questo terzo fascicolo è dedicato ai fondi di solidarietà.

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questo terzo fascicolo è dedicato ai fondi di solidarietà.
JOBS ACT
Fondi di Solidarietà
III. Fondi di solidarietà
Le aziende appartenenti a settori non coperti dalle integrazioni salariali, oppure rientranti nel campo
di applicazione di queste ma che vogliono garantire ai propri dipendenti ulteriori trattamenti possono
sottoscrivere accordi istitutivi di fondi di solidarietà, che erogano ai lavoratori integrazioni sostitutive o
integrative dei trattamenti CIG, CIGS e mobilità (artt. 26 – 34 D.Lgs. 148/2015).
I nuovi fondi vengono istituiti tramite accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Tipologie di fondi
In tabella, la disciplina delle diverse tipologie di fondi di solidarietà, a seconda del settore cui appartiene
l’azienda.
SETTORI ESCLUSI DALLE INTEGRAZIONI SALARIALI
(ordinarie e straordinarie: artt. 1-25 D.Lgs. 148/2015)
Fondi
Limite
Finalità
Finanziamento
occupazionale
Bilaterali (1)(2)(3)(4)
Mediamente più di 5
Assicurare ai
Determinato dai
dipendenti (fino a 5
lavoratori una
decreti che
dipendenti, non
tutela in costanza
istituiscono il
sussiste alcun obbligo), di rapporto di
fondo:
compresi gli
lavoro nei casi di
● contribuzione
apprendisti
riduzione o
ordinaria, ripartita
sospensione
tra azienda e
dell'attività
lavoratori
(rispettivamente
lavorativa (5)
2/3 e 1/3)
Residuale (2) già istituito
Mediamente più di 15
● se sono previsti
con DM (DM 79141/2014),
dipendenti
l’assegno ordinario
riservato a datori di lavoro che
(art. 30, c. 1,
non hanno costituito fondi di
D.Lgs. 148/2015) e
solidarietà bilaterali (art. 26
l’assegno di
D.Lgs. 148/2015) o fondi di
solidarietà (art. 31
solidarietà bilaterali alternativi
D.Lgs. 148/2015):
(art. 27 D.Lgs. 148/2015)
a carico del datore,
contributo
addizionale,
calcolato in
rapporto alle
retribuzioni perse,
nella misura
comunque non
inferiore all'1,5%.
Fatto salvo quanto
disposto in
relazione al
contributo
addizionale del 4%
previsto a carico di
chi utilizza le
prestazione del
fondo di
integrazione
salariale (art. 29, c.
8 secondo periodo,
D.Lgs. 148/2015)
● per l'assegno
straordinario (art.
26, c. 9, D.Lgs.
148/2015), da
parte del datore di
17 D.Lgs.
148/2015
artt. 26 e 33
artt. 28 e 33
JOBS ACT
Di integrazione salariale,
dal 1° gennaio 2016, prende il
posto del fondo residuale e
pertanto riservato a datori di
lavoro che non hanno
costituito fondi di solidarietà
bilaterali (art. 26 D.Lgs.
148/2015) o fondi di
solidarietà bilaterali alternativi
(art. 27 D.Lgs. 148/2015)
(2)(6)
Bilaterale “alternativo”, per
i settori artigianato e
somministrazione di lavoro
nei quali, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale hanno adeguato al
24 settembre 2015 le fonti
normative e istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali, o dei
fondi interprofessionali (art.
118 L. 388/2000), oppure del
fondo bilaterale per la
somministrazione di lavoro
(art. 12 D.Lgs. 276/2003)
(2)(8)
18 Mediamente più di 5
dipendenti (compresi
gli apprendisti)
Garantire:
- a tutti l'assegno di
solidarietà (art. 31
D.Lgs. 148/2015)
(7);
- ai dipendenti di
aziende con
mediamente più di
15 dipendenti,
l'ulteriore assegno
ordinario (art. 30,
c. 1, D.Lgs.
148/2015), per una
durata massima di
26 settimane in un
biennio mobile, in
relazione alle
causali di riduzione
o sospensione
dell'attività
lavorativa previste
dalla normativa in
materia di
integrazioni salariali
ordinarie, ad
esclusione delle
intemperie
stagionali, e
straordinarie,
limitatamente alle
causali per
riorganizzazione e
crisi aziendale
● Assicurare ai
lavoratori una
tutela in costanza
di rapporto di
lavoro nei casi di
riduzione o
sospensione
dell'attività
lavorativa.
