Responsabilità per danni causati dall`occlusione
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Responsabilità per danni causati dall`occlusione
Responsabilità per danni causati dall’occlusione della colonna di scarico delle acque nere. La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., è esclusa dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. A tal fine il custode per ottenere l’esonero deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata affermata la responsabilità del condominio per l’evento dannoso riscontratosi nell’immobile di un condomino a causa dell’occlusione della colonna fecale dovuta ad un assorbente intimo immesso in tale colonna da un water di proprietà esclusiva di un altro condomino, rimasto ignoto, malgrado, però, tale fatto non potesse ritenersi né prevedibile né evitabile da parte del condominio). * Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25029.