HR Magazine_n 2

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HR Magazine n. 2 - Febbraio 2016
Le novità del mese
in materia di Lavoro,
Previdenza,
Amministrazione e
Gestione del Personale.
In questo numero:
Fondo di integrazione salariale
Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa
integrazione guadagni straordinaria
Esercizio del diritto di precedenza ed esonero
contributivo triennale nell’ipotesi di instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nel periodo compreso tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2015
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui
all’articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto
1995, n. 335 - Aliquote contributive, massimale e
minimale di reddito per l’anno 2016
Visite mediche di controllo - Ipotesi di esclusione
dell’obbligo di reperibilità
Concessione del trattamento di integrazione
salariale - Competenza affidata alle Strutture
territoriali dell’I.N.P.S.
La contrattazione collettiva di prossimità
Bando per il finanziamento di progetti formativi
specificamente dedicati alle piccole, medie e
micro-imprese
Prossimi eventi
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n. 2 - Febbraio 2016
Fondo di integrazione salariale
Dal 1° gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale ha assunto la
denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Alla disciplina del Fondo sono soggetti i datori di lavoro che occupano
mediamente più di cinque dipendenti e nei confronti dei quali non
trovano applicazione le norme vigenti in materia di integrazione salariale
ordinaria e straordinaria né può essere applicata la disciplina di un fondo
di solidarietà bilaterale, anche alternativo.
Al fine di realizzare politiche di sostegno del reddito, il Fondo di
integrazione salariale eroga, previa istanza telematica presentata dal
datore di lavoro e autorizzata dalla Sede dell’I.N.P.S. competente per
territorio, le prestazioni di ‘assegno ordinario’ e ‘assegno di solidarietà’.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, il datore di lavoro è tenuto al
versamento della contribuzione ordinaria al Fondo in parola nella misura
di:
− 0,65 per cento ove trattasi di un datore di lavoro che occupi
mediamente più di quindici lavoratori;
− 0,45 per cento, se il datore di lavoro occupa mediamente più di
cinque lavoratori e non più di quindici.
La contribuzione, a cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria [ad eccezione delle norme sugli
sgravi contributivi] è calcolata sulla retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti [escludendo dal computo i
lavoratori con qualifica di ‘dirigente’].
Il ricorso ad una prestazione erogata dal Fondo di integrazione salariale
comporta il versamento da parte del datore di lavoro di una
contribuzione addizionale nella misura del 4 per cento della retribuzione
persa.
1. Introduzione e ambito di applicazione
A decorrere dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale ha
assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale1.
Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di
lavoro che:
− occupano mediamente più di cinque dipendenti2;
− appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
−
nell’ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
non rientrano nell’ambito di applicazione di alcun fondo di solidarietà
bilaterale, anche alternativo.
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare
prestazioni in carenza di disponibilità3. In particolare, il Fondo di
integrazione salariale ha l’obbligo di presentare bilanci di previsione a
otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più
recente Documento di economia e finanza e relativa4.
Sulla scorta delle evidenze emergenti dal bilancio di previsione, il
Comitato amministratore può proporre modifiche:
− dell’importo delle prestazioni;
− della misura dell’aliquota di contribuzione.
Dette modifiche possono essere adottate anche in corso d’anno in forza
di apposito decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze5.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5 del D.Lgs.
14 settembre 2015, n. 148 in tema di equilibrio finanziario del Fondo,
all’I.N.P.S. è affidata l’attività di analisi dell’utilizzo delle prestazioni, che
dovrà essere compiuta entro il 31 dicembre 20176. I dati saranno ordinati
in base al settore produttivo e alla classe dimensionale dell’impresa.
2. Contribuzione
Al fine di poter garantire il riconoscimento dell’assegno di solidarietà a
beneficio dei lavoratori aventi titolo, il fondo di integrazione salariale è
finanziato mediante contributi ordinari e una eventuale contribuzione
addizionale.
Ai contributi di finanziamento in argomento, si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi7.
Giuste le indicazioni offerte dall’I.N.P.S.,8 con riferimento alla
contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale, ‘rimangono
ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate
per il Fondo di solidarietà residuale con circolare 2 settembre 2014, n.
100’.
2.1 Contribuzione ordinaria
Come anticipato, la contribuzione ordinaria al Fondo di integrazione
salariale è dovuta da parte del datore di lavoro che:
− per settore di appartenenza, tipologia di impresa e classe
dimensionale non rientri nell’ambito di applicazione della disciplina in
materia di integrazione salariale9;
− non rientri nell’ambito d’applicazione di un fondo di solidarietà
bilaterale10.
1
Articolo 29, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
‘Il Fondo di integrazione salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di
sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14 settembre 2015, n. 148’ [I.N.P.S., circolare 4 febbraio 2016, n. 22].
2
‘Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti’ [articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148].
3
Articolo 35, comma 1 e articolo 29, comma 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
4
Articolo 35, comma 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
5
L’articolo 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 dispone rispettivamente che:
−
‘sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all’articolo 36 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle
prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore’;
−
‘in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione all’attività di cui al comma 4, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali
e dell’economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma 4,
l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza’.
6
Articolo 29, comma 10 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
7
Articolo 33, comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
8
I.N.P.S., messaggio 26 gennaio 2016, n. 306.
9
Articolo 3, comma 19 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
10
Articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 24 febbraio 2016.
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Oltre ad un più esteso ambito di applicazione rispetto alla disciplina
dettata sino al 31 dicembre 2015 in materia di Fondo di solidarietà
residuale11, è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’elevamento
allo 0,65 per cento dell’aliquota di contribuzione dovuta al Fondo di
integrazione salariale da parte del datore di lavoro che occupi
mediamente più di quindici lavoratori.
applicazione della disciplina dettata in materia di integrazione salariale
dal Titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ed interessa i datori di
lavoro che occupino mediamente più di cinque lavoratori.
Ai fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 24 settembre 2015 è stato
concesso il termine del 31 dicembre 2015 per operare gli opportuni
adeguamenti al Titolo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
L’aliquota è stata stabilita nella misura dello 0,45 per cento, quando il
datore di lavoro occupi mediamente più di cinque lavoratori e sino a
quindici12.
Giuste le precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con circolare 22 dicembre 2015, n. 32, nel caso in cui il fondo di
solidarietà bilaterale non sia stato istituito ovvero non sia stato
opportunamente adeguato entro l’anzidetto termine del 31 dicembre
2015, il datore di lavoro che occupi in media più di cinque lavoratori è
tenuto ad effettuare il versamento della contribuzione al Fondo di
integrazione salariale [che sino al 31 dicembre 2015 ha avuto la
denominazione di Fondo di solidarietà residuale]17.
Ai fini del calcolo dell’anzidetta media occupazionale13, l’I.N.P.S. ha reso
noto che, giuste le indicazioni offerte dal Dicastero14, ai soggetti già
iscritti al Fondo di solidarietà residuale al 31 dicembre 2015 e che così
risultano automaticamente iscritti al Fondo di integrazione salariale a far
tempo dal 1° gennaio 2016 ‘si applicano, sempre con decorrenza 1°
gennaio 2016, anche le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, che
prevede l’inclusione degli apprendisti nel computo della media
occupazionale’15.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che ‘i datori di lavoro che nel mese di
Gennaio 2016 sono risultati destinatari dell’obbligo di contribuzione al
Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media
occupazionale di più di quindici dipendenti solo in virtù dell’apporto degli
apprendisti nella predetta media occupazionale, potranno regolarizzare il
versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio
2016, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del presente
messaggio’16 [Maggio 2016].
La contribuzione è calcolata sulla retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti. Sono escluse dal calcolo le
retribuzioni corrisposte ai lavoratori con qualifica di ‘dirigente’.