● Prestazioni:
- assegno di durata
e misura pari
all'assegno
ordinario (art. 30,
c. 1, D.Lgs.
148/2015);
- assegno di
solidarietà (art. 31
D.Lgs. 148/2015),
eventualmente
lavoro: contributo
straordinario di
importo
corrispondente al
fabbisogno di
copertura
dell'assegno
straordinario
erogabile e della
contribuzione
correlata (art. 34
D.Lgs. 148/2015)
● Con i contributi
dei datori di lavoro
appartenenti al
fondo e dei
lavoratori da questi
occupati (art. 33, c.
1, 2 e 4, D.Lgs.
148/2015).
● Dal 1° gennaio
2016:
- 0,65 %, per
aziende che
occupano
mediamente più di
15 dipendenti
- 0,45%, aziende
che occupano
mediamente sino a
15 dipendenti.
● È stabilita una
contribuzione
addizionale a carico
dei datori di lavoro
connessa all'utilizzo
delle prestazioni,
pari al 4 % della
retribuzione persa
Come definito dagli
accordi e dai
contratti collettivi:
aliquota
complessiva non
inferiore, fatto
salvo il caso in cui
sia previsto il
confluire di quote
già previste per gli
altri fondi, allo
0,45% della
retribuzione
imponibile
previdenziale a
decorrere dal 1°
gennaio 2016,
ripartita fra datore
di lavoro e
lavoratore, secondo
art. 29
art. 27
JOBS ACT
limitandone il
periodo massimo
(purchè non
inferiore a 26
settimane in un
biennio mobile)
(9)(10)
criteri che devono
essere stabiliti da
un accordo tra le
parti sociali
istitutive del fondo
entro il 31
dicembre 2015
(11)
SETTORI CUI GIÀ SI APPLICANO LE INTEGRAZIONI SALARIALI
(ordinarie e straordinarie: artt. 1-25 D.Lgs. 148/2015)
Fondi
Limite
Finalità
Aliquota di
occupazionale
finanziamento
Bilaterali (anche alternativi:
Mediamente più di 5
Garantire, ad
Vedi sopra
art. 27 D.Lgs. 148/2015) (2)
dipendenti (fino a 5
esempio,
dipendenti, non
prestazioni
sussiste alcun obbligo). integrative, in
A tal fine sui
termini di importi o
computano anche gli
durate, rispetto alle
apprendisti
prestazioni previste
dalla legge (12)
D.Lgs.
148/2015
art. 26, c. 10
1) Gli accordi e i contratti collettivi possono prevedere che nel fondo bilaterale confluisca anche l'eventuale fondo
interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie (art. 118 L. 388/2000).
2) Ai fondi di solidarietà si applicano le disposizioni in materia di (art. 39 D.Lgs. 148/2015):
- estensione della prestazione agli apprendisti e proroga del periodo di apprendistato in misura pari alle ore di integrazione salariale
fruite (art. 2, c. 1 e 4, D.Lgs. 148/2015);
- durata massima complessiva dei trattamenti pari a 24 mesi nell’arco del quinquennio, salvo quanto previsto per i CDSD (artt.
4, c. 1, e 22, c. 5, D.Lgs. 148/2015);
- pagamento, rimborso e conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale (art. 7, c. 1-4, D.Lgs. 148/2015);
- condizioni per il mantenimento del diritto alla prestazione in corso di fruizione della stessa (art. 8 D.Lgs. 148/2015).
3) Se gli accordi istitutivi dei fondi bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) riguardano settori, datori di lavoro e classi dimensionali già
coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di
applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure in esame prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a
quella stabilita per il fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015), in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente fino a 15 dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario (art. 30, c. 1, D.Lgs. 148/2015). I contributi eventualmente già
versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo.
4) I fondi già costituiti al 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni a quanto concerne l’obbligo di istituzione dei fondi
entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, dal 1°
gennaio 2016 confluiscono nel fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015) e i contributi da questi già versati o
comunque dovuti ai fondi vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
5) Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
6) Le prestazioni sono determinate in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto
conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso, in via transitoria, nei seguenti limiti: nessuno per le
prestazioni erogate nel 2016; 10 volte nel 2017; 8 volte nel 2018; 7 volte nel 2019; 6 volte nel 2020; 5 volte nel 2021; 4 volte, a
regime. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo (art. 44, c. 5,
D.Lgs. 148/2015).
