quesiti - Ficiesse

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quesiti - Ficiesse
RUBRICA GIURIDICA
A CURA DI
CARLO GERMI E RAFFAELE NOTARI ([email protected])
Q 16/1
LICENZA
Desidererei fruire della licenza ordinaria relativa all’anno 2007 dopo il
30 giugno, è possibile? Alcuni colleghi mi dicono di sì, alla luce delle disposizioni dell’ultimo contratto. Voi
cosa ne pensate?
j RISPOSTA
La Circolare del Comando Generale
della Guardia di Finanza sulle assenze dal servizio n. 120000 del 10 luglio 2006 prevedeva la possibilità di
fruire della licenza ordinaria non goduta nell’anno in corso a causa di esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, ovvero per
motivate esigenze di carattere personale, entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
La circolare interna ricalcava sostanzialmente quanto era previsto nell’art.
55 del vecchio contratto delle Forze di
Polizia - quadriennio normativo
2002-2005 - emanato col DPR n.
164/2002.
Con DPR 11 settembre 2007, n. 170
(GU n. 243 del 18-10-2007 - Suppl.
Ordinario n. 209) è stato recepito il
nuovo contratto delle Forze di Polizia
ad ordinamento civile e militare, compresa la Guardia di Finanza - quadriennio normativo 2006-2009.
Il contratto è entrato in vigore da circa sei mesi, dal 3 novembre 2007, ai
sensi dell’art. 38 del DPR stesso e, tra
l’altro, modifica anche le precedente
normativa sul rinvio della licenza ordinaria; infatti all’art. 29 prevede che
QUESITI
“compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze
di carattere personale, il dipendente
deve fruire della licenza residua entro
l'anno successivo a quello di spettanza.”
Sostanzialmente, la licenza ordinaria
del 2007, qualora non fosse stata
completamente usufruita lo scorso anno e ne fosse stato invece chiesto il
rinvio al 2008 per motivate esigenze
personali, potrà essere fruita ben oltre
il 30 giugno, cioè entro il 31 dicembre 2008.
Per inciso, competente ad autorizzare
il rinvio all’anno successivo era il comandante preposto alla concessione
della licenza (quindi, il primo ufficiale
della linea gerarchica comandante di
reparto o ispettore comandante di tenenza, sezione operativa navale, brigata, squadriglia navale, sezione aerea, per il personale I.S.A.F.).
Poiché la circolare 120000 non è stata ancora adeguata alla nuova normativa, è possibile, che per fruire della vecchia licenza del 2007 venga
ancora posto il limite del 30 giugno
prossimo a scadere?
La risposta dovrebbe essere negativa
per il principio della gerarchia delle
fonti, per il quale i decreti del Presidente della Repubblica (come il 170
del 2007) hanno rango superiore alle
circolari delle pubbliche amministrazioni (come la. 120000 del Comando
Generale).
Quindi, per fruire della licenza del
2007 anche nel secondo semestre del
2008 non serve attendere l’emanazione di una nuova circolare sulle assenze del personale, anche se sicuramente sarebbe cosa opportuna ed utile.
Il DPR 170 del 2007, come tutte le
norme statali, si conclude con la rituale chiusura: ”Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”
Q16/2
INNALZAMENTO DELLA VERANDA
Nel fabbricato dove abito, al secondo piano un condomino ha innalzato
una veranda in legno, senza richiedere alcuna autorizzazione agli altri
condomini. Il balcone dove è stata
poggiata la veranda si trova sulla
facciata principale del fabbricato. E’
stato comunicato al condomino di rimuovere la veranda e costui lo ha
fatto immediatamente, ma dopo
qualche giorno ha riposizionato la
stessa sul balcone. Come fare per ottenerne la definitiva rimozione?
j RISPOSTA
Dal contenuto della lettera inviata dal
lettore, deduco che trattasi di struttura
mobile. Infatti nel quesito viene precisato che il condomino, invitato alla rimozione, ha provveduto immediatamente. Tuttavia, successivamente il
condomino in questione ha riposizionato, con altrettanta facilità, la veranda. Probabilmente avrà consultato un
legale e questi gli avrà chiarito che
trattandosi di struttura mobile non vi è
alcun divieto, giacché la stessa, proprio in quanto mobile ha carattere di
precarietà e non costituisce alterazione del decoro architettonico. Cosa diversa sarebbe stata la edificazione di
una struttura fissa e come tale permanente: in questo caso avrebbe potuto
trovare applicazione la tutela prevista
dall’art. 1120 secondo comma del
codice civile che espressamente vieta
le innovazioni che possano determinare alterazione del decoro architettonico del fabbricato.