La contribuzione è posta a carico del datore di lavoro per due terzi; la
restante frazione è a carico del lavoratore.
Come più volte portato in evidenza, l’istituzione del fondo di solidarietà
bilaterale è obbligatoria per tutti i settori che non rientrino nell’ambito di
Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe
adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal
1° gennaio 201618, i datori di lavoro che risultano già iscritti a detto
Fondo ‘sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari
allo 0,65% - dal 1° gennaio 2016’ al Fondo di integrazione salariale19.
Si ribadisce che l’Istituto ha, a tal fine, confermato le modalità di
denuncia e di versamento già dettate con circolare 2 settembre 2014,
n. 10020.
Con riferimento ai datori di lavoro che occupano mediamente più di
cinque e non più di quindici lavoratori e che non sono rientrati nell’ambito
di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, l’Istituto si è riservato
di fornire in seguito specifiche istruzioni circa le modalità di denuncia e di
versamento [che saranno definite alla luce del più sopra richiamato
decreto ministeriale in attesa d’emanazione]21.
Fermo restando quanto previsto in relazione al Fondo del settore del
credito ordinario, il Dicastero ha precisato che le contribuzioni versate
con riferimento al periodo intercorso tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2015 al Fondo di solidarietà residuale confluiranno nel Fondo
di integrazione salariale.
11
L’abrogato articolo 3, comma 10 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 prevedeva che la disciplina in materia di Fondo di solidarietà residuale trovasse applicazione solo nei
confronti dei datori di lavoro che occupavano oltre quindici lavoratori in media. ‘Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale, in adempimento della delega
contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 7) della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso,
estendendo il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31 del
D.Lgs. 14 settembre 2015,n. 148’ [I.N.P.S., circolare 4 febbraio 2016, n. 22].
12
Articolo 29, comma 8, primo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
13
In via generale, trovano applicazione con riguardo alla media occupazionale - ove compatibili con la vigente legislazione - le istruzioni già impartite dall’Istituto con circolare 2
settembre 2014, n. 100 e di seguito sinteticamente riportate:
−
−
la verifica del requisito dimensionale è effettuata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente;
−
−
−
il lavoratore a tempo parziale è computato in proporzione all’orario di lavoro svolto e rapportato al tempo pieno;
−
−
sono inclusi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali;
sono inclusi nel computo di lavoratori subordinati occupati anche i lavoratori di qualunque qualifica [lavoranti a domicilio, dirigenti, et cetera], escludendo i soli lavoratori
assunti con contratto di inserimento o reinserimento lavorativo;
il lavoratore intermittente è computato in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre;
il lavoratore assente ancorché non retribuito è escluso dal computo solo quando in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. In tal caso, è conteggiato il solo
sostituto;
laddove l’impresa sia di nuova costituzione, il requisito è determinato in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre e per il primo mese di attività il riferimento è
volto alla forza occupazionale di detto mese.
14
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 26 gennaio 2016, n. 457.
15
I.N.P.S., messaggio 8 febbraio 2016, n. 548.
16
I.N.P.S., messaggio 8 febbraio 2016, n. 548. Le operazioni di regolarizzazione prevedono che all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> sia valorizzato
l’elemento <AltreADebito>, indicando i seguenti dati:
1. in <CausaleADebito> il codice ‘M131’;
2. in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
3. in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.
17
Articolo 29, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
18
Articolo 28, comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
19
‘Pertanto, gli stessi potranno accedere, per gli eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2016, alle prestazioni garantite dal Fondo di
integrazione salariale’ [I.N.P.S., circolare 4 febbraio 2016, n. 22].
20
I.N.P.S., messaggio 26 gennaio 2016, n. 306.
21
I.N.P.S., messaggio 26 gennaio 2016, n. 306. ‘Nei confronti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti e dei datori di lavoro con
più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale [?], e che quindi non avevano obbligo di iscrizione al Fondo residuale, l’applicazione della nuova normativa sarà
conseguente all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, secondo le modalità stabilite dalla legge e nel decreto medesimo in corso di adozione. Gli
stessi, pertanto, saranno tenuti a versare i contributi dovuti al Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2016, solo dopo l’entrata in vigore del citato decreto [?]’ [I.N.P.S., circolare 4
febbraio 2016, n. 22].
Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 24 febbraio 2016.
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2.2 Contribuzione addizionale
E’ stabilita una contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro nel
caso di erogazione di una prestazione da parte del Fondo.
Tale contribuzione è pari al 4,00 per cento della retribuzione persa22.
L’I.N.P.S. ha precisato che solo con successiva circolare saranno fornite
le istruzioni relative alle modalità di versamento della contribuzione
addizionale, oltre che alla concessione e al pagamento delle
prestazioni23.
3. Prestazioni
Nelle more dell’adozione del decreto in forza del quale la disciplina del
Fondo di solidarietà residuale [ora, come già precisato, Fondo di
integrazione salariale] sarà adeguata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 14824, le regole introdotte dal citato decreto
legislativo trovano piena ed immediata applicazione dal 1° gennaio 2016
nei confronti dei soggetti che risultavano iscritti al Fondo di solidarietà
residuale al 31 dicembre 201525.
Al fine di tutelare il lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, il Fondo
garantisce le provvidenze di seguito elencate.
A) Assegno ordinario26 corrisposto quando il lavoratore beneficiario è in
forza presso un datore di lavoro che occupa mediamente più di
quindici dipendenti e ricorra una delle causali di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie [ad esclusione delle
intemperie stagionali] e straordinarie [limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale]27. L’assegno è riconosciuto per
eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi
dal 1° gennaio 2016, in misura pari all’integrazione salariale
ordinaria [cioè all’80 per cento della retribuzione globale di fatto che
il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate entro
il limite dell’orario contrattuale], per una durata massima di 26
settimane in un biennio mobile. In via generale, ‘all’assegno
ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie’28.
I criteri per l’approvazione e concessione dei trattamenti sono dettati
dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 9403329.
L’istanza deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il
termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi di tardiva presentazione
dell’istanza, il trattamento di integrazione salariale eventualmente
concesso non potrà essere riconosciuto per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione [cioè, al più, dal lunedì
della settimana precedente]. Il datore di lavoro è comunque tenuto a
comunicare le ore di sospensione o riduzione dell’attività di lavoro
effettuate e non indennizzabili dall’Istituto mediante il modello
riportato in allegato alla circolare dell’I.N.P.S. del 16 febbraio 2015,
n. 201.
B) Assegno di solidarietà. Il datore di lavoro che occupi mediamente più
di cinque lavoratori e non più di quindici e che abbia stipulato un
accordo collettivo aziendale volto a regolare la riduzione dell’orario di
lavoro al fine di evitare o ridurre l’eccedenza di personale nel corso
della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’articolo 24
della Legge 23 luglio 1991, n. 223, può avanzare istanza per
l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 148 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro che
si verificheranno a decorrere dal 1° luglio 201630.
L’assegno è di importo pari a quello stabilito per il trattamento di
cassa integrazione salariale ordinaria e potrà essere concesso per
una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile31.
E’ appena il caso di precisare che la riduzione oraria disciplinata
dall’accordo suddetto non può essere superiore al 60 per cento
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati. ‘Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione
complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per
cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà
è stipulato’32.
I criteri per l’approvazione e concessione del trattamento in esame
sono dettati dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
La riduzione dell’attività di lavoro deve verificarsi entro il trentesimo
giorno dalla data di presentazione dell’istanza volta appunto ad
ottenere il beneficio. La domanda deve essere a sua volta
presentata entro 7 giorni dalla conclusione dell’accordo collettivo
aziendale; l’autorizzazione sarà eventualmente concessa dalla Sede
dell’Istituto competente per territorio in ragione del luogo di
ubicazione dell’unità produttiva in cui sono occupati i lavoratori
beneficiari delle prestazioni33.
