IL CONIUGE SUPERSTITE: DIRITTO D
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IL CONIUGE SUPERSTITE: DIRITTO D
IL CONIUGE SUPERSTITE: DIRITTO D'ABITAZIONE SULLA CASA CONIUGALE Il coniuge superstite, anche se rinunciante all'eredità a favore dei figli, conserva il diritto di abitazione sulla casa coniugale, sempre che continui effettivamente a utilizzarla. Pertanto, in tale ipotesi sull’abitazione non sarà dovuta né l’Irpef né l’Ici. Qualora il coniuge superstite decidesse di acquistare altra casa da destinare a propria nuova abitazione: 1) potrà usufruire dell’agevolazione «prima casa» se la stessa risulterà ubicata in un Comune diverso; ciò in quanto, fra le condizioni che devono sussistere per goderne, vi è quella di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa (d'abitazione) sita nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile da acquistare (oltre quella, anch'essa peraltro insussistente, di non avere i citati diritti reali su altra casa acquistata, su tutto il territorio nazionale, usufruendo della medesima agevolazione); 2) l'Irpef e l'Ici per la casa entrata in successione e non più abitata dal coniuge superstite, saranno dovute, entrando l'abitazione nella loro piena disponibilità, dai figli eredi, sempre che, naturalmente la stessa non costituisca poi la prima casa di uno di loro o di entrambi. M. Emilda Sergio Amministratore Unico Caf Italia Srl