imposta comunale sugli immobili

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imposta comunale sugli immobili
Comune aderente al “Coordinamento Comasco per la Pace” Delib. C.C. n. 67 del 14/12/1998
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 21/2/2000
(modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 2 del 5/2/2001, n. 4 del 18/1/2002, n. 2 del
17/2/2003 e n. 6 del 21/2/2008)
ART. 1
Estensione dell’aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a
quelle concesse in comodato d’uso a parenti
Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e), del decreto leg.vo 446/97, le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e a parenti in
linea collaterale entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali se
nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.
A queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e
la detrazione di cui all’articolo 8 – comma 2 – del decreto leg.vo 504/1992.
ART. 2
Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera d) del decreto leg.vo 446/97, le
pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale
usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa, ancorché distintamente
iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale
e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale
C/2 (depositi, cantine e simili) , C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7
(tettoia chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello
in cui è situata l’abitazione principale.
2. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere
unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna
di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
Resta, altresì, fermo che le detrazioni spettano soltanto per l’abitazione principale,
traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di
detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo delle detrazioni
che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
ART. 3
Elevazione detrazione per l’abitazione principale a € 258,23 per
talune categorie di cittadini
Ai sensi dell’art. 8 – comma 3 – del decreto leg.vo 504/92 e successive
integrazioni e modificazioni, la detrazione di cui all’articolo 8 – comma 2 a
favore dei nuclei familiari in particolari situazioni di carattere sociale è elevata
a € 258,23 come segue:
-
proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito complessivo lordo di importo non superiore al doppio della
pensione minima INPS per lavoratori dipendenti vigente al 31 dicembre
dell’anno precedente, escluso quello derivante dall’abitazione principale,
incrementato di € 516,46 per ogni familiare a carico e di ulteriori € 516,46
per ogni disabile non autosufficiente a carico. L’ammontare del reddito va
riferito all’intero nucleo familiare;
b) l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica abitazione posseduta dal
nucleo familiare, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. Sono
escluse dall’agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata
superiore a € 774,69 e quelle di cui alle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9
(rispettivamente abitazioni in villini, abitazioni in ville e castelli e palazzi di
eminenti pregi artistici o storici).
ART. 4
Valore aree fabbricabili
Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera g) del D. Lgs. 446/97, al fine di ridurre al
massimo l’insorgere del contenzioso, i valori venali in comune commercio della aree
fabbricabili, come stabiliti nel comma 5° dell’articolo 5 del decreto legislativo
504/1992 e successive modificazioni per zone omogenee, ai fini dell’ applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente
prospetto:
ZONA
(come delimitata dagli strumenti
urbanistici in vigore)
ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI
C1
ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI
C2 – C3
ZONE OMOGENEE
D (D1 – D2 – D3)
VALORE VENALE PER MQ.
€ 75,00
€ 60,00
€ 60,00
Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia
stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
I valori di cui alla precedente tabella potranno essere variati annualmente con
deliberazione del Consiglio Comunale ed entreranno in vigore a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per
l’anno successivo.
ART. 5
Compenso incentivante la produttività
Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p) del decreto leg.vo 446/97, è istituito in
questo Comune un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario.
Il fondo di cui al primo comma è alimentato con l’accantonamento del 2% delle
maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazione dell’imposta comunale
sugli immobili, ivi compresi le sanzioni e gli interessi.
Le somme di cui al precedente comma saranno destinate dalla Giunta Comunale per
l’1%, se necessario, per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche,
dell’ufficio tributi, e per l’1% per l’attribuzione di compensi incentivanti la
produttività al personale addetto. Questi ultimi compensi saranno utilizzati secondo
la disciplina dei contratti nazionali di lavoro vigenti nel tempo.