Come precisato dall’Istituto34, per garantire il rispetto del vincolo del
pareggio di bilancio, il Fondo erogherà le anzidette prestazioni
utilizzando le risorse finanziarie già assegnategli.
Le provvidenze saranno riconosciute rispettando un limite prestabilito
per ciascun datore di lavoro. Dall’anno 2022, tale limite sarà pari ad una
misura di interventi non superiore a quattro volte l’ammontare dei
contributi ordinari dovuti a far tempo dalla data di costituzione del Fondo,
considerando in ogni caso le prestazioni fino a quel momento già
accordate.
Fermo restando che per l’anno 2016 gli interventi saranno concessi
senza alcun limite, negli anni successivi questo sarà modulato con
cadenza annuale, come indicato nella seguente tabella.
22
Articolo 29, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
I.N.P.S., circolare 4 febbraio 20016, n. 22.
24
Articolo 28, comma 4 el D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
25
I.N.P.S., messaggio 8 febbraio 2016, n. 548.
26
Articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. La prestazione è soggetta al disposto di cui all’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, per effetto del
quale ‘le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della
retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all’80 per cento, sono ridotte in misura pari all’importo derivante
dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti [F]’. La riduzione, che resta nella disponibilità del Fondo, è attualmente pari al 5,84 per cento.
27
Articolo 29, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
28
I.N.P.S., circolare 4 febbraio 2016, n. 22.
29
Per approfondimenti, si rinvia alla circolare interna 9 febbraio 2016, n. 195, avente ad oggetto ‘Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria’.
30
Articolo 29, comma 11 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
31
Articolo 31, comma 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. ‘Anche all’assegno di solidarietà si applica, nei limiti della compatibilità, la normativa in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria’ [I.N.P.S., circolare 12 febbraio 2016, n. 30].
32
I.N.P.S., circolare 12 febbraio 2016, n. 30.
33
I.N.P.S., circolare 12 febbraio 2016, n. 30.
34
I.N.P.S., circolare 12 febbraio 2016, n. 30.
23
Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 24 febbraio 2016.
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n. 2 - Febbraio 2016
Misura del limite annuale
di intervento del Fondo
Dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta
2017
Otto la contribuzione ordinaria dovuta
2018
Sette volte la contribuzione ordinaria dovuta
2019
Sei volte la contribuzione ordinaria dovuta
2020
Cinque volte la contribuzione ordinaria dovuta
2021
4. Neutralizzazione del termine di presentazione della domanda
Per assicurare continuità di reddito ai lavoratori beneficiari e agevolare la
transizione tra il Fondo di solidarietà residuale e il Fondo di integrazione
salariale, il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 4 febbraio 2016 è
neutralizzato ai soli fini della presentazione della domanda.
Pertanto, se l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è
intervenuto in detto periodo ‘neutralizzato’, il termine utile [15 giorni] per
la presentazione dell’istanza per la concessione dell’assegno ordinario
decorre dal 4 febbraio 2016.
In relazione ad un evento occorso dal 5 febbraio 2016, il termine di
presentazione è di 15 giorni dalla data in cui l’evento si è verificato.
Per quanto concerne l’assegno di solidarietà, il termine di presentazione
dell’istanza decorrerà dalla data di pubblicazione del messaggio
mediante il quale l’Istituto comunicherà l’attivazione dell’apposita
procedura informatica.
Una volta che sia stato confermato l’invio della domanda, questa è
protocollata; l’utente potrà stampare la ricevuta di presentazione
unitamente al prospetto dei dati trasmessi.
Per quanto concerne le modalità di compilazione dell’istanza si rinvia
all’apposito manuale disponibile all’interno dell’applicazione.
In questa sede, si ritiene in ogni caso opportuno precisare che
costituiscono parte integrante della domanda i seguenti documenti a
questa allegati:
a) l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di
lavoro nelle ipotesi di istanza per l’assegno di solidarietà;
b) la comunicazione del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali
ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
148 [o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale
nell’ipotesi di richiesta di assegno ordinario];
c) l’elenco dei lavoratori in forza nell’unità produttiva, comprensivo di
qualifica, orario di lavoro contrattuale e altre informazioni presenti nel
file [‘.CSV’] reperibile nell’area ‘Download’ della procedura
telematica.
La presentazione di una domanda di assegno ordinario comporta altresì
la compilazione di un’apposita scheda in relazione alla specifica causale.
Alla domanda d’assegno di solidarietà è invece allegata la scheda
relativa al contratto di solidarietà37.
Le suddette schede costituiscono parti integranti dell’istanza, in
mancanza delle quali la domanda non può essere presa in esame dal
Comitato amministratore. L’Istituto ha inoltre ‘predisposto un apposito
campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della
domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF’38.
5. Presentazione della domanda
6. Contribuzione correlata
E’ prevista una sola procedura per la presentazione della domanda
telematica volta a richiedere l’assegno ordinario o l’assegno di
solidarietà.
La domanda deve essere presentata alla struttura territoriale
dell’I.N.P.S. competente in relazione all’unità produttiva35.
Quando l’impresa ha più unità produttive dislocate sul territorio,
l’autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata da:
− la sede dell’I.N.P.S. competente in ragione della sede legale del
datore di lavoro;
− la Sede presso la quale il datore di lavoro ha richiesto
l’accentramento della posizione contributiva36.
La domanda è disponibile nel portale dell’istituto [www.inps.it], nella
Sezione ‘Servizi OnLine’, alla voce ‘Servizi per aziende e consulenti’,
opzione ‘CIG e Fondi di solidarietà’, opzione ‘Fondi di solidarietà’.
L’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 stabilisce
che nell’ipotesi di erogazione di un assegno ordinario o di un assegno di
solidarietà a beneficio di un lavoratore, il Fondo è tenuto al versamento
alla Gestione di iscrizione del lavoratore interessato della contribuzione
correlata alla prestazione erogata.
La contribuzione dovuta è determinata in base all’articolo 40 della Legge
4 novembre 2010, n. 183, secondo cui ‘ai fini del calcolo della
retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a
sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31
dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana
ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari
all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore,
in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento’39.
35
Articolo 29, comma 7, primo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
‘Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di
bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto
conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso’ [articolo 29, comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148].
37
‘In questo momento la procedura informatica non permette l’invio della domanda per la prestazione di assegno di solidarietà, mentre è possibile inviare la domanda per
l’assegno ordinario. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura informatica per l’invio della domanda di assegno di solidarietà’ [I.N.P.S.,
circolare 4 febbraio 2016, n. 22].
38
‘Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita
dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse’ [I.N.P.S., circolare 4
febbraio 2016, n. 22].
39
L’importo della contribuzione correlata è determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
36
Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 24 febbraio 2016.
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n. 2 - Febbraio 2016
Criteri per l’approvazione dei programmi di
cassa integrazione guadagni straordinaria
Con D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha stabilito, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 148, i criteri per l’approvazione dei programmi di
cassa integrazione guadagni straordinaria.
Il citato decreto ministeriale, applicato alle istanze di intervento
straordinario di integrazione salariale presentate dal 9 febbraio 2016,
contribuisce ad una importante razionalizzazione dell’impianto
normativo, poiché abroga, appunto a decorrere dal 9 febbraio 2016, un
consistente numero di decreti ministeriali emanati in materia tra il 1994 e
il 2014.
1. Introduzione
Come noto, l’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
stabilisce che ‘l’intervento straordinario di integrazione salariale può
essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività
lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei
casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di
essa;
c) contratto di solidarietà’.
