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11-6-2008 L’esenzione ICI per l’abitazione principale Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 a cura di LEONARDO ZIZZO I proprietari della casa adibita ad abitazione principale già per il 2008 non dovranno pagare l’ICI. Il decreto legge n. 93/2008, tra gli altri provvedimenti, ha infatti escluso dall’imposta comunale sugli immobili quella che viene comunemente, ma in modo non corretto, definita la “prima casa”. Il decreto stesso parla di "esenzione ICI prima casa", facendo in realtà riferimento alle "abitazioni principali". Dal beneficio restano escluse le abitazioni signorili (A/1 al Catasto), le ville (A/8) e i castelli (A/9). Il decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha, fra l’altro, escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’abitazione principale, così come definita dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Tale norma stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. L’esenzione è riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie: - A/1 – abitazione di tipo signorile - A/8 – ville - A/9 – castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico Immobili assimilati alle abitazioni principali La legge riconosce ai Comuni la potestà di assimilare alle abitazioni principali, alcune delle seguenti fattispecie: - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata - Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela - Altri casi, quali quelli di immobili posseduti da soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per motivi di servizio. La risoluzione del Ministero dell’Economia n. 12/DF del 5 giugno 2008, in merito agli immobili assimilati alle abitazioni principali, precisa che l’esenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. www.servizi.cgil.milano.it Le pertinenze dell’abitazione principale Il Decreto non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, vale a dire gli immobili che, a norma dell’art. 817 del codice civile, sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento. La stessa risoluzione n. 12/DF del 5 giugno ’08, precisa comunque, che “ il silenzio della legge è significativo, in quanto legittima di per sé l’estensione dell’esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale”. Le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale. ____________________________________________________________________ I documenti Consiglio dei Ministri - Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Ministero dell’Economia – Risoluzione n. 12DF del 5 giugno 2008 2 www.servizi.cgil.milano.it