IL CONIUGE SUPERSTITE: DIRITTO D

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IL CONIUGE SUPERSTITE: DIRITTO D
IL CONIUGE SUPERSTITE: DIRITTO D'ABITAZIONE SULLA CASA CONIUGALE
Il coniuge superstite, anche se rinunciante all'eredità a favore dei figli, conserva il diritto di
abitazione sulla casa coniugale, sempre che continui effettivamente a utilizzarla. Pertanto, in tale
ipotesi sull’abitazione non sarà dovuta né l’Irpef né l’Ici. Qualora il coniuge superstite decidesse di
acquistare altra casa da destinare a propria nuova abitazione:
1) potrà usufruire dell’agevolazione «prima casa» se la stessa risulterà ubicata in un Comune
diverso; ciò in quanto, fra le condizioni che devono sussistere per goderne, vi è quella di non
essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa (d'abitazione) sita nel
territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile da acquistare (oltre quella, anch'essa peraltro
insussistente, di non avere i citati diritti reali su altra casa acquistata, su tutto il territorio
nazionale, usufruendo della medesima agevolazione);
2) l'Irpef e l'Ici per la casa entrata in successione e non più abitata dal coniuge superstite, saranno
dovute, entrando l'abitazione nella loro piena disponibilità, dai figli eredi, sempre che,
naturalmente la stessa non costituisca poi la prima casa di uno di loro o di entrambi.
M. Emilda Sergio
Amministratore Unico Caf Italia Srl