Con D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, in vigore a far tempo dal 9
febbraio 201640, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
individuato i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa
integrazione guadagni straordinaria di cui appunto all’articolo 21, comma
1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Le modalità e i criteri dettati dal citato D.M. 13 gennaio 201640, n. 94033
trovano applicazione nei confronti delle istanze di intervento
straordinario di integrazione salariale presentate a decorrere dal 9
febbraio 201641.
In particolare, il citato decreto adotta criteri per l’approvazione di
programmi:
a) di riorganizzazione aziendale [volti a fronteggiare inefficienze della
struttura gestionale, commerciale o produttiva] di cui all’articolo 21,
commi 1, lettera a) e 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 14842;
b) di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 21, commi 1, lettera b) e 3 del
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 14843;
c) miranti a dare attuazione ad un contratto di solidarietà, in forza
dell’articolo 21, comma 1, lettera c) e 5 del D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 14844.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, a
decorrere dal 9 febbraio 2016 devono intendersi superati:
− D.M. 23 dicembre 1994 [‘Disciplina, nelle unità produttive interessate
da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione
guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici’];
− D.M. 22 luglio 2002, n. 31347 [‘Criteri generali di concessione del
trattamento CIGS alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso
aziende industriali, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della L. 23
aprile 1981, n. 155’];
− D.M. 20 agosto 2002, n. 31444 [‘Criteri per l’approvazione dei
programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale’];
− D.M. 20 agosto 2002, n. 31446 [‘Criteri e requisiti per l’accertamento
delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale
in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei
servizi di pulizia’];
− D.M. 20 agosto 2002, n. 31447 [‘Criteri per l’applicazione dei commi
9 e 10 dell’articolo 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223’];
− D.M. 18 dicembre 2002, n. 31826 [‘Criteri di approvazione dei
programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento
CIGS nei casi di cessazione di attività’];
− D.M. 15 dicembre 2004, n. 35302 [‘Modifica del D.M. 18 dicembre
2002 [n. 31826], concernente l’aggiornamento dei criteri relativi
all’individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi
aziendali’];
− D.M. 10 luglio 2009, n. 46448 [‘Semplificazione delle modalità di
accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti
collettivi aziendali denominati «contratti di solidarietà’];
− D.M. 27 giugno 2014, n. 82762 [‘Definizione dei criteri e della
procedura per la concessione del trattamento di integrazione
salariale straordinaria in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti
politici e loro articolazioni e sezioni territoriali’];
− D.M. 10 ottobre 2014, n. 85145 [‘Modifica all’articolo 7 del decreto n.
46448 del 10 luglio 2009, recante <Deroga ai sensi dell’articolo 1,
comma 9 della Legge 23 luglio 1991, n. 223>’].
In via preliminare, si precisa che il presente intervento esclude
dall’esame le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del richiamato D.M.
13 gennaio 2016, n. 94033 in materia rispettivamente di ‘Partiti politici e
movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali –
Causali di intervento del trattamento straordinario di integrazione
salariale’ e di ‘Partiti politici – Monitoraggio delle risorse finanziarie’.
40
‘L’efficacia del presente decreto decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali’ [articolo 10,
comma 3 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033].
Articolo 10, comma 1 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
42
‘Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale
o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un
consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro’ [articolo 21, comma 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
148].
43
‘Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria,
gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla
continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale’ [articolo 21, comma 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148].
44
‘Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali [?], che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al
fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. [?] Gli accordi di cui al primo periodo
devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di
lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento
di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a
lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di
integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal
termine del trattamento precedente’ [articolo 21, comma 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148].
41
Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 24 febbraio 2016.
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n. 2 - Febbraio 2016
2. Programmi di riorganizzazione aziendale
Ai fini dell’accoglimento della domanda di intervento straordinario di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, l’impresa istante è
tenuta a presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le
inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva.
Le riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa indicate nel programma
devono essere riconducibili – sia sul piano quantitativo che temporale –
al processo di riorganizzazione aziendale45.
Il programma deve essere elaborato anche quando:
− l’assetto societario e il capitale sociale siano stati ridefiniti;
− sia intervenuta la ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua
articolazione produttiva.
E’ altresì stabilito che l’anzidetto programma:
1) indichi le previsioni di recupero occupazionale46 dei lavoratori
interessati dalla sospensione o riduzione dell’attività di lavoro almeno
nella misura minima del 70%;
2) riporti espressamente le modalità di copertura finanziaria degli
investimenti programmati;
3) preveda l’impiego di eventuali investimenti per impianti fissi e
attrezzature utilizzate nel processo produttivo;
4) contempli lo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione
professionale per la valorizzazione dei lavoratori.
Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma relativo
alle unità aziendali interessate all’intervento e di cui al precedente punto
3) [ivi inclusi gli eventuali investimenti di cui al punto 4)47] deve essere
superiore al valore medio annuo degli investimenti della stessa tipologia
sostenuti dall’impresa nel corso del biennio precedente.
Le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 potranno essere
autorizzate solo nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità
produttiva nell’arco di tempo del programma autorizzato48.
Ai fini dell’approvazione del programma, ogni condizione o requisito di
cui al presente paragrafo 2. deve essere verificata contestualmente49.
3. Programmi di crisi aziendale
L’accoglimento della domanda di intervento di integrazione salariale
straordinaria è subordinata al riscontro nel programma elaborato dal
datore di lavoro dei seguenti elementi:
a) gli indicatori economico-finanziari di bilancio riguardanti il biennio
precedente devono essere, nel complesso, negativi e descrivere un
quadro involutivo;
b) la relazione tecnica nella quale siano espresse le ragioni poste a
fondamento della critica situazione economico-finanziaria;
c) la verifica del ridimensionamento [o, quantomeno, della stabilità]
dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento di
integrazione salariale. Deve essere verificata l’assenza di nuove
assunzioni, specie quando hanno permesso al datore di lavoro di
beneficiare di agevolazioni contributive o finanziarie. Le assunzioni
che siano state effettuate o che l’impresa intende effettuare durante
il periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale
straordinaria devono essere motivate e risultare compatibili con la
disciplina vigente in materia di trattamento di integrazione salariale
straordinaria per crisi aziendale;
d) il piano di risanamento, indicante gli interventi correttivi intrapresi o
da implementare al fine di contrastare gli squilibri di natura
produttiva finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale o
settore dell’impresa interessati dall’intervento di integrazione
salariale straordinaria.
e) Il piano di risanamento deve essere finalizzato a garantire la
continuazione dell’attività e la salvaguardia [parziale]
dell’occupazione. Laddove al termine del periodo di intervento
l’impresa ravvisi l’esistenza di esuberi strutturali, è tenuta a
presentare un apposito piano di gestione.
L’istanza è accolta quando sono verificati contestualmente gli elementi di
cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria è altresì concesso
quando la situazione di crisi aziendale è da ricondurre a un evento
imprevisto ed improvviso. In tale ipotesi, l’impresa istante è tenuta a
dimostrare:
− il carattere di imprevedibilità dell’evento posto a fondamento della
situazione di crisi;
− la rapidità con cui l’evento ha prodotto i propri effetti [sì da escludere
l’ipotesi che la crisi aziendale sia da ricondurre ad un’inerzia
dell’impresa stessa];
l’autonomia dell’evento rispetto alle politiche gestionali dell’impresa.
−
− Devono essere in ogni caso soddisfatte anche le condizioni di cui
alle precedenti lettere c) e d)50.
E’ in genere escluso l’esame di un programma presentato da un’impresa
che:
− abbia iniziato l’attività produttiva nel biennio precedente la data di
presentazione dell’istanza;
− non abbia in effetti avviato alcuna attività produttiva;
− abbia subito significative trasformazioni dell’assetto societario nel
biennio precedente la presentazione dell’istanza, ‘salvo che tali
trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del
contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in
presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni
comportino, per le imprese subentranti, azioni volte al risanamento
aziendale e alla salvaguardia occupazionale’51.
