Crediti di firma

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Crediti di firma
FOGLIO INFORMATIVO
Crediti di firma
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON – VENEZIA
Società Cooperativa
Piazza Municipio, 22 - 30020 MARCON (VE)
Telefono 041.5986111 - Fax 041.5986524
[email protected][email protected] - www.bccmarconvenezia.it
C.F./P.IVA/Registro Imprese 00484250279 – Codice ABI 08689
Iscrizione: Albo Creditizio n.4811.60 - Albo Cooperative n.A159674 – RUI n.D000027095
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Con la richiesta di rilascio di garanzia bancaria (credito di firma), il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di
un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.
Per rilasciare un credito di firma è necessario che la Banca abbia prima deliberato il relativo affidamento.
La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere semplice o a prima richiesta.
Nel caso di garanzia semplice, la banca, quando dinanzi all’inadempimento del cliente riceverà una richiesta di
pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest’ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva
sollevare in base al contratto da lui concluso.
Nel caso di garanzia a prima richiesta, la banca, quando dinanzi all’inadempimento del cliente riceverà una richiesta di
pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l’ammontare massimo pattuito, senza
sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di
quest’ultimo.
Principali rischi:
-
nel caso in cui la Banca sia tenuta ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca stessa
quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
Commissioni di istruttoria pratica
1,000% - minimo € 300,00
Commissioni di revisione pratica
1,000% - minimo € 300,00
Commissione periodica
4%
Commissione di immissione
€
150,00
Commissione di rinnovo
€
150,00
Commissioni di addebito
€
0,00
Commissioni scarico rata
€
10,00
Commissioni Fondo di Garanzia
Commissione da versare al Fondo di solidarietà per gli
acquirenti di beni immobili da costruire (nei casi previsti dal
D.Lgs. 20.06.2005 n.122) 0,5%
Recupero spese per autentica notarile
€
350,00
Spese rilascio informativa precontrattuale
€
0,00
Spese invio documentazione periodica di trasparenza
POSTA: €
1,50
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
1,50
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
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di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Spese invio documentazione variazioni contrattuali
€
0,00
Recupero spese in caso di escussione della garanzia
€
250,00
Tasso annuo per interessi di mora
15,50%
Periodo di applicazione commissioni periodiche
ANNUALE
in casi particolari può essere scelta una periodicità diversa
La commissione periodica annua viene calcolata sull’importo del credito di firma rilasciato, si riferisce all’anno solare
ed è addebitata al momento dell’emissione del credito di firma fino alla fine dell’anno solare in corso o fino alla data di
effettiva scadenza, se il credito di firma ha durata inferiore all’anno. Successivamente viene addebitata ad inizio di
ciascun anno solare e calcolata sul periodo residuo – anno o frazione – di durata del credito di firma.
ALTRE SPESE EVENTUALI
Oltre i valori indicati si precisa che verranno comunque
recuperate tutte le spese e commissioni reclamate da
banche/enti intervenuti nelle operazioni
Richiesta copia della documentazione relativa a singole Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la
operazioni compiute negli ultimi dieci anni e copie produzione della documentazione richiesta.
conformi all'originale di contabili, quietanze, assegni, L’ammontare di tali spese verrà comunicato in via
contratti (rilascio entro e non oltre 90 giorni)
preventiva.
Recupero
spese
postali/telefoniche
per
invio
comunicazioni estemporanee alla clientela (ad. esempio € 25,00
raccomandate, solleciti, avvisi, preavvisi di revoca, …)
Spedizioni a mezzo corriere specializzato
spese tariffa corriere con un minimo € 50,00
Recupero spese su richiesta visure camerali/catastali
costo vivo sostenuto con un minimo di € 25,00
Recupero spese su richieste informazioni commerciali su
€ 50,00
estero
Recupero spese su richieste informazioni commerciali
€ 25,00
Recupero spese per solleciti alla clientela
€ 25,00
Dichiarazioni di sussistenza credito/debito
€ 100,00
Passaggio a incaglio
€ 100,00
€ 50,00 (in maggiorazione delle spese di revisione
Revisione rapporti incagliati
relative alle singole linee di credito)
Commissione per variazione societaria (compagine
€ 100,00
sociale, ragione sociale ecc.)
Invio MSG Swift-Fax per conto Clientela
€ 50,00
Invio MSG per apertura di credito o rilascio fideiussioni
€ 50,00
Diritti di segreteria su richieste certificazione per società
€ 100,00
di revisione
Diritti di segreteria su gestione notifiche derivanti da
€ 100,00 a notifica
cartelle esattoriali e similari
Recupero spese di terze parti
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo
nei casi e con le modalità di volta in volta concordate, comunque in ottemperanza alle previsioni contrattuali.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (indirizzo postale: Piazza Municipio n.22 – 30020 Marcon (VE),
indirizzo mail: [email protected], indirizzo PEC: [email protected]), che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, è tenuto a
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
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Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
LEGENDA
Istruttoria
Clausola di pagamento “a
prima
richiesta”, “senza eccezioni” o
altra analoga
Clausola di pagamento
“semplice”
Revisione periodica
Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento
Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso
sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale,
determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente
fideiussoria, ovvero di garanzia dell’esatto e puntuale adempimento
dell’obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre
Analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.
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