Mi permetto di portare a Sua conoscenza un argomento
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Mi permetto di portare a Sua conoscenza un argomento
Faq 295 [email protected] [email protected] DOMANDA: Mi permetto di portare a Sua conoscenza un argomento di cui Le chiedo un Suo parere in merito. In un condominio di tre piani, un condomino che abita al piano terra, ha predisposto delle tubazioni di espulsione dei prodotti di comcombustione della sua cappa direttamente all'esterno forando la muratura condominiale. Un condomino, che ha la finestra della cucina al terzo piano, direttamente sopra la griglia di espulsione dei prodotti della cucina del piano terra, non tollera di dover annusare i sapori dei cibi cucinati al piano terra ed insiste che il foro di espulsione sulla muratura venga chiuso. Faccio notare che la cappa del condomino al piano terra, può essere collegata ad un camino esistente nella stessa cucina che serviva per una stufa a legna che è stata eliminata. Ora, chiedo : a) può il condomino al terzo piano pretendere la chiusura del foro al piano terra ? b) se il foro al piano terra può sussistere, quali normative posc) sono essere utilizzate per eliminare il disagio del condomino al terzo piano? Fig.1 RISPOSTA: L’argomento in oggetto è alquanto insolito, ma possibile per determinate condizioni ambientali: -esalazioni fortemente capienti di sostanze nella specie delle spezie; -assenza di ventilazione esterna; -ambienti superiori con finestre aperte in condizione di depressione ( aspirazione dall’esterno) Sono condizioni che non hanno un andamento permanente, ma possono essere alquanto fastidiosi e turbare la sensibilità psichica dei condomini che ne devono subire quando si dà adito a dette emissioni. Le cucine , in conformità alla norma UNI-CIG 7129 con cappa aspirante devono rispettare le condizioni indicate in figura: a-condotto delle esalazioni al tetto b-condotto esalazioni a parete Nell’ipotesi che le cucine abbiamo le aperture di ventilazione come indicato nelle Fig.1 con uscita a filo parete, così come per l’emissione della cucina in oggetto è indubbio che ai prodotti arei di ventilazioni si uniscano anche le esalazioni della cucina menzionata. Lo scarico a parete sia per quanto riguardano le caldaie che le cucine con cappe, sono da sempre state condizioni di litigiosità fra i condomini. dove: -chi ha creato lo scarico a parete ha risolto una propria situazione -chi risente del riflusso dei fumi o odori entro il proprio appartamento ne è stato danneggiato. Nella situazione attuale il condomino potrebbe utilizzare lo scarico al camino esistente previa una ritubazione di sicurezza si risolverebbe la situazione di educazione al lieto convivere. La situazione potrebbe precipitare con per prese di posizioni e di prevaricazione. Il problema è portato davanti al Giudice che attesta il suo giudizio attraverso due vie percorribili: a-Prendendo in considerazione l’art. 844 del codice civile dove si enuncia: ……omissis 2. Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa. ……….. Vengono stabiliti i livelli di tollerabilità. Si nomina un Perito del Giudice che ne esamina potenzialmente l’entità di dette emissioni procedendo con dei test con prevedibili carichi di emissione nelle condizioni: ambiente esterno con e senza leggera ventilazione. Redige un proprio rapporto “di dati numerici” da presentare al Giudice con un proprio commento sulle modalità per attenuare o eliminare la “molestia” delle emissioni maleodoranti. Dalla lettura del rapporto del Perito di evince la tollerabilità delle emissioni in quanto non ha preso in considerazione le “spezie” utilizzate in cucina dal condomino. Il Perito in una seconda analisi richiede l’aiuto di un “Cuoco” che possa riprodurre la tipica cucina con spezie (?) indicate dal condomino, con una leggera forzatura sulle dosi. Ripete tutte le prove; rilelabora il proprio rapporto con proprie considerazioni. L’argomento in oggetto ( se realizzato nelle due analisi) potrebbe essere particolarmente interessante per la giurisdizione e per noi tecnici particolarmente avidi di acculturamento. Il Giudice, preso atto dei risultati numerici di prova si tova ora davanti ad un problema più arduo in quanto deve entrare nel merito di un ulteriore articolo del codice sugli: Effetti tossici dell'odore I composti odorigeni non sono necessariamente associati ad un reale rischio per la salute umana, sia per la natura raramente pericolosa degli odoranti, sia per le concentrazioni generalmente molto basse. I possibili effetti avversi sono spesso associati al “fastidio olfattivo”, quali disturbi gastrici, mal di testa, disturbo del sonno, perdita di appetito. Si possono avere tali effetti anche quando un residuo odoroso è presente in concentrazioni molto basse, solitamente molto più basse di quelle capaci di causare danni alla salute o effetti sull'ambiente. in quanto, se le emissioni rientrano nei limiti giudicati numericamente ammissibili, questi possono considerarsi comunque inaccettabili dalla sensibilità psichica del condomino al terzo piano. Il Giudice non vorrà entrare nel ginepraio di nuove analisi sulle condizioni di ricezioni allergeniche dei prodotti inquinanti e opterà per imporre al condomino l’utilizzo del camino esistente previo la re intubazione di sicurezza del medesimo. Conclusioni: Costo per la causa giudiziale 20.000 € ; tempi di decorrenza 12 mesi. Inimicizia completa fra i condomini. Costo riposizione canna cappa aspirante di collegamento con il camino esistente con relativa intubazione e riverniciatura ambiente € 2500