45
Articolo 1, comma 1, lettera d) del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
Per ‘recupero occupazionale’ deve intendersi, ‘oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della
medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono
essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione’ [articolo 1, comma 1, lettera f) del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033].
47
Tale tipologia di investimento deve essere quantificata includendo gli eventuali contributi pubblici nazionali o accordati dall’Unione Europea.
48
Articolo 1, comma 1, lettera e) del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
49
Articolo 1, comma 2 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033. ‘in sede di prima applicazione del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, il piano di riorganizzazione è esaminato anche
con riferimento agli interventi di integrazione salariale straordinaria già attuati dall’impresa istante, a prescindere dagli investimenti di cui ai punti 3) e 4) del presente paragrafo
2..’
50
Il programma di crisi aziendale può in tal caso essere accolto anche quando non siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo 3.
51
Articolo 2, comma 4, lettera c) del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
46
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4. Contratto di solidarietà
Come anticipato, l’intervento straordinario di integrazione salariale può
essere richiesto quando la riduzione dell’attività lavorativa sia sancita da
un contratto di solidarietà52.
Il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa al fine di disciplinare la
riduzione dell’orario di lavoro affinché possa essere evitata, anche solo
in parte, la dichiarazione di esubero dei lavoratori subordinati in forza53.
L’articolo 3, comma 2 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033 dispone che il
contratto di solidarietà non possa essere stipulato ‘nei casi di fine lavoro
e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di
imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto
contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente’,
distinguendo detti lavoratori da quelli di cui al primo periodo del presente
comma 2’.
La via del contratto di solidarietà non è percorribile laddove trattasi di
riconoscere una provvidenza ad un lavoratore assunto con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze
produttive soggette a ‘fenomeni di natura stagionale’.54
L’applicazione di un contratto di solidarietà ad un lavoratore assunto con
contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e che determini
un’ulteriore riduzione d’orario rispetto all’orario concordato dalle Parti nel
contratto individuale di lavoro ha ragione di essere a condizione che ‘sia
dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente
organizzazione di lavoro’55.
‘In linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario
per i lavoratori posti in solidarietà’56.
Nel caso in cui le parti stipulanti il contratto di solidarietà intendano
derogare lo stesso attuando un orario di lavoro sì ridotto ma in misura
minore a quella concordata, le modalità della deroga devono essere
contemplate nel contratto collettivo di lavoro stesso; l’impresa è tenuta a
dare comunicazione di tale deroga al competente Ufficio del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Sede dell’I.N.P.S.57.
Quando si renda necessaria una riduzione dell’orario di lavoro di
maggiore entità rispetto alla misura già dedotta nel contratto di
solidarietà, non può che essere stipulato un nuovo contratto di
solidarietà58.
L’eventuale esubero di personale per il quale è stato stipulato un
contratto di solidarietà deve essere quantificato e motivato.
contrazione dell’attività dell’impresa appaltante in conseguenza del
ricorso da parte di quest’ultima a:
− un trattamento ordinario di integrazione salariale,
− un programma di crisi aziendale o di riorganizzazione aziendale,
− un contratto di solidarietà;
b) la contrazione dell’attività dell’impresa appaltatrice di servizi di pulizia
deve essere in diretta connessione con la contrazione dell’impresa
appaltante e scaturire dall’attuazione da parte di quest’ultima di un
programma di crisi aziendale o di riorganizzazione aziendale o dalla
stipulazione di un contratto di solidarietà;
c) la sospensione dal lavoro o l’effettuazione di un orario ridotto deve
essere in diretta connessione con la contrazione dell’attività di cui
alle precedenti lettere a) e b);
d) le difficoltà attraversate dall’impresa appaltante devono essere già
state poste a fondamento di specifici provvedimenti autorizzativi di
trattamenti di integrazione salariale.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria concessa all’impresa
appaltatrice non può avere una durata superiore alla durata del contratto
di appalto, che dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione della
Società appaltante.
6. Imprese artigiane
Per quanto concerne le imprese artigiane che chiedano di poter
beneficiare di un intervento straordinario d’integrazione salariale in
relazione alla sospensione dal lavoro di propri lavoratori in ragione della
sospensione o riduzione dell’attività di lavoro dei lavoratori dell’impresa
che esercita sull’impresa artigiana stessa un influsso gestionale
prevalente59, i criteri di valutazione dell’istanza sono:
a) la contrazione dell’attività dell’impresa artigiana deve essere in
stretta connessione con la sospensione o riduzione dell’attività di
lavoro dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente e
che abbia fatto ricorso a:
− un trattamento [ordinario o straordinario] di integrazione
salariale,
− prestazioni erogate dal fondo di solidarietà, ove istituito,
− prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale
nell’ipotesi in cui non sia operante nei confronti dell’impresa un
fondo di solidarietà;
b) l’intervento straordinario di integrazione a beneficio dei lavoratori
dell’impresa artigiana è autorizzato per i soli periodi in concomitanza
dei quali l’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente
beneficia dei trattamenti di cui ai precedenti punti 1), 2) o 3).
5. Imprese appaltatrici di servizi di mensa e di pulizia
Per l’approvazione delle domande di integrazione salariale straordinaria
che interessino lavoratori subordinati di imprese appaltatrici di servizi di
mensa e di servizi di pulizia, saranno adottati i seguenti criteri:
a) la contrazione dell’attività del datore di lavoro appaltatore di un
servizio di mensa deve risultare in stretta connessione con la
7. Cumulabilità di un intervento ordinario di integrazione salariale
con un intervento straordinario di integrazione salariale
Può accadere che una medesima unità produttiva sia destinataria sia di
un intervento ordinario che straordinario di integrazione salariale. E’
ammessa la cumulabilità delle predette provvidenze a condizione che:
52
Articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Articolo 21, comma 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Articolo 3, comma 3 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
55
Articolo 3, comma 4 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
56
Articolo 4, comma 3 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
57
Articolo 4, comma 2, primo e secondo periodo del D.M. 13 gennaio 2016.
58
Articolo 4, comma 2, terzo periodo del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
59
L’articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 stabilisce che ‘si ha influsso gestionale prevalente [?], quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto
l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la
somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia
superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e
dei fornitori [?]’.
53
54
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− gli
interventi di integrazione salariale straordinaria siano
esclusivamente quelli approvati ai sensi del richiamato articolo 21,
comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
− i lavoratori destinatari delle provvidenze in argomento siano diversi
[tale condizione è verificata tramite la consultazione degli elenchi
nominativi che devono essere allegati alla domanda di integrazione
salariale]. Tale elemento deve essere verificato sin dall’inizio e per
l’intero periodo in cui coesistono le distinte forme di intervento
Esercizio del diritto di precedenza ed
esonero contributivo triennale nell’ipotesi di
instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2015
Come noto, l’articolo 1, comma 118 della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 riconosce al datore di lavoro uno sgravio triennale dal versamento
dei complessivi contributi previdenziali nel limite massimo di € 8.060,00
su base annua nell’ipotesi in cui sia stato instaurato, tra il 1° gennaio
2015 e il 31 dicembre 2015, un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con un lavoratore.
L’esonero è accordato a condizione che la nuova assunzione riguardi un
lavoratore che nei sei mesi precedenti non sia stato occupato a tempo
indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non è cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente.
Con interpello 12 febbraio 2016, n. 7, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha precisato che il datore di lavoro ha titolo a
beneficiare dell’esonero in argomento a condizione che siano state
osservate le prescrizioni stabilite da:
a) l’articolo 4, comma 12 della Legge 26 giugno 2012, n. 92, in vigore
sino al 24 settembre 2015;
b) l’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in vigore dal 25
settembre 201560.
