Responsabilità per danni causati dall`occlusione

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Responsabilità per danni causati dall`occlusione
Responsabilità per danni causati dall’occlusione della
colonna di scarico delle acque nere.
La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., è esclusa
dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o
dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella
produzione
del
danno.
A tal fine il custode per ottenere l’esonero deve provare, in particolare, che il
fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità,
dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre
l’evento,
escludendo
fattori
causali
concorrenti.
Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si
arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia
talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da
renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude
il nesso di causalità per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.
(Nella fattispecie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con cui
era stata affermata la responsabilità del condominio per l’evento dannoso
riscontratosi nell’immobile di un condomino a causa dell’occlusione della
colonna fecale dovuta ad un assorbente intimo immesso in tale colonna da un
water di proprietà esclusiva di un altro condomino, rimasto ignoto, malgrado,
però, tale fatto non potesse ritenersi né prevedibile né evitabile da parte del
condominio).
*
Cass.
civ.,
sez.
III,
10
ottobre
2008,
n. 25029.