. Sempre al senato, in commissione giustizia, è ferma ormai da mesi la riforma del processo civile in funzione di una maggiore efficienza. Anche questo provvedimento contiene deleghe, come quella per la riforma del tribunale delle imprese, la istituzione del tribunale della famiglia, oltre a tante norme per razionalizzare la procedura dal I grado (introducendo di regola il rito semplificato di cognizione nelle cause di competenza del giudice monocratico) a quello di Cassazione. Il guardasigilli la inserirà della propria lista di priorità ma i tempi di «gestazione» potrebbero essere lunghi. Del disegno complessivo di riforma faceva parte il riordino organico del sistema di istituti di risoluzione alternativa delle controversie. La commissione Appalti, no al trasferimento verso la società subentrata Non sussiste alcun diritto per i dipen- le domande. Tale diritto, infatti, non denti di una impresa appaltatrice di un è configurabile dal momento che non pubblico servizio di ottenere il trasfe- risulta che vi sia stato un trasferimento rimento del rapporto di lavoro presso d’azienda riconducibile alla nozione di una società in house che è subentrata cui all’art. 2112 c.c. tra la cooperativa nell’appalto. Lo ha chiarito la Corte di precedente appaltatrice del servizio e cassazione, sezione lavoro con la sen- la società in house . E sebbene, in virtù di giurisprudenza ormai consolidata, si tenza del 6 dicembre 2016 n. 24972. Nel caso in esame alcuni dipendenti ritiene che per l’applicabilità dell’art. di una ditta, che aveva vinto l’appalto 2112 c.c. basti che il complesso organizdella gestione dei parcheggi comunali, zato dei beni dell’impresa sia passato avevano chiesto il riconoscimento del ad un diverso titolare in forza di una loro diritto di proseguire ex art. 2112 vicenda giuridica, è pur necessario che c.c. alle dipendenze di una società in questo si accompagni al passaggio di beni di non trascurabile house costituita dalentità e tali da rendere la p.a., alla quale era La sentenza possibile lo svolgimento stato conferito il sersul sito www.italiadi una specifica impresa: vizio stesso. oggi.it/docio7 circostanza questa assenI giudici della Suprete nel caso di specie. ma Corte rigettano Non può neppure sostenersi che un trasferimento d’azienda avrebbe dovuto esservi per il solo fatto dell’attribuzione a un nuovo appaltatore dell’appalto anteriormente affidato alla cooperativa precedente appaltatrice: al contrario, non costituisce trasferimento ex art. 2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore, «ostandovi l’esplicito contrario disposto dell’art. 29 co. 3° dlgs n. 276/03 secondo il quale l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda». Francesca De Nardi ministeriale presieduta da Guido Alpa concluderà i lavori entro l’anno. Ma anche in questo caso sarà difficile che il ministero riesca a portare in fondo la riforma. In parlamento sono in attesa altri provvedimenti quali il cyberbullismo, la legalizzazione della cannabis, il riconoscimento del cognome della madre e la riforma fallimentare, alla camera. C’è poi da risolvere il «pasticciaccio» del pensionamento dei magistrati, per riportare l’età pensionabile a 72 anni, come l’ex premier aveva promesso all’Anm di Piercamillo Davigo. Questa modifica potrebbe trovare spazio nel decreto mille proroghe di fine anno, con una soluzione «a scalare» per i prossimi cinque anni mantenendo il principio della pensione a 70 anni; insieme con il riabbassamento a tre anni del tempo di permanenza nell’ufficio di prima nomina dei magistrati. Questo per mettere riparo alle previsioni del decreto legge 168. Certamente vedrà la luce la nuova pianta organica degli uffici giudiziari, dopo che il Csm ha espresso circa un mese fa il parere formale. E altrettanto certamente il guardasigilli si impegnerà per realizzare quella immissione di nuove risorse amministrative, da una parte stabilite con il dm del 7 dicembre scorso per lo scorrimento di 200 unità da aggiungere alle 800 già bandite e dall’altra prevista dalla legge di bilancio 2017 (altre 1000). Poi ci sarebbero i regolamenti di attuazione di norme già in vigore, soprattutto sul fronte della innovazione informatica. In cantiere c’è la pubblicazione del decreto ministeriale istitutivo del portale unico per le vendite immobiliari, dopo la sperimentazione che però finisce a giugno 2017; poi ci sarebbe il dm relativo alla formazione unificate dei professionisti delegati dal giudice alle vendite. È pronto e alla firma del ministro il decreto delegato di attuazione della riforma della magistratura onoraria. Ancora in attesa è l’attuazione dell’articolo 17 del decreto delegato sulla mediazione 28/2010 che prevede l’agevolazione tramite il credito di imposta per la indennità versata dalla parte in mediazione; agevolazione già funzionante per la negoziazione assistita. Poi vi sono i regolamenti di attuazione delle riforma dell’ordinamento forense: quello sulla istituzione delle camere arbitrali e di conciliazione presso i consigli degli ordini, che deve essere adottato entro il 7 gennaio (la camera ha appena licenziato il parere) e quello elettorale; anche se sulla questione è al lavoro il senato con il disegno di legge Falanga. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it VIII Lunedì 19 Dicembre 2016 A F FA R I L E G A L I Due sentenze della Corte di cassazione sulla responsabilità disciplinare del legale Avvocati, formati o censurati L’aggiornamento professionale è sempre obbligatorio DI ANGELO COSTA e sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 24739 dello scorso 05 dicembre hanno evidenziato che l’avvocato che non assolve all’obbligo circa la formazione prevista dal codice deontologico sarà soggetto alla sanzione della censura ed, inoltre, una eventuale tardiva impugnazione della sanzione, non potrà trovare giustificazione nei problemi economici dell’avvocato stesso. Il thema decidendum della sentenza in commento vedeva il consiglio nazionale forense impugnare la sentenza dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato Tizio avverso la decisione del consiglio dell’ordine degli avvocati che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi. Il Cnf riteneva che il ricorso dell’avvocato fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimessione in http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it L Sanzioni disciplinari per gli impreparati Il legale che assume la difesa nella causa ma non ha la necessaria preparazione, al punto da articolare domande generiche e prove inammissibili è soggetto a sanzione disciplinare. A questa responsabilità si aggiunge quella civile per il danno all’assistito. Così hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 25633/16, pubblicata il 14 dicembre. La Corte specifica che nel procedimento disciplinare non è necessaria una contestazione degli addebiti minuziosa, ma è sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, possa difendersi in maniera efficace.Il caso riguarda lavoratrice che si rivolge al professionista per agire in giudizio contro il datore. Il legale termini, giustificata dal ricortermini giustificata rente con difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto. Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del consiglio nazionale forense, l’avvocato Tizio chiedeva la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli avrebbe precluso l’esercizio tuttavia non è diligente nè prima nè durante la stesura del ricorso. La descrizione dei fatti negli atti introduttivi del giudizio è confusa e priva di sostanza giuridica. Ma soprattutto il ricorso contiene errori di diritto ingiustificabili: si chiede ad esempio la reintegra della lavoratrice all’azienda che ha meno di quindici dipendenti. Per questi motivi scatta la sanzione disciplinare. La Corte sottolinea che all’avvocato sono state contestata varie violazioni del codice deontologico forense. In particolare la violazione dei doveri di diligenza, di competenza, nonchè di adempiere il mandato correttamente. Mario Pellegrino dell’attività di difensore d’ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito; ma la richiesta veniva rigettata dalla Cassazione con ordinanza. A sostegno del ricorso per cassazione Tizio deduceva, quindi, due motivi d’impugnazione. Secondo i giudici di piazza Cavour il ricorso veniva inammissibilmente proposto anche contro il consiglio nazionale forense, forense che non era parte, parte ma giudice nel presente giudizio: e pertanto gli Ermellini si sono limitati ad esaminarlo solo in quanto proposto nei confronti del consiglio dell’ordine degli avvocati. Circa la censura sulla mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che avrebbe f impedito a Tizio la tempestii va v impugnazione decisione del consiglio dell’ordine degli avvocati, la Cassazione ha evidenziato il motivo come inammissibile, poiché l’avi vocato non avrebbe neppure v allegato le specifiche ragioni per p cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una t tempestiva impugnazione. t Per quanto riguardava, poi, la l lamentata violazione da parte di Tizio del suo diritto p di difesa per non essere stato convocato dal consiglio nazionale forense per l’udienza in i cui fu decisa la sua impugnazione, anche ciò risultava g infondato a parere delle sei zioni unite, visto che l’avviso dell’udienza fu notificato al ricorrente presso il consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7 LETTURE DI DIRITTO Autore - a cura di Simone Luchini Titolo - Le aste immobiliari: guida all’acquisto di immobili nelle procedure esecutive Casa editrice - Altalex editore, Milano, 2016, pagg. 289 Prezzo - Euro 29 Argomento - Quello delle aste immobiliari è un fenomeno in crescita. L’infinita crisi economica che continua a soffocare il Paese ha fatto riversare sul mercato migliaia di immobili. Le banche hanno concesso molto credito, le famiglie si sono indebitate più del necessario e la chiusura di molte aziende e la conseguente perdita del lavoro ha reso insostenibile l’indebitamento costringendo molte persone a rivendere la casa addirittura sottocosto. Purtroppo nel caso in cui questo (la svendita) non è avvenuto si è dovuto ricorrere alle aste immobiliari, un mondo fino a qualche tempo fa sconosciuto ai più, ma che, come detto all’inizio, sta venendo allo scoperto. Il testo curato da Simone Luchini offre le informazioni necessarie per conoscere approfonditamente il mondo delle aste immobiliari che, è bene ricordarlo, hanno alle spalle un’azione esecutiva che, di norma, ha come protagonisti due soggetti: il creditore e il debitore a cui di dovrebbe aggiungere l’aggiudicatario. Il volume si pone come un aggiornatissimo vademecum sull’argomento spiegando come nascono, quali sono le figure di riferimento, quali le norme di legge in vigore, come si analizza un immobile in vendita in asta, cosa bisogna sapere per decidere consapevolmente, ed in sicurezza, di presentare un’offerta di acquisto. La trattazione schematizza le fasi delle esecuzioni, semplifica le più comuni difficoltà e chiarisce le differenze presenti, in argomento, sul territorio nazionale. Ogni termine è spiegato da un dettagliato glossario ed una sezione di domande e risposte semplifica, ulteriormente, le spiegazioni fornite. La sezione finale di modelli di documento da utilizzare per l’acquisto in asta rende questo libro non solo descrittivo, teorico e divulgativo, ma anche molto pratico, aiutando l’acquirente in asta e guidandolo nel reperimento di quelle informazioni che gli possono essere utili. Autore - Cinzia De Stefanis Titolo - Agevolazioni e incentivi per l’impresa agricola Casa editrice - Maggioli editore, Rimini, 2016, pagg. 180 Prezzo - Euro 22 Argomento - Aggiornato con il «Collegato Agricoltura» che previsto una serie di deleghe al Governo e ha introdotto nuove disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del comparto agricolo e agroalimentare, il testo di Cinzia De Stefanis per la collana «professionisti&imprese» di Maggioli esplica i numerosi provvedimenti emanati nel 2015 e nel 2016 dedicati al mondo dell’impresa rurale: dal dm 18 gennaio 2016 (Misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale) al dm 5 maggio 2016 (Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione), dalla circolare Agea 31 maggio 2016, n. 17 (Agricoltore in attività) alla legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricoltura 2016). L’autrice fa il punto supportando la trattazione con frequenti tabelle riepilogative, schemi di sintesi e riquadri di evidenza, ed con interessanti riferimenti alla giurisprudenza, alla prassi e alla normativa di settore, al fine di fornire un panorama completo e dettagliato della disciplina. Autore - Gian Mario Camisasca. Titolo - Adempimenti per la fatturazione Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2016, pagg. 659 Prezzo - Euro 50 Argomento -In assenza di una definizione giuridica, da sempre la fattura è intesa come il documento emesso non solo a comprova di una cessione di beni effettuata o di una prestazione di servizi eseguita con il correlato diritto alla riscossione del prezzo pattuito, ma anche del diritto del cedente o del prestatore di chiedere, nel rispetto di un accordo tra le parti, che gli venga corrisposta una somma in anticipo od in acconto rispetto all’esecuzione della vendita o della prestazione. Emettere una fattura è, spesso, cosa delicata poiché le norma in materia di Iva prevedono una casistica talmente ampia che cadere in errore è cosa tutt’altro che improbabile. Operazioni con l’estero, consignment stock e depositi doga- nali, operazioni triangolari, reverse charge, split payment, fatturazioni da S. Marino, depositi Iva sono solo alcune delle fattispecie che incidono sulla fatturazione e che l’addetto a tale adempimento deve conoscere a memoria per evitare errori che comportano sanzioni di un certo peso. L’opera di Gian Mario Camisasca appartenente alla collana «Guide Operative» di Ipsoa, fornisce immediate soluzioni operative per supportare tale compito amministrativo attraverso informazioni semplici, chiare e puntual i . Pa r t e n d o dall’analisi degli elementi della fattura e delle diverse tipologie di tale documento l’autore passa poi all’analisi dettagliata del ciclo attivo, ossia la fatturazione e rilevazione delle vendite analizzandone tutti gli aspetti, dai più semplici ai più controversi, e del ciclo passivo, vale a dire gli acquisti e le problematiche ad essi legate. Un’ampia parte del volume è dedicata alle problematiche relative ai rapporti con l’estero: importazioni, esportazioni, operazioni triangolari, fatturazioni in valuta con fornitori e clienti Ue o extra Ue. Completano la trattazione l’analisi delle interazioni con gli Incoterms, l’autofattura, l’Iva per cassa, la fatturazione nel commercio elettronico (da e verso l’Italia nonché da e verso l’estero) e le sanzioni previste sia per il ciclo attivo che per il ciclo passivo. a cura di Francesco Romano 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it IMMOBILI & CONDOMINIO Lunedì 19 Dicembre 2016 L 35 Il Tar Campania: non c’è terza opzione per il comune che dà l’ok e poi impone interventi Sanatoria esclude prescrizioni Titolo edilizio riconosciuto solo se c’è doppia conformità DI anatoria o prescrizioni edilizie. Non c’è una terza opzione per il comune che prima riconosce il titolo edilizio di cui all’articolo 36 del dpr 380/01 e poi impone interventi edilizi al titolare, dichiarandolo in seguito decaduto per la mancata realizzazione. E ciò perché il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato unicamente quando l’opera risulta conforme alle norme edilizie e urbanistiche sia al momento della realizzazione sia all’epoca della domanda: se invece l’ente locale ritiene decisivi gli interventi che ha prescritto deve annullare il titolo in sanatoria che in quanto tale non poteva essere concesso. È quanto emerge dalla sentenza 5010/16, pubblicata dall’ottava sezione del Tar Campania. I fatti. Accolto il ricorso dei proprietari dell’immobile che hanno concluso il contratto di locazione con un colosso delle telecomunicazioni per installare in cima alla costruzione S http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DARIO FERRARA Il principio Il presupposto espressamente richiesto per potersi conseguire il permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate senza il previo rilascio del necessario titolo edilizio è che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda: ne consegue che la p.a. non avrebbe potuto intervenire utilizzando la decadenza prevista dall’articolo 15 del dpr /2001 al ine di sanzionare il mancato rispetto della prescrizione di interventi, che, se essenziali e decisivi, dovrebbero fare invece annullare il titolo in quanto erroneamente rilasciato senza che vi fosse la c.d. «doppia conformità». una mega-antenna per ttelefot l f ni cellulari. In realtà il comune non sarebbe potuto intervenire dichiarando la decadenza di cui all’articolo 15 del Testo unico per l’edilizia: il requisito per il rilascio del permesso di costruire t i iin sanatoria t i è rappresentato dalla «doppia conformità» dell’immobile, mentre l’ente locale che nel concedere il titolo prescrive anche interventi edilizi non secondari o accessori finisce per snaturare il provvedimento e viola così il principio di tipicità degli atti amministrativi. E se le opere edilizie ritenute mancanti non risultano accessorie o marginali l’autorizzazione non può essere riconosciuta perché l’immobile è evidentemente privo del requisito della conformità al momento della realizzazione e della domanda. I precedenti. Il comune si rimangia la sanatoria concessa senza motivare sull’interesse pubblico all’annullamento in autotutela del titolo edilizio. Possibile? Sì, se il privato «bara» sulle condizioni v dell’immobile: in tal caso è stato il cittadino a fuorviare l’amministrazione con una falsa rappresentazione della realtà e dunque l’ente locale non ha bisogno di spiegare altro perché è interesse di tutti il rispetto della normativa urbanistica. Ecco allora che scatta la demolizione per il fabbricato che si rivela più alto del dovuto. È quanto emerge dalla sentenza 825/15, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana. Il comune prima concede l’attestazione di conformità in sanatoria poi è costretto a ripensarci dopo il sopralluogo della polizia municipale che constata alcuni abusi edilizi agli interessati. L’attenzione dei vigili urbani, in particolare, si sofferma sull’altezza dell’intero fabbricato. Non ha buon gioco uno dei comproprietari dell’immobile a sostenere che la circostanza sarebbe ininfluente ai fini delle opere per le quali è stata chiesto il placet dell’ente. In realtà dal sopralluogo viene fuori la punta di un iceberg che consente all’amministrazione di scoprire vari abusi. Infine, il comune non può negare la sanatoria sulla Scia votata dal condominio a maggioranza di due terzi. Bocciata l’ordinanza di demolizione emessa dall’ente: la delibera non deve essere adottata all’unanimità quando serve la mera volontà di conservare le modifiche strutturali apportate. È quanto emerge dalla sentenza 5458/15, pubblicata dall’ottava sezione del Tar Campania. LEGGE DI BILANCIO 2017 !21& (& *+3'/# ,&- %+*/-'$2&*0 & '),-&.& ! !& %&/-#5'*)' +&- (& -'./-323-#5'*)' &%'('5'& ! !+ 0')*,' &* %#11# /'0 +' *,/0'1' ,*-.0* ! "6!4# &* )03//. ! "# &'/#11#5*.-' &'* 0'&&*0 #)0*%.+* ! "6#11')-#5*.-' &'* $'-* #* 1.%* ! !+ 1.1/')-. #)+* *-4'10,'-0 &'++' ",* ! "' #)'4.+#5*.-* /'0 +' 12#0273/ ! ! %0'&*0 &6*,/.02# /'0 0*%'0%# ' 14*+3//. ! ! -3.4* 0',3*1*0 &* #-5*#-*2$ %.-20*$304# ! "# -. 2#4 #0'# &'* /'-1*.-#0 ! ! $3.-* -*&. /'0 +' (#,*)+*' IN EDICOLA CON Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it IL primo LIFESTYLE MAGAZINE PER VIVERE BENE http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it L´ERA DIGITALE SAI TUTTO DEL TUO SMARTPHONE? SAI SFRUTTARE IL DIGITALE NEL TUO LAVORO? SAI COME GARANTIRE LA TUA PRIVACY NEL DIGITALE? 