Con riferimento alle disposizioni richiamate alle precedenti lettere a) e b)
e alla loro applicabilità rispetto al disposto di cui all’articolo 1, comma
190 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Dicastero ha comunque
confermato i criteri interpretativi già espressi in merito dall’I.N.P.S. con
circolare 29 gennaio 2015, n. 1761.
In relazione al diritto di precedenza62 e all’osservanza del correlato
dettato di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 150, il Dicastero ha altresì precisato come, in
mancanza di una formale manifestazione di volontà del lavoratore a
voler esercitare il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 24, comma 4
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 8163, ‘il datore di lavoro possa
legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla
trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere’,
beneficiando dell’esonero contributivo triennale.
60
In tema di ‘principi generali di fruizione degli incentivi’, l’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ha stabilito che:
‘gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in
cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto
a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello
diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore
e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando
il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti [?] escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa’.
61
Di cruciale rilievo ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 118 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è il seguente brano della citata circolare dell’I.N.P.S. del 29
gennaio 2015, n. 17: ‘è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate
nell’ambito della presente circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla
circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero
contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a
tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività
lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso
modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo
aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo
indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze’.
62
Articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
63
‘Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti
per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel
caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto’ [articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81]. Anche il previgente articolo 5, comma 4 sexies del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 – vigente sino al 24 giugno 2015 – stabiliva che l’esercizio del diritto di precedenza
fosse possibile solo se al datore di lavoro fosse stata effettivamente e formalmente resa nota nei termini prescritti da parte del lavoratore avente avente titolo l’intenzione di
esercitare tale diritto.
a)
Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 24 febbraio 2016.
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n. 2 - Febbraio 2016
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata di
cui all’articolo 2, comma 26 della Legge 8
agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive,
massimale e minimale di reddito per l’anno
2016
Resta inteso che ‘le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio
si considerano percepite nel periodo di imposta precedente [‘principio di
cassa allargato’]. Consegue che il versamento dei contributi in favore dei
collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai
sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a
redditi da lavoro dipendente - è riferito a prestazioni effettuate entro il 31
dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote
contributive previste per l’anno di imposta 2015’69.
L’aliquota contributiva pensionistica afferente i lavoratori iscritti alla
Gestione Separata istituita presso l’I.N.P.S.64 e che non risultino
assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria [collaboratori o
figure assimilate], è elevata, per quanto concerne l’anno 2016, al
31,00%.
Come puntualmente precisato dall’Istituto70, per l’anno 2016 il minimale
di reddito annuo è pari a € 15,548.0071; ne consegue che l’accredito
contributivo sarà determinato nella misura indicata nella tabella di
seguito riportata.
L’articolo 1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha
disposto, con riferimento all’anno 2016, che per i lavoratori autonomi
titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed
iscritti alla Gestione separata che non siano iscritti ad altre gestioni di
previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva65 è pari al
27,00%.
Con riguardo ai soggetti che dispongano di altra copertura previdenziale
obbligatoria ovvero siano già titolari di pensione, l’aliquota contributiva
pensionistica [e la relativa aliquota contributiva di computo per il
trattamento di pensione] è elevata alla misura del 24,00%66.
E’ in ogni caso, confermata l’aliquota contributiva aggiuntiva67 per le
prestazioni di maternità, malattia, assegni familiari, degenza ospedaliera
e congedo parentale nella misura pari allo 0,72%.
E’ appena il caso di evidenziare che:
a) l’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo al
committente ‘che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese
successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso,
tramite il modello F24 telematico per i datori privati’. Per quanto
concerne i liberi professionisti, il versamento deve essere eseguito
dagli stessi, utilizzando il modello F24 telematico nel rispetto dei
termini stabiliti per il pagamento delle imposte sui redditi;
b) le aliquote anzidette trovano applicazione fino al raggiungimento del
massimale di reddito che, con riferimento all’anno 2016, è stabilito
nella misura di € 100.324,0068.
Liberi Professionisti
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria
Collaboratori e figure assimilate
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria
Aliquote
27,72%
[comprensiva dell’aliquota
aggiuntiva dello 0,72%]
Reddito minimo annuo
Aliquota
Contributo minimo annuo
€ 15.548,00
24,00%
€ 3.731,52
€ 15.548,00
27,72%
€ 4.309,91 (I.V.S. 4.197,96)
€ 15.548,00
31,72%
€ 4.931,83 (I.V.S. 4.819,88)
Qualora i suindicati minimali non siano raggiunti entro al fine dell’anno,
l’istituto provvederà ad accreditare i soli mesi corrispondenti al contributo
versato.
Alla luce dell’abrogazione degli articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 ottobre
2003, n. 276 in tema di ‘lavoro a progetto’72, l’Istituto, al fine di poter
distinguere i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
a far tempo dal 1° luglio 2015, ha individuato il nuovo codice ‘18’ [‘Tipo
Rapporto’] del flusso Uniemens, la cui descrizione è ‘Collaborazioni
Coordinate e Continuative – D.Lgs. 81/2015 articolo 52 (Jobs Act)’.
Visite mediche di controllo – Ipotesi di
esclusione dell’obbligo di reperibilità
Come noto, l’articolo 4 del D.M. 15 luglio 1986 dispone che ‘l’orario di
reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite
mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i
giorni, compresi i domenicali o festivi’.
In materia di visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale, il D.M. 11 gennaio 2016, emanato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed entrato in vigore in
data 22 gennaio 2016, ha introdotto rilevanti integrazioni e modificazioni
al citato articolo 4 del D.M. 15 luglio 1986.
24,00%
Aliquote
31,72%
[comprensiva dell’aliquota
aggiuntiva dello 0,72%]
Alla luce di quanto disposto dall’articolo 25 del D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 151, per effetto del quale il Legislatore ha affidato ad un
apposito decreto ministeriale l’individuazione di ipotesi di esenzione
dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato, l’articolo 1 del citato
D.M. 11 gennaio 2016 indica le ipotesi di esclusione dall’obbligo di
rispettare le fasce di reperibilità per i lavoratori subordinati di un datore di
lavoro privato.
24,00%
L’obbligo di reperibilità è escluso quando l’assenza è riconducibile a:
64
Articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e articolo 2, comma 57 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Articolo 1, comma 79 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Articolo 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
67
Articolo 59, comma 16 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
68
Articolo 2, comma 18 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e I.N.P.S., circolare 5 febbraio 2015, n. 27.
69
I.N.P.S., circolare 29 gennaio 2016, n. 13.
70
I.N.P.S., circolare 29 gennaio 2016, n. 13.
71
Articolo 1, comma 3 della Legge 2 agosto 1990, n. 233
72
Articolo 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
73
Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16.
74
Articolo 2 del D.M. 11 gennaio 2016.
65
66
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n. 2 - Febbraio 2016
a) una grave patologia in relazione alla quale sono praticate terapie
salvavita. Ai fini dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, la
patologia deve essere comprovata da idonea documentazione,
rilasciata dalle competenti strutture sanitarie ed attestante la natura
della patologia stessa ed indicante la specifica terapia salvavita a cui
il lavoratore è sottoposto76;
b) stati patologici connessi ad una forma di invalidità già riconosciuta
che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella
misura pari o superiore al 67 per cento.77
Concessione del trattamento di integrazione
salariale – Competenza affidata alle Strutture
territoriali dell’I.N.P.S.
L’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 prescrive che ‘a
decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono
concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente’.
La competenza è attribuita alla competente sede dell’I.N.P.S. anche con
riferimento alle istanze giacenti e non definite nel 2015, a prescindere
dalla disciplina alla quale dette istanze sono soggette.