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ha diritto ad ottenere la rimozione di
rami che invadono la sua proprietà.
Pertanto sarò opportuno che il lettore
inoltri al proprietario confinante una
richiesta di accesso alla proprietà, dichiarando la propria disponibilità alla
eliminazione dei rami che oltrepassano la linea di confine ed alla rimozione delle foglie cadute dagli stessi.
Q16/3
SCONFINAMENTO DI GIARDINO
Sono proprietario di un giardino annesso alla mia abitazione che confina
con il cortile di un altro fabbricato.
Qualche giorno fa l’Amministratore
del fabbricato confinante mi ha scritto una lettera invitandomi ad eliminare alcune piante che si trovano nella
mia proprietà, a ridosso del muro di
confine, in quanto le stesse sarebbero
più alte dello stesso muro, per circa
due metri ed avrebbero dei rami che
si allungano nella proprietà confinante determinando la caduta di foglie.
Vorrei sapere se sono obbligato a
farlo, considerato anche che le piante
in questione sono sul posto fin dal
lontano anno 1981 e che quindi dovrebbero essere salvaguardate dalla
usucapione.
j RISPOSTA
La risposta è stata in parte già anticipata dal lettore. Infatti, tralasciando
tutta la normativa posta a tutela del
verde, trattandosi nel caso di specie
di una presenza delle piante sul posto
da oltre venti anni, anche se con altezza che determina una forma di disagio per i confinanti, la validità della
presenza stessa è confermata dalla
avvenuta acquisizione per usucapione. Tuttavia il proprietario confinante
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Q16/4
REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Abito in un condominio di 10 appartamenti ed ho chiesto all’amministratore di prendere l’iniziativa per formare il regolamento di condominio.
L’amministratore mi ha risposto che
essendovi solo 10 condomini il regolamento non si deve predisporre.
Vorrei sapere se è vero ed eventualmente se i condomini possono comunque decidere di formare il regolamento.
j RISPOSTA
Il regolamento di condominio è previsto dall’ art. 1138 del codice civile ed
è obbligatorio quando i condomini
sono più di dieci. Pertanto nel caso
del condominio di sua appartenenza
non vi è alcun obbligo di formazione.
Comunque nulla vieta che un singolo
condomino o alcuni condomini possano prendere l’iniziativa e proporre all’assemblea la predisposizione di un
regolamento, anche in caso di numero inferiore ai 10 proprietari. In altre
parole con oltre 10 condomini vi è
l’obbligo di costituzione, ma non vi è
alcun divieto in presenza di un numero minore di proprietari. Vale la pena
ricordare che, a norma del richiamato
articolo 1138 del codice civile, il regolamento non può ledere i singoli diritti spettanti ai proprietari sulla proprietà comune, quali risultano dagli
atti di acquisto e non può andare contro gli articoli 1118 secondo comma ,
1119, 1120, 1129, 1131, 1132,
1136 e 1137 del codice civile.
Q16/5
SOCIETA’ SNC
Vorrei costituire una piccola società
con altri due amici per l’esercizio di
una piccola attività. Ci è stata consigliato, trattandosi di una piccolissima
attività e non volendo investire grossi
capitali, di costituire una S.N.C. Mi è
stato però detto che in questo tipo di
società il rischio è di rispondere solidalmente dei debiti. Pertanto io rischierei, in caso di insolvenza degli
altri soci, di dovere pagare l’intero
debito. Mi chiedo, però, se posso in
qualche modo limitare questo rischio.
j RISPOSTA
La caratteristica della Società in nome
collettivo (S.N.C.) è di avere una cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta. Pertanto in caso di pagamento richiesto da terzi (creditori della società) , una volta esaurito il patrimonio della società, risponde ogni
singolo socio solidalmente ed illimitatamente. Illimitatamente vuol dire che
ogni singolo socio risponde del dovuto senza alcuna limitazione; solidalmente vuol dire che ogni socio risponde per l’intero dovuto. In pratica l’eventuale creditore, una volta aggredito infruttuosamente il patrimonio della
società, si rivolgerà ad uno qualsiasi
dei soci, a sua scelta, e chiederà a
questi il pagamento dell’intero debito.