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In particolare, gli interventi normativi succedutesi nel corso del tempo hanno perseguito il duplice scopo di favorire e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, delineando un regime fiscale differenziato e agevolato, e, predisporre un adeguato sistema di controlli in grado di evitare fenomeni di utilizzo distorto degli strumenti giuridici messi a disposizione degli enti dilettantistici. Ne è derivato un quadro normativo complesso e articolato, che ha innescato diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali nelle situazioni più controverse. La particolare attenzione dell’amministrazione finanziaria è dovuta non solo alla volontà di scoraggiare l’uso improprio del connubio associativo sportivo per celare attività d’impresa svolte fruendo del regime fiscale privilegiato; spesso, infatti, destinatari delle verifiche e dei controlli sono gli imprenditori che intrattengono con le associazioni sportive rapporti commerciali o fi- nanziari; e infatti l’incentivazione allo sviluppo degli enti associativi che svolgono attività sportiva dilettantistica si attua anche con la creazione di condizioni di favore offerte ai soggetti che in qualche modo finanziano tale attività, mediante deduzioni, detrazioni e agevolazioni varie destinate ai costi sostenuti nei confronti delle Asd o Ssd. Aspetto questo che spinge l’amministrazione finanziaria a verificare eventuali abusi di tali agevolazioni. Le Asd aspetti generali Nella sua accezione più generale, un’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) è una organizzazione di più persone che si associano in forma stabile per realizzare un interesse comune ossia lo svolgimento e la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro, praticate in forma dilettantistica. Per quello che qui interessa la Asd godono di numerose agevolazioni fiscali che interessano sia la stessa associazione sia i soggetti che intrattengono rapporti commerciali e finanziari con le stesse. Da un punto di vista civilistico occorre la presenza di specifiche caratteristiche e il rispetto di determinati obblighi normativi, sia nella fase di formazione 19 Dicembre 2016 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it sia nella gestione. Il rispetto della normativa civilistica è fondamentale anche per il mantenimento delle agevolazioni fiscali dirette alle associazioni sportive e assume particolare importanza nella eventuale fase di verifica cui possono essere sottoposte le Asd a opera dell’Agenzia delle entrate. Il primo discrimine fondamentale è quello tra attività sportiva dilettantistica e professionistica. Il Consiglio nazionale del Coni inquadra l’attività sportiva professionistica nell’ambito di quella svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nelle discipline regolamentate, a opera di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che conseguono la qualificazione delle federazioni nazionali. Tale forma di attività è preclusa alle Asd; deve infatti essere esercitata da enti strutturati in società per azioni. Tuttavia non necessariamente l’attività dilettantistica propria delle Asd deve essere svolta in tale forma: l’ordinamento prevede infatti che anche particolari tipologie di società di capitali, le Società sportive dilettantistiche (Ssd), possano svolgere l’attività dilettantistica propria delle Asd. Le Ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le Asd, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione. Diversi sono gli elementi distintivi delle due forme organizzative, sui quali si tornerà nel proseguo. Da un punto di vista gestionale, la decisione va presa in funzione della dimensione dell’attività da svolgere, dell’organizzazione che si intende dare all’ente nonché, da un punto di vista più imprenditoriale, dalla valutazione del il rischio d’impresa e dell’autonomia patrimoniale. Se si opta per la costituzione di una associazione (in luogo della società sportiva dilettantistica), occorre valutare bene anche la forma associativa da adottare per lo svolgimento dell’attività. Il primo passo importante da compi ere per costituire un’associazione sportiva dilettantistica è quello di scegliere la forma giuridica più idonea all’esercizio dell’attività che si intende svolgere. La forma più semplice e più frequente di Asd è quella dell’associazione non riconosciuta. Si tratta di una organizzazione snella che non ha particolari vincoli né in fase di costituzione né con riferimento alle forme di controllo da parte dell’autorità amministrativa. L’associazione non riconosciuta può essere anche priva di un atto di costituzione scritto; tuttavia nel caso delle Asd tale forma scritta dell’atto è richiesta ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali e contabili previste. Da un punto di vista patrimoniale, l’associazione non riconosciuta può contare sul fondo comune, costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all’associazione. Il fondo comune non può essere diviso sino a quando l’ente è in vita. Con riferimento al regime di responsabilità che rappresenta il segno distintivo più evidente dell’associazione non riconosciuta, i soggetti che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali. L’Asd può essere altresì costituita nella forma di associazione riconosciuta. Tale forma, più complessa e strutturata, si caratterizza innanzitutto per la personalità giuridica di cui l’ente è dotato e, altrettanto importante, per l’autonomia patrimoniale rispetto alla posizione dei singoli associati (dei debiti sociali risponde solo l’associazione con il proprio patrimonio). Occorre costituire l’associazione mediante atto pubblico, da sottoporre alla richiesta di riconoscimento presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura - Ufficio territoriale di governo. L’iscrizione nell’apposito registro sancisce l’acquisizione dell’autonomia patrimoniale perfetta dell’associazione. Aspetti civilistici delle Asd Nella primissima fase di nascita dell’associazione, particolare importanza va data alla stesura dell’atto costitutivo e dello statuto. Accanto allo scopo, al patrimonio e alla sede le Asd devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Inoltre l’oggetto sociale deve necessariamente prevedere «l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica». Anche con riferimento allo statuto, le Asd devono contenere alcune clausole che esso deve necessariamente riportare, a seconda dell’attività che si intende svolgere o dei benefici fiscali di cui si intende usufruire. Nella tabella in pagina sono riassunte le clausole statutarie che devono essere contenute nello statuto di una Associazione Sportiva Dilettantistica. Clausole statutarie per le Asd • denominazione sociale con indicazione della inalità sportiva • oggetto sociale con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica • attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione • assenza di ini di lucro • ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati • obbligo di rendiconto economico-inanziario e modalità per la sua approvazione • modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a ini sportivi il patrimonio • divieto per gli amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre associazioni (per l’iscrizione al registro del Coni) Se l’Asd intende fruire dei benefici fiscali previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo dovrà integrare il propri statuto con ulteriori clausole: Clausole statutarie delle Asd per la fruizione delle agevolazioni fiscali • divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione • disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l’effettività 2 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI • diritto di voto per gli associati o partecipanti maggiori di età • principio del voto singolo e sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti • criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti • quota o contributo associativo non trasmissibile (a eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento ad altra associazione con inalità analoghe Dopo la costituzione l’associazione dovrà procedere alla richiesta di attribuzione del codice fiscale che rappresenta l’elemento identificativo dell’ente. Una volta ottenuto il codice fiscale l’associazione dovrà registrare l’atto costitutivo e lo Statuto presso l’Agenzia delle entrate. Se l’atto costitutivo è stato redatto sotto forma di atto pubblico, la registrazione viene effettuata in via telematica dal Notaio. Se l’associazione intende effettuare delle operazioni rilevanti ai fini Iva deve aprire la partita Iva. In tal caso ha anche l’obbligo di iscrizione al Rea, il Repertorio delle notizie economiche e amministrative tenuto dalla Camera di commercio. Il riconoscimento dell’associazione a fini sportivi presuppone l’iscrizione del Registro tenuto dal Coni che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l’ammissione ai benefici di carattere fiscale. Infine, le associazioni sportive dilettantistiche che intendano fruire dei vantaggi fiscali devono presentare il modello Eas, che consente di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti. In particolare devono inviare il modello Eas le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni, effettuano cessioni di beni (per esempio somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi. La gestione della Asd avviene nell’ambito delle regole organizzative viene gestita secondo le regole organizzative delle associazioni basate su principi di democraticità, trasparenza e assenza di scopo di lucro. L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 21/E del 2003 ha sottolineato come l’osservanza di tali principi associazionistici sia necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali. Non sono obbligatori particolari libri sociali anche se la presenza e la corretta tenuta degli stessi può risultare un valido e importante elementi al fine di dettagliare e tener traccia delle varie vicende che interessano l’associazione. Gli organi che si muovono all’interno della Asd sono gli associati, l’assemblea degli associati e il Consiglio direttivo. Gli associati partecipano direttamente alla vita associativa intervenendo all’assemblea, votando di- rettamente (se maggiorenni) per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. L’assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. La partecipazione dei soci all’Assemblea può essere documentata con un foglio di registrazione delle presenze ed eventualmente dalla stesura di un verbale che riporti sinteticamente lo svolgimento dell’Assemblea e che potrà essere conservato presso la sede dell’Associazione. Il Consiglio direttivo si occupa ordinariamente della gestione organizzativa e amministrativa dell’Asd e in particolare predispone il rendiconto contabile annuale. Nell’ambito del Consiglio direttivo, può essere nominato un presidente che si occupa di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea degli associati. Aspetti contabili delle Asd Gli obblighi contabili delle Asd si differenziano a seconda che l’associazione svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale. Nel primo caso le Asd non hanno obbligo di vidimazione dei libri contabili, di tenere i libri contabili e registri Iva e non hanno l’obbligo fiscale di emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, né di presentare la dichiarazione Iva. Se le Asd svolgono anche attività commerciale, invece hanno l’obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale e devono redigere e conservare le scritture contabili obbligatorie. Per le Asd che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991, sono previsti adempimenti contabili semplificati che verranno meglio illustrati in seguito. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto è un documento contabile-economicofinanziario dal quale deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Asd. Nel rendiconto potranno essere riportate quote associative, beni, contributi, lasciti ricevuti, donazioni, sponsorizzazioni, oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche (costi del personale, spese varie) ecc. Ai fini civilistici, le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione così come le fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Ai fini fiscali, i documenti contabili e fiscali vanno conservati fino a quando non siano decaduti i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli ovvero fino alla conclusione degli eventuali contenziosi instaurati. Anche la fase conclusiva della vita associazionistica è soggetta a particolari disposizioni. Intanto è 3 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI necessaria un’assemblea dei soci straordinaria che deliberi con almeno i tre quarti dei soci iscritti. Inoltre il patrimonio dell’Ente dovrà essere devoluto a fini sportivi. Il procedimento di scioglimento potrà risultare da un verbale di Assemblea degli associati, sottoscritto dai membri Consiglio direttivo e da tutti gli associati presenti all’Assemblea. Occorre poi la redazione del rendiconto finale, nel quale verrà data evidenza dell’eventuale patrimonio da devolvere. http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Aspetti fiscali delle Asd Le associazioni sportive dilettantistiche godono di molteplici agevolazioni fiscali sia con riferimento alle modalità di determinazione del proprio reddito imponibile o del volume di affari su cui applicare l’Iva sia con riguardo agli adempimenti contabili, ridotti all’essenziale. Peraltro il regime di favore concesso al mondo dell’associazionismo sportivo riverbera i suoi effetti anche sulle realtà economiche che allacciano rapporti con esse di natura commerciale o finanziaria. Si pensi all’attualissimo tema del trattamento fiscale delle sponsorizzazioni e delle spese di pubblicità sostenute da soggetti imprenditoriali nei confronti delle Asd o al tema dei compensi erogati dalle associazioni. In ogni caso, per poter accedere alle varie forme di agevolazione, è indispensabile il rispetto dei requisiti richiesti formali e statutari dalle norme e l’iscrizione nel registro del Coni. Asd che non svolgono attività commerciale Le Asd che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciali, ai fini fiscali, vanno inquadrate fra gli enti non commerciali e a esse sono riservate, a determinate condizioni, ulteriori facilitazioni. Peraltro le Asd non perdono la qualifica di ente non commerciale, risultante dalle previsioni statutarie, anche se non rispettano i limiti e i parametri per la verifica della non commercialità dell’attività effettivamente svolta. In linea generale, per gli enti non commerciali il reddito complessivo è costituito dalla somma degli eventuali redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione. Restano esclusi da tassazione, oltre ai i redditi esenti e a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività con finalità sociale conformi ai fini istituzionali dell’ente. Le associazioni che realizzano solo attività istituzionali e non hanno anche redditi fondiari, di capitale, d’impresa o diversi e non hanno dipendenti, collaboratori o lavoratori occasionali, non hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap e di trasmissione del modello Eas all’Agenzia delle entrate. Per le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate in via occasionale nell’ambito della propria attività istituzionale, gli enti non commerciali restano estranei all’ambito di applicazione dell’Iva anche nel caso di raccolte pubbliche occasionali di fondi. Infine, con riferimento all’Irap, se l’associazione svolge solo attività istituzionale non commerciale, il valore della produzione su cui calcolare l’Irap è data dalla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati e dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo a cui sottrarre le deduzioni previste. Asd che svolgono attività commerciale – aspetti generali Gli enti non commerciali possono avere un reddito di impresa derivante da un’attività commerciale esercitata in via secondaria. In tal caso devono richiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva. Attività considerate commerciali per presunzione assoluta • cessione di beni nuovi prodotti per la vendita • erogazione di acqua, servizi di fognatura e depurazione, gas energia elettrica e vapore • gestione di iere ed esposizioni a carattere commerciale • gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione di pasti • trasporto e deposito di merci • trasporto di persone • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e prestazioni alberghiere di alloggio • servizi portuali o aeroportuali • pubblicità commerciale • telecomunicazioni e radiodiffusioni Per determinare il reddito di impresa sul quale calcolare le imposte si applica il regime ordinario, salvo opzione per il regime forfetario da parte degli enti ammessi al regime di contabilità semplificata. Inoltre, è possibile optare per il più favorevole regime previsto dalla legge 398/91, qualora i proventi da attività commerciali non abbiano superato l’importo di 250 mila euro nel periodo di imposta precedente. Le associazioni sportive che hanno natura di enti non commerciali sono obbligate alla tenuta di un’apposita contabilità separata relativa alle attività commerciali esercitate, secondo le regole proprie del regime contabile cui hanno accesso o per il quale optano. L’opzione si desume dal comportamento concludente, cioè dagli adempimenti effettuati dall’ente che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime. È previsto, inoltre, l’obbligo di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate attraverso il quadro VO della prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta. Se nell’esercizio hanno svolto attività commerciale, le Asd devono in ogni caso presentare il Modello Unico–Enti non commerciali e, ove dovuto, la dichiarazione Irap, Iva e sostituti d’imposta. Le 4 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI associazioni che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli enti associativi hanno poi l’onere della comunicazione all’Agenzia delle entrate mediante modello Eas. Le Asd che svolgono attività commerciale sono inoltre tenute alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Ai fini Irap, le associazioni che esercitano sia attività istituzionale che commerciale devono determinare la base imponibile separatamente. Sia per l’attività istituzionale che per quella commerciale si applicano le ordinarie deduzioni forfetarie per scaglioni di base imponibile e le deduzioni analitiche nonché, in presenza delle condizioni, per il personale impiegato nell’esercizio di attività commerciali, trovano applicazione le deduzioni forfetarie per dipendenti e per incrementi occupazionali. Inoltre, gli enti che determinano il reddito secondo criteri forfettari calcolano l’imponibile derivante dall’attività commerciale sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (ottenuto applicando le percentuali previste per i rispettivi regimi sui proventi commerciali conseguiti) i costi non deducibili ai fini Irap. I regimi di tassazione delle Asd Tre sono i regimi di tassazione previsti per le Asd. Quello ordinario, quello forfettario e il regime di cui alla legge n. 398/1991. Nel regime fiscale ordinario il reddito di impresa si determina in modo analitico, come differenza tra ricavi conseguiti e costi sostenuti. In particolare, con riferimento ai componenti promiscui, quelli cioè che si riferiscono in parte alle attività commerciali e in parte a quelle istituzionali, i costi vanno tenuti in considerazione nella stessa proporzione fra i ricavi commerciali e quelli complessivi. Così se i ricavi da attività d’impresa corrispondono all’80% dei ricavi complessivi è in tale percentuale