Già con circolare 2 dicembre 2015, n. 197, l’istituto ha stabilito che ai
direttori di sede [o i dirigenti delegati] sia attribuita esclusiva competenza
circa la definizione delle istanze di integrazione salariale ordinaria.
Ai fini dell’esatta determinazione della Sede territorialmente competente
a ricevere la domanda, rileva l’ubicazione della ‘unità produttiva’ per la
quale il datore di lavoro ha presentato domanda di intervento78.
Più precisamente:
1) se l’unità produttiva è ubicata nella stessa provincia presso la quale
è iscritta l’Azienda, è competente la Sede di iscrizione dell’Azienda;
2) se l’unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella di
iscrizione dell’Azienda, è competente la Sede del luogo in cui è
stabilita l’unità produttiva;
3) quando l’unità produttiva non è ubicata nella medesima provincia di
quella di iscrizione dell’Azienda e, oltre a questo, è stabilita in
un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia
complessa, ‘la sede territorialmente competente a ricevere la
domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione
provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è
ubicata tale Unità produttiva’.
Nell’ipotesi in cui il cantiere non sia qualificabile come ‘unità produttiva’,
la Sede territorialmente competente a ricevere la domanda è quella di
iscrizione dell’Azienda79.
Sarà cura della Sede che riceverà la domanda ad indirizzarla alla Sede
effettivamente competente in base ai criteri suddetti, impiegando la
funzione ‘Cambia sede’ della procedura telematica. Tali domande sono
qualificate come ‘Da trasferire’.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 16,
comma 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 14880, le Strutture competenti
osserveranno i criteri d’esame delle domande di concessione già
applicati dalle Commissioni Provinciali.
Per quanto concerne la fase istruttoria, continuerà ad essere seguita la
procedura già seguita, salvo gli ‘adattamenti’ che saranno resi noti
dall’Istituto con appositi messaggi.
‘Sin dall’emanazione della presente circolare, peraltro, si precisa che i
provvedimenti di concessione della CIGO o di reiezione della domanda
riporteranno, ovviamente, non più il riferimento alla Commissione
Provinciale quale organo collegiale decisore, bensì indicheranno il nuovo
organo monocratico nella persona del Direttore di Struttura o di un
Dirigente suo delegato’81.
La contrattazione collettiva di prossimità
Come noto, la Legge 14 settembre 2011, n. 14882, entrata in vigore il 17
settembre 2011, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 13 agosto 2011,
n. 138.
In particolare, all’articolo 8 del richiamato D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
regolante le misure di sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità, sono state apportate significative modificazioni sia in sede di
conversione in legge che, da ultimo, dall’articolo 9, comma 4 del D.L. 28
giugno 2013, n. 76.
Successivamente, con sentenza 4 ottobre 2012, n. 221, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
promossa con ricorso dalla Regione Toscana, precisando come la
disposizione in esame, afferente alla regolazione delle materie inerenti
l’organizzazione del lavoro e della produzione e a specifiche misure a
queste correlate, sia da ricondurre nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
Infatti, l’impianto normativo del contratto di prossimità appartiene alla
materia dell’ordinamento civile.
Come anticipato, per effetto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 4
del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 è stato modificato, a decorrere dal 28
giugno 2013, il comma 2-bis dell’articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n.
138, così che il contratto collettivo di prossimità è produttivo di effetti
solo subordinatamente al deposito presso la Direzione territoriale del
lavoro competente per territorio.
L’articolo 8, comma 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 prevede che ‘i
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28
giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei
confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte
sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette
rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla
qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei
lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di
competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e
occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività’.
76
Articolo 1, comma 2 del D.M. 11 gennaio 2016.
Articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 3 del D.M. 11 gennaio 2016.
‘Il messaggio del 7 dicembre 2015 n. 7336 ha precisato i criteri da utilizzare nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità produttiva”,
stabilendo che: “la costituzione e il mantenimento degli stessi deve essere in esecuzione di un contratto d’appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei
mesi”. Non sono invece configurabili come unità produttiva i cantieri che non soddisfino tali requisiti’ [I.N.P.S., circolare 20 gennaio 2016, n. 7].
79
‘In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto
abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla
trattazione della domanda’ [I.N.P.S., circolare 20 gennaio 2016, n. 7].
80
Con riferimento al regime di integrazione salariale ordinaria, l’articolo 16, comma 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015,n. 148 stabilisce che ‘con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione’.
81
I.N.P.S., circolare 20 gennaio 2016, n. 7.
82
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216.
77
78
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n. 2 - Febbraio 2016
Le specifiche intese di cui sopra [che, fermo restando il rispetto dei
principi costituzionali e i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e
dalle convenzioni internazionali sul lavoro, possono operare anche in
deroga alle disposizioni di legge e al contratto collettivo nazionale di
lavoro83] riguardano l’organizzazione del lavoro e della produzione e
possono essere riferite esclusivamente a:
a) gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie;
b) le mansioni, classificazione e inquadramento dei lavoratori;
c) i contratti a tempo determinato;
d) i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;
e) il regime di solidarietà vigente in relazione ai contratti di appalto [e
subappalto];
f) le ipotesi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
g) la disciplina dell’orario di lavoro;
h) le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro [ivi
compresa la collaborazione coordinata e continuativa, anche nella
forma di ‘lavoro a progetto’, e il lavoro autonomo;
i) trasformazione e conversione del rapporto di lavoro;
j) le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro.
Non possono formare oggetto di uno specifico accordo le ipotesi di
recesso dal rapporto di lavoro riconducibili a:
− il licenziamento discriminatorio;
− il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio o
−
−
dell’inizio del periodo di gravidanza sino al termine del periodo di
interdizione al lavoro e comunque sino ad un anno di età del
bambino;
il licenziamento cagionato dalla domanda di fruizione di un periodo di
congedo parentale o di un periodo di assenza per malattia del
bambino;
il licenziamento in caso di adozione od affidamento.
Con interpello 12 febbraio 2016, n. 8, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha precisato che mediante un contratto di prossimità
non è possibile introdurre una regolamentazione che deroghi alle norme
vigenti in materia di ‘trattamento minimo retributivo’.
Diversi e concordanti elementi contribuiscono a dar fondamento a tale
interpretazione:
a) ‘nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2 del D.L. 13 agosto 2011, n.
138 non è annoverata l’ipotesi che mediante il contratto di prossimità
possa essere derogata in peius la vigente disciplina in materia di
‘trattamento retributivo minimo’. Peraltro, un accordo che derogasse
al trattamento retributivo minimo risulterebbe in contrasto con
l’articolo 36, comma 1 della Costituzione, in forza del quale ‘il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’;
b) secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ‘una
retribuzione imponibile non inferiore a quella minima è necessaria
per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle
finalità assicurative e previdenziali, in quanto, se si dovesse
prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i
contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter
in alcun modo soddisfare le suddette esigenze’84.
Peraltro, laddove fosse stipulato un contratto di prossimità che comporta
una deroga degli obblighi imposti in materia di ‘trattamento retributivo
minimo’, risulterebbe di fatto violato anche l’articolo 1, comma 1175 della
Legge 23 dicembre 2006, n. 296.
‘Ciò sta a significare che, qualora non si rispettino, gli obblighi relativi
alla determinazione della retribuzione imponibile indicati dal D.L. 9
ottobre 1989, n. 338 e dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, rispetto ai
quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, sarà
evidentemente negata anche la fruizione dei benefici normativi e
contributivi’.