Il socio richiesto dovrà pagare e successivamente potrà agire in rivalsa, o
regresso, nei confronti degli altri soci
per ottenere la quota parte da loro
dovuta. Questa è la struttura della
S.N.C. e non è possibile variarla
giacché il sistema delle società, nel
nostro ordinamento risponde ad un
principio di tipicità, ossia ogni società
viene costituita e funziona così come
previsto nel tipo disciplinato dal codice. Posso consigliare, se si vuole una
soluzione che limiti la responsabilità e
non determini una forte levitazione
dei costi, di costituire una Società in
QUESITI
accomandita semplice (S.A.S.) dove è
possibile partecipare in qualità di socio accomandante e come tale rischiare, in caso di insufficienza del
patrimonio societario per il pagamento di un debito, solo la perdita della
propria quota conferita. E’ chiaramente indispensabile, per le modalità
attuative, contattare in zona un commercialista di fiducia.
Q16/6
RUMORI FASTIDIOSI
Nel fabbricato dove abito, al piano
sottostante abita un condomino che in
varie ore della giornata, a volte anche in tarda serata, suona in modo
ripetitivo e fastidioso, utilizzando il
proprio impianto di registrazione. Il
condomino in questione, come mi ha
riferito egli stesso e come mi è stato
confermato dall’Amministratore, lavora nel campo della produzione di
musica pubblicitaria e pertanto produce i suoni ripetitivi e fastidiosi in
danno mio, della mia famiglia, ed
anche di altri condomini, dovendo ripetere più volte una stessa sequenza
al fine della composizione finale di
un brano. Riferisco la spiegazione
tecnica che mi è stata fornita, ma che
comunque non risolve il mio problema di sopportazione che ormai si
protrae da molto tempo. Oltretutto il
mio vicino potrebbe anche spostare
la sua postazione di lavoro in un locale terraneo di sua proprietà esistente nello stabile, ma non risulta che
abbia la minima volontà di farlo. Cosa posso fare?
j RISPOSTA
L’art. 1102 del Codice civile attribuisce al proprietario il diritto di servirsi
della cosa comune senza però impedire ad altri di usarne secondo il proprio diritto. Nel nostro caso il condomino in questione può usare l’appartamento per adoperare i propri strumenti di registrazione, ma senza provocare agli altri condomini una diminuzione nella possibilità di uso dei rispettivi appartamenti; in altri termini
evitando a Lei e ad altri condomini, di
dovere subire quotidianamente una
restrizione nella vostra modalità di
uso consistente in una costante e dannosa immissione di rumori e suoni fastidiosi. Ancora più incisivo è il richiamo all’art. 844 codice civile che
espressamente vieta al proprietario di
immettere rumori nell’altrui proprietà,
che eccedano la normale tollerabilità.
Nel suo caso occorre sul posto accertare e valutare se effettivamente i suoni immessi dall’altro condomino rientrano nella tipologia consentita, sia in
relazione all’intensità dei suoni e sia
in relazione agli orari in cui il suo vicino compone i suoi pezzi musicali.
Sarà opportuno contattare un avvocato di fiducia operante sul posto che
possa in loco valutare la situazione e
verificare se vi sono i presupposti per
un provvedimento di urgenza (art.
700 c.p.c.). Inoltre va valutato anche
un fattore ulteriore: se il suo vicino ha
la piena disponibilità di un locale terranno nel fabbricato, inutilizzato, potrebbe ravvisarsi nel suo comportamento il compimento di un atto cosiddetto emulativo, come tale vietato. Sono per il Codice atti emulativi quelli
che il vicino compie al solo fine di re-
care danno, potendo ovviare in altro
modo. In altre parole il condomino
potrebbe tranquillamente, stante alle
informazioni da Lei fornite, spostare
la propria attività nel locale terranno
ed evitare turbative alla Sua famiglia
e ad altri condomini.
Q16/7
NOMINA A DIRIGENTE
Desidero porre un quesito circa le attività extra professionali. In particolare avendo avuto una proposta di nomina a dirigente (a tempo) da una
Amministrazione Comunale, vorrei
sapere se tale attività rientra come
penso in quelle per cui è previsto il
nulla osta della GDF, o è disciplinata
diversamente.
j RISPOSTA
Diverse norme disciplinano il transito
di un appartenente ad una pubblica
Amministrazione ad altra Amministrazione quali gli Enti Locali. In diverse
di esse è specificato che l’appartenenente, ad esempio alla G. di F., deve
essere collocato in aspettativa per la
durata dell’incarico, che generalmente è regolato da un contratto, e che lo
stesso, al termine, può chiedere, entro
30 giorni, di essere riammesso nell’Amministrazione di provenienza.
Questa è obbligata se esiste vacanza
nel ruolo, altrimenti dovrà effettuare la
riammissione al momento in cui si verificherà la vacanza.
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