che vanno portati in deduzione i costi promiscui, compresi quelli relativi agli immobili utilizzati promiscuamente. Con riferimento all’Iva la detrazione è ammessa solo per gli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale solo se gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale. Per i beni e i servizi utilizzati è ammessa in detrazione l’Iva per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale. I criteri adottati per determinare la di Iva detraibile devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Ad esempio, la ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promiscuamente può essere effettuata in base alla cubatura dei rispettivi locali. Nell’ambito del regime ordinario sono in ogni caso da considerare commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, salvo che non ricorrano le condizioni previste per il regime agevolate a favore degli enti associativi. Alternativo al regime ordinario è quello forfettario, applicabile, su opzione (anche desumibile da fatti concludenti), da parte degli enti ammessi al re- gime di contabilità semplificata. La determinazione del reddito di impresa, in tale regime, tiene conto di percentuali di redditività variabili a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti. Per le associazioni che esercitino contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si applica la percentuale prevista per l’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza di distinta annotazione si applicano le percentuali previste per le prestazioni di servizi. L’applicazione del regime forfettario Prestazioni di servizi Altre attività Ricavi ino a 15.493,70 15% Ricavi da 15.493,70 a 400.000,00 25% Ricavi ino a 25.822,84 10% Ricavi da 25.822,84 a 700.000,00 15% In caso di compresenza di attività di servizi e altre attività si applica la percentuale relativa all’attività prevalente. In assenza di distinte annotazioni si applica la percentuale per i servizi. Per poter fruire del regime, oltre a quanto detto, le Asd devono aver inserito nei propri statuti o atti costitutivi determinate clausole imposte dalla legge relative all’assenza di scopo di lucro e all’effettività del rapporto associativo) e devono svolgere la propria attività nel rispetto di queste clausole. Ulteriore agevolazione per chi accede al regime forfettario è l’esclusione dal novero delle attività commerciali di alcune fattispecie. Attività considerate non commerciali nel regime forfettario • cessione, anche a terzi, di pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati • cessioni di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelle da considerarsi in ogni caso commerciali, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi speciici e svolte nei confronti di: iscritti, associati o partecipanti; altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi associati o partecipanti; tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali Attività considerate comunque commerciali • attività accessoria a quella sportiva (per esempio centro benessere, idromassaggio) 5 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI • attività di bar anche se svolta solo nei confronti dei propri associati • cessione di beni nuovi prodotti per la vendita Attività particolari http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it • la disponibilità delle proprie strutture sportive a fronte di corrispettivi speciici non genera reddito di impresa se l’attività si rivolge a iscritti ed è svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali • l’attività formativa può essere considerata attività non commerciale se espressamente prevista dallo Statuto e svolta per il conseguimento delle proprie inalità istituzionali nei confronti di iscritti, associati o partecipanti Un’ultima questione deve essere sottolineata in riferimento al regime forfettario. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore di soci, associati o partecipanti, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, si considerano distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e la conseguente perdita dei benefici fiscali per il venir meno dell’assenza di finalità lucrative dell’attività. Il regime di gran lunga più utilizzato dalle Asd è sicuramente quello previsto dalla legge 398/1991 che introduce condizioni particolarmente favorevoli nella determinazione del reddito di impresa e nella applicazione dell'Iva nonché notevoli semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali. Il regime è riservato, su opzione, alle associazioni che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori a 250 mila euro. Per il primo periodo di imposta, il limite deve essere rapportato ai giorni effettivi di durata dell’esercizio, ossia al periodo che intercorre fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio. Nella determinazione del limite annuo di ricavi va evidenziato che tale importo si determina secondo il regime di cassa, (ma vanno considerati anche i ricavi fatturati e non riscossi) e le anche se non ancora riscossi e le sopravvenienze attive mentre non include le plusvalenze patrimoniali, i premi di addestramento e di formazione tecnica nonché i proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, sponsorizzazioni correlate all’evento specifico, cene sociali, lotterie) o da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, purché non superino due eventi per anno e l’importo complessivo di euro 51.645,69. Laddove il limite di ricavi venisse superato il regime agevolato cessa automaticamente e dal mese successivo si applica il regime ordinario. In caso di decadenza dal regime, quindi, sia ai fini Iva che per le imposte sui redditi, si dovranno considerare due periodi di imposta, soggetti a due diversi regimi tributari. Una volta esercitata, l’opzione è vincolante per cinque anni e si rinnova di anno in anno fino all’even- tuale revoca. Il regime di determinazione dell’Ires nel regime in esame prevede l’applicazione del coefficiente di redditività forfettario del 3% al totale dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale e si aggiungono a tale importo le plusvalenze patrimoniali. I redditi da considerare per determinare il reddito imponibile forfetizzato sono gli stessi che si considerano per determinare il limite di accesso al regime. Proventi inclusi ed esclusi dalla 398/91 Proventi che concorrono a formare il reddito imponibile • ricavi derivanti dall’esercizio di attività di natura commerciale, inclusi i contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale • sopravvenienze attive relative alle attività commerciali esercitate Proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile • proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, purché non superino due eventi per anno e l’importo complessivo di 51.645,69 euro • contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività istituzionali • proventi derivanti dall’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle inalità istituzionali • premi di addestramento e di formazione tecnica di atleti dilettanti Ai fini Iva occorre distinguere tra le operazioni direttamente connesse e quelle non direttamente connesse agli scopi istituzionali, fermo restando che le attività istituzionali sono in ogni caso non imponibili. Per le prime le Asd con volume d’affari annuo fino a 25.822,84 euro possono applicare il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche, salvo opzione per il regime ordinario. In sostanza, 6 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI la base imponibile è pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi. In presenza di più attività per applicare il regime forfetario va considerato solo il volume d’affari derivante dalle attività spettacolistiche. Con riferimento agli adempimenti di natura contabile, le Asd che accedono al regime fiscale della legge 398/91 sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dall’emissione delle fatture e degli scontrini e/o ricevute fiscali (fatte salve particolari ipotesi) e dalla presentazione della dichiarazione Iva. Restano invece gli adempimenti relativi alla conservazione di copia della documentazione relativa a incassi e pagamenti, alla numerazione progressiva e alla conservazione delle fatture di acquisto e di vendita eventualmente emesse. Tra gli adempimenti da rispettare anche l’obbligo di annotare, anche con un’unica registrazione, i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, su un prospetto riepilogativo, opportunamente integrato nonché quello di annotare distintamente, nello stesso registro, i proventi che non concorrono a formare reddito imponibile fino a 51.645,69 euro, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Sussiste, peraltro, l’obbligo di fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie, effettuare gli ordinari adempimenti previsti per eventuali acquisti intracomunitari e procedere alla liquidazione e al versamento dell’Iva entro il termine di liquidazione trimestrale. Le Asd sono sostituti di imposta e quindi devono operare la ritenuta d’imposta su compensi, indennità e rimborsi corrisposti. Come già illustrato, le Asd devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto (entrate e spese) per le raccolte pubbliche di fondi, al quale va allegata una relazione illustrativa. Gli obblighi dichiarativi sussistono nella presentazione, nei termini, del Modello Unico Enti non commerciali e, nei casi in cui siano dovuti, il Modello 770 e il modello Irap. Un ultimo adempimento importante attiene al rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti: i pagamenti effettuati o ricevuti devono essere eseguiti tramite strumenti tracciabili se di importo superiore a 1.000 euro. La mancata osservanza di tale obbligo di tracciabilità comporta la decadenza dal regime agevolato della legge 398/91 dal mese successivo alla violazione con applicazione della sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro. Le Asd sono tenute anche alla comunicazione annua le delle operazioni rilevanti ai fini Iva. La comunicazione deve essere effettuata, sia per le operazioni attive che per quelle passive, secondo le regole generali. In particolare, nonostante non siano tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, gli enti che aderiscono alla legge 398/91 devono comunicare, attraverso il Modello di Comunicazione Polivalente, gli importi relativi agli acquisti effettuati per beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Trattamento fiscale dei compensi e delle somme erogate dalle Asd La normativa tributaria prevede agevolazioni a favore delle Asd anche con riferimento ai compensi connessi ai rapporti che le stesse intrattengono con altri soggetti, interni o esterni all’associazione, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Può trattarsi di prestazioni di lavoro per le quali sono erogati compensi, rimborsi, premi, indennità, o altre forme di retribuzione. In base alla tipologia di rapporto di lavoro (lavoro dipendente, assimilati a lavoro dipendente, lavoro autonomo, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), risultano diversificati gli adempimenti fiscali e le agevolazioni previste. In linea generale alle Asd sono riservate particolari agevolazioni per le somme erogate nell’esercizio diretto di un’attività sportiva dilettantistica. È il caso delle somme corrisposte ad atleti dilettanti, arbitri e giudici di gara che partecipano direttamente alla manifestazione sportiva, delle somme relative all’attività di formazione, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica (allenatori, istruttori ecc.), anche a prescindere dall’esistenza di un collegamento diretto tra l’attività e una manifestazione sportiva. Analoghe agevolazioni sono riservate a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (caratterizzata da continuità nel tempo, coordinazione e inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica, assenza del vincolo di subordinazione) di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale. Si pensi alle prestazioni relative ai compiti tipici di segreteria da parte di soggetti non professionisti. Tali somme sono considerate «redditi diversi» per chi le percepisce e non concorrono a formare il reddito fino alla somma di 7.500 euro annui. Per la determinazione del limite annuo occorre far riferimento all’anno solare in cui viene percepito il compenso e non il periodo di imposta dell’Asd erogante che potrebbe non coincidere. Chi percepisce le somme deve porre in essere una serie di adempimenti: Deve rilasciare all’Asd, al momento del pagamento, una autocertificazione che attesti eventuali compensi della stessa natura ricevuti da altri soggetti; Deve rilasciare una ricevuta dell’avvenuto pagamento, non soggetta a Iva, ma assoggettata a imposta di bollo se il compenso è superiore a 77,47 euro; Deve inserire nella propria dichiarazione dei redditi solo i compensi che superano il limite di 7.500 euro L’Asd, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro con chi percepisce il compenso, è sostituto di imposta e pertanto deve operare (e versare entro il 16 del mese successivo al pagamento), le ritenute sulla somma che supera i 7.500 euro. 7 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI In particolare gli obblighi di applicazione delle ritenute sono così riassumibili http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Ammontare compensi annui Applicazione della ritenuta • Da 0 a 7.500 euro • Nessuna ritenuta • Da 7.500,01 a 28.158.28 • 23% a titolo d’imposta • Oltre 28.158,28 • 23% a titolo d’acconto L’Asd deve quindi rilasciare la Certificazione Unica a chi ha percepito il compenso entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte oppure entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro. La certificazione va poi trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf ecc.). Infine la Asd è tenuta a presentare il modello 770 semplificato in cui inserire gli importi pagati. Devono peraltro essere indicate nella certificazione unica e nel modello 770 le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi corrisposti, anche se le somme non sono soggette a ritenuta. Particolare regime è previsto per le somme che l’Asd eroga a titolo di rimborsi (per esempio agli associati o componenti del consiglio direttivo) per spese di viaggio o trasporto. Al di là di qualsiasi quantificazione le spese in esame, per essere fiscalmente rilevanti, devono possedere i requisiti di certezza e inerenza al le attività dell’ente; devono essere altresì autorizzate dal consiglio direttivo. Le forme di rimborso spese possono essere di varia natura; il trattamento loro riservato è così dettagliato: Natura delle spese Regime tributario Rimborso forfettario per impor(o indennità di trasfer- Tassabile ti che eccedono le ta) senza giustiicativi 7.500 euro annue di spesa Escluso da tassazione se le spese sono Rimborso analitico documentate e soste(o a piè di lista) per in occasione di spese documentate. nute effettuate (vitto, alloggio, viaggio prestazioni fuori dal territorio coe trasporto) munale di residenza o dimora abituale. Indennità chilometrica per l’utilizzo in trasferta del proprio mezzo di trasporto Rientra tra le spese documentate (quindi escluse) se sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e vanno quantiicate sulla base delle tabelle Aci in relazione alla distanza percorsa Le spese si considerano documentate solo in presenza di una distinta analitica delle spese sostenute, con allegati tutti i giustificativi di spesa necessari per il rimborso (fatture, scontrini, ricevute fiscali). Un’ultima accortezza va posta in relazione ai compensi erogati ad associati o a componenti del Consiglio direttivo. Se la misura di tali compensi è eccessiva l’Agenzia delle entrate può ritenere presuntivamente che tali compensi celino, in realtà, distribuzioni di utili con conseguente decadenza dal regime fiscale di favore. In particolare, tale presunzione scatta quando la Asd eroga all’associato che presta la sua opera nell’ente compensi superiori del 20% rispetto agli stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro. Con riferimento ai membri del consiglio direttivo la presunzione opera se i compensi annui sono superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa. Trattamento fiscale delle somme percepite dalle Asd Uno dei temi più attuali e controversi è sicuramente quello legato alle sponsorizzazioni a favore delle Asd e al trattamento tributario riservato a esse. Il problema principale, tuttavia, attiene alla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per tali contratti i quali, dal punto di vista delle Asd sono semplicemente uno dei più importanti sistemi per finanziare la propria attività sportiva. Dunque le principali fonti di finanziamento delle Asd sono rappresentate dalle somme percepite per pubblicità e sponsorizzazioni. Alla base c’è un accordo: un soggetto esterno per avere notorietà pubblica eroga denaro o beni in natura all’Asd che, a sua volta, si impegna a effettuare determinate prestazioni (pubblicità o sponsorizzazione). È importante che tali prestazioni siano adeguatamente documentate nel senso che oltre al relativo contratto e alla fattura, occorre dimostrare la loro effettiva esistenza. Queste erogazioni costituiscono per la Asd dei corrispettivi, cioè rientrano nell’ambito delle attività commerciali e sono quindi soggette a tassazione sulla base del regime fiscale scelto. In ogni caso devono essere sempre fatturate. Tali corrispettivi e le raccolte fondi in generale, a determinate condizioni, tuttavia, non concorrono a formare il reddito della Asd. Ciò avviene quan- 8 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI do l’ente ha optato per il regime agevolato previsto dalla legge 398/1991 e i proventi sono percepiti nello svolgimento di un’attività commerciale connessa allo scopo dell’associazione (cioè strutturalmente funzionale alla manifestazione sportiva e resa in concomitanza con il suo svolgimento). In ogni caso i corrispettivi in questione non possono eccedere l’importo annuo massimo di 51.645,69 euro in non più di due eventi annui. In caso di superamento dei limiti, le somme percepite costituiscono reddito solo per la parte eccedente l’importo di 51.645,69 euro o quella conseguita oltre l’ambito dei due eventi all’anno. Per il soggetto (impresa) che eroga le somme alla Asd, queste sono considerate per un importo annuo non superiore a 200 mila euro se i corrispettivi sono essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’impresa e se l’Asd ha svolto, a fronte del pagamento, una specifica attività di sponsorizzazione/pubblicità riscontrabile e adeguatamente documentabile. Oltre alle sponsorizzazioni le Asd possono reperire risorse mediante raccolte pubbliche di fondi in occasione, per esempio, di celebrazioni particolari o ricorrenze. I fondi raccolti non concorrono alla formazione del reddito e non sono soggetti a Iva. Sussistono, peraltro alcune condizioni fondamentali per fruire dell’esenzione. • deve essere una raccolta pubblica (rivolta, quindi, alla generalità di soggetti); • deve essere occasionale; • deve essere organizzata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze campagne di sensibilizzazione; • qualora vengano scambiati i beni o servizi, questi devono essere di modico valore e finalizzato a sovvenzionare l’Asd. Come detto, per le Asd che hanno scelto il regime agevolato della legge 398/91, esistono i due ulteriori requisiti relativi al numero di eventi annui e all’importo massimo annuo. Per fruire dell’esenzione, inoltre entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, deve essere redatto un apposito rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati questi proventi. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa. Tali documenti non devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, ma devono essere predisposti e conservati fino a quando non siano decaduti i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli. Inoltre, i proventi derivanti dalle raccolte di fondi, devono essere obbligatoriamente annotati nel rendiconto annuale . Una ulteriore fonte di finanziamento è costituita dal 5 per mille ossia dalla quota pari al cinque per mille dell’Irpef - che i contribuenti possono destinare, tra gli altri, alle Asd, indicando l’associazione beneficiaria nella propria dichiarazione dei redditi. Le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere al 5 per mille se nella loro organizzazione è presente il settore giovanile e se sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. L’Asd deve svolgere, inoltre, una delle seguenti attività: • avviamento e formazione allo sport dei giovani di almeno 18 anni; • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di almeno 60 anni; • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Il contributo del 5 per mille dovrà essere impiegato per lo svolgimento dell’attività che ne dà diritto, quindi non per attività diverse o spese di pubblicità per sensibilizzare sulla destinazione dello stesso 5 per mille. Entro un anno da quando l’Asd riceve le somme, deve redigere un rendiconto in cui illustrare come le somme sono state impiegate. Se l’importo del contributo è superiore a 20 mila euro il rendiconto dovrà essere inviato, entro 30 giorni dalla scadenza per la sua compilazione, alla Presidenza del consiglio dei ministri. Un incentivo allo sviluppo delle attività delle associazioni è costituito dalla possibilità per i contribuenti di detrarre il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive. Le spese devono riguardare ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. L’ammontare massimo dell’importo detraibile è pari a 210 euro pro capite e per usufruire della detrazione è necessario che la spesa sia certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, da ricevuta o da quietanza di pagamento rilasciata dall’associazione. Infine possono essere effettuate a favore della Asd erogazioni liberali ossia donazioni di denaro e di beni mobili o immobili. Per incentivare questo mezzo di finanziamento, le norme prevedono una detrazione pari al 19% delle somme donate alle Asd sia ai fini Irpef che ai fini Ires. Per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento venga effettuato tramite banca, ufficio postale, carta di debito, carta di credito o prepagata, assegni bancari e circolari e che l’erogazione sia documentata con ricevuta rilasciata dall’Asd. L’importo massimo della donazione su cui è possibile calcolare la detrazione del 19% per le persone fisiche è di 1.500 euro. Verifiche e controlli I controlli fiscali nei confronti delle Asd consistono sostanzialmente nel verificare la spettanza delle agevolazioni attraverso l’analisi della effettiva applicazione delle condizioni previste. In particolare i controlli sono rivolti a mettere in evidenza le realtà patologiche nelle quali non viene svolta alcuna attività sportiva dilettantistica, ma configurano, a tutti gli effetti, attività commerciali, con obiettivi lucrativi e con la volontà fraudolenta di fruire delle agevolazioni previste. I controlli sono altresì rivolti 9 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI a contrastare le frodi fiscali da parte di altre realtà imprenditoriali che fruttano le Asd e gli incentivi fiscali previsti per le varie forme di finanziamento. In prima battuta i controlli vengono utilizzati per verificare se l’Asd possiede i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali riservate a questa categoria di enti. Oltre agli organi dell’Amministrazione finanziaria che tipicamente svolgono attività di controllo (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, Agenzia delle dogane), possono effettuare controlli di natura fiscale e contributiva nei confronti delle Asd anche altri enti, quali per esempio la Società italiana autori ed editori (Siae). I controlli, di regola, vengono strutturati in due categorie di documenti da analizzare: quelli riguardanti gli adempimenti contabili obbligatori e facoltativi (libri, registri, scritture contabili, contratti) e quelli di natura extracontabile anche contenuta su computer, hard-disk esterni,. Si tratta, a titolo esemplificativo, dell’eventuale corrispondenza con gli associati, della documentazione riguardante i rapporti con gli istituti di credito e con altri soggetti che intrattengono rapporti di natura commerciale o istituzionale con l’Asd. I controlli potrebbero essere svolti soltanto sulla base delle informazioni di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso, ma più frequentemente si approfondiscono con l’analisi dei dati contenuti nei documenti contabili e attraverso il confronto con quelli compresi nei documenti extracontabili e il comportamento effettivamente tenuto. È quindi pressoché inevitabile che i controlli avvengano tramite accessi nella sede dell’Asd. In ipotesi meno frequenti il controllo avviene con attività interne all’amministrazione finanziaria, quali, per esempio, indagini finanziarie, invio di questionari o inviti al contraddittorio. Da un punto di vista formale una delle violazioni che vengono più spesso riscontrate è il mancato conseguimento del riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, con iscrizione nel relativo registro. Ciò comporta il disconoscimento dei regimi agevolativi adottati e, in caso di controlli fiscali, il recupero a tassazione della differenza tra quanto è effettivamente dovuto e quanto era stato versato applicando le agevolazioni fiscali non spettanti. Ma al di là del requisito formale dell’iscrizione al registro del Coni, per poter usufruire dei vantaggi fiscali è necessario che l’Asd non svolga esclusivamente o prevalentemente attività con finalità di lucro; l’attività di controllo è quindi indirizzata principalmente a verificare l’attività effettivamente svolta dall’associazione. Nel caso in cui dai controlli fiscali risulti che l’Asd, pur essendo iscritta al registro del Coni, non svolga nessuna attività sportiva e/o i proventi percepiti abbiano natura esclusivamente commerciale, l’Amministrazione effettuerà una segnalazione al Coni e rileverà la necessità di recuperare le imposte relative ai proventi non dichiarati. Il disconoscimento delle agevolazioni potrebbe essere invocato dall’amministrazione finanziaria anche per carenza dell’effettività del rapporto as- sociativo. I controlli, in tali ipotesi, saranno tesi a verificare la mancanza di forme di comunicazione per informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali o eventuali differenziazioni in ordine alle quote associative in funzione del diritto alla fruizione e/o al godimento di beni e servizi diversi o, ancora, la presenza di categorie di associati privilegiati oppure l’uso improprio dell’istituto della delega di voto per limitare l’esercizio del diritto di voto. Anche in questo caso non basta l’aspetto formale della presenza nello Statuto delle clausole obbligatorie ma è necessario il rispetto, di fatto, delle clausole stesse per poter usufruire delle agevolazioni. Le conseguenze del mancato rispetto delle norme consistono nel recupero a tassazione delle imposte non versate. Ulteriore ipotesi di controlli è legata alla verifica della presentazione del modello Eas. In presenza di omessa, tardiva o infedele presentazione non sono previste specifiche sanzioni ma in caso di controllo potrà essere sancita la perdita delle agevolazioni, con conseguente recupero a tassazione di quanto non versato. Un’ultima questione particolarmente delicata attiene all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di società, enti o Asd e dei versamenti da questi effettuati, per importi superiori a 1.000 euro, attraverso l’utilizzo di conti correnti bancari o postali intestati all’Asd. Il mancato rispetto di questa norma determina la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge 398/91 e una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. La differenza tra Asd e società sportiva dilettantistica Come anticipato lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche può avvenire, oltre che nella forma di associazione sportiva dilettantistica (Asd) anche nella forma di società sportiva dilettantistica (Ssd). Le Società Sportive Dilettantistiche che perseguono finalità non lucrative, costituite in forma di società di capitali o di società cooperative, godono, ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002, delle agevolazioni fiscali previste per le Associazioni sportive dilettantistiche. L’accesso a dette agevolazioni non modifica in ogni caso la qualificazione tributaria delle società in questione, che mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura di enti commerciali. Una società, per costituirsi come Ssd, deve obbligatoriamente versare il capitale minimo (art. 2463 e art. 2464, comma 4 cod. civ.) e redigere tramite atto pubblico (atto notarile) l’Atto costitutivo e lo Statuto, seguendo le norme previste dal Coni. In particolare: • denominazione comprensiva della finalità sportiva e della ragione dilettantistica della società; • obbligo di conformità alle norme e alle direttive Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate o dell’Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi; 10 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI • indicazione della sede legale; • oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; • attribuzione della rappresentanza legale della società; • assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, dei proventi derivanti dalle attività; • obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario (secondo i criteri civilistici), con relative modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari; • modalità di scioglimento della società; • obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società. È prevista la possibilità - per le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche - di derogare rispetto ai vincoli legati alla democraticità della struttura e all’elettorato, trovando nei loro confronti applicazione le rispettive disposizioni del codice civile. Per poter accedere al regime fiscale agevolato è infine necessario procedere, anche per le Ssd, all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del Coni. Riguardo alla tenuta dei libri e alle scritture contabili, le Ssd che si avvalgono delle disposizioni della legge 398/2001, sono obbligate a tenere, oltre al registro Iva per la quantificazione dell’Iva da liquidare ai sensi della legge 398/91, anche i libri e le scritture contabili previste dal codice civile. Dunque molti sono gli aspetti comuni tra Asd e Ssd: entrambe sono soggetti senza fini di lucro né hanno la possibilità di distribuire utili. Sia la Asd che la Ssd possono avvalersi del particolare regime dei compensi erogati, con totale esenzione da imposte dirette o sostitutive sui redditi fino a € 7.500 e con applicazione della ritenuta per le somme superiori a detto limite (se iscritte allo specifico registro gestito dal Coni). Inoltre a entrambi i soggetti è applicabile la fiscalità di favore di cui alla legge 398/81, con determinazione forfettaria di Iva e imposte dirette. La differenza principale tra le due tipologie attiene al regime della responsabilità patrimoniale. L’art. 38 del codice civile prevede che «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione». In sostanza, nelle Associazioni sportive gli amministratori rispondono anche con il proprio patrimonio nei confronti di crediti verso fornitori, dipendenti, amministrazione finanziaria ecc. La Società sportiva dilettantistica, invece, deve avere un capitale sociale – è di fatto una srl – ma è in sostanza una srl, dunque risponde solo nella misura dello stesso. Ulteriore differenza a livello partecipativo e la diversa configurazione del diritto di voto. Entrambi i soggetti devono avere uno statuto su base democratica, per potersi avvalere delle agevolazioni. Tuttavia, nelle Asd vige il principio del «voto capitario», mentre la Ssd, in quanto società di capitali, prevede la partecipazione dei soci in funzione del oro apporto. La Ssd prevede, peraltro, costi di gestione maggiori di una Asd, perché a fronte di un semplice rendiconto e una fiscalità molto semplice, la società ha un bilancio da depositare e adempimenti civilistici e fiscali onerosi. Alcune attività, peraltro, risultano di più difficile svolgimento; è il caso della somministrazione di bevande e alimenti che, a differenza della Asd, può essere effettuata dalle Ssd solo se in possesso dei requisiti richiesti per l’apertura di un pubblico esercizio. Inoltre la Ssd non ha la possibilità di accedere al 5 per 1.000. In definitiva la scelta va ponderata in relazione alla specifica attività da svolgere. L’aspetto dimensionali appare particolarmente importante: una struttura frequentata da migliaia di persone, con attrezzature di rilievo, un numero di Soci che non permette una corretta gestione della vita sociale, deve orientarsi verso la Ssd. Anche la rilevanza della responsabilità limitata è un fattore non trascurabile. Fallimento e procedure concorsuali delle Asd Quando l’ente sportivo dilettantistico (sia esso Asd o, a maggior ragione, Ssd) svolge anche attività commerciale, è ben possibile che lo stesso arrivi a superare i limiti di fallibilità previsti dall’articolo 1 della legge fallimentare. Ciò significa, in sostanza, che al pari di qualsiasi altro soggetto imprenditoriale, anche il connubio istaurato per lo svolgimento di attività sportiva può essere soggetto alle procedure concorsuali laddove, appunto, acquisisca i requisiti dimensionali previsti. Peraltro, se ciò non avviene, è ben possibile immaginare la possibilità di accedere ai moderni istituti introdotti dal regime della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012 e successive modifiche). In tale ultima ipotesi, peraltro, le varie forme di strumenti (accordo con i creditori o liquidazione del patrimonio) potrebbero meglio conciliarsi con le variegate realtà sportive dilettantistiche. Nella giurisprudenza una delle prime pronunce relative al fallimento di un ente sportivo dilettantistico è rappresentata dalla sentenza n. 16 dell'11 febbraio 2015 emessa dal Tribunale di Genova Sez. Fallimentare, a seguito dell’istanza autonoma di fallimento richiesta da una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata caduta in un irreversibile stato di insolvenza derivante dalle consistenti perdite e dalla considerevole riduzione dei ricavi. Il fallimento della Ssd, nel caso di specie, è stato dichiarato anche richiamandosi al consolidato orientamento della Cassazione sul punto (Cass. Civ. Sez. I n. 8374/00), riconoscono la qualifica di imprenditore commerciale e la conseguente assoggettabilità alla procedura concorsuale in capo a ogni soggetto che, sostanzialmente, svolga in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale. La decisione prosegue ricordando un principio della Suprema Corte (C. Cass. Sez. I, 24/3/2014, n. 11 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI 6835) secondo il quale: «Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)». Appurato quindi che gli enti sportivi dilettantistici possono essere soggetti alle procedure concorsuali, resta da analizzare l’impatto che tali situazioni potrebbero avere non solo sull’ente medesimo ma anche sui soggetti che partecipano e amministrano lo stesso. Con riferimento alle società sportive dilettantistiche, dopo un primo filone dottrinale volto a ritenere le stesse prive della responsabilità limitata, con conseguente estensione all’eventuale fallimento anche dei soci, sembra ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale che ritiene le Ssd, a tutti gli effetti, società riconducibili al libro quinto del codice civile e, pertanto, come tali, soggetti dotati di auto- nomia patrimoniale perfetta. Ciò mette al riparo i soggetti che partecipano a tali società. Più delicata è la questione nel caso in cui ci si trovi di fronte a una Asd insolvente. Soprattutto laddove l’associazione sportiva sia costituita senza personalità giuridica, ai sensi degli artt. 36 e segg. cod. civ. Va quindi approfondito se l’eventuale declaratoria di fallimento si estende, in analogia con quanto accade per le società di presone, anche ai singoli soci illimitatamente responsabili. Anche qui dopo alcuni interventi giurisprudenziali volti a estendere la declaratoria di fallimento anche ai singoli soci «amministratori», paragonati ai soci delle società di persone illimitatamente responsabili, successive pronunce hanno scongiurato tale deriva, portato a limitare la procedura solo all’associazione senza estenderla agli associati. Ciò perché, a differenza delle società di persone, nelle associazioni non riconosciute, pur in assenza di autonomia patrimoniale perfetta, esiste comunque un patrimonio della associazione distinto da quello dei singoli associati. 12 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 43 Lunedì 19 Dicembre 2016 Lavoro '! .)'-(,! ,!