Bando per il finanziamento di progetti
formativi specificamente dedicati alle
piccole, medie e micro-imprese
In ossequio al dettato di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 dicembre 2015, n. 296 il Bando per il finanziamento di progetti
formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro-imprese,
volto a finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
E’ previsto lo stanziamento di un importo complessivo pari a
€ 14.589.896,00, destinato a:
− datori di lavoro di piccole, medie e microimprese;
− piccoli imprenditori [articolo 2083 del codice civile];
− lavoratori di piccole e medie imprese e microimprese [sono compresi
i lavoratori stagionali];
− rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza [‘RLS’ e ‘RLST’] di
piccole e medie imprese e microimprese;
− soggetti individuati dall’articolo 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
[trattasi di componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile,
coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti].
Ogni progetto di formazione, che può essere presentato solo da un
soggetto attuatore85 [in forma singola o in aggregazione] che l’impresa a
cui è dedicato il progetto conferisce delega al fine di presentare la
domanda di finanziamento, potrà essere sostenuto sino a concorrenza
dei costi ammissibili documentati, tra un importo minimo di € 200.000,00
ed un limite massimo di € 800.000,00 [detti limiti devono intendersi
comprensivi dell’eventuale I.V.A.].
83
Articolo 8, comma 2-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
Corte di Cassazione – Sezioni Unite, sentenza 29 luglio 2002, n. 11199.
Ai sensi dell’articolo 5 del Bando in esame, per soggetti attuatori si intendono:
− le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei datori di
− lavoro rappresentati nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente per
− la salute e sicurezza sul lavoro [F], che possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o esclusiva emanazione;
− gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
− le università;
− il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
− gli ordini e i collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;
− gli enti di patronato;
− i soggetti formatori accreditati.
84
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Un soggetto attuatore è abilitato a presentare una domanda di
finanziamento nelle sole Regioni in cui è accreditato, anche in caso di
aggregazione.
La campagna di formazione lanciata dal Bando in esame mira a
finanziare progetti formativi [anche integrati con attività di
addestramento] volti a sensibilizzare e promuovere principi di tutela della
salute e della sicurezza propria e altrui nei luoghi di lavoro.
I progetti devono riguardare i seguenti ambiti:
a) formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di
gestione
b) ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in un’ottica di
sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura
organizzativa;
c) formazione per i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 21 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sui rischi specifici delle attività di lavoro
svolte;
d) formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi
nei lavori eseguiti in regime di appalto e negli ambienti confinati, con
particolare riferimento alla gestione delle emergenze;
e) formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla
prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico;
f) formazione sulla valutazione dei rischi, con particolare attenzione
alle specificità dei rischi connessi allo stress lavoro correlato, alle
lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri
ivi previsti;
g) formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla
dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.
La richiesta di finanziamento è ammissibile solo se il progetto formativo:
1) sia realizzato in almeno quattro Regioni, una per ciascuna delle
quattro macroaree di seguito indicate:
− NORD [Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria],
− CENTRO [Toscana, Lazio, Marche e Umbria],
− SUD [Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Molise] ,
− ISOLE [Sicilia e Sardegna];
2) contempla il coinvolgimento di docenti in possesso di comprovata
esperienza - almeno triennale - di insegnamento o professionale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui almeno il 40%
qualificati ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della
Salute.
Purché pertinenti e imputabili al progetto approvato ed ammesso al
finanziamento, sono finanziate le spese reali, documentate ed
effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori, nel rispetto dei principi
contabili vigenti.
E’ in capo al Soggetto attuatore ogni onere economico laddove la
domanda di finanziamento non rientri in graduatoria.
La domanda di partecipazione presentata dal soggetto attuatore è
redatta secondo lo schema e le modalità prefissati [vedasi al proposito
l’allegato 1 al Bando in esame].
Corredata della documentazione richiesta, la domanda dovrà pervenire
all’I.N.A.I.L., a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 19 aprile
201686.
86
87
La Commissione di Valutazione esaminerà le domande pervenute,
attribuendo a ciascuna uno specifico punteggio87.
La valutazione sarà condotta considerando i seguenti ambiti del
progetto:
− caratteristiche economiche;
− diffusione territoriale;
− caratteristiche del soggetto attuatore;
− caratteristiche del progetto.
I progetti saranno ammessi al finanziamento secondo l’ordine di
graduatoria e comunque fino alla concorrenza delle somme stanziate
per ciascun ambito progettuale e per ordine decrescente di punteggio
conseguito.
I progetti finanziati dovranno concludersi entro il diciottesimo mese
decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione
dell’ammissione al finanziamento del progetto a mezzo di messaggio di
posta elettronica certificata.
L’Istituto revocherà il finanziamento se:
− avrà riscontrato violazioni gravi degli obblighi assunti con la
sottoscrizione del disciplinare allegato alla domanda di
partecipazione;
− il progetto non sia compiuto entro il termine previsto o sia realizzato
in modo non conforme al progetto ammesso al finanziamento per
cause imputabili al soggetto attuatore.
Sarà revocato parzialmente il finanziamento nell’ipotesi di sopravvenuta
impossibilità di realizzazione del progetto, purché tale condizione non sia
imputabile al soggetto attuatore.
In caso di revoca, il soggetto attuatore non potrà pretendere alcun
corrispettivo da parte delle imprese deleganti per l’attività formativa
svolta fino alla data della revoca del finanziamento.
I soggetti attuatori sono tenuti a consentire all’I.N.A.I.L., anche attraverso
accessi in loco, di poter effettuare i controlli necessari ad accertare la
conformità degli interventi formativi effettuati rispetto al progetto
ammesso al finanziamento e ritenuti indispensabili ai fini dell’erogazione
del finanziamento a saldo.
Prossimi eventi
Patent box, un primo bilancio e un’opportunità per il 2016 Milano, 30 marzo
Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata all’Agenzia delle
Entrate la documentazione di supporto per beneficiare dell’agevolazione
relativamente al quinquennio 2015 - 2019.
Ad un mese dalla scadenza il workshop si propone di offrire un quadro in
tema di predisposizione e presentazione della documentazione e di
analizzare:
− le criticità relative ai marchi e al know-how;
− le metodologie di calcolo dell’agevolazione;
− la gestione strategica degli intangibili.
Per info: [email protected]
Per le disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione dell’istanza, si rinvia al paragrafo 9. del Bando.
In ogni caso, l’esclusione è comunicata mediante provvedimento motivato per il tramite di un messaggio di posta elettronica certificata.
Il presente documento non costituisce un parere professionale ma una nota informativa redatta alla data del 24 febbraio 2016.
HR Magazine
n. 2 - Febbraio 2016
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F2A: un polo unico nel panorama dell’outsourcing italiano si caratterizza per l’offerta
di un sistema integrato di servizi a copertura delle esigenze di diverse Direzioni
Aziendali, quali la Direzione del Personale, la Direzione Amministrazione e Finanza,
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F2A offre i servizi nelle seguenti aree: Risorse Umane, Amministrazione Finanza e
Controllo, Consulenza Professionale. Nello specifico i servizi in ambito Risorse
Umane spaziano dall’Amministrazione del Personale, alla Gestione delle Risorse
Umane, alla Pianificazione e controllo dei costi del Personale, alla Consulenza del
lavoro. Relativamente all’area Amministrazione Finanza e Controllo i servizi proposti
dal Gruppo vanno dall’Outsourcing dei servizi contabili, al Back office
amministrativo, alla Consulenza Contabile e IAS (International Accounting
Standards), alla Consulenza in ambito Governance, Organizzazione e Controllo.
Il sistema di servizi offerti garantisce alle aziende italiane e multinazionali, di ogni
dimensione e settore merceologico, vantaggi quali la possibilità di scegliere tra
un’ampia gamma di servizi, l’accesso a competenze specialistiche e trasversali, la
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tecnologica sempre all’avanguardia.
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