Credito di Firma - Bcc Scafati e Cetara

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Credito di Firma - Bcc Scafati e Cetara
FOGLIO INFORMATIVO
relativo ai
fondata nel 1914
CREDITI DI FIRMA
Foglio informativo n. 27 decorrenza 01/07/2016
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel.: 081 8570111 – Fax: 081 8502428 – N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni)
E-mail: [email protected] - Sito internet: www.bccscafatiecetara.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS’È IL CREDITO DI FIRMA
Struttura e funzione economica
Con il credito di firma la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne
assume un debito. In particolare, se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una
cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il
cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di
accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare
rilevo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo - normalmente a prima
richiesta - nell'interesse di un proprio cliente.
Nelle fideiussioni passive la banca assume l'obbligo di pagare ad un terzo (creditore) l'importo da questi
indicato come dovutogli dal cliente (debitore principale).
.Il cliente ha l'obbligo:
 di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione,
oltre agli interessi di mora;
 di prestare, su richiesta della banca, idonea contro garanzia.
Inoltre:
 il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca.
Imprese con rating di legalità.
Le imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno
precedente alla richiesta di affidamento e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni
possono chiedere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) l’attribuzione del rating di
legalità, secondo quanto disciplinato dall’art. 5ter del D. Lgs. n.1/2012 e dal Regolamento MEF_MISE dell’8
aprile 2014. Il rating di legalità, attribuito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata
dall’impresa all’AGCM, ha durata due anni ed è rinnovabile su richiesta dell’impresa stessa. Alle imprese che
abbiamo ottenuto e mantengano il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre particolari
agevolazioni in termini di tassi e commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di
legalità ad esse assegnato. In particolare, per aziende in possesso di un rating pari a 3 “stelle” la Banca può
concedere una riduzione dei tassi debitori fino allo 0,90% ed una riduzione delle spese di istruttoria fino al
30%.
Principali rischi (generici e specifici)
Foglio Informativo CREDITO DI FIRMA aggiornato il 01/07/2016
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Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa
quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.
SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
0,50% sull’importo dell’affidamento richiesto, con
un minimo di euro 150,00 e oltre recupero costo
(spese collegate all’erogazione del credito, visure,
visure ipocatastali.
accesso a base dati, ecc)
La spesa istruttoria va corrisposta anche in caso di
rinuncia al finanziamento.
Tasso commissioni e tasso proroga
0,30% mensile con un minimo applicabile di
€
(La commissione è dovuta anticipatamente all’inizio 50,00
di ciascun anno o frazione, e calcolata
sull’ammontare del credito di firma, per tutto il
periodo compreso tra la data di concessione e la
data di restituzione dell’atto originale).
Spesa istruttoria
Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni
e/o proroga dei termini di scadenza, proroga o dilazione
della rata in scadenza, rinuncia o sostituzione di garanzie,
presa d’atto di consenso a modifiche societarie,
implementazione o modifiche contratto su richiesta del
cliente, ecc.)
0,50% sull’importo del debito residuo, con un minimo di
euro 150,00.
Imposte e tasse presenti e future
Imposta di bollo sul contratto
a carico del cliente come da disposizione di legge
Recupero imposta di bollo pari ad euro 16,00
(Art.. 2, nota 2-bis della tariffa – parte prima –
allegata al D.P.R. n.642/72).
L’imposta di bollo non è dovuta nel caso in cui il
credito di firma sia:
- regolato su un conto corrente, in quanto vige il
principio sostitutivo dell’imposta di bollo già
assolta sul c/c di regolamento;
spese per comunicazioni periodiche
spese per altre comunicazioni, ad eccezione di
quelle concernenti variazioni unilaterali
Spese per invio altre comunicazioni mediante
raccomandata
Certificazione interessi passivi
€ 1,00
€ 1,00
€ 5,00
Spese per richieste comportanti ricerche presso l’archivio
centrale
Spese per copia documentazione
€ 15,00
Minimo
Euro 30,00
Massimo
Euro 160,00
da quantificare al momento della richiesta con un
minimo di € 5,00
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Tutte le obbligazioni del cliente saranno valide sino a quando il terzo beneficiario, riconosciuto l’esatto
adempimento delle obbligazioni del cliente, non avrà definitivamente ed espressamente liberato la Banca
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dalla garanzia medesima. Il rapporto si estinguerà entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta
liberatoria.
Portabilità
Nel caso in cui per rimborsare il credito di firma, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese,oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Per ulteriori informazioni si rinvia al foglio informativo “MUTUI destinati ad estinguere precedenti
finanziamenti, CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE”.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P.
Melchiade, 37 – 84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
[email protected],
ovvero
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
[email protected]. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente
non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può
rivolgersi a:
a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca;
b) Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo
con la banca, grazie all’esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi
al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con
sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale.
In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Gli esposti alla Banca d’Italia
possono essere inoltrati anche utilizzando l’apposito modulo disponibile on line sul sito
www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.
LEGENDA
Avallo
Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso
modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data.
Fideiussione
Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente,
garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Accettazione
Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale a scadenza
Istruttoria
analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di
concessione dell’affidamento.
Commissione su credito di commissione anticipata per anno o frazione, dovuta dal richiedente alla
firma
Banca quale corrispettivo del rilascio della garanzia, calcolata
sull’ammontare della garanzia medesima, per il periodo compreso tra la
data di prestazione e la data di restituzione dell’atto originale di
fideiussione.
Debitore Principale
è il soggetto di cui la Banca garantisce l’adempimento.
Garante
è la Banca, che rilascia la garanzia personale richiesta.
Garanzia a prima richiesta
la Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna,
entro un breve termine concordato, anche in caso di opposizione del
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debitore principale.
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