*/ $&+#')+-*% "&+ in edicola a con co Il settimanale delle Opportunità professionali SCELTI & PRESCELTI http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Umana seleziona 100 figure sanitarie Il settore delle vendite dirette non conosce crisi E rilancia con oltre 21 mila opportunità di occupazione L’Area Specialistica Sanità di Umana ha avviato un progetto di recruitment su tutto il territorio nazionale rivolto a selezionare figure professionali di area d’ambito da impiegare in strutture pubbliche e private. L’obiettivo è il reclutamento su vasta scala di una prima tranche di oltre 100 operatori da inserire fin da subito in strutture presenti prevalentemente nel Nordest e in area emiliana. Ai candidati, per ogni mansione ricercata, si richiede attestato di qualifica professionale riconosciuto ed esperienza nella mansione richiesta. Fra i profili ricercati fisioterapisti, igienisti dentali, oss, infermieri, segretarie e amministrativi con esperienze in studi medici. Impacchettatori cercansi a Natale Addetti alle vendite, animatori, babbi natale o impacchettatori di regali sono solo alcuni esempi delle possibilità che il Natale porta con sé. Ma non solo: tra i lavori più ricercati compaiono anche esperti in ambito eventi, intrattenimento, moda e istruttori fitness. Gli italiani però, secondo quanto rilevato da Jobrapido, non si accontentano più di questa opportunità «stagionale»: solo il 13%, infatti, vorrebbe un impiego part time da svolgere nei weekend o nel tempo libero, mentre la netta maggioranza (75%) sogna una professione full-time che possa essere mantenuta anche dopo le festività. Il Piemonte finanzia start-up innovative Supplemento a cura di FRANCA FLORIS [email protected] porta SU Stefano Bonaccini. L’Emilia Romagna vara il reddito di cittadinanza: 400 euro al mese per un anno per sostenere le persone senza lavoro o in difficoltà economica Luca Zaia. Vietato lavorare nei festivi, secondo il governatore veneto, che si fa promotore di una campagna diretta a ridurre le aperture domenicali degli esercizi commerciali Ù GI La regione Piemonte sostiene le start-up innovative attraverso il bando Sovvenzione Globale 2015-16 «Servizi di sostegno alle start-up innovative, spin-off della ricerca pubblica». L’obiettivo del finanziamento è supportare la nascita di start-up e spin-off della ricerca pubblica favorendo l’avviamento di nuove realtà imprenditoriali innovative. Beneficiari della misura sono gli aspiranti imprenditori o team di imprenditori composti da ricercatori, giovani fino ai 40 anni di età o da disoccupati e inoccupati. Il bando prevede la concessione di un contributo finanziario di euro 4 mila per le start-up innovative a copertura delle spese relative alla nascita dell’impresa e alle prime fasi di attività e di 5 mila euro per le neo imprese che realizzano un progetto di innovazione sociale. Ilèlavoro alla 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 44 L’ I N C H I E S T A Lunedì 19 Dicembre 2016 Ecco tutte le posizioni disponibili nelle aziende associate ad Avedisco e a Univendita Il porta a porta scansa la crisi e rilancia con 21 mila occasioni http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI SIMONA D’ALESSIO a vendita «porta a porta» si prende (pure quest’anno) la sua rivincita, in un panorama economico e occupazionale incerto, in cui la (vera) ripresa appare lontana: lo testimoniano le cifre dell’associazione di categoria Avedisco, secondo cui, «da gennaio a settembre, sono quasi 199.500» gli addetti in servizio, mentre nel terzo trimestre del 2016 sono «oltre 128 mila» le persone attive nelle imprese che fanno parte di Univendita. Le somme, raffrontate con quelle dell’annualità precedente, restituiscono l’immagine di un comparto produttivo che progredisce, giacché Avedisco segnala che «il valore occupazione è in crescita del 15%» e Univendita vede la percentuale salire del «4,2%». E le opportunità di impiego nelle diverse azien- L de che forniscono prodotti consegnati direttamente a casa, come illustrato dalle tabelle nelle pagine, continuano a profilarsi nel 2017 che sta per iniziare. A valide occasioni lavorative corrisponde un altrettanto consistente fatturato delle realtà imprenditoriali del settore: nei primi nove mesi dell’anno in corso, infatti, le imprese associate Univendita «hanno registrato un fatturato di un miliardo e 146 milioni di euro», con un salto in avanti «dell’1,8% rispetto allo stesso periodo» del 2015. E, alla fi ne di dicembre, si prevede di staccare il traguardo degli oltre «1,6 miliardi». Nei primi tre trimestri del 2016, le 37 aziende di Avedisco, dal canto loro, «hanno registrato un fatturato di oltre 486 milioni», con un’escalation di «quasi il 16%» su base annua. Sembra, oramai, evidente, commenta a IOLavoro il pre- sidente di Avedisco, Giovanni Paolino, che la vendita diretta «non è soltanto una sorta di ammortizzatore sociale», bensì «una grandissima opportunità per giovani, e meno giovani. I motivi di questo successo sono numerosi: innanzitutto, si tratta di un impiego che permette di gestire in tutta autonomia tempi e luoghi di lavoro», elementi fondamentali per «le donne con famiglia, o per chi è alla ricerca di un secondo impiego» per arrotondare le proprie entrate. Da non sottovalutare, poi, prosegue, la «dinamicità» del comparto che «permette di entrare in contatto con numerose persone e di ricevere la fiducia di consumatori, instaurando rapporti duraturi», nonché la possibilità per «i nostri incaricati di raggiungere importanti gratificazioni lavorative, grazie al loro impegno e a una formazione continua». Ma quali sono le aree pro- duttive che hanno goduto di un incremento? Paolino riferisce che «la crescita maggiore nei primi nove mesi di quest’anno è quella del settore alimentare-nutrizionale, con un fatturato di oltre 370 milioni e un aumento di quasi 20 punti percentuali rispetto al 2015». Positiva, a seguire, la performance del tessile con un ampliamento di «quasi il 9% per un totale di 15 milioni», poi l’area produttiva riconducibile alla casa e beni durevoli (+8%), mentre il fronte della cosmesi e degli accessori di moda «raggiunge i 40 milioni di fatturato, crescendo di oltre 3 punti percentuali». A giudizio del presidente di Univendita Ciro Sinatra è «il fattore umano» la «chiave del successo» della vendita diretta, modalità, spiega, nuova e antica insieme, visto che «si rinnova continuamente negli strumenti e negli aspetti acces- sori, per stare al passo con le dinamiche di mercato e con il progresso tecnologico», però «la sua essenza più profonda rimane immutata», perché costituita dagli addetti, personale «profondamente motivato e capace di instaurare una relazione di qualità col cliente», tenuto a rispettare «un codice etico ed una carta dei valori molto rigorosi che abbiamo adottato», iniziative che «ci fanno guadagnare la fiducia sia dei venditori, sia dei clienti». Il «porta a porta», va avanti, si rivela «attrattivo per categorie molto trasversali di persone» e «apre le porte ai giovani, anche alla prima prova nel mondo del lavoro, così come agli over 50», soggetti che, spesso, per varie contingenze si ritrovano esclusi dal mercato. E che, al contrario, «nel nostro settore scoprono la valorizzazione della propria esperienza», conclude Sinatra. Le opportunità di lavoro nelle aziende associate Avedisco Azienda 4life Research Italy Agel Italy Agenzia Formativa Dante Alighieri Amway Italia Eismann Evergreen Life Products Forever Living Products Italy Gioel Gnld International Figure ricercate Area geografica 40 Incaricati alle vendite Tutta Italia 100 Incaricati alle vendita Tutta Italia 35 Incaricati alle vendite Tutta Italia Posizioni per Incaricati alle vendite in aggiornamento con Tutta Italia molteplici opportunità 100 Incaricati alle vendite 20 Commerciali con mansione di selezione, formazione e addestramento sul campo di venditori a domicilio Molteplici posizioni per incaricati alle vendite su tutto il territorio nazionale Nord e Centro Italia 1.200 Incaricati alle vendite Tutta Italia 120 Specialisti alle vendite 20 Coordinatori di zona Tutta Italia Incaricati alle vendite Tutta Italia Grenzor Technologies 10 Incaricati alle vendite per regione Guy Demarle Italia Herbalife Italia 250 Incaricati alle vendite Tutta Italia Tutta Italia Tutta Italia Posizioni per incaricati alle vendite in aggiornamento con Tutta Italia molteplici opportunità Contatti N. verde 800.137003 www.4life.com/italy [email protected]. Tel. 0322.243689 www.agel.com/it [email protected] Tel. 0425.591166 www.didatticagenzialighieri.it Customer Service Tel. 02 87103603 Fax 02 87103604 [email protected] N. Verde 800 218919 (lunedì - venerdì dalle 10,30 alle 14,30) http://www.eismann.it/posizioni-aperte Tel. 0432.503410 www.evergreenlife.it N. Verde 800.177781 [email protected] Tel. 0461.950250 n. verde 800.243608 [email protected] www.gioel.com Reparto Distributor Support Dott. Francesco Paolo Bellisà Tel. 06 65653320 - 06.656531 e mail: [email protected] Tel. 049.9402333 [email protected] Antonio Di Palma Tel. 800.082292 www.cookin-guydemarle.com/it Member Services Tel. 06 523044.44 [email protected] www.herbalife.it 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it L’ I N C H I E S T A Lunedì 19 Dicembre 2016 45 Le opportunità di lavoro nelle aziende associate Avedisco Azienda Figure ricercate Area geografica 50 Consulenti alle vendite Tutta Italia House To House 350 Incaricati alle vendite 25 Capi Gruppo/Managers per area in esclusiva Tutta Italia Imperiale World Services 35 Incaricati alle vendite 4 Responsabili di zona Tutta Italia 215 Consulenti Tutta Italia Holiday Dream http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Irinox Iwm Trattamento Acque 30 Incaricati alle vendite interni più ulteriori posizioni di incariTutta Italia cati alle vendite esterni autonomi, in aggiornamento La Valigia Rossa 100 Incaricati alle vendite Life Plus Italia Tutta Italia Posizioni per incaricati alle vendite in aggiornamento con Tutta Italia molteplici opportunità Contatti Tel. 045/8403738 http://www.holidaydream.club Tel. 0422.774995 www.housetohouse.eu [email protected] Tel. 045 6767021 [email protected] Tel. 0438.584223 [email protected] 02.6125405 [email protected] www.iwmacqua.it - www.iwmceasa.it Tel. 0142.591492 http://www.lavr.it N. verde 800.906.511 http://www.lifeplus.com Tel. 035.7177011 Cell.337.26.08.32 Roberto Legrenzi www.lineadiiorano.it [email protected] Luca Tenan Tel. 049.9903466 Linea Di Fiorano Wellness Research - Finlinea 60 Incaricati alle vendite 20 Responsabili gruppo 12 Responsabili zona Tutta Italia Linea Tielle 30 Incaricati alle vendite 4 Capi area Tutto il Nord 3.000 Incaricati alle vendite Tutta Italia Tel. 02.89629701 Meni Industria 1.000 Incaricati alle vendite - Zepter International Tutta Italia http://it.zepter.com/it_IT/?m=610 Tel. 02.66093214/534 [email protected] N. verde 800 511730 Lr Health & Beauty Montini 20 Incaricati alle vendite 2 Area manager Tutta Italia Nht Global Europe 175 Incaricati alle vendite Tutta Italia Nwg 35 Incaricati alle vendite Partylite Pm-International Italia Star Dust Italia 150 Incaricati alle vendite 1 Sales Development Coordinator 450 Incaricati alle vendite 5 Concessionari in esclusiva franchising 200 Incaricati alle vendite Synergy Worldwide Italy 50 Incaricati alle vendite Tapparello & Group 30 Incaricati alle vendite 3 Coordinatori di zona The Juice Plus+® Company 50 Incaricati alle vendite (Franchise partner) Vivigas 30 Incaricati alle vendite Wool Service 50 Incaricati alle vendite 5 Capi area Candidati partners in franchising XANGO ITALY 50 Incaricati alle vendite XENIA 50 Incaricati alle vendite YANBAL ITALIA 60 Incaricati alle vendite Totale opportunità 8.246 posizioni [email protected] Uficio Relazioni con i distributori n. verde 800.577122 Tel. 0574/815338 Tutta Italia [email protected] Tel. 02.36009747 Tutta Italia www.partylite.it Tel.0362.1791040 Tutta Italia www.pm-international.it [email protected] Mark Bohannon Tel. 06 2253275 Tutta Italia [email protected] http://www.synergyworldwide.com/ Tutta Italia it-iy S o l o N o r d Tel. 0424 473070 Italia www.tapparelloegroup.it Franchise Support Tel.06.45200152 Tutta Italia [email protected] www.juiceplus.it Piemonte, http://www.vivigas.it/Chi-siamo/LavoLombardia, ra-con-noi/ Veneto, La [email protected] zio, Umbria Per il Triveneto Incaricati e Capi area Luca Fornasier diretti. Per il Tel. 0422.911221 resto d’Italia [email protected] par tners in franchising www.xango.it Tutta Italia Tel. 02.49461015 N. verde 800.873689 [email protected] Tutta Italia Alessia Mazzoleni Tel. 035.19965148 Yanbal Italia Centro -Nord Tel. 02.39669308 Italia www.yanbal.com continua a pagina 46 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 46 SCENARI Lunedì 19 Dicembre 2016 RICERCA UNIVERSITY TO BUSINESS http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Le competenze digitali non entrano in azienda Le competenze digitali non entrano in azienda. Appena il 20% degli human resources manager ha realizzato una mappa delle competenze digitali/imprenditoriali dei dipendenti e appena un terzo ha costruito un piano formativo ad hoc per lo sviluppo di queste competenze. Se si guarda invece al mondo degli studenti universitari e al grado di preparazione digitale a corredo della propria formazione specifica, colpisce il dato che solo il 15% ha sviluppato queste competenze in università, per il 60% la prima fonte di apprendimento è la rete, attraverso YouTube, blog, siti web. In ogni caso, la stragrande maggioranza (53%) è ferma a una conoscenza da semplice utilizzatore di internet e social media. A fotografare il livello di consapevolezza degli studenti universitari e dei responsabili del personale nelle aziende sulla utilità di una formazio- ne in ambito digitale è la ricerca «Il Futuro è oggi: sei pronto?», realizzata da University 2 Business, la società del gruppo Digital360 che punta a promuovere la cultura del digitale e dell’innovazione. In sintesi può concludersi che c’è la consapevolezza diffusa che l’innovazione digitale è una leva di cambiamento sociale ed economico; ma manca la pianificazione in concreto dei passi necessari per «impadronirsi» di questa leva, a iniziare da una formazione orientata. Piuttosto, avvisa una seconda ricerca dell’Osservatorio Enterprise Application Governance del Politecnico di Milano, il 75% delle medie e grandi imprese italiane sta modificando il proprio modello di gestione dell’informatica aziendale, andando a far evolvere la propria Direzione IT. Fra queste, il 29% sta rivedendo il model- lo organizzativo della Direzione IT, il 40% introducendo nuovi processi e strumenti, il 36% modificando le modalità di relazione con il business e il 22% inserendo nuove figure e competenze. Solo un’azienda su quattro è ancora immobile e non sta facendo nulla per adeguare la propria struttura IT alla trasformazione digitale in corso. Il 66% degli HR Manager evidenzia un impatto della trasformazione digitale sulla propria azienda nei prossimi 3 anni ben superiore a quello che si è verificato nell’ultimo triennio. In questa transizione, il 91% si attende un incremento del contributo al cambiamento da parte della funzione HR. Per gestire la trasformazione digitale, è necessario avere in azienda competenze adeguate o attrarle dall’esterno. Nella ricerca di nuovi profili senior con 3/5 anni di esperienza lavorati- va, le competenze digitali sono così fondamentali o molto importanti per l’81% degli HR manager. È fondamentale però anche mappare il livello di diffusione delle competenze digitali e imprenditoriali fra i dipendenti e su questo aspetto la situazione appare critica: solo il 20% degli HR Manager ha realizzato una mappa delle competenze digitali/imprenditoriali per i ruoli manageriali (la percentuale sale leggermente nel caso di neolaureati, 23%, e per i ruoli specialistici digitali, 34%). Anche sulla formazione emerge un notevole ritardo. Escludendo i ruoli specialistici digitali, poco più del 30% dei Manager HR ha già realizzato un piano formativo ad hoc. Il resto del campione ha «pensato» di inserire nel piano formativo azioni per le competenze digitali o non ha alcuna azione specifica. Claudia Morelli Le opportunità di lavoro nelle aziende associate Univendita Azienda e settore merceologico AMC Italia Avon Cosmetics bofrost* Italia CartOrange Conte Ottavio Piccolomini Dalmesse Italia Fi.Ma.Stars Jafra Cosmetics Lux Italia Nuove Idee Tupperware Italia UNIQUEpels Vorwerk Contempora Vorwerk Folletto Witt Italia Totale opportunità Figure ricercate Area geografica 1.500 Incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno Tutta Italia 2.000 Incaricati alle vendite Tutta Italia Contatti N. verde 800.011.046 Tel. 02.575481 Fax 02.8253293 [email protected] N. verde 800.824.013 www.avon.it [email protected] 70 Operatori di vendita, che si occuperanno della vendita dei prodotti a catalogo al domicilio dei clienti Tutta Italia 120 Promoter, che si occuperanno di promuovere prodotto e servizio presso potenziali clienti [email protected] 150 Consulenti per Viaggiare® part-time e a tempo pieno Tel. 02.58321772 (int. 1) www.cartorange.com Tutta Italia Piemonte, Lombardia, 100 Operatori di vendita, che si occuperanno della vendita dei Tel. 02.58018575 Emilia-Romaprodotti a catalogo al domicilio dei clienti [email protected] gna, Liguria, Toscana 900 Incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno Tel. 0823.513028 80 Capogruppo Tutta Italia www.dalmesseitalia.it 30 Responsabili di zona [email protected] Tel. 0332.890221 600 Incaricati alle vendite Tutta Italia www.imastars.it 40 Capogruppo [email protected] N. verde 800.661.333 1.000 Consulenti di bellezza Tutta Italia Tel. 0331.859757 30 Capogruppo e agenti [email protected] N. verde 800.277.540 110 Incaricati alle vendite Tutta Italia www.lux-italia.com 15 Agenti territoriali [email protected] 50 Incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno Tel. 035.592843 Tutta Italia 5 Responsabili di zona [email protected] 1.600 Dimostratrici N. verde 800.821.053 Tutta Italia 200 Capogruppo Tel. 02.722271 N. verde 800.960.313 500 Incaricati alle vendite Tel. 0461.530000 70 Team leader Tutta Italia www.uniquealtacosmesi.com 20 Area manager [email protected] 2.400 Incaricati alle vendite N. verde 800.841.811 Tutta Italia 100 Team leader www.contempora.it N. verde 800.014.457 980 Incaricati alle vendite Tutta Italia www.folletto.it N. verde 800.231.439 800 Incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno Tutta Italia www.witt.it 50 Responsabili di zona [email protected] 13.520 posizioni 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it FORMAZIONE Lunedì 19 Dicembre Dicembr 2016 47 Da gennaio il corso online Maam U apre ai papà Doppia laurea a Tor Vergata La maternità paga Economia, l’asse Soft skills potenziate nel congedo Pagina a cura FILIPPO GROSSI http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI l master Maam U, il primo percorso digitale al mondo che valorizza la maternità per allenare competenze soft assai preziose in qualsiasi ruolo professionale, da gennaio apre le porte anche ai papà. Sviluppato su richiesta delle aziende, ma anche per cogliere un cambiamento già in atto, maam (acronimo che sta per: maternity as a master) consentirà ai neo padri di allenare le proprie competenze quando nasce un figlio, anche se non sono in congedo di paternità. A partire dalla vita di tutti i giorni, attraverso pensieri, esercizi e riflessioni, i papà potranno imparare a riconoscere e allenare le competenze relazionali, organizzative e creative che la I ricerca maam ha dimostrato essere le più attive dopo la nascita di un figlio: ascolto, comunicazione, intelligenza emotiva, creazione di alleanze, giudizio e presa di decisione, gestione del tempo e delle priorità, delega e col- laborazione, gestione della complessità, creatività, apprendimento attivo e agilità intellettuale, complex problem solving, visione e gestione del cambiamento, networking. Studi scientifi ci hanno dimostrato che i papà che si prendono cura attivamente dei figli sviluppano le stesse competenze delle mamme. Le attività di cura provocano nei padri reazioni neurochimiche simili a quelle materne, in particolare, la produzione di ossitocina - che nelle madri viene stimolata dal contatto affettuoso, mentre nei padri è attivata dal gioco - e l’abbassamento del livello di testosterone e di conseguenza della loro aggressività. A tal proposito, in Italia, secondo l’Istat, le famiglie in cui solo la donna lavora sono in crescita. Nel 2008 erano 1,7 milioni (cioè il 9,6% del totale), sono diventate 2,4 milioni nel 2014 (12,9%). L’occupazione maschile è calata del 6,3% (875 mila lavoratori persi) mentre quella femminile è salita dello 0,7% (64 mila lavoratrici in più). Il numero dei padri che stanno a casa per prendersi cura dei figli cresce. è Roma-Göteborg na doppia laurea magistrale in Economia tra Roma e la Svezia. È frutto del recente accordo tra l’università Tor Vergata di Roma e l’università di Göteborg: un doppio titolo di studio per un periodo biennale da svolgersi il primo anno a Roma e il secondo in Svezia. Obiettivo delle due università è permettere agli studenti di realizzare una preziosa attività di scambio (con un doppio titolo internazionale) al fi ne di diventare economisti presso istituzioni nazionali e internazionali, lavorare per società di consulenza internazionali o proseguire con un dottorato di ricerca. In particolare, il corso di laurea magistrale in Economics (master in science of economics) di Tor Vergata è erogato interamente in lingua inglese e include insegnamenti avanzati di microeconomia, macroecono- U mia, statistica, probabilità, metodi matematici ed econometrici, economia del diritto, economia del lavoro ed economia pubblica. Oltre a ciò, sono presenti numerosi corsi opzionali, improntati per lo più a dare basi per una carriera di economisti a livello internazionale. Quello con l’università di Göteborg va, perciò, a inserirsi tra i circa 500 accordi bilaterali e di cooperazione culturale e scientifi ca dell’ateneo romano impegnato nella promozione della dimensione internazionale degli studi e della ricerca. Per saperne di più, occorre consultare il sito web: www.uniroma2.it. CORSI & MASTER C’è tempo fino al 12 gennaio per iscriversi al master in Media and entertainment management organizzato da Ied a Roma. Il master, che si svolgerà dal 26 gennaio 2017 al 26 gennaio 2018, mira a formare figure professionali che possano operare efficientemente e a livello internazionale nel settore media & entertainment: film, tv, trans media, videogiochi, editoria, comunicazione, musica, aziende web-based, parchi tematici e musei. Il corso prevede numerosi incontri con professionisti del settore tra cui i manager di Cinecittà World, creativi della Saatchi & Saatchi ed esperti di Ariadne Capital. I futuri manager dell’industria dei Media & Entertainment, dell’imprenditoria e delle start up, grazie al know-how e agli strumenti di business acquisiti si impongono come manager in diversi settori, dove sono richieste creatività a capacità manageriali. Al termine del percorso di studio, i partecipanti potranno lavorare come manager nei dipartimenti di produzione, marketing e comunicazione, strategia e finanza, business affairs e rapporti istituzionali. Infine, come Imprenditori o startupper, possono sviluppare e gestire la propria azienda, sia con un modello business to consumer (B2C) che business to business (B2B). Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, occorre consultare il sito web: www.ied.it/roma. Entro il 10 gennaio è possibile iscriversi al master in Management della comunicazione sociale, politica e istituzionale organizzato da Iulm a Milano. Il master, che si terrà dal 19 gennaio al 20 dicembre 2017, intende formare professionisti della comunicazione pubblica internazionale. In particolare, il master prevede tre verticalizzazioni sui temi della comunicazione politica, sociale e istituzionale e offre gli strumenti tecnici e culturali necessari per operare nel contesto delle professioni legate ai media tradizionali e new media. Il corso forma professionisti capaci p di interpretare al meglio lio le esigenze politico-culturali rali e comunicative del merrcato dei media e della comunicazione per la politica e le istituzioni. Nello specifico, il master offre sbocchi nella consulenza in agenzie di comunicazione, nella dirigenza di pubbliche amministrazioni, associazioni di settore, ong, neegli ambiti della consulenza nza politica e nei settori di imprese mprese rivolti alla socialità. Esso ha inoltre il plus di coinvolgere una faculty di oltre 80 docenti provenienti da diverse esperienze universitarie, istituzionali, associative, di consulenza e d’impresa del panorama nazionale e internazionale. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.iulm.it. Fino al 17 gennaio è possibile iscriversi al master in International human resource management organizzato dall’università Cattolica di Milano. Il master, che si terrà dall’1 febbraio 2017 al 20 gennaio 2018, intende promuovere lo sviluppo delle competenze professionali necessarie per operare in ambienti internazionali complessi in qualità di esperti di gestione delle risorse umane, di organizzazione e di comunicazione aziendale. I processi di allineamento tra le persone e le organizzazioni richiedono, infatti, professionisti di gestione delle risorse umane con profili di competenze composite e articolate, in cui differenti approcci disciplinari si coniugano e si fondono. L’acquif sizione sizion di tali professionalità non pro può pu che derivare da d un contesto formativo che enfatizza la comprensione e l’utilizzo di competenze e tecniche specifiche unitamente alla a possibilità di confrontarsi diretco tamente con la realtà tam operativa dell’impresa operati e i tratti multiculturali di coloro che vi operano. La focalizzazione sulla professione suggerisce, infine, di proporre un’iniziativa intensiva propria dei percorsi master, che possa costituire un punto di incontro fra aziende e laureati fortemente motivati ad accostarsi all’area delle risorse umane in contesti globali. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.unicatt.it. C’è tempo fino al 30 gennaio 2017 per iscriversi al master in Bilancio e amministrazione aziendale organizzato dall’università degli studi di Pisa. Scopo del corso, che si terrà dal 24 febbraio 2017 al 23 febbraio 2018, è quello di offrire un percorso di formazione e approfond i m e n t o, con alto livello di qualificazione, nelle diverse aree dell’amministrazione (contabilità generale, bilancio, operazioni straordinarie) e del controllo di gestione (analisi di bilancio, per indici e flussi). Il corso, strutturato con programma parttime, è particolarmente adatto per i giovani laureati che abbiano già intrapreso un percorso lavorativoprofessionale e che desiderino acquisire un’adeguata qualificazione sulle tematiche inerenti il bilancio, il controllo di gestione e la tecnica professionale, senza interrompere l’attività di lavoro. È, infine, prevista una parte applicativa consiste nell’elaborazione di un project work individuale volto ad applicare le conoscenze e le competenze professionali acquisite. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, consultare il sito internet: www. unipi.it. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 48 AZIENDE Lunedì 19 Dicembre 2016 Le igure ricercate da The Market vanno dalle vendite alla contabilità Nell’outlet si trova posto Nel mall di San Marino 400 opportunità Pagina a cura LAURA ROTA http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI he Market San Marino Outlet Experience, shopping mall che aprirà i battenti a San Marino nel primo semestre del 2018, creerà 400 posti di lavoro a pieno regime. Delle figure ricercate la maggior parte sarà personale di vendita. Le altre saranno addetti alle pulizie, magazzinieri, responsabili, vigilanti, impiegati. La costruzione, l’operatività quotidiana del centro e l’indotto creeranno centinaia di nuovi posti di lavoro qualificato. La domanda di nuove professionalità nascerà in settori diversi: dai servizi retail al marketing, dalla logistica all’ospitalità, dalla ristorazione ai servizi web, dall’edilizia al supporto legale, dalla con- T tabilità alla comunicazione. Per la realizzazione dell’outlet è stato previsto un investimento di circa 110 milioni di euro promosso da Borletti group con gli advisor di Dea real estate. Sull’area si svi- lupperà un’architettura moderna ma rispettosa del contesto di San Marino: forme, materiali e colori riprendono quelli caratteristici del centro storico della capitale. Rispettosa anche dell’ambiente: progettazione e costruzione sono previste in accordo con la certificazione internaziona- le BREEAM. Si tratta di un progetto rivolto a un pubblico nazionale ed internazionale, destinato a diventare un polo di attrazione turistica su un bacino di utenza calcolato in 9 milioni tra residenti e visitatori, con una media di due milioni di nuovi visitatori all’anno. Al suo interno ospiterà 120 negozi di brand internazionali di abbigliamento, accessori di fascia medio - alta, nonché food e ristoranti, su una superficie commerciale complessiva di 25 mila metri quadrati. La prima parte dei lavori appena iniziati si concluderà a metà del 2018, quando sarà inaugurato lo shopping center. A questa, seguiranno altri otto mesi per il completamento della struttura, che sarà a pieno regime all’inizio del 2019. «Puntiamo», spiega Luca de Ambrosis Ortigara di Dea real estate, «oltre che sui visitatori locali, soprattutto sull’incoming di turisti italiani e stranieri, in particolare dell’est Europa, che già visitano l’area della costiera adriatica e trascorrono le vacanze. San Marino già oggi muove un fl usso di turisti pari a 2 milioni di persone che visitano l’area. Crediamo molto in questo progetto perché è rimasto uno degli ultimi bacini interessanti in Italia a non essere coperto da outlet e, anzi, il fatto che si stiano avvicendando dei progetti in questa zona che vanno a prendere il posto di vecchie strutture commerciali conferma l’importanza strategica dell’area». Gli interessati possono presentare la propria candidatura visitando il sito http://www.themarket.sm/ e compilando l’apposito form online disponibile nella sezione Contattaci, selezionando la voce Opportunità di lavoro. Per le consegne natalizie Gls inserisce 1.800 addetti Conad rafforza lo staff per l’estate toscana Durante il periodo natalizio, visto il grande incremento dei volumi di spedizioni, Gls in Italia amplia il proprio staff per far fronte alle esigenze dei clienti dei suoi servizi di consegna espresso. Per Natale 2016 (che si protrarrà anche nel periodo successivo) l’azienda inserirà temporaneamente circa 1.800 nuove figure, tra cui autisti per ritiro e consegna, autisti dei mezzi di linea, addetti nei magazzini dei centri di smistamento, persone che lavorano a magazzino nelle sedi e per gli uffici. «Per Gls», sottolinea Klaus Schädle, managing Conad seleziona personale stagionale per la copertura di 200 posti di lavoro in Toscana nel periodo estivo 2017 al fine di far fronte ai picchi di lavoro previsti durante la stagione estiva e all’aumento del flusso turistico. Si tratta di un’interessante opportunità per chi cerca un impiego estivo director Gls Europe South, «il periodo natalizio è tra i più intensi e impegnativi. Da sempre, infatti, è un momento in cui i volumi delle spedizioni crescono almeno del 30% ma, visto lo sviluppo delle attività di ecommerce anche in Italia, abbiamo giorni, soprattutto dopo i fine settimana, in cui si toccano picchi di crescita dei volumi del 40%. Siamo sempre più focalizzati sulla qualità dei nostri servizi e, per questo, noi e i nostri franchisee abbiamo deciso di assumere 1.800 persone nel nostro staff». La formazione è uno degli aspetti chiave della società che, tramite Gls Academy, eroga corsi per migliorare le prestazioni dei collaboratori, le competenze tecniche e professionali e le capacità manageriali. GlsItaly è una sussidiaria di General Logistics Systems B.V. con sede ad Amsterdam, che offre servizi di corriere espresso per oltre 220 mila clienti in Europa, soluzioni di logistica a valore aggiunto, è presente in 41 stati europei attraverso società proprie e partner ed ha circa 14 mila dipendenti e 20 mila veicoli. Nel FY 2015/16 il fatturato ha raggiunto 2,2 miliardi di euro. In Italia, dispone di 13 centri di smistamento, 142 sedi e 4500 mezzi. Gli interessati possono candidarsi al sito https://www.gls-italy.com/, lavorare in Gls, dove si trovano anche le posizioni a tempo indeterminato. e non solo, dato che i contratti stagionali possono rappresentare il primo passo verso un successivo inserimento in azienda. La campagna di recruiting è rivolta, prevalentemente, a addetti agli scaffali, alla gastronomia, alla pescheria, ai reparti e a cassieri. Le figure sono distribuite come segue: 100 a Portoferraio e in altri comuni dell’Isola d’Elba (da marzo ad ottobre); 25 a Grosseto (da maggiogiugno a settembre-ottobre); 25 a Rosignano e Vada (da giugno a settembre); 20 a Cecina (da giugno a settembre); 25 in Versilia e a Viareggio; 10 a Massa. Gli interessati possono candidarsi: per l’Isola d’Elba, inviando il curriculum per mail a [email protected]; per Grosseto, lasciando la domanda ai box informazioni dei punti vendita di via Clodia, via Aurelia Antica e Senegal; per i supermercati di Cecina, Vada e Rosignano, inviando il curriculum all’indirizzo lunarossa.rosignano. [email protected]; per Viareggio, Massa e Versilia, visitando il sito www.conad.it, lavora con noi, lavoro in negozio, selezionando le 3 province di interesse e compilando il form online. Con quest’ultima modalità è possibile candidarsi per una trentina di figure ricercate da Nordiconad per la prossima apertura di un superstore ad Imola. Si tratta di persone con esperienza, flessibilità oraria, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di gruppo: un referente gastronomia, uno generi vari, uno parafarmacia, uno ortofrutta e uno pescheria; 5 addetti gastronomia; 4 generi vari; 4 farmacisti; 10 addetti box/casse. NEWS Doxa, società di ricerche, seleziona junior researcher & Crm account laureato a indirizzo socio-economico con conoscenza dell’inglese; data analyst neolaureato in statistica o informatica a Milano; rilevatori face to face smartphone diplomati; mystery client dai 20 ai 65 anni laureati o diplomati, che svolgano già un’attività, per tutta Italia; possessori di smartphone per Doxa roamler; rilevatori face to face per Milano. Informazioni e candidature al sito www. doxa.it, lavora con noi. Uber, che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un’applicazione software mobile che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti, offre opportunità di occupazione a Milano a community support representative – UberEATS, general manager – UberEATS, operations coordinator. Per informazioni e presentare la candidatura, consultare il sito https://www.uber. com/it/, opportunità di lavoro. Toscana Resort Castelfalfi, destinazione turistica di lusso che fa parte del tour operator mondiale Tui Ag, ricerca figure professionali per le attività di reception e front office sia presso il proprio hotel La Tabaccaia che in altri outlet del resort. Gli interessati possono collegarsi al sito www.castelfalfi.com/it/, lavora con noi, dove si può prendere visione dei profili richiesti e inviare il proprio curriculum. Costa Crociere organizza una selezione per corsi di formazione finalizzati all’assunzione a bordo per pasticcere/ panettiere (22 partecipanti cittadini dell’Unione europea o extracomunitari con permesso di soggiorno illimitato). Domande entro il 9 gennaio 2017; nella regione Marche: tour escort e entertainment technician (domande entro il 1° febbraio) e photo operator a bordo di navi da crociera (scadenza 8 febbraio). Candidature al sito http:// career.costacrociere.it/it/ selezioni-aperte/. Europark Milano Idroscalo, con attrazioni per adulti e bambini, ristoranti, bar, giochi, eventi, attualmente chiuso per lavori e che riaprirà nel marzo 2017, ricerca baristi/e giovani e dinamici di bella presenza con esperienza e voglia di imparare e operatori per laser game e sala bowling. Gli interessati possono candidarsi al sito http://www.europarkmilano.com/, lavora con noi. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it I L P R O F E S S I O N I STA Lunedì 19 Dicembre 2016 201 49 Piergiorgio Valente, presidente della Confederazione fiscale europea per il biennio 2017-2019 Nel cuore della professione Libertà di pensiero e di parola sono le chiavi per diventare professionisti Non possono mancare però equilibrio assoluto e rigore nelle opere http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it DI BEATRICE MIGLIORINI mare la fotografia significa amare ciò che meglio riesce a catturare la vita. E l’amore per la fotografia non è un qualcosa di fine a se stesso, bensì uno stile di vita grazie al quale è possibile imparare a focalizzare l’attenzione su ciò che è importante, andando al di là di quello che appare agli occhi dei più. Un modus operandi che è un grande valore aggiunto nel momento in cui si sceglie di intraprendere una professione. E lo sa bene Piergiorgio Valente, dottore commercialista, neoeletto presidente della Confederazione fiscale europea per il biennio 20172019. Classe 1963, torinese autentico, professionista e padre di famiglia, il percorso professionale di Valente «si è svolto in molti paesi del mondo, oltre all’Italia, in rappresentanza di associazioni, università società», ha sità e società» raccontato a ItaliaOggi Sette il numero uno della Cfe, «un’esperienza che mi ha permesso di capire che il professionista è chi incontra, cosa legge, cosa sente, cosa sogna. Curiosità e scoperta fanno la carriera, con un pizzico di fortuna. Ecco perché, spesso, mi trovo a ripetere che, se la fortuna bussa sempre due volte, è meglio sforzarsi di alzarsi di slancio e di aprire sempre la prima volta, con discrezione ed entusiasmo». Ed è proprio questo lo spirito con cui è approdato alla presidenza della Confederazione. «È stato un onore essere stato nominato dall’Assemblea generale a Varsavia lo scorso settembre. L’obiettivo, ora come ora, è quello di affrontare nel prossimo biennio le molte questioni A che interessano la professione, alla guida di un Consiglio direttivo altamente qualificato e dinamico e di un team davvero eccellente. Lavoreremo, infatti», ha proseguito Valente, «per tutti i 200 mila consulenti fiscali appartenenti a ben 21 organizzazioni di 26 paesi europei, gestendo le sfide che verranno, in particolare quelle riguardanti il progetto dell’elusione fiscale internazionale e l’imminente digitalizzazione. Senza dimenticare, poi, l’impegno affinché la Cfe consolidi e rafforzi la sua posizione». Un biennio intenso, quindi, quello che attende Valente il quale, però, potrà contare su una solida base di partenza z grazie a un’idea chiara di quelle che chi dovranno essere le dov priorità da affronpri tare. t ar «Per quanto attiene il mandaa tt to, to, sono fortemente t e intenzionato a basarlo su quatba tro tro specifici punti. Primo tra tutti, la Pr certezza del diritto cer che che significa anche chiarezza e irretroatt irretroattività delle leggi e tutela dell’affidamento. In secondo luogo un ruolo importante sarà svolto dalla trasparenza come fondamento dell’equa tassazione. Tutto questo, poi, sarà affiancato dal riconoscimento dei diritti dei contribuenti e dal rispetto per il ruolo del consulente fiscale che agisce con fiducia, onestà, cooperazione leale e costruttiva. L’obiettivo», ha precisato Valente, «è quello di conseguire un equilibrio flessibile tra fisco e contribuenti attraverso un bilanciamento tra diritti e doveri reciproci». Un perfetto bilanciamento, quindi, come accade anche nella fotografia. Nella vita del numero uno della Confederazione, inoltre, un ruolo importante lo riveste l’insegnamento che gli permette di coniugare il senso della guida e lo spirito di servizio. «Sono convinto del fatto che la qualità del capitale umano determina il futuro per un paese. Ecco perché», ha concluso il presidente della Cfe, «l’incarico di professore straordinario presso la Link Campus University in Roma, dove insegno Pianificazione finanziaria e fiscale e politiche fiscali dell’Unione europea, è fonte di ispirazione continua. Chi aiuta a scoprire nei giovani il valore del sé e dell’altro, a riconoscere la predisposizione a essere e a fare, a darsi e a dare, a individuare talento e genio e prefigurare limiti da varcare e ostacoli da superare, è maestro per gli altri e uomo per se stesso». Chi è Piergiorgio Valente • Granata convinto, compatibilmente con gli impegni segue da vicino la sua squadra del cuore, il Torino • La fotograia è una delle sue grandi passioni e ogni occasione è buona per rubare qualche scatto • Legato agli animali ama i Chihuahua che considera un concentrato in miniatura di carattere e simpatia • Viaggiatore appassionato, tra le mete che ha nel cuore le isole dell’Oceano Paciico con i loro segreti • Ama le buone letture che elevano l’animo, rinfrancano lo spirito e rendono liberi nel legare passato e futuro NOME Piergiorgio Valente NATO A Torino IL 5 febbraio 1963 PROFESSIONE Alla metà degli anni 80 sceglie in da subito la libera professione. Attento a tutto ciò che succede oltreconine, negli anni matura un’esperienza di livello internazionale sui temi inerenti alla iscalità. Sempre attento alle dinamiche della categoria, oltre a essere referente nazionale del Cndcec per la iscalità internazionale, è rappresentante di Conindustria presso il Tax policy working group di Businesseurope e bureau member del Tax policy group del Biac, presso l’Ocse. Nel 2017 viene nominato presidente della Confederazione iscale europea. 