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DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO – Circolare n. 3362/c del 20 febbraio 1995 del Ministero Industria, Commercio e Artigianato. Si richiama l’attenzione delle ditte interessate sulle norme in vigore per il rilascio dei documenti di cui all’oggetto. Le disposizioni da seguire sono chiarite dalla circolare del Ministero dell’Industria n. 3362/c del 20.02.1995, emanata in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2454/93 del 02.07.1993 e dei lavori svolti dalla Associazione Eurochambres: 1. I formulari (domanda, originale e copie) devono essere compilati a macchina ed in lingua italiana; qualora per esigenze commerciali siano compilati in una lingua straniere occorre sempre la relativa traduzione in lingua italiana; 2. Il certificato di origine e la domanda non debbono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguire cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo le indicazioni esatte. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall’ufficio che rilascia il certificato; 3. Ogni articolo elencato sulla domanda e sul certificato deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima scritta, deve essere tracciata una riga orizzontale. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati onde rendere impossibile ulteriori aggiunte. Le indicazioni da riportare sui formulari sono le seguenti: ORIGINALE Casella 1) SPEDITORE: indicare il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo dello speditore. (per speditore si intende colui che redige la fattura di vendita delle merci all’estero) Casella 2) DESTINATARIO: indicare il nome e la denominazione sociale e l’indirizzo completo dell’acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso: le sigle non sono ammesse. E’ possibile inoltre scrivere solo le parole “ALL’ORDINE”, seguite eventualmente, dal nome del Pese di destinazione, quando trattasi di operazioni triangolari. Casella 3) PAESE DI ORIGINE: i certificati di origine devono attestare senza ambiguità che le merci descritte sono originarie della Comunità o di Paesi terzi: a) Merci di origine comunitaria: usare la dicitura “Comunità Europea” seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro; sono escluse le diciture “C.E.E.” e “Comunità C.E.E.” b) Merci di origine non comunitaria: indicare il nome del Paese terzo [*] c) Origini multiple:indicare più Paesi di origine nella casella 3 avendo cura di precisare nella casella 6 del certificato il Paese di origine di ogni singolo articolo menzionato [*] Documentazione in originale da presentare per le merci estere nazionalizzate: ♦ La figlia della bolletta doganale d’importazione; ♦ La fattura estera vistata dalla Dogana che ha effettuato lo sdoganamento, con l’indicazione degli estremi dell’anzidetta bolletta d’importazione; ♦ Certificato di origine; ♦ Copia della fattura emessa nei confronti dell’acquirente straniero Documentazione in originale da presentare per le merci giacenti allo stato estero: - per le merci introdotte in deposito doganale: ♦ la figlia della bolletta di introduzione di deposito rilasciata dalla Dogana che ha effettuato l’operazione; ♦ la fattura estera, vistata ed annotata dalla Dogana medesima con gli estremi dell’anzidetta bolletta; ♦ copia della fattura emessa nei confronti dell’acquirente straniero debitamente firmata dal legale rappresentante della ditta. Casella 4) INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO: si raccomanda di indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro, ecc.). Non deve mai essere indicato (pena la cancellazione d’ufficio) il nome dello spedizioniere o trasportatore. Può altresì essere adottata la dizione “da stabilirsi” Casella 5) OSSERVAZIONI: questa casella può essere usata per indicare riferimenti relativi alla lettera di credito, al numero della licenza o del credito documentario. Non dovranno mai essere inserite menzioni o informazioni relative al produttore o fabbricante della merce. Questo spazio non deve altresì servire per l’indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi. Casella 6) NUMERI D’ORDINE, MARCHE, NUMERI, QUANTITÀ E NATURA DEI COLLI, DESIGNAZIONE DELLE MERCI: la descrizione delle merci esportate deve essere chiara ed in lingua italiana. Qualora la descrizione sia in lingua straniere, dovrà figurare la traduzione. Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici” “prodotti metallici” “macchinari” ecc. sono insufficienti. Qualora nel quadro riservato alla designazione delle merci non vi sia posto per descrivere tutti i prodotti contenuti nella spedizione, deve essere allegata al certificato di origine la relativa fattura dettagliata, la quale sarà sottoposta al visto da parte dell’Ufficio. (in questo caso presentare n. 2 copie della fattura regolarmente firmate in originale da parte della persona che ha depositato la firma presso il Registro Imprese della Camera di commercio). Casella 7) QUANTITÀ: può essere espressa in varie unità di misura secondo la natura del prodotto esportato; qualora venga scelta una unità di peso, sarà necessario precisare se le quantità indicate corrispondono al peso lordo o al peso netto. LA RICHIESTA DI RILASCIO Questo documento stampato su carta rosa deve essere compilato come segue: a) sul fronte sarà compilato come l’originale del certificato di origine sino alla casella 7; nella casella 8 dovrà essere apposta la firma e il timbro della Ditta (la firma dovrà essere leggibile e depositata presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.); b) sul retro dovrà essere compilato uno dei seguenti paragrafi e dovranno essere apposti in calce il timbro e la firma del richiedente: - PARAGRAFO 1. : se si tratta di merce interamente di origine comunitaria va indicato il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione. Qualora la merce venga esportata da una ditta commerciale, la medesima deve esibire la fattura di acquisto in originale del produttore. - PARAGRAFO 2.: se la merce non è interamente di origine comunitaria dovrà essere indicato il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima trasformazione sostanziale. Anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l’indirizzo della sede sociale dell’impresa. - PARAGRAFO 3.: se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, la Camera di Commercio dovrà acquisire il certificato di origine od altra documentazione che giustifichi l’origine. Nel caso vengano richiesti certificati di origine per scarico parziale della merce indicata sul certificato di origine emesso all’estero o su altra documentazione presentata, la Camera di commercio provvederà ad annotare sull’originale i relativi scarichi e ne tratterrà una copia. NOTA BENE: 1. La Camera di Commercio può richiedere alle imprese esportatrici ogni notizia utile comprovante l’origine delle merci. 2. Ogni richiedente che facesse falsa dichiarazione allo scopo di ottenere un certificato o che falsificasse un certificato di origine è passibile delle sanzioni di legge, fermo restando il rifiuto della Camera di Commercio a rilasciate il certificato richiesto. ATTENZIONE. Onde evitare spiacevoli sovrapposizioni sui fogli del certificato di origine, prima di compilare il retro del foglio rosa occorre staccarlo completamente dal fascicoletto