7) I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono tuttavia richiederlo per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
8) Se è avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale, rimangono fermi gli
obblighi contributivi per la formazione professionale (art. 118 L. 388/2000), e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalità formative.
9) I fondi si adeguano per garantire dette prestazioni entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano
mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015)
dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
10) Gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
a) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo;
b) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione o la rideterminazione delle prestazioni in relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo;
c) la possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale (art. 118 L.
388/2000);
d) la possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto per la somministrazione di lavoro (art. 12 D.Lgs.
276/2003), prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del
datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 % della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;
e) la possibilità per il fondo di avere le finalità di (art. 26, c. 9, lett. a) e b) D.Lgs. 148/2015):
- assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
19 JOBS ACT
- prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
f) criteri e requisiti per la gestione del fondo.
Ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi si applica l’estensione della prestazione agli apprendisti e la proroga del periodo di
apprendistato in misura pari alle ore di integrazione salariale fruite (art. 2, c. 1 e 4, D.Lgs. 148/2015: art. 39 D.Lgs. 148/2015).
11) In difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo, confluiscono nel fondo di
integrazione salariale dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
12) Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità
(artt. 4 e s. L. 223/91) gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, dal 1° gennaio
2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 % delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
1) Le province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di
solidarietà territoriale intersettoriale (art. 40 D.Lgs. 148/2015) cui, salvo diverse disposizioni, si applica la
disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015).
Dalla data di istituzione del fondo, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori,
tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali (ordinarie e
straordinarie: artt. 1-25 D.Lgs. 148/2015) e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di
solidarietà bilaterali alternativi, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive
ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.
Hanno facoltà di aderire al fondo i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali o a fondi di
solidarietà bilaterali alternativi, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel
territorio delle province di Trento e Bolzano.
I datori di lavoro già aderenti al fondo residuale o al fondo di integrazione salariale, e i datori di lavoro che
esercitano la facoltà appena citata, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere,
rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo intersettoriale o dalla data di adesione a tale fondo, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo.
Tali disposizioni (art. 40, c. 5, D.Lgs. 148/2015) si applicano anche ai datori di lavoro aderenti al fondo
intersettoriale che aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente.
Il fondo intersettoriale prevede un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di
integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015), in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a
15 dipendenti.
2) La disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (art. 1 ter DL 249/2004 conv. in L.
291/2004) è adeguata con DM alle norme in esame, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 40, c. 9, D.Lgs. 148/2015).
Prestazioni
Assegno ordinario
I fondi bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo
almeno pari all'integrazione salariale (art. 30 D.Lgs. 148/2015).
I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile
e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO (art. 12 D.Lgs.
148/2015) e la CIGS (art. 22 D.Lgs. 148/2015) e comunque nel rispetto della durata massima complessiva
dei trattamenti (art. 4, c. 1, D.Lgs. 148/2015).
All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie.
La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) e
residuale (art. 28 D.Lgs. 148/2015) deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Assegno di solidarietà
Dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale (art. 28 D.Lgs. 148/2015) garantisce un assegno di solidarietà, in
favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al
fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura prevista (art. 24 L. 223/91), o al
fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 31 D.Lgs. 148/2015).
L'assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.
20 JOBS ACT
Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si
applicano le disposizioni previste per le integrazioni salariali (art. 3 D.Lgs. 148/2015).
Gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile
dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore
al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.
Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare
temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del
normale orario di lavoro, l'orario ridotto.
Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.
Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di
concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro 7 giorni dalla data di conclusione di questo.
Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e
Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
All'assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie.
Prestazioni ulteriori
I fondi bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) possono erogare prestazioni volte (art. 32 D.Lgs. 148/2015):
a) ad assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi 5 anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche
in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
I fondi bilaterali alternativi (art. 27 D.Lgs. 148/2015) possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire
le finalità di (art. 26, c. 9 lett. a) e b), D.Lgs. 148/2015):
- assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi 5 anni.
Tutti i fondi di solidarietà (artt. 26-29 D.Lgs. 148/2015) possono prevedere che le prestazioni integrative
continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima
della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione
(art. 25, c. 2, D.Lgs. 150/2015).
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