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 50 Lunedì 19 Dicembre 2016 P RO F E S S I O N I S T I I N C R E S C I TA http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Compagnone entra in Merck Maria Antonietta Compagnone è il nuovo direttore del dipartimento Regulatory Affairs & Pricing di Merck. Laureata in scienze biologiche all’università La Sapienza di Roma, porta con sé un bagaglio professionale maturato grazie a una carriera ventennale in grandi realtà farmaceutiche. Dal 2013 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Regulatory Affairs & Galliano Salineto direttore commerciale di EuropeGroup EuropeGroup Srl, azienda italiana specializzata nel settore del noleggio con conducente e nella mobilità integrata, annuncia la nomina di Galliano Salineto a nuovo direttore commerciale. Salineto vanta un’esperienza pluridecennale nel mondo dell’hotellerie ( Holiday Inn, Crowne Plaza, Intercontinental, Resort IHG ) dei tour operator e delle business travel agency, ha quindi una profonda conoscenza del mercato turistico B2B e B2C. Nel nuovo ruolo il manager avrà il compito di sviluppare commercialmente Market Access Manager in AbbVie dove ha gestito tutte le problematiche di natura regolatoria e assicurato la piena integrazione del ruolo strategico del Regulatory Affairs nelle dinamiche del Market Access. In precedenza, ha svolto incarichi nel regulatory con responsabilità crescenti in Janssen, Janssen-Cilag, Organon ed Abbott. tutti i servizi e le attività di una delle realtà più intraprendenti nel settore della mobilità integrata. Renato Mazzoncini eletto alla presidenza dell’Uic Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è stato eletto all’unanimità presidente dell’Union internationale des chemins de fer (Uic), l’associazione che rappresenta il settore ferroviario a livello globale. L’incarico ha una durata di due anni. Sotto la guida di Mazzoncini, l’Uic sarà chiamata Riva country manager di Intel Maurizio Riva è il nuovo country manager per l’Italia di Intel. Riva è entrato in Intel nel 2001, come business development manager dopo alcune importanti esperienze in aziende del settore Ict come Sun Microsystem, Novell e Selesta Networks. Successivamente, Riva è stato direttore del customer solutions group di Intel in anche a svolgere il ruolo di consulente e advisor per i grandi programmi di investimento, attualmente in corso o previsti nei prossimi anni a livello mondiale: dai Corridoi europei TEN-T (passeggeri e merci) alla Cina, dagli Usa all’India, passando per la Russia. Ercolani alla Business unit vaccini di Msd Italia Marco Ercolani, 48 anni, romano, è stato nominato executive director della nuova Business unit Vaccini di Msd Italia. Ercolani è entrato a far parte del team di Msd Italia ad Europa, Medio Oriente e Africa (Emea per poi divenire direttore clienti multinazionali di Intel Emea all’interno della divisione Sales & Marketing Group di Intel Corporation. Nato a Piacenza, è laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano e ha conseguito un attestato TGM presso l’Insead nel 2011. aprile in qualità di Public health & policy executive director. Precedentemente ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno della divisione medica di GSK Italia, sino ad assumere, nel 2008, il ruolo di medical director vaccines e, all’inizio del 2011, la responsabilità di medical director primary care and prevention. Da dicembre 2012, Ercolani è stato medical & scientific director di Sanofi Pasteur Msd Italia. Laureato in medicina e chirurgia presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, Ercolani è in possesso del Master in vaccinologia conseguito presso l’Università di Ferrara e del Maxi-formato Contaminazione di stili 100% Case italiane TUTTO NUOVO IN EDICOLA è un magazine www.classabbonamenti.com 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it P RO F E S S I O N I S T I I N C R E S C I TA Master School of Management conseguito nel 2012 alla Sda Bocconi di Milano. Delorme sales director Allianz Worldwide partners http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Allianz Worldwide Partners annuncia la nomina di Isabelle Delorme alla carica di Sales director per Francia e Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Turchia). Isabelle Delorme, 43 anni, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Gruppo Allianz dal 2008, anno in cui è entrata a far parte del team di Euler Hermes in Francia in qualità di marketing director. Nel 2011 è stata nominata marketing director di Euler Hermes Group e, durante questo periodo, ha gestito la riorganizzazione delle attività di marketing in 40 paesi. Nel 2015 è entrata a far parte di Allianz Antonio Posa in Bkey consulting Antonio Posa, romano classe 1963, è il nuovo senior partner di Bkey Consulting, società di consulenza aziendale in ambito marketing e general management. Dopo esser stato ufficiale addestratore del corpo dei paracadutisti, Posa inizia la sua carriera lavorativa in Procter & Gamble, dove acquisisce e sviluppa significative esperienze nel settore marketing Worldwide Partners, nel ruolo di group marketing director. Prima di entrare nel Gruppo Allianz, Isabelle si era distinta in Bouygues Telecom, dove aveva ricoperto varie posizioni gestionali tra il 1996 e il 2008. Cristina Parenti alla guida della comunicazione Edison Cristina Parenti è la nuova responsabile della Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione di Edison, con il ruolo di senior vice president communications a riporto di Marc Benayoun, amministratore delegato e chief executive Officer di EDISON S.p.A. La Direzione Rela- e vendite. Negli anni ricopre ruoli di crescente responsabilità in altri importanti gruppi nazionali e internazionali come Danone, Manetti & Roberts e Kellogg’s, dove dapprima è responsabile gdo e poi general manager per il Sud Europa. In Bkey Consulting apporta un contributo di conoscenza e competenze nelle aree riorganizzazione forza vendite e retailing. zioni Esterne e Comunicazione di Edison include le attività di ufficio stampa nazionale e locale, di comunicazione corporate, di comunicazione interna, di gestione degli eventi, di comunicazione digitale e internet, di corporate advertising e di corporate publishing. Cristina Parenti comincia la propria carriera nel 1995 presso la Società Pneumatici Pirelli, lavorando nell’ambito di un progetto di comunicazione legato al change management dell’azienda in quegli anni. Dal 1996 al 2000, raggiunge il Gruppo Shell, dove gestisce le attività di pubbliche relazioni, comunicazione esterna e ufficio stampa prima per il mercato italiano e successivamente per la regione Europa del settore pro- in collaborazione con Lunedì 19 Dicembre 2016 Lu dotti petroliferi del Gruppo. Nel 2001, passa in Motorola S.p.A. dove gestisce le attività di relazioni esterne, eventi, sponsorizzazioni e ufficio stampa per il mercato italiano. Nel gennaio 2004, Cristina Parenti entra in Luxottica Group S.p.A. con il ruolo di director of group public relations and corporate communication e avvia il progetto di fondazione e di gestione della divisione di comunicazione esterna e di pubbliche relazioni globale di Luxottica per tutti i marchi e i mercati del Gruppo includendo anche, dal 2012, la responsabilità della comunicazione finanziaria e corporate dell’azienda. Cristina Parenti parla correntemente tre lingue (Italiano, Inglese, Francese), è laureata in Economia aziendale presso l’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e ha successivamente conseguito un master in Sviluppo manageriale presso la Scuola di Direzione Aziendale della stessa Università (Sda Bocconi). Roberto Sorrentino nuovo presidente di Lex Roberto Serrentino è il nuovo presidente di Lex, l’Istituto per la ricerca giuridico-economica che attraverso studi e convegni promuove la cultura economico-giuridica. Fra i maggiori esperti di federalismo fiscale, già docente alla Luiss Guido Carli e professore straordinario di diritto tributario all’università telematica Pegaso, Roberto Serrentino è stato membro del Comitato del Pore (Progetto per le opportunità delle regioni in Europa), nominato dal ministro degli Affari Regionali, oltre che consulente della Commissione bicamerale sul federalismo fiscale. UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI INDIA TIME TO BE IN .*-"/0'&##3"*0t03& Aula Magna | Università L. Bocconi | Via Gobbi, 5 - Milano Università L. Bocconi e Milano Finanza, in collaborazione con SACE (Gruppo Cdp) e Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, vi invitano a una conference sulle opportunità che il mercato indiano offre alle imprese italiane. PERCHÉ L’INDIA IN QUESTO MOMENTO: t è l’economia con il maggior tasso di sviluppo al mondo, +7,5%; t presenta le stesse potenzialità del mercato cinese di vent’anni fa; t la digitalizzazione accelerata sta imprimendo una svolta a consumi e servizi; t la tecnologia delle imprese italiane di ogni dimensione è fra le più apprezzate; t il made in Italy ha un forte potere di richiamo sui consumi di 200 milioni di Indiani abbienti. %!'# &$# "!&# LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE ONLINE www.mfconference.it Per informazioni: Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 Milano Tel. 02.58219879 - Fax 02.58219452 - e-mail: [email protected] 51 con il supporto di 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 52 Lunedì 19 Dicembre 2016 BonelliErede e Clifford Chance nell’acquisizione di GE Capital Interbanca da parte di Banca Iis http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it È stata completata il 30 novembre scorso l’acquisizione da parte di Banca Ifis spa di GE Capital Interbanca spa da GE Capital. L’operazione prevede un prezzo per la cessione del capitale sociale pari a 160 milioni di euro (soggetto ad Umberto Nicodano aggiustamento), nonché il rimborso integrale da parte di GE Capital Interbanca spa e delle sue controllate, del debito nei confronti della holding GE Capital che ammonta a circa 2,1 miliardi di euro. Per GE Capital ha agito un team integrato composto da BonelliErede, per gli aspetti di diritto italiano, e Slaughter and May per i profili di diritto inglese. Il team PROFESSIONISTI IN CRESCITA Ilva, Lombardi Molinari Segni nell’accordo con i Riva Lombardi Molinari Segni, con un team composto dai partner Giuseppe Lombardi (nella foto), Lazare Vittone e PierDanilo Beltrami, ha assistito i commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria (Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba) nella definizione dell’accordo con gli esponenti della famiglia Riva e le società a essi riconducibili, di cui si prevede il perfezionamento entro il prossimo mese di febbraio, previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni. L’accordo prevede, fra l’altro, che vengano rese disponibili a Ilva somme e titoli, per un controvalore di circa 1,1 miliardi di euro, attualmente oggetto di sequestro penale, affinché gli stessi siano destinati al completamento del processo di ambientalizzazione dell’Ilva. Si prevede, altresì, che la famiglia Riva metta a disposizione un ulteriore importo, per l’ammontare complessivo di 230 milioni di euro, prevalentemente destinato a supportare la gestione corrente di Ilva. I commissari straordinari sono stati altresì assistiti da Paola Severino ed Elisa Scaroina. Per la famiglia Riva e le società a essa facenti capo hanno agito Vincenzo Roppo, Paolo Canepa, Enrico Benedetti, Francesca Luchi, Francesco Carbonetti, Mario Casellato, Pietro Longhini, Elio Brunetti, Oreste Dominioni, Carlo Enrico Paliero, Giovanni Ponti, Salvatore Scuto, Gian Paolo Del Sasso, Pasquale Annichiarico e Stefano Lojacono. di BonelliErede è stato guidato dal partner Umberto Nicodano, leader del Focus Team Private Equity, con il managing associate Marco De Leo e l’associate Veronica Casalini. Gli aspetti regolamentari sono sta- ti seguiti dal socio Giuseppe Rumi, insieme alla managing associate Daniela Runggaldier e al senior associate Andrea Savigliano. Il partner Andrea Manzitti, la senior counsel Fabiola Rossi e la senior associate Lucia Lancellotti hanno curato i profili fiscali. Il partner Antonella Negri e il senior associate Luca De Menech si sono occupati degli aspetti giuslavoristici. Il partner Tommaso Faelli e il senior associate Jacopo Liguori hanno curato i profili IP, mentre quelli di banking sono stati seguiti dal partner Giuseppe Sacchi Lodispoto, dal partner Emanuela Da Rin e dal senior counsel Antonio La Porta. Gli aspetti antitrust sono stati seguiti dal partner Francesco Anglani e dall’associate Giorgio Bitonto. Clifford Chance ha assistito Banca Ifis con un team strutturato che vede la partner Alberta Figari, con il senior associate Stefano Parrocchetti e il trainee Luca Piacentini, capofila dell’operazione con il coinvolgimento di altre practice area dello studio. In dettaglio: la partner Simonetta Candela e il suo team per i profili di diritto del lavoro, il partner Luciano Di Via e il suo team per la parte antitrust, il partner Carlo Galli con l’associate Andrea Sgrilli per i profili fiscali, il partner Fabio Guastadisegni e il suo team del dipartimento Litigation & Dispute Resolution per gli aspetti di competenza e la partner Tanja Svetina e il suo team per gli aspetti di finanza strutturata. Freshiedls al ianco di Zapi nell’operazione sulla società canadese Delta-Q Technologies Freshfields Bruckhaus Deringer ha MA QUANTO VALE? È la prima e fondamentale domanda a cui occorre rispondere bene quando si decide di investire in un’azione e in un’azienda. La risposta? Dall’esperienza di uno dei più dinamici team di investimento, tutto quello che c’è da capire per investire nelle aziende, quotate o quotande. Un’opera che risponde a molte altre domande e questioni aperte: tPerché tutti parlano di stagnazione e di crisi mentre i maggiori mercati finanziari sono ai massimi? tCome cambiano i metodi di valutazione nell’epoca digitale e dei tassi a zero? tIl rischio di bolla sui prezzi delle obbligazioni è più o meno forte di quello sulle azioni? tÈ vero che la volatilità dei mercati sta crollando, o è vero il contrario? tCome impattano sui futuri bilanci delle aziende i consumi dei millennial, delle popolazioni che invecchiano e l’attenzione alla sostenibilità? tÈ logico che gli Unicorn di Silicon Valley valgano fino a 70 volte il loro fatturato? tCome dovete investire i vostri risparmi? IN EDICOLA CON 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it PROFESSIONISTI IN CRESCITA http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it assistito Zapi spa, attiva nella produduzione di controlli di velocità elettronici i i e di prodotti associati per applicazioni a veicoli elettrici, nell’acquisizione di Delta-Q Technologies Corporation, società canadese specializzata nella pro- & Partners, con un team composto dai Bruno Gattai d i partner t B G tt i e AlesAl sandro Dolce, dal senior associate Federico Michelini e dall’associate Diletta Camicia ha assistito Francesco Trapani nella definizione degli accordi relativi all’investimento in Tages Holding, da eseguirsi mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, che è in attesa dell’approvazione da Banca d’Italia, e la successiva acquisizione di una quota pari al 9%. Gli attuali azionisti rilevanti di Tages Holding (Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani, Salvatore Cordaro Luigi Verga duzione di caricabatterie industriali. Il team di Freshfields è stato guidato dal socio Luigi Verga, coadiuvato dagli associate Pietro La Placa e Giulio Politi. Per gli aspetti di diritto canadese, a fianco dell’acquirente, ha agito lo studio Lawson Lundell LLP. Lo studio legale Stikeman Elliott LLP ha invece assistito i venditori. Gattai Minoli Agostinelli & partners advisor di Francesco Trapani nell’investimento in Tages Holding Lo studio Gattai Minoli Agostinelli Azienda per la mobilità www.atac.roma.it Sede legale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006 AVVISO PER ESTRATTO RELATIVO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE n° 122 / 2016 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sul Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 147 del 19/12/2016, parte V serie speciale, è pubblicato l’avviso relativo al sistema di qualificazione n° 122/2016 per la individuazione di ditte da invitare a esperimenti di gara, da espletare con il sistema dell’e-procurement, per la radiazione, rottamazione ed il successivo smaltimento/recupero di autovetture, autobus e veicoli in genere, accantonati dal parco aziendale di Atac. Il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio dal 19/12/2016 e sul sito internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio del Comune di Roma. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 3 anni dalla data di pubblicazione dell’avviso in GURI. Acquisti Patrimonio e Servizi Generali Il Responsabile Alberto Cortesi Bruno Gattai e Umberto Quadrino), sono stati assistiti dallo studio Galante e associati, con Anna Di Vilio. La società è la holding di controllo di tre società operative: Credito Fondiario, fra i principali operatori italiani attivi nella gestione, intermediazione e investimento in crediti non performing, Tages Capital sge, che gestisce Lunedì 19 Dicembre 2016 fondi di investimento infrastrutturale, Capital llp, società l e Tages T C it l ll i tà con sede a Londra attiva nel settore dei fondi di fondi hedge, fondi Ucits alternativi e soluzioni di investimento multi-manager. Pavia e Ansaldo e Linklaters assistono Eco Eridania per l’emissione di due tranche di bond Lo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team guidato da Giuseppe Besozzi e formato da Maria Chiara Puglisi, Giulio Asquini e Dario Rovelli, ha assistito Eco Eridania spa, società riferibile al Fondo Xenon Private Equity V e all’imprenditore e fondatore Andrea Giustini, in tutti i profili legali, societari e regolamentari attinenti l’emissione delle prime due tranche di un bond non quotato, accentrato su Euroclear Bank S.A/N.V. e Clearstream Banking, société anonyme per un ammontare complessivo di 82,5 milioni di euro. Il bond è stato interamente sottoscritto da Muzinich European Private Debt sarl, in qualità di general partner di Muzinich Italian Private Debt Fund, Sca-Sicav-Sif, Pemberton Emmdf I Holdings sarl e Pemberton Debt Holdings I sarl e si assomma a un aumento di capitale per complessivi euro 20 milioni sottoscritto dagli attuali soci. Le risorse del bond sono state in parte utilizzate da Eco Eridania spa per l’acquisizione di Mengozzi spa, primario operatore Giuiseppe Besozzi italiano nello smaltimento del rifiuto sanitario. Le predette risorse verranno, inoltre, utilizzate dalla società emittente per implementare il processo di crescita del Gruppo, sia nel consolidamento del mercato storico, che nell’ampliamento nel rifiuto speciale di origine industriale. Muzinich e Pemberton sono stati assistiti da un team dello studio Linklaters formato da Andrea Arosio, Elio Indelicato, Pietro Fazzini e Sara Astrologo. Pedersoli con Accord Management nell’acquisizione delle quote di Pool service-Medavita Pedersoli studio legale ha assistito i soci di Accord Management continua a pag. 54 Telefono 02-58219.1 - e-mail: [email protected] ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI E COMMERCIALI DI PROPRIETA’ DELL’INAIL Direttore ed editore Paolo Panerai (02-58219209) Direttore Marino Longoni (02-58219207) LE ASTE SI SVOLGERANNO DAL 1/02/2017 AL 10/02/2017 CON MODALITA’ TELEMATICA ATTRAVERSO LA RETE ASTE NOTARILI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Redazione: Silvana Saturno (02-58219378) Roxy Tomasicchio (02-58219335) L’I.N.A.I.L. offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere o occupate facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi: dell’art.6 del D.lgs. 104/1996; dell’art.3 del D.L. 351/2001 convertito L. 410/2001; dell’art.43bis del D.L. 207/2008 modificato dalla L.14/2009; del decreto del M.E.F. del 21/11/2002 sulle modalità di vendita del patrimonio immobiliare trasferito alla SCIP; della convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato del 09/02/2011 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una procedura telematica via Web; della Determina di disinvestimento assunta del Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 175 del 24/07/2013 e regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari assunto dal Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 27 del 20/01/2016 Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il cui elenco, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è possibile depositare le offerte e il Bando d’Asta integrale con il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sui siti internet www.inail.it oppure www.notariato.it o potranno essere richiesti alle Direzioni Regionali dell’I.N.A.I.L. Gli immobili in vendita sono ubicati nelle seguenti Regioni : ABRUZZO, CAMPANIA EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, TOSCANA, SICILIA, VENETO Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Direzioni Regionali Inail , o in alternativa a: Consiglio Nazionale Notariato (tel. 06/362091 e-mail: [email protected]). Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile) ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-58219.1; telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 69920374. Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, Pessano con Bernago (Mi) Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, tel. 02-58219283. Concessionaria esclusiva per la pubblicità: Class Pubblicità - Via Burigozzo 8 - 20122 Milano - Tel. 02-58219521-2. Class Pubblicità SpA Direzione Generale: Milano, via Burigozzo 8 - tel. 02 58219522 Sede legale e amministrativa: Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1 Class Roma: Roma, Via C. Colombo 456 - tel. 06 69760855 Presidente: Angelo Sajeva. Vicepresidente: Andrea Salvati; Gianalberto Zapponini. Vicedirettore Generale New Business Iniziative & Eventi Speciali: Francesco Rossi. Vicedirettore Generale Stampa e Web Business & Luxury Stefano Maggini; Vicedirettore Generale TV Indoor & Moving TVConsumer Giovanni Russo. Per informazioni commerciali: [email protected] Tariffe abbonamenti ItaliaOggi - Euro 320,00 annuale, estero euro 900,00 annuale: Abbonamento estero via aerea. ItaliaOggi Sette - Registrazione del tribunale di Milano n. 174 del 25/3/95 - Direttore responsabile: Paolo Panerai. Testata che fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 SERVIZIO ABBONAMENTI per informazioni e segnalazioni CHIAMATA GRATUITA CHIAMATA GRATUITA NUMERO VERDE 800-822195 FAX VERDE 800-822196 Avvisi di Pubblicità legale su UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA AVVISO DI GARA Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei servizi funerari e cimiteriali per i Comuni di Budrio (Lotto 1 CIG 6897868CBC valore globale presunto € 1.701.037,92) e Granarolo dell'Emilia (Lotto 2 CIG 6898782EFD valore globale presunto € 725.664,00) Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura – Via San Donato 199 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) – Tel. 051 6004340 – C.F. e P.I. 03014291201– PEC: tdpgarecontratti@cert. provincia.bo.it Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 30/01/2017 La documentazione di gara è consultabile sul sito www.terredipianura.it Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana Via Burigozzo 8, 20122 Milano Tel. 02/58219511-516 - Fax 02/58305643 Lazio Via Santa Maria in Via, 12- 00187 Roma tel 06/69760854 Fax 06/6781314 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napoli tel 081/5603291 fax 081/5603708 Calabria e Sicilia Gds Media & Communication Srl Via Lincoln 19- 90133 Palermo tel 091/6230511 fax 091/6230524 Granarolo dell’Emilia, 13/12/2016 La Responsabile del Settore Gare e Contratti - Dr.ssa Silvia Fantazzini 53 www.italiaoggi.it 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it 54 Lunedì 19 Dicembre 2016 PROFESSIONISTI IN CRESCITA segue da pag. 53 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it nell’acquisizione del 40% del capitale sociale di Beauty 2, holding di cui già possedevano il 60% e che controlla il 76,72% del Gruppo Pool Service-Medavita, attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura del capello nel settore professionale, da Riello Investimenti Partners sgr, società di Andrea Faoro gestione del Fondo d’Investimento Gate. Pedersoli ha agito con il partner Andrea Faoro e la supervisione dell’equity partner Alessandro Marena e ha visto il coinvolgimento dell’equity partner Andrea de’ Mozzi per i profili tax. L’operazione è stata interamente finanziata dai soci originari con un mix di capitale e finanziamento soci. Gop nella ristrutturazione del Gruppo Cozzi Parodi Le principali società del Gruppo Cozzi Parodi, attivo nel settore della gestione di impianti turistico-ricettivi, portuali e nella vendita immobiliare nel ponente ligure, hanno ristrutturato il proprio debito finanziario, pari a oltre 120 milioni di euro mediante un piano industriale economico e finanziario, che è stato attestato ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare e che ha previsto, tra l’altro, il perfezionamento in data 6 dicembre 2016 di due operazioni straordinarie aventi a oggetto il trasferimento di proprietà dell’intera quota di partecipazione del porto di Ventimiglia al Principato di Monaco e di una quota del porto di Sanremo al Fondo di diritto inglese Reuben brothers. Il Gruppo Cozzi Parodi è stato assistito da un team dello studio internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners guidato dal socio Gabriella Covino (nella foto), coamentre Scouting S.p.A ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo dei venditori. Mezzalira Investment Group srl è stato assi- PwC Legal, Tla e Watson Farley nella compravendita del 100% della SacemiGamar srl Mezzalira Investment Group srl, tramite la propria controllata Accom srl, ha acquisito il 100% della Sacemi- Gamar srl, società con sede e stabilimento in Noventa di Piave (Ve), specializzata nella produzione di pompe per applicazioni industriali e di motori elettrici. Nella negoziazione per la parte legale gli azionisti di Sacemi-Gamar sono stata assistiti dallo studio PwC Legal (TLS) con un team dell’ufficio di Padova composto dagli avvocati Davide Frau, Erika Tomat, Vittorio Zattra e Filippo Zucchinelli diuvata dal managing associate Luca Giannini e dal senior associate Mattia Casarosa per i profili corporate, e dal socio Luca Jeantet e dall’associate Paola Vallino per i profili restructuFrancesco Melloni, ha agito quale advisor esclusivo dell’acquirente. Watson Farley & Williams, con un team guidato dal partner Furio Samela, coadiuvato dagli associate Michele Autuori, Emanuele Caretti e Antonella Barbarito, ha assistito Banco Popolare nell’operazione di finanziamento a favore dell’acquirente allo scopo di finanziare il prezzo di acquisto. Il notaio rogante è stato Diego Trentin da Vicenza dello studio notarile Rizzi Trentin. Carnelutti al ianco di Bnp Paribas Reim Sgr per l’acquisizione del Trophy Traversi a Milano Davide Frau stito nell’operazione dai professionisti di Tax Legal Administration Services (Tla) di Vicenza guidati dall’avvocato Alessandro Rostello e dal dottor Francesco Maggio mentre lo studio Melloni & Partners, nella persona del partner dott. Carnelutti studio legale associato, nella persona di Luca Arnaboldi insieme a Benedetta Amisano e Claudio Lichino e il team di Real Estate Transactions, ha assistito Bnp Paribas Reim Sgr nell’acquisizione, per conto del Fondo immobiliare «HITA1» di Hayrish ring. Il Principato di Monaco è stato assistito da Marco Paoletti di Roma. Il Fondo Reuben Brothers è stato assistito da un team dello studio Chiomenti guidato dal partner Giulia Battaglia, coadiuvata dagli associate Giada Caravello e Cecilia Cardani. Il pool di nove banche creditrici è stato assistito dallo studio Bonelli Erede con il socio Vittorio Lupoli e il senior associate Fabio Macrì mentre Bnl e Unicredit sono state assistite dallo studio Giovanardi e Associati con i soci Carlo Alberto Giovanardi e Linda Morellini. Advisor finanziario dell’operazione è stata Kpmg con Marco Brugola e Francesco Zelano, mentre l’attestazione è stata rilasciata da Paolo Codega dello studio associato Fcpa di Milano. Raffaele Grimaldi ha assistito il Gruppo Cozzi Parodi sugli aspetti economico-finanziari delle operazioni di cessione previste nel piano di ristrutturazione. Italia, del famoso immobile milanese denominato «Garage Traversi», nelle adiacenze di Piazza San Babila (a Milano), da Banco Popolare Società Cooperativa. È la prima operazione di investimento del Fondo. Banco Popolare Società Cooperativa è stato assistito dallo studio Mercanti Dorio e Associati, nelle persone di Giuseppe Mercanti e Giulia Ferrari per quanto riguarda gli aspetti legali, per quelli fiscali da Giovanni Mercanti e Giovanni Caroli. Pirola Pennuto Zei & associati, nella persona di Francesco Mantegazza insieme a Giovanni Giudici, ha agito in qualità di advisor fiscale per Bnp Paribas. L’immobile è stato acquistato con l’obiettivo di definire un piano di trasformazione e valorizzazione che lo possa riposizionare a breve sul mercato come superficie a uso terziario/commerciale. Hita 1 è un Fondo immobiliare riservato a investitori professionali, orientato all’acquisto di immobili «value added» in Italia (immobili da trasformare e valorizzare). di Gabriele Ventura Italia Oggi - 19/12/2016 Italia Oggi - 19/12/2016 BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - SERVIZI AVVISO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA Ente aggiudicatore: TERNA RETE ITALIA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma, Italia. Data di invio del bando di gara alla commissione europea per la relativa pubblicazione: 7.12.2016. Breve descrizione dell’appalto: Gara 0000023101 CIG: 68833510F1 — Servizio per produzione documentazione ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale dell’opera DM 0000104 del 27.4.2016 «Chiaramonte Gulfi — Ciminna». Tipo di procedura: Negoziata. Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16 gennaio 2017 - Ore 12:00. Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso l’indirizzo internet: https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica Sez. “Opportunità”. BANDO DI GARA - SERVIZI - SETTORI SPECIALI Terna Rete Italia S.p.A Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 - REA 1328587 Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A” Terna Rete Italia S.p.A Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 - REA 1328587 Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A” Domani in ufficio, macchina o motorino? VE LO DICE Ente aggiudicatore: Terna Rete Italia S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma, Italia. Rettifica dei termini per il ricevimento delle domande di partecipazione alla Gara 0000023012 - Servizi per la gestione dell’infrastruttura IT e lo sviluppo dei progetti d'innovazione in ambito infrastrutturale e tecnologico del Gruppo Terna anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.12.2016 (14:00) classmeteo.it leggi: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.12.2016 (16:00) Ulteriori informazioni sul Bando in argomento e sulla relativa proroga sono comunque disponibili all’indirizzo Internet: https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica Sez. “Opportunità”. PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE E 170.000 CITTÀ DEL MONDO 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Lunedì 19 Dicembre 2016 55 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it Helvetia Vita S.p.A. Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. CNP Alpenbank Aggressive CNP Alpenbank Balanced CNP Alpenbank Balanced 2 CNP Alpenbank Dynamic CNP Alpenbank Substance CNP CIIS Aggressivo CNP CIIS Dinamico CNP CIIS Equilibrato CNP CIIS Moderato CNP CIIS Prudente CNP CIIS Total Return CNP CIIS Essential CNP CIIS Advanced CNP Aggressivo CNP Crescita CNP Dynamic Structured Opp CNP Equilibrato CNP Fondo Interno Certius IV CNP Fondo Interno Certius V CNP Linea Aggressiva CNP Linea Conservativa CNP Dinamico CNP Moderato CNP Protezione CNP Prudente CNP Reddito CNP Sviluppo CNP WB Alternative Dynamic Recovery Linea Prudente Linea Bilanciata Linea Flessibile Linea Total Return 102,71 95,49 101,80 124,59 108,00 94,41 95,72 95,78 97,53 99,18 97,10 84,85 90,03 99,67 93,93 100,17 97,84 90,59 55,27 102,52 96,68 97,27 100,05 97,74 101,15 98,29 93,10 101,34 100,07 99,72 99,73 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 11/10/2016 12/12/2016 11/10/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 11/10/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 11/10/2016 12/12/2016 13/12/2016 13/12/2016 Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano - Tel. 02 53.51.1 Fax 02 53.72.89 E-mail PEC: [email protected] - www.helvetia.it - Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793 - Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 - Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con unico Socio - Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) UNIT LINKED UNIT in EURO DATA Quality Progress Maximum Global Equity Global 100 Flex Equity 100 Opportunità Reddito Opportunità Reddito Plus Opportunità Crescita Opportunità Crescita Plus Consultinvest Crescita Privilege Eurovita Dynamic Allocation Eurovita Conservative Allocation Low Volatility Plus Platinum 1 Syncro Bilanciato Syncro Flessibile Synchro Altamente Dinamico Platinum 2 Consultinvest Investimento Reddito Butterfly Altamente Dinamico Butterfly Flessibile Eurovita Platinum GP 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 PREZZO 7,576 6,936 5,512 6,201 5,479 11,345 4,903 4,811 4,918 4,804 5,033 4,972 5,048 5,095 5,041 5,040 4,921 4,861 4,847 4,921 4,964 5,056 4,948 4,988 EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Vittorio Veneto, 74 - 00187 - Roma Tel. 06 474821 www.eurovita.it BANCASSICURAZIONE UNIT LINKED UNIDESIO 760071 12,166 09/12/2016 UNIDESIO 760125 12,289 09/12/2016 UNIDESIO 760185 11,552 09/12/2016 UNIDESIO 760072 12,534 09/12/2016 UNIDESIO 760129 12,157 09/12/2016 UNIDESIO 760186 11,495 09/12/2016 UNIDESIO 760073 12,549 09/12/2016 UNIDESIO 760130 10,832 09/12/2016 UNIDESIO 760187 12,118 09/12/2016 UNIDESIO 760075 12,919 09/12/2016 UNIDESIO 760139 11,923 09/12/2016 UNIDESIO 760189 12,186 09/12/2016 UNIDESIO 760078 11,739 09/12/2016 UNIDESIO 760140 11,971 09/12/2016 UNIDESIO 760191 10,453 09/12/2016 UNIDESIO 760080 12,147 09/12/2016 UNIDESIO 760147 12,099 09/12/2016 UNIDESIO 760192 11,942 09/12/2016 UNIDESIO 760082 11,821 09/12/2016 UNIDESIO 760149 11,995 09/12/2016 UNIDESIO 760193 12,356 09/12/2016 UNIDESIO 760085 10,811 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016 11,619 12,555 12,049 UNIDESIO 760201 UNIDESIO 760088 UNIDESIO 760150 UNIDESIO 760202 12,389 09/12/2016 UNIDESIO 760156 10,199 09/12/2016 UNIDESIO 760203 13,510 09/12/2016 UNIDESIO 760157 12,959 09/12/2016 UNIDESIO 760205 10,871 09/12/2016 UNIDESIO 760159 12,054 09/12/2016 UNIDESIO 760206 10,884 09/12/2016 UNIDESIO 760169 13,857 09/12/2016 UNIDESIO 760210 12,782 09/12/2016 09/12/2016 UNIDESIO 760170 12,780 09/12/2016 UNIDESIO 760216 11,276 09/12/2016 09/12/2016 UNIDESIO 760174 12,436 09/12/2016 UNIDESIO 760229 11,652 09/12/2016 11,893 09/12/2016 UNIDESIO 760234 10,072 09/12/2016 UNIDESIO 760091 12,627 UNIDESIO 760095 09/12/2016 10,560 UNIDESIO 760098 09/12/2016 12,488 UNIDESIO 760099 09/12/2016 11,694 UNIDESIO 760102 09/12/2016 11,258 UNIDESIO 760104 11,128 UNIDESIO 760105 10,608 09/12/2016 UNIDESIO 760179 UNIDESIO 760106 11,878 09/12/2016 UNIDESIO 760180 12,056 09/12/2016 UNIDESIO 760235 10,077 09/12/2016 UNIDESIO 760109 11,558 09/12/2016 UNIDESIO 760183 11,586 09/12/2016 UNIDESIO 760243 10,230 09/12/2016 UNIT LINKED - FONDI INTERNI MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Via Andrea Vesalio n. 6 00161 Roma Valorizzazione al: 07/07/16 MetLife Protezione in Crescita 70% MetLife Protezione in Crescita 80% Alico Gest.Bilanc.Glob Alico Gest.Azion.Glob 1,276 1,187 15/12/16 15/12/16 MetLife Protezione in Crescita 90% Alico R. Prudente 15/12/16 1,083 1,042 1,418 Alico R. Crescita 15/12/16 1,248 AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,872 09/12/2016 AZZOAGLIO DINAMICO 6,190 09/12/2016 AZZOAGLIO EQUILIBRATO 7,222 09/12/2016 UNIDESIO PRUDENTE 11,757 09/12/2016 UNIDESIO MODERATO 12,336 09/12/2016 UNIDESIO ATTIVO 13,023 09/12/2016 UNIDESIO VIVACE 13,299 09/12/2016 OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,648 09/12/2016 AZIONARIO EURO 9,017 09/12/2016 AZIONARIO GLOBALE 13,130 09/12/2016 BILANCIATO 12,517 09/12/2016 CONSERVATIVE 10,378 09/12/2016 BOND MIX 10,779 09/12/2016 BALANCED 12,180 09/12/2016 GLOBAL EQUITY 15,488 09/12/2016 15/12/16 110,270 14/12/2016 INDEX EuroCrescita 2014 99,211 14/12/2016 INDEX TOP DIVIDEND 2013 111,562 14/12/2016 PREVIMISURATO 13,867 09/12/2016 PREVIBRIOSO 14,558 09/12/2016 14,645 09/12/2016 PREVIDINAMICO FPA - LINEE LINEA 1 12,170 30/11/2016 LINEA 1 - FASCIA A 12,640 30/11/2016 12,391 30/11/2016 10,271 09/12/2016 09/12/2016 UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 11,890 09/12/2016 LINEA 2 13,446 UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 16,457 09/12/2016 LINEA 2 - FASCIA A 13,769 30/11/2016 OBBIETTIVO 03/2021 9,769 09/12/2016 LINEA 2 - FASCIA B 13,927 30/11/2016 OBBIETTIVO 05/2021 10,352 09/12/2016 LINEA 3 13,527 30/11/2016 HIGH DIVIDEND 9,679 09/12/2016 LINEA 3 - FASCIA A 13,773 30/11/2016 8,635 09/12/2016 LINEA 3 - FASCIA B 14,907 30/11/2016 LINEA 1 - FASCIA B 30/11/2016 CANALE AGENTI E BROKER 15/12/16 1,171 INDEX LINKED UNIT LINKED - FONDI INTERNI 96,526 14/12/2016 1,395 Alico Multi Comm. 15/12/16 0,409 Alico Sec. Acc. 2017 15/12/16 0,433 164,050 13/12/2016 HELVETIA EUROPE BALANCED 211,380 13/12/2016 HELVETIA WORLD BOND 249,070 13/12/2016 13/12/2016 HELVETIA GLOBAL BALANCED 176,030 98,553 14/12/2016 HELVETIA GLOBAL EQUITY 133,310 13/12/2016 HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2013 108,646 14/12/2016 FONDO CONSERVATIVO 9,824 09/12/2016 FONDO SVILUPPO 9,904 09/12/2016 FONDO OPPORTUNITA 9,857 09/12/2016 Pick 25 10,045 09/12/2016 UNIBOND 9,976 09/12/2016 96,804 14/12/2016 FPA - LINEE 1,372 HELVETIA WORLD EQUITY HELVETIA QUATTRO.10 HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2014 15/12/16 14/12/2016 INDEX EURO DIVIDEND - 2013 PIP - FONDI INTERNI ATTIVO SPECIFICO Alico Aper.Indiciz.Eur 14/12/2016 101,397 11,099 HELVETIA EUROCRESCITA 15/12/16 103,460 DUAL INDEX - 2013 UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 1,481 Alico R. Multi Comm. Alico Gest.Azion. Eur DUAL INDEX - 2012 UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE MEGATREND Alico Gest.Bilanc.Eur INDEX LINKED LINEA GARANTITA 12,278 30/11/2016 LINEA BILANCIATO 13,626 30/11/2016 LINEA OBBLIGAZIONARIO 13,260 30/11/2016 HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 12,540 13/12/2016 LINEA AZIONARIO 10,443 30/11/2016 HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 13,620 13/12/2016 PIP - FONDI INTERNI www.helvetia.it Alico Aper.Indiciz.Usa 15/12/16 1,055 POLAR CAPITAL FUNDS Comparto Alico Long Investment Alico Aper.Indiciz.Glo 15/12/16 15/12/16 1,096 1,873 Alico Agriculture 15/12/16 EUR GBP USD Healthcare Opportunities Valori al 15/12/2016 Alico Aper.Indiciz.Ita Classe di Azioni Global Technology 15/12/16 0,941 1,505 Ivy Gl.Investors Asset Strat.A EUR 1527,68 EUR GBP USD Polar Japan Fund USD GBP JPY UK Absolute Return Class A EUR Class A GBP Class A USD Class I EUR Class I GBP Class I USD 15/12/16 0,779 Alico Metals 15/12/16 FONDI PENSIONE APERTI 0,391 Valori al PREVISUISSE-Crescita-MAIN PREVISUISSE-Dinamica-MAIN PREVISUISSE-Garanzia-MAIN www.metlife.it Valori al 22,07 18,53 22,98 22,65 18,21 2678,13 12,22 10,25 16,50 12,51 10,49 16,89 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016 16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016 18/11/2013 18/11/2013 18/11/2013 18/11/2013 18/11/2013 18/11/2013 www.polarcapital.co.uk NATIONALE SUISSE VITA Alico Liquidita’ NAV 27,97 15/12/2016 23,48 15/12/2016 29,13 15/12/2016 Il resto, scopritelo da voi. NEW + VELOCE + MODERNO + BELLO + RICCO + FACILE DA USARE DA LEGGERE DA CONDIVIDERE NEI CONTENUTI DA NAVIGARE Gruppo HELVETIA Valori in Euro 30/11/2016 15,44 14,42 16,02 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it